12.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 458/14


Relazione finale della consigliera-auditrice (1)

AT.40178 — Emissioni delle autovetture

(testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 458/10)

Il progetto di decisione, destinato a DAIMLER (2), VW (3) e BMW (4) (denominate congiuntamente le «parti»), riguarda un’infrazione unica e continuata all’articolo 101, paragrafo 1, lettera b), TFUE e all’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), dell’accordo SEE, che interessa l’intero territorio del SEE e ha avuto luogo tra il 25 giugno 2009 e il 1o ottobre 2014. Nel progetto di decisione si constata che le imprese costituenti le parti hanno partecipato a tale infrazione, consistente in accordi e/o pratiche concordate sotto forma di contatti tra concorrenti, mediante i quali coordinavano il loro comportamento sul mercato per quanto riguarda i sistemi di riduzione catalitica selettiva («SCR») utilizzati per le autovetture con motore diesel vendute nel SEE.

Il caso ha origine da una domanda di immunità dalle ammende, seguita da una domanda di trattamento favorevole presentata da un’altra impresa.

Il 18 settembre 2018 la Commissione ha avviato un procedimento nei confronti delle parti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 (5).

Il 5 aprile 2019 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti indirizzata alle parti, concedendo loro l’accesso al fascicolo.

Il 18 ottobre e il 21 novembre 2019 la consigliera-auditrice ha ricevuto due domande di accesso ai documenti da parte di BMW, ai sensi dell’articolo 7 della decisione n. 2011/695/UE. Entrambe le richieste sono state respinte in toto.

Il 12 e 13 dicembre 2019 la Commissione ha ricevuto le comunicazioni scritte con cui le parti rispondevano alla comunicazione degli addebiti originaria dopo diverse proroghe del termine e in cui chiedevano, tra l’altro, di esporre le loro argomentazioni in un’audizione (6).

Le parti hanno manifestato il loro interesse per l’avvio di discussioni in vista di una transazione. Il 2 febbraio 2021 la Commissione ha formalmente offerto alle parti di passare alla procedura di transazione a norma dell’articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 773/2004. Al termine di una serie di discussioni (7) e di proposte (8) in vista di una transazione ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004, il 21 maggio 2021 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti nell’ambito della procedura di transazione destinata alle parti (9).

Nelle risposte alla comunicazione degli addebiti nell’ambito della procedura di transazione, le parti hanno confermato, ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 773/2004, che la comunicazione degli addebiti nell’ambito della procedura di transazione rifletteva il contenuto delle rispettive proposte di transazione e che pertanto mantenevano il proprio impegno a rispettare la procedura di transazione.

Conformemente all’articolo 16 della decisione 2011/695/UE, la consigliera-auditrice ha valutato se il progetto di decisione riguardasse soltanto le obiezioni su cui le parti hanno avuto la possibilità di pronunciarsi, giungendo a una conclusione positiva.

Alla luce di quanto precede e considerato che le parti non hanno presentato ulteriori richieste o denunce alla consigliera-auditrice (10), questa ritiene che, nel caso in oggetto, sia stato rispettato l’esercizio effettivo dei diritti procedurali di tutte le parti del procedimento.

Bruxelles, 8 luglio 2021

Dorothe DALHEIMER


(1)  Ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29).

(2)  Daimler AG

(3)  Volkswagen AG («Volkswagen»), Audi AG («Audi») e Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG («Porsche») (Volkswagen, Audi e Porsche insieme «VW»).

(4)  BMW AG.

(5)  Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18).

(6)  In conformità dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004.

(7)  Le riunioni in vista di una transazione si sono svolte tra il 23 febbraio e il 29 marzo 2021.

(8)  Le parti hanno presentato richieste formali di transazione il 27 e il 28 aprile 2021.

(9)  A norma dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004, le parti hanno confermato che avrebbero chiesto di avere la possibilità di esporre le loro argomentazioni in un’audizione orale solo se la comunicazione degli addebiti nell’ambito della procedura di transazione non avesse rispecchiato il contenuto delle loro proposte di transazione.

(10)  A norma dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione 2011/695/UE, le parti dei procedimenti nei casi di cartelli tra imprese che partecipano a discussioni in vista di una transazione a norma dell’articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 773/2004 possono rivolgersi alla consigliera-auditrice in qualsiasi fase della procedura di transazione al fine di garantire l’effettivo esercizio dei propri diritti procedurali. Cfr. inoltre il punto 18 della comunicazione della Commissione 2008/C 167/01 concernente la transazione nei procedimenti per l’adozione di decisioni a norma dell’articolo 7 e dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nei casi di cartelli (GU C 167 del 2.7.2008, pag. 1).