COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 12.2.2021
COM(2021) 54 final
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i conti economici dell'agricoltura regionali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
RELAZIONE
1.
CONTESTO DELLA PROPOSTA
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Motivi e obiettivi della proposta
Eurostat compila da decenni le statistiche europee sull'agricoltura dell'UE. Attualmente esse comprendono gli aspetti seguenti: struttura delle aziende agricole, conti economici dell'agricoltura, produzione zootecnica e vegetale, agricoltura biologica, prezzi agricoli, pesticidi, nutrienti e altri aspetti agroambientali. L'obiettivo principale è monitorare e valutare la politica agricola comune (PAC) e altre importanti politiche dell'UE, nonché fornire supporto all'elaborazione delle politiche.
Tali rilevazioni di dati sono state valutate nel 2016 e si è riscontrata la necessità di un aggiornamento per tenere conto dei cambiamenti intervenuti nell'agricoltura, nella CAP e nelle altre politiche connesse dell'UE. La "Strategia per le statistiche agricole fino al 2020 e oltre" è un importante programma di modernizzazione delle statistiche agricole dell'Unione europea attuato dalla Commissione europea in stretta collaborazione con gli Stati membri. La strategia è sostenuta dal comitato del sistema statistico europeo, rientra nel programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT) e mira a razionalizzare e a migliorare il sistema europeo di statistiche agricole (EASS). La strategia segue inoltre le raccomandazioni internazionali, quali gli orientamenti per la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico e le norme dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), e attua altresì la strategia globale delle Nazioni Unite per migliorare le statistiche agricole e rurali.
Per quanto sia un settore relativamente modesto in termini economici, l'agricoltura occupa quasi la metà della superficie terrestre dell'UE e fornisce la maggior parte dei suoi prodotti alimentari, garantendo sia l'approvvigionamento alimentare sia la sicurezza degli alimenti. L'agricoltura ha un forte impatto sui cambiamenti climatici e sull'ambiente e molte comunità rurali dipendono da essa. L'UE necessita di informazioni sull'agricoltura estremamente accurate, che le consentano di elaborare politiche a favore di tutti i cittadini d'Europa mediante l'assegnazione delle ingenti risorse finanziarie del bilancio della PAC e delle relative misure nel modo più efficiente ed efficace in maniera pluridimensionale. L'agricoltura è altresì al centro della comunicazione della Commissione sul Green Deal europeo, in particolare della sua strategia "dal produttore al consumatore".
I risultati del settore agricolo nel suo complesso possono essere valutati mediante l'inserimento in una struttura contabile sovrastante di tutte le informazioni sul volume e sulle variazioni di prezzo dei beni e servizi agricoli. A tal fine i conti economici dell'agricoltura (CEA) forniscono un set di dati comparabili che presentano importanti informazioni a livello macroeconomico agli utenti principali, in particolare alla Direzione generale per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale della Commissione (DG AGRI).
In quanto conto satellite del sistema europeo dei conti (SEC 2010), i CEA seguono fedelmente la metodologia prevista per i conti nazionali. La loro compilazione impone però la formulazione di opportune regole e metodi. Applicando la metodologia attuale gli Stati membri forniscono dal 2000 a Eurostat i conti economici dell'agricoltura nazionali e regionali. Nel 2004 è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo ai conti economici dell'agricoltura nella Comunità, che ha formalizzato la parte relativa al livello nazionale dei conti economici; l'atto è stato modificato sei volte da allora. I conti a livello regionale non sono però stati inclusi nel regolamento, anche se la loro trasmissione regolare a cura di quasi tutti gli Stati membri è continuata grazie a un accordo informale. Si tratta di una soluzione subottimale, in quanto le statistiche oggetto dell'accordo informale non rientrano formalmente nei CEA e non vi sono obblighi vincolanti o garanzie della loro presentazione. Dato che i conti economici dell'agricoltura regionali sono statistiche mature e importanti, sarebbe opportuno formalizzarne la posizione inserendole nel regolamento dei CEA. Si tratta dell'unico modo per garantirne la qualità. La Corte dei conti europea ha evidenziato tale problema nella relazione speciale SR 01/2016 in cui raccomandava di formalizzare i conti economici dell'agricoltura regionali. La Commissione ha accolto tale osservazione.
Nella stessa relazione speciale SR 01/2016 si rilevava inoltre la mancanza di informazioni sulla qualità dei CEA. Eurostat applica tale raccomandazione dal 2016 e gli Stati membri forniscono relazioni sulla qualità dei CEA (con rare eccezioni) dal 2019 in riferimento alle prescrizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009. L'articolo 12 però prevede l'inclusione specifica di obblighi di relazioni sulla qualità nella legislazione settoriale, che consente di definire le modalità, la struttura, la periodicità e gli indicatori di valutazione delle relazioni sulla qualità, oltre ai termini per la trasmissione dei dati. Attualmente le caratteristiche precise delle relazioni sulla qualità sono determinate solo informalmente e sarebbe quindi opportuno formalizzarle in linea con le prescrizioni esistenti del regolamento (CE) n. 223/2009.
Infine, per i CEA gli Stati membri trasmettono, per i dati a livello nazionale, i primi dati stimati (termine: novembre dell'anno di riferimento n), i secondi dati stimati (termine: gennaio dell'anno n+1) e i dati definitivi (termine: settembre dell'anno n+1). I secondi dati sono trasmessi dopo un intervallo troppo breve rispetto ai primi per consentire miglioramenti ottimali della qualità: di conseguenza, i termini per la trasmissione dei dati per la seconda stima dovrebbero essere prorogati di 2 mesi, dalla fine di gennaio alla fine di marzo dell'anno successivo all'anno di riferimento.
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Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
Affinché i responsabili politici, le imprese e il pubblico in generale possano prendere decisioni appropriate basate su dati concreti, le statistiche devono essere affidabili e di elevata qualità.
La strategia 2020 per le statistiche agricole di cui sopra comprende i seguenti obiettivi principali:
·produrre statistiche di elevata qualità che soddisfino in maniera efficiente ed efficace le necessità degli utenti;
·migliorare l'armonizzazione e la coerenza delle statistiche agricole europee.
I tre elementi inclusi nella presente proposta sono mirati direttamente a soddisfare tali obiettivi.
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Coerenza con le altre normative dell'Unione
La principale ambizione del programma statistico europeo 2013-2017 (prorogato fino al 2020) è fornire statistiche di qualità a sostegno delle politiche europee. Le statistiche ambientali e agricole costituiscono appunto uno dei tre filoni della produzione statistica curata dal programma, che conta tra le proprie principali finalità "la revisione e la semplificazione della rilevazione di dati sull'agricoltura in linea con la revisione della politica agricola comune dopo il 2013 e la ristrutturazione dei processi di rilevazione di dati sull'agricoltura, in particolare con l'obiettivo di migliorare la qualità e la tempestività dei dati forniti". La presente iniziativa attua tale obiettivo.
Attraverso la presentazione di dati migliori per valutare la sostenibilità del settore agricolo per l'ambiente, le persone, le regioni e l'economia, il sistema europeo di statistiche agricole contribuirà anche al conseguimento di almeno due delle sei priorità della Commissione von der Leyen, vale a dire:
·un Green Deal europeo con le correlate strategie "dal produttore al consumatore" e sulla biodiversità; e
·un'economia al servizio delle persone.
Le statistiche agricole sono però di ausilio anche in relazione ad altre priorità, dell'Unione o degli Stati membri, che incidono sull'agricoltura e sullo sviluppo rurale o ne sono influenzate.
Oltre a ciò, la proposta di un programma relativo al mercato unico, attualmente oggetto di discussione interistituzionale, delinea un quadro di riferimento per il finanziamento dello sviluppo, della produzione e della diffusione delle statistiche europee. Per poter attuare le politiche dell'Unione è necessario disporre di dati statistici attendibili, comparabili e di elevata qualità sulla situazione economica, sociale, territoriale e ambientale nell'Unione. Le statistiche europee permettono inoltre ai cittadini europei di partecipare con piena cognizione al processo democratico e al dibattito sullo stato attuale e sul futuro dell'Unione. Nel caso delle statistiche agricole, l'accento è posto sulla fornitura di dati tempestivi e pertinenti al fine di soddisfare le esigenze della politica agricola comune, della politica comune della pesca e delle politiche relative all'ambiente, alla sicurezza alimentare e al benessere degli animali.
Le statistiche agricole forniscono dati statistici di elevata qualità per l'attuazione e il monitoraggio della politica agricola comune (PAC), che costituisce un importante volano per l'occupazione e la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell'Unione. Oltre a perseguire obiettivi sociali, la politica di sviluppo rurale, che è parte integrante della CAP, punta a migliorare la competitività e la sostenibilità della produzione in agricoltura. Alla PAC è destinato oltre il 37 % del bilancio totale dell'Unione nel contesto del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020.
Le statistiche agricole sono sempre più necessarie anche in relazione ad altri temi vitali per l'Unione quali il Green Deal europeo, le politiche incentrate sull'ambiente e sui cambiamenti climatici, la politica commerciale, la politica sociale, la politica regionale, ecc.
2.
BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
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Base giuridica
L'articolo 338 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) costituisce la base giuridica delle statistiche europee. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano misure per l'elaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attività dell'Unione. Lo stesso articolo stabilisce che l'elaborazione delle statistiche europee presenta i caratteri dell'imparzialità, dell'affidabilità, dell'obiettività, dell'indipendenza scientifica, dell'efficienza economica e della riservatezza statistica.
La base giuridica delle relazioni sulla qualità è l'articolo 12 del regolamento (CE) n. 223/2009.
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Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Se la proposta non rientra nella competenza esclusiva dell'Unione, si applica il principio di sussidiarietà. Il sistema statistico europeo (SSE) offre un'infrastruttura per le informazioni statistiche. Il sistema è concepito per rispondere alle esigenze di una molteplicità di utenti ai fini dell'assunzione di decisioni nelle società democratiche. La presente proposta di regolamento è stata elaborata per tutelare le attività fondamentali dei partner dell'SSE e nel contempo per garantire meglio la qualità e la comparabilità delle statistiche in materia di CEA.
Tra i criteri principali che i dati statistici devono soddisfare figurano la coerenza e la comparabilità. Gli Stati membri non possono assicurare la coerenza e la comparabilità necessarie dei dati senza un chiaro quadro di riferimento europeo, ossia senza un atto legislativo dell'Unione che definisca i concetti statistici, i formati di trasmissione dei dati e i requisiti di qualità comuni.
Il criterio della comparabilità è molto importante per le statistiche agricole a motivo della PAC.
L'obiettivo dell'azione proposta non può essere conseguito in misura soddisfacente se gli Stati membri agiscono individualmente. Può essere molto più efficace un intervento a livello europeo, basato su un atto giuridico dell'Unione che garantisca la comparabilità delle informazioni statistiche negli ambiti statistici oggetto dell'atto proposto. Per quanto riguarda la rilevazione dei dati in sé, questa potrà essere effettuata dagli Stati membri.
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Proporzionalità
La proposta rispetta il principio di proporzionalità per i motivi illustrati di seguito.
Applicando identici principi in tutti gli Stati membri, la proposta garantirà la qualità e la comparabilità delle statistiche agricole europee che saranno rilevate ed elaborate. Analogamente, assicurerà che le statistiche agricole europee rimangano pertinenti e siano idonee a rispondere alle esigenze degli utenti. Il regolamento migliorerà il rapporto costi-benefici della produzione di statistiche, riflettendo al tempo stesso le specifiche peculiarità dei sistemi degli Stati membri.
Nel rispetto del principio di proporzionalità, il regolamento proposto si limita al minimo richiesto per il conseguimento dei suoi obiettivi e non va al di là di quanto necessario a tale scopo.
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Scelta dell'atto giuridico
Atto giuridico proposto: regolamento.
In considerazione degli obiettivi e del contenuto della proposta, un regolamento costituisce l'atto giuridico più appropriato. Importanti politiche comuni dell'Unione, come la PAC, comportano un'esigenza intrinseca di statistiche agricole comparabili, armonizzate e di elevata qualità a livello europeo. Gli strumenti più idonei a tal fine sono i regolamenti, che sono direttamente applicabili negli Stati membri e non richiedono un preventivo recepimento nell'ordinamento giuridico nazionale.
3.
RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
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Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
La valutazione della "Strategia per le statistiche agricole fino al 2020 e oltre" menzionava l'audit della Corte dei conti allora in corso (che ha dato origine alla relazione speciale SR 01/2016) come fonte di indicazioni per comprendere in quale misura i CEA soddisfino le esigenze di dati degli utenti. Come indicato in precedenza, tali osservazioni costituiscono un'importante motivazione della redazione della proposta.
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Consultazioni dei portatori di interessi
Eurostat persegue lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee nel settore dell'agricoltura mediante una cooperazione stretta, coordinata e regolare in sede di SSE, che è il frutto di un partenariato di lunga data tra Eurostat e gli istituti nazionali di statistica (INS) e le altre autorità preposte.
A livello generale e con riferimento alla "Strategia per le statistiche agricole fino al 2020 e oltre", le principali categorie di portatori di interessi delle statistiche agricole europee sono i produttori di dati (INS e altre autorità nazionali nonché Eurostat), i rispondenti (agricoltori, organizzazioni di agricoltori e imprese) e gli utenti (decisori privati e pubblici, compresi in particolare altri servizi della Commissione, e ricercatori e giornalisti). Essi sono stati ampiamente consultati in merito alle criticità dello status quo e ai cambiamenti auspicati, alle rispettive esigenze e priorità in materia di dati, alle possibili opzioni da adottare per risolvere i problemi, all'impatto delle azioni proposte e specificamente in ordine alla formulazione della strategia. Le principali sedi di consultazione sono state: i) riunioni e seminari del comitato permanente di statistica agraria (CPSA) e del gruppo dei direttori per le statistiche agricole (DGAS) (composto dai direttori delle statistiche agricole degli INS) che lo ha sostituito, sedi in cui esprimono il proprio punto di vista i servizi della Commissione, le organizzazioni internazionali e le organizzazioni degli agricoltori, ii) riunioni del comitato del sistema statistico europeo (composto dai direttori generali degli INS); e iii) consultazioni e audizioni periodiche presso i servizi della Commissione.
Ai fini della valutazione è stata condotta una consultazione pubblica, i cui risultati sono descritti in dettaglio in una relazione dedicata.
I principali risultati di tale consultazione pubblica, che costituiscono l'essenza della strategia 2020 per le statistiche agricole e pertanto del regolamento proposto, si possono riassumere in tre punti.
L'attuale normativa dell'Unione sulle statistiche agricole non soddisfa le esigenze emergenti di dati perché la fornitura di dati non è inclusa negli atti legislativi e gli atti non sono sufficientemente flessibili ed integrati per soddisfare tempestivamente le nuove esigenze.
Tali nuove esigenze di dati sono dovute principalmente agli sviluppi in agricoltura, alla revisione della legislazione e ai mutamenti delle priorità politiche, in particolare alla recente riforma della PAC.
Le rilevazioni di dati non sono armonizzate e coerenti perché si presentano nuove esigenze in materia di dati, la legislazione da molti anni si evolve in direzioni divergenti e in diversi settori delle statistiche agricole sono applicati definizioni e concetti parzialmente diversi.
L'onere di fornire i dati viene percepito come eccessivo perché le esigenze di dati sono in aumento, le rilevazioni dei dati non sono armonizzate e le risorse continuano a ridursi a livello sia dell'Unione che nazionale. È stato confermato che tale onere va a discapito della rilevazione dei dati e della loro qualità.
Nel quadro della modernizzazione delle statistiche agricole dell'Unione europea, i CEA sono a loro volta oggetto di modernizzazione a partire dal 2016. Una sollecitazione a procedere in tal senso è venuta dalle osservazioni dell'audit eseguito dalla Corte dei conti (relazione speciale SR 01/2016) sui redditi degli agricoltori. Le raccomandazioni di tale relazione sono state recepite nel corso di un ampio esercizio di modernizzazione, con diversi miglioramenti dei CEA.
Due di tali miglioramenti impongono, come accertato dalla Commissione, una modifica del regolamento esistente, vale a dire l'integrazione dei conti economici dell'agricoltura regionali (CEA regionali) e la proroga dei termini per le seconde stime dei CEA.
Tali elementi sono stati oggetto di ampia discussione sia nel gruppo di lavoro "Conti e prezzi agricoli" sia nel gruppo di alto livello dei direttori per le statistiche agricole, entrambi composti da esperti degli Stati membri.
Dato che i CEA regionali sono statistiche esistenti da lunga data e trasmesse a Eurostat da molti anni, il loro inserimento nel regolamento (CE) n. 138/2004 implica principalmente l'integrazione della metodologia esistente quale applicata grazie all'accordo informale in atto da molto tempo. Poiché la metodologia nella forma attuale è assolutamente soddisfacente (manuale dei CEA/CES, parte VII), non è necessario riformularla. La metodologia e il capitolo sui conti economici dell'agricoltura regionali, che devono essere inseriti nel regolamento, possono rispecchiare il contenuto attuale del manuale esistente. Sono tuttavia necessarie alcune modifiche minori per l'adeguamento al SEC 2010 e alle consultazioni tecniche con gli Stati membri.
La proposta è stata dibattuta ampiamente con il gruppo di lavoro "Conti e prezzi agricoli" e con il gruppo dei direttori per le statistiche agricole; entrambi gli organismi hanno preso atto del fatto che la Commissione (Eurostat) avrebbe avviato l'iter della proposta avvalendosi del proprio diritto di iniziativa. La proposta è stata presentata anche al comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009.
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Assunzione e uso di perizie
Eurostat ha dibattuto ampiamente il contenuto della proposta con gli INS attraverso task force specifiche nonché tramite gruppi di esperti esistenti, anche a livello di direttori.
La proposta è stata inoltre presentata al comitato del sistema statistico europeo nell'ottobre 2020.
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Valutazione d'impatto
Il comitato per il controllo normativo ha emesso un parere positivo sulla valutazione d'impatto della "Strategia per le statistiche agricole fino al 2020 e oltre" di cui fanno parte i CEA.
La valutazione d'impatto è stata condotta a livello di strategia per applicare un approccio sistematico all'intero complesso delle statistiche agricole, in modo da consentire l'integrazione di tutte le parti.
La valutazione d'impatto ha concluso che l'EASS dovrebbe essere disciplinato di preferenza da tre regolamenti, in ultima analisi. Due di questi regolamenti sarebbero nuovi e andrebbero a sostituire diversi precedenti regolamenti dell'UE in materia di statistiche agricole. Il primo, relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole, che riguarda i dati in merito alla struttura delle aziende agricole, ai frutteti e ai vigneti, è stato adottato come regolamento (UE) 2018/1091. Il secondo è oggetto di una proposta legislativa parallela di regolamento relativo alle statistiche sugli input e sugli output agricoli, e riguarda gli input e gli output del settore agricolo: produzione agricola (produzione vegetale e zootecnica), compresa l'agricoltura biologica, prezzi agricoli, nutrienti e prodotti fitosanitari. Il terzo strumento, come indicato nella valutazione d'impatto, è il regolamento (CE) n. 138/2004 sui conti economici dell'agricoltura (CEA), la cui modifica è oggetto della presente proposta. Poiché i CEA sono un conto satellite dei conti nazionali e sono macroeconomici per natura, non è stata proposta la loro integrazione nei nuovi regolamenti quadro. La proposta prevede invece di mantenerli oggetto di un atto distinto, come avviene da quando il regolamento CEA è entrato in vigore per la prima volta nel 2004.
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Efficienza normativa e semplificazione
La proposta rientra nella "Strategia per le statistiche agricole fino al 2020 e oltre", un importante programma di modernizzazione delle statistiche agricole dell'UE attuato dalla Commissione europea in stretta collaborazione con gli Stati membri dell'UE. La strategia è sostenuta dal comitato del sistema statistico europeo, rientra nel programma REFIT e mira a razionalizzare e a migliorare l'EASS.
I CEA sono statistiche mature disciplinate dal regolamento (CE) n. 138/2004. Il nuovo regolamento proposto dovrebbe riguardare tutte le componenti dei CEA per garantire la qualità di tali statistiche. Si dovrebbe rinunciare ad applicare accordi informali. Si tratterebbe di un passo avanti verso la semplificazione, in quanto il punto di riferimento sarebbe il nuovo regolamento, che soddisferebbe tutte le esigenze di dati e rispetterebbe tutte le prescrizioni in materia di relazioni sulla qualità.
Per quanto riguarda gli elementi da includere tra le modifiche proposte del regolamento, essi derivano dalle azioni in corso per modernizzare i CEA. I CEA regionali non sono gli unici dati per i quali si è ricorso ad accordi informali. Per quanto riguarda i "valori unitari" dei CEA, vale a dire dati forniti da molti anni grazie allo stesso tipo di accordo, l'esercizio di modernizzazione ha stabilito di cessare la rilevazione di valori unitari a livello dell'Unione. Non è stata pertanto proposta l'inclusione dei valori unitari, che non saranno più rilevati, nel regolamento di modifica dei CEA. Si tratta di una riduzione modesta ma netta dell'onere che grava sui portatori di interessi.
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Diritti fondamentali
La proposta non ha conseguenze sulla tutela dei diritti fondamentali.
4.
INCIDENZA SUL BILANCIO
5.
ALTRI ELEMENTI
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Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
Il regolamento proposto dovrebbe essere adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel 2021 e subito dopo la Commissione dovrebbe adottare le relative misure di esecuzione riguardanti le relazioni sulla qualità. Il regolamento sarà direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'UE senza che sia necessario un piano di esecuzione.
Gli Stati membri dovrebbero cominciare a fornire dati alla Commissione a norma del nuovo regolamento nel 2022.
L'atto legislativo proposto rientra nell'EASS e sarà oggetto di una valutazione esaustiva per verificarne tra l'altro l'efficacia e l'efficienza nel conseguimento degli obiettivi e per decidere se siano necessarie nuove misure o modifiche.
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Verifica della conformità delle statistiche prodotte
Eurostat effettua regolarmente valutazioni della conformità. Queste comprendono un riesame della disponibilità, della qualità e della puntualità dei dati, oltre ad azioni di follow-up qualora si riscontrino casi di non conformità.
In osservanza alla normativa dell'Unione, gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione i dati rilevanti per le statistiche agricole. I termini per la trasmissione di tali dati sono rigorosi e vanno rispettati per salvaguardare la sana gestione, la diffusione e il grado di utilità delle statistiche europee: dati mancanti o incompleti renderebbero lacunose le informazioni disponibili (ossia renderebbero impossibile calcolare aggregati a livello dell'Unione e pubblicare i dati secondo i calendari previsti).
Il regolamento (CE) n. 223/2009 costituisce il quadro giuridico di base per il funzionamento del sistema statistico europeo e di tutta la normativa settoriale riguardante la produzione delle statistiche europee.
Fermo restando che tempestività, puntualità e completezza sono già fattori importanti delle valutazioni di conformità per garantire la diffusione tempestiva delle statistiche agricole, questi ed altri aspetti inerenti alla qualità saranno oggetto di maggiore attenzione in modo da preservare la fiducia nelle statistiche prodotte da Eurostat e dall'SSE.
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Migliorare continuamente l'EASS: riconoscere le nuove esigenze in fatto di dati e nuove fonti di dati, migliorare la coerenza, ridurre l'onere
Eurostat procede attualmente ad audizioni annuali con altri servizi della Commissione. In tali occasioni un aspetto importante è rappresentato dallo scambio di informazioni sui rispettivi programmi di lavoro. Tali incontri forniscono una sede formale per dibattere le future esigenze in fatto di statistiche nuove e per esaminare il grado di utilità delle statistiche disponibili.
L'ulteriore collaborazione con gli altri servizi della Commissione, con gli INS e le altre autorità nazionali avrà luogo a vari livelli gerarchici nel contesto di riunioni e seminari del gruppo di esperti, di riunioni del gruppo dei direttori, di riunioni del comitato del sistema statistico europeo e tramite frequenti scambi bilaterali. Sarà prestata particolare attenzione all'individuazione dei dati amministrativi e delle altre fonti di informazione esistenti in forza della normativa dell'Unione, nonché alla valutazione se essi siano idonei alla produzione di statistiche, nell'intento di stabilire misure che ne garantiscano la stabilità, l'accessibilità e l'eventuale adattamento alle esigenze della statistica. Saranno inoltre condotte indagini e analisi periodiche per individuare eventuali possibilità di miglioramento delle statistiche agricole europee e di riduzione dell'onere amministrativo.
Tali adeguamenti e il funzionamento complessivo del quadro legislativo saranno oggetto di monitoraggio e valutazione, in particolare in rapporto agli obiettivi della strategia elencati in precedenza.
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Relazioni di monitoraggio triennali
Per monitorare il funzionamento dell'EASS rinnovato e provvedere affinché esso consegua gli obiettivi di semplificazione e di riduzione dell'onere posti dall'iniziativa REFIT, verranno redatte a cadenza triennale relazioni regolari sul funzionamento del sistema nel suo complesso.
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Valutazione
La seconda relazione triennale di monitoraggio sarà sostituita da una valutazione retrospettiva dell'EASS rinnovato, da svolgere secondo gli orientamenti della Commissione sulla valutazione. Se necessario, tale valutazione retrospettiva potrebbe fungere da base per ulteriori revisioni della normativa.
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Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
Il regolamento proposto consiste di due articoli nuovi e di modifiche sia dell'allegato I (metodologia dei CEA) che dell'allegato II (programma di trasmissione dei dati).
Le modifiche principali riguardano l'allegato I e l'allegato II.
La prima modifica di rilievo riguarda i conti economici dell'agricoltura regionali (CEA regionali). Gli Stati membri forniscono i CEA regionali a Eurostat dal 2000 grazie a un accordo informale e seguendo le prassi metodologiche in atto da allora. Per integrare i CEA regionali nel regolamento (CE) n. 138/2004 è stato aggiunto un capitolo all'allegato I, ove sono recepiti i risultati di consultazioni con i gruppi di esperti delegati degli Stati membri (il gruppo di lavoro "Conti e prezzi agricoli" e il gruppo dei direttori per le statistiche agricole) mediante alcuni piccoli aggiornamenti alla metodologia corrente in modo da garantirne la messa a punto e l'idoneità a essere inserita nel regolamento. L'allegato II è stato aggiornato per tenere conto dei relativi termini di trasmissione dei CEA regionali.
In secondo luogo è stato aggiunto un articolo che riguarda le prescrizioni in materia di relazioni sulla qualità (articolo 4 bis). Dal 2019 gli Stati membri (con pochissime eccezioni) forniscono volontariamente relazioni sulla qualità dei CEA in riferimento alle prescrizioni dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009. Tuttavia nessun articolo del regolamento (CE) n. 138/2004 tratta le relazioni sulla qualità. L'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009 prevede l'inclusione specifica delle prescrizioni in materia di relazioni sulla qualità nella legislazione settoriale, che consente di definire le modalità, la struttura e la periodicità delle relazioni sulla qualità e gli indicatori di valutazione di tali relazioni, oltre ai termini per la trasmissione dei dati. Attualmente le caratteristiche precise delle relazioni sulla qualità dei CEA sono determinate solo informalmente e sarebbe quindi opportuno formalizzarle mediante l'inserimento dell'articolo 4 bis.
La terza modifica principale riguarda lo slittamento dei termini per la trasmissione delle seconde stime dei CEA a vantaggio di una migliore qualità dei dati. Nel caso dei CEA gli Stati membri trasmettono, per i dati a livello nazionale, i primi dati stimati (termine: novembre dell'anno di riferimento n), i secondi dati stimati (termine: gennaio dell'anno n+1) e i dati definitivi (termine: settembre dell'anno n+1). I secondi dati sono trasmessi dopo un intervallo troppo breve rispetto ai primi per consentire miglioramenti sostanziali della qualità. I termini per la trasmissione delle seconde stime dovrebbero pertanto essere prorogati da gennaio dell'anno n+1 a marzo dell'anno n+1, in modo che gli Stati membri abbiano più tempo per ottenere dati di migliore qualità. Poiché i termini delle prime stime e dei dati definitivi, tutti cruciali, rimangono immutati, la proroga dei termini per le seconde stime è ritenuta idonea allo scopo. L'allegato II è stato aggiornato per riflettere la modifica proposta dei termini per la trasmissione delle seconde stime dei CEA.
Le altre modifiche proposte degli articoli sono finalizzate ai seguenti miglioramenti:
–chiarire il primo termine per la trasmissione dei dati dei conti economici dell'agricoltura regionali (articolo 3, paragrafo 2);
–consentire eventuali deroghe alle prescrizioni che riguardano i conti economici dell'agricoltura regionali (articolo 4 ter);
–introdurre un riferimento alla procedura di comitato (articolo 4 quater), che non è presente nella legislazione attuale ma che dovrebbe essere aggiunto.
–Nell'allegato I sono proposte pochissime altre modifiche (in seguito a consultazioni dei gruppi di esperti).
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i conti economici dell'agricoltura regionali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)
Il regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio contiene il quadro di riferimento per le norme, le definizioni, le classificazioni e le regole contabili comuni ai fini dell'elaborazione dei conti degli Stati membri per le esigenze statistiche dell'Unione ("SEC 2010").
(2)
Il regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio istituisce i conti economici dell'agricoltura (CEA) nell'Unione, in quanto dispone la metodologia e i termini per la trasmissione dei conti dell'agricoltura. I conti economici dell'agricoltura costituiscono conti satellite dei conti nazionali, come definiti dal SEC 2010, con lo scopo di ottenere risultati armonizzati e comparabili tra gli Stati membri per elaborare i conti per le esigenze dell'Unione.
(3)
I conti economici dell'agricoltura regionali (CEA regionali) costituiscono un adattamento dei CEA a livello regionale. I soli dati nazionali non bastano a fornire il quadro completo e talvolta complesso dell'evoluzione in corso a un livello più dettagliato. I dati a livello regionale contribuiscono quindi a una migliore comprensione della diversità esistente tra le regioni, integrando le informazioni a livello dell'Unione, della zona euro e dei singoli Stati membri. È pertanto necessario integrare i CEA regionali nel regolamento (CE) n. 138/2004 per quanto riguarda sia la metodologia sia gli opportuni termini per la trasmissione.
(4)
Le statistiche non sono più considerate una fra tante fonti di informazione a disposizione per la definizione delle politiche, bensì rivestono un ruolo centrale nel processo decisionale. Un processo decisionale basato su dati fattuali ha bisogno di statistiche che soddisfino i criteri di elevata qualità di cui al regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, conformemente agli scopi cui sono destinate.
(5)
Il regolamento (CE) n. 223/2009 definisce il quadro giuridico delle statistiche europee e impone agli Stati membri di rispettare i principi statistici e i criteri di qualità precisati nel regolamento. Le relazioni sulla qualità sono fondamentali per valutare e migliorare la qualità delle statistiche europee e fornire informazioni in proposito. Il comitato del sistema statistico europeo (comitato dell'SSE) ha approvato la struttura unica e integrata di metadati quale norma dell'SSE per le relazioni sulla qualità, contribuendo in tal modo a soddisfare, mediante norme uniformi e metodi armonizzati, i requisiti in materia di qualità statistica di cui al regolamento (CE) n. 223/2009, in particolare all'articolo 12, paragrafo 3.
(6)
Al fine di assicurare condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione in merito alle modalità di trasmissione e al contenuto delle relazioni sulla qualità. È inoltre opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione in relazione a eventuali deroghe alle prescrizioni inerenti ai conti economici dell'agricoltura regionali. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(7)
I CEA forniscono importanti dati macroeconomici ai decisori politici europei tre volte l'anno; alle prime e alle seconde stime fanno seguito i dati definitivi. Il termine attuale per la trasmissione delle seconde stime dei CEA non concede molto tempo dopo la fine del periodo di riferimento per rilevare dati di migliore qualità rispetto a quelli forniti per le prime stime dei CEA. Per migliorare la qualità di tali seconde stime è opportuno spostare leggermente in avanti il termine per la trasmissione.
(8)
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 138/2004.
(9)
Il comitato del sistema statistico europeo è stato consultato,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 138/2004 è così modificato:
1)
all'articolo 3, paragrafo 2, è aggiunta la frase seguente:
"2. La prima trasmissione dei dati dei conti economici dell'agricoltura regionali avverrà entro e non oltre il 30 giugno 2022.";
2)
sono inseriti gli articoli seguenti:
"Articolo 4 bis
Valutazione della qualità
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire la qualità dei dati e dei metadati trasmessi.
2. Ai fini del presente regolamento, i criteri di qualità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009 si applicano ai dati da trasmettere conformemente all'articolo 3 del presente regolamento.
3. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati trasmessi.
4. Applicando i criteri qualitativi di cui al paragrafo 2 ai dati rientranti nell'ambito del presente regolamento, la Commissione definisce mediante atti di esecuzione le modalità, la struttura, la periodicità e gli indicatori di valutazione delle relazioni sulla qualità e dispone il termine per la presentazione delle relazioni alla Commissione (Eurostat). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 4 quater, paragrafo 2.
5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat), quanto prima possibile, le pertinenti informazioni o le modifiche inerenti all'esecuzione del presente regolamento che potrebbero influenzare la qualità dei dati trasmessi.
6. Su richiesta debitamente giustificata da parte della Commissione (Eurostat), gli Stati membri trasmettono i chiarimenti supplementari necessari a valutare la qualità delle informazioni statistiche.
Articolo 4 ter
Deroghe
1. Qualora l'applicazione del presente regolamento richieda adeguamenti significativi del sistema statistico nazionale di uno Stato membro per quanto riguarda l'attuazione del contenuto dell'allegato I, punto VII. "Conti economici dell'agricoltura regionali", e del programma di trasmissione dei dati dei conti dell'agricoltura regionali di cui all'allegato II, la Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di concedere a tale Stato membro deroghe della durata massima di due anni.
2. Lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta di deroga debitamente motivata entro tre mesi da [inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento].
3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 4 quater.
Articolo 4 quater
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.";
3) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
4) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
Il presidente
Il presidente
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 12.2.2021
COM(2021) 54 final
ALLEGATI
della
proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
che modifica il regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i conti economici dell'agricoltura regionali
ALLEGATO I
L'allegato I è così modificato:
1) nell'indice è aggiunto il seguente punto VII. Conti economici dell'agricoltura regionali:
"VII. Conti economici dell'agricoltura regionali
A.Principi generali
1.Introduzione
2.Economia regionale, territorio regionale
3.Unità di base per l'elaborazione dei conti economici dell'agricoltura regionali
4.Metodi per l'elaborazione dei CEA regionali
5.Concetti di residenza e territorio
6.Attività agricola e unità caratteristiche
B.Operazioni sui prodotti
1.Produzione
2.Consumi intermedi
3.Investimenti lordi
C.Operazioni di distribuzione e di redistribuzione e altri flussi
1.Regole generali
2.Valore aggiunto
3.Ammortamenti
4.Contributi
5.Imposte
6.Redditi da lavoro dipendente
7.Risultato di gestione netto
8.Interessi, fitti
9.Reddito da impresa agricola: regole generali di calcolo
D.Breve panoramica dell'attuazione
1.Introduzione
2.Definizione dell'agricoltura regionale
3.Misurazione della produzione agricola
4.Attività secondarie non agricole non separabili
5.Consumi intermedi";
2) al punto 1.27, il terzo trattino è sostituito dal seguente:
"— per convenzione, non possono comprendere la generazione di investimenti fissi lordi di prodotti non agricoli (quali i fabbricati o i macchinari) per uso proprio. La produzione per proprio uso finale è infatti considerata un'attività separabile e sarà registrata come produzione di una UAE locale distinta. I servizi di abitazione offerti ai lavoratori dipendenti a titolo di retribuzione in natura devono essere trattati in maniera analoga (sono registrati come retribuzioni in natura nel conto della generazione dei redditi primari),";
3) il punto 2.006 è sostituito dal seguente:
"2.006. Nei CEA i prezzi devono essere indicati o per arrotondamento alla cifra intera più vicina o a uno o due decimali in funzione dell'attendibilità statistica dei dati disponibili sui prezzi. Le pertinenti informazioni sui prezzi dei fattori produttivi e della produzione sono indispensabili per l'elaborazione dei CEA.";
4) al punto 2.108, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
"g) il compenso del servizio contenuto nei premi lordi versati per assicurazioni stipulate a copertura di rischi quali le perdite di bestiame, i danni causati dalla grandine, dal gelo, da incendi, da nubifragi, ecc.; la parte restante, ossia il premio netto, corrisponde alla quota del premio lordo pagato, a disposizione delle compagnie di assicurazione per il versamento degli indennizzi.
La ripartizione dei premi lordi tra le sue due componenti è possibile con una certa precisione soltanto per il complesso dell'economia nazionale come avviene in contabilità nazionale. All'imputazione alle branche di attività economica della quota del servizio si procede generalmente mediante adeguati criteri di ripartizione, in connessione con la realizzazione di tavole input-output. È opportuno procedere a un'armonizzazione con la contabilità nazionale prima di compilare tale voce nei CEA (per la registrazione dei contributi in relazione ai servizi di assicurazione si veda la nota a piè di pagina 1 al punto 3.063);";
5) al punto 2.136, il terzo trattino è sostituito dal seguente:
"— variazioni di classificazione o di struttura: ad esempio la variazione della destinazione d'uso dei terreni, la destinazione di bestiame da latte alla produzione di carne (cfr. il punto 2.149, nota a piè di pagina 1) o la trasformazione di fabbricati agricoli in vista di un uso privato o di un altro impiego economico.";
6) è aggiunto il seguente capitolo VII. Conti economici dell'agricoltura regionali:
"VII.
CONTI ECONOMICI DELL'AGRICOLTURA REGIONALI
A.
Principi generali
1.
Introduzione
7.01.
I conti regionali svolgono un ruolo importante nella formulazione, attuazione e valutazione delle politiche regionali. Indicatori statistici obiettivi, affidabili, coerenti, pertinenti e armonizzati a livello regionale costituiscono una solida base per le politiche finalizzate alla riduzione delle disuguaglianze economiche e sociali tra le regioni europee.
7.02.
I conti economici dell'agricoltura regionali (CEA regionali) sono un adattamento a livello regionale dei conti economici dell'agricoltura (CEA).
7.03.
I CEA regionali comprendono lo stesso insieme di conti dei CEA, ma a causa dei problemi concettuali e di misurazione essi costituiscono un insieme di conti per le regioni più limitato in termini di portata e dettaglio rispetto ai CEA a livello nazionale.
7.04.
In quanto conti regionali, i CEA regionali sono compilati sulla base di dati regionali rilevati direttamente e di dati nazionali che sono disaggregati a livello regionale con l'ausilio di ipotesi. La mancanza di informazioni regionali sufficientemente attendibili, tempestive e complete comporta infatti l'utilizzo di ipotesi in sede di compilazione dei conti regionali. Ciò implica che alcune differenze tra le regioni non trovino necessariamente riscontro nei conti regionali (SEC 2010, 13.08).
2.
Economia regionale, territorio regionale
7.05.
L'elaborazione di conti regionali, a prescindere che si tratti di branche di attività economica o di settori istituzionali, presuppone sempre la rigorosa definizione dell'economia regionale e del territorio regionale. In linea di principio, la branca di attività agricola di una regione raggruppa le unità (aziende agricole) che esercitano attività agricole (cfr. punti da 1.60 a 1.66) e che sono situate sul territorio regionale.
7.06.
Un'economia regionale di un paese fa parte del totale dell'economia di quel paese. Il totale dell'economia è definito in termini di unità e settori istituzionali e comprende tutte le unità istituzionali che hanno un centro di interesse economico prevalente nel territorio economico del paese. Il territorio economico non coincide esattamente con il territorio geografico (cfr. punto 7.08). Il territorio economico di un paese è suddiviso in più territori regionali e un territorio extraregionale (SEC 2010, 13.09).
7.07.
Il territorio regionale comprende quella parte del territorio economico di un paese che è direttamente attribuita a una regione come definito nel SEC 2010. Le eventuali zone franche, nonché i magazzini e le fabbriche sotto controllo doganale sono assegnati alle regioni in cui sono situati.
7.08.
Tale ripartizione del territorio non è però perfettamente coincidente con il concetto di territorio economico nazionale utilizzato dai conti nazionali. Il territorio extraregionale è costituito dalle parti del territorio economico di un paese che non possono essere attribuite a una singola regione e che sono escluse dai CEA regionali, ossia:
a)
lo spazio aereo nazionale, le acque territoriali e la piattaforma continentale situata nelle acque internazionali sulla quale il paese esercita diritti esclusivi;
b)
le zone franche territoriali, cioè i territori geografici situati nel resto del mondo e utilizzati, in virtù di trattati internazionali o di accordi fra Stati, dalle amministrazioni pubbliche del paese (ambasciate, consolati, basi militari, centri di ricerche, ecc.);
c)
i giacimenti di petrolio, gas naturale, ecc. situati nelle acque internazionali al di fuori della piattaforma continentale del paese, sfruttati da unità residenti.
7.09.
La classificazione della Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (NUTS) presenta la ripartizione unica e uniforme del territorio economico dell'Unione europea. Per ottemperare a esigenze nazionali, i conti regionali possono anche essere compilati a un livello regionale più dettagliato (SEC 2010, 13.12).
3.
Unità di base per l'elaborazione dei conti economici dell'agricoltura regionali
7.10.
Le unità utilizzate per i conti regionali per branca di attività economica sono le unità di attività economica a livello locale (UAE locali). La forma osservabile di unità di produzione è l'UAE locale.
7.11.
L'approccio statistico (branca di attività economica) si "accontenta" di esaminare un'unità osservabile anche se ciò significa non rispettare il principio dell'attività unica. Come già l'SNC 2008, il SEC 2010 preferisce l'approccio statistico e favorisce l'impiego dell'UAE locale per l'elaborazione dei conti nazionali per branca. In tal modo la stessa unità è definita in funzione delle branche di attività economica, a prescindere dal fatto che queste siano rilevate a livello regionale o a livello nazionale.
7.12.
Come i CEA, i CEA regionale si basano sull'azienda agricola, "adeguata" in base a determinate convenzioni per soddisfare gli obiettivi posti, come unità di base per la branca di attività agricola. Tale scelta dipende da due motivi fondamentali. Da un lato, l'unità "azienda agricola" è l'unità di attività economica locale in agricoltura (cfr. punti da 1.09 a 1.17), definita come quella parte dell'unità di attività economica (UAE) che riguarda il livello locale. L'UAE locale è anche l'unità più adeguata per la branca di attività agricola., anche quando include attività secondarie non agricole che non possono essere rappresentate separatamente dalle attività agricole (cfr. punti 1.15 e 1.16, da 1.25 a 1.32).
7.13.
L'utilizzo dell'azienda agricola come unità di base implica l'inserimento delle attività secondarie non agricole di tali aziende nei conti regionali dell'agricoltura (cfr. 7.12). Poiché lo scopo dei CEA è misurare, descrivere e analizzare la formazione del reddito grazie all'attività economica agricola, essi escludono le unità che producono unicamente a fini ricreativi (ad es. orti e allevamenti domestici). Le unità che esercitano un'agricoltura di sussistenza sono invece incluse nei CEA (cfr. punto 1.24).
7.14.
L'azienda agricola è l'unità di riferimento per le indagini statistiche che riguardano l'agricoltura, indipendentemente dalla portata nazionale o regionale. Ciò presenta il vantaggio che le stime della produzione in termini quantitativi possono essere basate direttamente sui sistemi statistici per misurare superfici, rese, dimensioni degli allevamenti ecc., oltre a garantire una migliore coerenza contabile.
4.
Metodi per l'elaborazione dei CEA regionali
7.15.
Il SEC (SEC 2010, punti da 13.24 a 13.32) propone due metodi applicabili sia a branche di attività che a settori istituzionali: il metodo ascendente e quello discendente. Il primo consiste nella rilevazione dei dati a livello delle unità (UAE locali, unità istituzionali) per sommarli in modo da ottenere il valore regionale dei diversi aggregati. Il metodo discendente ricostruisce i valori regionali suddividendo il dato nazionale, utilizzando un indicatore che riflette quanto più fedelmente possibile la distribuzione regionale della variabile in questione. I due metodi possono anche essere combinati in vari modi e tali combinazioni sono menzionate nel SEC come metodi misti. Viene data priorità ai metodi ascendenti, anche se è noto che in molti casi è utilizzata in realtà una combinazione di metodi ascendenti e discendenti.
5.
Concetti di residenza e territorio
7.16.
Le transazioni economiche delle imprese e delle famiglie possono superare i confini regionali. Le imprese possono anche operare in più di una regione, in siti permanenti o su base temporanea, ossia le grandi aziende agricole possono intraprendere attività in diverse regioni. È pertanto necessario un principio chiaro per aiutare gli Stati membri ad attribuire coerentemente tale attività interregionale a una regione.
7.17.
I conti regionali delle branche di attività si basano sul criterio della residenza dell'unità di produzione. Ogni branca di attività a livello regionale comprende il gruppo delle UAE locali con attività economica principale identica o simile il cui centro di interesse economico si trova in tale territorio regionale. Nella maggior parte dei casi tale centro di interesse economico è associato a lungo termine ad una località specifica della regione, come le unità istituzionali cui appartengono le UAE locali.
7.18.
I conti regionali presentano però un certo numero di caratteristiche distintive. Per alcune attività non è sempre facile definire la regione come una zona specifica. Il rapporto tra l'ubicazione della sede principale e l'ubicazione fisica dell'azienda può costituire un problema, poiché i fattori della produzione agricola possono essere gestiti da una sede principale sita in un'altra regione. Per i CEA regionali è importante suddividere i due soggetti, e per tale motivo un'azienda deve essere attribuita alla regione in cui sono siti i suoi fattori di produzione e non alla regione in cui si trova la sua sede principale. Una sede principale può quindi comportare l'esistenza di diverse unità in relazione ai CEA regionali: tante unità quante sono le regioni di residenza delle UAE locali che sono al di fuori della regione della sede principale.
7.19.
Un concetto alternativo, che generalmente non è applicato nei conti nazionali e regionali, sarebbe quello puramente territoriale. Tale concetto implica che le attività siano attribuite al territorio in cui esse sono svolte fisicamente, a prescindere dalla residenza delle unità che praticano l'attività.
7.20.
Sebbene l'approccio residenziale abbia la precedenza per l'attribuzione regionale delle operazioni delle unità residenti, il SEC 2010 concede in misura limitata la possibilità di applicare l'approccio territoriale (SEC 2010, 13.21). Ciò avviene qualora siano create unità fittizie per terreni e fabbricati nella regione o nel paese in cui si trovano il terreno o i fabbricati.
7.21.
Nel caso ipotetico in cui le unità residenti in una regione svolgano attività unicamente nel territorio regionale, il concetto di residenza coincide con il concetto di territorio. Ciò vale anche per l'attribuzione regionale in base alle unità fittizie create per terreni e fabbricati e per le imprese non costituite in società in altri paesi o in regioni diverse dalla regione di residenza del proprietario.
6.
Attività agricola e unità caratteristiche
7.22.
Una branca di attività economica comprende tutte le UAE a livello locale che esercitano un'attività economica identica o simile (cfr. punto 1.59). La branca di attività agricola quale figura nei CEA corrisponde, in linea di principio, alla divisione 01 della NACE Rev. 2, con le differenze di cui ai punti da 1.62 a 1.66. L'ambito di applicazione dei CEA regionali è definito in base all'elenco delle attività caratteristiche redatto per i CEA. Esistono alcune differenze tra la branca di attività agricola dei CEA, e quindi anche dei CEA regionali, e la branca di attività determinata nel quadro centrale dei conti nazionali (cfr. punto 1.93).
B.
OPERAZIONI SUI PRODOTTI
7.23.
La valutazione della produzione agricola pone un certo numero di problemi specifici. I principali tra questi riguardano i prodotti stagionali, la produzione zootecnica e la tempistica delle registrazioni nei conti. La metodologia dei CEA espone regole precise che determinano come tenere conto degli effetti delle scorte di prodotti stagionali, come misurare la produzione zootecnica e come tenere nota dei prodotti in corso di lavorazione. Tali principi vanno rispettati per l'elaborazione dei CEA regionali. Non sono però esclusi alcuni adattamenti a livello regionale, ad esempio per la produzione zootecnica. Va sottolineato che il totale della valutazione regionale deve coincidere con le valutazioni nei CEA.
1.
Produzione
a)
Misurazione della produzione
7.24.
Nei CEA regionali la produzione di una regione rappresenta tutti i prodotti entro il campo di applicazione dei CEA prodotti nel periodo contabile in tale regione da tutte le unità della branca di attività agricola, a prescindere dal fatto che siano destinati alla commercializzazione al di fuori della branca, alla vendita ad altre aziende o, in alcuni casi, all'uso entro la stessa azienda. Di conseguenza:
a)
tutti i prodotti agricoli che escono da un'unità nella regione dovrebbero essere registrati come facenti parte della produzione di tale regione, a prescindere dalla destinazione o dall'unità che li acquista;
b)
certi prodotti agricoli utilizzati per i consumi intermedi dalla stessa azienda dovrebbero essere registrati nella produzione di tale regione (cfr. punto 2.056).
7.25.
Nella zootecnia l'attività di produzione impiega generalmente diversi anni. In sede di valutazione della produzione zootecnica è necessario distinguere tra animali classificati come capitale fisso (animali destinati alla riproduzione e da tiro, bestiame da latte ecc.) e quelli classificati come scorte (animali destinati principalmente alla produzione di carne). Al fine quindi di evitare un doppio conteggio, le operazioni che prevedono il movimento di animali tra aziende (considerate vendite "positive" per l'azienda che vende i capi e "negative" per l'azienda che acquista) sono trattate come spiegato in seguito.
a)
Le operazioni tra aziende nella stessa regione che riguardano animali classificati come capitale fisso si compensano, ad esclusione dei costi di trasferimento della proprietà. Non sono registrate come vendite delle aziende e quindi non sono comprese nella produzione della regione in questione.
b)
Gli animali classificati come scorte e che sono oggetto di un'operazione tra regioni sono trattati come vendite positive (insieme alle esportazioni) per la regione di origine e gli animali comprati da altre regioni come vendite negative (insieme alle importazioni).
c)
Quando i costi di trasferimento della proprietà (spese di trasporto, margini commerciali ecc.) riguardano il commercio di animali classificati come scorte, essi sono sottratti dalla produzione. Ciò avviene automaticamente quando si tratta di acquisti da aziende in altre regioni, in quanto i costi rientrano nelle vendite "negative", mentre va operato un adeguamento delle vendite, e quindi della produzione, per il commercio di animali tra aziende della stessa regione.
b)
Valutazione della produzione
7.26.
La produzione deve essere valutata al prezzo base (cfr. punto 2.082), vale a dire comprensivo dei contributi ai prodotti ma al netto delle imposte sui prodotti. Tale metodo di calcolo implica che le imposte e i contributi devono essere suddivisi per regione.
2.
Consumi intermedi
a)
Definizione
7.27.
I consumi intermedi comprendono i beni (diversi dal capitale fisso) e i servizi destinabili alla vendita consumati durante l'attività produttiva per produrre altri beni (cfr. punti da 2.097 a 2.109).
7.28.
In sede di elaborazione dei CEA regionali, i consumi intermedi comprendono:
a)
i prodotti agricoli acquistati per il consumo durante l'attività produttiva da altre aziende (nella stessa regione o in altre regioni);
b)
certi prodotti agricoli oggetto di reimpiego in seno alle unità agricole e registrati come produzione (cfr. punti da 2.054 a 2.058 e punto 7.24).
7.29.
Il caso particolare dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (FISIM) nei conti regionali è trattato come nei conti nazionali. Se le stime delle consistenze di prestiti e di depositi sono disponibili per regione, si può applicare il metodo ascendente. Però le stime delle consistenze di prestiti e di depositi non sono solitamente disponibili per regione. In tale caso i FISIM sono attribuiti alle branche utilizzatrici servendosi di un metodo alternativo: come indicatori di distribuzione sono utilizzati la produzione lorda regionale o il valore aggiunto lordo per branca di attività economica (SEC 2010, 13.40).
b)
Valutazione dei consumi intermedi
7.30.
Tutti i prodotti e servizi utilizzati per i consumi intermedi devono essere valutati ai prezzi di acquisto (esclusa l'IVA deducibile) (cfr. punti da 2.110 a 2.114).
3.
Investimenti lordi
7.31.
Gli investimenti lordi per l'agricoltura sono suddivisi in:
a)
investimenti fissi lordi;
b)
variazione delle scorte.
a)
Investimenti fissi lordi
7.32.
In agricoltura si hanno investimenti fissi lordi ogniqualvolta un produttore agricolo acquista o produce beni di investimento destinati a essere utilizzati per più di un anno come mezzo di produzione nel processo di produzione agricola. Il criterio per l'attribuzione ai fini della registrazione di tali investimenti si basa sulle branche di attività che li utilizzano e non sulla branca cui appartiene il proprietario giuridico.
7.33.
Il capitale fisso di proprietà di un'unità multiregionale è attribuito alle UAE locali in cui è utilizzato. Il capitale fisso utilizzato nel quadro di un contratto di leasing operativo è registrato nella regione del suo proprietario e quello utilizzato nel quadro di un contratto di leasing finanziario è registrato nella regione del suo utilizzatore (SEC 2010, 13.33).
7.34.
Le acquisizioni di nuovi beni sono contabilizzate al lordo, ossia senza detrazione degli ammortamenti. Inoltre su tali beni sono generalmente calcolati ammortamenti. Gli investimenti netti sono calcolati detraendo gli ammortamenti dagli investimenti lordi.
7.35.
Le unità di produzione possono vendersi a vicenda i beni usati, ad esempio macchinario usato. Se i beni sono spostati tra branche e tra regioni, il prezzo totale pagato deve essere inserito negli investimenti fissi lordi di una branca o regione e il prezzo incassato deve essere detratto dagli investimenti fissi lordi dell'altra branca o regione. I costi di trasferimento della proprietà dei beni, come le spese legali per la compravendita di terreni e fabbricati esistenti, sono conteggiati come ulteriori investimenti fissi lordi dell'acquirente, anche qualora parte dei costi sia pagata dal venditore.
7.36.
Gli investimenti fissi lordi per animali da riproduzione e da tiro di una regione corrispondono alla differenza tra gli acquisti fuori regione (comprese le importazioni) e le vendite ad altre regioni (comprese le esportazioni), tenuto conto dei costi di trasferimento della proprietà delle vendite interne alla regione. Una volta aggregate tutte le regioni è importante assicurarsi che i flussi interregionali si compensino completamente (esclusi i costi di trasferimento della proprietà) in modo che il totale di tutti gli investimenti fissi lordi regionali coincida con gli investimenti fissi lordi dei conti nazionali dell'agricoltura. Se il capitale fisso è composto da bestiame, come gli animali da tiro o da riproduzione, o i capi da latte, questi devono essere valutati - quando si usa il metodo ascendente - secondo la convenzione seguente: le vendite di animali ad aziende in altre regioni costituiscono investimenti fissi lordi negativi, mentre gli acquisti da altre regioni costituiscono investimenti fissi lordi positivi.
b)
Variazione delle scorte
7.37.
Le scorte comprendono tutti i beni che non fanno parte del capitale fisso detenuti, in un determinato momento, dalle unità di produzione a titolo temporaneo. Si distinguono due tipi di scorte: le scorte di input e le scorte di output (cfr. punto 2.171).
7.38.
Per gli animali classificati come scorte, gli scambi da prendere in considerazione per la valutazione della variazione delle scorte comprendono, oltre alle esportazioni e alle importazioni, gli acquisti da altre regioni e le vendite in altre regioni.
C.
OPERAZIONI DI DISTRIBUZIONE E DI REDISTRIBUZIONE E ALTRI FLUSSI
7.39.
Le difficoltà pratiche da sormontare per ottenere in taluni casi informazioni regionali attendibili circa le operazioni di distribuzione e di redistribuzione, in particolare quando le unità esercitano attività in regioni diverse, oppure qualora la regione non costituisca uno spazio chiaramente circoscritto per l'esercizio di talune attività, spiegano perché il SEC tratta i conti regionali della branca agricoltura solo in ordine a pochi aggregati: valore aggiunto, contributi, imposte, redditi da lavoro dipendente, fitti e altri redditi, interessi e investimenti fissi lordi.
1.
Regole generali
7.40.
Le operazioni di distribuzione e di redistribuzione sono registrate in base al principio della competenza economica, ovvero quando un valore economico è creato, trasformato o eliminato o quando crediti e obbligazioni insorgono, sono trasformati o vengono estinti e non nel momento in cui viene effettivamente eseguito il pagamento. Tale principio di registrazione (basato su diritti e obblighi) si applica a tutti i flussi, sia monetari sia non monetari, e all'interno della stessa unità oltre che tra unità.
7.41.
Se però la data in cui insorge il credito o debito non può essere determinata con precisione, può essere usata la data di pagamento o un'altra approssimazione accettabile del principio della competenza (cfr. punto 3.007).
2.
Valore aggiunto
a)
Regole generali
7.42.
Il valore aggiunto è il risultato dell'attività di produzione di un'economia o di una delle sue branche nel corso di un dato periodo ed è la voce a saldo del conto della produzione. Esso corrisponde alla differenza tra il valore della produzione e quello dei consumi intermedi e costituisce un elemento fondamentale ai fini della valutazione della produttività di un'economia o di una delle sue branche (cfr. punto 3.013) o di una regione o di una branca in una regione.
b)
Valutazione del valore aggiunto
7.43.
Il valore aggiunto può essere lordo (valore aggiunto lordo ai prezzi base) o netto (valore aggiunto netto ai prezzi base), ossia può essere registrato al lordo o al netto degli ammortamenti. In conformità al metodo di valutazione della produzione (prezzi base) e dei consumi intermedi (prezzi di acquisto), il valore aggiunto è misurato ai prezzi base (cfr. punto 3.013).
7.44.
L'impiego di prezzi base comporta che le imposte sui prodotti e i contributi ai prodotti debbano essere attribuiti a beni e servizi specifici, che devono poi essere ripartiti tra le regioni.
7.45.
Sottraendo dal valore aggiunto ai prezzi base le altre imposte sulla produzione e addizionando gli altri contributi alla produzione, si ottiene il valore aggiunto al costo dei fattori. Il valore aggiunto netto al costo dei fattori costituisce il reddito dei fattori della produzione (cfr. punto 3.014).
3.
Ammortamenti
7.46.
Nei CEA regionali i beni e servizi che costituiscono il capitale fisso dell'azienda (quali piantagioni permanenti, il macchinario e i fabbricati, i miglioramenti di rilievo apportati ai terreni, il software, i costi di trasferimento di proprietà di attività non prodotte ecc.) sono soggetti a usura e obsolescenza in quanto mezzi di produzione utilizzati nel processo di produzione. Tale usura e tale obsolescenza sono misurate dagli ammortamenti. Analogamente ai CEA, gli ammortamenti non devono essere calcolati per gli animali produttivi.
4.
Contributi
7.47.
I CEA regionali applicano le stesse regole dei CEA: ogni flusso classificato come contributo nei CEA è classificato analogamente nei CEA regionali e lo stesso vale per i flussi considerati trasferimenti in conto capitale.
5.
Imposte
7.48.
I CEA regionali applicano le stesse regole dei CEA: i diversi tipi di imposte sono classificati nei CEA regionali analogamente a come lo sono nei CEA.
6.
Redditi da lavoro dipendente
7.49.
Per i produttori, i redditi da lavoro dipendente sono attribuiti alle UAE locali in cui le persone sono occupate. Se tali dati non sono disponibili, i redditi da lavoro dipendente sono attribuiti, seguendo un metodo alternativo, sulla base delle ore lavorate. Qualora non siano disponibili né i redditi da lavoro dipendente né le ore lavorate, si utilizza il numero di addetti per UAE locale (cfr. SEC 2010, 13.42).
7.
Risultato netto di gestione
7.50.
Il risultato netto gestione è ottenuto sottraendo dal valore aggiunto netto ai prezzi base i redditi da lavoro dipendente e le altre imposte sulla produzione e aggiungendovi gli altri contributi alla produzione.
8.
Interessi, fitti
7.51.
I CEA regionali applicano le stesse regole dei CEA: i flussi classificati come interessi, fitti nei CEA sono classificati analogamente nei CEA regionali.
9.
Reddito da impresa agricola: regole generali di calcolo
7.52.
Dal risultato di gestione sono detratti i redditi da capitale da corrispondere connessi alle attività agricole e alle attività secondarie non agricole, ossia gli interessi da pagare per i prestiti contratti nel quadro di tali attività, compresa l'acquisizione di terreni agricoli, e i fitti da versare ai proprietari dei terreni (cfr. punti da 3.070 a 3.087).
D. BREVE PANORAMICA DELL'ATTUAZIONE
1.
Introduzione
7.53.
La presente sezione intende illustrare alcuni aspetti della metodologia, in particolare la scelta dell'azienda agricola e la misurazione della produzione.
7.54.
L'azienda agricola è l'unità di riferimento per le indagini statistiche che riguardano l'agricoltura, a livello nazionale e subnazionale. Ciò presenta l'importante vantaggio, per i CEA regionali, che le stime della produzione in termini quantitativi possono essere basate direttamente sui sistemi statistici per misurare superfici, rese, dimensioni degli allevamenti ecc. La scelta dell'azienda presenta inoltre il vantaggio di garantire una migliore coerenza contabile. Produzioni e costi si riferiscono infatti a insiemi di unità identiche, anche se i metodi di estrapolazione possono variare in funzione delle fonti. Infine la scelta dell'azienda agricola, unitamente ai concetti di attività caratteristiche e unità, permette di non effettuare adeguamenti che potrebbero essere controversi, come nel caso degli orti domestici e degli allevamenti non professionali. Tale convenzione agevola la comparabilità tra paesi. Infatti la correlazione con i dati statistici espressi in quantità fisiche, essenziali in agricoltura e garanzia di coerenza ai fini della misurazione delle voci contabili in quanto limitano le rettifiche o le correzioni "extrastatistiche", permette di semplificare e migliorare i calcoli. Tali aspetti si inquadrano altresì nell'obiettivo di privilegiare l'approccio ascendente nei CEA regionali.
2.
Definizione dell'agricoltura regionale
7.55.
Per ciascuna regione, la branca di attività agricola rappresenta l'insieme delle aziende agricole i cui fattori produttivi sono ubicati nella regione. Tale principio, coerente con il concetto di residenza delle unità di produzione, può dare origine a qualche problema: le statistiche agricole localizzano normalmente le aziende in funzione dell'ubicazione della loro sede principale e non direttamente dell'ubicazione dei fattori produttivi. Non sempre queste coincidono e ciò avviene tanto più frequentemente quanto più grandi sono le aziende. In sede di compilazione dei CEA regionali, pertanto, alcune aziende devono essere riattribuite tra le regioni e persino suddivise in alcuni casi. Tale operazione può rivelarsi difficile nella pratica e presentare casi in cui potrebbe essere preferibile mantenere la stessa ubicazione delle aziende utilizzata per le indagini statistiche. Tale proposta implica tuttavia la validità di due condizioni: in primo luogo le modalità di definizione dell'ubicazione devono essere identiche per tutte le regioni del paese; in secondo, tutte le voci contabili devono essere valutate sulla base di fonti che utilizzano le stesse regole per definire l'ubicazione delle aziende.
3.
Misurazione della produzione agricola
7.56.
La produzione agricola include taluni prodotti vegetali che sono riutilizzati dalla stessa azienda sotto forma di consumi intermedi; si tratta prevalentemente di prodotti per la realizzazione di mangimi. In particolare per i seminativi, le produzioni regionali possono spesso essere determinate sulla base dei quantitativi raccolti in ciascuna regione, moltiplicati per un dato prezzo. In tal modo viene valutata tutta la produzione, a prescindere che essa sia destinata a essere commercializzata esternamente alla branca, a essere venduta ad altre aziende o a essere utilizzata dalla stessa azienda. Si ottiene così direttamente la produzione di ciascuna regione corrispondente alla nozione adottata nei CEA e nei CEA regionali. Anche i prezzi utilizzati per valutare la produzione oggetto di reimpiego in seno all'unità agricola possono basarsi su dati regionali corrispondenti ai prezzi ai quali la produzione è commercializzata. Tuttavia, la mancanza di dati regionali sui prezzi pone un problema generale di valutazione della produzione, che interessa sia la produzione (regionale) commercializzata che quella oggetto di reimpiego. Pertanto la valutazione dei prodotti oggetto di reimpiego in seno alle unità agricole nei CEA regionali incontra le stesse difficoltà osservate per i prodotti commercializzati. Chiaramente, si tratta di un caso diverso allorché non è possibile valutare i quantitativi a livello regionale. In tal caso può essere generalmente utilizzato soltanto un metodo discendente, basandosi su valutazioni effettuate a livello nazionale.
7.57.
Per quanto concerne gli animali, a prescindere che siano classificati come scorte o come capitale fisso, va considerato quanto segue:
·valutazione a livello regionale della variazione delle scorte e degli investimenti fissi lordi in animali, in quanto i due flussi sono componenti del metodo indiretto di calcolo della produzione;
·valutazione degli scambi di capi di bestiame tra regioni, poiché anche tali scambi costituiscono una componente del metodo indiretto di calcolo della produzione;
·ripartizione tra regioni dei flussi delle esportazioni e delle importazioni di animali;
·adeguato trattamento dei costi di trasferimento della proprietà;
·metodo di adeguamento dei CEA regionali ai CEA.
7.58.
In taluni casi, il metodo indiretto di calcolo della produzione zootecnica può rivelarsi di difficile applicazione a livello regionale. Appare allora preferibile calcolare la produzione utilizzando un modello basato su dati fisici, adeguando successivamente i valori a quelli dei CEA.
4.
Attività secondarie non agricole non separabili
7.59.
In funzione del tipo di attività, esistono diversi modi per integrare nei CEA regionali le attività secondarie non agricole non separabili. Alcune di queste attività secondarie risultano infatti assai concentrate sul piano regionale, ad esempio la trasformazione di prodotti agricoli. In tal caso, la valutazione della produzione può basarsi su dati statistici locali, tanto per le quantità che per i prezzi. Per le produzioni di questo tipo i valori considerati nei CEA coincidono di fatto con quelli dei CEA regionali. Altri casi però possono presentare maggiore difficoltà. Ad esempio per talune attività può non esistere alcuna fonte a livello regionale, in particolare se queste non erano originariamente concentrate in regioni particolari. Per altre attività, dati regionali sono forniti da indagini statistiche o da contabilità microeconomiche (ad esempio, la rete di informazione contabile agricola - RICA) ma senza alcuna garanzia di rappresentatività regionale. I dati possono anche essere superati e nessuna fonte ne permette l'attualizzazione in maniera attendibile. È possibile infine che non siano sempre presenti indicatori di natura qualitativa a livello regionale. In tutti questi casi, i valori dei CEA costituiscono il dato di partenza per i CEA regionali e occorre spesso applicare metodi discendenti.
5.
Consumi intermedi
7.60.
I consumi intermedi dei CEA regionali includono i prodotti agricoli utilizzati dalle aziende a prescindere che tali prodotti siano oggetto di scambi diretti fra agricoltori della stessa regione o di regioni differenti, oppure che passino attraverso intermediari che divengono o meno proprietari dei prodotti prima della rivendita, ecc. Inoltre, taluni prodotti agricoli oggetto di reimpiego in seno alle unità agricole sono altresì contabilizzati come consumi intermedi, sostanzialmente alcuni prodotti vegetali utilizzati per l'alimentazione animale. Nessun acquisto di bestiame, comprese le importazioni, deve essere registrato nei consumi intermedi.
7.61.
Il primo metodo di calcolo dei consumi intermedi di prodotti agricoli a livello regionale consiste nel determinare, prodotto per prodotto, lo scarto tra la produzione dei CEA regionali e la quota della produzione destinata a uscire dalla branca. Non si tratta però di una rappresentazione esatta dei consumi intermedi di prodotti agricoli di ciascuna regione perché, se i prodotti agricoli destinati ai consumi intermedi delle aziende di altre regioni sono inclusi, sono invece esclusi i prodotti agricoli provenienti da aziende di altre regioni. I consumi intermedi devono pertanto essere rettificati in conformità ai valori dei CEA.
7.62.
È possibile anche un altro metodo di calcolo, utilizzando la RICA come fonte di informazione. Questa permette infatti di valutare i consumi intermedi di prodotti agricoli sia provenienti da vendite di altre aziende, sia provenienti da altre fonti, quali le importazioni. La RICA tuttavia non determina nello stesso modo i prodotti utilizzati sotto forma di consumi intermedi dalla stessa azienda, per cui sono necessarie delle rettifiche. Anche in questo caso risulta necessaria la rettifica dei consumi intermedi in conformità ai valori dei CEA.".
ALLEGATO II
L'allegato II è sostituito dal seguente:
"ALLEGATO II
PROGRAMMA DI TRASMISSIONE DEI DATI
Per ciascuna delle rubriche della produzione (rubriche 01-18, incluse le sottorubriche), occorre trasmettere il valore ai prezzi base nonché le sue componenti (valore ai prezzi alla produzione, contributi ai prodotti e imposte sui prodotti).
I dati del conto della produzione e i dati relativi agli investimenti fissi lordi devono essere forniti sia a prezzi correnti che a prezzi dell'anno precedente.
I valori devono essere indicati in milioni di unità monetarie nazionali. Gli input di lavoro vanno espressi in migliaia di unità lavoro-anno (ULA).
I dati dei conti dell'agricoltura regionali devono essere trasmessi unicamente a prezzi correnti.
1.
Conto della produzione
|
|
|
Trasmissione relativa all'anno di riferimento n
|
|
|
|
a
|
b
|
c
|
d
|
|
Voce
|
Elenco di variabili
|
Novembre
anno n
(stime CEA)
|
Marzo
anno n+1
(stime CEA)
|
Settembre
anno n+1
(dati definitivi CEA)
|
Giugno
anno n+2
(CEA regionali)
|
|
01
|
CEREALI (incluse le sementi)
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
01.1
|
Frumento (grano) e spelta
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
01.1/1
|
Frumento (grano) tenero e spelta
|
—
|
—
|
X
|
X
|
|
01.1/2
|
Frumento (grano) duro
|
—
|
—
|
X
|
X
|
|
01.2
|
Segale e frumento segalato
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
01.3
|
Orzo
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
01.4
|
Avena e miscugli di cereali primaverili
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
01.5
|
Granturco
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
01.6
|
Riso
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
01.7
|
Altri cereali
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
02
|
PIANTE INDUSTRIALI
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
02.1
|
Semi e frutti oleosi (incluse le sementi)
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
02.1/1
|
Semi di colza e di ravizzone
|
—
|
—
|
X
|
X
|
|
02.1/2
|
Semi di girasole
|
—
|
—
|
X
|
X
|
|
02.1/3
|
Fave di soia
|
—
|
—
|
X
|
X
|
|
02.1/4
|
Altri semi e frutti oleosi
|
—
|
—
|
X
|
X
|
|
02.2
|
Piante proteiche (incluse le sementi)
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
02.3
|
Tabacchi greggi
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
02.4
|
Barbabietole da zucchero
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
02.5
|
Altre piante industriali
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
02.5/1
|
Piante tessili
|
—
|
—
|
X
|
—
|
|
02.5/2
|
Luppolo
|
—
|
—
|
X
|
—
|
|
02.5/3
|
Altre piante industriali: altre
|
—
|
—
|
X
|
—
|
|
03
|
PIANTE FORAGGIERE
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
03.1
|
Mais da foraggio
|
—
|
—
|
X
|
X
|
|
03.2
|
Piante sarchiate da foraggio (incluse barbabietole da foraggio)
|
—
|
—
|
X
|
X
|
|
03.3
|
Altre piante foraggiere
|
—
|
—
|
X
|
X
|
|
04
|
ORTAGGI E PRODOTTI ORTICOLI
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
04.1
|
Ortaggi freschi
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
04.1/1
|
Cavolfiori
|
—
|
—
|
X
|
—
|
|
04.1/2
|
Pomodori
|
—
|
—
|
X
|
—
|
|
04.1/3
|
Altri ortaggi freschi
|
—
|
—
|
X
|
—
|
|
04.2
|
Fiori e piante
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
04.2/1
|
Piante di vivaio
|
—
|
—
|
X
|
—
|
|
04.2/2
|
Fiori e piante ornamentali (compresi gli alberi di Natale)
|
—
|
—
|
X
|
—
|
|
04.2/3
|
Piantagioni
|
—
|
—
|
X
|
—
|
|
05
|
PATATE (incluse le sementi)
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
06
|
FRUTTA
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
06.1
|
Frutta fresca
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
06.1/1
|
Mele da tavola
|
—
|
—
|
X
|
—
|
|
06.1/2
|
Pere da tavola
|
—
|
—
|
X
|
—
|
|
06.1/3
|
Pesche
|
—
|
—
|
X
|
—
|
|
06.1/4
|
Altra frutta fresca
|
—
|
—
|
X
|
—
|
|
06.2
|
Agrumi
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
06.2/1
|
Arance dolci
|
—
|
—
|
X
|
—
|
|
06.2/2
|
Mandarini
|
—
|
—
|
X
|
—
|
|
06.2/3
|
Limoni
|
—
|
—
|
X
|
—
|
|
06.2/4
|
Altri agrumi
|
—
|
—
|
X
|
—
|
|
06.3
|
Frutti tropicali
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
06.4
|
Uve
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
06.4/1
|
Uve da tavola
|
—
|
—
|
X
|
—
|
|
06.4/2
|
Altre uve
|
—
|
—
|
X
|
—
|
|
06.5
|
Olive
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
06.5/1
|
Olive da tavola
|
—
|
—
|
X
|
—
|
|
06.5/2
|
Altre olive
|
—
|
—
|
X
|
—
|
|
07
|
VINI
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
07.1
|
Vini da tavola
|
—
|
—
|
X
|
—
|
|
07.2
|
Vini di qualità
|
—
|
—
|
X
|
—
|
|
08
|
OLI D'OLIVA
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
09
|
ALTRI PRODOTTI VEGETALI
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
09.1
|
Materie da intreccio
|
—
|
—
|
X
|
—
|
|
09.2
|
Sementi
|
—
|
—
|
X
|
—
|
|
09.3
|
Altri prodotti vegetali: altri
|
—
|
—
|
X
|
—
|
10
|
PRODUZIONE VEGETALE (DA 01 A 09)
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
11
|
ANIMALI
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
11.1
|
Bovini
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
11.2
|
Suini
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
11.3
|
Equini
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
11.4
|
Ovini e caprini
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
11.5
|
Pollame
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
11.6
|
Altri animali
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
12
|
PRODOTTI ZOOTECNICI
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
12.1
|
Latte
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
12.2
|
Uova
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
12.3
|
Altri prodotti zootecnici
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
12.3/1
|
Lane sucide
|
—
|
—
|
X
|
—
|
|
12.3/2
|
Bozzoli di bachi da seta
|
—
|
—
|
X
|
—
|
|
12.3/3
|
Altri prodotti zootecnici: altri
|
—
|
—
|
X
|
—
|
|
13
|
PRODUZIONE ZOOTECNICA (11+12)
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
14
|
PRODUZIONE AGRICOLA DI BENI (10+13)
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
15
|
PRODUZIONE AGRICOLA DI SERVIZI
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
15.1
|
SERVIZI AGRICOLI
|
—
|
—
|
X
|
—
|
|
15.2
|
LOCAZIONE DI QUOTE LATTE
|
—
|
—
|
X
|
—
|
|
16
|
PRODUZIONE AGRICOLA (14+15)
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
17
|
ATTIVITÀ SECONDARIE NON AGRICOLE (NON SEPARABILI)
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
17.1
|
TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
17.2
|
ALTRE ATTIVITÀ SECONDARIE NON SEPARABILI (BENI E SERVIZI)
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
18
|
PRODUZIONE DELLA BRANCA DI ATTIVITÀ AGRICOLA (16+17)
|
X
|
X
|
X
|
X
|
19
|
CONSUMI INTERMEDI
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
19.01
|
SEMENTI E PIANTINE
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
19.02
|
ENERGIA; LUBRIFICANTI
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
19.02/1
|
- energia elettrica
|
—
|
—
|
X
|
—
|
|
19.02/2
|
- gas
|
—
|
—
|
X
|
—
|
|
19.02/3
|
- altri combustibili e carburanti
|
—
|
—
|
X
|
—
|
|
19.02/4
|
- altro
|
—
|
—
|
X
|
—
|
|
19.03
|
CONCIMI E AMMENDANTI
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
19.04
|
PRODOTTI PER LA DIFESA DELLE PIANTE E LA LOTTA ANTIPARASSITARIA
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
19.05
|
SPESE VETERINARIE
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
19.06
|
MANGIMI
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
19.06/1
|
- mangimi acquistati presso altre unità agricole
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
19.06/2
|
- mangimi acquistati presso altre branche
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
19.06/3
|
- mangimi prodotti e consumati in seno alla stessa unità
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
19.07
|
MANUTENZIONE DI ATTREZZI
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
19.08
|
MANUTENZIONE DI FABBRICATI
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
19.09
|
SERVIZI AGRICOLI
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
19.10
|
SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA INDIRETTAMENTE MISURATI (FISIM)
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
19.11
|
ALTRI BENI E SERVIZI
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
20
|
VALORE AGGIUNTO LORDO AI PREZZI BASE (18-19)
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
21
|
AMMORTAMENTI
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
21.1
|
BENI DI INVESTIMENTO
|
—
|
—
|
X
|
—
|
|
21.2
|
FABBRICATI
|
—
|
—
|
X
|
—
|
|
21.3
|
PIANTAGIONI
|
—
|
—
|
X
|
—
|
|
21.4
|
ALTRI
|
—
|
—
|
X
|
—
|
|
22
|
VALORE AGGIUNTO NETTO AI PREZZI BASE (20-21)
|
X
|
X
|
X
|
X
|
2.
Conto della generazione dei redditi primari
|
|
|
Trasmissione relativa all'anno di riferimento n
|
|
|
|
a
|
b
|
c
|
d
|
|
Voce
|
Elenco di variabili
|
Novembre
anno n
(stime CEA)
|
Marzo
anno n+1
(stime CEA)
|
Settembre
anno n+1
(dati definitivi CEA)
|
Giugno
anno n+2
(CEA regionali)
|
|
23
|
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
24
|
ALTRE IMPOSTE SULLA PRODUZIONE
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
25
|
ALTRI CONTRIBUTI ALLA PRODUZIONE
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
26
|
REDDITO DEI FATTORI (22-24+25)
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
27
|
RISULTATO DI GESTIONE / REDDITO MISTO (22-23-24+25)
|
X
|
X
|
X
|
X
|
3.
Conto del reddito da impresa
|
|
|
Trasmissione relativa all'anno di riferimento n
|
|
|
|
a
|
b
|
c
|
d
|
|
Voce
|
Elenco di variabili
|
Novembre
anno n
(stime CEA)
|
Marzo
anno n+1
(stime CEA)
|
Settembre
anno n+1
(dati definitivi CEA)
|
Giugno
anno n+2
(CEA regionali)
|
|
28
|
FITTI E ALTRI ONERI DI LOCAZIONE DA PAGARE
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
29
|
INTERESSI DA PAGARE
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
30
|
INTERESSI ATTIVI
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
31
|
REDDITO DA IMPRESA (27-28-29+30)
|
X
|
X
|
X
|
X
|
4.
Componenti del conto del capitale
|
|
|
Trasmissione relativa all'anno di riferimento n
|
|
|
|
a
|
b
|
c
|
d
|
|
Voce
|
Elenco di variabili
|
Novembre
anno n
(stime CEA)
|
Marzo
anno n+1
(stime CEA)
|
Settembre
anno n+1
(dati definitivi CEA)
|
Giugno
anno n+2
(CEA regionali)
|
|
32
|
INVESTIMENTI FISSI LORDI IN PRODOTTI AGRICOLI
|
—
|
—
|
X
|
X
|
|
32.1
|
INVESTIMENTI FISSI LORDI IN PIANTAGIONI
|
—
|
—
|
X
|
—
|
|
32.2
|
INVESTIMENTI FISSI LORDI IN BESTIAME
|
—
|
—
|
X
|
—
|
|
33
|
INVESTIMENTI FISSI LORDI IN PRODOTTI NON AGRICOLI
|
—
|
—
|
X
|
X
|
|
33.1
|
INVESTIMENTI FISSI LORDI IN ATTREZZI
|
—
|
—
|
X
|
—
|
|
33.2
|
INVESTIMENTI FISSI LORDI IN FABBRICATI
|
—
|
—
|
X
|
—
|
|
33.3
|
ALTRI INVESTIMENTI FISSI LORDI
|
—
|
—
|
X
|
—
|
|
34
|
INVESTIMENTI FISSI LORDI (AL NETTO DELL'IVA DEDUCIBILE) (32+33)
|
—
|
—
|
X
|
X
|
|
35
|
INVESTIMENTI FISSI NETTI (AL NETTO DELL'IVA DEDUCIBILE) (34-21)
|
—
|
—
|
X
|
X
|
|
36
|
VARIAZIONE DELLE SCORTE
|
—
|
—
|
X
|
X
|
|
37
|
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
|
—
|
—
|
X
|
X
|
|
37.1
|
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
|
—
|
—
|
X
|
—
|
|
37.2
|
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
|
—
|
—
|
X
|
—
|
5.
Input di lavoro agricolo
|
|
|
Trasmissione relativa all'anno di riferimento n
|
|
|
|
a
|
b
|
C
|
|
Voce
|
Elenco di variabili
|
Novembre
anno n
(stime CEA)
|
Marzo
anno n+1
(stime CEA)
|
Settembre
anno n+1
(dati
definitivi CEA)
|
|
38
|
TOTALE DEGLI INPUT DI LAVORO AGRICOLO
|
X
|
X
|
X
|
|
38.1
|
INPUT DI LAVORO AGRICOLO NON RETRIBUITO
|
X
|
X
|
X
|
|
38.2
|
INPUT DI LAVORO AGRICOLO RETRIBUITO
|
X
|
X
|
X
|
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