Bruxelles, 18.2.2021

COM(2021) 71 final

2021/0039(COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica della direttiva (UE) 2017/2397 per quanto riguarda le misure transitorie per il riconoscimento dei certificati di paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Scopo della presente proposta è modificare le disposizioni transitorie della direttiva (UE) 2017/2397 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna ("la direttiva") affinché siano contemplati i certificati di qualifica, i libretti di navigazione e i giornali di bordo rilasciati da paesi terzi ("i documenti di paesi terzi").

L'articolo 38 della direttiva stabilisce misure transitorie riguardanti i certificati di qualifica, i libretti di navigazione e i giornali di bordo rilasciati prima del 18 gennaio 2022 (il giorno successivo alla scadenza del termine di recepimento della direttiva). In generale, i documenti in questione rimangono validi sulle vie navigabili interne dell'Unione per le quali erano validi prima di tale data, per un massimo di dieci anni.

Tuttavia, ad eccezione della disposizione relativa alle patenti di battelliere del Reno di cui all'articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 96/50/CE, la direttiva non prevede misure transitorie per i documenti rilasciati da paesi terzi attualmente riconosciuti dagli Stati membri unilateralmente o in conformità a loro accordi internazionali.

Di conseguenza, a decorrere dal 17 gennaio 2022 i documenti di un paese terzo saranno riconosciuti nell'Unione solo dopo che la Commissione avrà adottato, a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva, un atto di esecuzione che concede il riconoscimento nell'Unione dei documenti rilasciati dal paese terzo in questione.

Dato che la procedura di riconoscimento dei documenti di paesi terzi si basa sulla valutazione dei sistemi di certificazione del paese terzo richiedente al fine di determinare se il rilascio dei certificati, dei libretti di navigazione o dei giornali di bordo specificati nella domanda sia soggetto a obblighi identici a quelli della direttiva, è improbabile che la procedura di riconoscimento sia completata prima del 17 gennaio 2022.

In primo luogo, ai fini del completamento di detta procedura prima di tale data i paesi terzi in questione dovrebbero allineare la rispettiva legislazione nazionale agli obblighi stabiliti dalla direttiva.

In secondo luogo, la Commissione dovrebbe valutare il sistema di certificazione del paese terzo richiedente e adottare un atto di esecuzione a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva.

In assenza dell'atto di esecuzione che concede il riconoscimento nell'Unione dei documenti rilasciati dal paese terzo in questione, adottato a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva, le persone titolari dei documenti rilasciati da tale paese terzo non saranno autorizzate a navigare sulle vie navigabili interne dell'Unione.

Questa situazione potrebbe dar luogo a considerevoli difficoltà pratiche, segnatamente per quanto riguarda la navigazione sul Danubio, in quanto i membri d'equipaggio titolari di documenti di paesi terzi rappresentano una parte considerevole della forza lavoro.

La presente proposta mira a prevedere un periodo adeguato durante il quale uno Stato membro possa continuare a riconoscere, in base agli obblighi nazionali stabiliti prima del 16 gennaio 2018 e limitatamente al proprio territorio, i documenti di paesi terzi attualmente riconosciuti da detto Stato membro unilateralmente o in conformità a un accordo internazionale. L'ambito di applicazione di questa misura transitoria è limitato ai documenti rilasciati prima della data limite (18 gennaio 2023), definita in riferimento al giorno successivo alla scadenza del termine di recepimento della direttiva (17 gennaio 2022) prorogato di un anno. Questa data limite tiene conto del fatto che, in primo luogo, il paese terzo che chiede il riconoscimento dovrà allineare gli obblighi da esso previsti a quelli della direttiva e, in secondo luogo, la Commissione dovrà valutare i sistemi di certificazione del paese terzo richiedente e, se del caso, adottare un atto di esecuzione a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva.

Scopo di questa soluzione è garantire una transizione agevole al sistema di riconoscimento dei documenti di paesi terzi di cui all'articolo 10 della direttiva, prevedendo il periodo di tempo necessario per consentire ai paesi terzi di allineare gli obblighi da essi previsti a quelli della direttiva e alla Commissione di valutare i loro sistemi di certificazione e, se del caso, di adottare un atto di esecuzione a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva. Questa soluzione garantirà inoltre la certezza del diritto alle persone fisiche e agli operatori economici attivi nel settore del trasporto per vie navigabili interne.

È inoltre necessario tenere conto del fatto che, una volta che la Commissione abbia riconosciuto i certificati di qualifica rilasciati da un paese terzo, il paese terzo in questione può rilasciare nuovi certificati in sostituzione dei documenti soggetti alle disposizioni transitorie. A tale proposito è necessario chiarire che detti nuovi certificati saranno riconosciuti su tutte le vie navigabili interne dell'Unione solo nel rispetto dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva e purché le condizioni per la sostituzione applicate dal paese terzo siano risultate identiche a quelle previste dall'articolo 38, paragrafi 1 e 3, della direttiva.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente proposta, che introduce disposizioni transitorie applicabili ai documenti di paesi terzi riconosciuti in alcuni Stati membri prima del 18 gennaio 2022, costituisce una modifica di portata limitata della direttiva (UE) 2017/2397. Essa è volta a evitare perturbazioni del mercato del lavoro nel settore del trasporto per vie navigabili interne. La proposta è pertanto coerente con la legislazione vigente in questo settore.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La proposta riguarda la sicurezza e la mobilità nel settore del trasporto per vie navigabili interne. Essa modifica la direttiva (UE) 2017/2397 per quanto riguarda il riconoscimento dei documenti di paesi terzi durante il periodo di transizione.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica è costituita dall'articolo 91, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Sussidiarietà

La proposta è intesa a modificare la direttiva (UE) 2017/2397 nella misura necessaria per le finalità di cui sopra. L'unico strumento per conseguire l'obiettivo perseguito è un atto a livello dell'Unione.

Proporzionalità

La direttiva proposta è considerata proporzionata, in quanto prevede una modifica giuridica limitata e necessaria intesa a evitare perturbazioni del mercato del lavoro e a garantire la sicurezza e l'efficienza delle attività sulle vie navigabili interne. Essa si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo.

Scelta dell'atto giuridico

Poiché è intesa a modificare la direttiva (UE) 2017/2397, la presente proposta dovrebbe avere la stessa forma giuridica. Una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio costituisce pertanto lo strumento giuridico appropriato.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non applicabile, in quanto la proposta modifica la legislazione vigente. Inoltre essa ha un ambito di applicazione molto limitato.

Consultazioni dei portatori di interessi

La tabella di marcia di questa iniziativa è stata pubblicata per un periodo di quattro settimane sul sito web "Legiferare meglio" al fine di raccogliere osservazioni. Data l' ambito di applicazione molto limitato della modifica, non è necessaria un'ulteriore consultazione pubblica sulla proposta.

Assunzione e uso di perizie

La misura proposta è stata oggetto di analisi giuridica e tecnica in seno alla Commissione, al fine di garantire che essa consegua lo scopo previsto pur restando limitata a quanto strettamente necessario.

Valutazione d'impatto

Non è necessaria una valutazione d'impatto, poiché non vi sono opzioni strategiche sostanzialmente diverse da quella proposta. La proposta intende prorogare la situazione esistente per un periodo limitato.

Efficienza normativa e semplificazione

Non applicabile.

Diritti fondamentali

La proposta non incide sull'applicazione o sulla protezione dei diritti fondamentali.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Non applicabile.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Non applicabile.

Documenti esplicativi

La notifica da parte degli Stati membri delle misure di recepimento interessate dalla proposta non deve essere accompagnata da un documento che chiarisca il rapporto tra le componenti della direttiva di modifica e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. La Commissione non ravvisa alcun motivo per fornire tale documento, in quanto non necessario ai fini delle altre disposizioni della direttiva (UE) 2017/2397.

·Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

L'articolo 1 aggiunge i nuovi paragrafi 7 e 8 all'articolo 38 della direttiva (UE) 2017/2397.

Il nuovo paragrafo 7 dell'articolo 38 prevede per gli Stati membri la possibilità di continuare a riconoscere i documenti di paesi terzi in base agli obblighi nazionali stabiliti prima dell'entrata in vigore della direttiva (UE) 2017/2397 (16 gennaio 2018). Il riconoscimento è limitato alle vie navigabili interne situate nel territorio dello Stato membro in questione e non può applicarsi oltre il 17 gennaio 2032. L'ambito di applicazione di questa misura transitoria può riguardare solo i documenti rilasciati da un paese terzo prima della data limite (18 gennaio 2023).

Il nuovo paragrafo 8 dell'articolo 38 chiarisce che, qualora il paese terzo in questione rilasci nuovi certificati in sostituzione dei documenti soggetti alle disposizioni transitorie, tali nuovi certificati saranno riconosciuti su tutte le vie navigabili interne dell'Unione solo nel rispetto dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva e purché le condizioni per la sostituzione applicate dal paese terzo siano risultate identiche a quelle previste dall'articolo 38, paragrafi 1 e 3, della direttiva.

2021/0039 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica della direttiva (UE) 2017/2397 per quanto riguarda le misure transitorie per il riconoscimento dei certificati di paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 1 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 2 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)La direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio 3  stabilisce misure transitorie al fine di garantire il mantenimento della validità dei certificati di qualifica, dei libretti di navigazione e dei giornali di bordo rilasciati prima della fine del termine di recepimento e di dare ai membri d'equipaggio qualificati un ragionevole lasso di tempo per richiedere un certificato di qualifica dell'Unione o un altro certificato riconosciuto come equivalente. Tuttavia, fatta eccezione per le patenti di battelliere del Reno di cui all'articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 96/50/CE del Consiglio 4 , dette misure transitorie non si applicano ai certificati di qualifica, ai libretti di navigazione e ai giornali di bordo rilasciati da paesi terzi e attualmente riconosciuti dagli Stati membri conformemente agli obblighi nazionali stabiliti prima dell'entrata in vigore della direttiva (UE) 2017/2397.

(2)L'articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva (UE) 2017/2397 stabilisce la procedura e le condizioni per il riconoscimento dei certificati, dei libretti di navigazione o dei giornali di bordo rilasciati dalle autorità di un paese terzo.

(3)Dato che la procedura di riconoscimento dei documenti di paesi terzi si basa sulla valutazione dei sistemi di certificazione del paese terzo richiedente al fine di determinare se il rilascio dei certificati, dei libretti di navigazione o dei giornali di bordo specificati nella domanda sia soggetto a obblighi identici a quelli stabiliti dalla direttiva (UE) 2017/2397, è improbabile che la procedura di riconoscimento sia completata prima del 17 gennaio 2022.

(4)Al fine di garantire una transizione agevole al sistema di riconoscimento dei documenti di paesi terzi di cui all'articolo 10 della direttiva (UE) 2017/2397, è necessario prevedere misure transitorie che accordino ai paesi terzi il tempo necessario per allineare gli obblighi da essi previsti a quelli di tale direttiva e alla Commissione per valutare i loro sistemi di certificazione e, se del caso, per adottare un atto di esecuzione a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, della medesima direttiva. Dette misure garantirebbero inoltre la certezza del diritto alle persone fisiche e agli operatori economici attivi nel settore del trasporto per vie navigabili interne. Alla luce di tali obiettivi è opportuno fissare la data limite per i documenti di paesi terzi rientranti nell'ambito di applicazione delle summenzionate misure transitorie, facendo riferimento al termine di recepimento di detta direttiva prorogato di un anno.

(5)Per garantire la coerenza con le misure transitorie applicabili agli Stati membri a norma dell'articolo 38 della direttiva (UE) 2017/2397, è opportuno che le misure transitorie applicabili ai certificati di qualifica, ai libretti di navigazione e ai giornali di bordo rilasciati da paesi terzi e riconosciuti dagli Stati membri non si applichino oltre il 17 gennaio 2032. Inoltre il riconoscimento di tali certificati di qualifica, libretti di navigazione e giornali di bordo dovrebbe essere limitato alle vie navigabili interne dell'Unione situate nello Stato membro in questione.

(6)Al fine di garantire la coerenza con le misure transitorie applicabili ai certificati di qualifica rilasciati dagli Stati membri, è opportuno chiarire che i certificati di qualifica rilasciati da un paese terzo in sostituzione dei certificati contemplati dalle disposizioni transitorie dovrebbero essere validi su tutte le vie navigabili interne dell'Unione, a condizione che il paese terzo in questione abbia ottenuto il riconoscimento in conformità all'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2017/2397 e che le condizioni per la sostituzione applicate da tale paese terzo siano risultati identiche a quelle previste dall'articolo 38, paragrafi 1 e 3, di tale direttiva per quanto riguarda gli Stati membri.

(7)Per fornire chiarezza e certezza del diritto alle imprese e ai lavoratori del settore del trasporto per vie navigabili interne è pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva (UE) 2017/2397.

(8)Al fine di consentire agli Stati membri di procedere senza indugio al recepimento delle misure in essa previste, la presente direttiva dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 38 della direttiva (UE) 2017/2397 sono aggiunti i paragrafi 7 e 8 seguenti:

"7. Fino al 17 gennaio 2032 gli Stati membri possono continuare a riconoscere, in base ai rispettivi obblighi nazionali stabiliti prima del 16 gennaio 2018, i certificati di qualifica, i libretti di navigazione e i giornali di bordo che sono stati rilasciati da un paese terzo prima del 18 gennaio 2023. Il riconoscimento è limitato alle vie navigabili interne sul territorio dello Stato membro in questione.

8. I certificati di qualifica rilasciati da un paese terzo in sostituzione dei certificati di qualifica di cui al paragrafo 7 sono validi su tutte le vie navigabili interne dell'Unione fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 3, e purché le condizioni per la sostituzione applicate dal paese terzo siano risultate identiche a quelle previste dai paragrafi 1 e 3 del presente articolo.".

Articolo 2

1.Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 17 gennaio 2022. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1)    GU C […] del […], pag. […].
(2)    GU C […] del […], pag. […].
(3)    Direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 53).
(4)    Direttiva 96/50/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, riguardante l'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 31).