15.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 506/127


P9_TA(2021)0130

Accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio

Decisione del Parlamento europeo del 27 aprile 2021 sulla conclusione di un accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatorio (2020/2272(ACI))

(2021/C 506/22)

Il Parlamento europeo,

vista la decisione della Conferenza dei presidenti del 9 dicembre 2020, che approva il progetto di accordo interistituzionale che istituisce un registro per la trasparenza obbligatorio,

visto il progetto di accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatorio («l'accordo»),

visto l'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del trattato sull'Unione europea (TUE),

visto l'articolo 295 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visto il progetto di dichiarazione politica del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea in occasione dell'adozione di un accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio («dichiarazione politica»),

visto l'accordo interistituzionale, del 16 aprile 2014, tra il Parlamento europeo e la Commissione europea sul registro per la trasparenza per le organizzazioni e i lavoratori autonomi impegnati nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione europea («l'accordo del 2014») (1),

vista la proposta presentata dalla Commissione il 28 settembre 2016 relativa a un accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio (COM(2016)0627),

visto il mandato negoziale del Parlamento europeo sulla proposta presentata dalla Commissione il 28 settembre 2016 relativa a un accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio, approvato dalla Conferenza dei presidenti il 15 giugno 2017,

vista la sua risoluzione del 14 settembre 2017 sulla trasparenza, la responsabilità e l'integrità nelle istituzioni dell'UE (2),

visto il nuovo pacchetto di strumenti per la trasparenza per i deputati, approvato dalla Conferenza dei presidenti il 27 luglio 2018,

vista la sua decisione del 31 gennaio 2019 sulle modifiche al regolamento del Parlamento che riguardano il titolo I, capitoli 1 e 4, il titolo V, capitolo 3, il titolo VII, capitoli 4 e 5, il titolo VIII, capitolo 1, il titolo XII, il titolo XIV e l'allegato II (3), segnatamente gli articoli 11 e 35,

visto l'articolo 148, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A9-0123/2021),

A.

considerando che l'articolo 11, paragrafo 2, TUE, recita: «le istituzioni mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile»;

B.

considerando che l'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di COVID-19 ha comportato l'emergere di nuove forme di interazione tra i rappresentanti di interessi e i decisori politici;

C.

considerando che l'Unione erogherà, in varie forme, volumi di sostegno finanziario senza precedenti agli Stati membri al fine di contrastare le conseguenze della pandemia e che qualsivoglia decisione ad esso correlata deve essere presa in piena trasparenza, assicurando la piena responsabilità da parte dei decisori politici dell'Unione;

D.

considerando che i cittadini dovrebbero riporre la massima fiducia possibile nelle istituzioni dell'Unione; che, affinché possa sussistere, tale fiducia deve essere sostenuta dalla percezione che la rappresentanza degli interessi è vincolata da norme etiche elevate e che i loro rappresentanti a livello di Unione, i commissari e i funzionari dell'Unione sono indipendenti, trasparenti e responsabili; che un organo indipendente comune alle istituzioni dell'Unione potrebbe contribuire in futuro all'istituzione di un quadro etico comune per i funzionari dell'Unione che disciplini le loro interazioni con i rappresentanti di interessi; che l'aderenza dei richiedenti e delle persone registrate ai valori dell'Unione e alle norme etiche generali dovrebbe essere presa in considerazione, se del caso, nel contesto del funzionamento del registro per la trasparenza;

E.

considerando che le singole misure istituzionali che attuano l'accordo sono adottate dal Parlamento a vari livelli e spaziano dall'adozione di norme di attuazione da parte dell'Ufficio di presidenza alla modifica del regolamento;

F.

considerando che, ai sensi dell'accordo, ciascuna delle tre istituzioni firmatarie conviene di adottare decisioni individuali che conferiscono al consiglio di amministrazione del registro (il «consiglio di amministrazione») e al segretariato del registro (il «segretariato») il potere di adottare decisioni a suo nome conformemente all'articolo 9 e all'articolo 15, paragrafo 2, dell'accordo;

Finalità e ambito di applicazione

1.

accoglie con favore l'accordo quale ulteriore passo verso il rafforzamento delle norme per una rappresentanza di interessi etica; ricorda tuttavia che, a norma dell'articolo 295 TFUE, le istituzioni possono solo definire le modalità della loro cooperazione e devono pertanto fare affidamento sui loro poteri di auto-organizzazione al fine di creare obblighi de facto che impongano alle parti terze di aderire al registro; ribadisce che da tempo sostiene l'istituzione del registro per la trasparenza mediante un atto legislativo, quale unica forma per vincolare giuridicamente le parti terze;

2.

insiste affinché, in linea con la dichiarazione politica, le istituzioni si impegnino a favore di un approccio coordinato per il rafforzamento della cultura comune della trasparenza al fine di migliorare e rafforzare ulteriormente l'etica della rappresentanza di interessi; pone l'accento sul loro obbligo, derivante dall'accordo nonché dall'articolo 13, paragrafo 2, TUE, di praticare una leale cooperazione reciproca nello sviluppo del quadro comune e sottolinea che, pertanto, le istituzioni dovrebbero mirare al massimo livello di impegno possibile; sottolinea che le misure cui si fa riferimento nell'accordo rappresentano un punto di partenza minimo e potrebbero essere ulteriormente ampliate in caso di sostegno politico e in considerazione dei limiti costituzionali e giuridici esistenti per gli accordi interistituzionali;

3.

ribadisce la necessità di proseguire il dialogo interistituzionale al fine di istituire il registro per la trasparenza sulla base di un atto giuridicamente vincolante di diritto derivato dell'Unione;

4.

propone che la Conferenza sul futuro dell'Europa esamini la possibilità di istituire una base giuridica autonoma che consenta ai colegislatori di adottare atti legislativi dell'Unione conformemente alla procedura legislativa ordinaria, al fine di imporre norme etiche vincolanti ai rappresentanti di interessi nelle loro interazioni con le istituzioni dell'Unione;

5.

si compiace del fatto che lo status del Consiglio dell'Unione europea sia passato da quello di osservatore a quello di parte contraente ufficiale dell'accordo; rileva tuttavia che la sua partecipazione si limita alle riunioni con i più alti funzionari e, esclusivamente mediante programmi volontari, alle riunioni dei rappresentanti permanenti e dei rappresentanti permanenti aggiunti durante la loro presidenza e nei sei mesi che la precedono; insiste sul fatto che, ai fini della credibilità del quadro comune, tutti i rappresentanti permanenti dovrebbero parteciparvi attivamente per mezzo dei loro programmi volontari, continuare ad applicare tali programmi dopo la fine della loro presidenza ed estenderli, per quanto possibile, ad altri funzionari;

6.

sottolinea che nel corso del processo negoziale la Commissione non ha assunto alcun impegno sostanziale aggiuntivo relativamente al quadro comune; si rammarica in particolare del fatto che, per quanto riguarda l'ambito di applicazione personale, esso riguardi solo il personale di inquadramento superiore delle istituzioni; insiste sul fatto che qualsiasi revisione delle disposizioni in materia di condizionalità per quanto riguarda tutte e tre le istituzioni dovrebbe includere riunioni con altri membri del personale delle istituzioni, a livello di capi unità e oltre;

7.

si compiace degli impegni assunti dal Parlamento nel processo negoziale relativamente alla condizionalità e alle misure complementari per la trasparenza; ritiene che la modifica degli articoli 11 e 35 del suo regolamento abbia fornito un forte impegno in tal senso; si compiace che l'accordo preservi il diritto costituzionale dei deputati di esercitare liberamente il loro mandato;

8.

accoglie con favore la possibilità di coinvolgere le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione su base volontaria; ritiene che tale coinvolgimento debba essere incoraggiato dalle istituzioni firmatarie, in linea con il loro obbligo di promuovere l'uso del registro e di impiegarlo nella massima misura possibile; ribadisce che tale partecipazione comporterà la necessità che le istituzioni firmatarie dotino il registro di ulteriori risorse;

Attività contemplate

9.

sottolinea che l'accordo si fonda su un approccio basato sulle attività, tra cui quelle lobbistiche indirette; insiste sull'importanza di coprire tali attività, in particolare alla luce della comparsa, nel contesto della pandemia, di nuove forme di interazione dei rappresentanti di interessi con i decisori dell'Unione;

10.

accoglie con favore i chiarimenti relativi alle attività contemplate e non, comprese l'esclusione di incontri spontanei e la copertura di intermediari di paesi terzi che non godono dello status diplomatico;

11.

ritiene importante definire le riunioni con i rappresentanti di interessi che dovrebbero essere pubblicate quali riunioni pianificate in anticipo; accoglie con favore la prassi della Commissione di pubblicare anche le riunioni che si tengono in modalità diverse da quella di persona, come le riunioni in videoconferenza; insiste che anche una telefonata programmata dovrebbe essere considerata una riunione;

Condizionalità, relazione annuale e riesame

12.

è del parere che l'attuazione delle misure di condizionalità e di altre misure complementari in materia di trasparenza attraverso decisioni individuali sia un modo per rispettare le rispettive competenze organizzative interne delle tre istituzioni firmatarie; accoglie con favore, a tale proposito, il fatto che la relazione annuale sia stata estesa all'attuazione di tali misure adottate dalle istituzioni firmatarie;

13.

propone di includere nella relazione annuale informazioni sulle persone registrate che sono state indagate e alla fine rimosse dal registro per mancato rispetto del codice di condotta;

14.

accoglie con favore il riesame tempestivo e regolare delle misure di attuazione adottate a norma dell'articolo 5 dell'accordo, al fine di formulare raccomandazioni per il miglioramento e il rafforzamento di dette misure;

15.

invita le istituzioni firmatarie a condurre un'analisi degli effetti che le nuove norme di trasparenza comportano per le procedure decisionali, comprese le misure di condizionalità e di trasparenza complementari adottate dalle istituzioni nel quadro comune, e dell'incidenza di tali norme sulla percezione che i cittadini hanno nei confronti delle istituzioni dell'Unione in vista della prossima revisione del registro;

16.

sottolinea che la pubblicazione chiara e tempestiva delle misure di condizionalità e di quelle complementari in materia di trasparenza è essenziale per garantire la trasparenza per i rappresentanti di interessi e i cittadini, che è alla base della loro fiducia nei confronti del buon funzionamento del quadro comune;

Ruolo del Parlamento europeo

17.

si compiace degli impegni assunti dal Parlamento nel corso dei negoziati, in particolare per quanto riguarda la proposta «Colmare le lacune — proposte del Parlamento in materia di condizionalità» e insiste sulla necessità di attuarli pienamente e di renderli pubblici, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, dell'accordo, senza indebito ritardo;

18.

insiste sulla necessità di garantire che, in seno al Parlamento, vi sia un elevato grado di titolarità politica del processo di attuazione e revisione; suggerisce che il processo di revisione di cui all'articolo 14 dell'accordo sia elaborato e modellato in stretta collaborazione con il vicepresidente del Parlamento europeo responsabile del registro per la trasparenza;

19.

chiede specificamente che l'Ufficio di presidenza e gli altri organi pertinenti attuino prontamente le seguenti misure:

a)

stabilire un legame diretto tra la pubblicazione delle riunioni a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 e il registro per la trasparenza, e introdurre miglioramenti sostanziali al fine di rendere tale strumento di pubblicazione consultabile e di facile uso;

b)

stabilire un nesso diretto tra l'impronta legislativa di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del codice di condotta dei deputati al Parlamento europeo in materia di interessi finanziari e conflitti di interessi, di cui all'allegato I del suo regolamento, e il registro per la trasparenza;

c)

introdurre una norma per i funzionari del Parlamento, dal livello di capo unità a quello di Segretario generale, secondo la quale possono incontrare soltanto rappresentanti di interessi registrati;

d)

raccomandare al personale del Parlamento di incontrare persone o organizzazioni rientranti nell'ambito di applicazione del registro per la trasparenza solo se queste sono registrate, e di verificare sistematicamente tale requisito prima delle riunioni;

e)

sviluppare un approccio globale finalizzato a rendere obbligatoria la registrazione per chiunque partecipi in qualità di oratore a tutti gli eventi organizzati dalle commissioni o da intergruppi, quali seminari e laboratori, nonché riunioni di delegazione e rientri nell'ambito di applicazione del registro per la trasparenza;

f)

sviluppare un approccio globale e coerente a riguardo della co-organizzazione di eventi nei locali del Parlamento, rendendo obbligatoria la registrazione, laddove opportuno, per chiunque rientri nell'ambito di applicazione del registro per la trasparenza;

20.

invita specificamente la Conferenza dei presidenti a:

a)

adottare orientamenti al fine di sostenere i relatori, i relatori ombra e i presidenti di commissione affinché adempiano ai loro obblighi di cui all'articolo 11, paragrafo 3;

b)

adottare orientamenti affinché le segreterie delle commissioni sostengano i deputati ricordando sistematicamente la possibilità di pubblicare, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 6, del codice di condotta dei deputati al Parlamento europeo in materia di interessi finanziari e conflitti di interesse, contenuto nell'allegato I del suo regolamento, l'elenco dei rappresentanti di interessi consultati su questioni relative all'oggetto della relazione;

21.

invita la commissione per gli affari costituzionali a prendere in considerazione, nel processo di revisione del regolamento del Parlamento europeo, ulteriori misure di trasparenza che dovrebbero essere introdotte al fine di rafforzare l'impegno del Parlamento a favore del quadro comune; sottolinea l'importanza dei requisiti formali che si applicano a qualsiasi revisione del regolamento;

Ammissibilità, codice di condotta e informazioni che devono essere fornite dalle persone registrate

22.

osserva che il rispetto del codice di condotta di cui all'allegato I dell'accordo è parte dei criteri di ammissibilità e che le persone registrate devono tenere conto dei requisiti di riservatezza e delle norme applicabili agli ex deputati e agli ex membri del personale delle istituzioni a termine del loro mandato;

23.

si compiace del fatto che, quando esternalizzano parte delle loro attività ad altri, le persone registrate non sono esonerate dall'obbligo di garantire il rispetto delle stesse norme etiche ad esse applicabili;

24.

accoglie con favore il fatto che le persone registrate siano tenute a pubblicare informazioni finanziarie sia dei clienti che degli intermediari e che siano richieste le informazioni finanziarie anche alle persone registrate che non rappresentano interessi commerciali; si compiace del fatto che le persone registrate non sono solo obbligate a pubblicare informazioni finanziarie una volta all'anno, ma anche a mantenere aggiornate tali informazioni, in particolare laddove avviene un cambiamento considerevole relativamente a dettagli soggetti alle decisioni di esecuzione;

25.

evidenzia che le persone registrate sono ora tenute a fornire informazioni sulle proposte legislative, le politiche o le iniziative da essi perseguite; è del parere che ciò contribuirà a una maggiore trasparenza degli interessi che rappresentano;

Segretariato e consiglio di amministrazione

26.

accoglie con favore l'impegno ad aumentare le risorse per la manutenzione, lo sviluppo e la promozione del registro, nonché il contributo formale del Consiglio al segretariato; è dell'avviso che tali impegni nei confronti del quadro comune dovrebbero rafforzare la capacità del segretariato di fornire orientamenti tempestivi alle persone registrate e sostenerle nella registrazione e nell'aggiornamento dei dati richiesti; evidenzia, in particolare, che le risorse umane sono molto limitate in proporzione al numero di persone registrate rispetto a regimi nazionali analoghi e che tale limitazione ostacola l'efficienza del funzionamento del registro; chiede alle istituzioni di garantire la fornitura delle risorse e il personale necessari onde assicurare il corretto funzionamento del segretariato e del consiglio di amministrazione;

27.

ritiene che la parità di condizioni tra tutte e tre le istituzioni nel funzionamento del segretariato e del consiglio di amministrazione debba garantire il consenso, sviluppare la titolarità congiunta del quadro e promuovere una cultura comune della trasparenza;

28.

si compiace dell'istituzione del consiglio di amministrazione e del suo compito di vigilare sull'attuazione amministrativa complessiva dell'accordo, nonché di fungere da organo di controllo per le misure adottate dal segretariato; accoglie con favore il fatto che l'accordo includa una solida procedura amministrativa che garantisce i diritti procedurali delle persone registrate;

Disposizioni procedurali

29.

approva la conclusione dell'accordo contenuto nell'allegato A della presente decisione;

30.

approva la dichiarazione politica del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea contenuta nell'allegato B della presente decisione, che sarà pubblicata nella serie L della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea insieme all'accordo;

31.

decide che, a norma dell'articolo 9 e dell'articolo 15, paragrafo 2, dell'accordo, a decorrere dall'entrata in vigore di quest'ultimo, il consiglio di amministrazione e il segretariato hanno il potere di adottare, a nome del Parlamento europeo, decisioni individuali riguardanti i richiedenti e le persone registrate, conformemente all'accordo interistituzionale del 20 maggio 2021 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatorio (4);

32.

incarica il suo Presidente di firmare l'accordo con il Presidente del Consiglio e la Presidente della Commissione e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

33.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e i suoi allegati, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione, nonché ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU L 277 del 19.9.2014, pag. 11.

(2)  GU C 337 del 20.9.2018, pag. 120.

(3)  Testi approvati, P8_TA(2019)0046.

(4)  GU L 207 dell'11.6.2021, pag. 1.


ALLEGATO A

ACCORDO INTERISTITUZIONALE TRA IL PARLAMENTO EUROPEO, IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E LA COMMISSIONE EUROPEA SU UN REGISTRO PER LA TRASPARENZA OBBLIGATORIO

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'accordo interistituzionale pubblicato nella GU L 207 dell'11.6.2021, pag. 1.)


ALLEGATO B

DICHIARAZIONE POLITICA DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E DELLA COMMISSIONE EUROPEA IN OCCASIONE DELL'ADOZIONE DELL'ACCORDO INTERISTITUZIONALE SU UN REGISTRO PER LA TRASPARENZA OBBLIGATORIO

Il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea riconoscono l'importanza del principio di condizionalità quale cardine dell'approccio coordinato adottato dalle tre istituzioni al fine di rafforzare una cultura comune della trasparenza, stabilendo al contempo norme rigorose per una rappresentanza di interessi trasparente ed etica a livello dell'Unione.

Il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea riconoscono che le misure di condizionalità e le misure complementari di trasparenza in vigore negli ambiti seguenti sono coerenti con l'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio, rafforzano l'obiettivo del loro approccio coordinato e costituiscono una solida base per continuare a sviluppare e migliorare tale approccio e consolidare ulteriormente una rappresentanza di interessi etica a livello dell'Unione:

incontri dei decisori con rappresentanti d'interessi iscritti nel registro, se del caso (1);

pubblicazione degli incontri con rappresentanti d'interessi, se del caso (2);

incontri tra il personale, in particolare a livello di alta dirigenza, e rappresentanti d'interessi iscritti nel registro (3);

interventi durante le audizioni pubbliche al Parlamento europeo (4);

composizione dei gruppi di esperti della Commissione e partecipazione a determinati eventi, forum o sessioni informative (5);

accesso ai locali delle istituzioni (6);

patrocinio di eventi rivolti a rappresentanti d'interessi iscritti nel registro, se del caso;

dichiarazione politica degli Stati membri di applicare volontariamente il principio di condizionalità, in conformità del diritto e delle competenze nazionali, alle riunioni del loro Rappresentante Permanente e del loro Rappresentante Permanente aggiunto con i rappresentanti d'interessi durante la presidenza di turno del Consiglio e nei sei mesi precedenti, e qualsiasi altra misura volontaria che vada oltre, adottata da singoli Stati membri in conformità del diritto e delle competenze nazionali, di cui è in entrambi i casi ugualmente preso atto.


(1)  Articolo 11, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento europeo; articolo 7 della decisione della Commissione del 31 gennaio 2018 su un codice di condotta per i membri della Commissione europea C(2018)0700 (GU C 65 del 21.2.2018, pag. 7); punto V dei metodi di lavoro della Commissione europea.

(2)  Articolo 11, paragrafo 3, del regolamento del Parlamento europeo; decisione 2014/838/UE della Commissione, del 25 novembre 2014, relativa alla pubblicazione delle informazioni riguardanti le riunioni tra i direttori generali della Commissione e le organizzazioni o i liberi professionisti (GU L 343 del 28.11.2014, pag. 19); decisione 2014/839/UE, Euratom, del 25 novembre 2014 , relativa alla pubblicazione delle informazioni riguardanti le riunioni tra i membri della Commissione e le organizzazioni o i liberi professionisti (GU L 343 del 28.11.2014, pag. 22).

(3)  Articolo 3 della decisione del Consiglio relativa alla regolamentazione dei contatti tra il segretariato generale del Consiglio e i rappresentanti d'interessi; punto V dei metodi di lavoro della Commissione europea.

(4)  Articolo 7 della decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 18 giugno 2003 concernente le audizioni pubbliche.

(5)  Articolo 35 del regolamento del Parlamento europeo; articolo 8 della decisione della Commissione del 30 maggio 2016 recante norme orizzontali sulla creazione e sul funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione C(2016)3301; articoli 4 e 5 della decisione del Consiglio relativa alla regolamentazione dei contatti tra il segretariato generale del Consiglio e i rappresentanti d'interessi.

(6)  Articolo 123 del regolamento del Parlamento europeo, in combinato disposto con la decisione del Segretario generale del 13 dicembre 2013 sulla regolamentazione relativa ai titoli e alle autorizzazioni per l'accesso ai locali del Parlamento europeo; articolo 6 della decisione del Consiglio relativa alla regolamentazione dei contatti tra il segretariato generale del Consiglio e i rappresentanti d'interessi.