17.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 465/178


P9_TA(2021)0036

Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: modifica delle norme tecniche per quanto riguarda i termini dell'inizio dell'applicazione di talune procedure di gestione del rischio ai fini dello scambio di garanzie

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 21 dicembre 2020 che modifica le norme tecniche stabilite nel regolamento delegato (UE) 2016/2251 per quanto riguarda i termini dell'inizio dell'applicazione di talune procedure di gestione del rischio ai fini dello scambio di garanzie (C(2020)9147 — 2020/2942(DEA))

(2021/C 465/23)

Il Parlamento europeo,

visto il regolamento delegato della Commissione (C(2020)9147),

vista la lettera in data 21 dicembre 2020 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,

vista la lettera in data 26 gennaio 2021 della commissione per i problemi economici e monetari al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1) (EMIR), in particolare l'articolo 11, paragrafo 15,

visto l'articolo 111, paragrafo 6, del suo regolamento,

vista la raccomandazione di decisione della commissione per i problemi economici e monetari,

visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 111, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che arrivava a scadenza il 9 febbraio 2021,

A.

considerando che l'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento EMIR ha introdotto l'obbligo di disporre di procedure di gestione del rischio che impongano lo scambio di garanzie effettuato in modo tempestivo, accurato e con adeguata segregazione («requisiti di margine») per le controparti finanziarie impegnate in contratti derivati negoziati fuori borsa («OTC») non compensati mediante controparte centrale («CCP»), nonché per le controparti non finanziarie di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento EMIR; che il regolamento delegato della Commissione (UE) 2016/2251 (2) specifica ulteriormente tali procedure e prevede una data differita di applicazione dei requisiti bilaterali in materia di margine per i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale conclusi tra talune controparti, al fine di garantire che tali contratti non siano temporaneamente soggetti a tali requisiti;

B.

considerando che di conseguenza dovrebbe essere ulteriormente differita l'applicazione dei requisiti di margine bilaterale per i contratti derivati OTC infragruppo non compensati a livello centrale per evitare l'involontario impatto economico negativo che avrebbe la scadenza di tale esenzione sulle imprese dell'Unione; che le modifiche contenute nel regolamento delegato prevedono un siffatto sgravio essenziale per le controparti stabilite nell'Unione; che le modifiche del regolamento delegato (UE) 2016/2251 sono adeguamenti limitati del quadro normativo vigente;

C.

considerando che il regolamento delegato dovrebbe entrare in vigore con urgenza per garantire la preparazione dell'Unione e rafforzare gli interessi delle controparti con sede nell'Unione, dal momento che il diritto dell'Unione ha smesso di applicarsi al Regno Unito il 31 dicembre 2020;

1.

dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2016/2251 della Commissione, del 4 ottobre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (GU L 340 del 15.12.2016, pag. 9).