COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 12.1.2021
COM(2021) 4 final
2021/0001(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Comitato misto SEE istituito dall'accordo sullo Spazio economico europeo riguardo alla modifica del capo II bis e degli allegati I e II del protocollo 10 dell'accordo SEE sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci
RELAZIONE
1.Oggetto della proposta
La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Comitato misto SEE in riferimento alla prevista adozione della modifica del protocollo 10 dell'accordo tra la Comunità europea e lo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE") sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci e sulle misure doganali di sicurezza, applicabile unicamente all'Unione europea e alla Norvegia.
2.Contesto della proposta
2.1.La modifica del protocollo sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci e sulle misure doganali di sicurezza
Il protocollo sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci e sulle misure doganali di sicurezza ("il protocollo") esonera gli operatori dall'obbligo di presentare in dogana una dichiarazione sommaria di entrata prima dell'importazione e dell'esportazione negli scambi bilaterali tra l'UE e la Norvegia. Parallelamente, negli scambi con i paesi terzi, la Norvegia applica misure doganali di sicurezza equivalenti a quelle dell'UE. Il protocollo è entrato in vigore il 1º luglio 2009 e ha garantito sia la fluidità dei flussi commerciali tra la Norvegia e l'UE sia un elevato livello di sicurezza nella catena di approvvigionamento.
Attualmente ciascuna Parte dispone di un proprio sistema per la gestione delle dichiarazioni sommarie di entrata (nell'UE si tratta del sistema di controllo delle importazioni - ICS), ma i due sistemi non sono collegati.
Dal 2016 la Commissione conduce discussioni preliminari al fine di aggiornare la legislazione dell'accordo e di integrare la futura partecipazione della Norvegia al nuovo programma doganale dell'UE per la sicurezza prima dell'arrivo, il sistema di controllo delle importazioni 2 (ICS2), che è un sistema centralizzato.
Il codice doganale dell'Unione (CDU) ha previsto misure incluse nel nuovo progetto ICS2 che modificheranno sostanzialmente le operazioni doganali anticipate relative ai carichi per le merci che entrano nell'UE e il quadro comune globale di gestione dei rischi. Il nuovo programma rimodellerà il processo esistente sotto il profilo informatico, giuridico, di gestione dei rischi doganali/dei controlli doganali e delle operazioni commerciali. Raccoglierà dati su tutte le merci che entrano nell'UE prima del loro arrivo. Gli operatori economici (OE) dovranno dichiarare i dati relativi alla sicurezza nell'ICS2 mediante la dichiarazione sommaria di entrata (ENS). L'obbligo di iniziare a presentare tali dichiarazioni non sarà lo stesso per tutti gli OE, ma dipenderà dal tipo di servizi che essi forniscono nella circolazione internazionale delle merci ed è collegato alle tre date di introduzione dell'ICS2 (15 marzo 2021, 1º marzo 2023 e 1º marzo 2024). Le informazioni anticipate sui carichi e l'analisi dei rischi consentiranno di individuare precocemente le minacce e aiuteranno le autorità doganali ad intervenire nel punto più appropriato della catena di approvvigionamento.
L'ICS2 rappresenta pertanto uno strumento doganale essenziale dell'UE per migliorare la gestione dei controlli di sicurezza alle frontiere in fase di entrata e sostenere il programma doganale dell'UE per la sicurezza prima dell'arrivo. Al fine di mantenere lo stesso livello di sicurezza alle frontiere esterne, la Norvegia ha accettato di aderire al progetto ICS2 e di essere operativa dalla data di introduzione della prima versione dell'ICS il 15 marzo 2021. Tali disposizioni si applicheranno anche in modo equivalente alle modifiche analoghe apportate all'accordo sulla sicurezza doganale tra l'UE e la Svizzera.
Le modifiche dell'accordo proposte sono il risultato dei negoziati tra l'UE, la Svizzera e la Norvegia avviati nel novembre 2019 e conclusi nell'ottobre 2020. Le modifiche del capo II bis del protocollo sono destinate a tener conto dell'evoluzione della pertinente legislazione dell'UE anche nel settore degli operatori economici autorizzati (AEO) e del quadro di gestione dei rischi e di analisi dei rischi. Esse garantiranno un livello equivalente di sicurezza alle frontiere esterne e miglioreranno la sicurezza dello spazio di sicurezza comune.
L'accordo comprenderà anche un accordo di finanziamento (allegato I, titolo III), che copre i costi di sviluppo e di utilizzo operativo dell'ICS2 da parte della Norvegia e i dettagli funzionali dell'ICS2, che sono esposti nelle modalità tecniche (allegato I, titolo II).
2.2.Il Comitato misto SEE
Il Comitato misto SEE è istituito dall'articolo 92 dell'accordo SEE. Il Comitato misto SEE è composto da rappresentanti delle Parti contraenti e può prendere decisioni mediante accordo tra l'UE, da una parte, e gli Stati EFTA, che si esprimono con una sola voce, dall'altra.Il Comitato misto si riunisce, in linea di principio, almeno una volta al mese e ha il compito di assicurare l'efficace attuazione e funzionamento dell'accordo. A tal fine esso procede a scambi di opinioni e di informazioni e prende decisioni nei casi previsti dall'accordo e inerenti ai relativi protocolli. A tal fine il protocollo 10 può essere modificato con decisione del Comitato misto SEE conformemente all'articolo 93, paragrafo 2, e agli articoli 99, 100, 102 e 103 dell'accordo.
Al fine di garantire la certezza del diritto e l'omogeneità del SEE, il Comitato misto SEE dovrebbe adottare una decisione in merito a una modifica del protocollo per tener conto dell'evoluzione della legislazione dell'Unione. Tali modifiche dovrebbero essere applicate contemporaneamente a quelle introdotte nella legislazione dell'Unione e nel debito rispetto delle procedure interne delle Parti contraenti.
2.3.L'atto previsto del Comitato misto
Nella sua prossima riunione o mediante scambio di lettere il Comitato misto sarà chiamato ad adottare una decisione relativa alla modifica del protocollo (di seguito "l'atto previsto").
La finalità dell'atto previsto è garantire il massimo livello di sicurezza e controllo per le merci che attraversano le frontiere ed entrano nei territori doganali dell'UE e della Norvegia.
L'atto previsto vincolerà le Parti in forza dell'articolo 104 dell'accordo, il quale così recita: "Le decisioni adottate dal Comitato misto SEE nei casi previsti dal presente accordo sono, salvo altrimenti in esso specificato, vincolanti a decorrere dalla loro entrata in vigore per le Parti contraenti, che devono prendere le misure necessarie per assicurarne l'attuazione ed applicazione".
A norma dell'articolo 103 dell'accordo, "Qualora non sia stata data tale notifica entro i sei mesi successivi alla decisione del Comitato misto SEE, detta decisione si applica in via provvisoria, in attesa che vengano adempiuti i requisiti costituzionali, salvo nel caso in cui una delle Parti contraenti comunichi che tale applicazione provvisoria non è possibile. In tal caso, o qualora una delle Parti contraenti notifichi che una decisione del Comitato misto SEE non è stata ratificata, la sospensione di cui all'articolo 102, paragrafo 5 entra in vigore un mese dopo tale notifica, ma in nessun caso prima della data in cui il corrispondente atto comunitario è applicato nella Comunità."
3.La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione
3.1.Quadro generale del protocollo 10
Il protocollo, precedentemente modificato nel 2009 dalla decisione del Comitato misto SEE, sottolinea le particolari relazioni commerciali bilaterali tra l'UE e la Norvegia e il forte interesse reciproco esistente nell'attuare misure doganali di sicurezza equivalenti. Nell'interesse reciproco della Comunità europea e degli Stati EFTA il protocollo 10 dell'accordo è stato modificato al fine di evitare inutili restrizioni e di prevedere un insieme di disposizioni che stabiliscono misure doganali di sicurezza equivalenti per il trasporto di merci in provenienza o a destinazione di paesi terzi.
Il protocollo si basa sul regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione e sui seguenti atti delegati e di esecuzione:
–regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, compresa la colonna pertinente dell'allegato B;
–regolamento di esecuzione (UE) 2017/2089 della Commissione, che comprende le responsabilità delle parti per quanto riguarda la protezione e il controllo dei dati;
–decisione di esecuzione della Commissione relativa al programma di lavoro;
–regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, compresa la colonna pertinente dell'allegato B.
Al fine di aumentare la sicurezza degli scambi internazionali di merci, nel 2006 l'UE ha introdotto nuove misure intese a garantire norme più rigorose in materia di controlli doganali (IP/06/1821). Tra queste figurano norme e termini per gli operatori riguardo alla presentazione di informazioni sulle merci prima che siano importate nell'UE o esportate da essa (dichiarazioni elettroniche di entrata e di uscita), un sistema dell'UE di analisi e gestione dei rischi e un sistema per facilitare gli operatori economici autorizzati (AEO) dell'UE. L'UE e la Norvegia hanno inoltre convenuto di lavorare a un quadro comune per la gestione dei rischi, che comprende, se del caso, lo scambio di informazioni sui rischi.
È nel contesto dello sviluppo di tale quadro comune per il miglioramento dei controlli doganali e a seguito della modernizzazione dell'unione doganale e della relativa legislazione che l'accordo è stato modificato. Obiettivo della modifica è garantire il massimo livello di sicurezza e controllo per le merci che attraversano le frontiere ed entrano nei territori doganali dell'UE e del Regno di Norvegia.
3.2.Proposte di modifica del protocollo nel contesto della partecipazione della Norvegia al programma ICS2
L'ICS2 è la prima linea di difesa in termini di protezione del mercato interno e dei cittadini dell'UE. Mediante procedure di sicurezza doganale più efficienti basate sui dati, esso sostiene controlli doganali efficaci basati sui rischi, agevolando nel contempo il libero flusso degli scambi legittimi attraverso le frontiere esterne dell'UE.
Il programma contribuirà a definire un approccio integrato dell'UE per rafforzare il quadro di gestione dei rischi doganali. Si tratta di una realizzazione fondamentale del codice doganale dell'Unione e della strategia di gestione dei rischi doganali, in linea con il piano d'azione adottato dal Consiglio nel 2014 e con gli obiettivi della Commissione von der Leyen di far avanzare l'unione doganale al livello successivo.
L'ICS2, in quanto sistema di informazioni anticipate sui carichi, raccoglierà dati su tutte le merci che entrano nell'UE prima del loro arrivo. Gli operatori economici (OE) dovranno dichiarare i dati relativi alla sicurezza nell'ICS2 mediante la dichiarazione sommaria di entrata (ENS). L'obbligo di iniziare a presentare tali dichiarazioni non sarà lo stesso per tutti gli OE, ma dipenderà dal tipo di servizi che essi forniscono nella circolazione internazionale delle merci ed è collegato alle tre date di introduzione dell'ICS2 (15 marzo 2021, 1º marzo 2023 e 1º marzo 2024).
Il 7 ottobre 2020 la Norvegia ha confermato che parteciperà al sistema di controllo delle importazioni 2 (ICS2); il paese partner potrà così prendere parte al quadro comune dell'ICS2, che sarà avviato il 15 marzo 2021.
L'adesione al programma ICS2 comporta adeguamenti tecnici e finanziari relativi all'accordo e, in particolare, modifiche che riflettono la modernizzazione dell'unione doganale e della relativa legislazione.
3.3.Proposte di modifiche giuridiche del protocollo nel contesto della modernizzazione del CDU
Le principali modifiche introdotte nel progetto di protocollo modificato si basano essenzialmente sul regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione e sui relativi atto di esecuzione (UE) 2015/2447 e atto delegato (UE) 2015/2446. Tali modifiche allineano il protocollo modificato alla più recente legislazione dell'UE in materia di misure doganali di sicurezza, dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita (ENS ed EXS), sviluppo e utilizzazione dei sistemi elettronici pertinenti, operatori economici autorizzati (AEO), processo comune di analisi dei rischi e quadro comune di gestione dei rischi, in conformità della più recente legislazione sulla protezione dei dati personali.
I seguenti testi giuridici sono stati utilizzati come base per le principali modifiche del protocollo:
–regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione:
·articolo 46 relativo alla gestione del rischio e ai controlli doganali;
·articolo 127 relativo alle disposizioni pertinenti per la presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata: forma e contenuto, uso di sistemi elettronici, presentazione ed esonero, termini, registrazione, persone che effettuano la presentazione, analisi dei rischi relativi alla sicurezza, presentazione multipla;
·articolo 128 relativo all'analisi dei rischi;
·articolo 6, paragrafo 1, articoli 12, 16, 46 e 47 e articoli da 127 a 133, che stabiliscono la base giuridica per lo sviluppo e l'utilizzazione dell'ICS2;
–decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione, del 13 dicembre 2019, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione;
–regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (applicabile dal 16 luglio 2020):
·articoli 104, 106, 112, 113 e 113 bis relativi alla dichiarazione sommaria di entrata;
·allegato B sui requisiti in materia di dati;
–regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (applicabile dal 20 luglio 2020):
·articolo 24 relativo alla conformità degli operatori economici autorizzati (sostituisce l'attuale articolo 2 dell'allegato II dell'accordo);
·articoli 182, 183, 184, 185, 186, 188 e 189 relativi alla dichiarazione sommaria di entrata;
·allegato B sulla struttura e il formato dei dati.
Le più recenti modifiche dell'allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione e dell'allegato B del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione devono ancora essere formalmente adottate. Di conseguenza nella proposta di modifica del presente accordo è stato riservato uno spazio per aggiornare le note a piè di pagina una volta che le modifiche saranno state pubblicate (cfr. allegato I, articolo 2, del protocollo modificato).
La modifica dell'articolo 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione è stata adottata dal comitato del codice doganale della Commissione europea il 28 settembre 2020. La data di pubblicazione della modifica non è ancora stata fissata.
3.4.Proposte di modifiche strutturali dell'accordo
In termini di struttura del protocollo modificato è stato necessario suddividere in due titoli diversi le sezioni relative all'entrata (titolo I) e all'uscita (titolo IV) delle merci nell'allegato I relativo alle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita, principalmente a causa delle disposizioni più dettagliate relative alle dichiarazioni sommarie di entrata (ENS) e all'ICS2.
In linea con la logica alla base di questa revisione strutturale dell'allegato I sono stati creati due nuovi titoli che contemplano:
–titolo II: le disposizioni tecniche per il sistema di controllo delle importazioni 2;
–titolo III: le disposizioni finanziarie per il sistema di controllo delle importazioni 2.
3.5.La posizione che dovrà essere assunta dall'Unione
L'articolo 92 dell'accordo prevede che le Parti contraenti si consultino in sede di Comitato misto SEE in merito a qualsiasi questione attinente all'accordo. Le Parti contraenti cooperano in buona fede allo scopo di agevolare, al termine di tale processo, l'adozione delle decisioni in seno al Comitato misto SEE. A tal fine il Comitato misto SEE istituito a norma dell'accordo SEE dovrebbe adottare una decisione che approvi la modifica del capo II bis e degli allegati I e II del protocollo 10. Tale adozione avviene mediante decisione del Comitato misto SEE nel corso di una riunione del Comitato misto SEE in cui l'UE è una parte rappresentata.
La posizione che dovrà essere assunta dall'Unione nel Comitato misto SEE dovrebbe essere stabilita mediante decisione del Consiglio sulla base di una proposta della Commissione.
Di comune accordo, il protocollo modificato è quindi attuato dalle Parti contraenti.
4.Base giuridica
4.1.Base giuridica procedurale
4.1.1.Principi
L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".
Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione.
4.1.2.Applicazione al caso concreto
Il Comitato misto SEE è un organo istituito da un accordo, ossia l'accordo SEE.
L'atto che il Comitato misto SEE è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici.
L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.
La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, tenendo conto dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, il quale stabilisce che "La posizione della Comunità in ordine alle decisioni del comitato misto SEE che riguardino una semplice estensione di atti di diritto comunitario al SEE, previ eventuali adattamenti tecnici, è adottata dalla Commissione."
4.2.Base giuridica sostanziale
4.2.1.Principi
La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE e all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.
4.2.2.Applicazione al caso concreto
L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.
La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207, paragrafo 4, TFUE.
4.3.Conclusioni
La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE e con l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio.
5.Incidenza sul bilancio
Le modifiche proposte nel quadro della modifica dell'accordo sulle misure doganali di sicurezza si basano sul principio secondo cui la Norvegia aderirà al programma ICS2 a partire dall'introduzione della prima versione il 15 marzo 2021. Versioni successive saranno introdotte nel 2023 e nel 2024.
Questo avrà un'incidenza sul bilancio della Norvegia. La ripartizione dei costi è stabilita all'articolo 17 dell'allegato I ed è stata ulteriormente comunicata alla Norvegia mediante documento informale.
La Norvegia contribuirà a ciascuna versione dell'ICS2 pagando una tariffa forfettaria per i costi di sviluppo sostenuti dalla Commissione europea. Per la versione 1 tali costi ammontano a 520 000 EUR, per la versione 2 a 550 000 EUR e per la versione 3 a 550 000 EUR; i costi si basano su una formula di ripartizione del 4 %.
La Norvegia contribuirà inoltre ai costi operativi sostenuti dalla Commissione europea per coprire i costi annuali delle prove di conformità, della manutenzione dell'infrastruttura (hardware, software, hosting, licenze, ecc.), dei componenti centrali dell'ICS2 e delle relative applicazioni e servizi necessari per il loro funzionamento e la loro interconnessione (garanzia della qualità, helpdesk e gestione dei servizi informatici). Tali costi operativi si basano sulla formula di ripartizione del 4 %, ma non corrispondono a un tasso annuale fisso. I costi operativi massimi sono pertanto limitati a 450 000 EUR all'anno.
6.Pubblicazione dell'atto previsto
L'atto del comitato misto SEE apporterà modifiche al protocollo 10 dell'accordo SEE sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2021/0001 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Comitato misto SEE istituito dall'accordo sullo Spazio economico europeo riguardo alla modifica del capo II bis e degli allegati I e II del protocollo 10 dell'accordo SEE sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, TFUE in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il protocollo 10 dell'accordo SEE sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci e sulle misure doganali di sicurezza ("il protocollo") è stato modificato con decisione del Comitato misto SEE ed è entrato in vigore il 1° luglio 2009.
(2)A norma dell'articolo 98 dell'accordo, il Comitato misto SEE può adottare una decisione che modifica il capo II bis e gli allegati del protocollo 10 durante la sessione successiva o mediante scambio di lettere.
(3)In applicazione dell'articolo 9 nonies, paragrafo 3, del protocollo, è necessario apportare modifiche al capo II bis e agli allegati I e II del protocollo 10 per tener conto dell'evoluzione della normativa dell'Unione in materie da essi disciplinate. A norma dell'articolo 9 nonies, paragrafo 3, se la decisione non può essere adottata in modo da consentire tale applicazione contemporanea, le modifiche previste nel progetto di decisione presentato all'approvazione delle Parti contraenti sono applicate a decorrere dal 15 marzo 2021, nel rispetto delle procedure interne delle Parti contraenti. Questa data coincide con l'introduzione della prima versione del sistema di controllo delle importazioni 2, al quale la Norvegia ha accettato di partecipare.
(4)È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel Comitato misto SEE, poiché la modifica vincolerà l'Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nella prossima riunione del Comitato misto SEE o mediante scambio di lettere deve basarsi sul progetto di atto del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 12.1.2021
COM(2021) 4 final
ALLEGATO
della
Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Comitato misto SEE istituito dall'accordo sullo Spazio economico europeo riguardo alla modifica del capo II bis e degli allegati I e II del protocollo 10 sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci
ALLEGATO
Doc. n. 20/00862-1
Caso n. 20/00862
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. […]
del […]
che modifica il protocollo 10 dell'accordo SEE sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1)Le pertinenti disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, e del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del codice doganale comunitario, sono state sostituite dalle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione, e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione.
(2)La legislazione dell'Unione europea in materia di misure doganali di sicurezza è stata modificata, in particolare dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione, del 13 dicembre 2019, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione.
(3)Le disposizioni del protocollo 10 dell'accordo SEE devono essere allineate alle modifiche della legislazione dell'Unione europea al fine di garantire un livello di sicurezza equivalente.
(4)Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) è stato incorporato nell'accordo con decisione n. 154/2018 del Comitato misto SEE.
(5)La presente decisione del Comitato misto SEE non si dovrebbe applicare all'Islanda e al Liechtenstein. Tuttavia essa potrebbe essere aperta a questi paesi, con riserva di una nuova decisione.
(6)È opportuno pertanto modificare di conseguenza il protocollo 10 dell'accordo SEE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il protocollo 10 dell'accordo è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
(1)La presente decisione entra in vigore il, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE. Esso si applica a decorrere dal 15 marzo 2021.
(2)In attesa delle notifiche di cui al paragrafo 1, l'Unione europea e la Norvegia applicano la presente decisione in via provvisoria a decorrere dal 15 marzo 2021.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles,
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
I segretari
del Comitato misto SEE
ALLEGATO
1. Al capo II bis (MISURE DOGANALI DI SICUREZZA) del protocollo 10 dell'accordo, gli articoli da 9 bis a 9 octies sono sostituiti dai seguenti:
"CAPO II bis
MISURE DOGANALI DI SICUREZZA
Articolo 9 bis
Definizioni
Ai fini del presente capo si intende per:
a) "rischio": la probabilità che si verifichi un evento, e il relativo impatto, in relazione all'entrata, all'uscita, al transito, al trasferimento e all'uso finale di merci in circolazione fra il territorio doganale di una delle parti contraenti e di paesi terzi e in relazione alla presenza di merci che non sono in libera circolazione, che costituisca una minaccia per la sicurezza delle parti contraenti, per la salute pubblica, per l'ambiente o per i consumatori;
b) "gestione del rischio": la sistematica identificazione del rischio e l'attuazione di tutte le misure necessarie per limitare l'esposizione ai rischi. Questo termine comprende attività quali raccolta di dati e informazioni, analisi e valutazione dei rischi, prescrizione e adozione di misure nonché periodico monitoraggio e riesame di tale processo e dei suoi risultati sulla base di fonti e strategie definite dalle parti contraenti o a livello internazionale;
c) "invii di corrispondenza": lettere, cartoline postali, cecogrammi e stampati non soggetti al dazio all'importazione o all'esportazione;
d) "spedizione per espresso": una spedizione trasportata da, o sotto la responsabilità di, un servizio integrato di raccolta, trasporto, sdoganamento e consegna in maniera rapida e con una scadenza precisa che garantisca la tracciabilità e il controllo di tali unità per tutta la durata della prestazione;
e) "merci contenute in spedizioni postali": le merci diverse dagli invii di corrispondenza, contenute in un pacchetto o pacco postale e trasportate da, o sotto la responsabilità di, un operatore postale stabilito in e designato da una parte contraente a prestare servizi internazionali disciplinati dalla convenzione dell'Unione postale universale, adottata il 10 luglio 1984 nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e trasportate conformemente alle disposizioni di tale convenzione;
f) "dichiarazione doganale": atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e modalità prescritte, la volontà di vincolare le merci a un determinato regime doganale, con l'indicazione, se del caso, dell'eventuale specifica procedura da applicare;
g) "dichiarazione per la custodia temporanea": l'atto con il quale una persona segnala, nelle forme e modalità prescritte, che le merci sono poste in custodia temporanea.
Articolo 9 ter
Disposizioni generali in materia di sicurezza
1. Le parti contraenti si impegnano ad attuare e ad applicare ai trasporti di merci in provenienza da o a destinazione di paesi terzi le misure doganali di sicurezza definite nel presente capo e a garantire in tal modo un livello di sicurezza equivalente alle loro frontiere esterne.
2. Le parti contraenti rinunciano ad applicare le misure doganali di sicurezza definite nel presente capo ai trasporti di merci fra i rispettivi territori doganali.
3. Prima di concludere un accordo con un paese terzo nei settori disciplinati dal presente capo le Parti contraenti si concertano per garantirne la coerenza con il presente accordo, in particolare se l'accordo previsto contiene disposizioni che derogano alle misure doganali di sicurezza contemplate nel presente capo.
Articolo 9 quater
Dichiarazioni preliminari all'entrata e all'uscita delle merci
1. A fini di sicurezza, le merci che entrano nei territori doganali delle Parti contraenti in provenienza da un paese terzo sono accompagnate da una dichiarazione sommaria di entrata, salvo se trasportate con mezzi di trasporto che si limitano ad attraversare le acque territoriali o lo spazio aereo dei territori doganali senza fare scalo all'interno di tali territori.
2. A fini di sicurezza, le merci che escono dai territori doganali delle Parti contraenti a destinazione di paesi terzi sono accompagnate da una dichiarazione sommaria di uscita, salvo se trasportate con mezzi di trasporto che si limitano ad attraversare le acque territoriali o lo spazio aereo dei territori doganali senza fare scalo all'interno di tali territori.
3. La dichiarazione sommaria di entrata o di uscita è presentata prima dell'introduzione delle merci sui territori doganali delle Parti contraenti o della loro uscita da tali territori.
4. Nei casi in cui sussiste l'obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita per le merci che entrano o escono dai territori doganali delle Parti contraenti ma tale dichiarazione non è stata presentata, una delle persone di cui al paragrafo 5 o 6 presenta immediatamente tale dichiarazione o, se consentito dalle autorità doganali, presenta in sostituzione una dichiarazione doganale o una dichiarazione di custodia temporanea contenente almeno le indicazioni richieste per una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita. In tali circostanze le autorità doganali procedono all'analisi dei rischi a fini di sicurezza per tali merci sulla base della dichiarazione doganale o della dichiarazione di custodia temporanea.
5. Ciascuna Parte contraente designa le persone tenute a presentare la dichiarazione sommaria di uscita nonché le autorità competenti a ricevere detta dichiarazione.
6. La dichiarazione sommaria di entrata è presentata dal vettore.
Nonostante gli obblighi del vettore, la dichiarazione sommaria di entrata può essere presentata anche:
(a)dall'importatore, dal destinatario o da un'altra persona in nome o per conto della quale agisce il vettore;
(b)da qualsiasi persona in grado di presentare o di far presentare le merci in questione presso l'ufficio doganale di prima entrata.
In casi specifici, qualora non sia possibile ottenere tutte le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata necessarie per l'analisi dei rischi a fini di sicurezza dalle persone di cui al primo comma, è possibile richiedere di fornire tali indicazioni ad altre persone che dispongano di tali indicazioni e siano legittimate a fornirle.
Ogni persona che presenta le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata è responsabile delle stesse.
7. In deroga al paragrafo 6, fino alle date di introduzione del sistema elettronico di cui all'allegato I, articolo 1, paragrafo 1, ciascuna Parte contraente determina le persone tenute a presentare la dichiarazione sommaria di entrata nonché le modalità di presentazione, di scambio di informazioni ad essa relative e di richiesta di modifica e/o invalidamento della stessa.
8. Le autorità doganali delle Parti contraenti possono definire i casi in cui una dichiarazione doganale o una dichiarazione di custodia temporanea possono essere utilizzate come dichiarazione sommaria di entrata o di uscita, a condizione che:
(a)la dichiarazione doganale o la dichiarazione di custodia temporanea contengano tutte le indicazioni richieste per una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita, e
(b)la dichiarazione sostitutiva sia presentata entro i termini previsti presso l'ufficio doganale competente per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata o di uscita.
9. L'allegato I del presente accordo stabilisce:
–il sistema elettronico per la dichiarazione sommaria di entrata;
–la forma e le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata o di uscita;
–le eccezioni all'obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita;
–il luogo della presentazione della dichiarazione sommaria di entrata o di uscita;
–i termini per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata o di uscita;
–le modalità tecniche per i sistemi elettronici utilizzati per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata;
–l'accordo di finanziamento relativo alle responsabilità, agli impegni e alle aspettative in merito all'attuazione e al funzionamento del sistema di controllo delle importazioni 2;
–qualsiasi altra disposizione necessaria per garantire l'applicazione del presente articolo.
Articolo 9 quinquies
Operatore economico autorizzato
1. Ciascuna Parte contraente concede la qualifica di "operatore economico autorizzato" in materia di sicurezza a qualsiasi operatore economico stabilito sul proprio territorio doganale, purché siano rispettati i criteri stabiliti nell'allegato II del presente accordo.
L'operatore economico autorizzato fruisce di agevolazioni per quanto riguarda i controlli doganali inerenti alla sicurezza.
Nel rispetto delle norme e delle condizioni enunciate al paragrafo 2, la qualifica di operatore economico autorizzato concessa da una Parte contraente è riconosciuta dall'altra Parte contraente, fatti salvi i controlli doganali, in particolare ai fini dell'attuazione di accordi con paesi terzi che prevedono meccanismi di riconoscimento reciproco della qualifica di operatore economico autorizzato.
2. L'allegato II del presente accordo stabilisce:
–le norme relative alla concessione della qualifica di operatore economico autorizzato, in particolare i criteri di concessione di tale qualifica e le condizioni di applicazione di tali criteri;
–i tipi di agevolazioni che sono concesse;
–le norme relative alla sospensione, all'annullamento e alla revoca della qualifica di operatore economico autorizzato;
–le modalità dello scambio, fra le Parti contraenti, di informazioni relative ai rispettivi operatori economici autorizzati;
–qualsiasi altra disposizione necessaria all'applicazione del presente articolo.
Articolo 9 sexies
Controlli doganali in materia di sicurezza e gestione dei rischi in materia di sicurezza
1. I controlli doganali in materia di sicurezza diversi dai controlli a campione sono fondati principalmente sull'analisi dei rischi effettuata mediante procedimenti informatici al fine di identificare e valutare i rischi e di mettere a punto le contromisure necessarie, sulla base di criteri elaborati dalle Parti contraenti.
2. I controlli doganali in materia di sicurezza sono effettuati nell'ambito di un quadro comune in materia di gestione del rischio, basato sullo scambio di informazioni attinenti ai rischi e dei risultati dell'analisi dei rischi tra le autorità doganali delle Parti contraenti. L'autorità doganale della Norvegia, partecipando al comitato del codice doganale di cui al capo II bis, articolo 9 nonies, paragrafo 4, contribuisce a stabilire criteri e norme comuni di rischio, misure di controllo e settori di controllo prioritari in relazione alle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata o di uscita. I controlli basati su tali informazioni e criteri sono effettuati senza pregiudizio degli altri controlli doganali.
3. Le Parti contraenti utilizzano un sistema comune di gestione dei rischi per lo scambio di informazioni relative ai rischi, all'attuazione di criteri e norme comuni di rischio, dei settori di controllo prioritari comuni e della gestione delle crisi doganali, nonché ai risultati dell'analisi dei rischi e dei controlli.
4. Le Parti contraenti riconoscono l'equivalenza dei loro sistemi di gestione dei rischi in materia di sicurezza.
5. Il Comitato misto SEE adotta qualsiasi altra disposizione necessaria all'applicazione del presente articolo.
Articolo 9 septies
Controllo dell'attuazione delle misure doganali di sicurezza
1. Il Comitato misto definisce le modalità con le quali le Parti contraenti intendono assicurare il controllo dell'attuazione del presente capo e verificare il rispetto delle disposizioni in esso contenute nonché di quelle degli allegati del presente accordo.
2. Il controllo di cui al paragrafo 1 può in particolare essere assicurato mediante:
–una valutazione periodica dell'attuazione del presente capo, in particolare dell'equivalenza delle misure doganali di sicurezza;
–un esame finalizzato a migliorarne l'applicazione o a modificarne le disposizioni per meglio conseguirne gli obiettivi;
–l'organizzazione di riunioni tematiche fra esperti delle due Parti contraenti e di audit delle procedure amministrative, anche mediante visite sul posto.
3. Il Comitato misto garantisce che le misure adottate in applicazione del presente articolo rispettino i diritti degli operatori economici interessati.
Articolo 9 octies
Protezione del segreto professionale e dei dati personali
Le informazioni scambiate dalle Parti contraenti nell'ambito delle misure contemplate dal presente capo godono della tutela del segreto professionale e della protezione dei dati personali definite dalle leggi applicabili in materia nel territorio della Parte contraente che le riceve.
Tali informazioni non possono in particolare essere ulteriormente trasmesse a persone diverse dalle autorità competenti della Parte contraente ricevente, né essere utilizzate da autorità di quest'ultima per fini diversi da quelli previsti dal presente accordo.".
2. L'ALLEGATO I del protocollo 10 dell'accordo è sostituito dal seguente:
"ALLEGATO I
DICHIARAZIONI SOMMARIE DI ENTRATA E DI USCITA
Titolo I
Dichiarazione sommaria di entrata
Articolo 1
Sistema elettronico relativo alla dichiarazione sommaria di entrata
1. Il sistema elettronico di controllo delle importazioni 2 (ICS2) è utilizzato per:
(a)la presentazione, il trattamento e la conservazione delle indicazioni delle dichiarazioni sommarie di entrata e di altre informazioni inerenti a tali dichiarazioni, relative all'analisi dei rischi a fini di sicurezza doganale, compreso il sostegno alla sicurezza aerea, e relative alle misure che devono essere adottate sulla base dei risultati di tale analisi;
(b)lo scambio di informazioni riguardanti le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata e i risultati dell'analisi dei rischi delle dichiarazioni sommarie di entrata, le altre informazioni necessarie all'esecuzione dell'analisi dei rischi e le misure adottate sulla base di un'analisi dei rischi, comprese le raccomandazioni sui luoghi di controllo e i risultati di tali controlli;
(c)lo scambio di informazioni per il monitoraggio e la valutazione dell'attuazione dei criteri di rischio e delle norme comuni in materia di sicurezza, delle misure di controllo e dei settori di controllo prioritari.
2. Le date per lo sviluppo e l'avvio della distribuzione per fasi del sistema elettronico di cui al presente allegato sono indicate nel progetto di sistema di controllo delle importazioni 2 (ICS2) nell'ambito del CDU che figura nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione.
Tutte le Parti contraenti dovrebbero essere pronte per ciascuna versione all'inizio di ogni periodo di distribuzione. Se ritenuto opportuno, le Parti contraenti possono consentire agli operatori economici di collegarsi gradualmente al sistema fino al termine del periodo di distribuzione previsto per ciascuna versione. Le Parti contraenti pubblicano sul loro sito web le scadenze e le istruzioni destinate agli operatori economici.
3. Gli operatori economici utilizzano un'interfaccia armonizzata per gli operatori, progettata dalle Parti contraenti in accordo tra di loro, per le domande, le domande di modifiche, le domande di invalidamento, il trattamento e la conservazione delle indicazioni delle dichiarazioni sommarie di entrata e lo scambio con le autorità doganali di informazioni correlate.
4. Le autorità doganali delle Parti contraenti possono consentire l'uso di sistemi di informazione commerciali, portuali o relativi al trasporto per la presentazione delle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata, purché tali sistemi contengano le indicazioni necessarie e che tali indicazioni siano disponibili entro i termini di cui all'articolo 7.
Articolo 2
Forma e contenuto della dichiarazione sommaria di entrata
1. La dichiarazione sommaria di entrata e la notifica di arrivo di una nave marittima o di un aeromobile contengono le indicazioni stabilite nelle colonne seguenti dell'allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione:
(a)da F10 a F16;
(b)da F20 a F33;
(c)da F40 a F45;
(d)F50 e F51;
(e)G2.
Le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata sono conformi ai rispettivi formati, codici e cardinalità di cui all'allegato B del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione e sono compilate conformemente alle note contenute in tali allegati.
2. Le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata possono essere fornite mediante l'invio di più insiemi di dati da parte di persone diverse.
3. Il sistema elettronico di cui al paragrafo 1 è utilizzato per la presentazione di una domanda di modifica o di invalidamento di una dichiarazione sommaria di entrata o delle indicazioni ivi contenute.
Se persone diverse chiedono una modifica o un invalidamento delle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata, ciascuna di dette persone è autorizzata a chiedere la modifica o l'invalidamento unicamente delle indicazioni da essa presentate.
4. Le autorità doganali della Parte contraente che hanno registrato la dichiarazione sommaria di entrata notificano immediatamente alla persona che ha presentato la domanda di modifica o di invalidamento la loro decisione di registrare o respingere tale domanda.
Se le modifiche o l'invalidamento delle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata sono presentate da una persona diversa dal vettore, le autorità doganali ne informano anche quest'ultimo, a condizione che abbia chiesto di essere informato e abbia accesso al sistema elettronico di cui al paragrafo 1.
5. Conformemente all'articolo 9 quater, paragrafo 8, dell'accordo, fino alla data di introduzione della versione 3 del sistema di cui all'articolo 1, paragrafo 1, le Parti contraenti possono effettuare l'analisi dei rischi in materia di sicurezza sulla base della dichiarazione di transito introdotta nel nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS) in conformità alla convenzione relativa ad un regime comune di transito, compreso lo scambio di informazioni relative all'analisi dei rischi tra le Parti contraenti interessate, per le merci trasportate per via marittima, per vie navigabili interne, su strada e per ferrovia. L'NCTS è il sistema elettronico che consente la comunicazione tra le Parti contraenti e tra le Parti contraenti e gli operatori economici ai fini della presentazione della dichiarazione doganale di transito, comprese tutte le indicazioni richieste per una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita e le notifiche relative a tali merci.
Prima dell'introduzione della versione 3 del sistema di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente allegato, le Parti contraenti valutano se, dopo tale data, le autorità doganali possono continuare ad effettuare l'analisi dei rischi sulla base della dichiarazione di transito contenente le indicazioni di una dichiarazione sommaria di entrata presentata nell'NCTS e, se necessario, modificano il presente accordo.
Articolo 3
Esonero dall'obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata
1. Non è richiesta una dichiarazione sommaria di entrata per le merci seguenti:
(a)energia elettrica;
(b)merci importate mediante conduttura;
(c)invii di corrispondenza;
(d)merci contenute in spedizioni postali, come indicato di seguito:
(1)se le spedizioni postali sono trasportate per via aerea e hanno come destinazione finale una Parte contraente, fino alla data stabilita per l'introduzione della versione 1 del sistema elettronico di cui all'articolo 1, paragrafo 1;
(2)se le spedizioni postali sono trasportate per via aerea e hanno come destinazione finale un paese terzo o un territorio terzo, fino alla data stabilita per l'introduzione della versione 2 del sistema elettronico di cui all'articolo 1, paragrafo 1;
(3)se le spedizioni postali sono trasportate per via marittima, per vie navigabili interne, su strada o per ferrovia, fino alla data stabilita per l'introduzione della versione 3 del sistema elettronico di cui all'articolo 1, paragrafo 1;
(e)merci per le quali sono ammessi una dichiarazione doganale orale o il semplice attraversamento della frontiera, conformemente alle disposizioni emanate dalle Parti contraenti, a condizione che non siano trasportate in applicazione di un contratto di trasporto;
(f)merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori;
(g)merci corredate di carnet ATA o CPD, a condizione che non siano trasportate in applicazione di un contratto di trasporto;
(h)merci che beneficiano delle franchigie conformemente alla convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche, alla convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari o ad altre convenzioni consolari, o alla convenzione di New York del 16 dicembre 1969 sulle missioni speciali;
(i)armi e attrezzature militari introdotte nel territorio doganale di una delle Parti contraenti dalle autorità competenti per la difesa militare di tale territorio nell'ambito di un trasporto militare o di un trasporto effettuato per uso esclusivo delle autorità militari;
(j)le merci seguenti, introdotte nel territorio doganale di una delle Parti contraenti direttamente da impianti offshore gestiti da un soggetto stabilito nel territorio doganale di una delle Parti contraenti:
(1)merci che sono state incorporate in tali impianti offshore ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o conversione;
(2)merci che sono state utilizzate per attrezzare tali impianti offshore;
(3)merci utilizzate o consumate su tali impianti offshore;
(4)rifiuti non pericolosi provenienti da tali impianti offshore;
(k)merci contenute in spedizioni il cui valore intrinseco non supera EUR 22, a condizione che le autorità doganali accettino, previo accordo dell'operatore economico, di effettuare un'analisi dei rischi utilizzando le informazioni contenute nel sistema utilizzato dall'operatore economico o da esso fornite, come indicato di seguito:
(1)se le merci sono contenute in spedizioni per espresso trasportate per via aerea, fino alla data stabilita per l'introduzione della versione 1 del sistema elettronico di cui all'articolo 1, paragrafo 1;
(2)se le merci sono trasportate per via aerea in spedizioni diverse da spedizioni postali o per espresso, fino alla data stabilita per l'introduzione della versione 2 del sistema elettronico di cui all'articolo 1, paragrafo 1;
(3)se le merci sono trasportate per via marittima, per vie navigabili interne, su strada o per ferrovia, fino alla data stabilita per l'introduzione della versione 3 del sistema elettronico di cui all'articolo 1, paragrafo 1;
(l)merci trasportate in base al formulario NATO 302 previsto nel quadro della convenzione tra gli Stati che hanno aderito al trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951, o in base al formulario UE 302 di cui all'articolo 1, punto 51, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione;
(m)merci in provenienza da Ceuta e Melilla, dall'isola di Helgoland, dalla Repubblica di San Marino, dallo Stato della Città del Vaticano, dal Comune di Livigno e dalle exclave doganali svizzere di Samnaun e Sampuoir introdotte in una delle Parti contraenti;
(n)le seguenti merci a bordo di navi e aeromobili:
(1)merci che sono state fornite per essere incorporate come parti o accessori in tali navi e aeromobili;
(2)merci destinate al funzionamento di motori, macchine e altre attrezzature di tali navi o aeromobili;
(3)prodotti alimentari e altri articoli da consumare o vendere a bordo;
(o)i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare al di fuori dei territori doganali delle Parti contraenti da loro navi da pesca;
(p)le navi, e le merci in esse trasportate, che entrano nelle acque territoriali di una delle Parti contraenti al solo scopo di rifornirsi senza utilizzare gli impianti portuali;
(q)effetti o oggetti mobili quali definiti nella legislazione delle rispettive Parti contraenti, a condizione che non siano trasportati in applicazione di un contratto di trasporto.
2. Non è richiesta una dichiarazione sommaria di entrata nei casi previsti da un accordo internazionale in materia di sicurezza concluso tra una Parte contraente ed un paese terzo, fatta salva la procedura di cui all'articolo 9 ter, paragrafo 3, del presente accordo.
3. Non è richiesta una dichiarazione sommaria di entrata nei casi in cui le merci lasciano temporaneamente i territori doganali delle Parti contraenti durante il trasporto marittimo o aereo tra due punti di tali territori doganali e senza soste in un paese terzo.
Articolo 4
Luogo di presentazione della dichiarazione sommaria di entrata
1. La dichiarazione sommaria di entrata è presentata presso l'ufficio doganale competente per la vigilanza doganale nel luogo situato nel territorio doganale di una delle Parti contraenti in cui il mezzo di trasporto che trasporta le merci arriva o, se del caso, è destinato ad arrivare, da un paese terzo o da un territorio terzo (ufficio doganale di prima entrata).
2. Se la dichiarazione sommaria di entrata è presentata mediante la presentazione di più insiemi di dati o la presentazione dell'insieme minimo di dati, la persona che presenta l'insieme di dati parziale o l'insieme minimo di dati espleta tale formalità presso l'ufficio doganale che, in base alle sue conoscenze, dovrebbe essere l'ufficio doganale di prima entrata. Se tale persona non conosce il luogo di primo arrivo del mezzo di trasporto che trasporta le merci nei territori doganali delle Parti contraenti, l'ufficio doganale di prima entrata può essere determinato sulla base del luogo verso cui le merci sono spedite.
3. Le autorità doganali delle Parti contraenti possono autorizzare la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata presso un altro ufficio doganale, a condizione che quest'ultimo comunichi immediatamente, o renda disponibili per via elettronica, le necessarie indicazioni all'ufficio doganale di prima entrata.
Articolo 5
Registrazione di una dichiarazione sommaria di entrata
1. Le autorità doganali registrano ogni presentazione di indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata all'atto della sua ricezione e ne informano immediatamente il dichiarante o il suo rappresentante, comunicando a detta persona il numero di riferimento principale di tale presentazione e la data di registrazione.
2. A decorrere dalla data di introduzione della versione 2 del sistema elettronico di cui all'articolo 1, paragrafo 1, le autorità doganali informano immediatamente della registrazione il vettore, a condizione che quest'ultimo ne abbia fatto richiesta e abbia accesso a tale sistema elettronico, se la dichiarazione sommaria di entrata è presentata da una persona diversa dal vettore.
Articolo 6
Presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata
Se nessuno degli esoneri dall'obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata di cui all'articolo 10 dell'accordo e all'articolo 3 è applicabile, le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata sono da fornire come segue:
(a)per le merci trasportate per via aerea,
(1)i corrieri espresso presentano, per tutte le spedizioni, l'insieme minimo di dati a decorrere dalla data di introduzione della versione 1 del sistema elettronico di cui all'articolo 1, paragrafo 1;
(2)gli operatori postali presentano, per tutte le spedizioni aventi come destinazione finale una Parte contraente, l'insieme minimo di dati a decorrere dalla data di introduzione della versione 1 del sistema elettronico di cui all'articolo 1, paragrafo 1;
(3)presentando uno o più insiemi di dati tramite il sistema elettronico di cui all'articolo 1, paragrafo 1, a decorrere dalla data di introduzione della versione 2 di tale sistema;
(b)per le merci trasportate per via marittima, per vie navigabili interne, su strada e per ferrovia, presentando uno o più insiemi di dati tramite il sistema elettronico di cui all'articolo 1, paragrafo 1, a decorrere dalla data di introduzione della versione 3 di tale sistema.
Articolo 7
Termini per presentare una dichiarazione sommaria di entrata
1. Se le merci sono introdotte nei territori doganali delle Parti contraenti per via marittima, la dichiarazione sommaria di entrata è presentata entro i termini seguenti:
(a)per le merci containerizzate, tranne quando si applicano le lettere c) o d): almeno 24 ore prima del carico delle merci sulla nave a bordo della quale devono entrare nei territori doganali delle Parti contraenti;
(b)per i carichi alla rinfusa/frazionati, tranne quando si applicano le lettere c) o d): almeno quattro ore prima dell'arrivo della nave al primo porto di entrata nei territori doganali delle Parti contraenti;
(c)al più tardi due ore prima dell'arrivo della nave al primo porto di entrata nei territori doganali delle Parti contraenti in caso di merci provenienti da uno dei luoghi seguenti:
(1)Groenlandia;
(2)Isole Faer Øer;
(3)Islanda;
(4)i porti del Mar Baltico, del Mare del Nord, del Mar Nero e del
Mar Mediterraneo;
(5)tutti i porti del Marocco;
(d)per i trasporti effettuati, tranne quando si applica la lettera c), tra un territorio situato al di fuori dei territori doganali delle Parti contraenti e i dipartimenti francesi d'oltremare, le Azzorre, Madera o le Isole Canarie, quando la durata del viaggio è inferiore alle 24 ore: almeno due ore prima dell'arrivo al primo porto di entrata nei territori doganali delle Parti contraenti.
2. Se le merci sono introdotte nei territori doganali delle Parti contraenti per via aerea, tutte le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata sono presentate il prima possibile e comunque entro i termini seguenti:
(a)per i voli di durata inferiore a quattro ore, al più tardi al momento della partenza effettiva dell'aeromobile;
(b)per gli altri voli, almeno quattro ore prima dell'arrivo dell'aeromobile al primo aeroporto nei territori doganali delle Parti contraenti.
3. A decorrere dalla data di introduzione della versione 1 del sistema elettronico di cui all'articolo 1, paragrafo 1, gli operatori postali e i corrieri espresso presentano almeno l'insieme minimo di dati della dichiarazione sommaria di entrata il prima possibile e al più tardi prima che le merci siano caricate sull'aeromobile a bordo del quale devono essere introdotte nei territori doganali delle Parti contraenti.
4. A decorrere dalla data di introduzione della versione 2 del sistema elettronico di cui all'articolo 1, paragrafo 1, gli operatori economici diversi dagli operatori postali e dai corrieri espresso presentano almeno l'insieme minimo di dati della dichiarazione sommaria di entrata il prima possibile e al più tardi prima che le merci siano caricate sull'aeromobile a bordo del quale devono essere introdotte nei territori doganali delle Parti contraenti.
5. A decorrere dalla data di introduzione della versione 2 del sistema elettronico di cui all'articolo 1, paragrafo 1, se solo l'insieme minimo di dati della dichiarazione sommaria di entrata è stato presentato entro i termini di cui ai paragrafi 3 e 4, le altre indicazioni sono fornite entro i termini di cui al paragrafo 2.
6. Fino alla data di introduzione della versione 2 del sistema elettronico di cui all'articolo 1, paragrafo 1, l'insieme minimo di dati della dichiarazione sommaria di entrata presentato in conformità al paragrafo 3 è considerato come la dichiarazione sommaria di entrata completa per le merci contenute in spedizioni postali aventi come destinazione finale una Parte contraente e per le merci contenute in spedizioni per espresso aventi un valore intrinseco non superiore a EUR 22.
7. Se le merci sono introdotte nei territori doganali delle Parti contraenti per ferrovia, la dichiarazione sommaria di entrata è presentata entro i termini indicati di seguito:
(a)se il tragitto del treno dall'ultima stazione in cui è stato composto il treno situata in un paese terzo all'ufficio doganale di prima entrata è inferiore a due ore, al più tardi un'ora prima dell'arrivo delle merci nel luogo per cui è competente detto ufficio doganale;
(b)in tutti gli altri casi, al più tardi due ore prima dell'arrivo delle merci nel luogo per cui è competente l'ufficio doganale di prima entrata.
8. Se le merci sono introdotte nei territori doganali delle Parti contraenti mediante trasporto stradale, la dichiarazione sommaria di entrata è presentata al più tardi un'ora prima dell'arrivo delle merci nel luogo per cui è competente l'ufficio doganale di prima entrata.
9. Se le merci sono introdotte nei territori doganali delle Parti contraenti per vie navigabili interne, la dichiarazione sommaria di entrata è presentata al più tardi due ore prima dell'arrivo delle merci nel luogo per cui è competente l'ufficio doganale di prima entrata.
10. Se le merci sono introdotte nei territori doganali delle Parti contraenti su un mezzo di trasporto che è, a sua volta, trasportato su un mezzo di trasporto attivo, il termine per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata è il termine applicabile al mezzo di trasporto attivo.
11. I termini di cui ai paragrafi da 1 a 10 non si applicano in caso di forza maggiore.
12. Fatta salva la procedura di cui all'articolo 9 ter, paragrafo 3, dell'accordo, i termini menzionati ai paragrafi da 1 a 10 non si applicano se un accordo internazionale in materia di sicurezza tra una Parte contraente ed un paese terzo prevede diversamente.
Articolo 8
Analisi dei rischi in materia di sicurezza e controlli doganali in materia di sicurezza relativi alle dichiarazioni sommarie di entrata
1. L'analisi dei rischi è completata prima dell'arrivo delle merci presso l'ufficio doganale di prima entrata a condizione che la dichiarazione sommaria di entrata sia stata presentata entro i termini previsti all'articolo 7, a meno che non sia identificato un rischio o non debba essere effettuata un'analisi dei rischi supplementare.
Fatto salvo il primo comma, una prima analisi dei rischi sulle merci che devono essere introdotte nei territori doganali delle Parti contraenti per via aerea è effettuata non appena possibile dopo la ricezione dell'insieme minimo di dati della dichiarazione sommaria di entrata di cui all'articolo 7, paragrafi 3 e 4.
2. L'ufficio doganale di prima entrata completa l'analisi dei rischi a fini di sicurezza dopo il seguente scambio di informazioni tramite il sistema elettronico di cui all'articolo 1, paragrafo 1:
(a)immediatamente dopo la registrazione, l'ufficio doganale di prima entrata mette le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata a disposizione delle autorità doganali delle Parti contraenti in esse menzionate e delle autorità doganali delle Parti contraenti che hanno inserito nel sistema elettronico le informazioni relative ai rischi per la sicurezza corrispondenti a tale dichiarazione sommaria di entrata;
(b)entro i termini di cui all'articolo 7, le autorità doganali delle Parti contraenti di cui alla lettera a) effettuano un'analisi dei rischi a fini di sicurezza e, se individuano un rischio, mettono i risultati a disposizione dell'ufficio doganale di prima entrata;
(c)l'ufficio doganale di prima entrata tiene conto delle informazioni sui risultati dell'analisi dei rischi fornite dalle autorità doganali delle Parti contraenti di cui alla lettera a) per completare l'analisi dei rischi;
(d)l'ufficio doganale di prima entrata mette i risultati dell'analisi dei rischi completata a disposizione delle autorità doganali delle Parti contraenti che hanno contribuito all'analisi dei rischi e di quelli potenzialmente interessati dal movimento delle merci;
(e)l'ufficio doganale di prima entrata notifica il completamento dell'analisi dei rischi alle persone seguenti, a condizione che abbiano chiesto di ricevere una notifica e abbiano accesso al sistema elettronico di cui all'articolo 1, paragrafo 1:
–il dichiarante o il suo rappresentante;
–il vettore, se diverso dal dichiarante e dal suo rappresentante.
3. Quando l'ufficio doganale di prima entrata necessita di ulteriori informazioni sulle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata per completare l'analisi dei rischi, tale analisi deve essere completata dopo che le informazioni sono state fornite.
A tal fine l'ufficio doganale di prima entrata chiede le suddette informazioni alla persona che ha presentato la dichiarazione sommaria di entrata o, se del caso, alla persona che ha presentato le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata. Se tale persona è diversa dal vettore, l'ufficio doganale di prima entrata informa il vettore, a condizione che quest'ultimo ne abbia fatto richiesta e abbia accesso al sistema elettronico di cui all'articolo 1, paragrafo 1.
4. Se l'ufficio doganale di prima entrata ha fondati motivi di sospettare che le merci introdotte per via aerea possano costituire una grave minaccia per la sicurezza aerea, impone che la spedizione, prima di essere caricata su un aeromobile diretto verso i territori doganali delle Parti contraenti, sia sottoposta a screening come merci e posta ad alto rischio in conformità all'allegato XIII, parte I, punto VI, articoli 66 h e 66 hf, dell'accordo SEE che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea.
L'ufficio doganale di prima entrata notifica le persone seguenti, a condizione che abbiano accesso al sistema elettronico di cui all'articolo 1, paragrafo 1:
(a)il dichiarante o il suo rappresentante;
(b)il vettore, se diverso dal dichiarante e dal suo rappresentante.
Successivamente alla notifica, la persona che ha presentato la dichiarazione sommaria di entrata o, se del caso, la persona che ha presentato le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata fornisce all'ufficio doganale di prima entrata i risultati dello screening e tutte le altre informazioni pertinenti. L'analisi dei rischi è completata solo dopo che queste informazioni sono state fornite.
5. Se l'ufficio doganale di prima entrata ha fondati motivi per ritenere che le merci trasportate per via aerea o le merci containerizzate trasportate per via marittima, di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), costituirebbero una grave minaccia per la sicurezza tale da richiedere un intervento immediato, esso dà istruzioni che le merci non siano caricate sul mezzo di trasporto pertinente.
L'ufficio doganale di prima entrata notifica le persone seguenti, a condizione che abbiano accesso al sistema elettronico di cui all'articolo 1, paragrafo 1:
(a)il dichiarante o il suo rappresentante;
(b)il vettore, se diverso dal dichiarante e dal suo rappresentante.
Tale notifica è effettuata subito dopo l'individuazione del rischio e, nel caso di merci containerizzate trasportate per via marittima, di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), entro 24 ore dalla ricezione della dichiarazione sommaria di entrata o, se del caso, delle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata da parte del vettore.
L'ufficio doganale di prima entrata informa inoltre immediatamente le autorità doganali delle Parti contraenti in merito a tale notifica e mette a loro disposizione le pertinenti indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata.
6. Se in relazione a una spedizione è stato accertato che essa pone una minaccia tale da richiedere un'azione immediata al momento dell'arrivo del mezzo di trasporto, l'ufficio doganale di prima entrata adotta tale azione all'arrivo delle merci.
7. Dopo aver completato l'analisi dei rischi, l'ufficio doganale di prima entrata può raccomandare, mediante il sistema elettronico di cui all'articolo 1, paragrafo 1, il luogo e le misure più appropriati per effettuare un controllo.
L'ufficio doganale competente per il luogo raccomandato come il più appropriato per il controllo decide in merito al controllo e, tramite il sistema elettronico di cui all'articolo 1, paragrafo 1, mette i risultati di tale decisione a disposizione di tutti gli uffici doganali delle Parti contraenti potenzialmente interessati dal movimento di merci, al più tardi al momento della presentazione delle merci all'ufficio doganale di prima entrata.
8. Gli uffici doganali mettono i risultati dei loro controlli doganali in materia di sicurezza a disposizione di altre autorità doganali delle Parti contraenti attraverso il sistema di cui all'articolo 1, paragrafo 1, se:
(a)un'autorità doganale giudica che i rischi siano significativi e che richiedano un controllo doganale e i risultati del controllo indicano che l'evento che determina il rischio si è verificato; oppure
(b)i risultati del controllo non indicano che l'evento che determina il rischio si è verificato, ma l'autorità doganale in questione ritiene che la minaccia costituisca un rischio elevato altrove nei territori doganali delle Parti contraenti; oppure
(c)è necessaria un'applicazione uniforme delle norme del presente accordo.
Le Parti contraenti si scambiano nel sistema di cui all'articolo 9 sexies, paragrafo 3, dell'accordo le informazioni sui rischi di cui alle lettere a) e b).
9. Quando nei territori doganali delle Parti contraenti sono introdotte merci esentate dall'obbligo di presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere da c) a f), da h) a m), o) e q), l'analisi dei rischi è effettuata al momento della presentazione delle merci.
10. Le merci presentate in dogana possono essere svincolate non appena sia stata completata l'analisi dei rischi e i risultati dell'analisi dei rischi e, ove necessario, le misure adottate, consentano lo svincolo.
11. L'analisi dei rischi deve essere effettuata anche se le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata sono modificate conformemente all'articolo 2, paragrafi 3 e 4. In tal caso, fatto salvo il termine di cui al paragrafo 5, terzo comma, per le merci containerizzate trasportate per via marittima, l'analisi dei rischi è completata subito dopo aver ricevuto le indicazioni, a meno che non sia identificato un rischio o sia necessario effettuare un'ulteriore analisi dei rischi.
Articolo 9
Fornitura di indicazioni di una dichiarazione sommaria di entrata da parte di altre persone
1. A decorrere dalla data stabilita per l'introduzione della versione 2 del sistema elettronico di cui all'articolo 1, paragrafo 1, se per le stesse merci trasportate per via aerea una o più persone diverse dal vettore hanno concluso uno o più contratti di trasporto coperti da una o più lettere di trasporto aereo, si applicano le norme seguenti:
(a)la persona che emette una lettera di trasporto aereo informa dell'emissione di tale lettera la persona con cui ha concluso un contratto di trasporto;
(b)nel caso di un accordo di co-loading di merci, la persona che emette la lettera di trasporto aereo informa dell'emissione di tale lettera la persona con cui ha concluso l'accordo;
(c)il vettore e tutte le persone che emettono una lettera di trasporto aereo forniscono, nelle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata, l'identità di qualsiasi persona che non abbia messo a loro disposizione le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata;
(d)se la persona che emette la lettera di trasporto aereo non rende disponibili le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata al proprio partner contrattuale che emette una lettera di trasporto aereo nei confronti di tale persona o del partner contrattuale con cui ha concluso un accordo di co-loading, la persona che non mette a disposizione le indicazioni richieste fornisce tali indicazioni all'ufficio doganale di prima entrata.
2. A decorrere dalla data stabilita per l'introduzione della versione 2 del sistema elettronico di cui all'articolo 1, paragrafo 1, se l'operatore postale non comunica le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata delle spedizioni postali al vettore tenuto a presentare il resto delle indicazioni della dichiarazione mediante tale sistema, si applicano le norme seguenti:
(a)l'operatore postale di destinazione, se le merci sono spedite verso le Parti contraenti, o l'operatore postale delle Parti contraenti di prima entrata, se le merci transitano attraverso le Parti contraenti, fornisce tali indicazioni all'ufficio doganale di prima entrata; e
(b)il vettore fornisce, nelle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata, l'identità dell'operatore postale che non mette a sua disposizione le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata.
3. A decorrere dalla data stabilita per l'introduzione della versione 2 del sistema elettronico di cui all'articolo 1, paragrafo 1, se il corriere espresso non mette a disposizione del vettore le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata delle spedizioni per espresso trasportate per via aerea, si applicano le norme seguenti:
(a)il corriere espresso fornisce tali indicazioni all'ufficio doganale di prima entrata; e
(b)il vettore fornisce, nelle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata, l'identità del corriere espresso che non mette a sua disposizione le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata.
4. A decorrere dalla data stabilita per l'introduzione della versione 3 del sistema elettronico di cui all'articolo 1, paragrafo 1, se, in caso di trasporto via mare o per vie navigabili interne, per le stesse merci uno o più contratti di trasporto supplementari coperti da una o più polizze di carico sono stati conclusi da una o più persone diverse dal vettore, si applicano le norme seguenti:
(a)la persona che emette la polizza di carico informa dell'emissione di tale polizza la persona con cui ha concluso un contratto di trasporto;
(b)nel caso di un accordo di co-loading di merci, la persona che emette la polizza di carico informa dell'emissione di tale polizza la persona con cui ha concluso l'accordo;
(c)il vettore e tutte le persone che emettono una polizza di carico forniscono, nelle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata, l'identità di qualsiasi persona che abbia concluso un contratto di trasporto con loro e non abbia messo a loro disposizione le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata;
(d)la persona che emette la polizza di carico fornisce, nelle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata, l'identità del destinatario indicato nella polizza di carico che non ha polizze di carico sottostanti e che non ha messo a sua disposizione le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata;
(e)se la persona che emette la polizza di carico non rende disponibili le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata al proprio partner contrattuale che emette una polizza di carico nei confronti di tale persona o del partner contrattuale con cui ha concluso un accordo di co-loading, la persona che non mette a disposizione le indicazioni richieste fornisce tali indicazioni all'ufficio doganale di prima entrata;
(f)se non rende disponibili le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata alla persona che emette la polizza di carico, il destinatario indicato nella polizza di carico che non ha polizze di carico sottostanti fornisce tali indicazioni all'ufficio doganale di prima entrata.
Articolo 10
Deviazione di una nave marittima o di un aeromobile che entra nel territorio doganale delle Parti contraenti
1. A decorrere dalla data stabilita per la finestra di introduzione della versione 2 del sistema elettronico di cui all'articolo 1, paragrafo 1, se un aeromobile subisce una deviazione e il suo primo arrivo è previsto ad un ufficio doganale situato in un paese non indicato come paese di transito nella dichiarazione sommaria di entrata, l'ufficio doganale di prima entrata effettivo recupera, mediante tale sistema, le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata, i risultati dell'analisi dei rischi e le raccomandazioni di controllo formulate dall'ufficio doganale di prima entrata previsto.
2. A decorrere dalla data stabilita per la finestra di introduzione della versione 3 del sistema elettronico di cui all'articolo 1, paragrafo 1, se una nave marittima subisce una deviazione e il suo primo arrivo è previsto ad un ufficio doganale situato in un paese non indicato come paese di transito nella dichiarazione sommaria di entrata, l'ufficio doganale di prima entrata effettivo recupera, mediante tale sistema, le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata, i risultati dell'analisi dei rischi e le raccomandazioni di controllo formulate dall'ufficio doganale di prima entrata previsto.
Titolo II
Disposizioni tecniche per il sistema di controllo delle importazioni 2
Articolo 11
Sistema di controllo delle importazioni 2
1. Il sistema di controllo delle importazioni 2 (ICS2) supporta le comunicazioni tra gli operatori economici e le Parti contraenti ai fini dell'adempimento dei requisiti relativi alla dichiarazione sommaria di entrata, all'analisi dei rischi a fini di sicurezza da parte delle autorità doganali delle Parti contraenti e alle misure doganali volte ad attenuare tali rischi, compresi i controlli doganali in materia di sicurezza, e le comunicazioni tra le Parti contraenti ai fini dell'adempimento dei requisiti relativi alla dichiarazione sommaria di entrata.
2. L'ICS2 consta dei seguenti componenti comuni sviluppati a livello unionale:
(a)un'interfaccia condivisa per gli operatori;
(b)un repertorio comune.
3. La Norvegia sviluppa un sistema nazionale di accesso come componente nazionale disponibile in Norvegia.
4. La Norvegia può sviluppare un'interfaccia nazionale per gli operatori come componente nazionale disponibile in Norvegia.
5. L'ICS2 è utilizzato per i seguenti scopi:
(a)la presentazione, il trattamento e la conservazione delle indicazioni delle dichiarazioni sommarie di entrata, delle domande di modifiche e di invalidamento in conformità all'articolo 10 dell'accordo e all'allegato I;
(b)la ricezione, il trattamento e la conservazione delle indicazioni delle dichiarazioni sommarie di entrata estratte dalle dichiarazioni di cui all'articolo 10 dell'accordo e all'allegato I;
(c)la presentazione, il trattamento e la conservazione delle informazioni relative all'arrivo e alle notifiche di arrivo di navi marittime o aeromobili in conformità all'articolo 10 dell'accordo e all'allegato I;
(d)la ricezione, il trattamento e la conservazione delle informazioni relative alla presentazione delle merci alle autorità doganali delle Parti contraenti in conformità all'articolo 10 dell'accordo e all'allegato I;
(e)la ricezione, il trattamento e la conservazione delle informazioni relative alle richieste e ai risultati dell'analisi dei rischi, alle raccomandazioni di controllo, alle decisioni sui controlli e ai risultati dei controlli in conformità agli articoli 10 e 12 dell'accordo e all'allegato I;
(f)la ricezione, il trattamento, la conservazione e la comunicazione delle notifiche e delle informazioni destinate agli operatori economici o provenienti da questi ultimi in conformità agli articoli 10 e 12 dell'accordo e all'allegato I;
(g)la presentazione, il trattamento e la conservazione delle informazioni da parte degli operatori economici richieste dalle autorità doganali delle Parti contraenti in conformità agli articoli 10 e 12 dell'accordo e all'allegato I.
6. L'ICS2 è utilizzato per supportare il monitoraggio e la valutazione da parte delle Parti contraenti dell'attuazione dei criteri di rischio e delle norme comuni in materia di sicurezza, delle misure di controllo e dei settori di controllo prioritari di cui all'articolo 12 dell'accordo.
7. L'autenticazione e la verifica dell'accesso degli operatori economici ai fini dell'accesso ai componenti comuni dell'ICS2 sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS di cui all'articolo 13.
8. L'autenticazione e la verifica dell'accesso dei funzionari delle Parti contraenti ai fini dell'accesso ai componenti comuni dell'ICS2 sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dall'Unione.
9. L'interfaccia armonizzata per gli operatori costituisce un punto d'accesso all'ICS2 per gli operatori economici in conformità all'articolo 1.
10. L'interfaccia armonizzata per gli operatori interagisce con il repertorio comune dell'ICS2 di cui ai paragrafi da 12 a 14.
11. L'interfaccia armonizzata per gli operatori è utilizzata per le presentazioni, le richieste di modifiche, le richieste di invalidamento, il trattamento e la conservazione delle indicazioni delle dichiarazioni sommarie di entrata e delle notifiche di arrivo, nonché per lo scambio di informazioni tra le Parti contraenti e gli operatori economici.
12. Il repertorio comune dell'ICS2 è utilizzato dalle Parti contraenti per il trattamento delle indicazioni delle dichiarazioni sommarie di entrata, delle richieste di modifiche, delle richieste di invalidamento, delle notifiche di arrivo, delle informazioni relative alla presentazione delle merci, delle informazioni relative alle richieste e ai risultati dell'analisi dei rischi, delle raccomandazioni di controllo, delle decisioni di controllo, nonché dei risultati dei controlli e delle informazioni scambiate con gli operatori economici.
13. Il repertorio comune dell'ICS2 è utilizzato dalle Parti contraenti a fini statistici e di valutazione e per lo scambio di informazioni sulla dichiarazione sommaria di entrata tra le Parti contraenti.
14. Il repertorio comune dell'ICS2 interagisce con l'interfaccia armonizzata per gli operatori, le interfacce nazionali per gli operatori eventualmente sviluppate dalle Parti contraenti e con i sistemi nazionali di accesso.
15. L'autorità doganale di una Parte contraente utilizza il repertorio comune per consultare l'autorità doganale dell'altra Parte contraente in conformità agli articoli 10 e 12 dell'accordo e all'allegato I prima di completare l'analisi dei rischi a fini di sicurezza. L'autorità doganale di una Parte contraente utilizza il repertorio comune anche per consultare l'altra Parte contraente in merito ai controlli raccomandati, alle decisioni adottate in relazione ai controlli raccomandati e ai risultati dei controlli doganali in materia di sicurezza in conformità agli articoli 10 e 12 dell'accordo e all'allegato I.
16. L'interfaccia nazionale per gli operatori eventualmente sviluppata dalle Parti contraenti costituisce un punto d'accesso all'ICS2 per gli operatori economici in conformità all'articolo 1 se la presentazione è indirizzata alla Parte contraente che gestisce l'interfaccia nazionale per gli operatori.
17. Per quanto riguarda le presentazioni, le modifiche, l'invalidamento, il trattamento, la conservazione delle indicazioni delle dichiarazioni sommarie di entrata e delle notifiche di arrivo nonché lo scambio di informazioni tra le Parti contraenti e gli operatori economici, gli operatori economici possono scegliere di utilizzare l'interfaccia nazionale per gli operatori, ove sia stata sviluppata, o l'interfaccia armonizzata per gli operatori.
18. L'interfaccia nazionale per gli operatori, ove sviluppata, interagisce con il repertorio comune dell'ICS2.
19. Se la Norvegia sviluppa un'interfaccia nazionale per gli operatori, ne informa l'Unione.
20. Le autorità doganali delle Parti contraenti utilizzano un sistema nazionale di accesso per lo scambio di indicazioni delle dichiarazioni sommarie di entrata estratte dalle dichiarazioni di cui all'articolo 10 dell'accordo, lo scambio di informazioni e notifiche con il repertorio comune per quanto riguarda informazioni relative all'arrivo di navi marittime o aeromobili, informazioni relative alla presentazione delle merci, il trattamento delle richieste di analisi dei rischi, lo scambio e il trattamento delle informazioni relative ai risultati dell'analisi dei rischi, delle raccomandazioni di controllo, delle decisioni di controllo e dei risultati dei controlli.
21. Esso è inoltre utilizzato nei casi in cui un'autorità doganale di una Parte contraente chieda e riceva dagli operatori economici ulteriori informazioni.
22. Il sistema nazionale di accesso interagisce con il repertorio comune.
23. Il sistema nazionale di accesso interagisce con i sistemi sviluppati a livello nazionale per il recupero delle informazioni di cui al paragrafo 20.
Articolo 12
Funzionamento del sistema di controllo delle importazioni 2 e formazione al suo utilizzo
1. I componenti comuni sono sviluppati, sottoposti a prove, utilizzati e gestiti dall'Unione. I componenti nazionali sono sviluppati, sottoposti a prove, utilizzati e gestiti dalla Norvegia.
2. La Norvegia assicura che i componenti nazionali siano compatibili con i componenti comuni.
3. L'Unione esegue la manutenzione dei componenti comuni e la Norvegia esegue la manutenzione dei rispettivi componenti nazionali.
4. Le Parti contraenti assicurano il funzionamento ininterrotto dei sistemi elettronici.
5. L'Unione può modificare i componenti comuni dei sistemi elettronici in caso di malfunzionamento, per aggiungere nuove funzionalità o modificare quelle esistenti.
6. L'Unione informa la Norvegia di eventuali modifiche e aggiornamenti dei componenti comuni.
7. La Norvegia comunica all'Unione le modifiche e gli aggiornamenti dei componenti nazionali che possono avere ripercussioni sul funzionamento dei componenti comuni.
8. Le Parti contraenti mettono a disposizione del pubblico le informazioni sulle modifiche e sugli aggiornamenti dei sistemi elettronici di cui ai paragrafi 6 e 7.
9. In caso di guasto temporaneo dell'ICS2 si applica il piano di continuità operativa stabilito dalle Parti contraenti.
10. Le Parti contraenti si informano reciprocamente qualora i sistemi elettronici non siano disponibili a causa di un guasto temporaneo.
11. L'Unione assiste la Norvegia con riguardo all'uso e al funzionamento dei componenti comuni dei sistemi elettronici fornendo il materiale formativo appropriato.
Articolo 13
Piattaforma di gestione uniforme degli utenti e firma digitale
1. Una piattaforma di gestione uniforme degli utenti e firma digitale (di seguito "piattaforma UUM&DS") consente la comunicazione tra i sistemi di gestione dell'identità e dell'accesso delle Parti contraenti di cui al paragrafo 6 allo scopo di fornire ai funzionari delle Parti contraenti e agli operatori economici un accesso autorizzato e sicuro ai sistemi elettronici.
2. La piattaforma UUM&DS consiste dei seguenti componenti comuni:
(a)un sistema di gestione dell'accesso;
(b)un sistema di gestione amministrativa.
3. La piattaforma UUM&DS è utilizzata per assicurare l'autenticazione e la verifica dell'accesso:
(a)di operatori economici ai fini dell'accesso all'ICS2;
(b)dei funzionari delle Parti contraenti ai fini dell'accesso ai componenti comuni dell'ICS2 nonché della manutenzione e gestione della piattaforma UUM&DS.
4. Le Parti contraenti istituiscono il sistema di gestione dell'accesso per convalidare le richieste di accesso presentate dagli operatori economici nell'ambito della piattaforma UUM&DS mediante l'interazione con i sistemi di gestione dell'identità e dell'accesso delle parti contraenti di cui al paragrafo 6.
5. Le Parti contraenti istituiscono il sistema di gestione amministrativa per gestire le modalità di autenticazione e autorizzazione per la convalida dei dati di identificazione degli operatori economici allo scopo di permettere l'accesso ai sistemi elettronici.
6. Le Parti contraenti istituiscono un sistema di gestione dell'identità e dell'accesso per assicurare:
(a)una registrazione e archiviazione sicura dei dati di identificazione degli operatori economici;
(b)uno scambio sicuro dei dati di identificazione firmati e criptati degli operatori economici.
Articolo 14
Gestione, proprietà e sicurezza dei dati
1. Le Parti contraenti provvedono affinché i dati registrati a livello nazionale corrispondano ai dati registrati nei componenti comuni e siano tenuti aggiornati.
2. In deroga al paragrafo 1, le Parti contraenti provvedono affinché i dati seguenti corrispondano ai dati contenuti nel repertorio comune dell'ICS2 e siano tenuti aggiornati:
(a)dati registrati a livello nazionale e comunicati dal sistema nazionale di accesso al repertorio comune;
(b)dati ricevuti nel sistema nazionale di accesso dal repertorio comune.
3. I dati contenuti nei componenti comuni dell'ICS2 che sono comunicati all'interfaccia condivisa per gli operatori o in essa registrati da un operatore economico possono essere consultati o trattati da tale operatore economico.
4. I dati contenuti nei componenti comuni dell'ICS2:
(a)comunicati a una Parte contraente da un operatore economico attraverso l'interfaccia armonizzata per gli operatori con inserimento nel repertorio comune possono essere consultati e trattati da tale Parte contraente nel repertorio comune. Se necessario, la suddetta Parte contraente può accedere anche a tali informazioni registrate nell'interfaccia armonizzata per gli operatori;
(b)comunicati o registrati nel repertorio comune da una Parte contraente possono essere consultati o trattati da tale Parte contraente;
(c)di cui alle precedenti lettere a) e b) possono essere consultati e trattati anche dall'altra Parte contraente se quest'ultima è coinvolta nel processo di analisi dei rischi e/o controllo cui i dati si riferiscono in conformità agli articoli 10 e 12 dell'accordo e all'allegato I;
(d)possono essere trattati dalla Commissione in collaborazione con le Parti contraenti ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 11, paragrafo 6, dell'allegato I. I risultati di tale trattamento possono essere consultati dalla Commissione e dalle Parti contraenti.
5. I dati contenuti nel componente comune dell'ICS2 registrati nel repertorio comune dall'Unione possono essere consultati dalle Parti contraenti. Tali dati possono essere trattati dall'Unione.
6. L'Unione è proprietaria dei componenti comuni del sistema.
7. La Norvegia è proprietaria dei propri componenti nazionali del sistema.
8. L'Unione garantisce la sicurezza dei componenti comuni mentre la Norvegia garantisce la sicurezza dei propri componenti nazionali.
9. A tal fine le Parti contraenti adottano almeno le misure necessarie per:
(a)impedire a qualsiasi persona non autorizzata di accedere alle installazioni utilizzate per il trattamento dei dati;
(b)impedire l'introduzione di dati e qualsiasi consultazione, modifica o cancellazione di dati da parte di persone non autorizzate;
(c)individuare qualsiasi attività di cui alle lettere a) e b).
10. Le Parti contraenti si informano reciprocamente in merito a qualsiasi attività che possa comportare una violazione o una sospetta violazione della sicurezza dei sistemi elettronici.
11. Le Parti contraenti stabiliscono piani di sicurezza per tutti i sistemi.
12. I dati registrati nei componenti dell'ICS2 sono conservati per almeno tre anni dopo la registrazione. Le Parti contraenti possono prorogare tale periodo se richiesto dalla pertinente legislazione nazionale.
Articolo 15
Trattamento dei dati personali
Per l'ICS2 e l'UUM&DS, in relazione al trattamento dei dati personali ivi contenuti:
1. la Norvegia e gli Stati membri dell'Unione europea agiscono in qualità di titolari del trattamento in conformità alle disposizioni dell'articolo 14 dell'accordo;
2. la Commissione agisce in qualità di responsabile del trattamento e assolve agli obblighi che le sono imposti a tale riguardo a norma del regolamento (UE) 2018/1725, ad eccezione dei casi di trattamento dei dati per il monitoraggio e la valutazione dell'attuazione dei criteri di rischio e delle norme comuni in materia di sicurezza, delle misure di controllo e dei settori di controllo prioritari, nei quali la Commissione agisce in qualità di contitolare del trattamento.
Articolo 16
Partecipazione allo sviluppo, alla manutenzione e alla gestione dell'ICS2
L'Unione garantisce agli esperti dello Stato EFTA interessato la partecipazione, in qualità di osservatori per le questioni che riguardano lo sviluppo, la manutenzione e la gestione dell'ICS2, alle riunioni del gruppo di esperti doganali e dei rispettivi gruppi di lavoro. L'Unione decide caso per caso in merito alla partecipazione degli esperti dello Stato EFTA interessato alle riunioni dei gruppi di lavoro in cui è rappresentato solo un numero limitato di Stati membri dell'Unione europea e che riferiscono al gruppo di esperti doganali.
TITOLO III
Articolo 17
Accordi di finanziamento relativi alle responsabilità, agli impegni e alle aspettative in merito all'attuazione e al funzionamento del sistema di controllo delle importazioni 2
Per quanto riguarda l'estensione dell'uso dell'ICS2 alla Norvegia, e in considerazione del capo II bis e dell'allegato I del presente accordo, il presente accordo di finanziamento (di seguito "l'accordo") definisce gli elementi di collaborazione tra le Parti per quanto concerne l'ICS2.
(a)La Commissione svilupperà, sottoporrà a prove, utilizzerà, gestirà e manterrà operativi i componenti centrali dell'ICS2, consistenti in un'interfaccia condivisa per gli operatori e in un repertorio comune (componenti centrali dell'ICS2), comprese le applicazioni e i servizi necessari per il loro funzionamento e l'interconnessione con i sistemi informatici in Norvegia, quali TAPAS, UUM&DS, middleware CCN2ng, e si impegna a metterli a disposizione della Norvegia.
(b)La Norvegia svilupperà, sottoporrà a prove, utilizzerà, gestirà e manterrà operativi i componenti nazionali dell'ICS2.
(c)La Norvegia e la Commissione convengono di ripartire i costi di sviluppo e i costi una tantum dei componenti centrali dell'ICS2 nonché i costi operativi dei componenti centrali dell'ICS2, delle applicazioni e dei servizi correlati necessari per il loro funzionamento e l'interconnessione, come indicato di seguito:
(1)una parte dei costi di sviluppo dei componenti centrali dell'ICS2 sarà fatturata dalla Commissione alla Norvegia in conformità alle lettere d) ed e). I costi di sviluppo coprono lo sviluppo del software dei componenti centrali e l'acquisto e l'installazione della relativa infrastruttura (hardware, software, hosting, licenze, ecc.). La chiave di ripartizione è pari al 4 per cento del totale dei costi legati ai servizi menzionati.
(2)Il tetto massimo di spesa per i costi di sviluppo è di 550 000 (cinquecentocinquantamila) EUR per versione.
(3) Una parte dei costi operativi dei sistemi ICS2 e TAPAS sarà fatturata dalla Commissione alla Norvegia in conformità alle lettere f), g) e h). I costi operativi coprono le prove di conformità e la manutenzione dell'infrastruttura (hardware, software, hosting, licenze ecc.) dei componenti centrali dell'ICS2 e delle applicazioni e dei servizi correlati necessari per il loro funzionamento e l'interconnessione (garanzia della qualità, helpdesk e gestione dei servizi informatici). La chiave di ripartizione è pari al 4 per cento del totale dei costi legati ai servizi menzionati.
(4) Il tetto massimo di spesa per i costi operativi connessi all'utilizzo dell'ICS2 per la Norvegia è di 450 000 (quattrocentocinquantamila) EUR all'anno.
(5)I costi di sviluppo e i costi operativi del componente nazionale o dei componenti nazionali saranno interamente a carico della Norvegia.
(6) La Norvegia sarà tenuta al corrente dell'evoluzione prevista dei costi e dei principali elementi afferenti allo sviluppo dell'ICS2 che potrebbero ripercuotersi su tali costi.
(d)La Norvegia accetta di partecipare ai costi legati allo sviluppo e alle prove di conformità dei componenti centrali dell'ICS2 sostenuti prima dell'esecuzione del presente accordo. A tale scopo:
(1)la Commissione informerà la Norvegia dell'importo stimato del contributo necessario per gli anni precedenti l'esecuzione del presente accordo.
(2)Entro il 15 maggio di ogni anno, a partire dal 15 maggio 2021, la Commissione chiederà alla Norvegia di versare il proprio contributo a tali costi pregressi in quote di pari importo nei primi quattro anni di utilizzo dell'ICS2.
(e)La Norvegia accetta di partecipare ai costi di sviluppo dei componenti centrali dell'ICS2. A tale scopo:
(1)la Norvegia accetta di versare la propria quota dei costi di sviluppo delle versioni 1, 2 e 3 dell'ICS2.
(2)Entro il 15 maggio di ogni anno, a partire dal 15 maggio 2021, la Commissione chiederà alla Norvegia di versare il proprio contributo allo sviluppo dell'ultima versione sulla base di una nota di addebito, debitamente documentata, emessa dalla Commissione.
(f) La Norvegia accetta di partecipare ai costi operativi dei componenti centrali dell'ICS2. A tale scopo:
(1)entro il 31 luglio di ogni anno, a partire dal 31 luglio 2021, la Commissione informerà la Norvegia dei costi operativi stimati per l'anno successivo e invierà per scritto alla Norvegia l'importo stimato del contributo necessario per l'anno successivo. La Norvegia sarà informata secondo le stesse modalità e le stesse tempistiche con cui la Commissione informerà ciascuno degli altri membri dell'ICS2, anche in riferimento agli aspetti principali dello sviluppo dell'ICS2.
(2)Solo entro il 15 maggio 2021 la Commissione chiederà alla Norvegia di versare il proprio contributo annuale per i costi operativi dell'anno 2020, pari a 110 000 EUR, nonché il contributo annuale stimato per il 2021, pari a 280 000 EUR. Entro il 15 maggio di ogni anno, a partire dal 15 maggio 2022, la Commissione chiederà alla Norvegia di versare il proprio contributo annuale per tale anno sommato all'importo del saldo (negativo o positivo) dell'anno precedente sulla base di una nota di addebito, debitamente documentata, emessa dalla Commissione.
(3) Entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dal 31 gennaio 2022:
–la Commissione procederà alla liquidazione dei conti relativi ai precedenti costi annuali per l'operatività dei sistemi ICS2 e TAPAS in base all'importo già pagato dalla Norvegia a fronte dei costi effettivi sostenuti dalla Commissione e fornirà alla Norvegia un estratto conto che indicherà la ripartizione dei costi per i vari servizi e la fornitura di software; e
–la Commissione fornirà alla Norvegia i costi annuali effettivi, vale a dire i costi operativi reali, per l'anno precedente. La Commissione calcolerà i costi effettivi e stimati conformemente ai propri contratti stipulati con gli appaltatori, definiti in base alle attuali procedure di aggiudicazione degli appalti.
Il saldo (negativo o positivo) tra i costi effettivi e l'importo stimato dell'anno precedente sarà calcolato e comunicato dalla Commissione alla Norvegia tramite un estratto conto. L'estratto conto includerà l'importo annuale stimato per il contributo, sommato all'importo del saldo (negativo o positivo), risultante in un importo netto che la Commissione fatturerà alla Norvegia tramite la nota di addebito annuale.
(g)Il pagamento da parte della Norvegia avverrà successivamente alla data di emissione della nota di addebito. Tutti i pagamenti sono da effettuarsi sul conto bancario della Commissione indicato nella nota di addebito, entro 60 giorni.
(h)Qualora la Norvegia paghi gli importi previsti alla lettera c) in ritardo rispetto alle date indicate alla lettera g), la Commissione potrà contabilizzare degli interessi sugli arretrati (al tasso d'interesse applicato dalla Banca centrale europea nelle operazioni in euro, pubblicato nella Gazzetta ufficiale serie C, in vigore alla data prevista per il pagamento, maggiorato di un punto e mezzo). Lo stesso tasso sarà applicato ai pagamenti che effettuerà l'Unione.
(i)Nel caso in cui la Norvegia richieda adeguamenti specifici o nuovi prodotti informatici in relazione ai componenti centrali, alle applicazioni o ai servizi dell'ICS2, l'avvio e il completamento di tali sviluppi formano l'oggetto di un accordo separato e reciproco concernente il fabbisogno di risorse e i costi di sviluppo
(j)Tutto il materiale formativo creato e mantenuto dalle Parti è condiviso con tutte le Parti gratuitamente per via elettronica. La Norvegia è autorizzata a copiare, distribuire, esporre ed eseguire gli elaborati e realizzare opere derivate sulla base dei materiali di formazione condivisi
(1)solo se questi attribuiscono la paternità dell'opera al rispettivo autore secondo le modalità specificate nel materiale formativo condiviso,
(2)esclusivamente per scopi non commerciali.
(k)Le Parti convengono di riconoscere e adempiere alle rispettive responsabilità in relazione all'uso dei componenti centrali dell'ICS2 di cui all'allegato I del presente accordo.
(l)In caso di gravi perplessità circa il corretto funzionamento del presente allegato o dell'ICS2, ciascuna Parte può sospendere l'applicazione del presente accordo di finanziamento, a condizione che l'altra parte ne sia stata informata per iscritto con tre mesi di anticipo.
Titolo IV
Dichiarazione sommaria di uscita
Articolo 18
Forma e contenuto della dichiarazione sommaria di uscita
1. La dichiarazione sommaria di uscita è presentata per via informatica. Si possono anche usare documenti commerciali, portuali, o relativi al trasporto, purché contengano le indicazioni necessarie.
2. La dichiarazione sommaria di uscita contiene le indicazioni previste per tale dichiarazione nell'allegato B, capitolo 3, colonne A1 e A2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione ed è conforme ai rispettivi formati, codici e cardinalità di cui all'allegato B del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione. Essa è compilata conformemente alle note che figurano in tali allegati. La dichiarazione sommaria di uscita è autenticata dalla persona che la redige.
3. Le autorità doganali accettano la presentazione di una dichiarazione sommaria di uscita su carta o con qualsiasi altro mezzo sostitutivo convenuto tra le autorità doganali soltanto in uno dei casi seguenti:
(a)quando il sistema informatico delle autorità doganali non funziona;
(b)quando l'applicazione elettronica della persona che presenta la dichiarazione sommaria di uscita non funziona, a condizione che le autorità doganali applichino livelli di gestione dei rischi equivalenti a quello applicato alle dichiarazioni sommarie di uscita presentate per via informatica. La dichiarazione sommaria di uscita su carta è firmata dalla persona che l'ha redatta. Tali dichiarazioni sommarie di uscita su carta sono accompagnate, ove necessario, da distinte di carico o da altre idonee distinte e contengono le indicazioni di cui al paragrafo 2.
4. Ogni parte contraente definisce le condizioni e le modalità in base alle quali la persona che presenta la dichiarazione sommaria di uscita è autorizzata a modificare una o più indicazioni di tale dichiarazione una volta presentata.
Articolo 19
Esonero dall'obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di uscita
1. Non è richiesta una dichiarazione sommaria di uscita per le merci seguenti:
(a)energia elettrica;
(b)merci esportate mediante conduttura;
(c)invii di corrispondenza;
(d)merci contenute in una spedizione postale;
(e)merci per le quali è ammessa una dichiarazione doganale orale o una dichiarazione con semplice attraversamento della frontiera, conformemente alla legislazione delle Parti contraenti, fatta eccezione per bancali, contenitori, mezzi di trasporto nonché per pezzi di ricambio, accessori e attrezzature per tali articoli, se trasportate in applicazione di un contratto di trasporto;
(f)merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori;
(g)merci corredate di carnet ATA e CPD;
(h)merci che beneficiano di franchigia conformemente alla convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche, alla convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari o ad altre convenzioni consolari, o alla convenzione di New York del 16 dicembre 1969 sulle missioni speciali;
(i)armi e attrezzature militari ritirate dal territorio doganale di una Parte contraente dalle autorità competenti per la difesa militare di tale territorio nell'ambito di un trasporto militare o di un trasporto effettuato per uso esclusivo delle autorità militari;
(j)le merci seguenti, trasferite dal territorio doganale di una Parte contraente direttamente ad impianti offshore gestiti da un soggetto stabilito nel territorio doganale di una delle Parti contraenti:
(1)merci da utilizzare per la costruzione, la riparazione, la manutenzione o la conversione di impianti offshore;
(2)merci da utilizzare per attrezzare tali impianti offshore;
(3)merci da utilizzare o consumare su impianti offshore;
(k)merci trasportate in base al formulario NATO 302 previsto nel quadro della convenzione tra gli Stati che hanno aderito al trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951, o in base al formulario UE 302 di cui all'articolo 1, punto 51, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione;
(l)merci destinate a essere incorporate come parti o accessori in navi o aeromobili, e destinate al funzionamento di motori, macchine e altre attrezzature di navi o aeromobili, prodotti alimentari e altri articoli da consumare o vendere a bordo;
(m)effetti o oggetti mobili quali definiti nella legislazione delle rispettive Parti contraenti, a condizione che non siano trasportati in applicazione di un contratto di trasporto;
(n)merci spedite dai territori doganali delle Parti contraenti verso Ceuta e Melilla, l'isola di Helgoland, la Repubblica di San Marino, lo Stato della Città del Vaticano, i Comuni di Livigno e le exclave doganali svizzere di Samnaun e Sampuoir;
(o)merci trasportate su navi che circolano tra porti delle Parti contraenti senza effettuare uno scalo intermedio in un porto situato al di fuori dei territori doganali delle Parti contraenti;
(p)merci trasportate su aeromobili che circolano tra aeroporti delle Parti contraenti senza effettuare uno scalo intermedio in un aeroporto situato al di fuori dei territori doganali delle Parti contraenti.
2. Non è richiesta una dichiarazione sommaria di uscita nei casi previsti da un accordo internazionale in materia di sicurezza concluso tra una Parte contraente ed un paese terzo, fatta salva la procedura di cui all'articolo 9 ter, paragrafo 3, del presente accordo.
3. Non è richiesta dalle Parti contraenti una dichiarazione sommaria di uscita per le merci nei casi seguenti:
(a)se una nave che trasporta le merci tra porti delle Parti contraenti deve effettuare uno scalo in un porto situato al di fuori dei territori doganali delle Parti contraenti e le merci devono rimanere a bordo della nave durante lo scalo in tale porto;
(b)se un aeromobile che trasporta le merci tra aeroporti delle Parti contraenti deve effettuare uno scalo in un aeroporto situato al di fuori dei territori doganali delle Parti contraenti e le merci devono rimanere a bordo dell'aeromobile durante lo scalo in tale aeroporto;
(c)se, in un porto o aeroporto, le merci non sono scaricate dal mezzo di trasporto che le ha introdotte nei territori doganali delle Parti contraenti e che le trasporterà al di fuori di tali territori;
(d)se le merci sono state caricate in un precedente porto o aeroporto nei territori doganali delle Parti contraenti con presentazione di una dichiarazione sommaria di uscita o in esonero dall'obbligo di presentare una dichiarazione pre-partenza, e rimangono sul mezzo di trasporto che le trasporterà al di fuori dei territori doganali delle Parti contraenti;
(e)se le merci che si trovano in custodia temporanea o che sono vincolate al regime di zona franca sono trasbordate dal mezzo di trasporto che le ha portate in tale deposito di custodia temporanea o zona franca, sotto la vigilanza dello stesso ufficio doganale, su una nave, un aeromobile o un treno che le trasporterà al di fuori dei territori doganali delle Parti contraenti, a condizione che:
(1)il trasbordo sia effettuato entro 14 giorni dalla presentazione delle merci in conformità alla legislazione della rispettiva Parte contraente o, in circostanze eccezionali, entro un periodo più lungo autorizzato dalle autorità doganali qualora il periodo di 14 giorni non sia sufficiente per far fronte a dette circostanze;
(2)le informazioni relative alle merci siano messe a disposizione delle autorità doganali;
(3)per quanto a conoscenza del trasportatore, non vi sia alcun cambiamento della destinazione delle merci e del destinatario;
(f)se le merci sono state introdotte nei territori doganali delle Parti contraenti ma sono state respinte dall'autorità doganale competente e sono state immediatamente rispedite al paese di esportazione.
Articolo 20
Luogo di presentazione della dichiarazione sommaria di uscita
1. La dichiarazione sommaria di uscita è presentata presso l'ufficio doganale competente nel territorio doganale della Parte contraente in cui sono espletate le formalità di uscita delle merci a destinazione di paesi terzi. Tuttavia, una dichiarazione doganale di esportazione utilizzata come dichiarazione sommaria di uscita è presentata presso l'autorità competente della Parte contraente sul cui territorio doganale sono espletate le formalità relative all'esportazione a destinazione di un paese terzo. In entrambi i casi, l'ufficio competente effettua l'analisi dei rischi in materia di sicurezza basandosi sulle indicazioni riportate in detta dichiarazione e i controlli doganali in materia di sicurezza ritenuti necessari.
2. Quando le merci lasciano il territorio doganale di una Parte contraente a destinazione di un paese terzo attraversando il territorio doganale dell'altra Parte contraente e le formalità di esportazione sono seguite da un regime di transito in conformità alla convenzione relativa ad un regime comune di transito, la trasmissione dei dati di cui all'articolo 18, paragrafo 2, alle autorità competenti della seconda Parte contraente avviene utilizzando l'NCTS.
In tal caso l'ufficio doganale della prima Parte contraente mette i risultati dei propri controlli doganali in materia di sicurezza a disposizione dell'autorità doganale della seconda Parte contraente se:
(a)l'autorità doganale giudica che i rischi siano significativi e che richiedano un controllo doganale e i risultati del controllo indicano che l'evento che determina il rischio si è verificato; oppure
(b)i risultati del controllo non indicano che l'evento che determina il rischio si è verificato, ma l'autorità doganale in questione ritiene che la minaccia costituisca un rischio elevato altrove nei territori doganali delle Parti contraenti; oppure
(c)è necessaria un'applicazione uniforme delle norme del presente accordo.
Le Parti contraenti si scambiano nel sistema di cui all'articolo 9 sexies, paragrafo 3, dell'accordo le informazioni sui rischi di cui alle lettere a) e b).
3. In deroga al paragrafo 1, quando le merci lasciano il territorio doganale di una Parte contraente a destinazione di un paese terzo attraverso il territorio doganale dell'altra Parte contraente e le formalità di esportazione non sono seguite da un regime di transito conformemente alla convenzione relativa ad un regime comune di transito, la dichiarazione sommaria di uscita è presentata direttamente all'ufficio doganale competente di uscita della seconda Parte contraente da cui le merci escono definitivamente verso un paese terzo.
Articolo 21
Termini per presentare una dichiarazione sommaria di uscita
1. La dichiarazione sommaria di uscita è presentata entro i termini seguenti:
(a)in caso di trasporto marittimo:
(1)per i movimenti di merci containerizzate diversi da quelli di cui ai punti 2) e 3): almeno 24 ore prima del carico delle merci sulla nave a bordo della quale devono lasciare i territori doganali delle Parti contraenti;
(2)per i movimenti di merci containerizzate tra i territori doganali delle Parti contraenti e la Groenlandia, le Isole Fær Øer, l'Islanda o i porti del Mar Baltico, del Mare del Nord, del Mar Nero o del Mediterraneo e tutti i porti del Marocco: almeno due ore prima della partenza da un porto situato nei territori doganali delle Parti contraenti;
(3)per i movimenti di merci containerizzate effettuati tra i dipartimenti francesi d'oltremare, le Azzorre, Madera o le Isole Canarie e un territorio situato al di fuori dei territori doganali delle Parti contraenti, quando la durata del viaggio è inferiore alle 24 ore: almeno due ore prima della partenza da un porto situato nei territori doganali delle Parti contraenti;
(4)per i movimenti non riguardanti merci containerizzate: almeno due ore prima della partenza da un porto situato nei territori doganali delle Parti contraenti;
(b)in caso di trasporto aereo: almeno 30 minuti prima della partenza da un aeroporto situato nei territori doganali delle Parti contraenti;
(c)in caso di trasporto stradale e per vie navigabili interne: almeno un'ora prima che le merci debbano lasciare i territori doganali delle Parti contraenti;
(d)in caso di trasporto ferroviario:
(1)se il tragitto del treno dall'ultima stazione in cui è stato composto il treno all'ufficio doganale di uscita è inferiore a due ore: almeno un'ora prima dell'arrivo delle merci nel luogo per cui è competente l'ufficio doganale di uscita;
(2)in tutti gli altri casi: almeno due ore prima che le merci debbano lasciare i territori doganali delle Parti contraenti.
2. Nei casi seguenti il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione sommaria di uscita è quello applicabile al mezzo di trasporto attivo utilizzato per lasciare i territori doganali delle Parti contraenti:
(a)se le merci sono arrivate all'ufficio doganale di uscita su un altro mezzo di trasporto da cui sono trasferite prima di lasciare i territori doganali delle Parti contraenti (trasporto intermodale);
(b)se le merci sono arrivate all'ufficio doganale di uscita su un altro mezzo di trasporto che è a sua volta trasportato su un mezzo di trasporto attivo al momento di lasciare i territori doganali delle Parti contraenti (trasporto combinato).
3. I termini di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano in caso di forza maggiore.
4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, ogni Parte contraente può fissare termini diversi:
(a)nei casi del traffico di cui all'articolo 20, paragrafo 2, al fine di consentire un'analisi dei rischi affidabile ed intercettare le spedizioni per effettuare gli eventuali controlli doganali di sicurezza;
(b)nel caso di un accordo internazionale in materia di sicurezza tra detta Parte contraente e un paese terzo, fatta salva la procedura di cui all'articolo 9 ter, paragrafo 3, dell'accordo.".
3. L'ALLEGATO II del protocollo 10 dell'accordo è sostituito dal seguente:
"ALLEGATO II
OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO
TITOLO I
Concessione della qualifica di operatore economico autorizzato
Articolo 1
Osservazioni generali
I criteri per la concessione della qualifica di operatore economico autorizzato sono i seguenti:
(a)assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, compresa l'assenza di trascorsi di reati gravi in relazione all'attività economica del richiedente;
(b)dimostrazione, da parte del richiedente, di un alto livello di controllo sulle sue operazioni e sul flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali;
(c)solvibilità finanziaria, che si considera comprovata se il richiedente si trova in una situazione finanziaria sana, che gli consente di adempiere ai propri impegni, tenendo in debita considerazione le caratteristiche del tipo di attività commerciale interessata;
(d)adeguati standard di sicurezza, che si considerano rispettati se il richiedente dimostra di disporre di misure idonee a garantire la sicurezza della catena internazionale di approvvigionamento anche per quanto riguarda l'integrità fisica e i controlli degli accessi, i processi logistici e le movimentazioni di specifici tipi di merci, il personale e l'identificazione dei partner commerciali.
Articolo 2
Conformità
1. Il criterio di cui all'articolo 1, lettera a), è considerato soddisfatto se:
(a)non è stata adottata alcuna decisione da parte di un'autorità amministrativa o giudiziaria che concluda che una delle persone di cui alla lettera b) ha commesso, nel corso degli ultimi tre anni, violazioni gravi o ripetute della normativa doganale o fiscale in relazione alla propria attività economica; e
(b)nessuna delle seguenti persone ha precedenti di reati gravi in relazione alla propria attività economica compresa, se del caso, l'attività economica del richiedente:
(1)il richiedente,
(2)il dipendente o i dipendenti responsabili delle questioni doganali del richiedente e
(3)la persona o le persone responsabili del richiedente o che esercitano il controllo sulla sua gestione.
2. Tuttavia il criterio di cui all'articolo 1, lettera a), può essere considerato soddisfatto se l'autorità doganale competente a prendere la decisione ritiene che un'infrazione sia di rilievo trascurabile rispetto al numero o all'ampiezza delle operazioni doganali correlate e non ha dubbi circa la buona fede del richiedente.
3. Se la persona di cui al paragrafo 1, lettera b), punto 3), del presente articolo, diversa dal richiedente, è stabilita o ha la propria residenza in un paese terzo, l'autorità doganale competente a prendere la decisione valuta il rispetto del criterio di cui all'articolo 1, lettera a), sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili.
4. Se il richiedente risulta stabilito da meno di tre anni, l'autorità doganale competente a prendere la decisione valuta il rispetto del criterio di cui all'articolo 1, lettera a), sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili.
Articolo 3
Sistema efficace di gestione delle scritture commerciali e relative ai trasporti
Il criterio di cui all'articolo 1, lettera b), si considera soddisfatto se sono rispettate le condizioni seguenti:
(a)il richiedente tiene un sistema contabile compatibile con i principi contabili generalmente accettati applicati nelle Parti contraenti in cui è tenuta la contabilità, consente i controlli doganali mediante audit e conserva una documentazione cronologica dei dati che fornisce una pista di controllo dal momento dell'inserimento dei dati nel fascicolo;
(b)le scritture tenute dal richiedente a fini doganali sono integrate nel suo sistema contabile o consentono controlli incrociati di informazioni con tale sistema;
(c)il richiedente consente all'autorità doganale l'accesso fisico ai suoi sistemi contabili e, se del caso, alle scritture commerciali e relative ai trasporti;
(d)il richiedente consente all'autorità doganale l'accesso elettronico ai suoi sistemi contabili e, se del caso, alle sue scritture commerciali e relative ai trasporti se tali sistemi o scritture sono conservati su supporto elettronico;
(e)il richiedente dispone di un'organizzazione amministrativa che corrisponde al tipo e alla dimensione dell'impresa e che è adatta alla gestione dei flussi di merci, e di un sistema di controllo interno che consente di prevenire, individuare e correggere gli errori e di prevenire e individuare le transazioni illegali o fraudolente;
(f)ove applicabile, il richiedente dispone di procedure soddisfacenti che permettono di gestire le licenze e le autorizzazioni concesse in conformità alle misure di politica commerciale o relative agli scambi di prodotti agricoli;
(g)il richiedente dispone di procedure soddisfacenti di archiviazione delle proprie scritture e informazioni e di protezione contro la perdita dei dati;
(h)il richiedente provvede affinché i dipendenti responsabili siano incaricati di informare le autorità doganali ogniqualvolta incontrino difficoltà nell'ottemperare alle norme doganali e stabilisce procedure per informare le autorità doganali di tali difficoltà;
(i)il richiedente dispone di misure adeguate di sicurezza per proteggere il proprio sistema informatico contro qualsiasi manipolazione non autorizzata e tutelare la propria documentazione;
(j)ove applicabile, il richiedente dispone di procedure soddisfacenti per la gestione delle licenze di importazione e di esportazione di merci sottoposte a divieti o restrizioni, comprese misure per distinguere le merci soggette a divieti o restrizioni dalle altre merci e misure per garantire il rispetto di tali divieti e restrizioni.
Articolo 4
Solvibilità finanziaria
1. Il criterio di cui all'articolo 1, lettera c), si considera soddisfatto se il richiedente rispetta le seguenti condizioni:
(a)non è oggetto di una procedura fallimentare;
(b)nei tre anni precedenti la presentazione della domanda ha ottemperato ai propri obblighi finanziari per quanto riguarda il pagamento dei dazi doganali e di qualsiasi altro diritto, imposta o tassa riscossi per o in relazione all'importazione o all'esportazione di merci;
(c)dimostra, sulla base dei dati e delle informazioni disponibili per gli ultimi tre anni precedenti alla presentazione della domanda, che dispone di sufficiente capacità finanziaria per ottemperare ai propri obblighi e adempiere ai propri impegni tenuto conto del tipo e del volume di attività commerciale, incluso il fatto di non aver registrato un attivo netto negativo, salvo nei casi in cui questo può essere coperto.
2. Se il richiedente è stabilito da meno di tre anni, la sua solvibilità finanziaria ai sensi dell'articolo 1, lettera c), è giudicata sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili.
Articolo 5
Norme di sicurezza
1. Il criterio di cui all'articolo 1, lettera d), si considera soddisfatto se sono rispettate le condizioni seguenti:
(a)gli edifici utilizzati nell'ambito delle operazioni relative all'autorizzazione forniscono protezione contro le intrusioni illecite e sono costruiti con materiali che resistono a un accesso non autorizzato;
(b)sono messe in atto misure appropriate per impedire l'accesso non autorizzato a uffici, zone di spedizione, zone di trasporto, banchine di carico e altre strutture;
(c)sono state adottate misure relative alla gestione delle merci che comprendono la protezione contro l'introduzione non autorizzata o lo scambio, l'errata gestione delle merci e la manomissione delle unità di carico;
(d)il richiedente ha adottato misure che consentono di individuare chiaramente i suoi partner commerciali e di garantire, tramite l'applicazione di idonei accordi contrattuali o di altre appropriate misure conformi al modello d'impresa del richiedente, che tali partner commerciali garantiscano la sicurezza della parte di loro competenza nella catena di approvvigionamento internazionale;
(e)il richiedente effettua, nella misura in cui il diritto nazionale lo consente, un'indagine di sicurezza presso i potenziali dipendenti che occuperanno posizioni sensibili sotto il profilo della sicurezza e svolge, periodicamente e quando ciò sia giustificato dalle circostanze, controlli sui precedenti dei dipendenti attuali che occupano tali posizioni;
(f)il richiedente dispone di adeguate procedure di sicurezza per tutti i fornitori esterni di servizi con i quali ha stipulato un contratto;
(g)il richiedente assicura che il proprio personale con responsabilità pertinenti alle questioni di sicurezza partecipi regolarmente a programmi volti ad accrescere la consapevolezza su tali questioni di sicurezza;
(h)il richiedente ha designato una persona di contatto competente per le questioni legate alla sicurezza.
2. Se il richiedente è titolare di un certificato di sicurezza rilasciato sulla base di una convenzione internazionale o di una norma internazionale dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione o di una norma europea di un organismo europeo di normazione, tali certificati sono presi in considerazione in sede di verifica della conformità con i criteri di cui all'articolo 1, lettera d).
I criteri sono considerati soddisfatti nella misura in cui sia accertato che i criteri per il rilascio del suddetto certificato sono identici o equivalenti a quelli previsti all'articolo 1, lettera d).
3. Se il richiedente è un agente regolamentato o un mittente conosciuto nell'ambito della sicurezza dell'aviazione civile, i criteri di cui al paragrafo 1 sono considerati soddisfatti per quanto concerne i siti e le operazioni per i quali il richiedente ha ottenuto la qualifica di agente regolamentato o di mittente conosciuto, nella misura in cui i criteri per il rilascio della qualifica di agente regolamentato o di mittente conosciuto siano identici o equivalenti a quelli di cui all'articolo 1, lettera d).
TITOLO II
Agevolazioni concesse agli operatori economici autorizzati
Articolo 6
Agevolazioni concesse agli operatori economici autorizzati
1. Se un operatore economico autorizzato per la sicurezza presenta per proprio conto una dichiarazione sommaria di uscita sotto forma di una dichiarazione doganale o di una dichiarazione di riesportazione, non sono necessarie indicazioni diverse da quelle riportate in tali dichiarazioni.
2. Se un operatore economico autorizzato per la sicurezza presenta per conto di un'altra persona che è anch'essa un operatore economico autorizzato una dichiarazione sommaria di uscita sotto forma di una dichiarazione doganale o di una dichiarazione di riesportazione, non sono necessarie indicazioni diverse da quelle riportate in tali dichiarazioni.
Articolo 7
Trattamento più favorevole in materia di valutazione dei rischi e controllo
1. Un operatore economico autorizzato è sottoposto in minor misura a controlli fisici e documentali di sicurezza rispetto ad altri operatori economici.
2. Se un operatore economico autorizzato ha presentato una dichiarazione sommaria di entrata o è stato autorizzato a presentare una dichiarazione doganale o una dichiarazione di custodia temporanea in sostituzione di una dichiarazione sommaria di entrata o se un operatore economico autorizzato è stato autorizzato a utilizzare sistemi di informazione commerciali, portuali o relativi al trasporto per la presentazione delle indicazioni di una dichiarazione sommaria di entrata di cui all'articolo 10, paragrafo 8, dell'accordo e all'articolo 1, paragrafo 4, dell'allegato I, l'autorità doganale competente, se la spedizione è stata selezionata per il controllo fisico, ne informa l'operatore economico autorizzato. Tale notifica ha luogo prima dell'arrivo delle merci nel territorio doganale delle Parti contraenti.
La notifica è messa a disposizione anche del vettore, se questi è diverso dall'operatore economico autorizzato di cui al primo comma, a condizione che il vettore sia un operatore economico autorizzato e sia collegato ai sistemi informatici relativi alle dichiarazioni di cui al primo comma.
La notifica non è effettuata se può pregiudicare i controlli da effettuare o i relativi risultati.
3. Se spedizioni dichiarate da un operatore economico autorizzato sono state selezionate per controlli fisici o documentali, tali controlli sono eseguiti in via prioritaria.
Su richiesta dell'operatore economico autorizzato, i controlli possono svolgersi in un luogo diverso da quello in cui le merci devono essere presentate in dogana.
Articolo 8
Esonero dal trattamento favorevole
Il trattamento più favorevole di cui all'articolo 7 non si applica ai controlli doganali di sicurezza connessi a specifici livelli di minaccia elevati o agli obblighi di controllo derivanti da altre normative.
Per le spedizioni dichiarate da un operatore economico autorizzato le autorità doganali effettuano comunque le procedure, le formalità e i controlli necessari in via prioritaria.
TITOLO III
Sospensione, annullamento e revoca della qualifica di operatore economico autorizzato
Articolo 9
Sospensione della qualifica
1. L'autorità doganale competente sospende una decisione di concessione della qualifica di operatore economico autorizzato nei casi seguenti:
(a)tale autorità doganale ritiene che possa sussistere un motivo sufficiente di annullamento o revoca della decisione, ma non dispone ancora di tutti gli elementi necessari per decidere in merito all'annullamento o alla revoca;
(b)tale autorità doganale ritiene che le condizioni relative alla decisione non siano soddisfatte o che il destinatario della decisione non rispetti gli obblighi imposti a norma di tale decisione e che sia opportuno consentire al destinatario della decisione di adottare provvedimenti per assicurare l'adempimento delle condizioni o il rispetto degli obblighi;
(c)il destinatario della decisione chiede tale sospensione perché si trova temporaneamente nell'incapacità di soddisfare le condizioni previste per la decisione o di rispettare gli obblighi imposti a norma di tale decisione.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), il destinatario della decisione informa l'autorità doganale dei provvedimenti che adotterà per garantire l'adempimento delle condizioni o il rispetto degli obblighi nonché del periodo di tempo necessario per adottare detti provvedimenti.
Quando l'operatore economico ha adottato, con soddisfazione delle autorità doganali, le misure necessarie per conformarsi alle condizioni e ai criteri da soddisfare da parte di ogni operatore economico autorizzato, l'autorità doganale di rilascio annulla la sospensione.
3. La sospensione non incide su eventuali procedure doganali già avviate prima della data di sospensione e non ancora concluse.
4. La sospensione è notificata al destinatario della decisione.
Articolo 10
Annullamento della qualifica
1. L'autorità doganale competente annulla una decisione di concessione della qualifica di operatore economico autorizzato se tutte le condizioni seguenti sono soddisfatte:
(a)la decisione è stata adottata sulla base di informazioni inesatte o incomplete;
(b)il destinatario della decisione sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che le informazioni erano inesatte o incomplete;
(c) se le informazioni fossero state esatte e complete, la decisione sarebbe stata diversa.
2. L'annullamento della decisione è notificato al destinatario della decisione.
3. Se non altrimenti specificato nella decisione in conformità alla normativa doganale, gli effetti dell'annullamento decorrono dalla data da cui decorrevano gli effetti della decisione iniziale.
Articolo 11
Revoca della qualifica
1. L'autorità doganale competente revoca la decisione di concessione della qualifica di operatore economico autorizzato se:
(a)non erano o non sono più soddisfatte una o più delle condizioni previste per la sua adozione; oppure
(b)il destinatario della decisione lo richiede; oppure
(c)il destinatario della decisione omette di adottare, entro il termine prescritto per la sospensione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c), le misure necessarie per soddisfare le condizioni previste per la decisione o per rispettare gli obblighi imposti ai sensi di tale decisione.
2. La revoca diventa effettiva il giorno successivo alla data della relativa notifica.
3. La revoca della decisione è notificata al destinatario della decisione.
TITOLO IV
Articolo 12
Scambio di informazioni
Le Parti contraenti si scambiano regolarmente a fini di sicurezza informazioni sull'identità dei rispettivi operatori economici autorizzati, compresi i dati seguenti:
(a)numero di identificazione dell'operatore (TIN – Trader Identification Number), in un formato compatibile con la normativa EORI – Economic Operators Registration and Identification number (numero di registrazione e identificazione degli operatori economici);
(b)nome e indirizzo dell'operatore economico autorizzato;
(c)numero del documento con cui è stata concessa la qualifica di operatore economico autorizzato;
(d)situazione attuale (qualifica valida, sospesa, revocata);
(e)periodi di modifica della qualifica;
(f)la data a decorrere dalla quale entrano in vigore la decisione e gli eventi successivi (sospensione e revoca);
(g)l'autorità che ha emesso la decisione.".