COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 25.11.2021
COM(2021) 754 final
2021/0397(NLE)
Proposta di
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO
che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Dopo l'ultima modifica della raccomandazione (UE) 2020/912, adottata dal Consiglio il 20 maggio 2021, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2021/953 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19, e il regolamento (UE) 2021/954 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID‑19.
Considerando che la vaccinazione ha svolto un ruolo importante nella ripresa dei viaggi verso l'UE, la Commissione propone di modificare la raccomandazione (UE) 2020/912 al fine di stabilire un chiaro collegamento tra la raccomandazione stessa e il certificato COVID digitale dell'UE, in modo da assistere le autorità degli Stati membri nella verifica dell'autenticità, della validità e dell'integrità dei certificati rilasciati dai paesi terzi.
Inoltre, il 22 ottobre 2021 il Consiglio europeo ha chiesto un ulteriore coordinamento per facilitare i viaggi verso l'UE. Si propone pertanto di aumentare la soglia del "tasso cumulativo dei casi di COVID-19 registrati negli ultimi 14 giorni" da 75 a 100 (il tasso medio nell'UE/SEE al 14 novembre 2021 era di 473,8 per 100 000 abitanti), aumentando nel contempo il tasso settimanale di test da 300 a 600 per 100 000 abitanti, per tenere conto dell'aumento generale della capacità di effettuare test (il tasso medio settimanale nell'UE/SEE al 14 novembre 2021 era superiore a 5 000 test per 100 000 abitanti).
Tenendo conto degli orientamenti dell'ECDC sulla somministrazione di dosi di richiamo a partire da sei mesi dopo il completamento del ciclo di vaccinazione primario e prevedendo un periodo aggiuntivo di tre mesi per consentire un adeguamento delle campagne di vaccinazione nazionali e l'accesso dei cittadini alla somministrazione delle dosi di richiamo, si propone un periodo standard di accettazione di nove mesi a partire dal completamento del ciclo di vaccinazione primario. Per garantire un approccio coordinato, gli Stati membri non dovrebbero accettare certificati di vaccinazione rilasciati dopo il completamento del ciclo di vaccinazione primario se sono trascorsi più di nove mesi dalla somministrazione della dose ivi indicata.
Infine, sebbene la copertura vaccinale continui ad aumentare a livello mondiale e diversi paesi terzi riaprano progressivamente le loro frontiere ai viaggiatori internazionali pienamente vaccinati, possibilità che l'UE offre dal 20 maggio 2021, la Commissione ritiene prematuro passare completamente e immediatamente dall'attuale approccio ibrido basato sul paese e sulla persona a un approccio basato soltanto sulla persona, in quanto penalizzerebbe i viaggiatori provenienti da paesi terzi con un basso tasso di vaccinazione. Pertanto, l'allegato I (paesi terzi, regioni amministrative speciali e altre entità e autorità territoriali i cui residenti non dovrebbero essere soggetti alla restrizione temporanea alle frontiere esterne dei viaggi non essenziali verso l'UE) dovrebbe essere soppresso, e le relative disposizioni abolite, solo il 1º maggio 2022. Ciò semplificherà il contenuto della raccomandazione e ridurrà gli oneri amministrativi connessi alla sua attuazione.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La proposta di raccomandazione serve ad attuare le disposizioni vigenti nel settore normativo, segnatamente a eseguire verifiche sulle persone e a monitorare efficacemente l'attraversamento delle frontiere esterne.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
La raccomandazione è in linea con le altre normative dell'Unione, comprese quelle riguardanti le relazioni esterne e la salute pubblica.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) ed e), e l'articolo 292, prima e seconda frase.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Garantire il corretto funzionamento dello spazio senza controlli alle frontiere interne tra gli Stati membri è uno sforzo comune e una responsabilità condivisa che richiede un approccio coerente e coordinato, in particolare per quanto riguarda le restrizioni dei viaggi non essenziali verso l'UE. L'obiettivo di garantire un approccio coordinato non può essere conseguito in misura sufficiente dai soli Stati membri e può essere conseguito meglio a livello di Unione.
•Proporzionalità
La presente proposta tiene conto dell'evoluzione della situazione epidemiologica e di tutti gli elementi di prova pertinenti disponibili. Le modifiche proposte alla raccomandazione 2020/912 del Consiglio ridurranno gli oneri amministrativi allentando le restrizioni di viaggio in vigore ed eliminando, da ultimo, l'approccio basato sul paese rispecchiato dall'allegato I della raccomandazione. La proposta è pertanto idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e non va al di là di quanto necessario e proporzionato.
•Scelta dello strumento
Obiettivo della presente proposta è modificare la raccomandazione 2020/912 del Consiglio. Tale obiettivo richiede un'altra raccomandazione del Consiglio.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
•Consultazioni dei portatori di interessi
La presente proposta tiene conto delle discussioni tenutesi con gli Stati membri fin dall'attuazione delle prime restrizioni temporanee dei viaggi non essenziali. Non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto, ma la proposta tiene conto della situazione epidemiologica in evoluzione e di tutti gli elementi di prova pertinenti disponibili.
•Assunzione e uso di perizie
La presente proposta si basa sulle competenze scientifiche incrementali relative al virus SARS-CoV-2, al suo modo di diffondersi, alle sue variazioni in ceppi più contagiosi e più gravi (varianti di interesse e varianti che destano preoccupazione), nonché all'efficacia della vaccinazione e degli interventi non farmaceutici nel contenere la diffusione del virus. Le evidenze scientifiche utilizzate sono principalmente quelle prodotte dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) e dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
2021/0397 (NLE)
Proposta di
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO
che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) ed e), e l'articolo 292, prima e seconda frase,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il 30 giugno 2020 il Consiglio ha adottato la raccomandazione (UE) 2020/912 relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione.
(2)Il 2 febbraio 2021 il Consiglio ha modificato la raccomandazione (UE) 2020/912 relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione allo scopo di aggiornare i criteri utilizzati per valutare se i viaggi non essenziali dai paesi terzi siano sicuri e se debbano essere consentiti.
(3)La stessa modifica ha introdotto meccanismi per contenere la diffusione di varianti del virus SARS-COV-2 che destano preoccupazione nella zona UE+.
(4)Il 20 maggio 2021 il Consiglio ha modificato la raccomandazione (UE) 2020/912 per tenere conto dell'avvio delle campagne di vaccinazione e dei loro effetti positivi nel contenere la diffusione del virus, nonché per contenere ulteriormente l'importazione e la diffusione nell'UE di nuove varianti di interesse e varianti che destano preoccupazione.
(5)Il 14 giugno 2021 il Parlamento e il Consiglio hanno adottato i regolamenti (UE) 2021/953 e (UE) 2021/954 relativi al certificato COVID digitale dell'UE. Il certificato COVID digitale dell'UE si è rivelato uno strumento fondamentale per contribuire a ripristinare gli spostamenti all'interno dell'UE.
(6)In seguito all'adozione del regolamento (UE) 2021/953, la Commissione ha adottato diversi atti di esecuzione che stabiliscono che i certificati COVID-19 rilasciati da un determinato paese terzo devono essere considerati equivalenti ai certificati rilasciati dagli Stati membri conformemente a detto regolamento. I certificati di vaccinazione, di guarigione e di test oggetto di tali atti di esecuzione possono quindi essere autenticati in modo sicuro e affidabile. Pertanto il certificato COVID digitale dell'UE, e in particolare le decisioni di esecuzione adottate su tale base, hanno anche agevolato la riapertura sicura dei viaggi da paesi terzi verso l'UE.
(7)Considerando l'evoluzione della pandemia, nonché la crescente copertura vaccinale e la progressiva abolizione delle restrizioni di viaggio in tutto il mondo, è opportuno aggiornare l'attuale approccio definito dalla raccomandazione (UE) 2020/912 per tenere conto dell'istituzione del certificato COVID digitale dell'UE.
(8)Nelle conclusioni del 22 ottobre 2021 il Consiglio europeo ha chiesto, alla luce dell'evoluzione della situazione epidemiologica, la prosecuzione del coordinamento volto a facilitare la libera circolazione all'interno dell'UE e i viaggi verso di essa, nonché una revisione delle due raccomandazioni, compresa la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio.
(9)Il periodo standard di accettazione dei certificati di vaccinazione rilasciati dopo il completamento del ciclo di vaccinazione primario dovrebbe essere fissato a nove mesi. Questo periodo tiene conto degli orientamenti dell'ECDC sulla somministrazione di dosi di richiamo a partire da sei mesi dopo il completamento del ciclo di vaccinazione primario e prevede un periodo aggiuntivo di tre mesi per consentire l'adeguamento delle campagne di vaccinazione nazionali e l'accesso dei cittadini alla somministrazione delle dosi di richiamo. Per garantire un approccio coordinato, gli Stati membri non dovrebbero accettare certificati di vaccinazione rilasciati dopo il completamento del ciclo di vaccinazione primario se sono trascorsi più di nove mesi dalla somministrazione della dose ivi indicata.
(10)Per agevolare ulteriormente i viaggi in sicurezza nell'UE, è opportuno aumentare la soglia per il tasso cumulativo dei casi di COVID-19 registrati negli ultimi 14 giorni da 75 a 100 per 100 000 abitanti. Allo stesso tempo, per tener conto del miglioramento delle capacità di effettuare test a quasi due anni di distanza dalla prima comparsa del virus, anche il tasso minimo settimanale di test effettuati dovrebbe essere aumentato da 300 a 600 test per 100 000 abitanti. Ciò dovrebbe rendere ancora più affidabili i dati utilizzati per determinare la misura in cui dovrebbero essere consentiti i viaggi non essenziali da un determinato paese terzo.
(11)Per facilitare i viaggi non essenziali verso l'Unione e offrire una maggiore prevedibilità ai viaggiatori di paesi terzi, è opportuno che gli Stati membri accettino non solo i vaccini anti COVID-19 autorizzati all'immissione in commercio in conformità del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, ma anche quelli che hanno completato l'iter previsto per l'inserimento nell'elenco per l'uso emergenza dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).
(12)Inoltre, come alternativa alla vaccinazione, gli Stati membri dovrebbero consentire i viaggi non essenziali di persone che sono guarite dalla COVID-19 entro i 180 giorni precedenti al viaggio nell'UE e che sono in possesso di un certificato COVID digitale dell'UE o di un certificato riconosciuto equivalente a quest'ultimo.
(13)Al tempo stesso, per ridurre ulteriormente il rischio di trasmissione del virus SARS‑CoV-2, gli Stati membri dovrebbero anche richiedere una prova valida di un test di reazione a catena della polimerasi (RT-PCR) in tempo reale con risultato negativo effettuato prima della partenza quando il viaggiatore (i) ha ricevuto un vaccino anti COVID-19 che ha completato l'iter previsto per l'inserimento nell'elenco per l'uso di emergenza dell'OMS, ma che non figura nell'elenco dei vaccini autorizzati nell'UE in conformità del regolamento (CE) n. 726/2004, oppure (ii) è guarito dalla COVID-19 entro i 180 giorni precedenti il viaggio nell'UE.
(14)I minori di età compresa tra 6 e 18 anni dovrebbero poter viaggiare a condizione di essere risultati negativi a un test RT-PCR prima della partenza. In questi casi gli Stati membri potrebbero richiedere ulteriori test dopo l'arrivo, la quarantena o l'autoisolamento.
(15)In considerazione della crescente copertura vaccinale a livello mondiale, si ritiene opportuno passare gradualmente dall'attuale approccio ibrido, basato sul paese e sulla persona, a un approccio basato esclusivamente sulla persona, e quindi sopprimere l'allegato I e basare la revoca delle restrizioni di viaggio unicamente sullo status vaccinale o sulla funzione/necessità per la quale la persona intraprende il viaggio. Al momento, tuttavia, alcuni paesi terzi hanno ancora un accesso limitato ai vaccini o un basso tasso di vaccinazione. Pertanto, al fine di dare ai paesi terzi il tempo di aumentare i loro tassi di vaccinazione e di svolgere una valutazione generale della situazione vaccinale nei paesi terzi sulla base dei dati forniti, fra l'altro, dalle delegazioni dell'UE, è opportuno sopprimere l'allegato I e le pertinenti disposizioni della raccomandazione (UE) 2020/912 il 1º marzo 2022. La soppressione dell'allegato I dovrebbe semplificare la raccomandazione (UE) 2020/912 e ridurre gli oneri amministrativi connessi alla sua attuazione.
(16)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente raccomandazione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente raccomandazione si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di detto protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente raccomandazione, se intende attuarla.
(17)La presente raccomandazione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(18)Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente raccomandazione costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio.
(19)Per quanto riguarda la Svizzera, la presente raccomandazione costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio.
(20)Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente raccomandazione costituisce, ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio.
(21)Lo status giuridico della presente raccomandazione, come ricordato ai considerando da 15 a 19, lascia impregiudicata la necessità che tutti gli Stati membri, ai fini del corretto funzionamento dello spazio Schengen, decidano in modo coordinato in merito alla revoca della restrizione dei viaggi non essenziali verso l'Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
La raccomandazione (UE) 2020/912 è così modificata:
(1)A decorrere dal 10 gennaio 2022, al punto 2, secondo comma, la cifra "75" è sostituita da "100" e la cifra "300" è sostituita da "600".
(2)A decorrere dal 10 gennaio 2022, al punto 6 bis, il primo, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
"Fatto salvo il punto 6, lettere a) e b), qualora gli Stati membri accettino una prova di vaccinazione come base per non applicare le restrizioni di viaggio volte a limitare la diffusione della COVID-19, essi dovrebbero, in linea di principio, revocare la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE per quanto riguarda i viaggiatori cui sia stata somministrata, almeno 14 giorni prima dell'ingresso nella zona UE+, l'ultima dose raccomandata di uno dei vaccini anti COVID-19 autorizzati nell'UE in conformità del regolamento (CE) n. 726/2004*, purché siano trascorsi meno di nove mesi dalla somministrazione della dose indicata nel certificato di vaccinazione per il completamento del ciclo di vaccinazione primario, o sia stata somministrata una dose supplementare dopo il completamento del ciclo di vaccinazione primario.
Gli Stati membri dovrebbero revocare la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE anche per quanto riguarda i viaggiatori cui sia stata somministrata, almeno 14 giorni prima dell'ingresso nella zona UE+, l'ultima dose raccomandata di uno dei vaccini anti COVID-19 che hanno completato l'iter previsto per l'inserimento nell'elenco per l'uso di emergenza dell'OMS, purché siano trascorsi meno di nove mesi dalla somministrazione della dose indicata nel certificato di vaccinazione per il completamento del ciclo di vaccinazione primario, o sia stata somministrata una dose supplementare dopo il completamento del ciclo di vaccinazione primario.
Gli Stati membri dovrebbero inoltre revocare la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE per quanto riguarda i viaggiatori che sono guariti dalla COVID‑19 entro i 180 giorni precedenti il viaggio verso l'UE.
A tal fine, i viaggiatori che intendono effettuare un viaggio non essenziale verso uno Stato membro dovrebbero essere in possesso di:
a) una prova valida della vaccinazione anti COVID-19 rilasciata sulla base di un vaccino anti COVID-19 autorizzato nell'UE in conformità del regolamento (CE) n. 726/2004, oppure
b) una prova valida della vaccinazione anti COVID-19 rilasciata sulla base di un vaccino anti COVID-19 che abbia completato il processo di inserimento nell'elenco per l'uso di emergenza dell'OMS ma che non figuri nell'elenco dei vaccini autorizzati nell'UE in conformità del regolamento (CE) n. 726/2004, oppure
c) una prova valida della guarigione.
Per i viaggiatori di cui alle lettere b) e c), lo Stato membro dovrebbe anche richiedere una prova valida di un test di reazione a catena della polimerasi (RT-PCR) in tempo reale con risultato negativo, effettuato non più di 72 ore prima della partenza.
Oltre ai certificati COVID digitali dell'UE, gli Stati membri dovrebbero accettare tali prove della vaccinazione anti COVID-19 o della guarigione dalla COVID-19 se corrispondono a certificati riconosciuti equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio** in un atto di esecuzione adottato dalla Commissione a norma dell'articolo 8 di tale regolamento.
Qualora non sia stato adottato un atto di questo tipo riguardante certificati rilasciati da un paese terzo, gli Stati membri potrebbero accettare, conformemente al diritto nazionale, una prova di test e di vaccinazione rilasciata dal paese terzo in questione, tenuto conto della necessità di poter verificare l'autenticità, la validità e l'integrità del certificato e la presenza nello stesso di tutti i dati pertinenti di cui al regolamento (UE) 2021/953.
I minori di età compresa tra 6 e 18 anni dovrebbero essere autorizzati a effettuare un viaggio non essenziale verso uno Stato membro se sono in possesso di una prova valida di un test di reazione a catena della polimerasi (RT-PCR) in tempo reale con risultato negativo, effettuato non più di 72 ore prima della partenza. In questi casi gli Stati membri potrebbero richiedere ulteriori test dopo l'arrivo, nonché la quarantena o l'autoisolamento.".
____________
* Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure dell'Unione per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1).
** Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1).
(3)A decorrere dal 1° marzo 2022:
a) il punto 1 è sostituito dal seguente:
"1. Le restrizioni temporanee dei viaggi non essenziali verso l'UE dovrebbero essere revocate per quanto riguarda le persone residenti nei paesi terzi conformemente alle norme stabilite nella presente raccomandazione.";
b) i punti da 2 a 5, il punto 9 e l'allegato I sono soppressi.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente