24.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 132/129


P9_TA(2021)0414

La protezione delle persone con disabilità attraverso le petizioni: insegnamenti appresi

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2021 sulla protezione delle persone con disabilità attraverso le petizioni: insegnamenti appresi (petizioni nn. 2582/2013, 2551/2014, 0074/2015, 0098/2015, 1140/2015, 1305/2015, 1394/2015, 0172/2016, 0857/2016, 1056/2016, 1147/2016, 0535/2017, 1077/2017, 0356/2018, 0367/2018, 0371/2018, 0530/2018, 0724/2018, 0808/2018, 0959/2018, 0756/2019, 0758/2019, 0954/2019, 1124/2019, 1170/2019, 1262/2019, 0294/2020, 0470/2020, 0527/2020, 0608/2020, 0768/2020, 0988/2020, 1052/2020, 1139/2020, 1205/2020, 1299/2020 e 0103/2021 e altre) (2020/2209(INI))

(2022/C 132/11)

Il Parlamento europeo,

viste le petizioni ricevute in merito a questioni legate alla disabilità indicate nel titolo della presente risoluzione e le precedenti deliberazioni della commissione per le petizioni riguardo a tali petizioni,

visto l'articolo 2 del trattato sull'Unione europea,

visti gli articoli 19, 48, 67, paragrafo 4, 153, 165, 168 e 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («la Carta»), in particolare gli articoli 3, 21, 24, 26, 34, 35, 41 e 47,

visto il pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare i principi 1, 3, 10 e 17,

viste la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) e la sua entrata in vigore il 21 gennaio 2011, in conformità della decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (1),

viste le osservazioni generali sulla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (comitato CRPD) intese come l'orientamento autorevole sulla sua attuazione,

visto il codice di condotta tra il Consiglio, gli Stati membri e la Commissione che stabilisce le disposizioni interne per l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità da parte dell'Unione europea e per la rappresentanza dell'Unione europea relativamente alla Convenzione stessa (2),

viste le osservazioni conclusive del 2 ottobre 2015 del comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (comitato CRPD) concernenti la relazione iniziale dell'Unione europea,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo,

vista l'indagine strategica del Mediatore europeo sul modo in cui la Commissione garantisce l'accessibilità dei propri siti web da parte delle persone con disabilità,

vista la misura del Consiglio che stabilisce la struttura riveduta a livello di UE di cui all'articolo 33, paragrafo 2, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,

vista l'indagine strategica del Mediatore europeo sull'attività di monitoraggio della Commissione europea riguardo ai fondi UE impiegati per promuovere il diritto delle persone con disabilità e degli anziani a una vita indipendente,

vista la relazione 2020 sui diritti fondamentali dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 dicembre 2019 dal titolo «Definire l'agenda dell'UE per i diritti delle persone con disabilità 2020-2030»,

visto l'indice sull'uguaglianza di genere 2020 elaborato dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere,

visto il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (3),

vista la direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (4),

vista la direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (5),

vista la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (6),

vista la direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio (7),

vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (8),

vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2021 dal titolo «Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030» (COM(2021)0101),

viste la proposta di direttiva del Consiglio, presentata dalla Commissione, recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (COM(2008)0426, «la direttiva antidiscriminazione») e la relativa posizione del Parlamento del 2 aprile 2009 (9),

vista la raccomandazione del Consiglio, del 4 giugno 1998, su un contrassegno di parcheggio per disabili (10),

vista la raccomandazione del Consiglio (UE) 2021/1004 del 14 giugno 2021 che istituisce la garanzia europea per l'infanzia (11),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 27 novembre 2020, sulla valutazione della strategia europea sulla solidarietà 2010-2020 (SWD(2020)0291),

vista la sua risoluzione del 17 aprile 2020 sull'azione coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze (12),

vista la sua risoluzione del 18 giugno 2020 sulla strategia europea sulla disabilità post--2020 (13),

vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2020 sui diritti delle persone con disabilità intellettive e delle loro famiglie durante l'emergenza COVID-19 (14),

vista la sua risoluzione del 29 aprile 2021 sulla garanzia europea per l'infanzia (15),

vista la sua risoluzione del 10 marzo 2021 sull'applicazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro alla luce della UNCRPD (16),

vista la sua risoluzione del 29 novembre 2018 sulla situazione delle donne con disabilità (17),

visto il suo studio del 3 novembre 2016 dal titolo «European Structural and Investment Funds and people with disabilities in the European Union» (Fondi strutturali e d'investimento europei e persone con disabilità nell'Unione europea),

visto il suo studio del 15 settembre 2017 dal titolo «Inclusive education for learners with disabilities» (Didattica inclusiva per studenti con disabilità),

visti il suo studio del 9 ottobre 2015 dal titolo «The protection role of the Committee on Petitions in the context of the implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities» (Il ruolo di tutela della commissione per le petizioni nel contesto dell'applicazione delle Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità), e i suoi aggiornamenti del 2016, 2017 e 2018,

vista la analisi approfondita del 15 agosto 2016 dal titolo «The European Accessibility Act» (l'atto europeo sull'accessibilità),

visto il suo studio dell'8 maggio 2018 dal titolo «Transport and tourism for persons with disabilities and persons with reduced mobility» (Trasporti e turismo per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta),

visto il suo studio del 15 luglio 2020 dal titolo «The Post-2020 European disability strategy» (La strategia europea sulla disabilità post-2020),

visti l'articolo 54 e l'articolo 227, paragrafo 3, del suo regolamento,

visti i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,

vista la lettera della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere,

vista la relazione della commissione per le petizioni (A9-0261/2021),

A.

considerando che circa l'1 % di tutte le petizioni ricevute ogni anno dalla commissione per le petizioni riguarda varie questioni attinenti alla disabilità;

B.

considerando che nell'UE vi sono circa 87 milioni di persone con disabilità (18);

C.

considerando che il 37 % della popolazione dell'UE dai 15 anni in su ha limitazioni fisiche o sensoriali (moderate o gravi) (19);

D.

considerando che le petizioni riguardanti questioni attinenti alla disabilità rivelano le difficoltà incontrate dalle persone con disabilità e il fatto che affrontano discriminazioni e ostacoli nella vita quotidiana e che non beneficiano delle libertà e dei diritti fondamentali sanciti dalla Convenzione CRPD, quali l'accesso ai trasporti pubblici e all'ambiente costruito, l'uso del linguaggio dei segni, i finanziamenti e la parità di accesso all'istruzione e alla formazione professionale;

E.

considerando che è generalmente riconosciuto che nella vita quotidiana le persone con disabilità continuano ad affrontare molteplici ostacoli e discriminazioni che impediscono loro di godere delle libertà e dei diritti fondamentali sanciti nei quadri legislativi dell'UE e delle Nazioni Unite applicabili, tra i quali figurano il riconoscimento reciproco dello stato di disabilità tra gli Stati membri, la cui mancanza ostacola la libertà di circolazione all'interno dell'UE per le persone con disabilità, l'accesso ai trasporti pubblici, l'accessibilità fisica, sensoriale e cognitiva dell'ambiente edificato, di prodotti, servizi e programmi, l'uso dei linguaggi dei segni e di tutti gli altri mezzi e tipi di comunicazione e informazione accessibili, il finanziamento e la pari accessibilità dell'istruzione e formazione professionale, l'accesso al mercato del lavoro, l'accesso all'assistenza personale e l'inclusione nella comunità, nonché la parità di opportunità e trattamento nell'occupazione e nel lavoro;

F.

considerando che tutte le persone con disabilità hanno pari diritti, su una base di uguaglianza con gli altri, in tutti gli aspetti della vita, tra cui quelli inalienabili alla dignità, alla parità di trattamento, a una vita indipendente, all'autonomia e alla piena partecipazione alla società, e ad aspettarsi che il loro apporto al progresso sociale, politico ed economico dell'UE sia rispettato e valorizzato;

G.

considerando che le informazioni contenute nelle petizioni presentate al Parlamento da persone con disabilità o riguardo a questioni attinenti alla disabilità possono fungere da fonte di informazione in merito ai divari di attuazione della CRPD a livello sia nazionale sia dell'UE, e che possono aiutare a definire una legislazione in tutti gli ambiti delle politiche;

H.

considerando che la commissione per le petizioni svolge un «ruolo di tutela» per garantire la conformità dell'UE alla CRPD nell'ambito dell'elaborazione delle politiche e degli interventi legislativi a livello dell'Unione; che la commissione per le petizioni è stata invitata a elaborare una struttura a livello di UE, insieme al Mediatore europeo, all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e al Forum europeo sulla disabilità, come deciso dal Consiglio in occasione della sua 3513a riunione, tenutasi il 16 gennaio 2017;

I.

considerando che la commissione per l'occupazione e gli affari sociali ha posto l'accento sull'importanza delle petizioni che riguardano i diritti delle persone con disabilità, alla luce del ruolo e delle responsabilità del Parlamento stabilite nel quadro dell'UE per il monitoraggio dell'attuazione della CRPD;

J.

considerando che, grazie al suo ruolo, la commissione per le petizioni ha un dovere speciale di proteggere i diritti delle persone con disabilità nell'UE, dato che l'esercizio delle loro libertà e dei loro diritti fondamentali è garantito dal diritto dell'Unione e dalla CRPD; che le informazioni disponibili su questi diritti sono insufficienti e non abbastanza accessibili;

K.

considerando che la commissione per l'occupazione e gli affari sociali apprezza vivamente la funzione cruciale svolta dalla commissione per le petizioni in quanto ponte tra i cittadini dell'UE, il Parlamento e le altre istituzioni dell'Unione e strumento importante per coinvolgere i cittadini nella democrazia partecipativa; che il diritto di petizione al Parlamento è uno dei diritti fondamentali di ogni individuo e organizzazione che risieda o abbia la sede nell'Unione europea ed è una fonte diretta indispensabile di informazioni fattuali;

L.

considerando che il diritto di petizione e la procedura di petizione dovrebbero essere più visibili e accessibili a tutte le persone e organizzazioni nell'UE, comprese le persone con disabilità; che la commissione per le petizioni dovrebbe garantire una migliore visibilità e informazioni sufficienti al riguardo attraverso campagne mirate di informazione e sensibilizzazione, con particolare attenzione ai gruppi vulnerabili, comprese le persone con disabilità; che il Parlamento non ha ancora sviluppato un indice di efficacia per il suo sistema di petizioni né ha raccolto dati statistici sul trattamento delle petizioni;

M.

considerando che la CRPD è il primo trattato internazionale in materia di diritti umani ratificato dall'UE e da tutti i suoi Stati membri;

N.

considerando che il protocollo opzionale alla CRPD non è stato ratificato dall'UE e da cinque Stati membri;

O.

considerando che un'Unione dell'uguaglianza per tutti, e in tutti i suoi significati, è una delle priorità degli orientamenti politici dell'attuale Commissione;

P.

considerando che le petizioni hanno evidenziato a più riprese le limitazioni in termini di accesso all'istruzione con cui si scontrano le persone con disabilità, che si traducono in una minore partecipazione alle attività di istruzione rispetto alla media della popolazione e, di conseguenza, in un rischio di esclusione sociale ed economica; che una persona con disabilità su quattro abbandona il sistema di istruzione prematuramente (20);

Q.

considerando che la creazione del ruolo di commissario per l'uguaglianza ha avuto un peso determinante nella definizione della nuova strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 (European Disability Strategy 2021-2030 (Strategia europea sulla disabilità 2021-2030));

R.

considerando che nelle sue risoluzioni il Parlamento ha ripetutamente sollecitato gli Stati membri ad attuare le politiche idonee a garantire che le persone con disabilità possano esercitare appieno i loro diritti sociali, politici ed economici;

S.

considerando che gli Stati membri hanno la responsabilità di garantire che chiunque nell'UE abbia il diritto a mezzi di ricorso efficaci dinanzi a un tribunale indipendente e imparziale, stabilito previamente per legge, e che tutti abbiano l'opportunità di essere consigliati, difesi e rappresentati;

T.

considerando che 24 Stati membri hanno riferito in modo esaustivo i progressi realizzati nell'attuazione della CRPD, la quale annovera tra i suoi principi fondamentali l'accessibilità, in seguito alle richieste di informazioni trasmesse ai rappresentanti permanenti di tutti gli Stati membri dalla commissione per le petizioni in merito alla petizione n. 0535/2017;

U.

considerando che la proposta direttiva antidiscriminazione, che apporterebbe maggiore protezione contro qualsiasi genere di discriminazione attraverso un approccio orizzontale, è ancora bloccata al Consiglio, e che tale situazione si protrae da oltre un decennio;

V.

considerando che l'accessibilità è una condizione preliminare per l'esercizio di tutti gli altri diritti sanciti dalla CRPD su una base di uguaglianza con gli altri; che la Commissione ha proposto varie azioni per monitorare l'attuazione della legislazione esistente sull'accessibilità nonché nuove misure per creare un'Europa senza barriere;

W.

considerando che iniziative di livello UE quali «The Access City Award» (il premio per le città a misura di disabili) promuovono l'adattamento degli spazi pubblici alle esigenze degli anziani e delle persone con disabilità; che il concorso premia città che si impegnano, a livello di processo decisionale politico, a essere inclusive nei confronti delle persone con disabilità e a rispettarne i diritti, oltre a rispondere alle esigenze delle persone con disabilità e a condurre un dialogo sociale con le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità e gli anziani; che l'adattamento degli spazi pubblici contribuirà non solo a combattere l'esclusione sociale, ma anche alla crescita economica;

X.

considerando che varie petizioni illustrano i problemi di accesso delle persone con disabilità all'ambiente costruito, ai trasporti, ma anche alle tecnologie e ai sistemi dell'informazione e della comunicazione (TIC) nonché ad altre strutture e servizi messi a disposizione del pubblico, oltre a mettere in evidenza la necessità di migliorare tale accessibilità;

Y.

considerando che è indispensabile che le istituzioni dell'UE garantiscano che i loro siti web posseggano le specifiche tecniche necessarie per essere accessibili alle persone con disabilità, affinché le persone con disabilità possano ricevere informazioni corrette e dirette su tutte le questioni che le riguardano in quanto cittadini, al fine di migliorare l'accessibilità di documenti, video e siti web e di promuovere mezzi di comunicazione alternativi;

Z.

considerando che nel Parlamento è stato istituito un gruppo di lavoro interservizi al fine di attuare misure per accogliere la richiesta contenuta nella petizione n. 1056/2016 di consentire la presentazione delle petizioni nelle lingue dei segni nazionali utilizzate nell'Unione europea;

AA.

considerando che le misure adottate dai governi nel corso della crisi sanitaria di straordinaria gravità causata dalla pandemia di COVID-19 dovrebbero sempre rispettare i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini e non dovrebbero discriminare le persone con disabilità;

AB.

considerando che varie petizioni evidenziano che la pandemia di COVID-19 ha aggravato la situazione delle persone con disabilità, comprese le violazioni dei diritti umani fondamentali di tali persone, come l'accesso all'assistenza sanitaria, alle misure protettive per contrastare la diffusione della malattia e all'istruzione;

AC.

considerando che il Parlamento deve assicurare che le misure adottate per contrastare la COVID-19 rispettino la Carta e la Convenzione di Oviedo e la Convezione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;

AD.

considerando che, a causa della difficile situazione durante la crisi della COVID-19, gli istituti per le persone con disabilità e gli anziani, tra cui i centri diurni o le scuole, sono stati in certi casi temporaneamente chiusi; che, in tale situazione di emergenza, l'assistenza delle persone con disabilità intellettive è ricaduta sulle loro famiglie; considerando che le persone con disabilità che vivono all'interno di istituti sono state pesantemente colpite dalla pandemia di COVID-19 a causa della loro dipendenza dal contatto fisico con il personale sanitario e di supporto, della mancanza di dispositivi di protezione individuali e di prodotti disinfettanti e, di conseguenza, di elevati tassi di malattia e un maggior numero di decessi;

AE.

considerando che le misure di confinamento hanno un impatto particolarmente negativo sulle persone con disabilità;

AF.

considerando che le petizioni hanno evidenziato a più riprese il fatto che le opportunità di lavoro per le persone con disabilità sono limitate; che il divario medio tra il tasso di occupazione delle persone con disabilità e quello delle persone senza disabilità nell'UE si attesta al 25 % (21);

AG.

considerando i bassi livelli di occupazione e impiego delle persone con disabilità, che si attestano infatti al 50,6 % contro il 74,8 % delle persone senza disabilità; che la pandemia e la crisi sociale ed economica hanno altresì fatto aumentare le disuguaglianze tra persone con disabilità e persone senza disabilità;

AH.

considerando che il lavoro in istituti segregati non agevola l'integrazione delle persone con disabilità nel mercato del lavoro aperto;

AI.

considerando che quasi un quarto dei cittadini dell'UE intervistati ha riferito alcuni limiti funzionali dovuti alle condizioni di salute (22);

AJ.

considerando che i diritti in materia di protezione sociale e occupazione, l'utilizzo dei fondi strutturali e d'investimento europei in conformità della normativa dell'UE e della CRPD e altre questioni di competenza della commissione per l'occupazione e gli affari sociali figurano tra le preoccupazioni più diffuse relative all'uguaglianza delle persone con disabilità espresse nelle petizioni ricevute dal Parlamento;

AK.

considerando che la commissione per le petizioni riceve numerose petizioni concernenti la direttiva 2000/78/CE del Consiglio e riguardanti la mancata attuazione del principio della parità di trattamento per quanto riguarda l'accesso all'istruzione inclusiva, all'occupazione, alla formazione professionale e alla formazione e promozione professionali nonché le condizioni di lavoro delle persone con disabilità; che gli Stati membri e l'UE hanno ratificato la CRPD, il cui articolo 24 stabilisce che gli Stati firmatari garantiscono alle persone con disabilità l'accesso all'apprendimento permanente, all'istruzione per adulti, alla formazione professionale, all'istruzione terziaria e secondaria generale nonché all'istruzione primaria gratuita e obbligatoria;

AL.

considerando che l'accesso a un'occupazione, un'istruzione e una formazione di qualità, all'assistenza sanitaria, alla protezione sociale, anche a livello transfrontaliero, l'accesso a un alloggio adeguato, il sostegno per una vita indipendente e la parità di opportunità di partecipazione ad attività ricreative e alla vita di comunità sono essenziali per la qualità della vita delle persone con disabilità;

AM.

considerando che la strategia europea sulla disabilità 2021-2030, recentemente presentata, è un passo avanti positivo nell'affrontare i problemi delle persone con disabilità, ma che queste ultime continuano a trovarsi dinanzi a ostacoli e discriminazioni; che nel 2019 il 28,4 % della popolazione dell'UE con disabilità (di età pari o superiore a 16 anni) era a rischio di esclusione sociale o di povertà (23); che la strategia europea sulla disabilità 2021-2030 dovrà affrontare tale situazione;

AN.

considerando che il principio 17 del pilastro europeo dei diritti sociali stabilisce che le persone con disabilità hanno diritto a un sostegno al reddito che garantisca una vita dignitosa, a servizi che consentano loro di partecipare al mercato del lavoro e alla società e a un ambiente di lavoro adeguato alle loro esigenze;

AO.

considerando che i laboratori protetti dovrebbero mirare a garantire l'inclusione, il reinserimento e la transizione verso un mercato del lavoro aperto, ma sono spesso ambienti segregati in cui i lavoratori con disabilità non hanno status di dipendenti o non godono dei diritti in materia di lavoro, il che costituisce chiaramente una violazione della CRPD; che i modelli inclusivi di occupazione assistita, se fondati sui diritti e riconosciuti come impiego, possono favorire l'inclusione delle persone con disabilità nel mercato del lavoro aperto e la loro transizione verso di esso, nel rispetto dei loro diritti;

AP.

considerando che la crisi economica causata dalla pandemia di COVID-19 rappresenta una grave minaccia per le economie europee e il mantenimento dei posti di lavoro; che le persone appartenenti a gruppi svantaggiati, in particolare le persone con disabilità, sono state particolarmente colpite dalla pandemia; che le misure di prevenzione della COVID-19 hanno rappresentato sia opportunità che sfide per le persone con disabilità per quanto riguarda l'accessibilità e l'inclusività del mercato del lavoro;

AQ.

considerando che l'UE, attraverso lo strumento temporaneo per la ripresa NextGenerationEU, deve sostenere una risposta alla COVID-19 e una ripresa dalla pandemia che tengano conto della disabilità; che la società civile e le organizzazioni di volontariato operanti nel settore della disabilità hanno dimostrato ancora una volta la loro fondamentale importanza e resilienza durante la crisi causata dalla COVID-19;

AR.

considerando che le misure di prevenzione della pandemia di COVID-19 hanno creato nuove barriere per le persone con disabilità ed esacerbato l'attuale esclusione di tali persone in tutti gli ambiti del mondo del lavoro; che le persone con disabilità sono più a rischio di perdere il lavoro e di incontrare difficoltà nel trovarne uno nuovo; che la pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto negativo sull'accessibilità e l'inclusività dell'organizzazione del lavoro e sulle modalità di lavoro, nonché sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro delle persone con disabilità, esponendo molte persone con disabilità agli effetti negativi del lavoro a distanza;

AS.

considerando che nel 2019 quasi 18 milioni di minori nell'UE (il 22,2 % della popolazione minorile) viveva in nuclei familiari a rischio di povertà o esclusione sociale; che i minori con disabilità sono soggetti a svantaggi specifici che li rendono particolarmente vulnerabili; che ciò sottolinea l'importanza di garantire ai minori in stato di necessità l'accesso gratuito ed effettivo a un'istruzione e a un'assistenza di qualità per la prima infanzia, all'istruzione e alle attività scolastiche, ad almeno un pasto sano ogni giorno di scuola e all'assistenza sanitaria, nonché l'accesso effettivo a un'alimentazione sana e a un alloggio adeguato, come stabilito nella raccomandazione del Consiglio che istituisce una garanzia europea per l'infanzia;

AT.

considerando che tutti gli Stati membri hanno ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, rendendola così vincolante a livello nazionale, e che l'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea stabilisce l'obiettivo, per l'UE, di assicurare che i diritti dei minori siano tutelati; che la Carta garantisce la protezione dei diritti dell'infanzia da parte delle istituzioni e degli Stati membri dell'UE nell'attuazione del diritto dell'Unione; che il Parlamento ha adottato a larga maggioranza la sua risoluzione sulla garanzia europea per l'infanzia, chiedendo che l'accesso all'istruzione inclusiva dalla prima infanzia all'adolescenza sia garantito a tutti i minori, compresi i minori rom, i minori con disabilità, i minori apolidi e migranti e i minori che vivono in contesti di emergenza umanitaria;

AU.

considerando che la discriminazione delle persone con disabilità in ambito lavorativo è legata all'assenza di un'istruzione e una formazione professionale inclusive, nonché alla segregazione e alla discriminazione in materia di alloggio e assistenza sanitaria e all'inaccessibilità dei trasporti e di altri servizi e prodotti;

AV.

considerando che, nella relazione sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro alla luce della CRPD, il Parlamento europeo ha sottolineato le criticità della direttiva 2000/78/CE;

AW.

considerando che la direttiva (UE) 2019/1158 impone agli Stati membri di valutare se le condizioni di accesso e le modalità del congedo parentale, del congedo per prestatori di assistenza e del congedo per i lavoratori debbano essere adattate alle esigenze specifiche dei genitori in situazioni particolarmente svantaggiate, ad esempio genitori con disabilità, genitori adottivi, soli o separati, genitori di figli con disabilità o malattie a lungo decorso o genitori in circostanze difficili;

AX.

considerando che le persone con disabilità si trovano ad affrontare numerosi ostacoli nella loro vita quotidiana, tra l'altro quando provano a ottenere assistenza personale, a essere incluse nella comunità, a trovare alloggi adeguati e accessibili, anche in termini di costi, e a usufruire di assistenza sanitaria a prezzi contenuti e di assistenza sociosanitaria incentrata sulla persona;

AY.

considerando che la disoccupazione e l'assenza di un'occupazione sostenibile e di qualità per le persone con disabilità sono i principali fattori che concorrono a un rischio elevato di povertà, esclusione sociale e mancanza di fissa dimora per queste persone;

AZ.

considerando che nel 2017 un terzo degli adulti con disabilità nell'Unione europea viveva in nuclei familiari le cui risorse finanziarie non erano sufficienti per coprire le spese ordinarie necessarie; che, nel 2019, quasi due terzi della popolazione dell'UE con una limitazione nelle attività sarebbero stati a rischio di povertà in assenza di prestazioni sociali, indennità o pensioni (24);

BA.

considerando che le persone con disabilità sono un gruppo eterogeneo e sono spesso oggetto di discriminazione intersezionale, i cui effetti cumulativi hanno un impatto tangibile sull'occupazione;

BB.

considerando che i progressi nella deistituzionalizzazione sono disomogenei tra gli Stati membri e che, nonostante l'introduzione di politiche pertinenti e lo stanziamento di cospicui finanziamenti nell'UE, vi sono ancora un milione di persone che vivono in istituti; che sono state presentate diverse petizioni sull'uso improprio dei fondi UE per la deistituzionalizzazione delle persone con disabilità; che nel febbraio 2021 il Mediatore europeo ha avviato un'indagine di propria iniziativa suo ruolo della Commissione nel garantire che gli Stati membri utilizzino i fondi dell'UE per la promozione di una vita indipendente per le persone con disabilità e gli anziani e per la transizione dagli istituti di assistenza di tipo residenziale ad altre soluzioni; che gli Stati membri devono accelerare il processo di deistituzionalizzazione e che la Commissione deve monitorarne attentamente i progressi;

BC.

considerando che la raccolta di statistiche europee sulla popolazione sottovaluta la natura delle disabilità di una persona e il numero di persone con disabilità che vivono in istituzioni residenziali, ostacolando il rispetto dell'articolo 31 della CRPD;

BD.

considerando che il catalogo delle indennità e dei diritti connessi alla condizione di disabilità varia da uno Stato membro all'altro, come variano anche le entità che definiscono e riconoscono tali diritti;

BE.

considerando che si prevede un aumento straordinario nell'UE del numero di persone con disabilità e di persone bisognose di assistenza e di assistenza di lungo termine, anche a causa delle sfide demografiche e dell'incremento delle patologie croniche; che attualmente l'assistenza di lungo termine è garantita per lo più da donne che prestano assistenza in modo informale generalmente non retribuito; che le politiche per far fronte alle sfide demografiche e rispondere alle crescenti esigenze di cura e di assistenza di lungo termine dovrebbero essere concepite in modo tale da non comportare una maggiore pressione sui prestatori di assistenza informale;

BF.

considerando che spesso le disabilità sono il risultato di un infortunio sul lavoro o sopraggiungono a seguito di una condizione cronica legata a una malattia professionale e all'esposizione a rischi per la salute;

BG.

considerando che l'impegno a favore di un'inclusione e una tutela maggiori dei diritti delle persone con disabilità dovrebbe riflettersi in tutte le politiche, ivi compreso il processo del semestre europeo;

BH.

considerando che l'UE e gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure adeguate per attuare i diritti sanciti nella CRPD nonché modificare o revocare le misure attualmente in vigore che costituiscono una discriminazione nei confronti delle persone con disabilità; che l'UE e gli Stati membri dovrebbero tutelare e promuovere i diritti fondamentali delle persone con disabilità in tutte le politiche e in tutti i programmi;

BI.

considerando che nell'Unione europea 46 milioni di donne e ragazze vivono con disabilità (25);

BJ.

considerando che le donne e le ragazze con disabilità devono far fronte a molteplici discriminazioni e sfide intersettoriali derivanti dall'intersezione tra genere e disabilità con l'orientamento sessuale, l'identità di genere, l'espressione di genere, le caratteristiche sessuali, il paese di origine, la classe, lo status migratorio, l'età o l'origine razziale o etnica; che le donne con disabilità provenienti da minoranze hanno maggiori probabilità di subire una triplice discriminazione a causa della loro situazione vulnerabile; che la discriminazione crea ostacoli alla loro partecipazione in tutti i settori della vita, compresi svantaggi socioeconomici, isolamento sociale, violenza di genere, sterilizzazione forzata e aborti, mancanza di accesso a servizi comunitari, cultura, sport e tempo libero, alloggi di scarsa qualità, istituzionalizzazione e assistenza sanitaria inadeguata; che tali ostacoli riducono la probabilità di partecipare pienamente alla società, di contribuirvi e di impegnarsi attivamente al suo interno, anche per quanto riguarda l'istruzione e il mercato del lavoro;

BK.

considerando che nell'Unione europea soltanto il 20,6 % delle donne con disabilità ha un'occupazione a tempo pieno, rispetto al 28,5 % degli uomini con disabilità (26); che le cifre indicano che in media il 29,5 % delle donne con disabilità nell'UE è a rischio di povertà e di esclusione sociale, rispetto al 27,5 % degli uomini con disabilità (27);

BL.

considerando che la CRPD rileva che le donne e le ragazze con disabilità sono maggiormente esposte al rischio di violenza sia all'interno che all'esterno della loro abitazione; che alcuni Stati membri non hanno ancora ratificato la convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (la convenzione di Istanbul); che l'ampliamento delle sfere di criminalità per includere forme specifiche di violenza di genere, conformemente all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE, garantirà una maggiore protezione alle donne e alle ragazze con disabilità;

Governance e attuazione

1.

sottolinea la necessità di sensibilizzare a tutti i livelli riguardo ai diritti delle persone con disabilità sanciti dalla CRPD al fine di tutelare i loro diritti e la loro dignità, e di promuovere una collaborazione fruttuosa e lo scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri; sottolinea la necessità di definizioni comunemente accettate di disabilità, deistituzionalizzazione, vita nella comunità, vita indipendente e istruzione inclusiva; esorta gli Stati membri a rafforzare i meccanismi di coordinamento;

2.

sottolinea che gli Stati membri dovrebbero esplicare maggiori sforzi nel fornire assistenza alle persone con disabilità nei seguenti ambiti prioritari: assistenza sanitaria, istruzione, accessibilità, occupazione e condizioni di lavoro, vita indipendente, protezione sociale e sensibilizzazione;

3.

invita tutti gli Stati membri che non lo abbiano ancora fatto a ratificare il protocollo opzionale alla CRPD senza ulteriori ritardi e l'UE a ratificarlo nella sua interezza; invita il Consiglio ad adottare le misure necessarie per assicurare l'adesione dell'UE al protocollo opzionale;

4.

ritiene che il protocollo opzionale sia un elemento indivisibile della CRPD; sottolinea che il protocollo opzionale offre ai cittadini un forum per segnalare presunte violazioni delle disposizioni della Convenzione ad opera dello Stato parte e consente al comitato CRPD di avviare indagini riservate quando riceve informazioni che indicano una grave o sistematica violazione da parte di uno Stato parte;

5.

invita la Commissione a una revisione globale e trasversale della legislazione e dei programmi di finanziamento dell'UE con l'obiettivo di garantire il pieno rispetto della CRPD coinvolgendo in modo costruttivo le organizzazioni dei disabili e i membri del quadro dell'UE per la verifica dell'attuazione della CRPD;

6.

chiede che la Commissione e gli Stati membri tengano in considerazione la diversità e l'eterogeneità delle persone con disabilità in sede di elaborazione e attuazione di politiche e misure;

7.

prende nota dei progressi compiuti dagli Stati membri nell'attuazione e nel monitoraggio efficaci della CRPD e nell'adattamento delle misure di accessibilità affinché siano conformi alle norme contenute nella Convenzione; invita gli Stati membri a designare, senza ulteriori indugi, autorità responsabili che fungano da punti di contatto e a istituire meccanismi di coordinamento a tutti i livelli amministrativi, ai sensi dell'articolo 33 della CRPD, per l'attuazione e il monitoraggio della Convenzione; sottolinea che gli Stati membri dovrebbero assicurare che un numero significativo i persone con disabilità partecipino ai lavori di tali autorità;

8.

appoggia la proposta della Commissione di istituire una piattaforma sulla disabilità al fine di rafforzare la governance della cooperazione a livello dell'UE in questo settore e dell'attuazione della strategia europea sulla disabilità 2021-2030 e delle strategie nazionali in tema di disabilità;

9.

ricorda che la nuova piattaforma dell'UE sulla disabilità deve essere allineata ai principi guida enunciati nel pilastro europeo dei diritti sociali;

10.

invita gli Stati membri a realizzare campagne nazionali di sensibilizzazione alla disabilità volte a promuovere la CRPD e la Strategia europea sulla disabilità 2021-2030 che siano accessibili a tutti e coinvolgano le persone con disabilità, i loro familiari e le organizzazioni che le rappresentano; invita gli Stati membri ad adottare calendari ambiziosi per l'attuazione della strategia; sollecita la Commissione a elaborare una serie di indicatori dettagliati, nel futuro atto delegato sul quadro di valutazione della situazione sociale riveduto, onde misurare i progressi compiuti verso il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi della strategia e garantire il rispetto degli impegni stabiliti in tali documenti da parte di tutti gli attori coinvolti;

11.

prende atto dell'invito della Commissione a tutte le istituzioni, gli organi, le agenzie e le delegazioni dell'UE a designare «coordinatori per la disabilità»; ribadisce il suo invito a istituire punti di contatto in tutte le istituzioni e agenzie dell'UE, compresi il Parlamento e il Consiglio, con il punto di contatto centrale nel Segretariato generale della Commissione e sostenuto da un meccanismo interistituzionale idoneo; invita le istituzioni dell'UE ad accordare la priorità alla nomina di persone con disabilità al ruolo di coordinatori per la disabilità;

12.

accoglie con favore i piani della Commissione di valutare il funzionamento del quadro dell'UE per il monitoraggio dell'attuazione della CRPD nel 2022 e di proporre azioni sulla base di tale valutazione; invita la Commissione a rafforzare il quadro dell'UE e la sua indipendenza, soprattutto assicurando un maggiore coinvolgimento e una maggiore partecipazione degli esperti, delle organizzazioni non governative, delle parti sociali e soprattutto delle persone con disabilità, senza alcuna discriminazione fondata sul tipo di disabilità o a qualunque altra circostanza personale; sottolinea la necessità che il quadro dell'UE sia basato su dati dettagliati, aggiornati, disaggregati e di qualità in base alla natura della disabilità di una persona, basandosi sul lavoro del gruppo di Washington sulle statistiche in materia di disabilità;

13.

invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a ribadire il loro impegno a realizzare un'uguaglianza inclusiva per le persone con disabilità, nonché a dare piena attuazione alla CRPD, compreso il suo articolo 27 in materia di lavoro e occupazione;

14.

invita la Commissione e gli Stati membri a fissare obiettivi chiari per migliorare le condizioni di vita e di lavoro delle persone con disabilità, rispettando allo stesso tempo i principi di accessibilità e non discriminazione, e investendo nelle pari opportunità e nella partecipazione delle persone con disabilità in tutti gli ambiti dell'esistenza;

15.

ricorda che la commissione per le petizioni svolge un ruolo specifico di protezione nel garantire che l'UE rispetti la CRPD quando elabora politiche e adotta misure legislative; osserva che, nel quadro di detta responsabilità, la commissione per le petizioni esamina un numero considerevole di petizioni riguardanti la disabilità, organizza dibattiti, seminari tematici e audizioni pubbliche sull'argomento, elabora risoluzioni e relazioni e organizza missioni sul campo;

16.

sottolinea che, per garantire un accesso effettivo alla giustizia attraverso l'invio di petizioni al Parlamento, le persone con disabilità dovrebbero avere accesso al sostegno e alla dovuta assistenza di cui necessitano per elaborare e presentare petizioni che rispondono ai criteri di ricevibilità; chiede che sia garantita una maggiore visibilità del meccanismo delle petizioni attraverso attività di sensibilizzazione, come anche il coinvolgimento e la partecipazione delle persone con disabilità o dei loro rappresentanti all'esame delle petizioni;

17.

esorta gli Stati membri a mettere a punto piani d'azione nazionali che affrontino i problemi di accesso alle informazioni pubbliche in materia di sicurezza, l'apprendimento a distanza e online, l'assistenza personale, nonché i servizi di assistenza e sostegno per le persone con disabilità;

18.

invita la commissione per le petizioni a raccogliere e fornire dati statistici sul trattamento delle petizioni, e sottolinea la necessità che la commissione garantisca di poter assicurare l'interpretazione in lingua dei segni, come dovrebbero fare tutte le commissioni del Parlamento europeo, per assicurare l'accesso alle informazioni e la partecipazione;

19.

invita la Commissione e gli Stati membri a riconoscere meglio l'importanza che rivestono servizi e regimi di sostegno accessibili e di qualità ai fini di una vita indipendente; sottolinea la necessità di promuovere strategie e norme per un sostegno personalizzato e di qualità per le persone a carico con disabilità e quanti le assistono, tra cui una migliore protezione sociale e varie forme di sostegno per i prestatori di assistenza informale; invita la Commissione a presentare un'agenda strategica dell'UE per la prestazione di assistenza quale ulteriore passo avanti verso un rafforzamento qualitativo del settore sanitario nell'UE, compresi i prestatori di servizi alle persone e a domicilio; ribadisce che l'agenda per la prestazione di assistenza deve tenere conto anche della situazione dei 100 milioni di prestatori di assistenza informale nell'UE che forniscono l'80 % dell'assistenza di lungo termine ma il cui lavoro non viene per lo più riconosciuto;

20.

raccomanda che la commissione per le petizioni prepari una relazione annuale sui problemi evidenziati nelle petizioni relative a persone con disabilità e formuli raccomandazioni;

21.

invita la Commissione a integrare strutturalmente la Strategia europea sulla disabilità 2021-2030 nel processo del semestre europeo, dal momento che quest'ultimo dovrebbe essere usato per ispirare le politiche e gli approcci degli Stati membri, rafforzare l'inclusività della società e sostenere l'occupazione e la protezione sociale delle persone con disabilità; invita la Commissione a condurre un riesame annuale dell'integrazione della disabilità nel processo del semestre europeo;

22.

invita la Commissione e gli Stati membri a stabilire una definizione comune di disabilità in linea con le osservazioni conclusive formulate dal comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità sulla relazione iniziale adottata dall'Unione europea nel 2015, nonché a garantire il riconoscimento reciproco dello status di disabile in tutti gli Stati membri, in modo da assicurare la libera circolazione delle persone con disabilità e permettere il riconoscimento e il corretto esercizio dei loro diritti in quanto cittadini dell'UE;

23.

invita la Commissione a garantire che l'UE e gli Stati membri rispettino appieno tutti gli obblighi pertinenti dell'UE e delle Nazioni Unite in materia di diritti delle persone con disabilità, in particolare la CRPD e le osservazioni generali del relativo comitato, nonché le misure e le norme di finanziamento pertinenti dell'UE, a fornire sostegno alle persone con disabilità, alle loro famiglie e alle persone che li assistono e a consentire lo scambio delle migliori pratiche in questo ambito;

24.

sostiene che sono necessari maggiori e più regolari corsi di formazione a fini di sensibilizzazione rivolti al personale giudiziario e di contrasto per quanto riguarda l'intervento in caso di crisi, la relativa gestione e l'allentamento della tensione nell'interazione con persone con disabilità specifiche;

Protezione dei dati

25.

invita a la Commissione a garantire che gli Stati membri applichino correttamente il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati — RGPD) (28) e prendano le necessarie misure per tutelare i dati sensibili delle persone con disabilità,

26.

sottolinea che qualsiasi trattamento dei dati personali deve avvenire in piena conformità dell'RGPD; sottolinea che, a norma dell'RGPD, il trattamento di dati genetici o biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica e di dati relativi alla salute (dati personali sensibili) è vietato a meno che non sia espressamente consentito dallo stesso regolamento;

Partecipazione

27.

sottolinea la necessità di consultare e coinvolgere attivamente le organizzazioni delle persone con disabilità in ciascuna fase di pianificazione, adozione, attuazione e monitoraggio di tutti i tipi di misure, affinché tali misure assicurino la promozione dei loro diritti fondamentali; accoglie con favore l'impegno della Commissione di coinvolgere opportunamente le persone con disabilità in tutte le fasi dell'attuazione della strategia europea sulla disabilità 2021-2030;

28.

ricorda l'importanza di consultare e coinvolgere le persone con disabilità e le organizzazioni che le rappresentano quando si adottano misure relative alla pandemia di COVID-19, come i piani per la ripresa e le vaccinazioni, e in qualsiasi potenziale crisi futura;

29.

evidenzia che la piena ed effettiva partecipazione delle persone con disabilità a tutti gli ambiti della vita e della società è cruciale ai fini dell'esercizio dei loro diritti fondamentali;

30.

ricorda che molte persone con disabilità sono ancora segregate dalla vita della comunità e non hanno il controllo della propria vita quotidiana, in particolare quelle che vivono in istituti residenziali, dal momento che la pandemia di COVID-19 ha evidenziato ed esacerbato le sfide che devono fronteggiare tali persone; esorta gli Stati membri a integrare servizi di sostegno per assicurare che le persone con disabilità godano dello stesso diritto a vivere in maniera indipendente e a essere incluse nella comunità;

31.

esorta gli Stati membri ad assicurare che le persone con disabilità siano coinvolte nel processo politico senza limitazioni; osserva che la CRPD richiede la piena partecipazione politica, il che significa che le persone con disabilità devono poter partecipare alle elezioni e ai processi decisionali su un piano di parità rispetto alle altre persone; invita la Commissione ad assicurare che gli Stati membri offrano alle persone con disabilità una naturalizzazione agevolata o specifiche esenzioni dagli esami per la naturalizzazione, onde garantirne l'accesso alla cittadinanza;

32.

ricorda l'elevato numero di cittadini dell'UE privati del loro diritto a partecipare alle elezioni, comprese le elezioni al Parlamento europeo, a causa della loro disabilità o di problemi di salute mentale; invita, pertanto, la Commissione e gli Stati membri ad assicurare che le persone con disabilità possano realmente esercitare il diritto di votare alle elezioni del Parlamento europeo;

Libera circolazione

33.

accoglie con favore il piano della Commissione di presentare una proposta, entro la fine del 2023, per la creazione di una tessera europea di disabilità che sia riconosciuta in tutti gli Stati membri, al fine di aumentare i progetti pilota per detta tessera e per il contrassegno di parcheggio dell'UE per le persone con disabilità; è del parere che la tessera europea di disabilità, che dovrebbe essere obbligatoria in tutti gli Stati membri, sarà uno strumento importante per aiutare le persone con disabilità a esercitare il loro diritto alla libera circolazione in un'UE senza barriere;

34.

invita la Commissione e gli Stati membri a essere ambiziosi quanto alla portata dei diritti degli utilizzatori della tessera, nonché a garantire una corretta attuazione da parte di tutti gli Stati membri, se necessario attraverso una legislazione vincolante dell'UE;

35.

osserva che in alcuni Stati membri dell'UE che hanno già introdotto una tessera di disabilità sono stati segnalati abusi che talvolta hanno comportato conseguenze negative per le persone che ne hanno veramente diritto; sottolinea pertanto la necessità di fare opera di sensibilizzazione a tutti i livelli e di adottare misure volte a prevenire l'utilizzo improprio della nuova tessera europea di disabilità;

36.

invita la Commissione a esentare le persone con disabilità, le loro famiglie e coloro che le assistono dal pagamento dei pedaggi in tutta Europea, onde agevolarne la circolazione, soprattutto quando devono effettuare spostamenti multipli per trattamenti medici e per il loro benessere;

37.

invita la Commissione a rafforzare ulteriormente il quadro normativo per la partecipazione delle persone con disabilità al turismo; osserva che il 25 % dell'elettorato europeo è affetto da un certo grado di incapacità o disabilità (29) e che il contributo del turismo accessibile per persone con disabilità e a mobilità ridotta in termini di fatturato lordo totale dell'UE ammontava nel 2012 a circa 786 miliardi di EUR (30);

38.

accoglie con entusiasmo l'adozione di diritti più solidi per i passeggeri nel trasporto ferroviario riguardo alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta, in particolare la graduale abolizione delle attuali esenzioni per gli Stati membri e la riduzione del termine di preavviso che devono rispettare le persone con disabilità o a mobilità ridotta bisognose di assistenza; invita gli Stati membri a prevedere, quanto prima possibile, termini di pre-notifica più brevi per le persone con disabilità che necessitano di assistenza per il viaggio, al fine di consentire alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta di esercitare più agevolmente i loro diritti alla libera circolazione, nonché a definire tempistiche di accessibilità; chiede la rapida attuazione delle norme previste nella rifusione del regolamento (CE) n. 1371/2007 in tutti gli Stati membri; invita la Commissione a valutare la possibilità di presentare una proposta relativa ai diritti per i passeggeri disabili nel trasporto urbano ed extraurbano che colmi le lacune ancora presenti; invita ad adottare un pacchetto altrettanto efficace per i trasporti marittimi;

39.

invita la Commissione a sostenere gli Stati membri nel garantire le condizioni — a livello locale, regionale e nazionale — atte a consentire alle persone con disabilità di godere dei diritti alla libera circolazione, all'autodeterminazione e alle scelte personali su un piano di parità rispetto agli altri, a condurre una vita indipendente e a essere incluse nella comunità, come sancito all'articolo 19 della CRPD; invita gli Stati membri a migliorare l'accessibilità delle informazioni fornite dalle pubbliche amministrazioni mediante l'utilizzo di formati aperti e accessibili;

Accessibilità

40.

prende atto della proposta della Commissione di creare il centro di risorse «AccessibleEU» entro il 2022; invita la Commissione a creare un'agenzia dell'UE sull'accessibilità («commissione UE per l'accesso»), incaricata di sviluppare specifiche tecniche sull'accessibilità a sostegno di politiche e normative specifiche dell'UE, che organizzi consultazioni con i titolari dei diritti, le parti interessate e le organizzazioni non governative, aiuti gli Stati membri e le istituzioni europee ad attuare l'accessibilità in modo armonizzato a beneficio del mercato unico e sensibilizzi in merito all'importanza dell'accessibilità per una società che sia equa;

41.

invita la Commissione e gli Stati membri a garantire l'accessibilità cognitiva, sensoriale e fisica delle iniziative dell'UE sulla digitalizzazione del mercato del lavoro;

42.

si rammarica del fatto che l'accesso all'ambiente costruito e l'accessibilità fisica non siano stati inclusi nell'ambito di applicazione dell'atto europeo sull'accessibilità; invita la Commissione a utilizzare l'atto europeo sull'accessibilità quale base per adottare un solido quadro europeo per un ambiente accessibile e inclusivo, in cui sia garantita la piena accessibilità degli spazi pubblici, dei servizi, ivi compresi i servizi di trasporto, di comunicazione, amministrativi e finanziari, come pure dell'ambiente costruito; accoglie con favore l'iniziativa della Commissione «Access City Award» (premio per le città a misura di disabili);

43.

accoglie con favore i risultati del concorso europeo «Access City Award»; invita gli Stati membri a introdurre concorsi simili a livello nazionale;

44.

ricorda che le preoccupazioni più frequentemente espresse dagli autori delle petizioni per quanto riguarda l'uguaglianza delle persone con disabilità riguardano l'accessibilità e la protezione sociale nonché i diritti all'occupazione e il diritto a una vita indipendente all'interno della comunità; invita pertanto gli Stati membri ad attuare pienamente e a monitorare costantemente l'intera normativa sull'accessibilità, inclusa la direttiva (UE) 2019/882 (atto europeo sull'accessibilità), allo scopo di eliminare e prevenire efficacemente e definitivamente gli ostacoli per i lavoratori con disabilità, nonché a migliorare e assicurare la disponibilità di servizi accessibili e l'idoneità delle condizioni alle quali tali servizi sono erogati; invita in tale contesto gli Stati membri a valutare l'interconnessione tra l'accessibilità dei servizi e l'accessibilità dell'ambiente edificato quando recepiranno nei rispettivi ordinamenti nazionali l'atto europeo sull'accessibilità;

45.

sottolinea che deve essere garantita piena accessibilità in tutti i luoghi pubblici europei; si rammarica che attualmente la strategia europea sulla disabilità 2021-2030 sia in molti punti disattesa e in particolare che vi siano troppi edifici pubblici con barriere architettoniche, il che costituisce una odiosa forma di discriminazione; invita la Commissione europea a integrare l'accessibilità in tutti i settori politici e invita gli Stati membri a dare piena attuazione della legislazione vigente;

46.

deplora che in taluni Stati membri l'inaccessibilità dei numeri di emergenza abbia impedito ad alcune persone con disabilità di comunicare con servizi di assistenza e di emergenza essenziali; esorta pertanto gli Stati membri ad attuare con attenzione la direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche;

47.

invita gli Stati membri a garantire la rapida ed efficace attuazione a tutti i livelli della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici, per garantire che le persone con disabilità possano reperire tutte le informazioni di cui hanno bisogno in formato accessibile, anche nella lingua dei segni nazionale; accoglie con favore l'iniziativa della Commissione per un piano d'azione sull'accessibilità del web concernente tutte le istituzioni, gli organi e le agenzie dell'UE, al fine di garantire la conformità dei siti web dell'UE e dei documenti pubblicati su tali siti web e nelle piattaforme online alle norme europee in materia di accessibilità, che devono essere estese; esorta tutte le istituzioni, gli organi e le agenzie dell'UE a conformarsi alle norme europee in materia di accessibilità al più tardi nel 2022;

48.

esorta gli Stati membri a recepire nella legislazione nazionale la direttiva sui servizi di media audiovisivi, attesa ormai da tempo, e, in conformità dell'articolo 7 di tale direttiva, a fornire servizi di media audiovisivi accessibili alle persone con disabilità;

49.

esorta le istituzioni dell'UE a migliorare il livello e la qualità dell'accessibilità in tutti i loro edifici e a rimuovere le barriere esistenti nei loro siti web, nei loro dibattiti e nella loro documentazione, ossia a rendere accessibili le informazioni prodotte, fornendo, ad esempio, la traduzione nella lingua dei segni dei vari Stati membri e producendo documenti in Braille e in un linguaggio di facile lettura;

50.

sottolinea l'importanza di affrontare rapidamente le questioni di accessibilità in ogni politica e strumento pertinente, ivi comprese le questioni relative alle norme sugli appalti pubblici e l'accessibilità delle petizioni al Parlamento europeo;

51.

esorta i pertinenti servizi del Parlamento a proseguire con gli sforzi e a completare il progetto del gruppo di lavoro interservizi sulla lingua dei segni quanto prima, al fine di accogliere le richieste della petizione n. 1056/2016 di consentire la presentazione delle petizioni nelle lingue dei segni internazionali e nazionali utilizzate nell'UE, rendendo in tal modo il diritto fondamentale di petizione più accessibile a chi utilizza la lingua dei segni;

52.

sottolinea la necessità di fornire servizi di interpretazione nella lingua dei segni e traduzioni linguistiche di facile lettura per le riunioni di commissione, le riunioni plenarie e tutte le altre riunioni del Parlamento, al fine di renderle accessibili alle persone con disabilità;

Lotta alla discriminazione

53.

osserva che non vi è alcun riconoscimento reciproco della condizione di disabilità tra Stati membri; invita gli Stati membri a collaborare in uno spirito di fiducia reciproca per il riconoscimento dello status assegnato in un altro Stato membro; sottolinea l'obiettivo della Commissione di collaborare con gli Stati membri per ampliare la portata del riconoscimento reciproco della condizione di disabilità in ambiti quali la mobilità lavorativa e i vantaggi collegati alle condizioni di prestazione dei servizi; sottolinea la necessità di estendere i benefici della tessera europea di disabilità in modo tale che siano inclusi anche i vantaggi di un accesso alla salute reciprocamente riconosciuto; sottolinea, in tale contesto, l'importanza di un'azione rapida per l'attuazione della tessera europea di disabilità; ribadisce la necessità di una comprensione reciproca della deistituzionalizzazione e della relativa attuazione nonché della vita indipendente nella comunità, al fine di allineare meglio le strategie degli Stati membri e i fondi dell'UE alla CRPD;

54.

riconosce i numerosi ambiti in cui la tessera europea di disabilità potrebbe essere applicata, in termini sia di accesso a numerosi servizi senza discriminazione, sia in termini di sicurezza nel momento di pericolo ed emergenza; osserva che la tessera garantirebbe al disabile l'immediato riconoscimento da parte delle forze dell'ordine coinvolte;

55.

deplora che, secondo l'OMS, il rischio di subire violenze è maggiore per i minori e gli adulti con disabilità rispetto ai loro coetanei senza disabilità; sottolinea che in particolare i minori hanno una probabilità di 3,7 volte superiore rispetto ai minori senza disabilità di essere vittime di qualsivoglia forma di violenza, di 3,6 volte superiore di essere vittime di violenza fisica e di 2,9 volte superiore di essere vittime di violenze sessuali; evidenzia che i minori affetti da disabilità mentali o intellettive sembrano essere tra i gruppi più vulnerabili, con un rischio di subire violenze sessuali di 4,6 volte superiore rispetto ai coetanei senza disabilità; esorta, pertanto, a definire un quadro europeo per la protezione delle persone con disabilità da ogni genere di violenza;

56.

sottolinea la necessità urgente di una legislazione dell'UE mirata a proteggere i cittadini contro tutte le forme di discriminazione nell'UE e ritiene che ciò sia essenziale per la corretta attuazione delle politiche della CRPD; esorta gli Stati membri ad adottare la direttiva orizzontale dell'UE contro la discriminazione presentata dalla Commissione nel 2008; invita la Commissione a presentare una soluzione alternativa per avanzare quanto prima nella lotta contro la discriminazione in tutta l'UE e in tutti gli ambiti dell'esistenza;

57.

condanna con vigore qualsiasi discriminazione medica nei confronti delle persone con disabilità; ricorda che le misure pertinenti adottate dagli Stati membri devono rispettare la CRPD e garantire un accesso equo e non discriminatorio all'assistenza sanitaria e ai servizi sociali; sottolinea che la risposta alle future crisi sanitarie (dalla preparazione al trattamento) deve assicurare che le persone con disabilità non siano lasciate indietro; esorta, a tal proposito, le autorità competenti a offrire alle persone con disabilità lo stesso trattamento medico di qualsiasi altra persona, comprese le cure mediche intensive; ricorda che è importante che i servizi sanitari pubblici svolgano sempre un ruolo fondamentale nella protezione delle persone con disabilità;

58.

ribadisce il suo invito alla Commissione affinché collabori con la Corte di giustizia dell'Unione europea sulle strategie di comunicazione e accessibilità, al fine di garantire che le persone con disabilità abbiano la possibilità di accedere al sistema giudiziario dell'UE senza subire alcuna forma di discriminazione; invita la Commissione e gli Stati membri a portare avanti i programmi di emancipazione rivolti alle persone con disabilità affinché queste ultime siano in grado di riconoscere e denunciare i casi di discriminazione di cui sono vittima;

59.

condanna ogni forma di discriminazione contro le persone disabili nei luoghi di lavoro; invita gli Stati membri e la Commissione ad attuare politiche dirette a prevenire casi di mobbing basati sulla disabilità; invita, inoltre, gli Stati membri ad attuare politiche, in collaborazione con i datori di lavoro, per prevenire il cyberbullismo contro le persone con disabilità sul posto di lavoro;

60.

sottolinea che deve essere evitata l'incarcerazione di persone la cui disabilità è incompatibile con la detenzione e che occorre offrire alternative alle pene detentive; invita gli Stati membri a garantire che i principi fondamentali della parità di trattamento, della non discriminazione, dell'accomodamento ragionevole e dell'accessibilità siano rispettati nei riguardi dei detenuti con disabilità;

61.

invita gli Stati membri a scambiarsi informazioni e buone pratiche, specialmente per quanto riguarda la transizione dall'assistenza in istituto alla vita indipendente, l'offerta di alloggi accessibili e a costi abbordabili per le persone con disabilità e la loro inclusione nella società;

62.

sottolinea che l'accomodamento ragionevole, l'accessibilità e la progettazione universale sono fondamentali per contrastare la discriminazione nei confronti delle persone con disabilità; evidenzia l'importanza di un accesso effettivo e non discriminatorio che implichi l'identificazione e l'eliminazione degli ostacoli e delle barriere che impediscono l'accesso delle persone con disabilità ai beni, ai servizi e alle strutture disponibili al pubblico; pone l'accento sul fatto che l'accesso effettivo e non discriminatorio delle persone con disabilità dovrebbe essere assicurato, ove possibile, con le stesse modalità e alle stesse condizioni delle persone senza disabilità e che l'utilizzo di dispositivi di assistenza da parte delle persone con disabilità dovrebbe essere agevolato, qualora necessario, compresi gli ausili per la mobilità e l'accesso, come i cani guida riconosciuti o i cani addestrati ad altre forme di assistenza (31); rammenta che le norme in materia di accessibilità dovrebbero essere adottate di concerto con le persone con disabilità e le loro organizzazioni rappresentative, in quanto la loro esperienza è essenziale per individuare le barriere all'accessibilità; sottolinea che l'accomodamento ragionevole, l'accessibilità e la progettazione universale sono fondamentali per contrastare la discriminazione nei confronti delle persone con disabilità;

63.

sottolinea il ruolo determinante dei familiari che prestano assistenza alle persone con disabilità, che spesso ne soddisfano le esigenze di cura e assistenza; sottolinea a tale riguardo la necessità che le politiche e le strategie dell'UE e nazionali sostengano fortemente i membri della famiglia e il personale assistenziale; ritiene fondamentale dotare loro di un riconoscimento reciproco europeo nel loro ruolo di prestatori di assistenza;

64.

evidenzia l'importanza del diritto delle persone con disabilità di esercitare i propri diritti fondamentali al pari delle altre persone; sottolinea la necessità di riconoscere che le persone con disabilità godono della capacità giuridica al pari delle altre persone in tutti gli aspetti della vita, conformemente all'articolo 12 della CRPD; invita gli Stati membri ad adottare misure adeguate e tempestive per garantire alle persone con qualsiasi tipo di disabilità un accesso effettivo, equo e inclusivo al sistema giudiziario e all'applicazione della legge in tutte le fasi del processo; pone in rilievo la necessità di garantire strutture e servizi accessibili onde assicurare un accesso paritario e non discriminatorio alla giustizia e all'intero processo legale;

65.

sottolinea la necessità di aiuti finanziari che consentano alle persone con disabilità di assumere o impiegare degli assistenti oppure di aiutare economicamente i familiari, dal momento che i loro servizi di assistenza hanno un costo in termini sia di tempo che di denaro e che ciò è assolutamente necessario per sostenere le persone con disabilità e i familiari che le assistono;

66.

sottolinea che le persone con disabilità sono emarginate dalla società ed escluse dalla vita lavorativa, economica e sociale; deplora che le persone con disabilità, soprattutto quelle con fabbisogno elevato di assistenza, siano spesso a rischio di essere affidate a un istituto, mentre l'attuale aiuto finanziario da parte degli Stati membri non è sufficiente, in particolare per un sostegno incentrato sulla persona e basato sulla comunità che protegga i diritti delle persone con disabilità (32);

67.

sottolinea che l'articolo 19 della CRPD stabilisce il diritto a una vita indipendente e all'inclusione nella comunità; chiede agli Stati membri di garantire un processo che preveda un cambiamento nelle condizioni di vita delle persone con disabilità, passando da contesti istituzionali a un sistema che consenta la partecipazione sociale in cui i servizi sono erogati nella comunità secondo la volontà e la preferenza individuali; chiede agli Stati membri di includere obiettivi specifici con termini chiari all'interno delle loro strategie di deistituzionalizzazione e di finanziare in modo adeguato l'attuazione di tali strategie;

68.

deplora che la strategia vaccinale dell'Unione abbia escluso le persone con disabilità e la loro rete di sostegno dai gruppi prioritari; sollecita gli Stati membri a offrire alle persone con disabilità e alla loro rete di sostegno un accesso prioritario alla vaccinazione; insiste a tal riguardo affinché la vaccinazione contro la COVID-19 sia somministrata sulla base di un consenso libero e informato delle persone con disabilità, e che l'autonomia e la capacità giuridica di tutte le persone con disabilità, incluse le persone con disabilità intellettive, le persone con disabilità psicosociali e le persone affette da autismo, non siano pregiudicate da misure considerate rispondenti al bene pubblico o all'interesse superiore dell'individuo;

69.

chiede che siano realizzate indagini, a livello dell'UE e nazionale, sul numero sproporzionato di contagi e decessi da COVID-19 nelle strutture di degenza e assistenza e nel contesto di strutture residenziali per anziani e persone con disabilità e in altri servizi sociali, così da comprendere le cause, identificare i responsabili e adottare le misure necessarie per prevenire tali casi in futuro;

70.

chiede che i siti in cui sono somministrati i vaccini siano fisicamente accessibili e forniscano assistenza e orientamenti in tempo reale alle persone che ne hanno necessità; chiede inoltre che siano messi a punto programmi mirati gratuiti o a basso costo per il trasporto accessibile, laddove necessario.

Occupazione e affari sociali

71.

è preoccupato per gli elevati tassi di disoccupazione delle persone con disabilità, in particolare delle donne con disabilità, rispetto ad altri gruppi nell'UE; invita gli Stati membri a promuovere e ad assicurare un quadro normativo e politico per la partecipazione delle persone con disabilità, e in particolare delle donne con disabilità, al mercato del lavoro, ivi comprese quelle con disabilità occulte, malattie croniche o disturbi dell'apprendimento;

72.

invita gli Stati membri ad adottare un approccio intersezionale, specialmente nelle loro politiche e misure volte a garantire un'occupazione inclusiva; si rammarica del fatto che la discriminazione multipla e intersezionale non sia affrontata in modo sufficiente nella strategia europea sulla disabilità 2021-2030; chiede pertanto alla Commissione di dedicare particolare attenzione all'intersezionalità nell'attuazione della strategia e di stabilire obiettivi chiari, misurabili e ambiziosi relativi alla diversità sul luogo di lavoro che riflettano l'eterogeneità delle persone con disabilità, affrontando così le forme multiple e intersezionali di discriminazione; sottolinea l'importanza di monitorare l'efficienza della strategia coinvolgendo le persone con disabilità e le organizzazioni che le rappresentano;

73.

invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere e sostenere le imprese sociali che si concentrano sull'occupazione delle persone con disabilità, poiché sono una leva per stimolare la creazione di posti di lavoro dignitosi;

74.

incoraggia gli Stati membri a consentire alle persone con disabilità significative e gravi di accedere anticipatamente ai regimi pensionistici pubblici al fine di contrastare il rischio di povertà ed esclusione sociale durante la vecchiaia;

75.

invita gli Stati membri a far fronte al problema dello sviluppo e del finanziamento insufficienti dei servizi pubblici per l'impiego al fine di migliorare il tasso di occupazione delle persone con disabilità; esorta gli Stati membri a rafforzare i collegamenti tra i servizi pubblici per l'impiego e le agenzie di collocamento;

76.

sottolinea il ruolo positivo svolto dai luoghi di lavoro protetti, conformi alla CRPD, nella transizione delle persone con disabilità verso il mercato del lavoro aperto;

77.

esorta gli Stati membri a sostenere modelli di collocamento e sostegno individuali («occupazione assistita») basati sui diritti, inclusivi e dignitosi quale mezzi per la transizione delle persone con disabilità, laddove possibile, verso il mercato del lavoro aperto;

78.

invita la Commissione ad avviare quanto prima la revisione della direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione per armonizzarla pienamente con le disposizioni della CRPD e attuare un processo partecipativo volto a garantire un coinvolgimento diretto e completo delle organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità;

79.

sottolinea che i sistemi di sostegno all'assunzione in particolare mediante cofinanziamenti pubblici, non dovrebbero portare a una riduzione delle retribuzioni delle persone con disabilità; evidenzia che l'assunzione delle persone con disabilità deve essere basata sul quadro in materia di occupazione applicato agli altri lavoratori, in termini di retribuzione e orario di lavoro, adattandolo alle loro esigenze; è del parere che le persone con disabilità non possano essere incluse nel mercato del lavoro aperto senza un quadro generale di regolamentazione dell'occupazione e senza la promozione della contrattazione salariale e della contrattazione collettiva;

80.

sottolinea la necessità di aiuti finanziari per consentire alle persone con disabilità di assumere o impiegare persone con qualifiche specifiche che le assistano;

81.

esorta gli Stati membri a garantire un adeguato coordinamento della sicurezza sociale per le persone con disabilità, anche assicurando che esse continuino a ricevere il sostegno per la disabilità inteso a coprire le spese aggiuntive legate alla loro disabilità anche dopo il loro ingresso nel mercato del lavoro o il superamento di una certa soglia di reddito, così da sostenere la loro integrazione nel mercato del lavoro e contribuire a garantire la loro dignità e uguaglianza; ritiene che ciò dovrebbe avvenire mediante l'introduzione di modifiche al regolamento (CE) n. 883/2004 e la consultazione delle organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità;

82.

invita gli Stati membri a scambiarsi informazioni e buone pratiche, specialmente per quanto riguarda la transizione dall'assistenza in istituto alla vita indipendente, l'offerta di alloggi accessibili e a costi abbordabili per le persone con disabilità e la loro inclusione nella società;

83.

invita la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi maggiormente per affrontare il persistere del divario nei livelli di occupazione tra persone con e senza disabilità, nonché per promuovere l'accesso delle persone con disabilità a posti di lavoro sostenibili e di qualità; accoglie con favore, in tal senso, la proposta della Commissione, contenuta nel piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali, di includere il divario nei livelli di occupazione tra persone con e senza disabilità nel quadro di valutazione riveduto sulla situazione sociale;

84.

chiede che gli Stati membri attuino pienamente la direttiva 2000/78/CE del Consiglio; esorta gli Stati membri a sviluppare prospettive occupazionali per le persone con disabilità migliorando l'attuazione della suddetta direttiva, e in particolare dell'articolo 5 sulle soluzioni ragionevoli per i disabili, nonché investendo fondi dell'UE e del dispositivo per la ripresa e la resilienza nella formazione e nella creazione di posti di lavoro per le persone con disabilità;

85.

sottolinea che l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, l'elaborazione di profili professionali, lo svolgimento in parallelo di un'attività lavorativa e di attività di formazione, il sostegno all'inserimento e alla formazione nel luogo di lavoro, nonché le opportunità di sviluppo professionale svolgono un ruolo importante nell'aiutare le persone con disabilità a ottenere un lavoro retribuito e a mantenerlo;

86.

invita gli Stati membri a garantire che il mercato del lavoro e gli ambienti di lavoro siano aperti, inclusivi e accessibili alle persone con disabilità, a sostenere i servizi per l'impiego, a fare opera di sensibilizzazione in merito alle pratiche che favoriscono un'occupazione inclusiva, a creare incentivi e misure di sostegno adeguati per le imprese, in particolare le microimprese e le piccole e medie imprese, che assumono e formano persone con disabilità, nonché a garantire che i regimi generali di lavoro autonomo siano accessibili alle persone con disabilità e offrano loro sostegno;

87.

invita gli Stati membri a promuovere adattamenti dei luoghi di lavoro, nonché ad adottare misure per migliorare la salute e la sicurezza sul lavoro; invita la Commissione a prestare particolare attenzione ai lavoratori con disabilità nel prossimo quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché a stabilire obiettivi ambiziosi;

88.

esorta le istituzioni e gli Stati membri dell'UE a introdurre quote sul lavoro per le persone con disabilità al fine di promuovere un posto di lavoro inclusivo;

Appalti pubblici e finanziamenti dell'UE

89.

ricorda che le procedure per l'aggiudicazione degli appalti pubblici negli Stati membri devono essere eseguite e completate in modo pienamente rispettoso dei diritti fondamentali dei beneficiari, comprese le persone con disabilità; sottolinea che gli Stati membri devono rispettare la CRPD quando attuano la legislazione sugli appalti pubblici, in particolare riguardo alla scelta dei mezzi di comunicazione, alle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione e alle condizioni di esecuzione dei contratti;

90.

ricorda che una struttura adeguata di servizi pubblici, in particolare in campo sanitario e scolastico, è essenziale per assicurare la parità di trattamento delle persone con disabilità, a prescindere dalla loro condizione economica; invita gli Stati membri a utilizzare i fondi dell'UE per migliorare tali servizi e le relative infrastrutture, nello spirito delle iniziative REACT-EU e Next Generation EU;

91.

invita la Commissione e gli Stati membri a introdurre, nel contenuto definitivo degli accordi di partenariato sui Fondi strutturali e d'investimento europei e nei programmi di tali fondi, obiettivi e approcci atti a migliorare le condizioni di vita delle persone con disabilità, rispettando allo stesso tempo i principi di accessibilità e non discriminazione, e a investire nelle pari opportunità e nella partecipazione delle persone con disabilità in tutti gli ambiti dell'esistenza, anche sostenendo la transizione dalla vita negli istituti a quella nelle comunità; chiede alla Commissione di monitorare da vicino l'utilizzo dei fondi dell'UE in linea con la CRPD; sottolinea la necessità di una graduale convergenza sulle definizioni di accessibilità, partecipazione e vita basata sulla comunità, quale strumento per promuovere la coesione tra gli Stati membri;

92.

invita gli Stati membri a sfruttare le possibilità offerte dai pertinenti fondi dell'UE per la creazione di posti di lavoro per le persone con disabilità e la loro formazione, a garantire e promuovere la piena accessibilità degli spazi e delle infrastrutture pubbliche e a far sì che le azioni finanziate dall'UE raggiungano le persone con disabilità; lamenta che in alcuni Stati membri i fondi dell'UE continuino a essere utilizzati per costruire nuove strutture segreganti per le persone con disabilità;

93.

sottolinea la necessità di finanziare adeguatamente le attrezzature di cui le persone con disabilità hanno bisogno, onde assicurare che possano disporre delle migliori tecnologie e attrezzature disponibili per la loro vita quotidiana, il loro lavoro e la loro partecipazione sociale;

94.

sottolinea che i fondi dell'UE non dovrebbero mai finanziare prodotti, servizi o infrastrutture inaccessibili;

95.

invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che i programmi e le strategie di sviluppo rurale includano specifiche misure di comunicazione per raggiungere le persone con disabilità che vivono nelle zone rurali e coinvolgerle nella progettazione e attuazione di detti programmi e dette strategie;

Digitalizzazione

96.

invita gli Stati membri a valutare le opportunità e il potenziale offerti dalla digitalizzazione e dalle soluzioni digitali e a riconoscere il valore delle tecnologie assistive e adattative per le persone con disabilità, tenendo debitamente conto della protezione dei dati personali e dei risvolti etici; ricorda che le potenzialità che derivano dall'utilizzo degli strumenti digitali e delle tecnologie assistive dipendono dalle opportunità che le persone con disabilità hanno di sviluppare le proprie competenze digitali; sottolinea che l'acquisizione delle competenze digitali necessarie e la conoscenza dell'IA possono aiutare gruppi vulnerabili come le persone con disabilità a inserirsi nel mercato del lavoro;

97.

osserva che la pandemia di COVID-19 ha mostrato come tutta la popolazione dovrebbe poter beneficiare della trasformazione digitale, senza alcuna discriminazione o esclusione; sottolinea l'importanza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per la mobilità, la comunicazione e l'accesso ai servizi pubblici; invita pertanto gli Stati membri a promuovere attivamente la partecipazione delle persone con disabilità mettendo a disposizione i mezzi idonei ad assicurare loro l'accesso ai servizi pubblici online;

98.

chiede che le istituzioni dell'Unione garantiscano le norme più elevate in materia di accessibilità delle infrastrutture, dei servizi e dei servizi digitali, che compiano ogni sforzo per pubblicare i propri documenti relativi alle procedure legislative in modo fruibile e accessibile per l'utente, come pure che garantiscano che le persone con disabilità possano accedere in modo adeguato e completo ai loro siti web e moduli di contatto; incoraggia gli Stati membri a mettere a punto programmi volti a integrare le persone con disabilità nella società attraverso lo sport, le arti, la cultura e le attività ricreative, nonché a promuovere la loro partecipazione al processo politico senza alcuna limitazione;

Ricerca

99.

invita la Commissione a eseguire ulteriori ricerche sull'impatto e gli effetti delle tecnologie emergenti sulla salute delle persone con disabilità, come quelli delle luci a LED sulle persone fotosensibili;

100.

ricorda che, onde elaborare politiche adeguate ed efficaci e trovare soluzioni adeguate alle esigenze di tutte le persone con disabilità nell'UE, occorrono dati comparabili e affidabili a livello di UE; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a intensificare i loro sforzi ai fini di un quadro comune per le statistiche europee sugli individui e le famiglie per raccogliere dati affidabili sulla partecipazione delle persone con disabilità ai vari livelli e tipi di istruzione e di lavoro e nella vita sociale;

101.

sottolinea la necessità di investire nell'innovazione e nella ricerca nel campo dell'occupazione e dell'imprenditorialità delle persone con disabilità, onde promuoverne il sostentamento economico e la partecipazione alla vita economica e sociale;

102.

sottolinea la necessità di intensificare le attività di ricerca e innovazione nel settore delle tecnologie accessibili al fine di consolidare l'inclusività dei mercati del lavoro per le persone con disabilità; sottolinea l'importanza delle TIC per la mobilità, la comunicazione e l'accesso ai servizi pubblici delle persone con disabilità;

Istruzione

103.

accoglie con favore il fatto che gli Stati membri sono intenzionati ad attuare politiche di istruzione inclusiva; invita gli Stati membri ad aumentare ulteriormente la capacità dei loro sistemi d'istruzione di fornire un insegnamento accessibile di alta qualità a tutti i discenti, promuovendo misure specifiche e un sostegno personalizzato, come programmi e materiali didattici accessibili e su misura, TIC accessibili e un'adeguata istruzione digitale; invita la Commissione a rafforzare il ruolo della garanzia per l'infanzia, prendendo in considerazione un sistema di premi scolastici accessibili, nel garantire la parità di trattamento dei bambini con disabilità; invita la Commissione e gli Stati membri a investire nella formazione dei professionisti rispetto alle esigenze delle persone con disabilità; ribadisce che l'attuazione e l'assegnazione dei programmi di finanziamento dell'UE pertinenti dovrebbero contribuire alla transizione verso un'istruzione inclusiva; sottolinea che le persone con disabilità dovrebbero vedersi garantire l'accesso all'istruzione, anche durante crisi come la pandemia di COVID-19, e che gli Stati membri dovrebbero combattere tutte le forme di discriminazione e di esclusione in tale ambito; sottolinea la necessità di accrescere la partecipazione dei giovani con disabilità a corsi di formazione, tenendo conto delle loro esigenze, il che agevolerebbe il loro accesso al mercato del lavoro; prende atto dei benefici che l'apprendimento nella propria lingua madre nell'ambito dell'istruzione della prima infanzia offre ai bambini appartenenti a minoranze linguistiche e con bisogni educativi specifici in caso di difficoltà linguistiche e comunicative; invita gli Stati membri a garantire ai minori con bisogni educativi specifici l'accesso a un'istruzione nelle lingue minoritarie;

104.

pone l'accento sul fatto che programmi di istruzione e formazione professionale inclusivi sono due delle condizioni indispensabili per un mercato del lavoro più inclusivo; invita la Commissione a garantire che il futuro approccio dell'UE alle microcredenziali per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e l'occupabilità sia accessibile e inclusivo e analizzi come migliorare l'esercizio del diritto al lavoro delle persone con disabilità; invita gli Stati membri a sfruttare le opportunità che la garanzia per i giovani rafforzata prevede per l'occupazione, l'istruzione, i tirocini o gli apprendistati per i giovani con disabilità, nonché a garantire un accesso paritario delle persone con disabilità e a introdurre politiche su misura;

105.

sottolinea l'importanza di garantire un sostegno precoce, personalizzato e completo ai minori con disabilità, ai loro genitori e a quanti prestano loro assistenza; invita gli Stati membri a prestare particolare attenzione ai bambini con disabilità e con esigenze educative speciali;

106.

richiama l'attenzione sull'importanza di realizzare interventi nella prima infanzia e di permettere ai minori con disabilità di partecipare ed essere inclusi nella società sin dalle prime fasi della loro vita; sottolinea la necessità di incrementare le opportunità di finanziamento per un'istruzione inclusiva, ove possibile e auspicabile, sia per promuovere l'impatto dell'istruzione inclusiva sui minori con o senza disabilità che per finanziare la ricerca nell'ambito dell'istruzione inclusiva; ritiene necessario incoraggiare l'utilizzo di nuove tecnologie, compresi TIC, dispositivi di supporto alla mobilità nonché dispositivi e tecnologie ausiliari idonei per le persone con disabilità; osserva che l'istruzione svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo individuale e che ambienti di apprendimento accessibili offrono alle persone con disabilità la possibilità di contribuire pienamente a tutti gli aspetti della società;

107.

sottolinea che le persone con disabilità devono essere inserite in pieno nel mondo del lavoro attraverso la promozione di un'istruzione inclusiva, tramite la promozione di forme di impiego flessibili che possano andare incontro alle loro esigenze (come il telelavoro o lo smart working) e il pieno coinvolgimento delle associazioni dei disabili nell'elaborazione di strategie inclusive;

108.

sottolinea che le persone con disabilità spesso hanno competenze e qualifiche elevate che sono sottovalutate; osserva che ciò impedisce loro di realizzare il proprio potenziale e priva la società del valore sociale ed economico della loro inclusione;

109.

è fermamente convinto che gli Stati membri dovrebbero offrire un sostegno adeguato ai bambini con disabilità onde consentire che l'istruzione pubblica diventi la spina dorsale di un paradigma pedagogico personalizzato;

110.

riconosce il valore della scuola e dello sport come determinante nella crescita e nello sviluppo di bambini disabili, specialmente per coloro che sono affetti da autismo; si rammarica che nel corso della pandemia la didattica a distanza abbia privato loro di queste attività fondamentali; auspica che la loro educazione risulti prioritaria nelle politiche di riapertura negli Stati membri;

111.

propone di sviluppare progetti volti a sensibilizzare in merito alle esigenze delle persone con disabilità, sfruttando positivamente il potere degli strumenti culturali, ad esempio promuovendo eventi culturali, nel quadro di una strategia educativa di più ampio respiro intesa a promuovere e tutelare i diritti delle persone con disabilità;

112.

invita gli Stati membri a rispettare gli orientamenti definiti dalla Commissione nella sua comunicazione sulla realizzazione dello spazio europeo dell'istruzione entro il 2025 riguardo al dovere dei governi di promuovere l'istruzione inclusiva in tutti i settori dell'istruzione e della formazione, conformemente agli impegni assunti dalle Nazioni Unite nel quadro della CRPD; chiede che, nelle politiche nazionali, europee e regionali in materia di istruzione, sia applicato un sistema inclusivo che consenta di integrare i discenti con disabilità nel sistema scolastico ordinario, onde evitare qualsiasi forma di discriminazione;

Protezione dei diritti delle donne con disabilità

113.

accoglie con favore la strategia europea sulla disabilità 2021-2030 e i suoi riferimenti alle sfide specifiche cui devono far fronte le donne e le ragazze con disabilità; chiede che l'intersezione tra genere e disabilità sia integrata in tutte le politiche, i programmi e le iniziative dell'UE e nei piani d'azione nazionali degli Stati membri; chiede di ottimizzare l'uso degli attuali e futuri strumenti di finanziamento dell'UE per promuovere l'accessibilità e la non discriminazione;

114.

invita la Commissione e gli Stati membri a garantire il pieno sviluppo, la promozione e la responsabilizzazione delle donne con disabilità e a promuoverne la partecipazione al processo decisionale pubblico; sottolinea la necessità di adottare misure adeguate per garantire che le loro prospettive siano pienamente prese in considerazione e che, insieme agli organi consultivi specifici per la disabilità, sia promossa la partecipazione delle organizzazioni che rappresentano le donne con disabilità;

115.

invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare con urgenza attraverso la Convenzione di Istanbul la violenza di genere cui sono confrontate in misura sproporzionata le donne e le ragazze con disabilità, mediante l'ampliamento degli ambiti di criminalità per includervi specifiche forme di violenza di genere in conformità dell'articolo 83, paragrafo 1, TFUE; invita la Commissione a utilizzare tale strumento come base giuridica per proporre misure vincolanti e una direttiva quadro globale dell'UE per prevenire e combattere tutte le forme di violenza di genere; invita la Commissione a garantire che le esigenze delle donne con disabilità siano incluse nelle iniziative che forniscono sostegno alle vittime attraverso la strategia per la parità di genere e la strategia per i diritti delle vittime e a garantire che il sostegno alle vittime sia concepito conformemente al principio di accessibilità;

116.

deplora la discriminazione basata sul genere che le donne e le ragazze con disabilità fisiche e cognitive subiscono nel settore medico; ritiene che le donne e le ragazze con disabilità debbano avere pieno e pari accesso a cure mediche che rispondano alle loro esigenze particolari, attraverso un'assistenza sanitaria specifica per la disabilità e servizi tradizionali; invita gli Stati membri a garantire un'ulteriore formazione dei professionisti medici in relazione alle esigenze specifiche delle donne e delle ragazze con disabilità e a garantire che le donne e le ragazze con disabilità ricevano tutte le informazioni adeguate per consentire loro di adottare liberamente decisioni in merito alla loro salute;

117.

chiede il rispetto e l'accessibilità universali della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti; deplora la regressione in materia di salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti delle donne in alcuni paesi, il che è particolarmente dannoso per le donne e le ragazze con disabilità, che incontrano ostacoli aggiuntivi nell'accesso all'assistenza sanitaria; sottolinea l'importanza che gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie per combattere la sterilizzazione forzata; esorta gli Stati membri ad assicurare investimenti pubblici per garantire il pieno accesso alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti per le donne e le ragazze con disabilità; deplora che l'educazione sessuale sia spesso negata alle ragazze con disabilità; esorta gli Stati membri a garantire un'educazione completa e inclusiva in materia di sessualità e relazioni;

118.

chiede agli Stati membri di garantire un sistema di istruzione accessibile e non stereotipato con misure di educazione inclusive che preparino le donne e le ragazze con disabilità al mercato del lavoro, con un'enfasi particolare sulle competenze digitali e l'apprendimento permanente, e di assicurare che le ragazze e le donne con disabilità siano in grado di decidere le proprie discipline di studio per poter poi scegliere l'occupazione che desiderano e in cui possono esprimere il loro pieno potenziale, senza essere limitate dall'inaccessibilità, dai pregiudizi e dagli stereotipi; riconosce il legame tra istruzione e successiva occupazione; sottolinea la necessità di un pieno accesso all'istruzione al fine di combattere il divario occupazionale;

119.

invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare il divario occupazionale delle donne con disabilità, in particolare combattendo gli stereotipi di genere, rafforzando la loro partecipazione all'economia digitale, aumentando la loro rappresentanza nell'istruzione, nella formazione e nell'occupazione nel quadro delle discipline e professioni STEM e lottando contro i fattori dissuasivi al lavoro, quali le molestie sessuali; invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure concrete per garantire che le donne con disabilità partecipino al processo decisionale e ricevano una pari retribuzione a parità di lavoro attraverso misure vincolanti di trasparenza salariale, per combattere il rischio elevato di povertà lavorativa e per adeguare la regolamentazione del lavoro, come le modalità di lavoro flessibili e il congedo parentale, alle loro esigenze specifiche; invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere i modelli imprenditoriali e le iniziative dell'economia sociale volti a migliorare l'inclusione sociale e lavorativa delle donne con disabilità attraverso il piano d'azione sull'economia sociale;

120.

osserva che un maggior numero di dati e di informazioni è fondamentale per comprendere la situazione delle donne e delle ragazze con disabilità; chiede dati pertinenti, accurati e disaggregati che considerino la dimensione di genere e la disabilità per tenere conto delle sfide cui devono far fronte le donne con disabilità, in particolare nel mercato del lavoro;

o

o o

121.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, al Comitato europeo delle regioni, al Comitato economico e sociale europeo e alle Nazioni Unite.

(1)  GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35.

(2)  GU C 340 del 15.12.2010, pag. 11.

(3)  GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14.

(4)  GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70.

(5)  GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1.

(6)  GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36.

(7)  GU L 188 del 12.7.2019, pag. 79.

(8)  GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

(9)  GU C 137 E del 27.5.2010, pag. 68.

(10)  GU L 167 del 12.6.1998, pag. 25.

(11)  GU L 223 del 22.6.2021, pag. 14.

(12)  GU C 316 del 6.8.2021, pag. 2.

(13)  GU C 362 dell'8.9.2021, pag. 8.

(14)  GU C 371 del 15.9.2021, pag. 6.

(15)  Testi approvati, P9_TA(2021)0161.

(16)  Testi approvati, P9_TA(2021)0075.

(17)  GU C 363 del 28.10.2020, pag. 164.

(18)  Intervento di apertura pronunciato il 3 marzo 2021 dalla commissaria Dalli sulla Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030.

(19)  Eurostat, «Functional and activity limitations statistics» (Statistiche sulle limitazioni funzionali e delle attività), dati estrapolati nel dicembre 2020.

(20)  Eurostat, Archive: Disability statistics — access to education and training (Archivio: «statistiche sulla disabilità — accesso all'istruzione e alla formazione»), dati consultati il 29 luglio 2021.

(21)  Allegati del 17 dicembre 2019 alla proposta di relazione comune sull'occupazione della Commissione e del Consiglio che accompagna la comunicazione della Commissione sulla strategia annuale di crescita sostenibile 2020 (COM(2019)0653), pag. 89.

(22)  Eurostat, «Functional and activity limitations statistics» (Statistiche sulle limitazioni funzionali e delle attività), dati consultati il 6 luglio 2021.

(23)  Eurostat, «Disability: higher risk of poverty or social exclusion» (Disabilità: maggiore rischio di povertà o esclusione sociale), consultato il 6 luglio 2021;

(24)  Eurostat, «European Union Statistics on Income and Living Conditions» (Statistiche dell'Unione europea sul reddito e sulle condizioni di vita), dati consultati il 2 luglio 2021.

(25)  Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione delle donne con disabilità.

(26)  Indice sull'uguaglianza di genere 2020.

(27)  Risoluzione del Parlamento europeo sulla strategia europea sulla disabilità post-2020.

(28)  GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.

(29)  Studio del Parlamento del 1o ottobre 2018 relativo all'aggiornamento 2018 dello studio sul ruolo di protezione della commissione per le petizioni nel contesto dell'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

(30)  Presentazione della Commissione del 10 gennaio 2014 dal titolo «Economic impact and travel patterns of accessible tourism in Europe: Presentation of the key study findings» (Impatto economico e modelli di viaggio del turismo accessibile in Europa: presentazione dei risultati principali dello studio).

(31)  Petizioni nn. 1140/2015, 0857/2016, 0535/2017 e 1140/2015, e 0988/2020.

(32)  https://www.edf-feph.org/independent-living-and-de-institutionalisation-policy/