COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 16.2.2021
COM(2021) 62 final
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
su un'eventuale estensione del quadro in materia di riserva del coefficiente di leva finanziaria agli O-SII e sulla definizione e il calcolo della misura dell'esposizione complessiva, ivi compreso il trattamento delle riserve della banca centrale
Base giuridica e oggetto della relazione
L'articolo 511 del regolamento (UE) n. 575/2013 (regolamento sui requisiti patrimoniali o CRR), modificato dal regolamento (UE) 2019/876 (di seguito "CRRII"), prevede che la Commissione presenti, entro il 31 dicembre 2020, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui seguenti aspetti:
(a)se sia opportuno introdurre un coefficiente di leva finanziaria addizionale per gli altri enti a rilevanza sistemica (O-SII), ; e
(b)se la definizione e il calcolo della misura dell'esposizione complessiva di cui all'articolo 429, paragrafo 4, del CRR, ivi compreso il trattamento delle riserve della banca centrale, siano appropriati.
La Commissione deve tenere conto, nella presente relazione, degli sviluppi internazionali e delle norme convenute a livello internazionale e prendere in considerazione la presentazione di una proposta legislativa.
Coefficiente di leva finanziaria addizionale per gli altri enti a rilevanza sistemica
Il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria per i G-SII è stato introdotto nel diritto dell'UE conformemente a un accordo del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) del dicembre 2017. Ad oggi non esiste un analogo requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria per i circa 160 enti dell'UE attualmente individuati come O-SII.
La necessità di valutare l'opportunità di introdurre una riserva del coefficiente di leva finanziaria per gli O-SII deriva dal fatto che il CRRII ha introdotto un requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria per gli enti identificati come enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII). Nell'UE vi sono attualmente otto G-SII. Per questi enti il requisito di riserva è fissato al 50 % del coefficiente di riserva per i G-SII basato sul rischio ad essi applicato e si aggiunge al futuro requisito minimo relativo al coefficiente di leva finanziaria (requisito del pilastro 1) e al requisito di fondi propri aggiuntivi per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva (requisito del pilastro 2).
Il CRRII prevedeva che la riserva del coefficiente di leva finanziaria per i G-SII fosse applicabile a decorrere dal 1º gennaio 2022. Il regolamento (UE) 2020/873 ha però posticipato di un anno, al 1º gennaio 2023, la data di applicazione della riserva del coefficiente di leva finanziaria per i G‑SII, al fine di fornire agli enti capacità aggiuntiva per rispondere in modo immediato ed efficace all'impatto della COVID‑19. Il rinvio è in linea con il calendario di attuazione riveduto concordato dal gruppo dei governatori delle banche centrali e dei capi delle autorità di vigilanza, l'organo di vigilanza del CBVB.
In conformità del CRR la Commissione può prendere in considerazione l'introduzione di un requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria per gli O-SII in due date diverse. Oltre che nell'ambito della già menzionata relazione, prevista per la fine del 2020, tale requisito per gli O‑SII può essere esaminato nell'ambito del riesame complessivo degli strumenti macroprudenziali nel settore bancario previsto nel 2022, come disposto dall'articolo 513 del CRR. Tale riesame deve essere effettuato entro il 30 giugno 2022. In considerazione del rinvio della data di applicazione della riserva del coefficiente di leva finanziaria per i G-SII, la Commissione ritiene che l'introduzione di un requisito di riserva aggiuntiva per gli O-SII debba piuttosto essere valutata nell'ambito della relazione della Commissione prevista dall'articolo 513 del CRR. In tale valutazione la Commissione dovrà tenere conto del fatto che gli O-SII costituiscono un gruppo eterogeneo di enti, alcuni dei quali sono simili per dimensioni e attività ai G-SII, mentre altri sono notevolmente più piccoli e maggiormente orientati al mercato nazionale. Questa eterogeneità nel gruppo degli O-SII richiede un'attenta valutazione dell'opportunità di estendere agli O-SII il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria per i G-SII.
Estendere la riserva del coefficiente di leva finanziaria può effettivamente avere ripercussioni più ampie che devono essere considerate nel contesto di altre possibili modifiche del quadro macroprudenziale per il settore bancario eventualmente ritenute necessarie, in particolare alla luce degli insegnamenti tratti dall'attuale crisi. È pertanto più opportuno prendere in considerazione l'estensione del requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria agli O-SII nel contesto del riesame globale degli strumenti macroprudenziali nel settore bancario previsto nel 2022.
Definizione e calcolo della misura dell'esposizione complessiva
Il CRRII ha modificato il calcolo del coefficiente di leva finanziaria al fine di allineare il quadro europeo alla norma internazionale rivista inclusa in Basilea III, il pacchetto del 2017 di riforma della regolamentazione successivo alla crisi. Tali modifiche sono state introdotte, tra l'altro, al fine di garantire parità di condizioni a livello internazionale per gli enti stabiliti nell'Unione ma che operano anche al di fuori dell'Unione.
Dopo l'adozione del CRRII il CBVB ha ulteriormente rivisto un aspetto specifico del suo quadro per il coefficiente di leva finanziaria. Per agevolare la prestazione di servizi di compensazione per conto del cliente, nel giugno 2019 è stato modificato il trattamento dei derivati compensati per conto del cliente ai fini del coefficiente di leva. In base alle norme riviste, il trattamento di tali derivati è generalmente allineato a quello previsto dal metodo standardizzato per il rischio di controparte (SA-CCR) nel quadro basato sul rischio. La modifica consente agli enti di compensare il costo di sostituzione e l'esposizione potenziale futura per i derivati compensati per conto del cliente con il margine iniziale separato e il margine di variazione, in contante e non in contante, ricevuti dal cliente stesso.
I partecipanti al mercato hanno rilevato un collegamento tra il precedente trattamento dei derivati compensati per conto del cliente e la maggiore concentrazione nella prestazione di servizi di compensazione. Una revisione sembra pertanto indispensabile, in quanto essa rimuove un elemento che disincentiva gli enti a offrire servizi di compensazione per conto del cliente riducendo i loro costi variabili, senza un impatto significativo sulla loro resilienza complessiva. La modifica dovrebbe agevolare la prestazione di servizi di compensazione, in linea con l'obiettivo delle riforme attuate dopo la crisi finanziaria globale per creare incentivi alla compensazione centrale dei derivati over-the-counter.
La disposizione rivista del CBVB relativa alla compensazione per conto del cliente sarà applicabile a decorrere dal 1º gennaio 2023. Contrariamente al trattamento previsto dal CBVB, nell'ambito del nuovo quadro europeo in materia di coefficiente di leva finanziaria, che si applica a partire dal 28 giugno 2021, ancora non è possibile utilizzare il margine di variazione non in contante per compensare il costo di sostituzione. Al fine di fornire agli enti europei lo stesso incentivo a offrire servizi di compensazione per conto del cliente e garantire parità di condizioni a livello internazionale, è opportuno allineare il trattamento previsto dal CRR per i derivati compensati per conto del cliente alla nuova norma internazionale. Per assicurare un allineamento tempestivo, la Commissione intende includere la revisione nella prossima proposta legislativa volta ad attuare gli ultimi elementi della riforma di Basilea III.
Come indicato all'inizio della presente relazione, ai sensi dell'articolo 511 del CRR, la Commissione deve riferire anche in merito all'appropriatezza, ai fini del coefficiente di leva finanziaria, del trattamento delle riserve della banca centrale. Sulla base della nuova norma di Basilea del 2017 il CRRII aveva introdotto un potere discrezionale nel quadro europeo in materia di coefficiente di leva finanziaria per escludere temporaneamente talune esposizioni della banca centrale dalla misura dell'esposizione complessiva dell'ente in circostanze eccezionali. La finalità di tale potere discrezionale è facilitare l'effettiva trasmissione delle misure di politica monetaria. Nell'ambito del meccanismo di compensazione originario stabilito nel CRRII, l'eventuale impatto dell'esclusione delle riserve della banca centrale doveva essere completamente neutralizzato mediante un aumento rigorosamente proporzionale del requisito del coefficiente di leva finanziaria di ciascun ente.
La crisi COVID‑19 ha messo in evidenza il fatto che tale meccanismo di compensazione sarebbe stato troppo restrittivo e che la sua applicazione non avrebbe facilitato l'effettiva trasmissione della politica monetaria. In effetti, poiché l'esenzione delle riserve della banca centrale sarebbe stata completamente neutralizzata da un aumento del requisito del coefficiente di leva finanziaria, gli enti sarebbero stati soggetti a vincoli per quanto riguarda il livello di aumento delle loro riserve della banca centrale. Ciò, a sua volta, avrebbe potuto scoraggiare gli enti dall'utilizzare, in una situazione di stress, le linee di liquidità della banca centrale nella misura necessaria, ostacolando così l'effettiva trasmissione delle misure di politica monetaria. Dato il margine di manovra limitato per controllare il livello delle riserve della banca centrale durante una crisi, l'ente si sarebbe potuto trovare costretto a ridurre l'indebitamento tramite la vendita di attività o a ridurre il livello dei prestiti all'economia reale, o ad attuare entrambe queste misure.
Alla luce di queste constatazioni e sulla base della proposta della Commissione del 28 aprile 2020, il trattamento delle riserve della banca centrale è stato oggetto di revisione da parte dei colegislatori. In base a tale revisione del trattamento, il requisito di coefficiente di leva finanziaria individuale dell'ente che esercita il potere discrezionale sarà adeguato una sola volta, ossia nel momento in cui l'ente esercita tale potere. L'adeguamento si baserà sul valore medio delle riserve della banca centrale ammissibili e sulla misura dell'esposizione complessiva dell'ente alla data in cui si ritiene che le circostanze eccezionali siano iniziate. Il coefficiente di leva finanziaria adeguato si applicherà per tutto il periodo durante il quale viene esercitato il potere discrezionale e non cambierà, a differenza di quanto stabilito con il precedente meccanismo di compensazione.
La revisione di cui sopra, che diventerà anch'essa applicabile il 28 giugno 2021, secondo la decorrenza originaria prevista dal CRRII, dovrebbe migliorare l'efficacia del potere discrezionale e fornire alle autorità competenti maggiore flessibilità per agire in modo appropriato e mirato in caso di possibili shock e crisi in futuro. Inoltre, al fine di garantire la disponibilità di tale potere discrezionale durante l'attuale pandemia di COVID‑19 e fino all'entrata in applicazione della revisione del trattamento, è stato introdotto nel quadro europeo in materia di coefficiente di leva finanziaria un potere discrezionale transitorio per escludere temporaneamente talune riserve della banca centrale.
Conclusioni
Nel contesto attuale la Commissione non ritiene opportuno introdurre un coefficiente di leva finanziaria addizionale per altri enti a rilevanza sistemica (O-SII). La questione dovrebbe essere esaminata nell'ambito del riesame completo degli strumenti macroprudenziali nel settore bancario che deve essere effettuato entro il 30 giugno 2022, come previsto dall'articolo 513 del CRR.
La Commissione ritiene opportuno adeguare il calcolo della misura dell'esposizione complessiva di cui all'articolo 429, paragrafo 4, del CRR per allineare il trattamento dei derivati compensati per conto del cliente alle norme concordate a livello internazionale.
Il legislatore ha già riveduto il trattamento delle riserve della banca centrale mediante il regolamento (UE) 2020/873. In assenza di ulteriori sviluppi internazionali sul trattamento delle riserve della banca centrale e alla luce della recente revisione, la Commissione non ritiene necessarie ulteriori modifiche.