1.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 99/158


P9_TA(2021)0350

Relazione annuale sul funzionamento dello spazio Schengen

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2021 sulla relazione annuale sul funzionamento dello spazio Schengen (2019/2196(INI))

(2022/C 99/16)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 77, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE), in virtù del quale è previsto uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia che «garantisce che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne»,

visti l'articolo 21, paragrafo 1, TFUE e l'articolo 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), che assicurano il diritto dei cittadini di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri,

visti l'articolo 18 TFUE e l'articolo 21, paragrafo 2, della Carta, che vietano ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità,

visti gli articoli 18 e 19 della Carta sul diritto di asilo e sulla protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione,

visto l'acquis di Schengen in continuo sviluppo sin dalla firma dell'accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, che attualmente comprende molti atti giuridici dell'UE nelle aree della gestione delle frontiere esterne e interne, della politica dei visti, della politica sul rimpatrio, della cooperazione di polizia e della protezione dei dati come pure gli atti giuridici che istituiscono e disciplinano due agenzie dell'Unione (l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) e l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA)), un programma finanziario (lo strumento per il sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti) e quattro sistemi IT su larga scala (il sistema d'informazione Schengen, il sistema di informazione visti, il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e il sistema di ingressi/uscite (EES), ivi compresa l'interoperabilità tra loro,

vista la legislazione adottata dall'ultima relazione annuale sul funzionamento dello spazio Schengen volta a rafforzare tale spazio alla luce delle sfide persistenti, in particolare il regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (1), il regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (2), il regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (3), il regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/01240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (4), il regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (5), il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (6), il regolamento (UE) 2018/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, recante modifica del regolamento (UE) 2016/794 ai fini dell'istituzione di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (7), il regolamento (UE) 2020/493 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 sul sistema relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO) e che abroga l'azione comune 98/700/GAI del Consiglio (8), il regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (9) («regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea») e il regolamento (UE) 2019/1155 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica del regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (10),

viste l'attività legislativa in corso riguardante la revisione del codice frontiere Schengen relativa alle norme applicabili alla reintroduzione temporanea dei controlli alle frontiere interne, alla riforma del sistema di informazione visti, al completamento del quadro legislativo dell'ETIAS, alla rifusione della direttiva rimpatri e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti per il periodo 2021-2027 nonché la nuova proposta di regolamento che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne (COM(2020)0612),

visti le varie conclusioni del Consiglio europeo, le raccomandazioni del Consiglio e le comunicazioni, orientamenti e tabelle di marcia della Commissione volti a fronteggiare la situazione alle frontiere interne ed esterne dello spazio Schengen in risposta alla COVID-19, come la comunicazione della Commissione del 16 marzo 2020 dal titolo «COVID-19 — Orientamenti relativi alle misure per la gestione delle frontiere destinate a tutelare la salute e garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali» (11), la comunicazione della Commissione del 30 marzo 2020 dal titolo «COVID-19 — Linee guida concernenti l'attuazione della restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE, la facilitazione delle modalità di transito per il rimpatrio dei cittadini dell'UE e gli effetti sulla politica in materia di visti» (C(2020)2050) e le sue successive proroghe, come quella dell'8 aprile 2020 (COM(2020)0148), la tabella di marcia comune europea verso la revoca delle misure di contenimento della COVID-19 presentata dalla Presidente della Commissione e dal Presidente del Consiglio europeo e la raccomandazione (UE) 2020/1475 del Consiglio, del 13 ottobre 2020, per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19 (12),

vista la comunicazione della Commissione, del 22 ottobre 2019, riguardante la verifica della piena applicazione dell'acquis di Schengen da parte della Croazia (COM(2019)0497),

vista la comunicazione della Commissione, del 23 settembre 2020, dal titolo «Un nuovo patto sulla migrazione e l'asilo» (COM(2020)0609),

vista la sua risoluzione del 30 maggio 2018 sulla relazione annuale sul funzionamento dello spazio Schengen (13),

vista la relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 25 novembre 2020 sul funzionamento del meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio (COM(2020)0779),

vista la sua risoluzione del 19 giugno 2020 sulla situazione nello spazio Schengen in seguito alla pandemia di COVID-19 (14),

vista la sua risoluzione dell'11 dicembre 2018 sulla piena applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen in Bulgaria e Romania: abolizione dei controlli alle frontiere interne terrestri, marittime e aeree (15),

vista la relazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) dell'8 dicembre 2020 dal titolo «Migration: fundamental rights issues at land borders» (Migrazione: questioni inerenti ai diritti fondamentali ai confini terrestri),

vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2020 sull'attuazione della direttiva rimpatri (16),

vista la sua risoluzione del 13 novembre 2020 sull'impatto delle misure connesse alla COVID-19 sulla democrazia, sullo Stato di diritto e sui diritti fondamentali (17),

vista l'istituzione del gruppo di lavoro per il controllo Frontex da parte della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e visti i lavori che tale gruppo sta portando avanti,

visti i lavori preparatori alla presente risoluzione svolti dal gruppo di lavoro della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni preposto al controllo di Schengen,

visto l'articolo 54 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0183/2021),

A.

considerando che lo spazio Schengen è il risultato di un accordo unico nel suo genere e una delle principali conquiste dell'Unione europea, che da oltre 25 anni permette la libera circolazione delle persone all'interno dello spazio Schengen senza controlli alle frontiere interne; che ciò è stato possibile grazie a una serie di misure di compensazione, come il rafforzamento dello scambio di informazioni tramite la creazione del sistema d'informazione Schengen (SIS) e l'istituzione di un meccanismo di valutazione per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen da parte degli Stati membri e promuovere la fiducia reciproca nel funzionamento dello spazio Schengen; che la fiducia reciproca richiede anche solidarietà, sicurezza, cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, protezione congiunta delle frontiere esterne dell'UE nonché comunanza di vedute e una politica comune in materia di visti e protezione dei dati;

B.

considerando che uno spazio Schengen pienamente funzionante e il suo futuro allargamento ai paesi candidati Schengen continuano ad essere essenziali per un'ulteriore integrazione politica, economica e sociale, dato che promuovono la coesione e colmano le lacune tra paesi e regioni, e un prerequisito per proteggere il principio della libera circolazione; che il futuro dello spazio Schengen deve essere privo di frammentazioni;

C.

considerando che l'abolizione dei controlli alle frontiere interne è un elemento pratico essenziale di ciò che i cittadini associano all'idea di Europa ed è vitale per il funzionamento del mercato interno; che lo spazio Schengen è minacciato, non da ultimo a causa dell'utilizzo crescente dei controlli alle frontiere interne da parte degli Stati membri, specialmente negli ultimi anni;

D.

considerando che, in risposta alla pandemia di COVID-19, la maggior parte degli Stati membri e dei paesi associati dello spazio Schengen ha ripristinato i controlli alle frontiere interne o ha chiuso le frontiere, parzialmente, totalmente o a determinati tipi di viaggiatori, compresi i cittadini dell'UE e i loro famigliari e i cittadini di paesi terzi residenti nel loro territorio o in quello di un altro Stato membro; che, in particolare all'inizio della pandemia, l'assenza di un coordinamento efficace tra gli Stati membri e la Commissione sulla reintroduzione dei controlli alle frontiere interne e sulla loro revoca ha messo in discussione il concetto stesso di cooperazione Schengen;

E.

considerando che dal 2015 gli Stati membri hanno reintrodotto i controlli alle frontiere interne in totale 268 volte, il che costituisce un aumento significativo rispetto al periodo 2006-2014 quando i controlli alle frontiere interne sono stati reintrodotti soltanto 35 volte (18);

F.

considerando che il Parlamento europeo ha espresso più volte le sue preoccupazioni riguardo alla necessità e alla proporzionalità di molti di tali controlli alle frontiere interne;

G.

considerando che la fiducia reciproca e una stretta cooperazione tra gli Stati membri sono elementi essenziali delle fondamenta su cui si basa lo spazio Schengen;

H.

considerando che negli ultimi anni l'Unione ha adottato importanti strumenti legislativi al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dei controlli alle frontiere esterne, contribuendo in tal modo a un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia; che detti strumenti includono una nuova architettura per i sistemi d'informazione dell'UE e la loro interoperabilità;

I.

considerando che continuano a essere segnalati casi di violenza nei confronti dei migranti, compresi quelli in cerca di protezione internazionale, e di respingimenti illegali presso le frontiere esterne dell'Unione europea; che il Parlamento europeo, l'OLAF, Frontex e il Mediatore europeo hanno avviato un'indagine su tali accuse; che l'Unione non dispone ancora di un meccanismo efficace di monitoraggio dei diritti fondamentali alle frontiere esterne;

J.

considerando che erano state individuate gravi carenze nella valutazione Schengen del Regno Unito, effettuata nel 2017, sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel campo del sistema d'informazione Schengen;

K.

considerando che il primo ciclo di valutazione del meccanismo di valutazione Schengen ha evidenziato la necessità di un'attuazione migliore e più rapida delle raccomandazioni che derivano dalle valutazioni e la necessità di una riforma adeguata, segnatamente per quanto riguarda la modalità in cui il meccanismo valuta il rispetto dei diritti fondamentali;

L.

considerando che le valutazioni annuali di vulnerabilità di Frontex esaminano le capacità degli Stati membri di far fronte alle minacce e alle sfide ai confini esterni e raccomandano misure correttive specifiche volte a mitigare le vulnerabilità e quindi a integrare le valutazioni realizzate nel quadro del meccanismo di valutazione Schengen;

M.

considerando che le disposizioni dell'acquis di Schengen per quanto riguarda l'abolizione dei controlli alle frontiere interne nel caso della Bulgaria e della Romania non sono ancora state pienamente attuate, nonostante l'appello del Parlamento europeo lanciato nella risoluzione dell'8 giugno 2011;

N.

considerando che, nella comunicazione del 22 ottobre 2019 riguardante la verifica della piena applicazione dell'acquis di Schengen da parte della Croazia, la Commissione ha indicato che la Croazia ha adottato le misure necessarie a garantire le condizioni alla base della piena applicazione delle norme e degli standard di Schengen;

Funzionamento dello spazio Schengen

1.

ritiene che l'idea stessa di cooperazione Schengen, vale a dire la garanzia dell'assenza dei controlli alle frontiere interne e della libera circolazione, sia stata ulteriormente messa alla prova dalla pandemia di COVID-19; ribadisce, in tale contesto, la sua preoccupazione circa l'attuale situazione per quanto riguarda i controlli alle frontiere interne in alcuni Stati membri e a tale fine rammenta, pur sostenendo pienamente le misure di salute pubblica adottate per limitare la diffusione della COVID-19, che ogni misura volta contrastare la pandemia limitando i diritti e le libertà fondamentali dovrebbe sempre rispettare lo spirito e la lettera della legislazione;

2.

rammenta che, a norma dell'attuale diritto dell'UE, i controlli alle frontiere interne possono essere reintrodotti a condizione che siano necessari, proporzionati e di natura temporanea e che costituiscano una misura di ultima istanza; ribadisce a tale proposito che, a suo avviso, molte delle proroghe dei controlli alle frontiere interne avvenute dal 2015 non sono sufficientemente motivate e non sono in linea con le norme relative alla loro estensione, necessità o proporzionalità, e che pertanto tali proroghe sono illegali;

3.

riconosce il tentativo compiuto dalla Commissione di coordinare una risposta europea comune; deplora tuttavia il fatto che gli Stati membri continuino a introdurre controlli alle frontiere interne, spesso in modo non coordinato, prima di aver preso in debita considerazione l'interesse comune europeo a mantenere Schengen quale spazio senza controlli alle frontiere interne; ribadisce che i controlli introdotti hanno avuto un impatto negativo sulla libera circolazione delle merci, dei capitali, dei servizi e delle persone nell'Unione; sottolinea, al riguardo, la situazione particolarmente difficile dei lavoratori transfrontalieri;

4.

ricorda che, pur avendo identificato gravi carenze nell'attuazione dell'acquis di Schengen, la Commissione è stata lenta o apertamente riluttante ad avviare procedure d'infrazione; ribadisce il suo appello alla Commissione affinché eserciti un adeguato controllo sull'applicazione dell'acquis di Schengen, valuti se i principi di necessità e proporzionalità sono stati rispettati e ricorra alle procedure d'infrazione ove necessario; sottolinea l'urgente necessità di rafforzare la fiducia reciproca e la cooperazione tra gli Stati Schengen e di garantire una governance adeguata per lo spazio Schengen;

5.

ribadisce la necessità che gli Stati membri rispettino il diritto quale sancito nei trattati e nella Carta e attuino misure riguardanti le frontiere in modo legittimo e non discriminatorio; è del parere che un dibattito politico e pubblico regolare sul funzionamento dello spazio Schengen rivesta un'importanza cruciale;

6.

constata che finora nell'attuale legislatura non sono stati compiuti progressi nella revisione del codice frontiere Schengen, i cui negoziati interistituzionali restano bloccati dal Consiglio; accoglie con favore l'annuncio della Commissione della sua intenzione di presentare nuove proposte relative alla governance di Schengen; esprime il proprio rammarico per il fatto che la Commissione continui a trascurare il suo obbligo di riferire al Parlamento europeo poiché non presenta la relazione annuale sul funzionamento dello spazio senza controllo alle frontiere interne (articolo 33 del codice frontiere Schengen) e la relazione annuale esauriente a norma dell'articolo 20 del meccanismo di valutazione Schengen, ostacolando in tal modo un controllo e un dibattito politico costruttivo;

7.

esorta il Consiglio, a seguito delle sue numerose richieste in favore della piena applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen in Bulgaria e Romania, a rispettare gli impegni assunti e ad adottare una decisione immediata sull'abolizione dei controlli alle frontiere interne terrestri, marittime e aeree e a consentire in tal modo ai due Stati membri di aderire legittimamente allo spazio di libera circolazione senza controlli alle frontiere interne; è pronto, se consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 4 dell'atto di adesione, a esprimere il proprio parere sulla piena applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen in Croazia; ritiene che la solidarietà e la responsabilità si applichino a tutti e che il futuro dello spazio Schengen debba essere privo di frammentazioni;

8.

reputa essenziale che la politica dell'UE in materia di visti sia efficiente, di più semplice fruizione e sicura e accoglie con favore, a tale proposito, l'intenzione della Commissione di digitalizzare la procedura dei visti entri il 2025; ritiene che l'integrazione dei cittadini di paesi terzi che sono soggiornanti di lungo periodo negli Stati membri sia un elemento essenziale per la promozione della coesione economica e sociale e chiede pertanto che sia esaminata la possibilità di armonizzare norme minime sull'emissione di visti e permessi per soggiorni di lunga durata;

9.

ribadisce il suo invito agli Stati membri a garantire l'adeguata attuazione della direttiva sui rimpatri (19) sotto tutti gli aspetti e invita la Commissione a monitorarne l'attuazione;

10.

esorta gli Stati membri a potenziare lo scambio di informazioni e a sviluppare ulteriormente la mutua cooperazione di polizia transfrontaliera, ad esempio mediante un maggiore ricorso alle squadre investigative comuni;

11.

si compiace del fatto che alcune delle azioni richieste nella precedente relazione annuale (20) siano intanto state attuate (la revisione del quadro legislativo del sistema d'informazione Schengen e la riforma del sistema Eurosur); constata tuttavia che la maggior parte delle raccomandazioni formulate resta ancora valida;

12.

sottolinea che il buon funzionamento delle frontiere esterne è essenziale per la sostenibilità dello spazio Schengen; osserva con preoccupazione che le relazioni di valutazione Schengen e le valutazioni della vulnerabilità continuano a mettere in evidenza carenze e vulnerabilità nella protezione e nella gestione delle frontiere esterne; invita gli Stati membri ad attuare le raccomandazioni loro rivolte dal Consiglio e da Frontex, tese a porre rimedio alle carenze e alle vulnerabilità, in particolare quelle riguardanti il rispetto dei diritti fondamentali nelle attività di gestione delle frontiere; sottolinea l'importanza delle misure recentemente adottate;

13.

esprime preoccupazione per l'impatto delle attuali restrizioni di viaggio sui diritti dei rifugiati e delle persone in cerca di protezione internazionale; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che l'adozione di dette misure sia pienamente in linea con i requisiti sanciti dagli articoli 3 e 4 del codice frontiere Schengen e dalla Carta;

14.

esprime profonda preoccupazione per le ripetute accuse riguardanti il coinvolgimento di Frontex in respingimenti illegali e i resoconti di possibili violazioni dei diritti fondamentali nel contesto delle attività dell'Agenzia e ritiene che i meccanismi di segnalazione interna nonché il controllo pubblico e parlamentare sulle attività di Frontex debbano essere rafforzati e attuati in modo efficace; sottolinea che l'articolo 46 del regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea al direttore esecutivo di Frontex di sospendere, cessare o non avviare le attività laddove siano violate le condizioni per il loro svolgimento, ivi compresa la conformità ai diritti fondamentali;

15.

sostiene pienamente, a tale riguardo, l'istituzione e i lavori in corso del gruppo di lavoro della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni sul controllo di Frontex, il cui obiettivo è valutare tutti gli aspetti del funzionamento delle attività e dell'organizzazione di Frontex, il suo rafforzamento del ruolo e delle risorse per la gestione integrata delle frontiere e la corretta applicazione dell'acquis dell'UE, compreso il rispetto dei diritti fondamentali;

16.

esprime profonda preoccupazione per l'elevato numero di morti nel Mediterraneo; ricorda che prestare assistenza a persone in pericolo in mare è un obbligo giuridico sancito sia dal diritto dell'Unione che dal diritto internazionale e che le operazioni di ricerca e soccorso sono parte integrante del sistema di gestione europea integrata delle frontiere di cui al regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea; invita Frontex a migliorare in modo significativo le informazioni disponibili sulle sue attività operative in mare, anche attraverso relazioni periodiche e adeguate al Parlamento, ad esempio in relazione alla sua cooperazione con il Centro di coordinamento del soccorso marittimo di Tripoli e la guardia costiera libica;

17.

è profondamente preoccupato per le continue e gravi segnalazioni di violenze e respingimenti alle frontiere esterne, anche da uno Stato membro all'altro e successivamente verso un paese terzo; ribadisce che gli Stati membri hanno l'obbligo di prevenire attraversamenti di frontiera non autorizzati e ricorda che tale obbligo non pregiudica i diritti delle persone in cerca di protezione internazionale; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere e realizzare indagini efficaci, indipendenti e tempestive su qualunque accusa di respingimento e maltrattamento alle frontiere, nonché a garantire che sia posto immediatamente rimedio alle carenze individuate;

18.

osserva la mancanza di adeguati meccanismi di monitoraggio per assicurare il rispetto dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto nella gestione delle frontiere esterne e ritiene che all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) debba essere accordato un ruolo operativo di maggior rilievo a tal riguardo, anche tramite il meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen; invita gli Stati membri a garantire che gli organismi di monitoraggio nazionali vengano effettivamente istituiti e che siano in grado di adempiere al loro ruolo con risorse sufficienti, un mandato adeguato e un elevato grado di indipendenza; incoraggia gli Stati membri a investire costantemente nella condotta professionale delle autorità di frontiera, compresa la formazione nel settore del diritto in materia di asilo e rifugiati, in coordinamento con Frontex, FRA, UNHCR e le pertinenti organizzazioni non governative;

19.

deplora profondamente il fatto che siano stati registrati ritardi nell'attuazione delle disposizioni relative ai diritti fondamentali di cui al nuovo regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea, quale l'assunzione di 40 osservatori dei diritti fondamentali entro il 5 dicembre 2020 come stabilito nel regolamento; accoglie con favore la pubblicazione degli avvisi di posti vacanti e chiede che la procedura di assunzione in corso venga condotta con urgenza; sottolinea che tutti gli osservatori assunti devono poter svolgere i loro compiti come previsto dall'articolo 110 del regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che, di conseguenza, devono essere assunti al livello amministrativo appropriato per svolgere i loro compiti; chiede inoltre che l'indipendenza del meccanismo di denuncia dell'Agenzia sia rafforzata attraverso il coinvolgimento di esperti della FRA e delle istituzioni nazionali per i diritti umani;

Meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen

20.

ritiene che il meccanismo di valutazione Schengen abbia migliorato in modo significativo la governance dello spazio Schengen e che abbia contribuito a garantirne il funzionamento rafforzando la fiducia reciproca e la responsabilità collettiva; sottolinea, tuttavia, la natura sui generis del meccanismo di valutazione nel diritto dell'Unione, e ricorda che spetta alla Commissione la responsabilità ultima di garantire l'applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni a norma degli stessi;

21.

plaude all'intenzione della Commissione di revisionare il meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen (SEMM); rammenta le discussioni sulla sua base giuridica nel contesto dei negoziati relativi al pacchetto sulla governance di Schengen del 2012 e insiste sulla necessità di essere coinvolto nella riforma del meccanismo su un piano di parità con il Consiglio, preferibilmente attraverso l'utilizzo della procedura legislativa ordinaria o l'utilizzo della procedura seguita per l'adozione del regolamento (UE) n. 1053/2013 (21) del Consiglio che istituisce il SEMM;

22.

sottolinea l'importanza di introdurre termini ultimi chiari per tutte le fasi della procedura in qualsiasi riforma, ivi comprese l'attuazione delle raccomandazioni da parte degli Stati membri, la valutazione delle proposte della Commissione da parte del gruppo di esperti Scheval e la presentazione dei piani d'azione; ribadisce inoltre l'importanza di migliorare la flessibilità nella pianificazione annuale e pluriennale e di rafforzare il ruolo della Commissione, soprattutto laddove gli Stati membri non formulino pareri, nonché la necessità di svolgere controlli realmente senza preavviso; ritiene che i diritti fondamentali debbano essere valutati in modo coerente nel corso delle valutazioni Schengen; ritiene, infine, che il ruolo di controllo del Parlamento e il miglioramento della trasparenza del processo dovrebbero essere elementi chiave della riforma;

23.

invita la Commissione a destinare risorse sufficienti alla realizzazione di una valutazione globale del sistema Schengen, anche incrementando il numero di visite in loco negli Stati membri; osserva che, nonostante la Commissione abbia adottato 198 relazioni di valutazione nel periodo 2015-2019, soltanto 45 valutazioni Schengen sono state archiviate; invita gli Stati membri a intensificare l'attuazione dei riscontri emersi dalle valutazioni e le raccomandazioni del Consiglio; osserva che il primo ciclo di valutazione Schengen ha richiesto cinque anni; è del parere che il processo di valutazione e adozione delle raccomandazioni, che richiede in media 32 settimane, debba essere accelerato e invita, in particolare, il Consiglio ad accelerare l'adozione delle raccomandazioni formulate dalla Commissione;

24.

invita il Consiglio a tenere discussioni periodiche a livello ministeriale sul corretto funzionamento dello spazio Schengen, ivi comprese discussioni su situazioni nelle quali le relazioni di valutazione hanno indicato gravi carenze, assumendo così il ruolo politico conferitogli dal processo di valutazione Schengen; invita, pertanto, la Commissione e il Consiglio a prevenire qualunque azione che possa compromettere la finalità del meccanismo, segnatamente a verificare se siano state rispettate tutte le precondizioni per la revoca dei controlli alle frontiere interne con un paese candidato e a garantire il rispetto dell'acquis di Schengen da parte degli Stati membri nei quali è pienamente attuato;

25.

ritiene che il futuro meccanismo di valutazione Schengen debba includere una valutazione delle attività operative dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, dato il suo ruolo crescente nella gestione delle frontiere esterne e nelle operazioni di rimpatrio; ritiene inoltre che il meccanismo dovrebbe rafforzare le sue sinergie con la valutazione delle vulnerabilità della guardia di frontiera e costiera europea; ribadisce che è necessario evitare duplicazioni e che i valutatori Schengen dovrebbero avere accesso ai risultati della valutazione delle vulnerabilità;

26.

ricorda che, tra le altre cose, i diritti fondamentali rappresentano la componente generale dell'attuazione della gestione integrata delle frontiere; ricorda, inoltre, che l'acquis di Schengen deve essere attuato nel rispetto della Carta; sottolinea pertanto che le valutazioni Schengen devono anche esaminare se i diritti fondamentali sono rispettati alle frontiere esterne, compresi il divieto di respingimento, il diritto al rispetto della dignità umana, il principio di non discriminazione e il diritto di chiedere protezione internazionale; ritiene che il futuro meccanismo dovrebbe prevedere che gli esperti della FRA siano membri formali del gruppo responsabile delle visite in loco per qualunque valutazione della gestione delle frontiere esterne e dei rimpatri; ritiene che tutte le pertinenti agenzie che operano nel campo della giustizia e degli affari interni dovrebbero poter partecipare;

27.

ritiene che laddove si rilevino carenze gravi sia necessario dare un seguito molto più rapido per garantire che vi sia posto rimedio senza indugi; ritiene opportuno includere nel meccanismo rivisto una definizione di «carenze gravi» e una procedura accelerata per farvi fronte; ritiene che gli attuali cataloghi di migliori pratiche non vincolanti dovrebbero essere dotati di uno status formale ai sensi del diritto dell'Unione e che dovrebbero pertanto diventare manuali, così da migliorare la trasparenza e far sì che le valutazioni possano essere verificate con criteri obiettivi;

28.

manifesta il proprio disappunto per il fatto che la Commissione non abbia ancora presentato la relazione annuale di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1053/2013, nonostante i numerosi inviti del Parlamento europeo e del Consiglio in tal senso;

29.

sottolinea che, al fine di promuovere la buona governance e la trasparenza, le istituzioni dell'Unione dovrebbero operare rispettando il più possibile il principio di apertura; ritiene che la Commissione dovrebbe rendere pubblicamente disponibili sul suo sito web informazioni sui processi di valutazione in ciascuno Stato membro e sul rispetto, da parte degli Stati membri, delle raccomandazioni del Consiglio; ritiene inoltre che la Commissione dovrebbe fornire una piattaforma adeguata per l'accesso sicuro e criptato alle informazioni classificate dei documenti di valutazione Schengen per gli attori titolari di diritti di accesso, in particolare per i deputati al Parlamento europeo, al fine di agevolare l'esercizio del controllo democratico;

30.

rileva che la Commissione si è nuovamente recata in Croazia nel novembre 2020 nell'ambito dell'esame della questione delle frontiere esterne e ha ribadito che sono state soddisfatte le condizioni necessarie per l'applicazione dell'acquis di Schengen; invita la Croazia a continuare ad attuare le azioni in corso e a porre rimedio a qualsiasi carenza rilevata, segnatamente per quanto riguarda la formazione del personale, i livelli dell'organico e la capacità di sorveglianza delle frontiere terrestri; insiste sulla necessità di una valutazione completa del rispetto dei diritti fondamentali in seguito alle ripetute segnalazioni da parte di ONG e dei media di abusi, violenze e respingimenti perpetrati dai funzionari di frontiera; accoglie con favore l'istituzione di un meccanismo indipendente per il monitoraggio delle azioni dei funzionari di polizia nei confronti dei migranti irregolari e dei richiedenti protezione internazionale; invita la Commissione a continuare a valutare in tutti gli Stati membri la conformità delle operazioni di gestione delle frontiere ai requisiti in materia di diritti fondamentali e ad adottare le misure necessarie in caso di violazioni dei diritti umani;

31.

sottolinea le carenze ricorrenti e i settori di miglioramento nel sistema Schengen identificati dalla Commissione: recepimento, attuazione e applicazione incompleti o non conformi dell'acquis di Schengen pertinente; personale insufficiente e qualifiche e/o formazione inadeguate; pratiche nazionali divergenti e incoerenti dovute a un'attuazione incoerente dell'acquis di Schengen; strutture amministrative frammentate, con un coordinamento e un'integrazione insufficienti delle diverse autorità e ostacoli pratici, tecnologici e normativi alla cooperazione all'interno dello spazio Schengen; ricorda che tali problemi rappresentano gravi ostacoli all'adeguato funzionamento dello spazio Schengen ed esorta gli Stati membri a prestare finalmente loro la dovuta attenzione;

Utilizzo di sistemi di informazione su larga scala nel campo della giustizia e degli affari interni

32.

osserva i progressi registrati nello sviluppo dei nuovi sistemi IT su larga scala e nell'interoperabilità tra loro; invita gli Stati membri, la Commissione e le agenzie interessate a rispettare il calendario previsto per l'attuazione, che prevede l'applicazione dei nuovi sistemi informatici, il completamento delle riforme dei sistemi esistenti e l'interoperabilità di tali sistemi entro la fine del 2023; rileva inoltre la necessità di un quadro giuridico stabile per l'attuazione di tali sistemi; ricorda che l'uso di tali sistemi inciderà anche sul diritto alla vita privata e sul diritto alla protezione dei dati delle persone le cui informazioni saranno conservate in tali sistemi e sottolinea la necessità di seguire le garanzie previste negli atti giuridici che istituiscono tali sistemi in tutta l'attuazione;

33.

ricorda il ruolo cruciale di eu-LISA nell'istituzione di detti sistemi; sottolinea altresì l'importanza delle componenti nazionali nell'architettura complessiva di questi sistemi ed esorta gli Stati membri a destinare risorse finanziarie e umane adeguate per una tempestiva attuazione;

34.

accoglie con favore l'accordo politico raggiunto sulla riforma del sistema di informazione visti (VIS), in particolare la previsione di un termine ultimo chiaro e giuridicamente vincolante per l'avvio delle operazioni;

35.

pone l'accento sul notevole aumento dell'attività degli uffici per le informazioni supplementari richieste all'ingresso nazionale (SIRENE) e invita nuovamente gli Stati membri a rafforzare i mezzi a loro disposizione, assicurando che tali uffici dispongano di risorse umane e finanziarie adeguate per svolgere le loro funzioni;

36.

riconosce gli studi realizzati dal Centro comune di ricerca per quanto riguarda l'utilizzo delle impronte digitali, delle impronte del palmo, delle immagini del volto e del DNA nel sistema d'informazione Schengen;

37.

ritiene che la Commissione e il Consiglio abbiano disatteso in modo grave i loro obblighi a seguito del rilevamento di gravi carenze nell'utilizzo del sistema d'informazione Schengen da parte del Regno Unito, individuate nella valutazione del 2017; ricorda la richiesta del gruppo di lavoro preposto alla verifica di Schengen di scollegare immediatamente il Regno Unito, secondo quanto espresso nelle sue lettere alla Commissione e alla presidenza del Consiglio del 15 giugno 2020; osserva che, in quanto paese terzo, il Regno Unito non ha più accesso al sistema d'informazione Schengen; chiede uno stretto monitoraggio della continua cooperazione in materia di sicurezza tra l'UE e il Regno Unito durante il periodo di sei mesi per i trasferimenti di dati concordato nel quadro dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito;

Ciclo politico strategico pluriennale per la gestione europea integrata delle frontiere

38.

plaude alla presentazione dell'analisi strategica dei rischi per la gestione europea integrata delle frontiere formulata da Frontex quale primo passo del nuovo ciclo politico;

Il futuro di Schengen

39.

osserva che le varie crisi degli ultimi anni, come l'attuale pandemia, e le azioni in gran parte non coordinate e talvolta unilaterali intraprese dagli Stati membri hanno eroso la fiducia reciproca tra gli Stati membri e hanno messo a rischio Schengen; è convinto che gli sforzi per trovare soluzioni olistiche debbano essere intensificati di conseguenza e che tali misure debbano essere adeguatamente armonizzate; plaude, in tale contesto, all'intenzione della Commissione di adottare una strategia sul futuro di Schengen e plaude altresì all'istituzione di un forum Schengen, che dovrebbe inoltre prevedere dibattiti politici di alto livello sulla situazione attuale e sul futuro di Schengen con il Parlamento e il Consiglio;

40.

ritiene che il codice frontiere Schengen, in particolare per quanto concerne le norme sui controlli alle frontiere interne, non sia più adatto allo scopo e necessiti di una riforma urgente e significativa, al fine di rafforzare la fiducia reciproca e la solidarietà, nonché di tutelare l'integrità e il ripristino completo dello spazio Schengen; osserva, a tale proposito, che sono necessarie norme più chiare sulle emergenze sanitarie pubbliche; mette in evidenza che, sebbene la reintroduzione dei controlli alle frontiere interne rimane una decisione che spetta ai singoli Stati membri, dovrebbe sempre essere soltanto un provvedimento di ultima istanza, per un periodo di tempo limitato, ed essere adottato nella misura in cui i controlli sono necessari e proporzionati alla grave minaccia identificata, prestando particolare attenzione al loro impatto sul diritto alla libera circolazione e sul principio di non discriminazione e agli effetti che tali controlli potrebbero avere sulle regioni di confine, mantenendo al contempo una distinzione tra le varie basi giuridiche; ritiene che ogni volta che i controlli alle frontiere vengono prorogati da uno Stato membro, dovrebbero essere applicate ulteriori garanzie e misure di controllo e che, ad ogni modo, tali misure dovrebbero essere revocate non appena vengono meno i motivi alla base della loro adozione;

41.

ritiene opportuno istituire un meccanismo di consultazione strutturato e trasparente in caso di situazioni di crisi, al fine di stabilire misure di mitigazione o alternative ai controlli alle frontiere interne e uniformare le norme vincolanti e applicabili ai confini esterni;

42.

invita l'amministrazione del Parlamento a istituire un'apposita unità di sostegno alla governance di Schengen affinché il Parlamento possa esercitare in modo adeguato le sue funzioni di verifica e controllo democratici in relazione all'acquis di Schengen;

o

o o

43.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti nazionali degli Stati membri e all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.

(1)  GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1.

(2)  GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14.

(3)  GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56.

(4)  GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27.

(5)  GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85.

(6)  GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1.

(7)  GU L 236 del 19.9.2018, pag. 72.

(8)  GU L 107 del 6.4.2020, pag. 1.

(9)  GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1.

(10)  GU L 188 del 12.7.2019, pag. 25.

(11)  GU C 86 I del 16.3.2020, pag. 1.

(12)  GU L 337 del 14.10.2020, pag. 3.

(13)  GU C 76 del 9.3.2020, pag. 106.

(14)  Testi approvati, P9_TA(2020)0175.

(15)  GU C 388 del 13.11.2020, pag. 18.

(16)  Testi approvati, P9_TA(2020)0362.

(17)  Testi approvati, P9_TA(2020)0307.

(18)  Situazione al 19 maggio 2021, https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/schengen-borders-and-visa/schengen-area_en

(19)  Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

(20)  GU C 76 del 9.3.2020, pag. 106.

(21)  Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).