11.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 117/192 |
P9_TA(2021)0376
Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ***I
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 14 settembre 2021, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 851/2004 con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (COM(2020)0726 — C9-0366/2020 — 2020/0320(COD)) (1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2022/C 117/22)
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 3 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 3 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 3 quinquies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 7
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 8
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 9
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 10
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 11
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 12
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 13
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 14
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 15
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 16
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 17
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 17 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 17 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 17 quinquies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 17 sexies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 18
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 19
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 29
Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 30
Proposta di regolamento
Considerando 20 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 31
Proposta di regolamento
Considerando 20 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 32
Proposta di regolamento
Considerando 22
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 1
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 2 — punto 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 1
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 2 — punto 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 1
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 2 — punto 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 2
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 3 — paragrafo 1 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Al fine di rafforzare la capacità dell'Unione e degli Stati membri di proteggere la salute umana attraverso la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili nell'uomo e dei problemi sanitari speciali connessi di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) …/… [GU: inserire il numero del regolamento SCBTH (ISC/2020/12524)], la missione del Centro consiste nell'individuare, valutare e riferire in merito alle minacce attuali ed emergenti per la salute umana derivanti da malattie trasmissibili e nel fornire raccomandazioni per la risposta a livello nazionale e dell'Unione nonché, se necessario , a livello regionale. |
Al fine di rafforzare la capacità dell'Unione e degli Stati membri di proteggere la salute umana attraverso la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili nell'uomo nonché delle principali malattie non trasmissibili e dei problemi sanitari pertinenti, compresi i problemi sanitari speciali connessi di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) …/… [GU: inserire il numero del regolamento SCBTH (ISC/2020/12524)], la missione del Centro consiste nell'individuare, valutare e riferire in merito alle minacce attuali ed emergenti per la salute umana derivanti da malattie trasmissibili nonché dalle principali malattie non trasmissibili e dai problemi sanitari pertinenti e nel garantire, se del caso, che le pertinenti informazioni siano presentate in maniera facilmente accessibile, in collaborazione con le istanze competenti degli Stati membri o di propria iniziativa, attraverso la rete specializzata, come pure nel fornire raccomandazioni e sostegno ai fini del coordinamento della risposta a livello nazionale e dell'Unione nonché, ove opportuno , a livello interregionale e regionale. Nel formulare tali raccomandazioni, il Centro tiene conto dei piani nazionali di gestione delle crisi esistenti e delle rispettive circostanze di ciascuno Stato membro. |
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 2
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 3 — paragrafo 1 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
In presenza di altri focolai di malattie di origine sconosciuta che potrebbero diffondersi nel territorio o sino al territorio dell'Unione, il Centro agisce di propria iniziativa fino all'individuazione della fonte del focolaio. In presenza di un focolaio che non sia palesemente provocato da una malattia trasmissibile, il Centro opera solo in collaborazione con l'istanza competente su richiesta della stessa . |
In presenza di altri focolai di malattie di origine sconosciuta che potrebbero diffondersi nel territorio o sino al territorio dell'Unione, il Centro agisce di propria iniziativa fino all'individuazione della fonte del focolaio. In presenza di un focolaio che non sia palesemente provocato da una malattia trasmissibile, il Centro opera in collaborazione con le istanze competenti su loro richiesta e fornisce una valutazione dei rischi . |
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 2
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 3 — paragrafo 1 — comma 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
Nell'ambito della sua missione il Centro tiene in piena considerazione le responsabilità degli Stati membri, della Commissione e di altri organismi o agenzie dell'Unione, e le responsabilità di organizzazioni internazionali operanti nel settore della salute pubblica, onde assicurare la completezza, la coerenza e la complementarità dell'intervento. |
Nell'ambito della sua missione il Centro tiene in piena considerazione le responsabilità e le competenze degli Stati membri, della Commissione e di altri organismi o agenzie dell'Unione, e le responsabilità di organizzazioni internazionali operanti nel settore della salute pubblica, onde assicurare il coordinamento, la completezza, la coerenza , l'uniformità e la complementarità dell'intervento. |
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 2
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 3 — paragrafo 2 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il Centro svolge, nell'ambito della sua capacità finanziaria e del suo mandato, i seguenti compiti: |
2. Il Centro svolge, nell'ambito del suo mandato, i seguenti compiti: |
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 2
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 2
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera a bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 2
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera a ter (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 2
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 2
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 2
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 2
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 2
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 2
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera e bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 2
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera e ter (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 2
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera f
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 2
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera g
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 2
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera h
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 2
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera h bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 2
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera j
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 2
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera j bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 2
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 3 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Il Centro, la Commissione e gli Stati membri, gli organismi o le agenzie dell'Unione pertinenti cooperano al fine di favorire la coerenza effettiva delle loro rispettive attività. |
3. Il Centro, la Commissione e gli Stati membri, gli organismi o le agenzie dell'Unione pertinenti cooperano in piena trasparenza al fine di favorire la coerenza effettiva delle loro rispettive attività. |
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 3
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 4 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri: |
Gli Stati membri garantiscono il coordinamento e la collaborazione con il Centro in relazione a tutte le missioni e tutti i compiti di cui all'articolo 3 con le modalità seguenti : |
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 3
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 4 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 3
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 4 — lettera a bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 3
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 4 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 3
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 4 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 3
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 4 — lettera c bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 3
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 4 — lettera c ter (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 3
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 4 — lettera c quater (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 4
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 5 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il Centro sostiene le attività in rete delle istanze competenti riconosciute dagli Stati membri mettendo a disposizione della Commissione e degli Stati membri competenze tecniche e scientifiche e coordinamento e gestendo le reti specializzate. |
1. Il Centro sostiene e sviluppa costantemente le attività in rete delle istanze competenti riconosciute dagli Stati membri mettendo a disposizione della Commissione e degli Stati membri competenze tecniche e scientifiche e coordinamento e gestendo le reti specializzate. |
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 4
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 5 — paragrafo 2 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il Centro provvede alla gestione integrata della rete di sorveglianza epidemiologica delle malattie trasmissibili e dei problemi sanitari speciali connessi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), del regolamento (UE) …/… [GU: inserire il numero del regolamento SCBTH (ISC/2020/12524)]. |
Il Centro provvede alla gestione integrata della rete di sorveglianza epidemiologica delle malattie trasmissibili e dei problemi sanitari speciali , quali l'aumento imprevisto delle principali malattie non trasmissibili o condizioni croniche e dei rischi ambientali legati alla salute, tra cui quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) …/… [GU: inserire il numero del regolamento SCBTH (ISC/2020/12524)]. |
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 4
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 5 — paragrafo 2 — comma 2 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 4
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 5 — paragrafo 2 — comma 2 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 4
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 5 — paragrafo 2 — comma 2 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 4
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 5 — paragrafo 2 — comma 2 — lettera c bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 4
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 5 — paragrafo 2 — comma 2 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 4
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 5 — paragrafo 2 — comma 2 — lettera g
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 4
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 5 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Il Centro fornisce sostegno ai lavori del CSS, del Consiglio e di altre strutture dell'Unione per coordinare le risposte alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero nell'ambito del suo mandato. |
3. Il Centro fornisce sostegno ai lavori del CSS, del Consiglio e , se del caso, di altre strutture dell'Unione per coordinare le risposte alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero nell'ambito del suo mandato. |
Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 4
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 5 — paragrafo 4 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 4
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 5 — paragrafo 4 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 4
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 5 — paragrafo 4 — lettera f
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 4
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 5 — paragrafo 4 — lettera h
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 4
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 5 — paragrafo 5 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Ogni Stato membro designa un'istanza di coordinamento competente e un punto focale nazionale nonché punti di contatto operativi pertinenti per le funzioni di sanità pubblica, compresa la sorveglianza epidemiologica, nonché per i vari gruppi di malattie e singole malattie. |
Ogni Stato membro designa un'istanza di coordinamento competente e un punto focale nazionale nonché punti di contatto operativi pertinenti per le funzioni di sanità pubblica, compresa la sorveglianza epidemiologica, nonché per i vari gruppi di malattie e singole malattie. I punti focali nazionali coincidono il più possibile con i punti focali nazionali RSI per ridurre al minimo la duplicazione delle risorse e degli sforzi. |
Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 4
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 5 — paragrafo 5 — comma 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
I punti focali nazionali e i punti di contatto operativi designati per le interazioni specifiche per determinate malattie con il Centro formano reti specifiche per malattia o per gruppi di malattie, i cui compiti comprendono la trasmissione al Centro dei dati nazionali di sorveglianza. |
I punti focali nazionali e i punti di contatto operativi designati per le interazioni specifiche per determinate malattie con il Centro formano reti specifiche per malattia o per gruppi di malattie, i cui compiti comprendono la trasmissione al Centro dei dati nazionali di sorveglianza nonché di proposte relative alla prevenzione e al controllo di malattie trasmissibili . |
Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 4
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 5 — paragrafo 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Il Centro provvede alla gestione della rete di laboratori di riferimento dell'UE di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) …/… [GU: inserire il numero del regolamento SCBTH (ISC/2020/12524)] per la diagnosi, l'individuazione, l'identificazione e la caratterizzazione degli agenti infettivi che possono rappresentare una minaccia per la salute pubblica. |
6. Il Centro provvede alla gestione e al coordinamento della rete di laboratori di riferimento dell'UE di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) …/… [GU: inserire il numero del regolamento SCBTH (ISC/2020/12524)] per la diagnosi, l'individuazione, l'identificazione , il sequenziamento genetico e la caratterizzazione degli agenti infettivi che possono rappresentare una minaccia per la salute pubblica. |
Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 4
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 5 — paragrafo 6 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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6 bis. Il Centro fornisce assistenza tecnica e scientifica agli Stati membri affinché essi possano sviluppare le loro capacità di rilevamento e di sequenziamento, in particolare fornendo assistenza agli Stati membri che non dispongono di capacità sufficienti. |
Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 4
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 5 — paragrafo 8 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il Centro garantisce il funzionamento della rete di servizi degli Stati membri a sostegno della trasfusione, dei trapianti e della riproduzione medicalmente assistita per consentire un accesso rapido e continuo ai dati sierologici attraverso indagini sierologiche nella popolazione, compresa la valutazione dell'esposizione della popolazione dei donatori e dell'immunità. |
Il Centro garantisce il funzionamento e il coordinamento della rete di servizi degli Stati membri a sostegno della sicurezza microbiologica delle sostanze di origine umana, ivi compresi la trasfusione, i trapianti e la riproduzione medicalmente assistita , istituita a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) …/… [il regolamento SCBTH] per consentire un accesso rapido e continuo ai dati sierologici attraverso indagini sierologiche nella popolazione, compresa la valutazione dell'esposizione della popolazione dei donatori e dell'immunità. |
Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 4
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 5 — paragrafo 8 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
La rete di cui al primo comma sostiene il Centro monitorando i focolai di malattie rilevanti per le sostanze di origine umana e per la loro fornitura ai pazienti, nonché elaborando orientamenti per la sicurezza e la qualità del sangue, dei tessuti e delle cellule. |
La rete di cui al primo comma sostiene il Centro monitorando i focolai di malattie trasmissibili rilevanti per la sicurezza e la fornitura sufficiente di sostanze di origine umana ai pazienti, nonché elaborando orientamenti per la sicurezza e la qualità del sangue, dei tessuti e delle cellule. |
Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 5
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 5 bis — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il Centro aiuta gli Stati membri a rafforzare i loro sistemi di prevenzione e controllo delle malattie trasmissibili. |
1. Il Centro aiuta gli Stati membri a rafforzare le loro capacità di prevenzione e controllo delle malattie trasmissibili , nonché a migliorare e agevolare il processo di raccolta dei dati con condivisione interoperabile e in tempo reale degli stessi . |
Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 5
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 5 bis — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il Centro sviluppa un quadro per la prevenzione delle malattie trasmissibili e dei problemi speciali, tra cui le malattie a prevenzione vaccinale, la resistenza antimicrobica, l'educazione sanitaria, l'alfabetizzazione sanitaria e il cambiamento di comportamento. |
2. In stretta collaborazione con gli Stati membri, l'EMA e altri organismi e agenzie pertinenti dell'Unione, nonché con organizzazioni internazionali, il Centro sviluppa un quadro per la prevenzione delle malattie trasmissibili e dei problemi speciali, tra cui i fattori di rischio socioeconomici, le malattie a prevenzione vaccinale, la resistenza antimicrobica, la promozione della salute, l'educazione sanitaria, l'alfabetizzazione sanitaria e il cambiamento di comportamento. |
Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 5
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 5 bis — paragrafo 2 — comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Tale quadro agevola la consultazione permanente dei rappresentanti della società civile e dell'industria, in particolare gli organismi scientifici, in relazione alle attività del Centro volte a prevenire le malattie trasmissibili, alla lotta contro la diffusione involontaria di notizie false concernenti la vaccinazione che determinano l'esitazione vaccinale, alle misure di prevenzione e al trattamento medico, nonché alle campagne di informazione in merito ai legami tra i gruppi di malattie e ai rischi per i pazienti affetti dalle principali malattie non trasmissibili. |
Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 5
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 5 bis — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Il Centro valuta e monitora i programmi di prevenzione e controllo delle malattie trasmissibili al fine di fornire dati concreti per formulare raccomandazioni volte a rafforzare e migliorare tali programmi a livello nazionale e dell'Unione e, ove opportuno, a livello internazionale. |
3. Il Centro può fornire, su richiesta, orientamenti relativi alla creazione di programmi di prevenzione e controllo delle malattie trasmissibili e valuta e monitora i programmi di prevenzione e controllo delle malattie trasmissibili al fine di fornire dati concreti per formulare raccomandazioni volte a coordinare, rafforzare e migliorare tali programmi a livello nazionale , interregionale e dell'Unione e, ove opportuno, a livello internazionale. |
Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 5
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 5 bis — paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Il Centro sviluppa una piattaforma per monitorare il livello di copertura vaccinale da parte degli Stati membri, tenendo conto delle specificità dei sistemi di vaccinazione a livello nazionale e regionale. |
Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 6
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 5 ter — paragrafo 1 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il Centro fornisce consulenza scientifica e tecnica agli Stati membri e alla Commissione in collaborazione con i pertinenti organismi e agenzie dell'Unione e organizzazioni internazionali, conformemente alle opportune disposizioni operative stabilite con la Commissione nel settore della pianificazione della preparazione e della risposta. |
Il Centro fornisce raccomandazioni e consulenza scientifica e tecnica agli Stati membri e alla Commissione in collaborazione con i pertinenti organismi e agenzie dell'Unione, organizzazioni internazionali e rappresentanti della società civile , conformemente alle opportune disposizioni operative stabilite con la Commissione nel settore della pianificazione della preparazione e della risposta. |
Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 6
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 5 ter — paragrafo 1 — comma 2 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 6
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 5 ter — paragrafo 1 — comma 2 — lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 6
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 5 ter — paragrafo 1 — comma 2 — lettera f
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 6
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 5 ter — paragrafo 1 — comma 2 — lettera h
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 6
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 5 ter — paragrafo 1 — comma 2 — lettera i
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 7 — lettera a
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 6 — paragrafo 1 bis
Testo della Commissione |
Emendamento |
1 bis. Il Centro fornisce analisi e raccomandazioni concrete per azioni volte a prevenire e controllare le minacce connesse alle malattie trasmissibili su richiesta della Commissione. |
1 bis. Il Centro fornisce analisi e raccomandazioni concrete per azioni volte a prevenire e controllare le malattie trasmissibili e altre minacce per la salute a carattere transfrontaliero su richiesta della Commissione. |
Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 7 — lettera b
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 6 — paragrafo 3 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il Centro può promuovere e avviare gli studi scientifici necessari al compimento della sua missione nonché studi e progetti scientifici applicati concernenti la fattibilità, lo sviluppo e la preparazione delle proprie attività. Il Centro evita duplicazioni con i programmi di ricerca e sanitari della Commissione, degli Stati membri e dell'Unione e , se necessario, mantiene i contatti tra la sanità pubblica e il settore della ricerca. |
Il Centro può promuovere e avviare gli studi scientifici necessari al compimento della sua missione nonché studi e progetti scientifici applicati concernenti la fattibilità, lo sviluppo e la preparazione delle proprie attività. Il Centro evita duplicazioni con i programmi di ricerca e sanitari della Commissione, degli Stati membri, dell'Unione e dell'OMS e mantiene i contatti tra la sanità pubblica e il settore della ricerca incoraggiando la consultazione di esperti pubblici in ambito sanitario e la collaborazione con gli stessi . |
Emendamento 97
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 7 — lettera b
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 6 — paragrafo 3 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Per effettuare gli studi di cui al primo comma, il Centro ha accesso ai dati sanitari resi disponibili o scambiati mediante infrastrutture e applicazioni digitali, conformemente alle norme in materia di protezione dei dati, che consentono l'utilizzo dei dati sanitari a fini sanitari, di ricerca, di elaborazione delle politiche e di regolamentazione. Ai fini degli studi di cui al primo comma, il Centro si avvale anche di altri dati pertinenti, ad esempio sui fattori ambientali e socioeconomici. |
Per effettuare gli studi di cui al primo comma, il Centro ha accesso ai dati sanitari resi disponibili o scambiati mediante infrastrutture e applicazioni digitali, conformemente alle norme in materia di protezione dei dati, che consentono l'utilizzo dei dati sanitari unicamente a fini sanitari, di ricerca in materia di salute , di elaborazione delle politiche e di regolamentazione in ambito sanitario . Ai fini degli studi di cui al primo comma, il Centro si avvale anche di altri dati pertinenti, ad esempio sui fattori ambientali e socioeconomici , dopo aver dimostrato la necessità e la proporzionalità di utilizzare tali dati . |
Emendamento 98
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 7 — lettera b
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 6 — paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Il Centro può utilizzare le proprie risorse e avvalersi di laboratori di riferimento al fine di svolgere attività di ricerca sul campo, raccolta di dati e l'analisi degli stessi per aiutare i pertinenti organismi nazionali a raccogliere dati affidabili. |
Emendamento 99
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 7 — lettera c
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 6 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Il Centro si consulta con la Commissione e gli altri organismi o agenzie dell'Unione in merito alla pianificazione e alla definizione delle priorità della ricerca e degli studi sulla salute pubblica. |
4. Il Centro si consulta con la Commissione , il CSS e gli altri organismi o agenzie pertinenti dell'Unione in merito alla pianificazione e alla definizione delle priorità della ricerca e degli studi sulla salute pubblica. |
Emendamento 100
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 8
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 7 — paragrafo 1 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 101
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 8
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 7 — paragrafo 1 — lettera c bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 102
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 8
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 7 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Nelle richieste di parere scientifico di cui al paragrafo 1 sono spiegati in modo chiaro la questione scientifica da affrontare e l'interesse dell'Unione e sono fornite sufficienti informazioni generali al riguardo. |
2. Nelle richieste di parere scientifico di cui al paragrafo 1 sono spiegati in modo chiaro la questione scientifica da affrontare, l'interesse dell'Unione e la necessità che essa intervenga e sono fornite sufficienti informazioni generali al riguardo. |
Emendamento 103
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 8
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 7 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Qualora siano avanzate più richieste su una medesima questione o qualora una richiesta di parere non sia conforme al paragrafo 2, il Centro può rifiutarsi di esprimere un parere scientifico oppure proporre modifiche della richiesta dopo essersi consultato con l'istituzione o lo Stato membro che l'ha presentata. I motivi del rifiuto sono comunicati all'istituzione o agli Stati membri che hanno presentato la richiesta. |
4. Qualora siano avanzate più richieste su una medesima questione o qualora una richiesta di parere non sia conforme al paragrafo 2, il Centro può rifiutarsi di esprimere un parere scientifico oppure proporre modifiche della richiesta dopo essersi consultato con l'istituzione , l'organismo o lo Stato membro che l'ha presentata. I motivi del rifiuto sono comunicati all'istituzione , all'organismo o agli Stati membri che hanno presentato la richiesta. |
Emendamento 104
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 8
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 7 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Quando ha già emesso un parere scientifico sulla questione che costituisce oggetto specifico di una richiesta e conclude che non vi siano elementi scientifici tali da giustificare un riesame della questione, il Centro comunica all'istituzione o allo Stato membro che ha presentato la richiesta le informazioni a sostegno di tale conclusione. |
5. Quando ha già emesso un parere scientifico sulla questione che costituisce oggetto specifico di una richiesta e conclude che non vi siano elementi scientifici tali da giustificare un riesame della questione, il Centro comunica all'istituzione, all'organismo o allo Stato membro che ha presentato la richiesta le informazioni a sostegno di tale conclusione. |
Emendamento 105
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 9
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 8 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il Centro sostiene e assiste la Commissione gestendo il sistema di allarme rapido e di reazione (SARR) e assicurando con gli Stati membri la capacità di reagire in modo coordinato. |
1. Il Centro sostiene e assiste la Commissione gestendo il sistema di allarme rapido e di reazione (SARR) di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) …/… [il regolamento SCBTH] e assicurando con gli Stati membri la capacità di reagire in modo coordinato e tempestivo . |
Emendamento 106
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 9
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 8 — paragrafo 2 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 107
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 9
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 8 — paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Il Centro collabora con la Commissione, il CSS e gli Stati membri per migliorare la comunicazione dei dati pertinenti attraverso il SARR, al fine di digitalizzare il processo e integrarlo nei sistemi di sorveglianza nazionali. |
Emendamento 108
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 9
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 8 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Il Centro collabora con la Commissione e con il CSS sugli aggiornamenti del SARR, anche per l'uso di tecnologie moderne, quali applicazioni mobili digitali, modelli di intelligenza artificiale o altre tecnologie per il tracciamento automatizzato dei contatti, basandosi sulle tecnologie di tracciamento dei contatti sviluppate dagli Stati membri e sulla definizione dei requisiti funzionali del SARR. |
3. Il Centro collabora con la Commissione e con il CSS sugli aggiornamenti costanti del SARR, anche per l'uso di tecnologie moderne, quali applicazioni mobili digitali, modellizzazioni computerizzate e basate sull' intelligenza artificiale e modelli di simulazione o altre tecnologie per il tracciamento automatizzato dei contatti, basandosi sulle tecnologie di tracciamento dei contatti sviluppate dagli Stati membri . Tali tecnologie sono utilizzate al solo scopo di contrastare la pandemia e laddove sia dimostrata la loro adeguatezza, necessità e proporzionalità, nonché nel pieno rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*3) , e sulla definizione dei requisiti funzionali del SARR. |
Emendamento 109
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 9
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 8 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Il Centro in quanto responsabile del trattamento è tenuto a garantire la sicurezza e la riservatezza delle operazioni di trattamento dei dati personali effettuate nell'ambito del SARR e nel contesto dell'interoperabilità delle applicazioni di tracciamento dei contatti, conformemente agli obblighi di cui all'articolo 33 , all'articolo 34, paragrafo 2, e all'articolo 36 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4). |
5. Il Centro è tenuto a garantire la sicurezza e la riservatezza delle operazioni di trattamento dei dati personali effettuate nell'ambito del SARR e nel contesto dell'interoperabilità delle applicazioni di tracciamento dei contatti, conformemente agli obblighi di cui agli articoli 33 e 36 del regolamento (UE) 2018/1725. |
Emendamento 110
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 10
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 8 bis — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il Centro fornisce tempestivamente valutazioni rapide dei rischi, conformemente all'articolo 20 del regolamento (UE) …/… [GU: inserire il numero del regolamento SCBTH (ISC/2020/12524)], nel caso di una minaccia di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), di tale regolamento, compresa una minaccia per le sostanze di origine umana, quali sangue, organi, tessuti e cellule, potenzialmente colpite da malattie trasmissibili, o all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento. |
1. Il Centro fornisce tempestivamente valutazioni dei rischi, conformemente all'articolo 20 del regolamento (UE) …/… [GU: inserire il numero del regolamento SCBTH (ISC/2020/12524)], nel caso di una minaccia di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, compresa una minaccia per le sostanze di origine umana, quali sangue, organi, tessuti e cellule, potenzialmente colpite da malattie trasmissibili, o all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento. |
Emendamento 111
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 10
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 8 bis — paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Le valutazioni dei rischi di cui al paragrafo 1 sono effettuate in maniera tempestiva e nel più breve tempo possibile al fine di raccogliere le informazioni necessarie. |
Emendamento 112
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 10
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 8 bis — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. La valutazione dei rischi comprende raccomandazioni generali e mirate per la risposta che fungono da base per il coordinamento in seno al CSS. |
2. Le valutazioni dei rischi di cui al paragrafo 1 comprendono, ove possibile, raccomandazioni generali e mirate per la risposta che fungono da base per il coordinamento in seno al CSS , tra cui, a titolo non esaustivo: |
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Emendamento 113
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 10
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 8 bis — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Ai fini del paragrafo 1, il Centro coordina la preparazione di valutazioni rapide dei rischi coinvolgendo , se necessario, esperti degli Stati membri e agenzie competenti. |
3. Ai fini del paragrafo 1, il Centro coordina la preparazione di valutazioni rapide dei rischi coinvolgendo esperti degli Stati membri e agenzie e organizzazioni competenti. |
Emendamento 114
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 10
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 8 bis — paragrafo 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. Il Centro collabora con gli Stati membri per migliorare la loro capacità di valutazione dei rischi. |
Emendamento 115
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 11
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 8 ter — paragrafo 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 116
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 11
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 8 ter — paragrafo 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 117
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 11
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 8 ter — paragrafo 1 — lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 118
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 11
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 8 ter — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il Centro contribuisce a una risposta coordinata dell'Unione su richiesta di uno Stato membro, del Consiglio, della Commissione, di organismi o agenzie dell'Unione . |
2. Il Centro contribuisce a una risposta coordinata dell'Unione a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) …/… [il regolamento SCBTH] . |
Emendamento 119
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 12 — lettera a
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 9 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La Commissione, gli Stati membri, i paesi terzi, in particolare i paesi partner dell'UE, e le organizzazioni internazionali, in particolare l'OMS, possono chiedere al Centro di fornire assistenza scientifica o tecnica in qualunque settore che rientri nell'ambito della sua missione. L'assistenza può comprendere aiuti alla Commissione e agli Stati membri nello sviluppo di orientamenti tecnici in materia di buone prassi e riguardanti le misure di protezione da adottare per far fronte alle minacce per la salute umana, assistenza di esperti e la mobilitazione e il coordinamento di gruppi di indagine. Il Centro fornisce consulenza scientifica e tecnica e assistenza nell'ambito della sua capacità finanziaria e del suo mandato, conformemente alle opportune disposizioni operative stabilite con la Commissione. |
2. La Commissione, gli Stati membri, i paesi terzi, in particolare i paesi partner dell'UE, e le organizzazioni internazionali, in particolare l'OMS, possono chiedere al Centro di fornire assistenza scientifica o tecnica in qualunque settore che rientri nell'ambito della sua missione. L'assistenza può comprendere aiuti alla Commissione e agli Stati membri nello sviluppo di orientamenti tecnici in materia di buone prassi e riguardanti le misure di protezione da adottare per far fronte alle minacce per la salute umana, assistenza di esperti e la mobilitazione e il coordinamento di gruppi di indagine e la valutazione dell'efficienza delle misure di risposta . Il Centro fornisce consulenza scientifica e tecnica e assistenza nell'ambito della sua capacità finanziaria e del suo mandato, conformemente alle opportune disposizioni operative stabilite con la Commissione. |
Emendamento 120
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 12 — lettera c
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 9 — paragrafo 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Il Centro sostiene e coordina, se del caso, programmi di formazione, in particolare in materia di sorveglianza epidemiologica, indagini sul campo, preparazione e prevenzione e ricerca in materia di sanità pubblica. |
6. Il Centro sostiene e coordina, se del caso, programmi di formazione, in particolare in materia di sorveglianza epidemiologica, indagini sul campo, preparazione e prevenzione , risposta alle emergenze di sanità pubblica, ricerca in materia di sanità pubblica e comunicazione dei rischi . Tali programmi tengono conto della necessità di mantenere aggiornata la formazione e rispettano il principio di proporzionalità e le esigenze di formazione degli Stati membri. |
Emendamento 121
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 13 — lettera a
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 11 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il Centro coordina la raccolta, la convalida, l'analisi e la diffusione dei dati a livello dell'Unione. |
1. Il Centro coordina la standardizzazione, la raccolta, la convalida, l'analisi e la diffusione dei dati a livello dell'Unione. |
Emendamento 122
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 13 — lettera b
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 11 — paragrafo 1 bis — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 123
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 13 — lettera b
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 11 — paragrafo 1 bis — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 124
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 13 — lettera b
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 11 — paragrafo 1 bis — lettera e bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 125
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 13 — lettera c
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 11 — paragrafo 2 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 126
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 13 — lettera c
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 11 — paragrafo 2 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 127
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 13 — lettera d
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 11 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Nelle situazioni di urgenza connesse alla gravità o alla novità di una grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero o alla rapidità della sua diffusione tra gli Stati membri, il Centro mette a disposizione le previsioni epidemiologiche di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera g) su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali , in modo obiettivo, affidabile e facilmente accessibile e sulla base delle migliori informazioni disponibili. |
4. Nelle situazioni di urgenza connesse alla gravità o alla novità di una grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero o alla rapidità della sua diffusione tra gli Stati membri, il Centro mette a disposizione le previsioni epidemiologiche di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera g) su richiesta di uno Stato membro, della Commissione o dell'EMA , in modo obiettivo, affidabile e facilmente accessibile e sulla base delle migliori informazioni disponibili. |
Emendamento 128
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 14
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 11 bis — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il Centro predispone la capacità per mobilitare e inviare la task force sanitaria dell'UE, compresi il personale del Centro e gli esperti degli Stati membri e dei programmi di borse di studio, per contribuire alla risposta locale ai focolai di malattie trasmissibili negli Stati membri e nei paesi terzi. |
1. Il Centro predispone una capacità permanente, nonché una capacità di emergenza rafforzata per mobilitare e inviare la task force sanitaria dell'UE, compresi il personale del Centro, gli esperti degli Stati membri, dei programmi di borse di studio e di organizzazioni internazionali e senza scopo di lucro , per contribuire alla risposta locale ai focolai di malattie trasmissibili negli Stati membri e nei paesi terzi. |
Emendamento 129
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 14
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 11 bis — paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Il Centro sviluppa le capacità per lo svolgimento di attività di ricerca sul campo e raccolta dei dati pertinenti, ad esempio per quanto riguarda la variazione genetica delle malattie trasmissibili, utilizzando la rete specializzata di laboratori di riferimento o le risorse proprie. |
Emendamento 130
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 14
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 11 bis — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il Centro sviluppa un quadro e stabilisce procedure con la Commissione al fine di mobilitare la task force sanitaria dell'UE. |
2. Il Centro sviluppa un quadro e stabilisce procedure con la Commissione al fine di impiegare la capacità permanente e mobilitare la capacità di emergenza della task force sanitaria dell'UE. |
Emendamento 131
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 14
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 11 bis — paragrafo 4 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il Centro elabora con la Commissione un quadro per la mobilitazione della task force sanitaria dell'UE, in vista di un'azione ai sensi della decisione n. 1313/2013/UE (*5). |
Il Centro elabora con la Commissione un quadro per l'impiego della capacità permanente e la mobilitazione della task force sanitaria dell'UE, in vista di un'azione ai sensi della decisione n. 1313/2013/UE (*6). |
Emendamento 132
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 14
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 11 bis — paragrafo 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Il Centro mantiene la capacità di effettuare missioni negli Stati membri, su richiesta della Commissione e degli Stati membri, al fine di formulare raccomandazioni sulla risposta alle minacce per la salute nell'ambito del suo mandato. |
6. Il Centro mantiene la capacità permanente di effettuare missioni negli Stati membri, su richiesta della Commissione e degli Stati membri, al fine di formulare raccomandazioni sulla risposta alle minacce per la salute nell'ambito del suo mandato. |
Emendamento 133
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 15 — lettera a
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 12 — paragrafo 1 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Vigila affinché il pubblico o qualsiasi parte interessata riceva rapidamente informazioni oggettive, affidabili, basate su dati concreti e facilmente accessibili per quanto riguarda i risultati dei suoi lavori. Il Centro mette a disposizione informazioni per il pubblico, anche attraverso un apposito sito web, e pubblica altresì i suoi pareri elaborati a norma dell'articolo 6. |
Vigila affinché il pubblico o qualsiasi parte interessata riceva rapidamente informazioni oggettive, affidabili, basate su dati concreti e facilmente accessibili per quanto riguarda i risultati dei suoi lavori. Il Centro mette a disposizione informazioni per il pubblico, anche attraverso un apposito sito web con informazioni essenziali disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione , e pubblica altresì in maniera tempestiva i suoi pareri elaborati a norma dell'articolo 6. |
Emendamento 134
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 15 — lettera b
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 12 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 135
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 15 — lettera c
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 12 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Il Centro coopera all'occorrenza con le istanze competenti degli Stati membri e con le altre parti interessate per quanto riguarda le campagne d'informazione del pubblico. |
3. Il Centro coopera all'occorrenza con le istanze competenti degli Stati membri , con l'OMS e con le altre parti interessate per quanto riguarda le campagne d'informazione del pubblico. |
Emendamento 136
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 16 — lettera a
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 14 — paragrafo 2 — comma 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il mandato dei membri è di tre anni e può essere prorogato. |
Il mandato dei membri è di tre anni e può essere prorogato , se necessario . |
Emendamento 137
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 16 — lettera b
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 14 — paragrafo 5 — comma 1 — lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 138
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 16 — lettera b
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 14 — paragrafo 5 — comma 1 — lettera i
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 139
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 18
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 17 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
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«1. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 2, il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione per un periodo di cinque anni che può essere prorogato una sola volta per un massimo di cinque anni, sulla base di un elenco di candidati proposto dalla Commissione in seguito ad una procedura concorsuale aperta, previa pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e in altre pubblicazioni di un invito alla manifestazione d'interesse.»; |
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Emendamento 140
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 18
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 17 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Prima di essere nominato, il candidato prescelto dal Consiglio di amministrazione è invitato a presentare quanto prima una dichiarazione dinanzi al Parlamento europeo e a rispondere alle domande poste dai membri di detta istituzione. |
Emendamento 141
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 19 — lettera c
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 18 — paragrafo 8
Testo della Commissione |
Emendamento |
8. Il direttore può invitare esperti o rappresentanti di organismi professionali o scientifici od organizzazioni non governative con esperienza riconosciuta in materie attinenti alle attività del Centro a collaborare a compiti specifici e a partecipare alle pertinenti attività del forum consultivo. La Commissione può inoltre suggerire al direttore i nominativi di esperti o rappresentanti di organismi professionali o scientifici o di organizzazioni non governative da invitare su base puntuale. |
8. Il Centro coinvolge strutturalmente esperti in materia di sanità pubblica, rappresentanti di organismi professionali e scientifici e organizzazioni non governative , in particolare quelli con esperienza riconosciuta in materie attinenti alle attività del Centro , nonché in altri settori, tra cui malattie non trasmissibili e tutela dell'ambiente, affinché partecipino a tutte le principali attività del Centro, alle reti specializzate e al forum consultivo e collaborino a compiti specifici . La Commissione e gli Stati membri possono inoltre suggerire al Centro i nominativi di esperti o rappresentanti di organismi professionali o scientifici o di organizzazioni non governative da consultare su base puntuale. |
Emendamento 142
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 19 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 19 — paragrafo 2
Testo in vigore |
Emendamento |
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2. I membri del Consiglio di amministrazione, il direttore, i membri del forum consultivo, nonché gli esperti esterni che partecipano ai gruppi scientifici presentano una dichiarazione d'impegno, nonché una dichiarazione d'interesse, attraverso le quali segnalano sia l'assenza di qualunque interesse suscettibile di essere considerato pregiudizievole per la loro indipendenza, sia qualunque interesse diretto o indiretto suscettibile di essere considerato pregiudizievole per la loro indipendenza. Tali dichiarazioni sono presentate ogni anno per iscritto. |
«2. I membri del Consiglio di amministrazione, il direttore, i membri del forum consultivo, nonché gli esperti esterni che partecipano ai gruppi scientifici presentano una dichiarazione d'impegno, nonché una dichiarazione d'interesse, attraverso le quali segnalano sia l'assenza di qualunque interesse suscettibile di essere considerato pregiudizievole per la loro indipendenza, sia qualunque interesse diretto o indiretto suscettibile di essere considerato pregiudizievole per la loro indipendenza. Tali dichiarazioni sono presentate ogni anno per iscritto e sono a disposizione del pubblico .»; |
Emendamento 143
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 20 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 20 — paragrafo 4
Testo in vigore |
Emendamento |
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4. I dati personali non devono essere trattati o comunicati, salvo nei casi in cui ciò sia strettamente necessario per espletare la missione del Centro. In tali casi si applica il regolamento ( CE ) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati [8] . |
«4. I dati personali non devono essere trattati o comunicati, salvo nei casi in cui ciò sia strettamente necessario per espletare la missione del Centro. In tali casi si applica il regolamento ( UE ) 2018/1725 .»; |
Emendamento 144
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 20 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 20 — paragrafo 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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«4 bis. Il presente regolamento fa salvi gli obblighi in capo agli Stati membri in relazione al trattamento dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 e alla direttiva 2002/58/CE o gli obblighi in capo al Centro e alla Commissione in relazione al loro trattamento dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2018/1725 nell'esercizio delle loro competenze. |
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Il Centro attua procedure e garanzie in materia di protezione dei dati concepite per garantire che le sue operazioni di trattamento rispettino appieno i principi in materia di protezione dei dati di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita. |
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Il Centro tratta dati personali, in particolare i dati sanitari concernenti soggetti identificati o identificabili, solo ove sia dimostrata la necessità e la proporzionalità di tale trattamento. Ogniqualvolta possibile, in linea con il principio della minimizzazione dei dati, il Centro utilizza dati anonimizzati, ottenuti mediante tecniche in uso quali la randomizzazione o la generalizzazione. |
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La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 20 bis per integrare il presente regolamento definendo le categorie di interessati che rientrano nell'ambito del trattamento e le categorie di dati personali che sono oggetto dello stesso, oltre che a una descrizione delle specifiche misure volte a salvaguardare i diritti e le libertà degli interessati coinvolti, in linea con la legislazione pertinente in materia di protezione dei dati, in particolare per quanto riguarda le garanzie concrete per prevenire abusi o l'accesso o il trasferimento illeciti e i periodi di conservazione.»; |
Emendamento 145
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 20 quater (nuovo)
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 20 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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«Articolo 20 bis |
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Esercizio della delega |
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1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. |
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2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 20, paragrafo 4 bis, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. |
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3. La delega di potere di cui all'articolo 20, paragrafo 4 bis, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
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4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*) . |
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5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. |
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6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 4 bis, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
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Emendamento 146
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 21
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 21 — paragrafo 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Il Centro sviluppa, impiega e gestisce un sistema d'informazione in grado di scambiare informazioni classificate e informazioni sensibili non classificate, come specificato nel presente articolo. |
6. Il Centro sviluppa, impiega e gestisce un sistema d'informazione in grado di scambiare informazioni classificate e informazioni sensibili non classificate, come specificato nel presente articolo , in conformità degli articoli 27 e 33 del regolamento (UE) 2018/1725 . |
Emendamento 147
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 23 — lettera c
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 23 — paragrafo 8
Testo della Commissione |
Emendamento |
8. Entro il 30 settembre il direttore invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni da essa formulate. Il direttore invia inoltre tale risposta al consiglio di amministrazione e alla Commissione. |
8. Entro il 30 settembre il direttore invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni da essa formulate. Il direttore invia inoltre tale risposta al consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. |
Emendamento 148
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 23 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 24
Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 24 |
«Articolo 24 |
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Applicazione del regime finanziario |
Applicazione del regime finanziario |
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L'articolo 185 del regolamento finanziario è applicabile allo scarico concernente il bilancio del Centro, agli audit e alle regole contabili di quest'ultimo. |
L'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 è applicabile allo scarico concernente il bilancio del Centro, agli audit e alle regole contabili di quest'ultimo.»; |
Emendamento 149
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 28
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 31 — paragrafo 1 — comma 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
Entro il [inserire la data: tre anni dopo la data di entrata in vigore] 2023 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio di amministrazione una relazione sulle attività del Centro, comprendente una valutazione: |
Entro il … [inserire la data: tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento ] la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio di amministrazione una relazione sulle attività del Centro, comprendente una valutazione: |
Emendamento 150
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 28
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 31 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera a bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 151
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 28
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 31 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Entro il [inserire la data: tre anni dopo la data di entrata in vigore] 2028 , e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta i risultati del Centro in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato, ai suoi compiti, alla sua procedura e alla sua ubicazione. Nella valutazione sono esaminate in particolare l'eventuale necessità di modificare il mandato del Centro e le conseguenze finanziarie di tale modifica. |
2. Entro il … [inserire la data: cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento ], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta i risultati del Centro in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato, ai suoi compiti, alla sua procedura e alla sua ubicazione. Nella valutazione sono esaminate in particolare l'eventuale necessità di modificare il mandato del Centro e le conseguenze finanziarie di tale modifica. |
Emendamento 152
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 28
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 31 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Se ritiene che, alla luce degli obiettivi, del mandato e dei compiti assegnati al Centro, il proseguimento delle sue attività non sia più giustificato, la Commissione può proporre che le pertinenti disposizioni del presente regolamento siano modificate di conseguenza o soppresse. |
3. Sulla base della valutazione di cui al paragrafo 2, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa volta a modificare il presente regolamento. Se ritiene che, alla luce degli obiettivi, del mandato e dei compiti assegnati al Centro, il proseguimento delle sue attività non sia più giustificato, la Commissione può proporre che le pertinenti disposizioni del presente regolamento siano modificate di conseguenza o soppresse. |
(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0253/2021).
(1 bis) Regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 («programma UE per la salute») (EU4Health) e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 1).
(10) Regolamento (UE) XXXX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio, del DATA, relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE [GU: inserire il titolo completo e i riferimenti di pubblicazione del regolamento relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero (SCBTH).]
(10) Regolamento (UE) XXXX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio, del DATA, relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE [GU: inserire il titolo completo e i riferimenti di pubblicazione del regolamento relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero (SCBTH).]
(11) Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).
(12) Regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 44).
(11) Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).
(12) Regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 44).
(1 bis) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(1 bis) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(1 ter) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).
(1 bis) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(*1) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(*2) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(*3) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).
(*4) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(*5) Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).
(*6) Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).
(*) Regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1).
(*) Regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1).