10.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 81/9


Sintesi della decisione della Commissione

del 7 ottobre 2020

relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 54 dell’accordo SEE

(CASO AT.40608 - Broadcom)

[notificata con il numero C(2020) 6765 final]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 81/09)

Il 7 ottobre 2020 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 54 dell’accordo SEE. Conformemente al disposto dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 (1) del Consiglio, la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.

1.   INTRODUZIONE

(1)

La decisione rende vincolanti gli impegni proposti da Broadcom Inc. («Broadcom») per rispondere alle preoccupazioni espresse dalla Commissione nella sua valutazione preliminare, a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato («regolamento (CE) n. 1/2003»).

2.   PROCEDIMENTO

(2)

Il 26 giugno 2019 la Commissione ha avviato un procedimento al fine di adottare una decisione a norma del capitolo III del regolamento (CE) n. 1/2003. Nel medesimo giorno la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti indirizzata a Broadcom che illustra le conclusioni preliminari della Commissione in merito alla necessità di imporre misure cautelari, a norma dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1/2003, in relazione ad aspetti specifici del comportamento di Broadcom oggetto dell’indagine della Commissione.

(3)

Il 16 ottobre 2019 la Commissione ha adottato una decisione a norma dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1/2003 («decisione sulle misure cautelari»), nella quale ha esposto le sue conclusioni in merito all’esistenza di una violazione prima facie delle regole di concorrenza e alla necessità di imporre misure cautelari sulla base del rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza causato dal comportamento di Broadcom. La decisione relativa alle misure cautelari ingiungeva a Broadcom di cessare unilateralmente l’applicazione, con effetto immediato, di talune clausole che inducono l’esclusiva contenute negli accordi con sei dei suoi clienti.

(4)

Il 1o aprile 2020 Broadcom ha presentato alla Commissione impegni iniziali (gli «impegni iniziali») in risposta alle preoccupazioni espresse nella comunicazione degli addebiti e nella decisione sulle misure cautelari. Il 30 aprile 2020 la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea una comunicazione a norma dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 (la «prova di mercato») che sintetizzava il caso e gli impegni iniziali proposti e invitava i terzi interessati a presentare le loro osservazioni sugli impegni.

(5)

Il 29 giugno 2020 la Commissione ha informato Broadcom delle osservazioni pervenute dai terzi interessati a seguito della pubblicazione della comunicazione. Il 31 luglio 2020 Broadcom ha presentato una proposta modificata degli impegni (gli «impegni definitivi»).

(6)

Il 21 settembre 2020 è stato interpellato il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti, il quale ha espresso parere favorevole. Nel medesimo giorno il consigliere-auditore ha presentato la relazione finale.

3.   VALUTAZIONE PRELIMINARE

3.1   Prodotti e mercati di cui trattasi

(7)

La decisione riguarda determinati tipi di circuiti integrati incorporati nelle apparecchiature di accesso alla rete installate presso i locali del cliente (cosiddette apparecchiature d’utente). Più precisamente, i prodotti interessati sono: i) sistemi su chip («SoC» (System-on-a-Chip)), ii) chip Front End («chip FE») e iii) chipset Wi-Fi da incorporare nei set-top box («STB») e nei gateway a uso residenziale.

(8)

Nella sua valutazione preliminare la Commissione ha concluso che, prima facie, esistono mercati mondiali distinti per: i) SoC per STB; ii) SoC per gateway a uso residenziale in fibra ottica; iii) SoC per gateway a uso residenziale xDSL; e iv) SoC per gateway a uso residenziale via cavo.

3.2   Posizione dominante

(9)

Nella sua valutazione preliminare la Commissione ha concluso che, prima facie, Broadcom detiene una posizione dominante sui mercati mondiali dei prodotti seguenti: i) SoC per STB; ii) SoC per gateway a uso residenziale xDSL; e iii) SOC per gateway a uso residenziale in fibra ottica.

3.3   Pratiche che destano preoccupazione

(10)

Nella sua valutazione preliminare la Commissione ha ritenuto che, prima facie, il comportamento di Broadcom abbia violato l’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («trattato») e l’articolo 54 dell’accordo SEE, avendo concluso accordi contenenti condizioni contrattuali che inducono l’esclusiva con sei grandi costruttori di apparecchiature originali («OEM») che acquistano da Broadcom SOC e altri prodotti da inserire in STB e/o in gateway a uso residenziale. Queste disposizioni che inducono l’esclusiva possono essere raggruppate in due diversi tipi di potenziali restrizioni della concorrenza: i) accordi di esclusiva e di quasi esclusiva e ii) restrizioni attraverso il trasferimento di potere di mercato.

(11)

Per quanto riguarda il primo tipo di restrizione, la Commissione ha ritenuto in via preliminare che, prima facie, Broadcom abbia concluso accordi contenenti obblighi o promesse da parte degli OEM di ottenere da Broadcom prodotti in cui Broadcom è prima facie esclusivamente o quasi esclusivamente dominante. Inoltre la Commissione ha ritenuto prima facie che Broadcom abbia concluso accordi contenenti disposizioni che subordinano la concessione di determinati vantaggi alla condizione che il cliente ottenga da Broadcom prodotti in cui Broadcom è prima facie esclusivamente o quasi esclusivamente dominante.

(12)

Per quanto riguarda il secondo tipo di restrizione, la valutazione preliminare della Commissione ha stabilito che, prima facie, Broadcom ha concluso accordi contenenti disposizioni in grado di sfruttare il potere di mercato di Broadcom trasferendolo da uno o più mercati di prodotti a uno o più mercati di prodotti adiacenti ma distinti.

(13)

Nella sua valutazione preliminare la Commissione ha ritenuto che, prima facie, le disposizioni che inducono l’esclusiva di Broadcom siano in grado di incidere sulla concorrenza e che Broadcom non abbia fornito prove sufficienti del fatto che il suo comportamento è controbilanciato o compensato da vantaggi in termini di efficienza che vanno anche a beneficio del consumatore. Inoltre la Commissione ha ritenuto che il comportamento di Broadcom sia prima facie tale da incidere sulla struttura degli scambi di merci tra gli Stati membri.

4.   IMPEGNI

4.1   Impegni iniziali

(14)

Pur non concordando con la valutazione preliminare della Commissione, Broadcom ha tuttavia proposto i seguenti impegni iniziali a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 al fine di rispondere alle preoccupazioni della Commissione in materia di concorrenza.

(15)

A livello mondiale (esclusa la Cina) Broadcom ha proposto, per un periodo di cinque anni:

a)

di non imporre o indurre, mediante determinati tipi di vantaggi, un OEM a ottenere da Broadcom più del 50 % del suo fabbisogno di SoC per STB, gateway a uso residenziale xDSL e gateway a uso residenziale in fibra ottica; e

b)

di non subordinare la fornitura di SoC per STB per televisione, gateway a uso residenziale xDSL e gateway a uso residenziale in fibra ottica, o la concessione dei relativi vantaggi, alla condizione che un OEM ottenga da Broadcom più del 50 % del suo fabbisogno di qualsiasi altro di questi prodotti, o di altri prodotti rientranti nell’ambito di applicazione della comunicazione degli addebiti o della decisione sulle misure cautelari (vale a dire SoC per gateway a uso residenziale via cavo, chip FE per STB e gateway a uso residenziale e/o chipset Wi-Fi per STB e gateway a uso residenziale).

(16)

A livello del SEE Broadcom ha proposto, per un periodo di cinque anni:

a)

di non imporre o indurre, mediante determinati tipi di vantaggi, un OEM a ottenere da Broadcom più del 50 % del suo fabbisogno nel SEE di SoC per STB, gateway a uso residenziale xDSL e gateway a uso residenziale in fibra ottica; e

b)

di non subordinare la fornitura di SoC per STB, gateway a uso residenziale xDSL e gateway a uso residenziale in fibra ottica, o la concessione dei relativi vantaggi, alla condizione che un OEM ottenga da Broadcom un altro di questi prodotti o qualsiasi altro prodotto rientrante nell’ambito di applicazione della comunicazione degli addebiti o della decisione sulle misure cautelari.

(17)

Gli impegni iniziali comprendevano disposizioni aggiuntive per quanto riguarda gli obblighi e gli incentivi a presentare offerte di apparecchiature basate su prodotti Broadcom, nonché taluni impegni relativi ai prestatori di servizi nel SEE. Essi impedivano inoltre a Broadcom di aggirare o tentare di aggirare gli impegni in qualsiasi modo.

4.2   Impegni riveduti alla luce della prova di mercato

(18)

In risposta alle osservazioni ricevute dai terzi interessati durante la prova di mercato, Broadcom ha modificato gli impegni iniziali e ha presentato gli impegni definitivi il 31 luglio 2020. Gli impegni definitivi hanno modificato gli impegni iniziali sotto vari aspetti, in particolare:

a)

la soglia del 50 % degli impegni iniziali è soppressa nel SEE per quanto riguarda gli OEM e i prestatori di servizi;

b)

la durata degli impegni è portata a sette anni;

c)

sono rafforzati gli obblighi di comunicazione che incombono a Broadcom;

d)

la clausola di non elusione è integrata da un impegno separato in materia di interoperabilità.

5.   CONCLUSIONE

(19)

Gli impegni definitivi rispondono adeguatamente alle preoccupazioni espresse nella valutazione preliminare della Commissione e alle preoccupazioni sollevate dai partecipanti alla prova di mercato. In particolare, essi garantiscono che Broadcom sospenderà qualsiasi accordo che, secondo la valutazione preliminare della Commissione, possa avere l’effetto di indurre l’esclusiva e possa pertanto violare l’articolo 102 del trattato e l’articolo 54 dell’accordo SEE, e si asterrà dal concludere accordi equivalenti per un periodo di sette anni. Per quanto riguarda il SEE, gli impegni definitivi impediscono a Broadcom di subordinare la fornitura dei prodotti pertinenti o la concessione di vantaggi non legati ai prezzi o di vantaggi retroattivi in termini di prezzo inerenti ai prodotti in questione alla condizione che un OEM ottenga da Broadcom qualsiasi percentuale minima del suo fabbisogno di tale prodotto, di un altro prodotto pertinente o di altro prodotto, con limitazioni equivalenti applicabili alle operazioni di Broadcom con i prestatori di servizi del SEE.

(20)

Broadcom non ha proposto impegni meno onerosi che affrontino adeguatamente anche le preoccupazioni della Commissione. Gli impegni definitivi sono pertanto conformi al principio di proporzionalità.

(1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 411/2004 (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 1).