29.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 290/11 |
Parere del Comitato economico e sociale europeo — Un nuovo quadro per gli accordi di libero scambio, di partenariato economico e di investimento che garantisca il reale coinvolgimento delle organizzazioni della società civile e delle parti sociali e assicuri la sensibilizzazione dell’opinione pubblica
(parere d’iniziativa)
(2022/C 290/03)
Relatore: |
Stefano PALMIERI |
Decisione dell’Assemblea plenaria |
25.3.2021 |
Base giuridica |
Articolo 32, paragrafo 2, del Regolamento interno |
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Parere d’iniziativa |
Sezione competente |
Relazioni esterne |
Adozione in sezione |
9.3.2022 |
Adozione in sessione plenaria |
23.3.2022 |
Sessione plenaria n. |
568 |
Esito della votazione (favorevoli/contrari/astenuti) |
215/1/7 |
1. Conclusioni e raccomandazioni
1.1. |
Il CESE ribadisce il proprio sostegno alla nuova strategia commerciale europea aperta, sostenibile e autorevole, e ritiene che sia particolarmente importante, attraverso tale strategia, promuovere da un lato la competitività dei settori produttivi europei e degli attori economici (grandi, medie e piccole imprese) e dall’altro contribuire alla promozione dei valori e dei principi europei, in particolare la democrazia e i diritti umani, sociali e di genere, nonché dei diritti del lavoro ed ambientali. In questo modo sarà possibile assicurare che l’Unione europea (UE) abbia gli strumenti idonei per proteggere i lavoratori e le imprese da pratiche commerciali non eque e i consumatori da prodotti nocivi e non sostenibili; coniugando così gli interessi delle imprese con quelli dei cittadini consumatori e lavoratori. |
1.2. |
Il CESE ritiene che la nuova ambiziosa strategia commerciale dell’UE necessiti, per la sua attuazione:
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1.3. |
Per il CESE il duplice processo di riforma — degli strumenti negoziali e dei GCI — consentirà di pervenire a una reale condivisione e quindi a una consapevolezza pubblica del valore degli accordi commerciali, di partenariato e di investimento, sottoscritti da parte di tutti gli attori coinvolti dagli effetti di tali accordi (imprese, lavoratori, consumatori ecc.) e in entrambe le parti contraenti gli accordi (UE e paesi partner). |
2. Osservazioni generali
2.1. |
Nel febbraio del 2021 la Commissione europea ha predisposto le linee per una nuova strategia commerciale europea aperta, sostenibile e autorevole (1). Una strategia che dovrebbe garantire il perseguimento dei seguenti tre obiettivi dell’Unione europea:
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2.1.1. |
Diversi fattori hanno concorso all’elaborazione di questa nuova strategia commerciale. Primo fra tutti la crisi pandemica di COVID-19, che ha indotto a una seria riflessione sulle nuove strategie in tema di sicurezza sanitaria, alimentare, di approvvigionamento di materie prime e produzioni strategiche e in generale sulle catene del valore globali. |
2.1.2. |
Altri fattori determinanti, per l’elaborazione della nuova strategia commerciale proposta dalla Commissione, sono collegati: i) alla crisi in cui permane l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC); ii) alle relazioni problematiche con alcuni paesi o blocchi commerciali: Cina, Russia, USA; iii) ai difficili negoziati con il Regno Unito; iv) e all’attuale impasse nella quale si trovano alcuni accordi commerciali (si veda l’accordo UE-Mercosur, l’accordo di partenariato economico Africa centrale-UE o l’accordo di partenariato economico Comunità dell’Africa orientale-UE). |
2.1.3. |
Più volte nel documento proposto dalla Commissione si afferma che la nuova strategia commerciale europea, oltre a promuovere la competitività dei settori produttivi europei, dovrà contribuire alla promozione dei valori e dei principi europei, in particolare la democrazia e i diritti umani, sociali e di genere, nonché dei diritti del lavoro ed ambientali. |
2.1.4. |
Il Parlamento europeo (PE) ha accolto con favore la proposta della Commissione ed ha invitato la Commissione a fare in modo che, negli accordi negoziati, i capitoli sul Commercio e lo sviluppo sostenibile (CSS) (TSD Chapters) contribuiscano ad assicurare che i benefici del commercio siano assicurati a tutti i partecipanti (2). |
2.1.5. |
Il CESE ha ribadito, nei suoi recenti pareri, la propria visione della politica commerciale dell’UE e ha espresso il suo convinto sostegno alla proposta della Commissione, di cui sottolinea l’importanza, la pertinenza e la tempestività. Nel contempo il CESE ha chiaramente formulato delle aspettative e delle conseguenti raccomandazioni per un’ambiziosa revisione del commercio e lo sviluppo sostenibile (TSD) (3). |
2.1.6. |
Proprio perché la nuova strategia proposta dalla Commissione è giustamente ambiziosa, riteniamo che essa necessiti per la sua attuazione:
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2.1.6.1. |
Il duplice processo di riforma — degli strumenti negoziali e dei GCI — consentirà di pervenire a una reale condivisione e quindi a una consapevolezza pubblica del valore degli accordi (commerciali, di partenariato economico e di investimento) sottoscritti da parte di tutti gli attori coinvolti dagli effetti di tali accordi (imprese, lavoratori, consumatori ecc.) e in entrambe le parti contraenti gli accordi (UE e paesi partner). |
3. Una valutazione critica degli attuali accordi commerciali
3.1. |
Il CESE, pur ribadendo la convinzione dell’importanza fondamentale del multilateralismo negli scambi commerciali e la convinzione che l’OMC — attraverso una sua sostanziale riforma — debba tornare a svolgere il ruolo di garante di tale multilateralismo, comprende che — in questo particolare contesto — gli accordi commerciali possono assumere un ruolo decisivo non solo per gli scambi commerciali bilaterali dell’UE (che comunque rappresentano oltre il 30 % del commercio delle merci e dei servizi per l’Unione), ma soprattutto per la diffusione di uno sviluppo sostenibile da un punto di vista economico, sociale e ambientale per l’UE e i suoi paesi partner. |
3.2. |
Nel corso degli ultimi anni, diversi strumenti negoziali utilizzati dall’UE (accordi commerciali, accordi di partenariato economico, accordi di investimento) sono stati oggetto di valutazioni particolarmente critiche da parte del CESE (4). |
3.3. |
Il CESE ritiene che si debba partire da tali valutazioni per poter così valutare l’opportunità di una riforma degli attuali strumenti negoziali, in modo da assicurare il conseguimento degli obiettivi della nuova strategia commerciale proposta dalla Commissione. |
3.3.1. |
Un primo aspetto riguarda la scarsa trasparenza nel corso dei processi negoziali riguardanti gli accordi commerciali. Pur essendo chiara l’esigenza di una confidenzialità nei contenuti dei trattati oggetto della negoziazione, il CESE ritiene che tale confidenzialità debba comunque assicurare che i negoziati commerciali avvengano in modo trasparente, garantendo un flusso continuo di informazioni per i cittadini e gli stakeholder interessati ai negoziati. |
3.3.1.1. |
La Commissione ha sempre mostrato una netta opposizione ad assicurare una completa trasparenza dei negoziati ricollegandosi all’esistente regolamentazione (5) e ad alcune sentenze della Corte di giustizia (6), adducendpag.o che la diffusione di informazioni, nel corso dei negoziati, pregiudicherebbe gli interessi dell’Unione europea. |
3.3.1.2. |
Il CESE riconosce che, nel corso degli ultimi anni, la Commissione ha mostrato un’importante e interessante apertura, migliorando il livello di trasparenza attraverso la messa a disposizione — per i diversi accordi commerciali — di informazioni riguardanti: i report dei diversi round negoziali; il mandato negoziale ricevuto; le diverse proposte testuali, così come la predisposizione di incontri attraverso il dialogo con la società civile e con il gruppo di esperti sugli accordi commerciali dell’UE. |
3.3.1.3. |
Nonostante tali miglioramenti il mandato negoziale deciso dal Consiglio dovrebbe essere più ambizioso e offrire alla Commissione maggiori possibilità di organizzare la partecipazione della società civile e delle parti sociali assicurando il loro reale coinvolgimento nel processo di negoziazione. Il CESE ha inoltre chiesto la reintegrazione del gruppo di esperti, il cui mandato è scaduto (7). |
3.3.1.4. |
Il CESE, pur comprendendo l’esistenza di un vero e proprio trade-off tra trasparenza e confidenzialità nel corso dei negoziati, riconosce che la questione della trasparenza rimane la questione di maggiore attrito con gli stakeholder, con le organizzazioni della società civile e le parti sociali. |
3.4. |
Un altro aspetto sul quale si concentrano le critiche riguarda il fatto che le valutazioni di impatto sulla sostenibilità degli accordi risultano parziali, sono pubblicate con ritardo — quando i negoziati risultano già conclusi — oppure sono del tutto assenti nei paesi partner degli accordi. |
3.4.1. |
Ed è stato proprio il ritardo con il quale è stata pubblicata la valutazione di impatto sulla sostenibilità dell’accordo UE-Mercosur (Sustainability impact assessment — SIA) ad essere stato oggetto di una denuncia, che alcune organizzazioni non governative hanno formulato alla Mediatrice europea (8). La Mediatrice europea nel marzo del 2021 formulava la seguente posizione critica nei confronti della Commissione europea: «La Commissione europea non è riuscita a garantire il completamento della valutazione d’impatto per la sostenibilità in tempo utile, ovvero prima della fine dei negoziati commerciali UE-Mercosur. Ciò costituisce un caso di cattiva amministrazione» (9). |
3.4.2. |
Il CESE ribadisce che le valutazioni di impatto sulla sostenibilità economica, sociale e ambientale degli accordi debbano essere tempestivamente pubblicate — all’inizio dei negoziati — ed aggiornate nel corso dei negoziati e debbano far parte — periodicamente — di una valutazione ex post dell’accordo nella fase del suo monitoraggio. Tali valutazioni dovranno poi riguardare entrambe le parti negoziali: l’Unione europea, i suoi Stati membri e gli Stati della controparte al tavolo negoziale (10). |
3.5. |
Un’ulteriore critica mossa agli accordi commerciali ha riguardato l’incapacità di garantire efficacemente il rispetto: dei diritti umani, dei diritti sociali, delle convenzioni fondamentali dell’Organizzazione internazionale del lavoro, così come gli standard ambientali e di sicurezza. Gli accordi non garantiscono inoltre le parità di condizioni «level playing field» tra tutti gli operatori presenti nei mercati (in particolare per le piccole e medie imprese così come per alcuni settori produttivi) (11). |
3.6. |
A ciò si aggiunga che a volte gli accordi commerciali non tengono conto delle particolari specificità dei paesi in via di sviluppo, dell’esistenza di asimmetrie tra l’UE e i paesi partner dell’accordo con il rischio di non risolvere o, talvolta, approfondire le differenze esistenti (per esempio l’accesso equo ai farmaci salva vita, o ai vaccini); così come non si tiene conto delle possibili posizioni di preminenza che possono assumere le multinazionali a seguito della conclusione degli accordi commerciali. |
3.7. |
Per garantire un coinvolgimento efficace e ampio della società civile organizzata è necessaria un’ampia attuazione dei GCI non solo in tutti i futuri negoziati commerciali, ma soprattutto negli attuali accordi di partenariato economico in Africa, dove i gruppi consultivi interni sono del tutto assenti. I processi di revisione in corso e futuri e l’attuazione del nuovo accordo UE-Organizzazione degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (OSACP) possono offrire un’effettiva opportunità per l’introduzione dei GCI negli accordi commerciali esistenti privi di tale strumento (ad esempio la revisione dell’accordo di partenariato economico tra l’Unione europea e il gruppo accordo di partenariato economico della Comunità per lo sviluppo dell’Africa australe (SADC)]. |
3.8. |
La partecipazione della società civile e delle parti sociali ai negoziati e al monitoraggio degli accordi firmati dall’Unione ha avuto una certa evoluzione sin dalle prime esperienze. Il CESE riconosce gli sforzi compiuti, in molti casi ne è stato partecipe. |
3.9. |
Il CESE prende atto dei risultati provenienti dal recente Study Reviewing the DG Trade Civil Society Dialogue (12) attraverso il quale è stato valutato il dialogo con la società civile a livello europeo e nazionale. Pur condividendo alcuni risultati dello studio, il CESE ritiene che occorra procedere ad un salto di qualità nel reale coinvolgimento delle organizzazioni della società civile e delle parti sociali nella politica commerciale dell’UE. |
3.10. |
Il CESE ha più volte richiesto un reale e maggior coinvolgimento della società civile e delle parti sociali, in tutte le fasi negoziali degli accordi commerciali, in entrambe le parti presenti al tavolo negoziale (Commissione e i paesi partner) (13). |
3.11. |
Per tutta questa serie di ragioni, il CESE ritiene che sia arrivato il momento di sviluppare una nuova e più efficace strategia negoziale, con nuove norme e procedure per garantire una partecipazione effettiva ed efficace delle organizzazioni della società civile e delle parti sociali. Tutto ciò favorirebbe il raggiungimento degli obiettivi della nuova strategia commerciale dell’UE, assicurando il raggiungimento di accordi compatibili con uno sviluppo sostenibile dal punto di vista economico, sociale ed ambientale per entrambe le parti negoziali: UE e paesi partner degli accordi commerciali. |
4. Un nuovo quadro negoziale per gli accordi commerciali
4.1. |
Il CESE considera che la nuova politica commerciale dell’UE apra la possibilità di valutare e migliorare le norme, le procedure e i criteri per organizzare in maniera molto più efficace, trasparente ed inclusiva la partecipazione della società civile organizzata e delle parti sociali, sia durante i negoziati, sia successivamente, nel corso del monitoraggio, della valutazione ed eventuale implementazione degli accordi. |
4.2. |
Il CESE ritiene che sia opportuno elaborare una nuova metodologia negoziale, in grado di stabilire una nuova road map, tale da prevedere, in tutte le fasi negoziali, il reale coinvolgimento delle organizzazioni della società civile e delle parti sociali. Questa metodologia deve valere sia per l’Unione europea, sia per gli Stati della controparte presenti al tavolo negoziale. |
4.3. |
Il primo passo della road map negoziale dovrebbe prevedere la firma di un «memorandum d’intesa» tra i negoziatori (Commissione e i relativi Stati della controparte) con il quale si assicuri il reciproco impegno dei negoziatori:
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4.3.1. |
Le fasi della negoziazione previste nel «memorandum d’intesa» si applicheranno sia al round negoziale generale sia agli eventuali round negoziali tecnici che si dovessero formare. |
4.3.2. |
La costituzione di un «Comitato consultivo congiunto dei portatori di interessi» dovrebbe basarsi sul medesimo approccio del «principio del partenariato» vigente per la politica di coesione. |
4.3.2.1. |
Attraverso il partenariato ciascun programma della politica di coesione si sviluppa attraverso un processo collettivo che coinvolge le autorità a livello europeo, regionale e locale, le parti sociali e le organizzazioni della società civile. Questa partnership si applica a tutte le fasi del processo di programmazione, dalla progettazione alla gestione e attuazione, al monitoraggio e alla valutazione. Questo approccio contribuisce a garantire che l’azione sia adattata alle esigenze e priorità locali e regionali di tutti i portatori di interessi (gli stakeholder). |
4.3.3. |
La scelta degli osservatori tra i rappresentanti delle organizzazioni della società civile e delle parti sociali dovrebbe sottostare al criterio fondamentale della effettiva rappresentatività, indipendenza ed equa ripartizione fra gli stakeholder. Per quanto riguarda la rappresentatività e l’indipendenza, per le parti sociali dovrebbe riferirsi ai criteri adottati dall’ILO, dal gruppo lavoratori e dal gruppo imprenditori, mentre per le altre organizzazioni della società civile all’adesione ad organismi internazionali. Gli osservatori presenti nel «Comitato consultivo congiunto dei portatori di interessi» dovrebbero sottostare al rispetto di uno specifico «codice di condotta». |
4.3.4. |
Del «Comitato consultivo congiunto dei portatori di interesse», oltre a organizzazioni della società civile e parti sociali, dovrebbero far parte — in qualità di «osservatori esterni» — anche rilevanti istituzioni di carattere internazionale quali: l’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), il segretariato degli accordi ambientali multilaterali del Programma Ambiente delle Nazioni Unite (Multilateral Environmental Agreements Secretariat — United Nations Environment Programme). |
4.3.4.1. |
Il «codice di condotta» dovrebbe essere in grado di delineare:
Il «codice di condotta» dovrebbe essere sottoscritto da tutti i partecipanti al negoziato in qualità di osservatori presenti nel Comitato consultivo congiunto. |
4.4. |
La road map negoziale dovrebbe constare delle seguenti fasi destinate a ripetersi ciclicamente fino alla fine del negoziato. |
4.4.1. |
La fase negoziale confidenziale. Fase alla quale partecipano sia i componenti del tavolo negoziale (Commissione e i paesi dell’area geografica controparte nel negoziato) sia i rappresentanti della società civile e delle parti sociali in qualità di «osservatori» che si impegnano — attraverso la firma del «protocollo di confidenzialità» presente nel codice di condotta — a garantire la riservatezza delle informazioni di cui disporranno in questa fase. In questa fase l’ILO dovrebbe presentare un rapporto pre-negoziale sullo stato di ratifica ed implementazione delle Convenzioni fondamentali nel paese terzo, messo a disposizione di tutti i componenti del tavolo negoziale (negoziatori ed osservatori). Tale rapporto non avrebbe alcun valore vincolante ma contribuirebbe ad evidenziare il rispetto o meno degli standard sociali nei paesi interessati dall’accordo. |
4.4.2. |
La fase degli «early warning»con il«Comitato consultivo congiunto». Fase nella quale gli osservatori individuano tematiche sensibili presenti nel negoziato, per le quali i negoziati non stanno pervenendo a soluzioni soddisfacenti per la società civile e le parti sociali. Questa fase è ancora «una fase confidenziale», nella quale gli osservatori sono chiamati al rispetto della massima riservatezza. |
4.4.3. |
La fase della comunicazione aperta. Sia la Commissione sia i paesi dell’area geografica controparte nel negoziato presentano un rapporto informativo pubblico e regolarmente congiunto sullo stato di avanzamento dei negoziati. In questa fase gli osservatori possono esprimere le loro valutazioni seguendo la «regola di Chatham House» (14) delineando le tematiche sensibili del negoziato individuate nella fase precedente degli «early warning» con il «Comitato consultivo». Questa fase è una fase pubblica nella quale sono evidenziati i risultati preliminari del negoziato. È una fase che serve per far crescere la consapevolezza nel pubblico sullo stato di avanzamento dei negoziati. |
4.4.4. |
La fase della presentazione del rapporto preliminare indipendente di valutazione di impatto dell’accordo commerciale. In questa fase entrambe le parti (Commissione e i paesi dell’area geografica controparte) presentano la valutazione preliminare indipendente di impatto dell’accordo. È in questa fase che le organizzazioni della società civile e delle parti sociali esprimono le loro valutazioni sugli effetti economici, sociali e ambientali dell’accordo, avvalendosi anche di proprie autonome analisi di valutazione. Un contributo importante dovrebbe venire dagli «osservatori esterni» che dovrebbero presentare un rapporto a disposizione di tutte le parti e reso pubblico. |
4.4.5. |
Conclusa la fase della presentazione del rapporto preliminare di impatto si avvierà di nuovo ciclicamente la fase negoziale confidenziale, a cui seguirà la fase degli «early warning» con il Comitato consultivo, a cui seguirà la fase della comunicazione aperta ed infine la fase della presentazione del rapporto finale della valutazione di impatto dell’accordo commerciale. Il ciclo negoziale continuerà fino a concludersi con la firma o meno dell’accordo da parte dei rappresentanti della Commissione e dei paesi dell’area geografica controparte. |
4.4.6. |
Nel caso in cui l’accordo sia siglato dalle parti, queste — insieme agli osservatori della società civile e delle parti sociali del gruppo consultivo — provvederanno alla predisposizione di uno specifico protocollo di costituzione del gruppo consultivo interno — GCI (per l’UE e per i paesi partner) contenente le norme per il loro funzionamento (si veda il punto 5.5.2). |
4.4.7. |
Il CESE ritiene che il quadro negoziale proposto rappresenterebbe una sfida per tutte le parti coinvolte nei negoziati. Una sfida che richiede consapevolezza dei propri ruoli per ciascuno degli attori in campo (Commissione, organizzazioni della società civile, parti sociali, osservatori esterni), così come richiede un livello di professionalità e di preparazione particolarmente elevato per tutti gli attori coinvolti. Il CESE considera che sarebbe positivo rafforzare la partecipazione del Parlamento europeo, che dovrebbe svolgere un ruolo più rilevante nelle fasi di negoziato e nel monitoraggio degli accordi. Il CESE è altrettanto convinto che solo in questo modo sarà possibile assicurare il reale coinvolgimento di tutti, compresa la società civile e le parti sociali nei negoziati commerciali, assicurando per tale via l’effettiva condivisione dei contenuti dell’accordo. |
5. Una proposta di riforma dei gruppi consultivi interni di monitoraggio, valutazione ed implementazione degli accordi
5.1. |
L’UE si trova attualmente di fronte ad una crescente domanda di dialogo inclusivo e democratico, da parte della società civile e delle parti sociali, non solo durante l’elaborazione degli accordi commerciali, ma anche nella loro fase di attuazione (15). Il CESE, pur apprezzando gli sforzi compiuti dalla Commissione per aprire spazi di confronto e di partecipazione, ritiene che sia indispensabile migliorare le procedure per il monitoraggio, la valutazione e l’implementazione di tali accordi. |
5.2. |
Per il CESE gli strumenti consultivi — i gruppi consultivi interni (GCI) — istituiti per monitorare l’attuazione e l’esecuzione degli impegni presenti nei capitoli sul Commercio e lo sviluppo sostenibile (CSS) (TSD Chapters) ed in futuro degli interi accordi commerciali, non rispondono in modo soddisfacente agli obiettivi stabiliti. Tali gruppi consultivi interni — GCI (Domestic Advisory Groups — DAG), presentano delle lacune sia per i criteri che conducono alla loro composizione, sia per la mancanza di regole chiare per il loro funzionamento. |
5.3. |
Seguendo le raccomandazioni politiche sostenute nel non paper dei gruppi consultivi interni dell’UE (EU DAG) (16) e la recente analisi svolta, sui gruppi consultivi interni dell’UE e dei paesi partner (17), i gruppi consultivi interni possono essere valutati in base a quattro differenti livelli di successo, basati sulla capacità di garantire:
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5.3.1. |
Per quanto riguarda l’operatività, mentre i GCI — grazie alla fondamentale funzione di segretariato svolta dal CESE — risultano attivati nell’UE, essi sono invece presenti solo in alcuni dei paesi partner (18). Nei paesi partner, laddove sono presenti, hanno degli evidenti problemi di carattere organizzativo — per evidenti carenze di risorse finanziarie (19) — così come problemi di rappresentatività, di equa ripartizione delle rappresentanze di interessi e di indipendenza delle organizzazioni che ne fanno parte (20). |
5.3.2. |
Dal punto di vista della capacità di condividere le informazioni dei soggetti partecipanti ai GCI, a fronte di un generale scambio di informazioni sembra esistere, anche qui, una netta distinzione fra GCI dell’UE e GCI dei paesi partner. Nei GCI dell’UE al di là di alcune contrapposizioni vige generalmente un buono scambio di informazioni tra i partecipanti al dialogo mentre, nei GCI dei paesi partner, emergono tensioni tra le componenti del business e i rappresentanti non business. In entrambi i GCI permangono comunque rapporti insoddisfacenti fra i governi e i rispettivi GCI (il cosiddetto dialogo verticale). Emerge inoltre una richiesta per un dialogo transnazionale — tra GCI dell’UE e dei paesi partner — più strutturato ed approfondito, in particolar modo nel corso dell’incontro annuale transnazionale della società civile e istituendo riunioni specifiche tra i GCI nell’ambito dello stesso accordo. |
5.3.3. |
Per quanto riguarda il monitoraggio degli accordi, sebbene questo rappresenti l’obiettivo principale dei GCI, occorre riconoscere che esso difficilmente si concretizza. L’incapacità di pervenire al monitoraggio dell’attuazione e dell’esecuzione del capitolo sul Commercio e lo sviluppo sostenibile (CSS) è da ascrivere principalmente ad un’assenza di risorse specifiche da indirizzare al monitoraggio, e a un’assenza di disponibilità e responsabilità da parte dei governi. In questo contesto, è sicuramente da apprezzare la pressione esercita dalla Commissione e dai GCI dell’UE sui governi dei paesi partner affinché aumenti la loro responsabilità nella fase del monitoraggio (21). La presentazione di un report informativo — non vincolante — da parte dell’ILO e dell’OCSE messo a disposizione dei GCI sarebbe una base affidabile di valutazione dell’accordo commerciale. |
5.3.4. |
È indubbio che, a seguito di quanto finora riscontrato, l’impatto politico, ossia le capacità di influenzare l’attuazione degli accordi ricadenti nel capitolo sul Commercio e lo sviluppo sostenibile, da parte dei GCI, è del tutto insufficiente. La Commissione dovrebbe stabilire criteri più ambiziosi affinché i governi tengano conto delle raccomandazioni dei GCI; inoltre sebbene gli impegni dei GCI siano vincolanti, mancano di un’effettiva esecutività e di un coinvolgimento permanente dei GCI nel processo di controversia (22). |
5.4. |
Sulla base di tali considerazioni il CESE ritiene opportuno un processo di profonda riforma dei GCI in grado di rimuovere le lacune delineate (nei punti 5.3.1-5.3.4). |
5.5. |
Il CESE ribadisce l’esigenza di istituire — per tutte le tipologie di accordi negoziati — un unico organismo di partecipazione della società civile e delle parti sociali (il gruppo consultivo interno riformato) in grado di realizzare un monitoraggio dell’attuazione e dell’esecuzione degli accordi e una valutazione dei loro risultati (23). |
5.5.1. |
Tale organismo dovrà essere comune e perfettamente funzionante per entrambe le parti dell’accordo (UE e paesi partner) e dovrà riguardare tutti gli aspetti dell’accordo, dando la priorità a tutti gli elementi dell’accordo che hanno un impatto sull’attuazione del capitolo sul Commercio e lo sviluppo sostenibile. |
5.5.2. |
Il CESE ritiene che ogni accordo siglato dovrà contenere un protocollo sul funzionamento dei gruppi consultivi interni in grado stabilire un solido quadro istituzionalizzato capace di fissare le norme per il suo funzionamento per entrambe le parti dell’accordo (UE e paesi partner) stabilendo:
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5.5.3. |
Un ruolo fondamentale sarà svolto dagli indicatori del monitoraggio in itinere che dovranno garantire il rispetto degli impegni previsti nell’accordo e riguarderanno gli ambiti: economico/commerciale, sociale, ambientale e di sicurezza sanitaria. |
5.5.4. |
Il CESE ritiene che, sulla base del processo di riforma dei GCI, il ruolo del CESE assumerà un’importanza fondamentale e tale da richiedere un adeguamento opportuno delle risorse umane e finanziarie. Per tale ragione il CESE ribadisce la richiesta, alle autorità di bilancio, di prevedere — quando la riforma andrà a regime — una dotazione aggiuntiva in linea con le spese correnti previste dalla Commissione, per aiutare i gruppi consultivi interni a svolgere le attività previste sul piano sia quantitativo che qualitativo. |
Bruxelles, 23 marzo 2022
La presidente del Comitato economico e sociale europeo
Christa SCHWENG
(1) COM(2021) 66 final.
(2) Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2020 sulla revisione della politica commerciale dell'UE (2020/2761(RSP).
(3) GU C 105 del 4.3.2022, pag. 148; GU C 105 del 4.3.2022, pag. 40; GU C 364 del 28.10.2020, pag. 53; GU C 364 del 28.10.2020, pag. 160; GU C 159, del 10.5.2019, pag. 28.
(4) GU C 105 del 4.3.2022, pag. 148; GU C 105 del 4.3.2022, pag. 40; REX/530, Valutazione del ruolo della società civile nelle strutture di partecipazione nel quadro dell’accordo UE/Colombia/Perù/Ecuador, relatore: G. Iuliano; GU C 364 del 28.10.2020, pag. 160; GU C 47 dell'11.2.2020, pag. 38; REX/503: Verso un accordo di associazione UE-Mercosur, relatore: J. Puxeu Rocamora, correlatore: M. Soares.
(5) Articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001.
(6) Lettera con la quale la Commissione rifiuta l’accesso al documento formulato dall’organizzazione: Les Amis de la Terre. 2019 [b]. Disponibile: https://www.asktheeu.org/fr/request/7049/response/23196/attach/3/Signed%20letter.pdf?cookie_passthrough=1 Accesso: 30.7.2020, pag. 2.
(7) GU C 374 del 16.9.2021, pag. 73. Op. cit.
(8) ClientEarth, Fern, Veblen Institute, la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme e la Federazione internazionale per i diritti umani.
(9) Decisione nel caso 1026/2020/MAS riguardante il mancato completamento, da parte della Commissione europea, di una «valutazione d’impatto per la sostenibilità» aggiornata prima di concludere i negoziati commerciali UE-Mercosur.
(10) GU C 47 dell'11.2.2020, pag. 38 Op. cit.
(11) GU C 105 del 4.3.2022, pag. 148; REX/532; GU C 364 del 28.10.2020, pag. 160 Op. cit.
(12) Marzo 2021, Unione europea, Study Reviewing DG Trade Civil Society Dialogue (Studio che riesamina il dialogo della DG Trade con la società civile), Tetra Tech — Deloitte.
(13) GU C 105 del 4.3.2022, pag. 40; GU C 105 del 4.3.2022, pag. 148; GU C 159 del 10.5.2019, pag. 28.
(14) Regola in base alla quale «Quando una riunione, o una parte di essa, si svolge secondo la regola di Chatham House, i partecipanti sono liberi di utilizzare le informazioni ricevute, ma non possono rivelare l’identità o l’affiliazione né dell’oratore o degli oratori né di altri partecipanti».
(15) Documento informale delle autorità olandesi e francesi sul commercio e le sue conseguenze in campo sociale ed economico e sullo sviluppo sostenibile.
(16) Documento informale: Rafforzare e migliorare il funzionamento dei gruppi consultivi interni per il commercio dell'UE.
(17) Martens, D., Potjomkina, D., Orbie, J., 2020, Domestic Advisory Groups in EU trade agreements — Stuck at the Bottom or Moving up the Ladder?, Friederich Ebert Stiftung — Università di Gand,
(18) Si pensi al Perù dove, a seguito della mancata volontà del governo peruviano di costituire un apposito GCI, le organizzazioni della società civile hanno avviato un GCI «ombra» purtroppo non riconosciuto dall’UE. Martens et. al., 2020, op. cit.
(19) «Il CESE assicura il segretariato di tutti i gruppi consultivi interni dell’UE. Circa il 78 % (36/46) dei partecipanti ai GCI dell’UE ritiene che le riunioni dei GCI siano ben preparate dalla segreteria. La maggior parte dei GCI dei paesi terzi, tuttavia, non dispone di un’assistenza analoga per aiutarli a organizzare e preparare il proprio lavoro. Gran parte del lavoro viene spesso svolta dal presidente (e talvolta dai vicepresidenti), la cui capacità di dedicare tempo a queste attività è limitata». Martens, D., et al. Op. cit. pag 16.
(20) È il caso del GCI della Corea del Sud che, pur avendo fatto dei considerevoli progressi, presenta ancora delle lacune in tema di rappresentatività e di indipendenza. Martens, D., et. al., 2020, op. cit.
(21) Nell’Accordo UE-Corea la pressione politica ha portato a una denuncia ufficiale e il panel d’esperti si è pronunciato sulla non conformità del paese alle convenzioni dell’ILO.
Figura 1
Le differenti fasi negoziali (the road map)
Figura 2
Le differenti fasi negoziali (the road map)