15.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 506/105


P9_TA(2021)0162

Accessibilità e abbordabilità dei test COVID-19

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2021 sull'accessibilità e l'abbordabilità dei test COVID (2021/2654(RSP))

(2021/C 506/16)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 3 del trattato sull'Unione europea,

visti gli articoli 4, 6, 9, 114, 153, 168, 169 e 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 marzo 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale) (COM(2021)0130),

visto il regolamento sanitario internazionale vigente,

vista la raccomandazione (UE) 2020/1595 del Consiglio, del 28 ottobre 2020, sulle strategie di test per la COVID-19, compreso il ricorso a test antigenici rapidi (1),

vista la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (2),

vista la raccomandazione del Consiglio del 21 gennaio 2021 relativa a un quadro comune per l'uso e la convalida dei test antigenici rapidi e il riconoscimento reciproco dei risultati dei test per la COVID-19 nell'UE (3),

visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che ogni cittadino dell'Unione europea ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi (4);

B.

considerando che un'efficace attività di testing è considerata uno strumento decisivo per contenere la diffusione del SARS-CoV-2 e delle sue varianti che destano preoccupazione, individuare le infezioni e limitare le misure di isolamento e quarantena, e che continuerà a svolgere un ruolo chiave nell'agevolare la libera circolazione delle persone e nel garantire i trasporti transfrontalieri e la prestazione transfrontaliera di servizi durante la pandemia;

C.

considerando che per monitorare la situazione epidemiologica e individuare rapidamente l'emergere di nuove varianti del SARS-CoV-2 è indispensabile disporre di una sufficiente capacità di testing e di sequenziamento;

D.

considerando che la Commissione ha proposto un pacchetto legislativo per l'Unione europea della salute;

E.

considerando che l'accessibilità e l'abbordabilità dei test variano notevolmente da uno Stato membro all'altro, in particolare quanto alla disponibilità di test gratuiti per i lavoratori in prima linea, compresi i lavoratori del settore sanitario e il personale scolastico, universitario e delle strutture per l'infanzia;

F.

considerando che la Commissione ha proposto un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di un certificato interoperabile relativo alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione durante la pandemia di COVID-19, denominato certificato COVID-19 dell'UE;

G.

considerando che il certificato COVID-19 dell'UE faciliterebbe la libera circolazione dei cittadini e dei residenti dell'Unione; che molti Stati membri impongono ancora ai viaggiatori di sottoporsi a un test per l'infezione da COVID-19 prima o dopo l'arrivo nel loro territorio;

H.

considerando che, al momento dell'entrata in vigore del regolamento sul certificato COVID-19 dell'UE, non tutti i cittadini e residenti dell'Unione saranno stati vaccinati, sia perché non sarà ancora stata loro offerta la possibilità di vaccinarsi, sia perché non possono vaccinarsi o scelgono di non farlo, e che dovranno pertanto fare ricorso ai certificati di test o di guarigione ai fini della libera circolazione;

I.

considerando che i test di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT) figuranti nell'elenco stabilito sulla base della raccomandazione del Consiglio del 21 gennaio 2021 costituiscono parte integrante dei previsti certificati COVID-19 dell'UE;

J.

considerando che, dati il costo dei test, le precarie condizioni di lavoro e l'accesso limitato alla protezione giuridica, i lavoratori stagionali sono confrontati a problemi particolari per quanto riguarda i test e l'autoisolamento per ragioni di salute pubblica;

K.

considerando che la COVID-19 ha colpito in misura sproporzionata le persone vulnerabili, le minoranze etniche, gli ospiti delle case di cura, gli ospiti delle case di riposo per anziani, le persone con disabilità e quelle senza fissa dimora; che le popolazioni vulnerabili sono maggiormente esposte al rischio di discriminazioni finanziarie quando non hanno la possibilità di ricevere gratuitamente i test;

L.

considerando che un'efficace attività di testing è anche un elemento centrale della strategia volta a stimolare la ripresa economica e a permettere il normale svolgimento delle attività educative e sociali negli Stati membri, in modo da consentire il pieno esercizio delle libertà fondamentali;

M.

considerando che tutti gli Stati membri offrono gratuitamente i vaccini anti COVID-19 ai propri cittadini e residenti, ma che solo pochi Stati membri offrono test gratuiti; che i cittadini e i residenti degli altri Stati membri devono spesso pagare prezzi elevati per i test per la COVID-19, il che rende questa opzione inaccessibile per alcuni e comporta il rischio di creare una discriminazione basata sullo status socioeconomico;

N.

considerando che, per evitare disparità e discriminazioni tra cittadini e residenti UE vaccinati e non vaccinati, sia i test che le vaccinazioni dovrebbero essere gratuiti;

O.

considerando che i certificati di test rilasciati dagli Stati membri conformi al certificato COVID-19 dell'UE dovrebbero essere accettati dagli Stati membri che richiedono la prova di un test per l'infezione da COVID-19 nel quadro delle restrizioni alla libera circolazione adottate per limitare la diffusione della COVID-19;

P.

considerando che dovrebbero essere disponibili in un unico luogo informazioni chiare e di facile consultazione sulla disponibilità dei test per la COVID-19 in tutti gli Stati membri e sui relativi prezzi, nei casi in cui il test non sia gratuito;

Q.

considerando che la mancanza di capacità di testing e la questione dell'accessibilità economica dei test per la COVID-19 pongono dei problemi in termini di contrasto efficace della pandemia e costituiscono un ostacolo significativo alla libera circolazione all'interno dell'UE, a fini di lavoro, tempo libero, ricongiungimento familiare o altro;

R.

considerando che 17 milioni di cittadini dell'Unione lavorano o vivono al di fuori del proprio Stato membro e che molti milioni vivono in zone periferiche e frontaliere e devono attraversare regolarmente un confine, anche quotidianamente; che tali cittadini hanno risentito inoltre in modo sproporzionato delle difficoltà di accesso ai test e dei relativi costi; che le prescrizioni in materia di test e quarantena continuano a creare ritardi nel trasporto transfrontaliero di merci e nella prestazione di servizi fisici transfrontalieri nonché a far lievitare i loro costi;

S.

considerando che anche altri viaggiatori possono scontrarsi con vari ostacoli, segnatamente di ordine finanziario, e con requisiti complessi causati dalle prescrizioni in materia di test per la COVID-19;

T.

considerando che nell'attuale pandemia è stata adottata un'ampia gamma di misure, anche di carattere eccezionale, a sostegno dei cittadini e dell'economia dell'Unione;

U.

considerando che in linea di principio la libera circolazione è un diritto di tutti i cittadini dell'Unione, e che in tempi di crisi occorre adottare tutte le misure necessarie per garantire che tutti gli europei possano godere allo stesso modo di tale diritto;

V.

considerando che la Commissione si è occupata dell'approvvigionamento congiunto dei vaccini contro la COVID-19 per conto di tutti gli Stati membri, garantendo l'accessibilità e prezzi più bassi per tutti;

W.

considerando che il 18 dicembre 2020 la Commissione ha firmato un contratto quadro con le società Abbott e Roche per l'acquisto di oltre 20 milioni di test antigenici rapidi, rendendo disponibili tali test per tutti gli Stati membri;

X.

considerando che, in casi eccezionali, è necessario e giustificato un intervento (temporaneo) sul mercato per eliminare gli ostacoli alla libera circolazione nel mercato unico, garantire una concorrenza leale e assicurare la fornitura di prodotti e servizi essenziali;

1.

invita gli Stati membri a garantire test universali, accessibili, tempestivi e gratuiti al fine di assicurare il diritto alla libera circolazione all'interno dell'UE, senza discriminazioni fondate sulle possibilità economiche o finanziarie, nel contesto del certificato COVID-19 dell'UE, conformemente all'articolo 3 del mandato negoziale del Parlamento europeo sulla proposta di certificato verde digitale (5); sottolinea il rischio di discriminazione finanziaria cui sarebbero altrimenti esposti i cittadini e i residenti dell'UE non immunizzati una volta che il certificato COVID-19 dell'UE sarà entrato in vigore;

2.

invita gli Stati membri a garantire la gratuità dei test, in particolare per i lavoratori in prima linea, compresi gli operatori sanitari e i loro pazienti, nonché per le scuole, le università e le strutture per l'infanzia;

3.

invita la Commissione e gli Stati membri a introdurre un prezzo massimo temporaneo sui test per la COVID-19 che non vengono effettuati per ottenere un certificato COVID-19 dell'UE o nel contesto delle circostanze descritte nel paragrafo 2;

4.

pone l'accento sul fatto che i certificati COVID-19 dell'UE basati su un test NAAT non dovrebbe essere fonte di ulteriori disuguaglianze o fratture sociali; sottolinea che è indispensabile un accesso giusto ed equo ai test;

5.

esorta nel frattempo gli Stati membri a proseguire l'attuazione della raccomandazione (UE) 2020/1595 della Commissione per garantire un approccio comune e strategie di testing più efficaci in tutta l'UE, nonché ad attuare pienamente, una volta adottato, il regolamento relativo al certificato COVID-19 dell'UE;

6.

invita la Commissione e gli Stati membri a garantire finanziamenti sufficienti e a proseguire gli sforzi nell'ambito dell'incubatore dell'autorità dell'UE per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (HERA) al fine di sviluppare test innovativi non invasivi per i bambini e i gruppi vulnerabili, anche in relazione alle varianti;

7.

sottolinea che la Commissione e gli Stati membri dovrebbero dar prova di maggiore impegno per la tutela dei loro cittadini e residenti, il cui diritto alla libera circolazione non dovrebbe dipendere dallo status socioeconomico;

8.

invita la Commissione a mobilitare le sue risorse per contribuire a far sì che il certificato COVID-19 dell'UE interoperabile sia attuato in modo finanziariamente equo e non discriminatorio;

9.

invita gli Stati membri e la Commissione a procedere all'approvvigionamento congiunto dei kit di test diagnostici e a firmare contratti congiunti con i fornitori di servizi di analisi mediche di laboratorio per aumentare la capacità di testing per la COVID-19 a livello dell'Unione; sottolinea la necessità di garantire un elevato livello di trasparenza e controllo negli appalti del settore sanitario; sottolinea che è di vitale importanza far sì che la Commissione riservi risorse sufficienti per l'acquisto delle attrezzature di cui al presente paragrafo, affinché possa agire in modo rapido e convincente;

10.

accoglie con favore il fatto che la Commissione abbia previsto una certa flessibilità per accelerare le formalità doganali nonché l'esenzione dall'IVA sui kit di test per la COVID-19;

11.

invita gli Stati membri a fare in modo che gli operatori sanitari e il personale formato raccolgano i dati relativi ai test e li comunichino alle autorità competenti; sottolinea che è importante adattare la capacità di testing in funzione dei dati epidemiologici più recenti e che dovrebbero essere comunicati i risultati di tutti i test, anche se effettuati presso strutture o centri non accreditati;

12.

invita la Commissione a supportare gli Stati membri attivando lo strumento per il sostegno di emergenza per coprire i costi dei test per la COVID-19, sollecitando contributi volontari da parte degli Stati membri, garantendo finanziamenti aggiuntivi per gli accordi preliminari di acquisto e assicurando che i vaccini siano forniti gratuitamente; si attende che questo sforzo congiunto funga da fonte di ispirazione per aumentare la disponibilità di test gratuiti per i cittadini e i residenti dell'UE;

13.

invita la Commissione a includere sulla piattaforma web «Re-open EU» informazioni chiare sulla disponibilità di test per la COVID-19 e sulle strutture di testing in tutti gli Stati membri, nonché a sviluppare rapidamente un'applicazione che aiuti gli utenti a reperire il centro di test per la COVID-19 più vicino a loro; invita la Commissione a rendere tali informazioni facilmente accessibili tramite un'interfaccia per programmi operativi, in modo che gli operatori turistici possano agevolmente condividere queste informazioni con i loro clienti;

14.

esorta gli Stati membri ad aumentare le capacità di testing in tutta l'UE, sia per i test NAAT che per i test antigenici rapidi, in particolare nei principali nodi di trasporto e nelle destinazioni turistiche, comprese le regioni remote e insulari e le regioni di confine, utilizzando unità mobili per i test e condividendo le strutture di laboratorio;

15.

invita la Commissione a sostenere le autorità nazionali nella creazione di centri di analisi, al fine di garantire la prossimità;

16.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU L 360 del 30.10.2020, pag. 43.

(2)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

(3)  GU C 24 del 22.1.2021, pag. 1.

(4)  Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

(5)  Testi approvati, P9_TA(2021)0145.