19.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 423/10


Parere del Comitato CONSULTIVO in materia di concentrazioni formulato nella riunione del 7 dicembre 2020 concernente un progetto preliminare di decisione riguardante il Caso M.9730 — FCA/PSA

Relatore: Danimarca

(2021/C 423/08)

Giurisdizione

1.

Il comitato consultivo (13 Stati membri) concorda con la Commissione sul fatto che l’operazione notificata costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («il regolamento sulle concentrazioni») (1).

2.

Il comitato consultivo (13 Stati membri) concorda con la Commissione nel ritenere che l’operazione notificata costituisca una concentrazione di dimensione UE ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni.

Definizione del mercato del prodotto

3.

Il comitato consultivo (13 Stati membri) concorda con le conclusioni raggiunte dalla Commissione nel progetto di decisione riguardo alla definizione dei mercati del prodotto rilevante per quanto riguarda:

a.

il mercato della produzione e fornitura di veicoli commerciali leggeri, segmentato tra

a.

veicoli con una massa lorda fino a 3,5 tonnellate, ulteriormente suddivisi in i) veicoli commerciali leggeri piccoli e compatti, ii) veicoli commerciali leggeri di medie dimensioni e iii) veicoli commerciali leggeri di grandi dimensioni;

b.

veicoli con una massa lorda da 3,5 a 6 tonnellate, e

c.

un potenziale sottosegmento costituito dalla combinazione di veicoli commerciali leggeri di grandi dimensioni e veicoli commerciali leggeri con una massa lorda da 3,5 a 6 tonnellate;

b.

il mercato della produzione e fornitura di veicoli passeggeri così suddiviso: i) segmento A (mini car), ii) segmento B (utilitarie), iii) autovetture di piccole dimensioni (che comprendono i segmenti A e B), iv) segmento C (berline compatte), v) berline di grandi dimensioni, vi) berline di lusso, vii) auto sportive, viii) veicoli utilitari sportivi (SUV), ix) segmento M (auto polivalenti, o MPV), e SUV ulteriormente suddivisi in: a) A-SUV, b) B-SUV, c) C-SUV, d) D-SUV, e) E-SUV di lusso, f) segmento J (che comprende tutti i tipi di SUV);

c.

il mercato della distribuzione all’ingrosso e al dettaglio di veicoli passeggeri e veicoli commerciali leggeri;

d.

i mercati della produzione e fornitura di varia componentistica per automobili, segmentati secondo quanto previsto dalla decisione;

e.

i mercati della produzione e fornitura di vari prodotti per automobili, segmentati secondo quanto previsto dalla decisione;

f.

i mercati dei vari servizi finanziari, segmentati secondo quanto previsto dalla decisione.

Definizione del mercato geografico

4.

Il comitato consultivo (13 Stati membri) concorda con le conclusioni raggiunte dalla Commissione nel progetto di decisione in relazione alla definizione dei mercati geografici rilevanti per quanto riguarda:

a.

il mercato nazionale della produzione e fornitura di veicoli commerciali leggeri (segmentati secondo quanto previsto dalla decisione);

b.

il mercato nazionale della produzione e fornitura di veicoli passeggeri (segmentati secondo quanto previsto dalla decisione);

c.

il mercato nazionale della distribuzione all’ingrosso e al dettaglio di veicoli passeggeri e veicoli commerciali leggeri;

d.

i mercati della produzione e fornitura di varia componentistica per automobili almeno a livello del SEE;

e.

i mercati della produzione e fornitura di vari prodotti per automobili almeno a livello del SEE;

f.

i mercati nazionali dei vari servizi finanziari.

Valutazione sotto il profilo della concorrenza

5.

Il comitato consultivo (13 Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione secondo cui l’operazione notificata susciterebbe seri dubbi a causa di effetti orizzontali non coordinati nel mercato della produzione e fornitura di veicoli commerciali leggeri di piccole dimensioni in

i.

Belgio.

ii.

Repubblica ceca.

iii.

Francia.

iv.

Grecia.

v.

Italia.

vi.

Lituania.

vii.

Polonia.

viii.

Portogallo.

ix.

Slovacchia.

6.

Il comitato consultivo (13 Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione secondo cui l’operazione notificata non ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva a causa di effetti orizzontali non coordinati nei seguenti mercati interessati:

a.

produzione e fornitura di veicoli commerciali leggeri di piccole dimensioni nei mercati nazionali non elencati al punto 5;

b.

produzione e fornitura di veicoli commerciali leggeri di medie dimensioni in tutti i mercati nazionali;

c.

in tutti i mercati nazionali, produzione e fornitura di:

i.

veicoli commerciali leggeri di grandi dimensioni (fino a 3,5 tonnellate);

ii.

veicoli commerciali leggeri da 3,5 a 6 tonnellate e

iii.

veicoli commerciali leggeri di grandi dimensioni e veicoli commerciali leggeri da 3,5 a 6 tonnellate;

d.

produzione e fornitura di tutti i tipi di veicoli passeggeri in tutti i mercati nazionali;

e.

distribuzione all’ingrosso e al dettaglio di veicoli passeggeri e veicoli commerciali leggeri in tutti i mercati nazionali;

f.

mercato dei prestiti per autoveicoli in Italia;

g.

mercato dei prestiti ai rivenditori di autoveicoli in tutti i mercati nazionali.

7.

Il comitato consultivo (13 Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione secondo cui l’operazione notificata non ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva a causa di effetti non orizzontali nei mercati interessati a livello verticale in relazione ai mercati a monte della produzione e vendita di varia componentistica per automobili e ai mercati a valle della produzione e fornitura di veicoli passeggeri e veicoli commerciali leggeri, nonché ai mercati a monte della produzione e fornitura di vari prodotti per automobili e ai mercati a valle della produzione e fornitura di veicoli passeggeri e veicoli commerciali leggeri.

Impegni

8.

Il comitato consultivo (13 Stati membri) concorda con la Commissione sul fatto che gli impegni definitivi proposti dalle parti il 27 ottobre 2020 eliminano i seri dubbi individuati nel progetto di decisione.

9.

Il comitato consultivo (13 Stati membri) concorda con la Commissione sul fatto che, a condizione che gli impegni definitivi proposti dalle parti il 27 ottobre 2020 siano rispettati integralmente, l’operazione notificata non ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno o in una sua parte sostanziale.

Compatibilità con il mercato interno e l’accordo SEE

10.

Il comitato consultivo (13 Stati membri) concorda con la Commissione nel ritenere che l’operazione notificata debba pertanto essere dichiarata compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e dell’articolo 57 dell’accordo SEE.

(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.