22.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 517/9


Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Garantire la libertà e la diversità dei media in Europa»

[parere d’iniziativa]

(2021/C 517/02)

Relatore:

Christian MOOS

Decisione dell’Assemblea plenaria

20.2.2020

Base giuridica

Articolo 32, paragrafo 2, del Regolamento interno

 

Parere d’iniziativa

Sezione competente

Occupazione, affari sociali, cittadinanza

Adozione in sezione

7/9.2021

Adozione in sessione plenaria

22.9.2021

Sessione plenaria n.

563

Esito della votazione

 

(favorevoli/contrari/astenuti)

223/2/8

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

La libertà dei media (in cui rientra anche la sicurezza e la protezione dei giornalisti) e il pluralismo dei media sono elementi fondamentali della democrazia liberale, come tutti gli Stati membri hanno convenuto nei Trattati dell’UE.

1.2.

Benché l’Europa rimanga nel complesso un continente con media liberi e diversificati, all’interno dell’UE si assiste a sviluppi allarmanti. Alcuni Stati membri non sono più democrazie liberali, dato che sottopongono i media indipendenti a un controllo politico e limitano attivamente la diversità dei media.

1.3.

Le minacce alla libertà dei media e il loro calante pluralismo non riguardano solo alcuni Stati membri, ma costituiscono una tendenza generale in tutta l’Unione. Tutti gli Stati membri devono adottare con urgenza misure atte a preservare la libertà e la pluralità dei media.

1.4.

Dal momento che alcuni Stati membri non sono disposti ad adottare le misure necessarie, spetta alle istituzioni dell’UE assicurare il rispetto dei valori europei e garantire il funzionamento della democrazia liberale e dello Stato di diritto in tutti gli Stati membri dell’Unione europea.

1.5.

Le sfide fondamentali consistono nel garantire la sicurezza, la protezione e l’indipendenza dei giornalisti in tutti gli Stati membri e in qualsiasi momento, nel difendere i media indipendenti dalle influenze politiche e nell’adottare misure contro le restrizioni alla pluralità dei media imputabili a una volontà politica e a imperativi economici.

1.6.

Il CESE accoglie con favore il gran numero di relazioni e iniziative del Parlamento europeo (1) e della Commissione; sottolinea però che il compito principale che si profila all’orizzonte è quello di realizzare miglioramenti concreti in materia di libertà e pluralità dei media a livello nazionale, come sottolineato nella relazione annuale 2021 delle organizzazioni partner della Piattaforma del Consiglio d’Europa per promuovere la tutela del giornalismo e la sicurezza dei giornalisti (2).

1.7.

Il CESE invita la Commissione a valersi senza indugio del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione, al fine di affrontare la grave minaccia che in alcuni Stati membri incombe sulla libertà e il pluralismo dei media.

1.8.

Il CESE apprezza l’intenzione della Commissione di proporre misure per rafforzare la sicurezza dei giornalisti, e sottolinea la necessità di vietare per legge le azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica (SLAPP — Strategic lawsuit against public participation).

1.9.

Il CESE invita la Commissione a rendere più trasparenti ed equi gli appalti pubblici nel settore dei media e il sostegno pubblico alle aziende di tale settore.

1.10.

Il CESE è decisamente favorevole al piano della Commissione relativo a una «legge europea per la libertà dei media» che offra alla Commissione stessa strumenti giuridici efficaci per assicurare il rispetto della libertà e del pluralismo dei media nel mercato comune.

1.11.

Il CESE ritiene che il sostegno pubblico imparziale alle aziende del settore dei media costituisca un investimento nel giornalismo di qualità — così come emittenti pubbliche indipendenti e imparziali offrono un contributo indispensabile alla pluralità dei media.

1.12.

Il CESE propone di creare un servizio pubblico radiotelevisivo europeo completamente indipendente.

1.13.

Il CESE sottolinea l’importanza di un ulteriore sviluppo dell’alfabetizzazione mediatica e sostiene la proposta di istituire un’agenzia europea che rafforzi le competenze mediatiche dei cittadini dell’UE per mezzo di programmi educativi.

2.   La libertà e la diversità dei media come presupposto essenziale della democrazia

2.1.

L’articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti umani, l’articolo 10, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) e l’articolo 11, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea garantiscono la libertà di cercare, di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. L’indipendenza e la diversità dei media sono essenziali per garantire tale libertà di informazione.

2.2.

La libertà dei media e il loro pluralismo, garantiti dall’articolo 11, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sono a loro volta un presupposto essenziale della democrazia. Devono essere rispettati a tutti i livelli, affinché i cittadini dell’Unione possano esercitare in maniera efficace il diritto di partecipare alla vita democratica, sancito dall’articolo 10, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea (TUE).

2.3.

La diversificazione del panorama dei media, oltre a quella dei partiti politici e della società civile, reca un contributo indispensabile alla formazione di opinioni e intenzioni nei processi decisionali democratici.

2.4.

I media indipendenti apportano altresì un contributo indispensabile al rispetto del principio di trasparenza cui le istituzioni e altri organismi dell’Unione sono vincolati ai sensi dell’articolo 15 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

2.5.

Come rappresentanti del «quarto potere», i giornalisti investigativi svolgono una funzione di organo di controllo sull’operato dei poteri esecutivo, legislativo e giudiziario, oltre che su quello dei soggetti privati. In tal modo rafforzano l’obbligo di rendere conto che ricade sui rappresentanti eletti responsabili delle decisioni a tutti i livelli.

2.6.

Gli Stati membri in cui la libertà o la diversità dei media subiscono restrizioni non sono democrazie e violano i valori (articolo 2 TUE) e gli obiettivi (articolo 3 TUE) dell’Unione europea.

2.7.

Benché alcuni Stati membri dell’UE si collochino sempre all’avanguardia, a livello mondiale, nel garantire la libertà e la diversità dei media, le minacce alla libertà dei media e il loro calante pluralismo nell’Unione non riguardano singoli paesi: tendenze negative appaiono evidenti, in varia misura, in tutta l’Unione europea.

2.8.

Le limitazioni interne alla libertà e al pluralismo dei media compromettono la capacità dell’UE di promuovere la democrazia nei paesi vicini, dato che le recenti crisi in alcuni Stati mostrano come in qualche paese la situazione riguardante la libertà e la pluralità dei media, oltre che la sicurezza dei giornalisti, è anche peggiore.

2.9.

Alcuni Stati membri dell’UE hanno ormai abbandonato il consorzio dei paesi democratici e nell’ultimo decennio si sono rapidamente avvicinati a quella parte del mondo in cui vige l’autocrazia. Le restrizioni alla libertà e alla diversità dei media rappresentano un elemento di questa tendenza.

2.10.

La pandemia ha accelerato ancor più tale tendenza, o è stata persino sfruttata per legittimare ulteriori erosioni della libertà dei media.

2.11.

L’indice sulla libertà di stampa nel mondo 2021 di Reporter senza frontiere e le relazioni annuali di Freedom House Freedom and the MEDIA e Freedom on the NET mostrano chiaramente che l’UE fatica a difendere i valori europei al proprio interno (4).

3.   Minacce alla libertà e alla diversità dei media

3.1.   Le minacce ai giornalisti

3.1.1.

Perché i media adempiano la propria missione, i giornalisti devono poter lavorare senza ostacoli ed essere certi che la loro protezione personale sarà sempre pienamente assicurata dall’UE e da tutti i suoi Stati membri. Oggi non è più così.

3.1.2.

Dal 2015 a oggi nell’Unione europea almeno 16 giornalisti sono stati uccisi mentre svolgevano il proprio lavoro, o proprio a causa di esso. Non dobbiamo dimenticare Daphne Caruana Galizia, Giorgos Karaivaz, Ján Kuciak e la sua fidanzata Martina Kušnírová, Lyra McKee, Peter de Vries e i loro colleghi.

3.1.3.

I giornalisti sono sempre più esposti ad aggressioni verbali e fisiche; in particolare, seguire proteste e dimostrazioni diviene sempre più rischioso, giacché il pericolo proviene sia dai dimostranti, sia dalle forze dell’ordine. Con gli oltre cento casi connessi alla pandemia, in Europa la minaccia ha assunto proporzioni inedite (5).

3.1.4.

In alcuni paesi europei che non fanno parte dell’UE la situazione dei giornalisti è catastrofica; i provvedimenti energici adottati contro giornalisti indipendenti in Bielorussia ne costituiscono un esempio molto allarmante.

3.1.5.

I social media e le dinamiche di gruppo osservate in quei casi abbassano la soglia oltre la quale sono possibili molestie e minacce. Esistono campagne coordinate, miranti a impedire il lavoro dei media o di singoli giornalisti. Ciò solleva la questione di un’eventuale necessità di regolamentare le piattaforme dei social media senza porre restrizioni alle libertà fondamentali.

3.1.6.

Rispetto ai loro colleghi di sesso maschile, le giornaliste hanno maggiori probabilità di subire aggressioni verbali e fisiche, oltre che molestie e minacce online, spesso di natura misogina, sessista o maschilista.

3.1.7.

In alcuni Stati membri le misure volte a contrastare la disinformazione e i divieti in materia di diffamazione sono concepiti in maniera che sia possibile utilizzarli per criminalizzare il giornalismo critico e minacciare i giornalisti con pene detentive o pesanti multe.

3.1.8.

Le azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica (SLAPP) vengono utilizzate sempre più spesso per ridurre al silenzio i giornalisti e i portatori di interessi della società civile.

3.1.9.

I problemi economici che attualmente affliggono le aziende del settore dei media hanno provocato tagli nel numero di giornalisti che possono contare su un rapporto di lavoro regolare. Per i giornalisti freelance che si trovano in una situazione sempre più precaria e vulnerabile, le controversie legali rappresentano una minaccia alla loro fonte di sostentamento anche se le denunce sporte sono infondate.

3.1.10.

Soprattutto a livello locale sono osservabili dei «deserti giornalistici» senza precedenti, e spesso i media indipendenti sono sostituiti dalle cosiddette testate cittadine, giornali gratuiti, di proprietà delle élite economiche e politiche locali, che possono mettere a repentaglio la libertà e il pluralismo dei media.

3.1.11.

Le minacce, il cui obiettivo è indurre all’autocensura, compromettono la libertà dei media in Europa.

3.2.   Minacce alla libertà dei media

3.2.1.

Affinché i media possano operare liberamente, il quadro giuridico che ne assicura la libertà e la diversità deve consentire a giornalisti e aziende del settore dei media di svolgere il proprio lavoro senza ingerenze politiche.

3.2.2.

In vari Stati membri si nutrono profondi timori per l’indipendenza delle autorità di regolamentazione dei media, che in qualche caso costituiscono di fatto per i governi uno strumento atto a influenzare il panorama dei media. Organismi veramente indipendenti di autoregolamentazione volontaria dei media possono rappresentare un mezzo per proteggere questi ultimi dalle ingerenze politiche.

3.2.3.

Alcuni Stati membri utilizzano una legislazione fiscale discriminatoria e spendono per campagne pubblicitarie mirate allo scopo di influenzare i media.

3.2.4.

Alcuni Stati membri hanno sfruttato il pericolo del diffondersi della disinformazione relativa alla pandemia per legittimare le restrizioni alla libertà di stampa e impedire così resoconti giornalistici critici sulla gestione della crisi.

3.2.5.

I media pubblici sottoposti a un controllo politico diretto, oppure a un controllo politico indiretto attraverso organi di vigilanza che non operano nel pieno rispetto della libertà giornalistica, costituiscono una grave minaccia per la libertà dei media. Stanno aumentando i tentativi di esercitare un’influenza politica diretta sul campo di attività dei media indipendenti, nonché gli attacchi verbali rivolti da responsabili politici e le azioni legali intentate contro i giornalisti e i media che esprimono critiche.

3.2.6.

In vari Stati membri i rapporti eccessivamente stretti tra gli imprenditori del settore dei media e il governo, o coloro cui sono stati affidati incarichi pubblici, nonché la proprietà, da parte di partiti politici o Stati, di aziende del settore dei media detentrici di quote di mercato troppo ampie, danno luogo a notevoli restrizioni della diversità e della libertà dei media.

3.2.7.

Anche nelle democrazie liberali funzionanti viene messa in discussione l’esistenza di un servizio pubblico radiotelevisivo indipendente e imparziale a garanzia della diversità di opinioni, e si invoca un’influenza politica sulla programmazione e sui contenuti trasmessi.

3.3.   Minacce alla diversità dei media

3.3.1.

Nel corso degli ultimi tre anni le concentrazioni nel mercato dei media nell’UE, compresi i segmenti del mercato pubblicitario e dei canali di distribuzione, sono notevolmente aumentate e, secondo l’Osservatorio del pluralismo dei media 2020, questo andamento rappresenta un rischio da medio a elevato per la libertà dei media in tutta l’UE (6).

3.3.2.

I cambiamenti nelle dinamiche di utilizzo dei media, innescati dalla rivoluzione digitale, mettono in discussione i modelli aziendali dei media già affermati. I giornali e i piccoli organi d’informazione a livello locale, che costituiscono l’asse portante della diversità dei media nell’UE, ne sono particolarmente colpiti, e diventano facile bersaglio di operazioni di concentrazione che trovano la loro ragion d’essere in motivazioni politiche.

3.3.3.

L’importanza sempre crescente dei media digitali accresce il potere di mercato — e, di conseguenza, l’influenza sull’opinione pubblica — delle grandi piattaforme che, in quanto imprese straniere, spesso aggirano le normative europee.

3.3.4.

Le conseguenze economiche della pandemia, e in particolare il calo delle entrate pubblicitarie, accelerano i cambiamenti in corso nel mercato dei media e limitano ancor più la diversità dei media.

4.   Raccomandazioni per rafforzare la libertà e la diversità dei media in Europa

4.1.   Raccomandazioni generali

4.1.1.

Il CESE rileva che le persone e i governi che, con le parole o le azioni, mettono in discussione la libertà o il pluralismo dei media non sono idonei a presiedere né le istituzioni dell’UE, né i loro organi preparatori, e neppure a rappresentare l’Unione.

4.1.2.

Il CESE si compiace che il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione abbia rafforzato il braccio correttivo del pacchetto di strumenti dell’UE relativi allo Stato di diritto, anche per quel che concerne la libertà e il pluralismo dei media.

4.1.3.

Il CESE esprime apprezzamento per il fatto che anche la relazione della Commissione europea sullo Stato di diritto, comprendente il monitoraggio per paese del pluralismo e della libertà dei media, e il dibattito svoltosi in seno al Consiglio dell’Unione europea hanno contribuito a rafforzare il braccio preventivo del pacchetto di strumenti dell’UE relativi allo Stato di diritto.

4.1.4.

Il CESE invita a rendere più efficace il braccio preventivo includendo in futuro, nei capitoli sui singoli paesi della relazione sullo Stato di diritto, raccomandazioni specifiche di riforma per Stato membro la cui attuazione sarà valutata nella relazione dell’anno successivo.

4.1.5.

Il CESE si impegna a fare della protezione della libertà e della diversità dei media uno dei punti centrali della Conferenza sul futuro dell’Europa, al fine di sensibilizzare all’importanza di questa sfida e di intensificare ulteriormente il dibattito sulle misure necessarie.

4.2.   Raccomandazioni sulla protezione dei giornalisti

4.2.1.

Il CESE sottolinea che la forma migliore di protezione dei giornalisti consiste nel perseguire rigorosamente tutti i responsabili dei casi di molestie, minacce e aggressioni contro i giornalisti stessi.

4.2.2.

Il CESE invita la Commissione a valersi senza indugio del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione, al fine di affrontare la grave minaccia che in alcuni Stati membri incombe sulla libertà e il pluralismo dei media. Ciò include chiaramente il rifiuto di concedere l’accesso ai finanziamenti europei agli Stati membri che violano la libertà dei media.

4.2.3.

Il CESE sostiene la posizione assunta dal Parlamento europeo (7), che intende adottare provvedimenti nei confronti della Commissione europea, a norma dell’articolo 265 TFUE, qualora essa «non adempia agli obblighi che le incombono».

4.2.4.

Il CESE accoglie con favore l’intenzione della Commissione di presentare proposte tangibili per l’attuazione coerente della raccomandazione del Comitato dei ministri sulla protezione del giornalismo e la sicurezza dei giornalisti e di altri attori del settore dei media (8) in tutti gli Stati membri dell’UE, e di monitorarne il rispetto nell’ambito della propria relazione sullo Stato di diritto.

4.2.5.

Il CESE apprezza gli impegni assunti dalla Commissione per fornire sostegno finanziario ai progetti concernenti la tutela giurisdizionale e pratica dei giornalisti; suggerisce inoltre di prendere in considerazione metodi per far sì che i sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri coprano i rischi professionali dei giornalisti (in particolare di quelli freelance).

4.2.6.

Il CESE rileva che le autorità preposte alla sicurezza negli Stati membri hanno il dovere di proteggere i giornalisti. Propone di intensificare la formazione della polizia per quanto riguarda i rapporti con i giornalisti, coinvolgendo le associazioni della stampa e le organizzazioni dei giornalisti, allo scopo di promuovere lo scambio delle migliori pratiche.

4.2.7.

Per quanto riguarda la protezione dei giornalisti da molestie e minacce online, il CESE richiama l’attenzione sul proprio parere relativo alla lotta ai contenuti illeciti online (9) e sottolinea la particolare vulnerabilità dei giornalisti dovuta all’estrema visibilità del loro ruolo pubblico.

4.2.8.

Il CESE rileva che eventuali misure da adottare dovranno garantire la parità di genere e la protezione dei giornalisti appartenenti a minoranze.

4.2.9.

Il CESE riconosce che la garanzia del principio di trasparenza e il diritto alla libertà di informazione hanno registrato miglioramenti a livello di Unione europea, ma non in tutti gli Stati membri. Invita tutti gli Stati membri a rispettare rigorosamente le norme UE e sottolinea la necessità di realizzare ulteriori miglioramenti anche a livello di Unione europea (10).

4.2.10.

Il CESE accoglie con favore la costituzione del gruppo di esperti sulle SLAPP, nonché l’intenzione della Commissione di presentare, entro la fine del 2021, una proposta per proteggere i giornalisti e la società civile dalle SLAPP. È convinto che un divieto delle SLAPP imposto per legge debba avere la precedenza su misure complementari a sostegno delle persone colpite.

4.2.11.

Il CESE sottolinea l’importanza delle iniziative intraprese dalla società civile, come la Coalizione europea anti-SLAPP (CASE) (11), per proteggere i giornalisti dalle SLAPP e invita a rafforzare il sostegno dell’UE.

4.2.12.

Il CESE osserva che, per quanto riguarda le SLAPP, le disposizioni dei regolamenti Bruxelles I (12) e Roma II (13) non devono portare a un indebolimento della tutela giurisdizionale tramite la scelta della giurisdizione attraverso cui intentare azioni legali vessatorie (turismo della diffamazione). Sottolinea inoltre la necessità di tener conto di questo problema nel prossimo riesame dei due regolamenti.

4.3.   Raccomandazioni per rafforzare l’indipendenza dei media

4.3.1.

Il CESE invita la Commissione a integrare la metodologia della relazione sullo Stato di diritto valutando l’indipendenza del servizio radiotelevisivo pubblico e statale.

4.3.2.

Il CESE rileva che perseguendo efficacemente la corruzione si offre un certo grado di tutela contro le ingerenze governative nel settore dei media; invita pertanto la Commissione non solo ad assicurare il rispetto delle norme anticorruzione, ma anche ad adottare tutte le misure necessarie, indipendentemente da qualsiasi considerazione politica, per garantire che i fondi erogati a titolo del nuovo quadro finanziario pluriennale e dello strumento europeo per la ripresa (NextGenerationEU) non siano utilizzati per limitare la diversità dei media o per alimentare altre forme di corruzione.

4.3.3.

Il CESE invita tutti gli Stati membri a istituire registri nazionali per la trasparenza sul modello del registro europeo per la trasparenza; anche tali registri infatti rendono trasparenti i contatti tra politici e imprenditori dei media. I registri per la trasparenza dovrebbero essere ricompresi in un registro per la trasparenza multilivello esteso a tutta l’Unione europea.

4.3.4.

Il CESE invita la Commissione a valutare se il progetto pilota per creare una banca dati di informazioni accessibile al pubblico sulla proprietà nel settore dei media possa essere sviluppato in modo da includervi informazioni sulla promozione di aziende del settore del media e l’aggiudicazione di contratti a loro favore da parte dell’UE, dei suoi Stati membri, degli enti locali e regionali, di organismi di diritto pubblico, o di imprese pubbliche e private in cui uno o più di questi enti detengano la maggioranza delle azioni con diritto di voto.

4.3.5.

Il CESE invita la Commissione a presentare una proposta relativa a norme minime a livello UE per tutti gli appalti pubblici e le forme di sostegno alle aziende del settore dei media concessi dagli enti di cui al punto 4.3.4.

4.3.6.

Il CESE accoglie con favore le proposte della Commissione tese a combattere la disinformazione in generale (14) e quella relativa alla COVID-19 sui social media (15), ma segnala il rischio che gli Stati membri possano utilizzare la lotta contro la disinformazione per giustificare restrizioni alla libertà dei media. È urgente che i fenomeni della disinformazione e dell’incitamento all’odio vengano esaminati in modo approfondito, tra l’altro in ulteriori pareri del CESE.

4.4.   Raccomandazioni per rafforzare la diversità dei media

4.4.1.

Il CESE esprime critiche per il fatto che la relazione della Commissione sullo Stato di diritto riduce la questione del pluralismo del mercato a quella della trasparenza della proprietà dei media, senza tenere conto del grado di concentrazione del mercato. Invita la Commissione ad adattare la metodologia della relazione per meglio rispecchiare, in futuro, in che misura la diversità dei media è esposta a rischi nei singoli Stati membri.

4.4.2.

Il CESE accoglie con favore il piano d’azione della Commissione «I media europei nel decennio digitale» (16) e il suo obiettivo di preservare i mezzi d’informazione in quanto bene pubblico; apprezza in particolare la previsione di un sostegno europeo per impedire una riduzione della diversità dei media a causa delle ripercussioni della pandemia.

4.4.3.

Il CESE sottolinea che il giornalismo di qualità necessita di una base economica sostenibile e chiede che l’UE continui a sostenere le aziende del settore dei media, quale investimento nel buon giornalismo. Gli investimenti serviranno per porre fine al processo di concentrazione nel settore dei media, che minaccia la pluralità in questo mercato. Ciò non preclude alle aziende del settore dei media che ne hanno le capacità di acquisire legittimamente altre aziende dello stesso settore, oppure di stringere alleanze strategiche, poiché la sostenibilità economica delle aziende del settore dei media è una garanzia della loro indipendenza, a condizione che il principio di trasparenza sia rispettato e non si creino monopoli.

4.4.4.

Il CESE rileva che il valore delle aziende del settore dei media sta nella loro diversità, e che l’affermarsi di «campioni nazionali» distrugge tale valore, il quale è proprio la caratteristica che contraddistingue i media e le industrie creative da altri settori dell’economia.

4.4.5.

La progressiva riduzione dello spazio di cui dispongono i media indipendenti impone con urgenza di introdurre meccanismi pubblici e privati di aiuto, per offrire un sostegno al giornalismo in quanto bene pubblico. Occorrono ulteriori ricerche per varare efficienti meccanismi di sostegno pubblico che garantiscano normali condizioni di mercato e nuovi modelli aziendali innovativi e sostenibili per il giornalismo di interesse pubblico.

4.4.6.

Il CESE è decisamente favorevole al piano della Commissione relativo a una «legge europea per la libertà dei media» che offra alla Commissione stessa strumenti giuridici efficaci per assicurare il rispetto della libertà e del pluralismo dei media in tutti gli Stati membri dell’UE. Il CESE invita la Commissione a esaminare in che modo il diritto europeo della concorrenza possa essere impiegato e sviluppato per fermare ulteriori concentrazioni nel mercato dei media (in particolare quelle indotte dai governi nazionali), nonché per evitare il crearsi di monopoli mediatici nei mercati nazionali dei media dell’UE, soprattutto a opera di governi o di soggetti a loro vicini.

4.4.7.

Il CESE rimanda al proprio parere sull’iniziativa della Commissione relativa al sistema comune d’imposta sui servizi digitali applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali (17) e rileva che tale imposta compenserà probabilmente le distorsioni della concorrenza esistenti tra media tradizionali e digitali (soprattutto quelli che hanno sede all’estero).

4.4.8.

Il CESE sottolinea che, per garantire la diversità dei media, è importante un servizio radiotelevisivo pubblico che sia indipendente e imparziale, e richiama l’attenzione sull’accordo contenuto nel protocollo n. 29 del TUE.

4.4.9.

Il CESE rileva che il libero mercato non è in grado di offrire servizi mediatici estesi a tutta l’UE nel campo della trasmissione radiotelevisiva e pertanto auspica la creazione di un servizio pubblico europeo di radiotelevisione che sia indipendente e imparziale.

4.4.10.

Secondo il CESE, per tutti i casi in cui il libero mercato non è in grado di garantire la diversità dei media, un servizio radiotelevisivo pubblico indipendente e imparziale rappresenta un modello per garantire tale diversità, anche per quanto riguarda la stampa e i media online.

4.4.11.

Il CESE sottolinea che il libero accesso ai media è una parte fondamentale della libertà dei media, e manifesta preoccupazione per le crescenti forme di discriminazione — diretta o indiretta — nei media basate sulla disabilità. Il CESE invita a introdurre una legislazione che elimini le pratiche restrittive il cui effetto è quello di ostacolare o impedire a una persona di beneficiare della libertà e diversità dei media.

4.5.   Raccomandazioni per rafforzare l’alfabetizzazione mediatica

4.5.1.

Il CESE apprezza le numerose proposte avanzate dalla Commissione per rafforzare l’alfabetizzazione mediatica dei cittadini (18), con particolare riguardo per le competenze digitali. È questo un elemento di estrema importanza per migliorare la resilienza dei cittadini alla disinformazione.

4.5.2.

Il CESE sostiene la proposta di istituire una «Agenzia europea per l’educazione alla cittadinanza» che rafforzi le competenze mediatiche dei cittadini dell’UE per mezzo di programmi educativi. Invita la Commissione a esaminare la possibilità di istituire tempestivamente un’istituzione centrale di tal genere e a far sì che una delle sue competenze sia quella di impartire formazione in materia di media, soprattutto digitali.

Bruxelles, 22 settembre 2021

La presidente del Comitato economico e sociale europeo

Christa SCHWENG


(1)  Relazione di Magdalena Adamowicz, deputata al Parlamento europeo — Risoluzione del Parlamento europeo, del 25 novembre 2020, sul rafforzamento della libertà dei media: protezione dei giornalisti in Europa, incitamento all’odio, disinformazione e ruolo delle piattaforme (GU C 425 del 20.10.2021, pag. 28).

(2)  https://www.coe.int/en/web/media-freedom

(3)  Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1).

(4)  Reporters without Borders: 2021 World Press Freedom Index, https://rsf.org/en/ranking (consultato il 24 maggio 2021).

(5)  International Press Institute: COVID-19: Number of MEDIA Freedom Violations by Region, https://ipi.media/covid19-media-freedom-monitoring/ (consultato l’8 aprile 2021).

(6)  Elda Brogi et al., 2020: Monitoring MEDIA Pluralism in the Digital Age. Application of the MEDIA Pluralism Monitor in the European Union, Albania and Turkey in the years 2018-2019, Fiesole, pag. 50.

(7)  P9_TA(2021)0103.

(8)  CM/Rec(2016)4.

(9)  GU C 237 del 6.7.2018, pag. 19.

(10)  GU C 487 del 28.12.2016, pag. 51, GU C 13 del 15.1.2016, pag. 192.

(11)  https://www.the-case.eu

(12)  Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.2.2012, pag. 1).

(13)  Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40).

(14)  COM(2020) 790 final.

(15)  JOIN(2020) 8 final.

(16)  COM(2020) 784 final.

(17)  GU C 367 del 10.10.2018, pag. 73.

(18)  JOIN(2020) 8 final; COM(2020) 624 final; COM(2020) 784 final; COM(2020) 790 final.