Bruxelles, 1.3.2021

COM(2021) 91 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'esercizio della delega conferita alla Commissione a norma della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE







RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'esercizio della delega conferita alla Commissione a norma della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE

1.INTRODUZIONE

La direttiva (UE) 2016/1629 stabilisce un nuovo sistema di requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, definisce un regime di ispezione e la classificazione delle vie navigabili interne e prevede deroghe per alcuni tipi di navi.

La direttiva (UE) 2016/1629 introduce condizioni armonizzate per il rilascio dei certificati per la navigazione interna per le navi adibite alla navigazione interna in tutti gli Stati membri. I requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna sono di conseguenza uniformi in tutti gli Stati membri. Ciò garantisce la semplificazione delle norme, determina quindi elevati livelli di sicurezza, e contribuisce direttamente alla realizzazione di un mercato interno più profondo e più equo.

I requisiti sono stabiliti con riferimento alle norme europee che stabiliscono i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna (norme ES-TRIN), elaborate dal Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI), organismo internazionale istituito nell'ambito della Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR).

Sia la legislazione dell'UE sia il quadro normativo adottato in seno alla Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR) fanno riferimento a tale norma e ai relativi aggiornamenti.

Tale impostazione fa sì che i certificati dell'Unione per la navigazione interna, attestanti la piena conformità di tutti i tipi di unità navali ai suddetti requisiti tecnici riveduti, siano validi su tutte le vie navigabili interne dell'UE, Reno compreso, e che i certificati validi per il Reno siano validi su tutte le vie navigabili interne dell'UE.

La disponibilità delle informazioni sulle navi e sui certificati è assicurata mediante una banca dati dedicata (la banca dati europea degli scafi - EHDB), che fa sì che le autorità degli Stati membri possano far rispettare efficacemente i requisiti di sicurezza per le navi.

La direttiva (UE) 2016/1629 è stata adottata il 14 settembre 2016 ed è entrata in vigore il 6 ottobre 2016, con termine di recepimento e applicazione fissato al 7 ottobre 2018.

A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/1629 "[a]lla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati […] riguardo alle modifiche dell'allegato I, al fine di modificare la classificazione delle vie navigabili, comprese la loro aggiunta e soppressione".

L'articolo 19, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2016/1629 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che precisino disposizioni relative alla banca dati europea degli scafi (EHDB) per quanto riguarda:

a) i dati che gli Stati membri devono inserire nella banca dati;

b) le tipologie di accesso permesse, tenuto conto delle categorie dei destinatari dei dati e degli scopi per cui tali dati sono trattati;

c) le istruzioni relative all'uso e al funzionamento della banca dati, in particolare per quanto riguarda le misure di sicurezza dei dati, la codifica e il trattamento dei dati e l'interconnessione della banca dati con i registri di cui all'articolo 17.

L'articolo 31 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per modificare gli allegati da II a VI della direttiva (UE) 2016/1629.

A norma dell'articolo 31, paragrafo 1, "la Commissione adotta atti delegati […] per adeguare l'allegato II al fine di aggiornare tempestivamente il riferimento alla versione più recente della norma ES-TRIN e stabilire la data della sua applicazione".

L'articolo 31, paragrafo 3, conferisce alla Commissione il potere di "adottare atti delegati […] per l'adeguamento degli allegati III e IV al progresso tecnico e scientifico".

L'articolo 31, paragrafo 4, conferisce alla Commissione il potere di "adottare atti delegati […] per l'adeguamento dell'allegato V al fine di aggiornare e semplificare le disposizioni amministrative".

A norma dell'articolo 31, paragrafo 5, "[a]lla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati […] per l'adeguamento dell'allegato VI al fine di modificare i criteri per il riconoscimento delle società di classificazione onde garantire la sicurezza della navigazione".

L'articolo 31, paragrafo 6, sancisce inoltre che "[a]lla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati […] per allineare i riferimenti contenuti nella presente direttiva a talune disposizioni degli allegati II e V al fine di tenere conto delle modifiche apportate a tali allegati".

2.BASE GIURIDICA

La presente relazione è prevista dall'articolo 32, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/1629. Tale disposizione conferisce alla Commissione la delega per un periodo di cinque anni a decorrere dal 6 ottobre 2016 e stabilisce che la Commissione è tenuta a elaborare una relazione sulla delega di poteri al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. A norma dello stesso articolo, la delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.ESERCIZIO DELLA DELEGA

Dall'entrata in vigore della direttiva (UE) 2016/1629, fino alla data di adozione della presente relazione, la Commissione ha adottato i seguenti atti delegati:

1)la direttiva delegata (UE) 2018/970 della Commissione, del 18 aprile 2018, che modifica gli allegati II, III e V della direttiva (UE) 2016/1629 – basata sull'articolo 31, paragrafi 1, 3 e 4. Le disposizioni di tale atto delegato hanno modificato l'allegato II adeguandolo alla versione più recente della norma ES-TRIN 2017. Nell'allegato III, il paragrafo 2 è stato aggiornato per garantire una maggiore coerenza con le disposizioni della norma ES-TRIN. Tale paragrafo 2 disciplina i concetti di "robustezza" e "stabilità", per analogia con l'articolo 3.02 della norma ES-TRIN.

La norma ES-TRIN 2017/1 contiene disposizioni specifiche riferite alle imbarcazioni tradizionali. Al fine di mantenere la coerenza tra i requisiti stabiliti dalla direttiva (UE) 2016/1629 e la norma ES-TRIN e di semplificare le disposizioni procedurali, era necessario modificare l'allegato V della direttiva riguardante le disposizioni procedurali dettagliate. Tale atto delegato è stato pubblicato il 10 luglio 2018 ed è entrato in vigore il 30 luglio 2018 (con termine di recepimento e applicazione fissato al 7 ottobre 2018);

2)il regolamento delegato (UE) 2019/1668 della Commissione, del 26 giugno 2019, che modifica la direttiva (UE) 2016/1629 (allegato II) – basato sull'articolo 31, paragrafi 1, 3 e 4, Le disposizioni di tale atto delegato hanno modificato l'allegato II al fine di adeguarlo alla versione più recente della norma ES-TRIN 2019.

Tale atto delegato è stato pubblicato il 7 ottobre 2019 ed è entrato in vigore il 27 ottobre 2019 (con data di applicazione fissata al 1º gennaio 2020);

3)il regolamento delegato (UE) 2020/474 della Commissione del 20 gennaio 2020 relativo alla banca dati europea degli scafi – basato sull'articolo 19, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2016/1629. L'atto delegato stabilisce in particolare i dati che gli Stati membri devono inserire nella banca dati, le tipologie di accesso consentite, tenuto conto delle categorie dei destinatari dei dati e degli scopi per cui tali dati sono trattati, le istruzioni relative all'uso e al funzionamento della banca dati. Le disposizioni dell'atto delegato prevedono inoltre un accesso limitato all'EHDB (accesso in sola lettura) per le autorità nazionali incaricate della navigazione interna e della gestione dell'infrastruttura, come pure di mantenere o far rispettare la sicurezza della navigazione e di raccogliere i dati statistici.

Tutti gli atti delegati adottati sono stati trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio. Non vi è stata alcuna proroga dei termini per sollevare obiezioni né sono state sollevate obiezioni entro i termini previsti.

4.PROROGA DEL PERIODO PER LA DELEGA DI POTERE

Nel corso degli ultimi quattro anni la Commissione ha esercitato i poteri delegati ad essa conferiti a norma della direttiva (UE) 2016/1629.

L'esercizio dei poteri delegati ha consentito alla Commissione di adeguare le pertinenti disposizioni della direttiva (UE) 2016/1629 al progresso tecnico e agli sviluppi scientifici al fine di mantenere l'elevato livello di sicurezza della navigazione interna e seguire l'evoluzione tecnica. La Commissione ritiene che la delega di poteri debba essere tacitamente prorogata.

5.CONCLUSIONI

Con la presente relazione la Commissione adempie l'obbligo di presentare una relazione, previsto dall'articolo 32, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/1629, e invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prenderne atto.