17.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 465/54


P9_TA(2021)0043

Accesso del pubblico ai documenti per gli anni 2016-2018

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2021 sull'accesso del pubblico ai documenti (articolo 122, paragrafo 7) — Relazione annuale per gli anni 2016-2018 (2019/2198(INI))

(2021/C 465/06)

Il Parlamento europeo,

visti il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare gli articoli 1, 9, 10, 11 e 16, e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 15,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la «Carta»), in particolare gli articoli 41 e 42,

visto il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (1),

vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2014 sull'accesso del pubblico ai documenti (articolo 104, paragrafo 7, del regolamento) tra il 2011 e il 2013 (2),

vista la sua risoluzione del 28 aprile 2016 sull'accesso del pubblico ai documenti (articolo 116, paragrafo 7, del regolamento) per gli anni 2014-2015 (3),

vista la sua risoluzione del 14 settembre 2017 sulla trasparenza, la responsabilità e l'integrità nelle istituzioni dell'UE (4),

vista le relazioni annuali del Mediatore europeo e la sua relazione speciale sull'indagine strategica OI/2/2017/TE relativa alla trasparenza del processo legislativo del Consiglio,

vista la sua risoluzione del 17 gennaio 2019 sull'indagine strategica OI/2/2017 del Mediatore europeo sulla trasparenza delle discussioni legislative negli organi preparatori del Consiglio UE (5),

vista la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) e della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU),

viste le relazioni della Commissione, del Consiglio e del Parlamento del 2016, 2017 e 2018 sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001,

visto il regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (6),

vista la sua risoluzione del 16 novembre 2017 sulla relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2016 (7),

visti gli orientamenti politici della presidente Ursula von der Leyen per la Commissione 2019-2024,

visti l'articolo 54 e l'articolo 122, paragrafo 7, del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per gli affari costituzionali (A9-0004/2021),

A.

considerando che, a norma dei trattati, l'Unione «rispetta […] il principio dell'uguaglianza dei cittadini, che beneficiano di uguale attenzione da parte delle sue istituzioni» (articolo 9 TUE); che «ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione» e «le decisioni sono prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini» (articolo 10, paragrafo 3, TUE, letto alla luce del 13o considerando del relativo preambolo nonché dell'articolo 1, paragrafo 2, e dell'articolo 9);

B.

considerando che l'articolo 15 TFUE stabilisce che «al fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società civile, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione operano nel modo più trasparente possibile» e che «qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione»;

C.

considerando che il diritto di accesso ai documenti e il suo status di diritto fondamentale sono posti ulteriormente in rilievo dall'articolo 42 della Carta, che ora ha lo «stesso valore giuridico dei trattati» (articolo 6, paragrafo 1, TUE); che il diritto di accesso ai documenti consente ai cittadini di avvalersi di fatto del loro diritto di controllare il lavoro e le attività delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, con particolare riferimento al processo legislativo;

D.

considerando che il funzionamento delle istituzioni dell'UE dovrebbe essere conforme al principio dello Stato di diritto; che le istituzioni dell'UE devono mirare ai massimi standard possibili in materia di trasparenza, responsabilità e integrità; che tali principi guida sono fattori essenziali per promuovere il buon governo in seno alle istituzioni dell'UE e garantire una maggiore apertura nel funzionamento dell'Unione europea e del suo processo decisionale; che la fiducia dei cittadini nelle istituzioni dell'UE è fondamentale per la democrazia, il buon governo e un'efficace definizione delle politiche; che è opportuno garantire la trasparenza e l'accesso ai documenti anche in relazione al modo in cui sono attuate le politiche dell'Unione a tutti i livelli e a come sono utilizzati i fondi UE; che l'apertura e la partecipazione della società civile sono indispensabili per promuovere il buon governo nelle istituzioni dell'UE; che, conformemente ai principi fondamentali della democrazia, i cittadini hanno il diritto di conoscere e seguire il processo decisionale; che il Parlamento europeo opera con un elevato livello di trasparenza nella sua procedura legislativa, anche nella fase dell'esame in commissione, il che permette ai cittadini, ai media e alle parti interessate di comprendere in che modo e per quali ragioni si adottano le decisioni e di identificare chiaramente le diverse posizioni in seno al Parlamento e l'origine di specifiche proposte, nonché di seguire l'adozione delle decisioni definitive;

E.

considerando che, conformemente all'articolo 16, paragrafo 8, TUE, il Consiglio deve riunirsi in seduta pubblica quando delibera e vota su un progetto di atto legislativo; che, secondo il Mediatore, l'attuale pratica di applicare il codice «LIMITE» alla maggior parte dei documenti preparatori nelle procedure legislative in corso costituisce una restrizione sproporzionata del diritto dei cittadini al più ampio accesso possibile ai documenti legislativi (8); che l'assenza di un impegno da parte del Consiglio a garantire la trasparenza riflette la mancanza di responsabilità nel suo ruolo di colegislatore dell'UE;

F.

considerando che le principali questioni su cui vertevano le indagini archiviate dal Mediatore nel 2018 erano la trasparenza, la responsabilità e l'accesso del pubblico alle informazioni e ai documenti (24,6 %), e, a seguire, la cultura del servizio (19,8 %) e il corretto ricorso alla discrezionalità (16,1 %); che le altre questioni riguardavano il rispetto dei diritti procedurali, come il diritto di essere ascoltati, il rispetto dei diritti fondamentali, le problematiche etiche, la partecipazione dei cittadini al processo decisionale dell'UE, anche nell'ambito delle procedure di infrazione, la sana gestione finanziaria degli appalti, delle sovvenzioni e dei contratti dell'UE, le assunzioni e la buona gestione delle questioni relative al personale dell'Unione;

G.

considerando che nel 2018 il Mediatore ha inaugurato un nuovo sito web, che comprende un'interfaccia riveduta e di facile utilizzo per i potenziali denuncianti; che la procedura «fast-track» istituita dal Mediatore per il trattamento delle denunce relative all'accesso del pubblico ai documenti riflette il suo impegno a offrire assistenza e ad adottare decisioni rapide per coloro che richiedono tale assistenza;

H.

considerando che l'indagine strategica OI/2/2017/TE del Mediatore ha rilevato che la mancanza di trasparenza del Consiglio per quanto riguarda l'accesso del pubblico ai suoi documenti legislativi nonché le sue attuali prassi nell'ambito del processo decisionale, in particolare nella fase preparatoria in seno agli organi preparatori del Consiglio, ivi compresi i suoi comitati, i gruppi di lavoro e il Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper), costituiscono un caso di cattiva amministrazione; che il 16 maggio 2018, a seguito della riluttanza del Consiglio ad attuare le sue raccomandazioni, il Mediatore ha presentato al Parlamento la relazione speciale OI/2/2017/TE sulla trasparenza del processo legislativo del Consiglio; che nella sua risoluzione del 17 gennaio 2019 sull'indagine strategica del Mediatore, il Parlamento ha approvato le raccomandazioni di quest'ultimo;

I.

considerando che nel caso 1302/2017/MH sul trattamento riservato dalla Commissione a una richiesta di accesso del pubblico ai pareri del suo servizio giuridico riguardanti il registro per la trasparenza, il Mediatore ha ritenuto che il persistente rifiuto della Commissione di concedere un più ampio accesso ai documenti costituisse un caso di cattiva amministrazione, dal momento che la Commissione non è riuscita a garantire il maggior grado possibile di apertura e disponibilità riguardo alla misura stessa intesa a promuovere la trasparenza quale mezzo per migliorare la legittimità e la rendicontabilità dell'UE;

Trasparenza da una prospettiva più ampia

1.

è fortemente determinato nello sforzo di avvicinare i cittadini al suo processo decisionale; sottolinea che la trasparenza e la rendicontabilità sono fondamentali per mantenere la fiducia dei cittadini nelle attività politiche, legislative e amministrative dell'UE; sottolinea che l'articolo 10, paragrafo 3, TUE riconosce nella democrazia partecipativa uno dei principali principi democratici dell'UE, mettendo così in evidenza che le decisioni devono essere prese il più vicino possibile ai cittadini; ricorda che un processo decisionale pienamente democratico e di grande trasparenza a livello europeo è indispensabile per rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni dell'UE; sottolinea la necessità che tutte le istituzioni dell'UE progrediscano con un livello analogo di trasparenza;

2.

prende atto con soddisfazione della nomina di un commissario responsabile per la trasparenza, con la missione di migliorare la trasparenza del processo legislativo delle istituzioni europee;

3.

ricorda che il Parlamento rappresenta gli interessi dei cittadini europei in maniera aperta e trasparente con l'obiettivo di tenerli pienamente informati, come confermato dal Mediatore, e prende atto dei progressi compiuti dalla Commissione nel migliorare le sue norme in materia di trasparenza; è profondamente preoccupato per il fatto che, nonostante gli appelli e le raccomandazioni del Parlamento e del Mediatore, il Consiglio non ha tuttora attuato norme comparabili e che il processo decisionale in seno al Consiglio è lungi dall'essere trasparente; invita il Consiglio ad applicare nella pratica le pertinenti sentenze della CGUE e a non aggirarle; apprezza le buone pratiche di alcune presidenze del Consiglio e di alcuni Stati membri in relazione alla pubblicazione dei documenti del Consiglio, comprese le proposte della presidenza del Consiglio;

4.

si compiace della decisione del Consiglio dell'Unione europea, a seguito dell'apertura da parte del Mediatore del caso 1011/2015/TN, di applicare il regolamento (CE) n. 1049/2001 ai documenti detenuti dal suo segretariato generale in relazione alle funzioni di sostegno a vari organi ed entità intergovernativi, come i pareri del gruppo di esperti in questione, in merito all'idoneità dei candidati a esercitare le funzioni di giudice e di avvocato generale presso la Corte di giustizia e il Tribunale dell'UE; plaude al parere del Mediatore, secondo cui occorre favorire una maggiore apertura sui modi per trovare il giusto equilibrio tra l'esigenza di tutelare i dati personali delle persone sottoposte a valutazione per un alto incarico pubblico e la necessità di garantire la massima trasparenza in relazione a tale processo di nomina;

5.

deplora la prassi ricorrente della Commissione di fornire al Parlamento una quantità spesso molto limitata di informazioni sull'attuazione della legislazione dell'UE; chiede alle istituzioni di rispettare il principio di leale cooperazione e di pubblicare in modo proattivo tali informazioni; esprime rammarico per il rifiuto della Commissione di pubblicare statistiche che indichino l'efficacia delle politiche dell'UE, il che ostacola qualsiasi controllo pubblico sulle politiche che hanno un impatto significativo sui diritti fondamentali; invita la Commissione a essere più proattiva per quanto riguarda la pubblicazione di tali statistiche, al fine di dimostrare che le politiche sono necessarie e proporzionate al conseguimento del loro obiettivo; chiede alla Commissione di essere trasparente per quanto riguarda i contratti stipulati con terzi; invita la Commissione a pubblicare, in maniera più proattiva rispetto a quanto non faccia attualmente, il maggior numero possibile di informazioni sulle procedure di gara;

6.

sottolinea l'importanza delle misure introdotte per migliorare la trasparenza delle decisioni adottate nelle procedure di infrazione; chiede, in particolare, che i documenti inviati dalla Commissione agli Stati membri nell'ambito di tali procedure, e le relative risposte, siano accessibili al pubblico;

7.

sottolinea che gli accordi internazionali sono giuridicamente vincolanti e hanno un impatto sulla legislazione dell'UE e pone l'accento sulla necessità di trasparenza dei negoziati nel corso dell'intero processo; ricorda che, in conformità dell'articolo 218 TFUE, il Parlamento deve essere immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi dei negoziati; invita la Commissione a intensificare gli sforzi e a garantire il pieno rispetto dell'articolo 218 TFUE;

8.

si rammarica profondamente che la Commissione e il Consiglio insistano per tenere riunioni a porte chiuse senza una motivazione adeguata; ritiene che le richieste di riunioni a porte chiuse dovrebbero essere adeguatamente valutate; chiede norme e criteri chiari che disciplinino le richieste di sedute a porte chiuse in seno alle istituzioni dell'UE;

9.

mette in evidenza che la trasparenza del processo legislativo riveste la massima importanza per i cittadini ed è un modo importante per garantire la loro partecipazione attiva al processo legislativo; si compiace dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 2016 (AII) e dell'impegno delle tre istituzioni a garantire la trasparenza delle procedure legislative sulla base della legislazione e della giurisprudenza pertinenti, compresa un'adeguata gestione dei negoziati trilaterali;

10.

esorta le istituzioni a proseguire le discussioni sulla creazione di una banca dati congiunta dedicata e di facile utilizzo sullo stato di avanzamento dei fascicoli legislativi (Banca dati legislativa congiunta), come concordato nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» per garantire una maggiore trasparenza;

11.

si compiace delle iniziative già avviate in risposta alle richieste dei cittadini di una maggiore trasparenza, come il registro interistituzionale degli atti delegati, inaugurato a dicembre 2017 quale strumento congiunto del Parlamento, della Commissione e del Consiglio che dà accesso all'intero ciclo di vita degli atti delegati;

12.

sottolinea la necessità di aumentare ulteriormente la trasparenza delle procedure di comitatologia e l'accessibilità del relativo registro, nonché di apportare modifiche al suo contenuto, al fine di garantire una maggiore trasparenza del processo decisionale; fa presente che il miglioramento delle funzioni di ricerca del registro, onde consentire la ricerca per settore di intervento, sarebbe un elemento essenziale nell'ambito di tale processo;

13.

si compiace del nuovo codice di condotta per i membri della Commissione, entrato in vigore nel febbraio 2018, che aumenta la trasparenza in primo luogo in relazione alle riunioni organizzate tra i commissari e i rappresentanti di interessi, nonché ai costi dei viaggi di lavoro effettuati dai singoli commissari; si rammarica che il Consiglio non abbia tuttora adottato un codice di condotta per i propri membri e lo esorta a farlo senza ulteriori indugi; ribadisce che il Consiglio deve essere responsabile e trasparente al pari delle altre istituzioni;

14.

ricorda il suo regolamento rivisto, in base al quale i deputati sono invitati ad adottare la prassi sistematica di incontrare solo i rappresentanti di interessi iscritti nel registro per la trasparenza; ricorda inoltre che i deputati sono invitati a pubblicare online tutte le riunioni previste con i rappresentanti di interessi che rientrano nell'ambito di applicazione del registro per la trasparenza, mentre i relatori, i relatori ombra e i presidenti di commissione sono tenuti, per ciascuna relazione, a pubblicare online tutte le riunioni previste con i rappresentanti di interessi che rientrano nell'ambito di applicazione del registro per la trasparenza; sottolinea tuttavia, a tale proposito, che i rappresentanti eletti sono liberi di incontrare tutte le persone che ritengono pertinenti e importanti ai fini della loro attività politica, senza restrizioni;

15.

è del parere che l'attuale modo per reperire informazioni sul comportamento di voto dei deputati al Parlamento europeo, vale a dire tramite file PDF contenenti centinaia di votazioni sul sito web del Parlamento, non sia di facile utilizzo e non contribuisca alla trasparenza dell'UE; chiede un sistema di facile impiego, in cui per ogni votazione per appello nominale sia possibile filtrare il testo votato e il risultato della votazione per gruppo e per deputato in modo che siano visibili contemporaneamente;

16.

si compiace che i negoziati sulla proposta di accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio presentata dalla Commissione (COM(2016)0627) si siano infine conclusi ed esorta le tre istituzioni ad attuarlo rapidamente; sottolinea che, al fine di mantenere un elevato livello di fiducia tra i cittadini nelle istituzioni europee, è necessaria maggiore trasparenza per quanto riguarda le riunioni organizzate all'interno delle istituzioni;

17.

incoraggia inoltre i membri dei governi e dei parlamenti nazionali a puntare a una maggiore trasparenza per quanto riguarda i loro incontri con i rappresentanti di interessi poiché, quando prendono decisioni su questioni relative all'UE, sono parte integrante del potere legislativo dell'Unione in senso lato;

Accesso ai documenti

18.

ricorda che il diritto di accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni è un diritto fondamentale sancito dai trattati e dalla Carta ed è indissolubilmente legato al carattere democratico delle istituzioni; sottolinea che l'esercizio più ampio di tale diritto fin nelle primissime fasi è essenziale, in quanto garantisce il controllo democratico del lavoro e delle attività delle istituzioni dell'UE; ricorda che la fiducia dei cittadini nelle istituzioni politiche è un elemento fondante chiave delle democrazie rappresentative;

19.

ricorda le sue richieste formulate nelle precedenti risoluzioni sull'accesso del pubblico ai documenti; deplora il fatto che la Commissione e il Consiglio non abbiano dato un seguito adeguato a diverse proposte formulate dal Parlamento;

20.

ricorda che la trasparenza e il pieno accesso ai documenti detenuti dalle istituzioni devono essere la regola, conformemente al regolamento (CE) n. 1049/2001 e che, come già stabilito dalla giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea, le eccezioni in esso contenute devono essere interpretate in modo restrittivo, tenendo conto del preminente pubblico interesse alla divulgazione;

21.

ribadisce l'importanza di non sovraclassificare i documenti, in quanto ciò potrebbe pregiudicare il controllo pubblico; si rammarica che i documenti ufficiali siano spesso sovraclassificati; ribadisce la sua posizione secondo cui bisognerebbe stabilire regole chiare e uniformi per la classificazione e la declassificazione dei documenti;

22.

prende atto del fatto che la Commissione riceve il maggior numero di domande iniziali (6 912 nel 2018) riguardanti documenti specifici, seguita dal Consiglio (2 474 nel 2018) e dal Parlamento (498 nel 2018); registra il tasso globale di risposte positive (nel 2018 dell'80 % per la Commissione, del 72,2 % per il Consiglio e del 96 % per il Parlamento);

23.

osserva con interesse che i principali motivi di rifiuto si basano sulla necessità di tutelare il processo decisionale delle istituzioni, la vita privata e l'integrità delle persone e gli interessi commerciali di una specifica persona fisica o giuridica; osserva inoltre che, per quanto riguarda il Parlamento, la protezione della consulenza legale è stata inoltre un motivo pertinente nei casi in cui sono stati richiesti principalmente documenti dell'Ufficio di presidenza, mentre per la Commissione lo svolgimento di ispezioni, indagini e audit e la sicurezza pubblica costituiscono altresì motivi pertinenti per rifiutare l'accesso ai documenti;

24.

si compiace della decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-213/15 P (Commissione contro Patrick Breyer), in cui la Corte ha confermato la sentenza del Tribunale, dichiarando che la Commissione non può rifiutare l'accesso alle memorie depositate dagli Stati membri in suo possesso per il solo motivo che si tratta di un documento di natura giurisdizionale; fa presente che la Corte ritiene che qualsiasi decisione su una domanda di accesso debba essere presa sulla base del regolamento (CE) n. 1049/2001 e che i documenti correlati all'attività giurisdizionale della Corte di giustizia non esulino, in linea di principio, dall'ambito di applicazione del regolamento qualora i medesimi si trovino in possesso delle istituzioni dell'Unione elencate nel regolamento, come, nella fattispecie, la Commissione;

25.

sostiene la richiesta della società civile (9) di trasmettere in diretta streaming le udienze pubbliche della Corte di giustizia europea, come già avviene per alcuni tribunali nazionali e internazionali, quali ad esempio il Conseil Constitutionnel in Francia e la Corte europea dei diritti dell'uomo;

26.

ricorda le richieste avanzate alla Commissione e al Consiglio nella sua risoluzione del 28 aprile 2016 sull'accesso del pubblico ai documenti per gli anni 2014-2015;

27.

ricorda che la revisione del regolamento (CE) n. 1049/2001 è bloccata dal 2012 e prende atto con rammarico dell'intenzione della Commissione di ritirare la proposta; esorta tutte le parti interessate a riavviare il processo di revisione e a proseguire i lavori al fine di adattare le disposizioni del regolamento al trattato di Lisbona e garantire che il campo di applicazione si estenda a tutte le istituzioni, agli organi e agli organismi dell'UE, con l'obiettivo ultimo di offrire ai cittadini dell'UE un accesso più ampio e migliore ai documenti dell'UE;

28.

ricorda che, a seguito dell'entrata in vigore del TUE e del TFUE, il diritto di accesso ai documenti riguarda tutte le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE, conformemente all'articolo 15, paragrafo 3, TFUE; ritiene che il regolamento (CE) n. 1049/2001 dovrebbe essere modificato e modernizzato, al fine di allinearlo con i trattati e di rispondere agli sviluppi intervenuti in tale ambito, tenendo conto della pertinente giurisprudenza della CGUE e della CEDU; esorta pertanto tutte e tre le istituzioni a lavorare in modo costruttivo al fine di pervenire all'adozione di un regolamento rivisto;

29.

fa presente che il fatto di garantire che i cittadini siano in grado di comprendere e seguire nel dettaglio i progressi della legislazione e di prendervi parte è un obbligo giuridico sancito dai trattati, nonché un requisito fondamentale del controllo democratico e della democrazia in generale; ritiene che, quando si producono documenti nel quadro dei triloghi, ad esempio ordini del giorno, sintesi dei risultati, processi verbali e approcci generali del Consiglio, se disponibili e nel formato in cui sono disponibili, detti documenti sono legati alle procedure legislative e non possono, in linea di principio, essere trattati diversamente dagli altri documenti legislativi;

30.

sottolinea l'importanza della trasparenza e dell'accesso del pubblico ai documenti; sottolinea che un livello elevato di trasparenza del processo legislativo è essenziale per consentire ai cittadini, ai media, alla società civile e alle altre parti interessate di chiamare a rispondere i loro rappresentanti e governi eletti; riconosce il prezioso ruolo svolto dal Mediatore nel mantenimento di contatti e nella mediazione tra le istituzioni e i cittadini dell'UE e mette in evidenza il lavoro svolto dal Mediatore nel rendere il processo legislativo dell'UE più responsabile nei confronti del pubblico;

31.

ricorda che, a giudizio del Mediatore, le restrizioni di accesso ai documenti, in particolare a quelli legislativi, dovrebbero essere eccezionali e limitate allo stretto necessario; si compiace della procedura fast-track istituita dal Mediatore europeo nei casi riguardanti l'accesso ai documenti, ma si rammarica che le sue raccomandazioni non siano giuridicamente vincolanti;

32.

rammenta che qualsiasi decisione di rifiutare al pubblico l'accesso ai documenti deve essere basata su eccezioni previste dalla legislazione, definite in modo chiaro e rigoroso, e accompagnate da una giustificazione motivata e specifica, che consenta ai cittadini di comprendere il rifiuto dell'accesso e di avvalersi efficacemente dei mezzi di ricorso legali disponibili; osserva con preoccupazione che attualmente l'unica possibilità di ricorso offerta ai cittadini per impugnare il respingimento di una richiesta di accesso ai documenti è quella di adire la CGUE, soluzione che comporta processi lunghi, il rischio di costi elevati e l'incertezza dell'esito, e impone un onere irragionevole ai cittadini che intendono impugnare una decisione, dissuadendoli dal farlo;

33.

invita, a tale proposito, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE ad adottare procedure più rapide, meno complesse e più accessibili per la gestione delle denunce sul rifiuto di concedere l'accesso; ritiene che un approccio maggiormente proattivo contribuirebbe a garantire un'effettiva trasparenza e a evitare inutili contenziosi che potrebbero essere fonte di spese e oneri superflui sia per i cittadini che per le istituzioni; ritiene che ai cittadini non dovrebbe essere impedito di impugnare le decisioni a causa della mancanza di mezzi; ricorda la possibilità di chiedere il patrocinio a spese dello Stato, come sancito dalla Carta; ritiene che le istituzioni dell'UE non dovrebbero chiedere alla parte avversa di sostenere le spese processuali;

34.

ricorda, a tale riguardo, le decisioni del Mediatore europeo del 19 dicembre 2017 nel caso 682/2014/JF, secondo cui il fatto che la Commissione imponga a tutti coloro che chiedono di accedere ai documenti di fornire il proprio indirizzo postale per l'invio dei documenti per posta si configura come un caso di cattiva amministrazione, sottolineando che continuare a rinnovare richieste e formalità procedurali, quando non sono né necessarie, né di alcuna evidente utilità, dimostra una mancanza di rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini;

35.

deplora vivamente che il Consiglio non pubblichi proattivamente la maggior parte dei documenti relativi ai fascicoli legislativi, impedendo ai cittadini di sapere quali documenti esistano realmente e quindi di esercitare il loro diritto di richiedere l'accesso ai documenti; si rammarica del fatto che le informazioni disponibili sui documenti legislativi siano presentate dal Consiglio in un registro incompleto e di difficile fruizione per gli utenti; invita il Consiglio a elencare i documenti relativi ai fascicoli legislativi in un registro pubblico di facile consultazione, che rifletta pienamente l'interesse pubblico per la trasparenza e consenta un controllo legittimo non solo da parte dei cittadini, ma anche da parte dei parlamenti nazionali;

36.

esorta il Consiglio ad allineare i suoi metodi di lavoro agli standard di una democrazia parlamentare e partecipativa, come richiesto dai trattati, e ribadisce che il Consiglio deve essere responsabile e trasparente al pari delle altre istituzioni;

37.

sostiene pienamente le raccomandazioni rivolte dal Mediatore europeo al Consiglio a seguito dell'indagine strategica, ossia di: a) registrare sistematicamente le posizioni espresse dagli Stati membri nelle discussioni con gli organi preparatori, b) elaborare criteri chiari e pubblicamente accessibili sulle modalità di designazione dei propri documenti come «LIMITE» e c) riesaminare sistematicamente lo status «LIMITE» dei documenti prima dell'adozione definitiva di un determinato atto legislativo e prima dell'avvio di negoziati informali nell'ambito dei triloghi, momento in cui il Consiglio avrà già raggiunto una posizione iniziale; esorta il Consiglio ad adottare tutte le misure necessarie per attuare quanto prima le raccomandazioni del Mediatore al fine di garantire la trasparenza delle discussioni legislative nei suoi organi preparatori;

38.

ritiene che l'attuale pratica generalizzata e arbitraria del Consiglio di applicare il codice «LIMITE» alla maggior parte dei documenti preparatori nelle procedure legislative in corso costituisca una restrizione del diritto dei cittadini al più ampio accesso possibile ai documenti legislativi;

39.

prende atto del fatto che il Parlamento ha assistito a un aumento significativo delle domande di accesso del pubblico ai documenti a più colonne discussi in sede di trilogo a seguito della sentenza del Tribunale nella causa De Capitani (10), e rileva con soddisfazione che, dopo tale sentenza, il Parlamento ha divulgato tutti i documenti a più colonne per i quali è stato chiesto l'accesso a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001; se ne compiace, dal momento che l'apertura del processo legislativo contribuisce a conferire maggiore legittimità alle istituzioni agli occhi dei cittadini dell'UE; sottolinea che il requisito generale per la concessione dell'accesso ai documenti costituisca lo strumento più appropriato affinché tutte le istituzioni dell'UE possano rispondere all'enorme aumento delle richieste di documenti;

40.

sottolinea che la sentenza della Corte nella causa De Capitani del marzo 2018 afferma che le posizioni delle istituzioni riprese nei documenti «a quattro colonne» non rientravano in una presunzione generale di non divulgazione; osserva che la natura sensibile del contenuto dei documenti di trilogo non è stata considerata di per sé un motivo sufficiente per rifiutare l'accesso al pubblico;

41.

ricorda che le conclusioni del Tribunale si applicano a tutte le istituzioni dell'UE e che la Corte chiarisce che, qualora un documento proveniente da un'istituzione dell'UE sia coperto da un'eccezione per quanto riguarda il diritto di accesso, l'istituzione deve valutare e spiegare chiaramente il motivo per cui l'accesso a tale documento potrebbe arrecare concretamente ed effettivamente pregiudizio all'interesse protetto dall'eccezione, segnatamente il motivo per cui il pieno accesso al documento in questione pregiudicherebbe, in modo specifico ed effettivo, il processo decisionale, richiedendo pertanto che il rischio sia ragionevolmente prevedibile e non meramente ipotetico; sottolinea che qualsiasi rifiuto di accesso ai documenti deve essere pienamente giustificato in ogni caso specifico;

42.

si compiace che la causa ClientEarth/Commissione chiarisca in modo significativo la portata del concetto di «documenti legislativi» e che la CGUE abbia stabilito che i documenti elaborati nell'ambito di una valutazione d'impatto sono considerati documenti legislativi e pertanto non possono essere protetti in base a una presunzione generale di non divulgazione al pubblico;

43.

deplora che i pareri dei servizi giuridici del Consiglio, della Commissione e del Parlamento abbiano un accesso limitato e che spesso il parere del Servizio giuridico del Parlamento non sia nemmeno disponibile per i membri di altre commissioni; chiede alle istituzioni di garantire la trasparenza;

44.

prende atto delle indagini avviate dal Mediatore europeo nel 2020 sulle prassi dell'agenzia FRONTEX per quanto riguarda gli obblighi che le incombono in forza della normativa dell'UE in materia di accesso del pubblico ai documenti; esorta l'Agenzia a dare seguito alle conclusioni del Mediatore europeo e ad attuare le sue raccomandazioni concernenti l'aggiornamento del registro dei documenti e la pubblicazione del numero di documenti sensibili in suo possesso che non figurano nel suo registro dei documenti (11);

45.

sottolinea il ruolo importante che svolgono gli informatori nel rivelare i casi di cattiva amministrazione e sostiene le misure volte a tutelare gli informatori dalle ritorsioni; invita tutte le istituzioni a valutare e, se necessario, a rivedere i loro dispositivi interni in materia di segnalazione di irregolarità;

46.

esorta la Commissione a garantire l'accesso del pubblico a tutti gli accordi preliminari di acquisto, nella loro forma integrale, conclusi tra l'UE e le imprese private nel settore della salute, in particolare per l'ordinazione di vaccini;

Conclusioni

47.

sottolinea che la necessità di trasparenza dovrebbe essere attentamente bilanciata con l'esigenza di tutelare i dati personali e di consentire, laddove necessario, un certo grado di riservatezza nell'adozione delle decisioni;

48.

sottolinea con fermezza che qualsivoglia eccezione all'accesso del pubblico ai documenti o alle informazioni dell'UE deve essere analizzata caso per caso, tenendo conto del fatto che l'accesso a tali documenti è la regola, mentre le eccezioni alla regola sono questioni di interpretazione rigorosa;

49.

invita tutte le istituzioni, gli organi e gli organismi a elaborare un approccio comune per l'accesso alla documentazione, compresa la procedura per i materiali di trilogo, e a esplorare e sviluppare costantemente nuovi metodi e misure per conseguire la massima trasparenza;

50.

invita le istituzioni a garantire la trasparenza delle procedure legislative sulla base della legislazione, della giurisprudenza e delle raccomandazioni del Mediatore europeo pertinenti;

51.

invita tutte le istituzioni a migliorare la comunicazione durante l'intero ciclo legislativo e a diffondere in modo proattivo un maggior numero di documenti relativi alla procedura legislativa all'insegna della massima semplicità, facilità d'uso e accessibilità attraverso i loro siti web e tutti gli altri mezzi di comunicazione; sottolinea che è necessaria una maggiore trasparenza in relazione al processo decisionale nell'ambito delle procedure di infrazione; chiede alle istituzioni di intensificare gli sforzi per creare una banca dati dedicata congiunta dedicata e di facile utilizzo sullo stato di avanzamento dei fascicoli legislativi in corso, come concordato nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio», che assicuri la trasparenza nelle varie fasi del processo legislativo e permetta ai cittadini di comprendere meglio le procedure legislative dell'UE;

52.

ricorda che, conformemente all'articolo 3 TUE e alla Carta, la ricca diversità linguistica dell'Unione deve essere rispettata; invita le istituzioni dell'Unione europea a compiere ogni sforzo per fornire l'accesso ai documenti in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea;

53.

sottolinea che le società democratiche aperte dipendono dalla capacità dei cittadini di accedere a una varietà di fonti di informazione verificabili, in modo da potersi formare un'opinione su diverse questioni; mette in evidenza che l'accesso alle informazioni rafforza la rendicontabilità nell'ambito del processo decisionale ed è essenziale per il funzionamento delle società democratiche;

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54.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Mediatore, agli altri organi e organismi dell'Unione e al Consiglio d'Europa.

(1)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(2)  GU C 378 del 9.11.2017, pag. 27.

(3)  GU C 66 del 21.2.2018, pag. 23.

(4)  GU C 337 del 20.9.2018, pag. 120.

(5)  GU C 411 del 27.11.2020, pag. 149.

(6)  GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13.

(7)  GU C 356 del 4.10.2018, pag. 77.

(8)  https://www.ombudsman.europa.eu/en/recommendation/it/89518

(9)  https://thegoodlobby.eu/campaigns/openletter-to-the-president-of-the-court-ofjustice-of-the-european-union-asking-foreu-courts-to-live-stream-their-publichearings

(10)  Sentenza del Tribunale del 22 marzo 2018, Emilio de Capitani/Parlamento europeo, T-540/15, ECLI:EU:T:2018:167.

(11)  https://www.ombudsman.europa.eu/en/solution/en/137293