COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 17.2.2021
COM(2021) 63 final
2021/0033(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea alla quarta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio in riferimento all'adozione di decisioni che modificano gli allegati A e B di tale convenzione sui prodotti con aggiunta di mercurio e sui processi di fabbricazione che comportano l'utilizzo di mercurio o di composti di mercurio, conformemente all'articolo 4, paragrafo 8, e all'articolo 5, paragrafo 10, di detta convenzione
RELAZIONE
1.Oggetto della proposta
La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione alla quarta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio (di seguito "l'accordo") in riferimento alla prevista adozione di decisioni che modificano gli allegati A e B della predetta convenzione. Tali allegati definiscono elenchi di prodotti con aggiunta di mercurio e di processi di fabbricazione che comportano l'utilizzo di mercurio o di composti di mercurio (di seguito "processi a base di mercurio"), soggetti a date di eliminazione progressiva o a disposizioni che disciplinano l'utilizzo del mercurio.
2.Contesto della proposta
2.1.Convenzione di Minamata sul mercurio ("l'accordo")
La convenzione di Minamata sul mercurio (di seguito "l'accordo") è il principale quadro giuridico internazionale volto a proteggere la salute umana e l'ambiente dalle emissioni atmosferiche e dai rilasci nell'acqua e nel suolo, di origine antropica, di mercurio e suoi composti. Disciplina l'intero ciclo di vita del mercurio, dall'estrazione primaria del metallo allo smaltimento dei rifiuti di mercurio.
È entrata in vigore il 16 agosto 2017.
L'Unione europea (di seguito "l'Unione") è parte dell'accordo come quasi tutti gli Stati membri.
A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo, sono vietate la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione di prodotti con aggiunta di mercurio elencati nell'allegato A, parte I, (ad esempio alcune lampade fluorescenti compatte) dopo le date di eliminazione progressiva ivi specificate.
Conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, le parti adottano misure per disciplinare l'utilizzo del mercurio in relazione ai prodotti con aggiunta di mercurio di cui all'allegato A, parte II.
Conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, i processi a base di mercurio di cui all'allegato B, parte I, (ad esempio la produzione di cloro-alcali) devono cessare di utilizzare mercurio o composti di mercurio entro le date di eliminazione progressiva ivi indicate.
A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, le parti adottano misure per disciplinare l'utilizzo del mercurio nei processi a base di mercurio elencati nell'allegato B, parte II, compreso nell'ottica di una conversione a processi senza mercurio, ove sia economicamente e tecnicamente praticabile.
A norma dell'articolo 4, paragrafi 4, 7 e 8, e dell'articolo 5, paragrafi 5, 9 e 10, è opportuno riesaminare entro il 16 agosto 2022 gli allegati A e B, tenendo conto delle modifiche proposte dalle parti e delle informazioni trasmesse sui prodotti con aggiunta di mercurio e sulle alternative tecniche ed economiche senza mercurio disponibili, considerando nel contempo i rischi e i benefici per l'ambiente e la salute umana.
Gli articoli 26 e 27 stabiliscono le norme di base relative, tra l'altro, alla presentazione, da parte delle parti, di proposte di modifica degli allegati dell'accordo, nonché all'adozione e all'entrata in vigore degli allegati modificati. Le proposte di modifica degli allegati devono essere comunicate a tutte le parti dal segretariato dell'accordo almeno sei mesi prima della riunione della conferenza delle parti dell'accordo ("COP") in cui si prevede di procedere alla loro adozione, ossia nella fattispecie al più tardi il 1º maggio 2021. Gli allegati modificati proposti sono adottati conformemente alle disposizioni di voto di cui all'articolo 26, paragrafo 3, e alla decisione MC-1/1 sul regolamento interno adottata dalla COP nella sua prima riunione (24-29 settembre 2017).
La modifica di un allegato entra in vigore per tutte le parti un anno dopo che il depositario dell'accordo ne ha comunicato l'adozione, fatta eccezione per le parti che hanno rilasciato una dichiarazione pertinente conformemente all'articolo 30, paragrafo 5. Poiché non ha formulato tale dichiarazione, l'Unione è soggetta alla regola generale relativa all'entrata in vigore di allegati nuovi o modificati.
2.2.La conferenza delle parti ("COP")
La COP svolge le funzioni assegnatele dall'accordo. A tal fine valuta e intraprende, tra l'altro, eventuali azioni supplementari ritenute necessarie per la realizzazione degli obiettivi dell'accordo, compresa l'adozione di opportuni orientamenti.
A norma dell'articolo 28 dell'accordo e della summenzionata decisione MC-1/1, ciascuna parte dispone di un voto. L'Unione però, in quanto organizzazione di integrazione economica regionale, esercita il diritto di voto nelle materie di sua competenza con un numero di voti uguale al numero dei suoi Stati membri che sono parti dell'accordo. L'Unione non esercita il proprio diritto di voto se uno qualunque dei suoi Stati membri lo esercita, e viceversa.
2.3.Gli atti previsti della conferenza delle parti
Nel corso della sua terza riunione (25-29 novembre 2019), la COP ha adottato la decisione MC-3/1 che ha istituito un gruppo ad hoc di esperti tecnici per proseguire le discussioni sui prodotti con aggiunta di mercurio e sui processi a base di mercurio durante il periodo che ha preceduto la quarta riunione ("COP4"). Il mandato di tale gruppo prevedeva in particolare il miglioramento e l'organizzazione delle informazioni presentate dalle parti a norma dell'articolo 4, paragrafi 4 e 7, e dell'articolo 5, paragrafi 4 e 9, dell'accordo, in merito alla disponibilità, alla fattibilità tecnica ed economica, ai rischi e ai benefici per l'ambiente e la salute di alternative senza mercurio a tali prodotti e processi.
Alla luce dei risultati del lavoro degli esperti, la COP4 dovrebbe adottare una o più decisioni in materia (di seguito "gli atti previsti").
Gli atti previsti modificheranno l'allegato A dell'accordo integrandovi ulteriori prodotti con aggiunta di mercurio per i quali sono disponibili alternative senza mercurio economicamente e tecnicamente praticabili e benefiche per la salute umana e l'ambiente, e che saranno oggetto di un divieto di fabbricazione, importazione ed esportazione a determinate date di eliminazione progressiva o di misure che disciplinano l'utilizzo del mercurio.
Gli atti previsti modificheranno inoltre l'allegato B dell'accordo integrando nella parte I processi a base di mercurio per i quali sono disponibili alternative senza mercurio economicamente e tecnicamente praticabili e benefiche per la salute umana e l'ambiente, e per i quali il mercurio cesserà pertanto di essere utilizzato entro una determinata data di eliminazione progressiva.
Gli atti previsti modificheranno l'allegato B, parte II, dell'accordo rafforzandone le disposizioni che disciplinano l'utilizzo del mercurio per la produzione di cloruro di vinile monomero, di metilato o etilato di sodio o di potassio (alcolati) e di poliuretano e/o aggiungendo altri processi a base di mercurio e le relative disposizioni che disciplinano l'utilizzo del mercurio.
3.La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione
L'obiettivo dell'Unione è eliminare gradualmente l'utilizzo del mercurio a livello di Unione e mondiale, nel modo più rapido e completo possibile, laddove esistano alternative praticabili. Il conseguimento di questo obiettivo richiede in particolare l'eliminazione progressiva dei prodotti con aggiunta di mercurio e la conversione dei processi a base di mercurio in processi senza mercurio, ove possibile, tecnicamente praticabile e benefico per la salute umana e per l'ambiente.
Progressi a livello mondiale verso il conseguimento di questo obiettivo contribuirebbero all'obiettivo inquinamento zero per un ambiente privo di sostanze tossiche stabilito nel Green Deal europeo. Contribuirebbero inoltre all'attuazione della strategia 2020 dell'UE in materia di sostanze chimiche sostenibili, in cui la Commissione europea si è impegnata a mantenere un ruolo guida a livello internazionale per quanto riguarda la gestione corretta delle sostanze chimiche, anche promuovendo le norme dell'UE a livello mondiale.
Riesame dell'allegato A dell'accordo che stabilisce l'elenco dei prodotti con aggiunta di mercurio soggetti a un divieto di fabbricazione, importazione ed esportazione o a disposizioni sull'utilizzo del mercurio.
La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione si basa sugli elementi seguenti.
L'allegato II del regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio ("regolamento sul mercurio"), che ha recepito l'allegato A, parte I, dell'accordo, ha un ambito di applicazione più ampio rispetto all'accordo, in quanto riguarda un maggior numero di prodotti con aggiunta di mercurio (ad esempio pile a bottone).
La proposta dell'Unione (marzo 2020) trasmessa conformemente alla decisione MC-3/1 individua una serie di altri prodotti con aggiunta di mercurio per i quali sono disponibili alternative senza mercurio praticabili e benefiche, tra cui prodotti la cui immissione sul mercato interno e importazione sono già vietate/, ad esempio a norma della direttiva 2011/65/UE (direttiva RoHS) e del regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH), ma che non sono ancora soggetti a un divieto di fabbricazione ed esportazione.
Pertanto il riesame a livello globale dell'allegato A offre diverse opportunità per migliorare la parità di condizioni a livello mondiale e ridurre ulteriormente l'utilizzo del mercurio e l'inquinamento associato:
(1)ridurre il divario tra il diritto dell'Unione vigente e più avanzato e l'accordo aggiungendo all'allegato A, parte I, i prodotti già elencati nell'allegato II del regolamento dell'Unione sul mercurio;
(2)aggiungere all'allegato A, parte I, dell'accordo prodotti che non sono ancora soggetti a un divieto di fabbricazione e di esportazione a norma del regolamento dell'Unione sul mercurio, ma la cui immissione sul mercato dell'Unione è vietata o che sono oggetto di sviluppi normativi in corso volti a istituire un analogo divieto a livello di Unione. Qualora le parti decidessero di aggiungere uno o più prodotti nell'allegato A, parte II, dell'accordo, ossia senza date specifiche per la loro eliminazione progressiva, l'Unione continuerebbe a ritenere tale opzione strategica un'opportunità per ridurre il divario tra l'accordo e il diritto dell'Unione, a condizione che per tali prodotti siano previste chiare misure che disciplinano l'utilizzo del mercurio.
Qualora tali aggiunte fossero concordate dalle parti in occasione della COP4 e sostenute dall'Unione, la Commissione, in linea con l'articolo 20 del regolamento sul mercurio, adotterà un atto delegato volto ad allineare l'allegato II del regolamento in questione all'allegato A modificato dell'accordo.
Pertanto la posizione che deve essere assunta a nome dell'Unione in sede di COP4 consiste nel sostenere l'adozione di atti volti ad ampliare l'ambito di applicazione dell'allegato A dell'accordo ai prodotti con aggiunta di mercurio già soggetti a un divieto di fabbricazione e di commercio a norma dell'allegato II del regolamento dell'Unione sul mercurio, o la cui immissione sul mercato dell'Unione è già vietata, o che sono oggetto di sviluppi normativi in corso volti a introdurre un analogo divieto a livello di Unione, e che possono essere sostituiti da alternative senza mercurio per le quali siano stati dimostrati la fattibilità economica e tecnica e i benefici per l'ambiente e la salute umana.
Riesame dell'allegato B dell'accordo che stabilisce l'elenco dei processi a base di mercurio soggetti a una data di eliminazione progressiva o a disposizioni sull'utilizzo del mercurio.
La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione si basa sugli elementi seguenti.
Il diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 7, paragrafi 1 e 3, e l'allegato III del regolamento sul mercurio, ha recepito in modo più rigoroso l'articolo 5, paragrafi 2 e 3, e l'allegato B dell'accordo.
In primo luogo, mentre l'allegato B dell'accordo riguarda cinque processi specifici a base di mercurio (produzione di cloro-alcali, acetaldeide, cloruro di vinile monomero, alcolati e poliuretano), l'allegato III del regolamento sul mercurio contiene una disposizione onnicomprensiva che vieta, a determinate date di eliminazione progressiva, l'utilizzo di mercurio o di composti del mercurio in tutti i processi di fabbricazione nell'Unione, ossia nei processi in cui è utilizzato come catalizzatore (1º gennaio 2018) o come elettrodo (1º gennaio 2022). L'ambito di applicazione di tale divieto è pertanto illimitato nel diritto dell'Unione.
In secondo luogo, sebbene l'allegato III del regolamento sul mercurio stabilisca diverse date di eliminazione progressiva per la produzione di cloruro di vinile monomero, alcolati e poliuretano, tali disposizioni sono più rigorose rispetto all'allegato B dell'accordo: il regolamento sul mercurio vieta infatti l'utilizzo del mercurio come elettrodo per la produzione di cloro-alcali dall'11 dicembre 2017, mentre l'accordo fissa il 2025 come data di eliminazione progressiva. Inoltre, mentre il regolamento sul mercurio vieta l'utilizzo del mercurio come catalizzatore per la produzione di poliuretano dal 1º gennaio 2018, per la produzione di cloruro di vinile monomero a decorrere dal 1º gennaio 2022 e come elettrodo per la produzione di alcolati a decorrere dal 1º gennaio 2028, l'accordo stabilisce soltanto una restrizione all'utilizzo di mercurio e specifica che le parti mirano a eliminare gradualmente tale utilizzo entro il 16 agosto 2027 (poliuretano) o eliminano gradualmente tale utilizzo cinque anni dopo che la COP avrà stabilito che le alternative senza mercurio sono divenute tecnicamente ed economicamente praticabili (cloruro di vinile monomero e alcolati). Il regolamento sul mercurio specifica che le capacità esistenti di produzione di alcolati in cui il mercurio è utilizzato come elettrodo non devono aumentare prima della data di eliminazione progressiva (1º gennaio 2028), mentre l'accordo non prevede un simile obbligo di standstill per nessuno dei tre processi a base di mercurio (cloruro di vinile monomero, poliuretano e alcolati) né una data vincolante per l'eliminazione progressiva.
Analogamente al riesame dell'allegato A dell'accordo, il riesame dell'allegato B offre diverse opportunità per migliorare la parità di condizioni a livello mondiale e ridurre l'utilizzo industriale del mercurio:
(1)ridurre il divario tra il diritto dell'Unione vigente e più avanzato e l'accordo aggiungendo all'allegato B dell'accordo date di eliminazione progressiva per i processi di fabbricazione di cloruro di vinile monomero, alcolati e poliuretano che prevedono l'utilizzo di mercurio, coerentemente con l'acquis dell'Unione e tenendo conto dei processi alternativi senza mercurio disponibili, tecnicamente ed economicamente praticabili, come indicato nella proposta dell'Unione del marzo 2020 a norma della decisione MC-3/1;
(2)introdurre nell'allegato B dell'accordo una disposizione onnicomprensiva che riguardi tutti i processi esistenti a base di mercurio e le relative date di eliminazione progressiva;
(3)introdurre nell'allegato B dell'accordo una disposizione che vieti qualsiasi aumento delle capacità di produzione dei processi a base di mercurio entro le date di eliminazione progressiva stabilite dalle parti.
Pertanto la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione in sede di COP4 consiste nel sostenere l'adozione di atti volti a introdurre una data di eliminazione progressiva per tutti i processi a base di mercurio e a rafforzare le disposizioni che disciplinano l'utilizzo del mercurio aggiungendo, in particolare, l'obbligo di non aumentare le capacità di produzione entro la pertinente data di eliminazione progressiva.
4.Base giuridica
4.1.Base giuridica procedurale
4.1.1.Principi
L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".
Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione".
4.1.2.Applicazione al caso concreto
La COP è un organo istituito da un accordo, ossia dalla convenzione di Minamata sul mercurio.
Gli atti che la COP è chiamata ad adottare costituiscono atti aventi effetti giuridici, in quanto le parti dell'accordo dovranno adottare misure per garantirne l'attuazione e il rispetto.
Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale dell'accordo.
La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.
4.2.Base giuridica sostanziale
4.2.1.Principi
La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.
4.2.2.Applicazione al caso concreto
L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la protezione dell'ambiente e della salute umana.
La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE.
4.3.Conclusioni
La base giuridica della decisione proposta deve essere costituita dall'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.
2021/0033 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea alla quarta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio in riferimento all'adozione di decisioni che modificano gli allegati A e B di tale convenzione sui prodotti con aggiunta di mercurio e sui processi di fabbricazione che comportano l'utilizzo di mercurio o di composti di mercurio, conformemente all'articolo 4, paragrafo 8, e all'articolo 5, paragrafo 10, di detta convenzione
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)La convenzione di Minamata sul mercurio (di seguito "l'accordo") è stata conclusa dall'Unione con decisione (UE) 2017/939 del Consiglio ed è entrata in vigore il 16 agosto 2017.
(2)In applicazione della decisione MC-1/1 sul regolamento interno adottata dalla conferenza delle parti dell'accordo alla prima riunione, le parti devono compiere tutti gli sforzi possibili per giungere a un accordo per consenso sulle questioni sostanziali.
(3)Si prevede che nel corso della quarta riunione dell'1-5 novembre 2021 la conferenza delle parti dell'accordo adotti una o più decisioni ("le decisioni proposte") che modificano l'allegato A dell'accordo contenente l'elenco dei prodotti con aggiunta di mercurio soggetti a un divieto di fabbricazione, importazione ed esportazione a una determinata data o a misure che disciplinano l'utilizzo del mercurio e/o l'allegato B dell'accordo contenente un elenco di processi di fabbricazione che comportano l'utilizzo di mercurio o di composti di mercurio ("processi a base di mercurio") soggetti all'obbligo di cessare di utilizzare il mercurio a una data specifica o a disposizioni che disciplinano l'utilizzo del mercurio.
(4)Le decisioni proposte amplierebbero il campo di applicazione dell'allegato A dell'accordo ad altri prodotti con aggiunta di mercurio con relative date di eliminazione progressiva o misure che disciplinano l'utilizzo del mercurio.
(5) L'allegato II del regolamento (UE) 2017/852, che recepisce l'allegato A dell'accordo nel diritto dell'Unione, si applica già a un maggior numero di prodotti con aggiunta di mercurio e altri prodotti con aggiunta di mercurio sono soggetti a un divieto di immissione sul mercato interno a norma del diritto dell'Unione o oggetto di sviluppi normativi in corso a livello di Unione volti a imporre tale divieto.
(6)Le decisioni proposte amplierebbero l'ambito di applicazione dell'allegato B dell'accordo introducendo date di eliminazione progressiva per i processi a base di mercurio da esso disciplinati e/o aggiungendo ulteriori processi a base di mercurio associati a date di eliminazione progressiva e/o rafforzando le disposizioni che disciplinano l'utilizzo del mercurio per i processi in questione.
(7) L'allegato III del regolamento (UE) 2017/852 che recepisce l'allegato B dell'accordo nel diritto dell'Unione si applica a un maggior numero di processi a base di mercurio e fissa le date di eliminazione progressiva per tutti i processi interessati.
(8)È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nella conferenza delle parti dell'accordo, poiché le decisioni proposte, se approvate, avranno effetti giuridici in quanto le parti dell'accordo dovranno adottare misure per attuarle a livello nazionale e/o regionale.
(9)L'Unione ha dato un contributo significativo allo sviluppo delle disposizioni dell'accordo sui prodotti con aggiunta di mercurio e sui processi a base di mercurio e al lavoro intersessione degli esperti avviato con la decisione MC-3/1 adottata dalla conferenza delle parti dell'accordo nella sua terza riunione e che ha portato alle decisioni proposte.
(10)L'Unione dovrebbe sostenere l'adozione, da parte della conferenza delle parti dell'accordo, di decisioni che consentono di ridurre il divario tra il diritto dell'Unione e l'accordo e che mirano ad ampliare l'ambito di applicazione dell'accordo a prodotti con aggiunta di mercurio di cui è già vietata l'immissione sul mercato dell'Unione o che sono oggetto di sviluppi normativi in corso volti a istituire un analogo divieto a livello di Unione, coerentemente con l'obiettivo dell'Unione di eliminare progressivamente l'utilizzo del mercurio e dei composti di mercurio ogniqualvolta possibile.
(11)L'Unione dovrebbe inoltre sostenere l'adozione, da parte della conferenza delle parti dell'accordo, di decisioni che consentano di ridurre il divario tra il diritto dell'Unione e l'accordo assicurando che i processi a base di mercurio già contemplati dal regolamento (UE) 2017/852 siano soggetti a un'eliminazione progressiva entro date specifiche o a disposizioni più rigorose che disciplinano l'utilizzo del mercurio,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nella quarta riunione della conferenza delle parti dell'accordo consiste nel sostenere i) l'adozione di decisioni modificative degli allegati A e B dell'accordo che riducano il divario tra il diritto dell'Unione e l'accordo, e ii) l'adozione di decisioni modificative dell'allegato A che introducano un divieto globale di fabbricazione e di commercio dei prodotti con aggiunta di mercurio la cui immissione sul mercato dell'Unione è già o sarà presto vietata e stabiliscano date di eliminazione progressiva o disposizioni più rigorose per i processi a base di mercurio.
Articolo 2
Alla luce dell'andamento della quarta riunione della conferenza delle parti dell'accordo, i rappresentanti dell'Unione, in consultazione con gli Stati membri, possono, nel corso di riunioni di coordinamento sul posto, affinare la posizione di cui all'articolo 1 senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 3
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente