COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 29.9.2021
COM(2021) 599 final
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
CONCERNENTE L'ATTUAZIONE E IL FUNZIONAMENTO EFFICIENTE, NEL PERIODO 2015-2018, DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE SUL CONTROLLO DEL PERICOLO DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON SOSTANZE PERICOLOSE
INDICE
Introduzione
1.Sintesi delle relazioni degli Stati membri
1.1.Dati statistici sugli stabilimenti
1.1.1.Numero di stabilimenti
1.1.2.Piani di emergenza esterni
1.1.3.Informazioni al pubblico
1.1.4.Ispezioni
1.1.5.Divieto di esercitare l'attività, sanzioni e altri strumenti coercitivi
1.2.Dati statistici sugli incidenti rilevanti
2Prossime tappe per migliorare la prevenzione degli incidenti industriali
3Conclusioni
Introduzione
Gli incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose rappresentano una grave minaccia per le persone e per l'ambiente. Inoltre si tratta di incidenti che spesso causano notevoli perdite economiche e minano la crescita sostenibile. Allo stesso tempo le sostanze chimiche svolgono un ruolo fondamentale nella maggior parte delle nostre attività quotidiane, in quanto si trovano praticamente in tutti gli apparecchi e oggetti che usiamo, contribuendo a garantire il nostro benessere e a tutelare la nostra salute e la nostra sicurezza oppure offrendo soluzioni per affrontare nuove sfide grazie all'innovazione. Per ridurre al minimo i rischi associati è necessario intraprendere misure per prevenire gli incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose e garantire un'adeguata preparazione, prevenzione e risposta, nell'eventualità che tali incidenti nondimeno si verifichino.
Nella comunicazione sul Green Deal europeo la Commissione si è impegnata a rafforzare la collaborazione con gli Stati membri per migliorare la prevenzione degli incidenti industriali. Inoltre nel piano d'azione per l'inquinamento zero la Commissione ha annunciato di voler consolidare ulteriormente il sostegno agli Stati membri, ad esempio in materia di valutazione dei rischi per gli stabilimenti (in modo da intensificare le misure di prevenzione) e delle conseguenze di eventuali incidenti.
La direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose ("direttiva Seveso III") fornisce il quadro pertinente per le misure di gestione dei rischi al fine di prevenire incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze. La direttiva rappresenta l'ultima generazione della "normativa Seveso" ed è entrata in vigore il 1º giugno 2015. Rispetto alle direttive precedenti, essa rafforza le disposizioni in materia di informazione e partecipazione del pubblico, controllo dell'urbanizzazione e accesso del pubblico alla giustizia e introduce norme più stringenti in materia di ispezioni per garantire l'attuazione efficace delle norme di sicurezza.
Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione quadriennale sull'attuazione. La presente relazione contiene una sintesi delle informazioni trasmesse dagli Stati membri per il periodo 2015-2018, a norma dell'articolo 29 (all'epoca il Regno Unito era ancora uno Stato membro dell'Unione europea).
La relazione consta di due parti:
-la parte I sintetizza le informazioni trasmesse dagli Stati membri riguardo all'attuazione della direttiva Seveso. La sezione 1.1 contiene informazioni raccolte tramite un questionario incentrato su temi problematici individuati in precedenza. Scopo della sintesi è valutare il livello di attuazione e individuare le eventuali carenze alle quali occorre porre rimedio. La sezione 1.2 integra tali informazioni con alcuni dati sugli incidenti, ricavati da un'analisi della banca dati sugli incidenti rilevanti (eMARS), gestita dall'ufficio per i rischi di incidenti rilevanti (Major Accident Hazards Bureau) del Centro comune di ricerca della Commissione europea (JRC);
-la parte II delinea le azioni che la Commissione prevede di portare avanti per collaborare con gli Stati membri al fine di migliorare ulteriormente la prevenzione degli incidenti industriali, anche affrontando le carenze di attuazione.
Come nel caso delle precedenti valutazioni, la Commissione ha stipulato un contratto con un fornitore esterno di servizi per analizzare le relazioni fornite dagli Stati membri, nonché altri dati pertinenti. La relazione del contraente fornisce un'analisi dettagliata sia delle informazioni comunicate, compresa un'analisi per ciascuno Stato membro, sia di altre informazioni disponibili.
Sono pubblicamente disponibili anche i contributi integrali dei 28 Stati membri, insieme al questionario, e le relazioni riguardanti i periodi di riferimento precedenti.
1.Sintesi delle relazioni degli Stati membri
Tutti i 28 Stati membri hanno presentato alla Commissione la propria relazione quadriennale per il periodo 2015-2018.
1.1.Dati statistici sugli stabilimenti
1.1.1.Numero di stabilimenti
Gli Stati membri hanno segnalato per il 2018 un totale di 11 776 stabilimenti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva Seveso III (cfr. Figura 1). Ciò costituisce un aumento (479) rispetto al periodo di riferimento precedente (2012-2014), alla fine del quale erano stati segnalati 11 297 stabilimenti. I paesi con la percentuale di stabilimenti più elevata erano la Germania (31 %), la Francia (11 %), l'Italia (8 %), il Regno Unito (8 %), che nel periodo di riferimento pertinente era ancora uno Stato membro dell'UE, e la Spagna (7 %).
La percentuale di stabilimenti di soglia superiore (Upper Tier Establisment, UTE)e di soglia inferiore (Lower Tier Establishment, LTE) è rimasta pressoché costante nel corso del periodo di riferimento, attestandosi in media rispettivamente al 43 % (5 090 stabilimenti) e al 57 % (6 686 stabilimenti).
Figura 1: Numero di stabilimenti Seveso nel 2018
Come illustrato nella
Figura 2
, si osserva un lento ma costante aumento del numero degli stabilimenti contemplati dalla direttiva. Tale andamento deve essere contestualizzato alla luce dei tre allargamenti dell'UE avvenuti in questo periodo (2004, 2007 e 2013) e dell'aumento del numero di sostanze pericolose che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva Seveso III per effetto della revisione della direttiva Seveso II nel 2012. I dati sugli stabilimenti di soglia inferiore sono stati comunicati solo a partire dal periodo di riferimento 2009-2011.
Figura 2: Evoluzione del numero di stabilimenti segnalati
Tra le attività utilizzate per classificare gli stabilimenti Seveso, quattro coprono quasi il 45 % degli stabilimenti:
(1)produzione e distribuzione generale di sostanze chimiche (1 850 stabilimenti = 15,1 %)
(2)produzione, fornitura e distribuzione di energia (1 606 stabilimenti = 13,2 %)
(3)stoccaggio di combustibili (1 190 stabilimenti = 9,8 %),
(4)commercio all'ingrosso e al dettaglio (930 stabilimenti = 7,6 %).
1.1.2.Piani di emergenza esterni
L'articolo 12 della direttiva Seveso III impone ai gestori di trasmettere alle autorità competenti informazioni che consentano loro di elaborare, per gli stabilimenti di soglia superiore, i piani di emergenza esterni (PEE). Tali piani sono importanti per poter attuare una risposta rapida e coordinata a fronte di incidenti rilevanti e svolgono un ruolo essenziale nel ridurne al minimo gli effetti.
Devono inoltre essere riesaminati e sperimentati a intervalli di tempo non superiori a tre anni.
1.1.2.1. Predisposizione dei piani di emergenza esterni
Come indicato nella
Figura
3
, alla fine del periodo di riferimento erano stati approntati PEE per la maggioranza degli stabilimenti di soglia superiore. In media il 91 % degli stabilimenti di soglia superiore era dotato di un PEE alla fine del periodo 2015-2018. Il 4 % degli stabilimenti non disponeva di un PEE in quanto le autorità competenti avevano deciso, a norma dell'articolo 12, paragrafo 8, della direttiva Seveso III, che in base alle informazioni contenute nel rapporto di sicurezza non si applicava l'obbligo di predisporre un PEE.
Il motivo più comunemente addotto dalle autorità competenti per giustificare l'assenza del PEE consisteva nel fatto che, in base alla loro valutazione, gli incidenti rilevanti avrebbero avuto conseguenze esclusivamente entro i confini del sito e/o non avrebbero comportato alcun rischio potenziale per la salute umana e l'ambiente. Secondo un'altra spiegazione fornita gli scenari di incidente in taluni casi erano contemplati da altri piani di risposta alle emergenze (ad esempio piani per le emergenze marine e costiere o piano di risposta del corpo dei vigili del fuoco competente).
Il rimanente 5 % degli stabilimenti di soglia superiore (ossia oltre 200 stabilimenti di soglia superiore dell'UE) non disponeva di un PEE e dunque non rispettava le disposizioni della direttiva Seveso III. Si osserva tuttavia un miglioramento rispetto al periodo di riferimento precedente, nel quale il 12 % degli stabilimenti di soglia superiore non disponeva di un PEE.
Figura 3: Percentuale di stabilimenti di soglia superiore per i quali il PEE è stato approntato o non era necessario durante il periodo di riferimento
1.1.2.2.Sperimentazione e riesame dei piani di emergenza esterni
Con riferimento all'articolo 12, paragrafo 6, della direttiva Seveso III e all'obbligo per gli Stati membri di assicurare che i piani di emergenza esterni siano riesaminati, sperimentati e, se necessario, aggiornati a intervalli appropriati, non superiori a tre anni, nel periodo di riferimento 2015-2018 si osserva un lieve miglioramento rispetto ai periodi precedenti. In effetti nel periodo di riferimento 2006-2008 è stato riesaminato e sperimentato il 60 % dei PEE; nel periodo 2009-2011 tale percentuale è salita al 73 %, raggiungendo il 75 % alla fine del 2014. Nel periodo di riferimento 2015-2018 è stato sperimentato il 77 % dei PEE su un totale di 5 090 stabilimenti di soglia superiore.
La Commissione rileva differenze da uno Stato membro all'altro: la maggioranza degli Stati membri rispetta pienamente le disposizioni della direttiva Seveso III riguardanti la sperimentazione e il riesame dei PEE, mentre pochi altri presentano un tasso di non conformità assai elevato. Le informazioni comunicate sono illustrate nella
Figura 4
.
Figura 4: Piani di emergenza esterni non sperimentati nel periodo 2015-2018
1.1.3.Informazioni al pubblico
Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, gli Stati membri devono provvedere affinché le informazioni di cui all'allegato V siano costantemente a disposizione del pubblico, anche in formato elettronico.
Le informazioni su tutti gli stabilimenti sono tenute costantemente a disposizione, anche in formato elettronico, e sono aggiornate, laddove necessario, da 17 Stati membri. Gli altri 11 Stati membri non hanno pienamente osservato il disposto dell'articolo 14, paragrafo 1, anche se tali informazioni sono messe a disposizione del pubblico su richiesta.
Gli Stati membri sono stati invitati a comunicare la percentuale di stabilimenti per i quali le informazioni di cui all'allegato V della direttiva non sono state tenute a disposizione. Tali informazioni sono riportate nella
Figura 5
.
Figura 5: Percentuale di stabilimenti per i quali le informazioni di cui all'allegato V non sono tenute costantemente a disposizione
A norma dell'articolo 14, paragrafo 2, solo per gli stabilimenti di soglia superiore gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone che possono essere colpite da un incidente rilevante ricevano periodicamente, senza doverle richiedere, informazioni sulle misure di sicurezza e sul comportamento da tenere in caso di incidente rilevante.
Complessivamente il 92 % degli stabilimenti di soglia superiore ha messo a disposizione del pubblico tali informazioni. Ciò rappresenta un aumento dell'11 % rispetto al periodo di riferimento 2012-2014, nel quale l'81 % degli stabilimenti di soglia superiore aveva messo a disposizione tali informazioni. Le informazioni comunicate in relazione a questo aspetto dell'attuazione sono illustrate nella
Figura 6
.
Figura 6: Totale e percentuale (%) di stabilimenti di soglia superiore per i quali le informazioni sulle misure di sicurezza e sul comportamento da tenere non sono state messe attivamente a disposizione del pubblico
1.1.4.Ispezioni
L'articolo 20 della direttiva Seveso III impone agli Stati membri di istituire un sistema di ispezioni e un programma di ispezioni per tutti gli stabilimenti. Gli stabilimenti di soglia superiore devono essere ispezionati ogni 12 mesi, mentre gli stabilimenti di soglia inferiore sono ispezionati ogni 36 mesi, a meno che non sia istituito un programma di ispezioni basato su una valutazione sistematica.
Conformemente all'articolo 20, paragrafo 5, la valutazione sistematica dei pericoli degli stabilimenti interessati è basata almeno sugli impatti potenziali sulla salute umana e sull'ambiente degli stabilimenti interessati, nonché su una comprovata osservanza delle disposizioni della direttiva Seveso III. Tali criteri garantiscono almeno lo stesso livello di efficacia delle ispezioni svolte con frequenza annuale o triennale. La suddetta disposizione si applica sia agli stabilimenti di soglia superiore sia a quelli di soglia inferiore.
Se opportuno, si tiene conto anche dei risultati pertinenti di ispezioni condotte in conformità ad altra normativa dell'Unione.
Sulla base dei dati comunicati dalle autorità competenti in questo ultimo periodo di riferimento, ormai la maggioranza degli stabilimenti di soglia superiore (3 556 su un totale di 5 090) è ispezionata con frequenza annuale (cfr.
Figura 7
). Per i restanti stabilimenti il programma di ispezione, comprendente la frequenza delle visite in loco, è basato su una valutazione sistematica dei pericoli di incidenti rilevanti relativi allo stabilimento interessato.
Figura 7: Percentuale di stabilimenti di soglia superiore ispezionati per Stato membro
Per quanto riguarda gli stabilimenti di soglia inferiore, quasi tutti (6 140 su un totale di 6 686) sono ispezionati ogni tre anni (cfr.
Figura 8
). Per i restanti stabilimenti il programma di ispezione, comprendente la frequenza delle visite in loco, è basato su una valutazione sistematica dei pericoli di incidenti rilevanti relativi allo stabilimento interessato.
Figura 8: Percentuale di stabilimenti di soglia inferiore ispezionati per Stato membro
1.1.5.Divieto di esercitare l'attività, sanzioni e altri strumenti coercitivi
A norma dell'articolo 19 della direttiva Seveso III gli Stati membri vietano l'attività di qualsiasi stabilimento qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti siano nettamente insufficienti, ad esempio alla luce di gravi inadempienze nel porre in essere le necessarie azioni individuate nel rapporto d'ispezione. Inoltre l'articolo 28 prevede che gli Stati membri stabiliscano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della direttiva Seveso III. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.
Nel corso del periodo di riferimento la maggioranza degli Stati membri ha segnalato di non avere vietato l'attività in alcuno stabilimento per via di misure nettamente insufficienti adottate dal gestore per la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti (cfr.
Figure 9 e 10
). Nel corso del periodo di riferimento sono state complessivamente registrate 8 207 misure coercitive. Spiccano, per l'elevato numero di casi, i Paesi Bassi (4 023 casi) e la Romania (3 586 casi).
Alcuni Stati membri hanno fornito informazioni dettagliate sull'importo totale delle sanzioni irrogate (ad esempio la Slovacchia con 25 250 EUR e la Lettonia con 6 335 EUR).
In generale è data priorità alle azioni correttive, ad esempio l'emissione di avvisi, piuttosto che ai provvedimenti di esecuzione. Una più stretta collaborazione con i gestori risulta in genere efficace, pertanto le azioni coercitive e le sanzioni tendono a costituire un'eccezione.
Figura 9: Numero totale di stabilimenti la cui attività è stata vietata nel corso del periodo di riferimento
Figura 10: Numero totale di misure coercitive segnalate per tipo di misura
1.2.Dati statistici sugli incidenti rilevanti
Il numero di incidenti rilevanti costituisce uno dei principali indicatori per misurare l'efficacia complessiva della direttiva Seveso III nel ridurre al minimo tali incidenti e i loro effetti dannosi. A norma dell'articolo 18 gli Stati membri informano la Commissione degli incidenti rilevanti che si sono verificati all'interno del loro territorio e che rispondono ai criteri dell'allegato VI.
Tra il 2000 e il 2018 sono stati complessivamente registrati nella banca dati eMARS 518 incidenti. Di questi 518 incidenti, 442 (l'85 %) sono stati identificati come incidenti rilevanti che rispondono ai criteri di cui all'allegato VI della direttiva Seveso III. Come si evince dalla
Figura 11
, il numero complessivo di incidenti rilevanti mostra un andamento stabile negli ultimi anni, nonostante l'aumento del numero di stabilimenti interessati dalla direttiva Seveso III. Nel corso del periodo 2005-2015 il numero di incidenti, in base a dati verificati, è risultato inferiore a 25 l'anno per tutti gli 11 776 stabilimenti che sono soggetti alle disposizioni della direttiva.
Considerando il tasso di industrializzazione assai elevato nell'UE, i seguenti dati indicano che la direttiva Seveso III contribuisce in misura significativa a una bassa occorrenza di incidenti rilevanti. La direttiva è inoltre ampiamente considerata un punto di riferimento per le politiche in materia di incidenti industriali ed è stata presa a modello per le normative di molti paesi in tutto il mondo.
Figura 11: Numero di incidenti rilevanti che rispondevano ad almeno uno dei criteri dell'allegato VI nel periodo 2000-2018
Sebbene negli ultimi anni il numero di decessi dovuti a incidenti rilevanti connessi con sostanze chimiche sia stato piuttosto contenuto, nel 2014 e nel 2015 i decessi sono nettamente aumentati, il che dimostra quanto sia importante non abbassare la guardia di fronte ai rischi di incidenti legati a tali sostanze (cfr.
Figura 12
e
Figura
13
).
Figura 12: Numero di decessi all'interno e all'esterno degli stabilimenti nel periodo 2000-2018
Figura 13: Numero di infortuni all'interno e all'esterno degli stabilimenti nel periodo 2000-2018
Nel corso del periodo 2000-2018 i criteri per la notifica di un incidente rilevante alla Commissione più comunemente segnalati tra i sei previsti dall'allegato VI non sono cambiati e sono i seguenti:
-quantità di sostanze coinvolte;
-conseguenze per le persone;
-danni materiali.
Figura 14: Criteri per la notifica di incidenti rilevanti in eMARS nel periodo 2000-2018,
Per quanto riguarda l'attività industriale interessata, dai dati raccolti emerge che la fabbricazione di sostanze chimiche (114 incidenti rilevanti) e i settori petrolchimico e delle raffinerie (105 incidenti rilevanti) sono i più esposti agli incidenti rilevanti (cfr.
Figura 15
).
Figura 15: Numero di incidenti e incidenti per tipo di attività nel periodo 2000-2018
2Prossime tappe per migliorare la prevenzione degli incidenti industriali
I dati comunicati dagli Stati membri in merito all'attuazione della direttiva Seveso III forniscono informazioni utili per individuare le azioni da intraprendere al fine di migliorare ulteriormente la prevenzione degli incidenti industriali. A tale scopo sono stati individuati tre principali ambiti di intervento, che consentono una valutazione significativa della portata della direttiva:
1.migliorare l'attuazione e l'osservanza della direttiva;
2.migliorare e razionalizzare la comunicazione dei dati;
3.rafforzare gli scambi tra gli Stati membri e la Commissione per quanto concerne gli insegnamenti appresi e le buone prassi.
Migliorare l'attuazione e l'osservanza della direttiva Seveso III
La direttiva Seveso III doveva essere recepita nei sistemi legislativi degli Stati membri entro il 1º giugno 2015. In assenza di un recepimento tempestivo da parte di 16 Stati membri, la Commissione ha portato avanti procedure di infrazione per mancata comunicazione nel periodo 2015-2017. Tutti i casi sono stati successivamente chiusi a seguito della comunicazione delle misure di recepimento.
La Commissione ha inoltre monitorato attentamente il corretto recepimento della direttiva. In 16 Stati membri sono stati rilevati problemi di recepimento, a fronte dei quali sono state avviate, o sono in corso di apertura, procedure di infrazione.
Sebbene nel complesso la situazione stia migliorando di anno in anno, come è emerso dall'analisi delle relazioni degli Stati membri, la Commissione ha individuato talune carenze e provvederà ad accertare le cause delle non conformità (ad esempio in relazione ai PEE e alle informazioni da comunicare al pubblico).
Nel caso in cui tali carenze, che determinano un maggiore rischio di incidenti, pregiudicando così gli obiettivi della direttiva, fossero causate da problemi strutturali anziché contingenti, la Commissione valuterà la possibilità di avviare, se del caso, procedure di infrazione.
Migliorare e razionalizzare la comunicazione dei dati
La Commissione continuerà ad adoperarsi per migliorare e razionalizzare il processo di comunicazione delle informazioni e per massimizzare le sinergie collegando tra loro le varie banche dati contenenti informazioni sugli stabilimenti industriali. L'obiettivo è migliorare la pertinenza e la qualità dei dati forniti dagli Stati membri riducendo nel contempo l'onere amministrativo.
In primo luogo la Commissione intende migliorare la banca dati sugli incidenti industriali rilevanti (eMARS
), che attualmente contiene informazioni limitate sulle più vaste conseguenze socioeconomiche a più lungo termine (ad esempio perdita o danneggiamento di beni, danni ambientali a lungo termine, perdita di posti di lavoro, perdita di immagine, impatto a lungo termine sulle zone limitrofe) in quanto le informazioni comunicate riguardano solitamente gli impatti immediati (ad esempio infortuni e decessi). È necessaria una valutazione più dettagliata dell'impatto socioeconomico e ambientale degli incidenti per attenuare con maggiore efficacia le conseguenze a lungo termine degli incidenti industriali rilevanti.
In secondo luogo la Commissione intende migliorare la segnalazione dei "quasi incidenti", ossia incidenti che non hanno comportato danni materiali o lesioni fisiche ma durante i quali avrebbero potuto facilmente verificarsi danni a cose o persone. Si tratta pertanto di una preziosa fonte di informazioni per condividere gli insegnamenti tratti in tutta l'UE.
In terzo luogo è probabile che la segnalazione degli incidenti industriali rilevanti degli ultimi anni sia incompleta, per via dei tempi necessari per il completamento delle indagini giudiziarie e data la difficoltà di assicurare la notifica in due fasi nell'ambito del sistema di segnalazione attuale. In futuro il sistema di segnalazione dovrebbe essere migliorato per agevolare la notifica in due fasi con 1) una breve relazione preliminare trasmessa poco dopo il verificarsi dell'incidente e 2) una relazione completa da presentare una volta concluse tutte le indagini pertinenti.
Infine l'elaborazione di ulteriori indicatori statistici nel sistema di segnalazione degli Stati membri (ad esempio numero di ispettori e di ispezioni) consentirebbe di verificare con più efficacia il rispetto dei requisiti fissati dalla direttiva. Ciò costituirebbe un'ulteriore fonte di informazioni importanti, soprattutto per condividere gli insegnamenti tratti allo scopo di migliorare la prevenzione degli incidenti industriali rilevanti; tali informazioni potrebbero inoltre essere utili ai fini del quadro integrato di monitoraggio e prospettive sull'inquinamento zero.
Rafforzare gli scambi tra gli Stati membri e la Commissione
Gli insegnamenti tratti dagli incidenti industriali rilevanti e le ispezioni sono elementi essenziali per mantenere una cultura della sicurezza industriale in tutta l'Unione europea e per migliorare la prevenzione degli incidenti e l'attenuazione delle loro conseguenze.
La Commissione svolge missioni importanti correlate alla prevenzione degli incidenti industriali, in particolare allo scopo di esaminare gli incidenti industriali, fornire sostegno agli Stati membri nell'analisi dei rischi e delle conseguenze, guidare il gruppo di lavoro tecnico sulle ispezioni e fornire strumenti di ispezione. Tali attività devono proseguire ed essere rafforzate al fine di realizzare gli obiettivi stabiliti nel Green Deal europeo.
Nel corso del periodo di riferimento della presente relazione la Commissione ha collaborato strettamente con gli Stati membri per migliorare lo sviluppo delle loro capacità, ove necessario, e definire un quadro d'azione per una migliore prevenzione degli incidenti industriali. Nei prossimi anni ciò potrebbe anche comportare un ulteriore sostegno per la segnalazione dei "quasi incidenti", l'integrazione degli impatti a lungo termine nelle relazioni trasmesse e una migliore comprensione dell'impatto socioeconomico e ambientale degli incidenti.
I progressi graduali nel settore della gestione dei rischi associati alle sostanze chimiche (ad esempio identificazione di sostanze estremamente preoccupanti, definizione di criteri pertinenti agli usi essenziali
, proposta di affidare alla Commissione il compito di svolgere audit negli Stati membri), che si prevede saranno realizzati grazie all'attuazione del Green Deal europeo, in particolare attraverso il suo piano d'azione per l'inquinamento zero e la relativa strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili
, sono destinati a migliorare ulteriormente le conoscenze necessarie per una migliore prevenzione degli incidenti industriali.
3Conclusioni
La direttiva Seveso III, che riguarda circa 12 000 stabilimenti in cui potrebbero essere presenti sostanze pericolose, svolge un ruolo importante nell'orientare l'UE a forte industrializzazione verso l'obiettivo ambizioso dell'inquinamento zero attraverso la prevenzione degli incidenti industriali. Nel corso del periodo 2005-2015 si sono verificati ogni anno nell'UE, in media, meno di 25 incidenti rilevanti, con un impatto sempre più contenuto. La direttiva è ampiamente considerata un punto di riferimento per le politiche in materia di incidenti industriali ed è stata presa a modello per le normative di molti paesi in tutto il mondo.
L'analisi delle relazioni degli Stati membri rivela che, rispetto ai dati comunicati nei periodi precedenti, l'attuazione delle disposizioni della direttiva Seveso III è migliorata in quasi tutti gli ambiti (informazioni al pubblico, predisposizione dei PEE, numero di infortuni ecc.).
Tuttavia, poiché ogni incidente è un incidente di troppo, sono necessari ulteriori sforzi per migliorarne la prevenzione, come richiesto dal Green Deal europeo e dal piano d'azione per l'inquinamento zero. Pertanto la Commissione intensificherà i suoi sforzi per sostenere la corretta attuazione delle disposizioni della direttiva Seveso III e adotterà, se del caso, provvedimenti di applicazione delle norme per garantire che tali disposizioni siano effettivamente rispettate e producano i benefici previsti in termini di ambiente e salute. Rafforzerà inoltre la collaborazione con gli Stati membri per migliorare la prevenzione degli incidenti industriali.
A tale proposito la DG ENV e la DG ECHO svilupperanno sinergie tra la direttiva Seveso III e il meccanismo di protezione civile dell'Unione, al fine di migliorare la prevenzione, la preparazione e la risposta in caso di incidenti industriali rilevanti. Tra l'altro saranno svolte a breve alcune attività per consentire l'integrazione del sistema elettronico di recupero delle informazioni sugli "impianti Seveso" (eSPIRS) nel sistema globale di allarme e coordinamento delle catastrofi (Global Disaster Alert and Coordination System), affinché i gestori e le autorità competenti degli Stati membri siano avvisati in caso di eventi suscettibili di provocare incidenti industriali rilevanti. La Commissione (DG Ambiente e Centro comune di ricerca) e l'Agenzia europea dell'ambiente avvieranno inoltre i lavori per migliorare e razionalizzare gli obblighi di segnalazione riguardo agli stabilimenti e agli incidenti rilevanti. Inoltre l'ufficio per i rischi di incidenti rilevanti del Centro comune di ricerca continuerà a fornire agli Stati membri sostegno scientifico e tecnico, soprattutto nel quadro del gruppo di lavoro tecnico in materia di ispezioni e del suo programma di visite congiunte reciproche.
La presente relazione illustra gli ultimi dati raccolti e mira a fornire informazioni oggettive sull'attuale stato di funzionamento della direttiva Seveso III e sui progressi compiuti verso il conseguimento dei suoi obiettivi. Il suo contenuto e le informazioni che saranno fornite nella prossima relazione concernente il periodo 2019-2022 daranno modo alla Commissione di valutare la necessità di riesaminare l'ambito di applicazione della direttiva nel 2023, come disposto dall'articolo 29, paragrafo 1.