24.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 474/218


P9_TA(2021)0076

Controlli nel settore della pesca ***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati l'11 marzo 2021, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca (COM(2018)0368 — C8-0238/2018 — 2018/0193(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 474/30)

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Visto 6

Testo della Commissione

Emendamento

visto il parere del Comitato delle regioni (27),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)

La politica comune della pesca è stata riformata dal regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (28). Gli obiettivi della politica comune della pesca e gli obblighi in materia di controllo ed esecuzione delle norme nel settore della pesca sono definiti agli articoli 2 e 36 di tale regolamento. Il successo della sua attuazione dipende dall'efficacia e dall'aggiornamento del sistema di controllo ed esecuzione delle norme .

(1)

La politica comune della pesca è stata riformata dal regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (28). Gli obiettivi della politica comune della pesca e gli obblighi in materia di controllo ed esecuzione delle norme nel settore della pesca sono definiti agli articoli 2 e 36 di tale regolamento. Il successo della sua attuazione dipende da un sistema di controllo intuitivo, semplice, trasparente ed efficace che garantisca un'applicazione effettiva, uniforme e aggiornata negli Stati membri .

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)

Il regolamento (CE) n. 1224/2009 è stato tuttavia concepito anteriormente all'adozione della nuova politica comune della pesca. Esso dovrebbe quindi essere modificato per poter meglio soddisfare gli obblighi di controllo e di esecuzione della politica comune della pesca in conformità al regolamento (UE) n. 1380/2013 e avvalersi di tecnologie di controllo moderne e più efficienti sotto il profilo dei costi.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1224/2009 è stato tuttavia concepito anteriormente all'adozione della nuova politica comune della pesca. Esso dovrebbe quindi essere modificato per poter meglio soddisfare gli obblighi di controllo e di esecuzione della politica comune della pesca in conformità al regolamento (UE) n. 1380/2013, avvalersi di tecnologie di controllo moderne e più efficienti sotto il profilo dei costi e tenere in considerazione gli ultimi dati scientifici in relazione alla sostenibilità ambientale delle attività di pesca e acquacoltura .

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis)

Un'applicazione coerente, chiara, trasparente, equa e rigorosa della politica comune della pesca contribuirà non solo a promuovere un settore dinamico della pesca e a garantire un equo tenore di vita alle comunità di pescatori, ma contribuirà anche al conseguimento della sostenibilità nel settore della pesca e al raggiungimento degli obiettivi in materia di biodiversità.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis)

Al fine di garantire una maggiore armonizzazione del quadro normativo dell'Unione è opportuno aggiungere una nuova definizione di «specie sensibili».

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)

Una definizione di «peschereccio» è contenuta nel regolamento (UE) n. 1380/2013 e include le navi attrezzate per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine , ad esempio le navi da cattura, le navi d'appoggio, le navi officina, le navi che partecipano a operazioni di trasbordo e le navi trasportatrici attrezzate per il trasporto di prodotti della pesca, escluse le navi portacontainer . È pertanto opportuno sopprimere la definizione di «peschereccio» di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009.

(10)

Una definizione di «peschereccio» è contenuta nel regolamento (UE) n. 1380/2013 e include le navi attrezzate per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine. È pertanto opportuno sopprimere la definizione di «peschereccio» di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis)

Al fine di promuovere una maggiore chiarezza e armonizzazione del quadro normativo dell'Unione, migliorandone pertanto l'applicazione, è opportuno aggiungere una nuova definizione di «vendita diretta».

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)

La pesca artigianale svolge un ruolo importante nell'Unione, dal punto di vista biologico, economico e sociale. Considerando il suo possibile impatto sugli stock ittici è importante controllare che le attività di pesca e lo sforzo di pesca dei pescherecci di minori dimensioni siano conformi alle norme della politica comune della pesca. A tal fine è necessario ottenere dati sulla posizione di tali pescherecci. Gli Stati membri, pertanto, dovrebbero essere in grado di localizzare tutti i pescherecci, compresi quelli di lunghezza inferiore a 12 metri. Attualmente, per i pescherecci di 12 metri è possibile avvalersi di dispositivi mobili, che sono meno costosi e più facili da usare.

(12)

La pesca artigianale svolge un ruolo importante nell'Unione, dal punto di vista biologico, economico e sociale. Considerando il suo possibile impatto sugli stock ittici è importante controllare che le attività di pesca e lo sforzo di pesca dei pescherecci di minori dimensioni siano conformi alle norme della politica comune della pesca. A tal fine è necessario ottenere dati sulla posizione di tali pescherecci e dovrebbe essere possibile ricevere i dati in questione a intervalli regolari, idealmente quasi in tempo reale, fatti salvi altri requisiti previsti dagli accordi internazionali . Gli Stati membri, pertanto, dovrebbero essere in grado di localizzare tutti i pescherecci, compresi quelli di lunghezza inferiore a 12 metri. Attualmente, per tali pescherecci è possibile avvalersi di dispositivi mobili, che sono meno costosi e più facili da usare. In ogni caso, l'applicazione di tali misure dovrebbe essere equilibrata e proporzionata agli obiettivi perseguiti, non dovrebbe comportare un onere eccessivo per la flotta, in particolare quella su piccola scala, e dovrebbe beneficiare dell'aiuto del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis)

Dovrebbe essere possibile dotare i pescherecci di sistemi CCTV su base volontaria. In tal caso, detti pescherecci dovrebbero fruire di appositi benefici, come la cancellazione di punti.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis)

Nel perseguire gli obiettivi della politica comune della pesca, occorre tenere pienamente conto del benessere degli animali, conformemente all'articolo 13 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e, ove opportuno, della sicurezza di alimenti e mangimi e della salute degli animali.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)

Per i pescherecci di lunghezza pari o superiore a 12 metri è importante che le informazioni contenute nel giornale di pesca siano più precise e includano dati sulle catture per singola retata o operazione, in modo da migliorare l'efficacia dei controlli . Nel caso di pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri, gli obblighi di compilazione e presentazione del giornale di pesca dovrebbero essere semplificati e i comandanti dovrebbero essere tenuti unicamente a presentare le informazioni contenute nel giornale di pesca una sola volta, prima dell'arrivo in porto .

(18)

Al fine di migliorare l'efficacia dei controlli, è importante che le informazioni contenute nel giornale di pesca siano più precise e includano dati sulle catture per giorno di pesca o operazione . Nel caso della flotta costiera artigianale e della pesca senza nave , il giornale di pesca elettronico e la trasmissione di tali informazioni non dovrebbero comportare un onere sproporzionato per tali pescherecci e la relativa capacità di pesca . Onde garantire un livello di controllo adeguato su tali pescherecci, gli Stati membri dovrebbero monitorare le loro attività applicando un formato semplificato per la tenuta di un giornale di pesca elettronico e la trasmissione delle informazioni ivi contenute. Pertanto, nel caso di pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, i comandanti dovrebbero essere tenuti unicamente a presentare le informazioni contenute nel giornale di pesca almeno una volta, prima dell'inizio delle operazioni di sbarco .

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20)

È opportuno che, alla partenza, il peschereccio attivi immediatamente un giornale di pesca elettronico e che la bordata di pesca venga associata ad un identificativo unico. Il giornale di pesca, le dichiarazioni di trasbordo e le dichiarazioni di sbarco dovrebbero contenere un riferimento all'identificativo unico della bordata per consentire controlli più accurati e migliorare la convalida dei dati da parte degli Stati membri e la tracciabilità dei prodotti della pesca lungo la catena di approvvigionamento. Per migliorare e semplificare la trasmissione delle informazioni sugli attrezzi da pesca perduti alle autorità competenti dello Stato membro, il modello di giornale di pesca dovrebbe contenere anche informazioni relative a questo aspetto specifico.

(20)

È opportuno che, alla partenza, il peschereccio attivi immediatamente un giornale di pesca elettronico e che la bordata di pesca venga associata ad un identificativo unico. Il giornale di pesca, le dichiarazioni di trasbordo e le dichiarazioni di sbarco dovrebbero contenere un riferimento all'identificativo unico della bordata per consentire controlli più accurati e migliorare la convalida dei dati da parte degli Stati membri e la tracciabilità dei prodotti della pesca lungo la catena di approvvigionamento. Per migliorare e semplificare la trasmissione delle informazioni sugli attrezzi da pesca e sulla perdita di tali attrezzi alle autorità competenti dello Stato membro, il modello di giornale di pesca dovrebbe contenere anche informazioni relative a questo aspetto specifico. Laddove sono richieste informazioni approssimative, tali informazioni dovrebbero essere considerate indicative.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24)

È opportuno semplificare le norme relative alla comunicazione alla Commissione dei dati aggregati sulle catture e sullo sforzo di pesca stabilendo una data unica per tutte le comunicazioni.

(24)

È opportuno semplificare le norme relative alla comunicazione alla Commissione dei dati aggregati sulle catture e sullo sforzo di pesca stabilendo una data unica per tutte le comunicazioni. Tali dati non dovrebbero essere utilizzati a fini commerciali.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26)

È opportuno aggiornare le disposizioni riguardanti la capacità di pesca per tener conto del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(26)

È opportuno aggiornare le disposizioni riguardanti la capacità di pesca per tener conto del regolamento (UE) n. 1380/2013. I parametri di stazza lorda (GT) e potenza del motore (kW) usati per misurare la capacità di pesca dovrebbero essere rivisti e, ove necessario, sostituiti secondo il criterio dell'accuratezza, adeguatezza e pertinenza per la flotta peschereccia dell'Unione, al fine di consentire alla politica comune della pesca di contribuire al miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro degli operatori del settore della pesca.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

(30)

La pesca ricreativa svolge un ruolo importante nell'Unione dal punto di vista sia biologico che socioeconomico. Considerando il suo impatto significativo su determinati stock, occorre prevedere strumenti specifici che consentano agli Stati membri di controllare tale tipo di pesca in modo efficace. Un sistema di rilascio delle licenze o di immatricolazione dovrebbe permettere di effettuare un censimento esatto delle persone fisiche e giuridiche che partecipano alla pesca ricreativa e di raccogliere dati attendibili sulle catture e sulle pratiche messe in atto. Per valutare l'impatto di queste pratiche di pesca sugli stock e fornire agli Stati membri e alla Commissione le informazioni necessarie per una gestione e un controllo efficaci delle risorse biologiche marine, occorre raccogliere dati sufficienti e attendibili sulla pesca ricreativa.

(30)

La pesca ricreativa svolge un ruolo importante nell'Unione dal punto di vista sia biologico che socioeconomico. Considerando il suo impatto significativo su determinati stock, occorre prevedere strumenti specifici che consentano a tutti gli Stati membri di controllare tale tipo di pesca in modo uniforme, efficace ed esaustivo, prevedendo un apposito sistema sanzionatorio in caso di inottemperanza . Un sistema di rilascio delle licenze o di immatricolazione dovrebbe permettere di effettuare un censimento esatto delle persone fisiche e giuridiche che partecipano alla pesca ricreativa e di raccogliere dati attendibili sulle catture e sulle pratiche messe in atto. Per valutare l'impatto ambientale, economico e sociale di tali pratiche , in particolare alla luce della valutazione degli stock, e fornire agli Stati membri e alla Commissione le informazioni necessarie per una gestione e un controllo efficaci delle risorse biologiche marine, occorre raccogliere dati sufficienti e attendibili sulla pesca ricreativa.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Considerando 32

Testo della Commissione

Emendamento

(32)

È opportuno chiarire le disposizioni riguardanti i controlli nella catena di approvvigionamento, al fine di consentire agli Stati membri di effettuare controlli e ispezioni in tutte le fasi della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, dalla prima vendita alla vendita al dettaglio, compreso il trasporto.

(32)

È opportuno chiarire le disposizioni riguardanti i controlli nella catena di approvvigionamento, al fine di consentire agli Stati membri di effettuare controlli e ispezioni in tutte le fasi della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, dalla prima vendita alla vendita al dettaglio, compreso il trasporto. A tale proposito, il «commercio al dettaglio» va intenso ai sensi della definizione di cui al regolamento (UE) n. 1379/2013 e comprende la fornitura di prodotti della pesca e dell'acquacoltura ad alberghi, ristoranti, catering e altre strutture di ristorazione analoghe («il settore HORECA»).

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(32 bis)

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero preparare e avviare una campagna di comunicazione rivolta ai pescatori e ad altri operatori del settore della pesca ricreativa al fine di comunicare correttamente le nuove disposizioni stabilite dal presente regolamento.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Considerando 33

Testo della Commissione

Emendamento

(33)

Le norme applicabili alla suddivisione in partite dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dovrebbero essere chiarite. È opportuno precisare che le partite dovrebbero essere composte di prodotti della pesca e dell'acquacoltura di una sola specie, salvo se si tratta di quantitativi minimi .

(33)

Le norme applicabili alla suddivisione in partite dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dovrebbero essere chiarite. Dovrebbe essere possibile fondere i lotti in modo da creare una nuova partita, purché siano rispettati i requisiti di tracciabilità e sia possibile identificare l'origine e la specie di tali prodotti della pesca e dell'acquacoltura lungo l'intera filiera alimentare .

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Considerando 34

Testo della Commissione

Emendamento

(34)

In linea con i requisiti in materia di tracciabilità di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (32), il regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2011 della Commissione (33) stabilisce talune norme di tracciabilità per il settore specifico degli alimenti di origine animale, segnatamente una serie specifica di informazioni che devono essere archiviate dagli operatori, messe a disposizione delle autorità competenti su richiesta e trasferite all'operatore al quale è fornito il prodotto di pesca. Nel settore della pesca, la tracciabilità è importante non soltanto a fini di sicurezza alimentare, ma anche per consentire i controlli e garantire la tutela degli interessi dei consumatori.

(34)

In linea con i requisiti in materia di tracciabilità di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (32), il regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2011 della Commissione (33) stabilisce talune norme di tracciabilità per il settore specifico degli alimenti di origine animale, segnatamente una serie specifica di informazioni che devono essere archiviate dagli operatori, messe a disposizione delle autorità competenti su richiesta e trasferite all'operatore al quale è fornito il prodotto di pesca. Nel settore della pesca, la tracciabilità è importante non soltanto a fini di sicurezza alimentare, ma anche per consentire i controlli, garantire la tutela degli interessi dei consumatori , contrastare la pesca INN e tutelare i pescatori che rispettano le norme dalla concorrenza sleale .

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Considerando 37

Testo della Commissione

Emendamento

(37)

È opportuno applicare le stesse norme ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura importati da paesi terzi. Nel caso di prodotti importati, le informazioni obbligatorie riguardanti la tracciabilità dovrebbero includere un riferimento al certificato di cattura di cui al regolamento (CE) n. 1005/2008 (34).

(37)

È opportuno applicare le stesse norme ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura importati da paesi terzi al fine di mantenere elevati standard di sicurezza alimentare e promuovere pratiche di pesca sostenibile in tali paesi . Nel caso di prodotti importati, le informazioni obbligatorie riguardanti la tracciabilità dovrebbero includere un riferimento al certificato di cattura di cui al regolamento (CE) n. 1005/2008 (34).

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Considerando 40

Testo della Commissione

Emendamento

(40)

Al fine di conseguire gli obiettivi della politica comune della pesca è estremamente importante raccogliere dati attendibili ed esaurienti sulle catture. In particolare, la registrazione delle catture al momento dello sbarco dovrebbe essere effettuata nel modo più affidabile possibile. A tale scopo è necessario rafforzare le procedure di pesatura dei prodotti della pesca allo sbarco.

(40)

Al fine di conseguire gli obiettivi della politica comune della pesca è estremamente importante raccogliere dati attendibili ed esaurienti sulle catture. In particolare, la registrazione delle catture al momento dello sbarco dovrebbe essere effettuata nel modo più affidabile possibile , senza tuttavia ostacolare l'attività imprenditoriale degli operatori . A tale scopo è necessario semplificare le procedure di pesatura dei prodotti della pesca allo sbarco.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Considerando 41

Testo della Commissione

Emendamento

(41)

La pesatura dovrebbe essere effettuata con sistemi approvati dalle autorità competenti e da parte di operatori registrati dagli Stati membri per assolvere tale mansione. Tutti i prodotti dovrebbero essere pesati, per specie, al momento dello sbarco poiché ciò garantisce una rilevazione più corretta delle catture. I registri di pesatura, inoltre, dovrebbero essere archiviati elettronicamente e conservati per un periodo di tre anni.

(41)

La pesatura dovrebbe essere effettuata con sistemi approvati dalle autorità competenti e da parte di operatori registrati dagli Stati membri per assolvere tale mansione. Tutti i prodotti dovrebbero essere pesati, per specie, a meno che lo Stato membro in questione non abbia adottato un piano di campionamento approvato dalla Commissione, poiché ciò garantisce una rilevazione più corretta delle catture. Gli operatori dovrebbero fare il possibile affinché la pesatura non comporti alcun ritardo alla commercializzazione dei prodotti freschi. I registri di pesatura, inoltre, dovrebbero essere archiviati elettronicamente e conservati per un periodo di tre anni. Tali sistemi dovrebbero essere conformi ai requisiti minimi convenuti tra gli Stati membri, al fine di armonizzarli in tutta l'Unione.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Considerando 43

Testo della Commissione

Emendamento

(43)

Al fine di migliorare i controlli e permettere la convalida tempestiva dei dati relativi alla registrazione delle catture e lo scambio rapido di informazioni tra gli Stati membri, è necessario che tutti gli operatori registrino i dati in formato digitale e li trasmettano per via elettronica agli Stati membri entro 24 ore. Ciò riguarda, in particolare, le dichiarazioni di sbarco , le note di vendita e le dichiarazioni di assunzione in carico.

(43)

Al fine di migliorare i controlli e permettere la convalida tempestiva dei dati relativi alla registrazione delle catture e lo scambio rapido di informazioni tra gli Stati membri, è necessario che tutti gli operatori registrino i dati in formato digitale e li trasmettano per via elettronica agli Stati membri entro 24 ore , salvo in caso di forza maggiore . Ciò riguarda, in particolare, le dichiarazioni di sbarco e le dichiarazioni di assunzione in carico.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Considerando 47 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(47 bis)

Al fine di garantire l'efficacia delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1005/2008 relative ai paesi terzi non cooperanti, occorre prevedere la possibilità di introdurre misure di salvaguardia. Se a un paese terzo è stata notificata la possibilità di essere identificato come paese terzo non cooperante, la Commissione dovrebbe poter sospendere temporaneamente le tariffe preferenziali per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura nei confronti di tale paese terzo. La Commissione dovrebbe adoperarsi per garantire che siano incluse disposizioni a tal fine in tutti gli accordi internazionali conclusi tra l'Unione e terzi.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Considerando 48 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(48 bis)

È opportuno istituire un registro europeo delle infrazioni per registrare i dati dei diversi Stati membri relativi alle infrazioni censite, al fine di migliorare la trasparenza e di garantire un migliore monitoraggio del sistema a punti.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Considerando 49

Testo della Commissione

Emendamento

(49)

Al fine di garantire, negli Stati membri, condizioni di parità relativamente al trattamento giudiziario riservato a chiunque violi le norme della politica comune della pesca, è opportuno chiarire e rafforzare le disposizioni che specificano i comportamenti che costituiscono infrazioni gravi di tali norme.

(49)

Al fine di garantire, negli Stati membri, condizioni di parità relativamente al trattamento giudiziario riservato a chiunque violi le norme della politica comune della pesca, è opportuno chiarire e rafforzare le disposizioni che specificano i comportamenti che costituiscono infrazioni gravi di tali norme per garantire la loro piena e coerente applicazione in tutti gli Stati membri .

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Considerando 52

Testo della Commissione

Emendamento

(52)

Gli organismi nazionali responsabili delle attività di controllo della pesca e qualunque organo giudiziario pertinente dovrebbero avere accesso al registro nazionale delle infrazioni. Un sistema pienamente trasparente di scambio delle informazioni contenute nei registri nazionali tra gli Stati membri migliorerà inoltre l'efficacia e garantirà la parità di condizioni nelle attività di controllo.

(52)

Gli organismi nazionali responsabili delle attività di controllo della pesca e qualunque organo giudiziario pertinente dovrebbero avere accesso al registro nazionale ed europeo delle infrazioni. Un sistema pienamente trasparente di scambio delle informazioni contenute nei registri nazionali tra gli Stati membri migliorerà inoltre l'efficacia e garantirà la parità di condizioni nelle attività di controllo.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Considerando 55

Testo della Commissione

Emendamento

(55)

I dati raccolti dagli Stati membri sono molto importanti anche a fini scientifici. È opportuno precisare che gli organismi scientifici degli Stati membri e dell'Unione possono ottenere l'accesso ai dati raccolti a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare ai dati sulla posizione della nave e sull'attività di pesca. I dati sull'attività di pesca raccolti dagli Stati membri, infine, sono importanti anche per l'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat), che può utilizzarli per fornire statistiche sulla pesca.

(55)

I dati raccolti dagli Stati membri sono molto importanti anche a fini scientifici. È opportuno precisare che gli organismi scientifici degli Stati membri e dell'Unione possono ottenere l'accesso ai dati raccolti , adeguatamente resi anonimi, a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare ai dati sulla posizione della nave e sull'attività di pesca , se questi non contengono più alcun riferimento ai numeri di identificazione delle navi e non consentono l'identificazione di persone fisiche . I dati sull'attività di pesca raccolti dagli Stati membri, infine, sono importanti anche per l'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat), che può utilizzarli per fornire statistiche sulla pesca. Tali dati dovrebbero in ogni caso essere in un formato anonimo, in modo da non consentire l'identificazione di pescherecci specifici o persone fisiche.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Considerando 55 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(55 bis)

I dati raccolti dall'Agenzia europea di controllo della pesca dovrebbero essere accessibili all'Agenzia europea dell'ambiente e all'Agenzia europea per la sicurezza marittima, al fine di intensificare l'utilizzo comune delle conoscenze relative all'ambiente marino. Una maggiore collaborazione tra le agenzie consentirebbe, infatti, di comprendere meglio le questioni connesse alla politica marittima in generale e, allo stesso tempo, di migliorare la gestione dello spazio marittimo europeo. La Commissione dovrebbe essere incaricata di istituire un protocollo di partenariato che definisca il quadro di collaborazione tra le agenzie.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Considerando 58

Testo della Commissione

Emendamento

(58)

Il trattamento dei dati personali è necessario ai fini del controllo e dell'esecuzione delle norme nel settore della pesca. In particolare, per il monitoraggio delle possibilità di pesca, compreso l'utilizzo dei contingenti, la Commissione dovrebbe essere in grado di trattare i dati ricavati dai giornali di pesca, dalle dichiarazioni di sbarco e dalle note di vendita e altri dati concernenti le attività di pesca, allo scopo di effettuare la convalida dei dati aggregati trasmessi dagli Stati membri. Per effettuare le verifiche e gli audit e monitorare le attività di controllo svolte dagli Stati membri, è opportuno che la Commissione abbia accesso ad informazioni quali i rapporti di ispezione e le relazioni degli osservatori di controllo e alla banca dati delle infrazioni e possa procedere al loro trattamento. All'atto della preparazione di accordi e di misure di conservazione internazionali e nel rispettare quanto in essi disposto, la Commissione, ove necessario, dovrebbe poter trattare dati concernenti le attività di pesca dei pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'UE, compresi il numero di identificazione della nave, il nome dell'armatore e del comandante.

(58)

Il trattamento dei dati personali è necessario ai fini del controllo e dell'esecuzione delle norme nel settore della pesca. In particolare, per il monitoraggio delle possibilità di pesca, compreso l'utilizzo dei contingenti, la Commissione dovrebbe essere in grado di trattare i dati ricavati dai giornali di pesca, dalle dichiarazioni di sbarco e dalle note di vendita e altri dati concernenti le attività di pesca, allo scopo di effettuare la convalida dei dati aggregati trasmessi dagli Stati membri. Per effettuare le verifiche e gli audit e monitorare le attività di controllo svolte dagli Stati membri, è opportuno che la Commissione abbia accesso ad informazioni quali i rapporti di ispezione e le relazioni degli osservatori di controllo e alla banca dati delle infrazioni e possa procedere al loro trattamento. All'atto della preparazione di accordi e di misure di conservazione internazionali e nel rispettare quanto in essi disposto, la Commissione, ove necessario, dovrebbe poter trattare dati concernenti le attività di pesca dei pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'UE, compresi il numero di identificazione della nave, il nome dell'armatore e del comandante. I dati conservati dovrebbero essere messi a disposizione delle autorità competenti in caso di rischio per la salute pubblica e/o la sicurezza alimentare.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Considerando 58 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(58 bis)

Tutti i dati personali raccolti, trasferiti e conservati devono essere conformi al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio  (1 bis) .

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Considerando 64 — trattino 7

Testo della Commissione

Emendamento

le caratteristiche e le specifiche tecniche dei dispositivi di controllo elettronici, comprese le telecamere a circuito chiuso (CCTV);

soppresso

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Considerando 75 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(75 bis)

Per garantire la coerenza tra le politiche commerciali e della pesca dell'Unione, gli accordi commerciali conclusi dall'UE con i paesi terzi dovrebbero contenere una clausola di salvaguardia che consenta di sospendere temporaneamente le preferenze tariffarie per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura fintanto che il paese terzo sia preidentificato o identificato come paese non cooperante nella lotta contro la pesca INN.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 1 — lettera b bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 4 — punto 3

Testo in vigore

Emendamento

 

(b bis)

il punto 3 è sostituito dal seguente:

3.

«controllo»: monitoraggio e sorveglianza;

«3.

“controllo”: monitoraggio e sorveglianza di tutte le attività contemplate dal presente regolamento, comprese le attività di distribuzione e commercializzazione lungo tutta la catena commerciale; »

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 1 — lettera b ter (nuova)

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 4 — punto 4

Testo in vigore

Emendamento

 

(b ter)

il punto 4 è sostituito dal seguente:

4.

«ispezione»: ogni verifica concernente il rispetto delle norme della politica comune della pesca che sia effettuata da funzionari e registrata in un rapporto di ispezione;

«4.

“ispezione”: ogni verifica in loco concernente il rispetto delle norme della politica comune della pesca che sia effettuata da funzionari e registrata in un rapporto di ispezione;»

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 1 — lettera b quater (nuova)

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 4 — punto 5

Testo in vigore

Emendamento

 

(b quater)

il punto 5 è sostituito dal seguente:

5.

«sorveglianza»: osservazione delle attività di pesca sulla base di avvistamenti da parte di navi di ispezione o aeromobili ufficiali e di metodi tecnici di rilevamento e identificazione;

«5.

“sorveglianza”: osservazione , da parte dei funzionari, delle attività di pesca sulla base di avvistamenti da parte di navi di ispezione, aeromobili e veicoli ufficiali o altri mezzi, compresi i metodi tecnici di rilevamento e identificazione;»

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 1 — lettera b quinquies (nuova)

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 4 — punto 6

Testo in vigore

Emendamento

 

(b quinquies)

il punto 6 è sostituito dal seguente:

6.

«funzionario»: persona autorizzata da un'autorità nazionale, dalla Commissione o dall'Agenzia comunitaria di controllo della pesca a svolgere un'ispezione;

«6.

“funzionario”: persona autorizzata da un'autorità nazionale responsabile del controllo della pesca , dalla Commissione o dall'Agenzia europea di controllo della pesca a svolgere un'ispezione;»

 

(La modifica di «Agenzia comunitaria di controllo della pesca» in «Agenzia europea di controllo della pesca» si applica a tutto il testo. La sua approvazione implica corrispondenti modifiche in tutto il testo).

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 1 — lettera b sexies (nuova)

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 4 — punto 7

Testo in vigore

Emendamento

 

(b sexies)

il punto 7 è sostituito dal seguente:

7.

«ispettori dell'Unione»: funzionari di uno Stato membro o della Commissione o  dell'organismo da questa designato , i cui nomi sono contenuti nell'elenco redatto ai sensi dell'articolo 79;

«7.

“ispettori dell'Unione”: funzionari di uno Stato membro, della Commissione o  dell'Agenzia europea di controllo della pesca , i cui nomi sono contenuti nell'elenco redatto ai sensi dell'articolo 79;»

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 1 — lettera e

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 4 — punto 14

Testo della Commissione

Emendamento

«14.

“zona di restrizione della pesca”: qualunque zona marina in cui le attività di pesca sono limitate o vietate in via temporanea o permanente;»;

«14.

“zona di restrizione della pesca”: qualunque zona marina in cui le attività di pesca sono limitate o vietate in via temporanea o permanente dalla legislazione regionale, nazionale, unionale o internazionale ;»;

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 1 — lettera e bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 4 — punto 15

Testo in vigore

Emendamento

 

(e bis)

il punto 15 è sostituito dal seguente:

15.

«centro di controllo della pesca»: centro operativo istituito da uno Stato membro di bandiera e dotato degli impianti informatici e dei programmi informatici necessari per consentire la ricezione automatica , l'elaborazione automatica e la trasmissione elettronica dei dati;

«15.

“centro di controllo della pesca”: centro operativo istituito da uno Stato membro di bandiera e dotato degli impianti informatici e dei programmi informatici necessari per consentire la ricezione, l'elaborazione , l'analisi , il controllo e il monitoraggio automatici dei dati , nonché la trasmissione elettronica

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 1 — lettera e ter (nuova)

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 4 — punto 16

Testo in vigore

Emendamento

 

(e ter)

il punto 16 è sostituito dal seguente:

16.

«trasbordo»: lo sbarco su un altro peschereccio di una parte o della totalità dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura che si trovano a bordo di un peschereccio;

«16.

“trasbordo”: lo sbarco su un altro peschereccio di una parte o della totalità dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura che si trovano a bordo di un peschereccio in porto o in mare

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 1 — lettera f

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 4 — punto 20

Testo della Commissione

Emendamento

20.

«partita»: un lotto di prodotti della pesca o dell'acquacoltura;";

20.

«partita»: un determinato quantitativo di prodotti della pesca o dell'acquacoltura di una data specie, con la stessa provenienza ;";

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 1 — lettera f bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 4 — punto 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f bis)

è inserito il punto seguente:

 

«20 bis.

“lotto”: un determinato quantitativo di prodotti della pesca o dell'acquacoltura;»

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 1 — lettera f ter (nuova)

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 4 — punto 21

Testo in vigore

Emendamento

 

(f ter)

il punto 21 è sostituito dal seguente:

21.

«trasformazione»: processo di preparazione della presentazione . Include la sfilettatura, il confezionamento, l'inscatolamento, la congelazione, l'affumicamento, la salatura, la cottura, la marinatura, l'essiccatura o la preparazione del pesce per l'immissione sul mercato in ogni altro modo;

«21.

“trasformazione”: processo di preparazione dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura . Include qualsiasi tipo di sezionamento, la sfilettatura, il confezionamento, l'inscatolamento, la congelazione, l'affumicamento, la salatura, la cottura, la marinatura, l'essiccatura o la preparazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura per l'immissione sul mercato in ogni altro modo;»

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 1 — lettera f quater (nuova)

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 4 — punto 22

Testo in vigore

Emendamento

 

(f quater)

il punto 22 è sostituito dal seguente:

22.

«sbarco»: scarico iniziale di qualsiasi quantitativo di prodotti della pesca da un peschereccio a terra;

«22.

“sbarco”: l'arco di tempo necessario per portare a termine il processo di scarico di qualsiasi quantitativo di prodotti della pesca da un peschereccio a terra;»

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 1 — lettera h

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 4 — punto 23

Testo della Commissione

Emendamento

(h)

il punto 23 è soppresso;

soppresso

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 1 — lettera i bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 4 — punto 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(i bis)

è inserito il punto seguente:

 

«28 bis.

nave charter per la pesca ricreativa”: barca o nave con comandante adibita al trasporto passeggeri in mare per attività di pesca ricreativa;»

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 1 — lettera i ter (nuova)

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 4 — punto 28 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(i ter)

è inserito il punto seguente:

 

«28 ter.

“pescaturismo”: le attività di pesca ricreativa organizzate dai pescatori, adibite al trasporto di passeggeri in mare a fini di pesca ricreativa a complemento della loro attività principale;»

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 1 — lettera k bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 4 — punto 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(k bis)

è aggiunto il punto seguente:

 

«34 bis)

" “vendita diretta”: la vendita di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, freschi o trasformati, effettuata dal produttore, o persona fisica sua delegata, al consumatore finale in qualunque luogo, anche in forma itinerante, senza intermediari.»

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 1 — lettera k ter (nuova)

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 4 — punto 34 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(k ter)

è aggiunto il punto seguente:

 

«34 ter.

“specie sensibili”: specie sensibili quali definite all'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio  (*1)

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 1 — lettera k quater (nuova)

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 4 — punto 34 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(k quater)

è aggiunto il punto seguente:

 

«34 quater.

“tracciabilità”: possibilità di tracciare e seguire sistematicamente, in toto o in parte, le informazioni relative a un alimento attraverso tutte le tappe di produzione, trasformazione e distribuzione, in termini di identificazioni registrate;»

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 1 — lettera k quinquies (nuova)

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 4 — punto 34 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(k quinquies)

è aggiunto il punto seguente:

 

«34 quinquies.

“pesca senza nave”: attività di pesca svolta senza fare uso di un peschereccio, come ad esempio raccolta di molluschi, pesca sulla battigia o pesca sul ghiaccio.»;

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 1 — lettera k sexies (nuova)

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 4 — punto 34 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(k sexies)

è aggiunto il punto seguente:

 

«34 sexies.

“habitat sensibile”: habitat sensibile così come definito all'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/1241;»

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 3

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 6 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Lo Stato membro di bandiera sospende temporaneamente la licenza di pesca di una nave soggetta a un fermo temporaneo deciso da tale Stato membro o la cui autorizzazione di pesca sia stata sospesa ai sensi dell'articolo 91 ter.

3.   Lo Stato membro di bandiera sospende temporaneamente la licenza di pesca di un proprietario, di un armatore o di una nave cui sia stato imposto un fermo temporaneo da tale Stato membro o la cui autorizzazione di pesca sia stata sospesa ai sensi dell'articolo 91 ter e lo comunica immediatamente all'Agenzia europea di controllo della pesca. Durante il periodo di sospensione non sono consentiti la vendita, l'affitto o la cessione della nave e della licenza.

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 5 — lettera b

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 8 — paragrafo 2 — lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f bis)

procedure per la notifica della fine dell'utilizzo degli attrezzi da pesca in linea con le direttive (UE) 2019/883  (*2) e (UE) 2019/904  (*3) del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 6

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 9 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri utilizzano un sistema di controllo dei pescherecci per monitorare efficacemente la posizione e i movimenti dei pescherecci battenti la loro bandiera ovunque si trovino, nonché dei pescherecci presenti nelle acque degli Stati membri , tramite la raccolta e l'analisi dei dati sulla posizione della nave. Ciascuno Stato membro di bandiera assicura il monitoraggio e il controllo continui e sistematici dell'esattezza di tali dati .

1.   Gli Stati membri utilizzano un sistema di controllo dei pescherecci per monitorare efficacemente la posizione e i movimenti dei pescherecci battenti la loro bandiera ovunque si trovino, nonché dei pescherecci presenti nelle loro acque, tramite la raccolta e l'analisi dei dati sulla posizione della nave. Ciascuno Stato membro di bandiera raccoglie i dati sulla posizione delle navi e ne monitora e controlla la veridicità in modo continuo e sistematico .

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 6

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 9 — paragrafo 2 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

A bordo dei pescherecci dell'Unione è installato un dispositivo pienamente funzionante che ne permette la localizzazione e l'identificazione automatica da parte di un sistema di controllo dei pescherecci, tramite la trasmissione, a intervalli regolari, dei dati sulla loro posizione.

A bordo dei pescherecci dell'Unione è installato un dispositivo pienamente funzionante che ne permette la localizzazione e l'identificazione automatica da parte di un sistema di controllo dei pescherecci, tramite la trasmissione automatica , a intervalli regolari, dei dati sulla loro posizione.

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 6

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 9 — paragrafo 2 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il sistema di controllo di cui sopra consente inoltre, in ogni momento, al centro di controllo della pesca dello Stato membro di bandiera di cui all'articolo 9 bis di invitare il peschereccio a trasmettere dati. La trasmissione dei dati sulla posizione della nave e l'invito a trasmettere dati avvengono o attraverso una connessione satellitare o, eventualmente, attraverso una rete mobile terrestre allorché il peschereccio si trova nel raggio di portata di tale rete.

Il sistema di controllo di cui sopra consente inoltre, in ogni momento, al centro di controllo della pesca dello Stato membro di bandiera di cui all'articolo 9 bis di invitare il peschereccio a trasmettere dati. La trasmissione dei dati sulla posizione della nave e l'invito a trasmettere dati avvengono o attraverso una connessione satellitare o, eventualmente, attraverso una rete mobile terrestre allorché il peschereccio si trova nel raggio di portata di tale rete , o altra tecnologia che garantisce la sicurezza dei dati e che è disponibile per la trasmissione e la comunicazione dei dati .

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 6

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 9 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   In deroga al paragrafo 2, il comandante di un peschereccio dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri può detenere a bordo un dispositivo mobile che consenta a un sistema di controllo di localizzare e identificare automaticamente la nave tramite la registrazione e la trasmissione, a intervalli regolari, dei dati sulla sua posizione. Nel caso in cui il dispositivo non sia nel raggio di portata di una rete mobile , i dati sulla posizione della nave sono nel frattempo registrati per essere trasmessi successivamente, non appena la nave è nel raggio di portata della rete e, al più tardi, prima dell'entrata in porto .

3.   In deroga al paragrafo 2, il comandante di un peschereccio dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri può detenere a bordo un dispositivo mobile pienamente funzionante che consenta a un sistema di controllo di localizzare e identificare automaticamente la nave tramite la registrazione e la trasmissione, a intervalli regolari, dei dati sulla sua posizione. Nel caso in cui il dispositivo non sia nel raggio di portata di una rete di comunicazione , i dati sulla posizione della nave sono nel frattempo registrati per essere trasmessi successivamente, non appena la nave è nel raggio di portata della rete e, al più tardi, prima dell'inizio delle operazioni di sbarco .

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 6

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 9 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Quando un peschereccio dell'Unione si trova nelle acque di un altro Stato membro, lo Stato membro di bandiera mette a disposizione i dati sulla posizione del peschereccio in questione trasmettendoli automaticamente al centro di controllo della pesca degli Stati membri costieri. Tali dati sono messi anche a disposizione dello Stato membro nei cui porti il peschereccio potrebbe sbarcare le proprie catture o nelle cui acque esso potrebbe proseguire la sua attività di pesca.

4.   Quando un peschereccio dell'Unione si trova nelle acque di un altro Stato membro, lo Stato membro di bandiera mette a disposizione i dati sulla posizione del peschereccio in questione trasmettendoli automaticamente al centro di controllo della pesca degli Stati membri costieri. Tali dati relativi alla bordata di pesca in questione sono messi anche automaticamente a disposizione dello Stato membro nei cui porti il peschereccio potrebbe sbarcare le proprie catture o nelle cui acque esso potrebbe proseguire la sua attività di pesca.

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 6

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 9 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Se un peschereccio dell'Unione opera nelle acque di un paese terzo o in zone in cui le risorse alieutiche sono gestite da un'organizzazione regionale di gestione della pesca di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e se l'accordo concluso con tale paese terzo o le norme applicabili di tale organizzazione dispongono in tal senso, i dati relativi alla sua posizione sono messi a disposizione anche del paese o dell'organizzazione in questione.

5.   Se un peschereccio dell'Unione esercita attività e operazioni di pesca nelle acque di un paese terzo o in zone in cui le risorse alieutiche sono gestite da un'organizzazione regionale di gestione della pesca di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e se l'accordo concluso con tale paese terzo o le norme applicabili di tale organizzazione dispongono in tal senso, i dati relativi alla posizione della bordata di pesca in questione sono automaticamente messi a disposizione anche del paese o dell'organizzazione in questione.

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 6

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 9 — paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis.     Il presente articolo si applica inoltre alle navi d'appoggio, alle navi officina, alle navi che partecipano a operazioni di trasbordo e alle navi trasportatrici attrezzate per il trasporto di prodotti della pesca, battenti bandiera di uno Stato membro.

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 6

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 9 — paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis al fine di stabilire norme dettagliate sul controllo delle attività di pesca e dello sforzo di pesca da parte dei centri di controllo della pesca, in particolare per quanto riguarda le responsabilità del comandante relative ai dispositivi di controllo della nave.

7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis al fine di stabilire norme dettagliate sul controllo delle attività di pesca e dello sforzo di pesca da parte dei centri di controllo della pesca, in particolare per quanto riguarda le responsabilità del comandante relative ai dispositivi di controllo della nave nonché sulla frequenza di trasmissione dei dati relativi alla posizione e ai movimenti del peschereccio, anche nelle zone di restrizione della pesca .

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 6

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 9 — paragrafo 8 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

la frequenza di trasmissione dei dati sulla posizione e sui movimenti del peschereccio, anche nelle zone di restrizione della pesca;

soppresso

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 7

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 9 bis — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri creano e gestiscono centri di controllo della pesca, la cui funzione è di sorvegliare le attività di pesca e lo sforzo di pesca. Il centro di controllo della pesca di un determinato Stato membro sorveglia i pescherecci battenti bandiera di tale Stato membro, indipendentemente dalle acque in cui essi operano o dal porto in cui si trovano, nonché i pescherecci dell'Unione battenti bandiera di altri Stati membri e quelli dei paesi terzi ai quali si applicano le disposizioni relative al sistema di controllo dei pescherecci e che operano nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro in questione.

1.   Gli Stati membri creano e gestiscono centri di controllo della pesca, la cui funzione è di sorvegliare le attività di pesca e lo sforzo di pesca. Il centro di controllo della pesca di un determinato Stato membro sorveglia i pescherecci battenti bandiera di tale Stato membro, indipendentemente dalle acque in cui essi operano o dal porto in cui si trovano, nonché i pescherecci dell'Unione battenti bandiera di altri Stati membri e quelli dei paesi terzi ai quali si applicano le disposizioni relative al sistema di controllo dei pescherecci e che operano nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro in questione nonché i pescherecci battenti bandiera dei paesi terzi relativamente i quali sussistono prescrizioni e/o raccomandazioni promanate da un organismo internazionale regionale. I centri di controllo della pesca segnalano anche il numero di attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi e le azioni per prevenire e attenuare la presenza di tali attrezzi.

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 7

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 9 bis — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Ciascuno Stato membro di bandiera designa le autorità competenti responsabili del centro di controllo della pesca e adotta i provvedimenti necessari per garantire che il proprio centro disponga del personale adeguato, nonché degli impianti informatici e dei programmi informatici necessari per consentire l'elaborazione automatica e la trasmissione elettronica dei dati. Gli Stati membri attuano le procedure di back-up e di ripristino necessarie in caso di guasto del sistema. Più Stati membri possono gestire un centro di controllo della pesca comune.

2.   Ciascuno Stato membro di bandiera designa , tra le autorità nazionali o regionali competenti , un'autorità competente principale responsabile del centro di controllo della pesca e adotta i provvedimenti necessari per garantire che il proprio centro disponga del personale adeguato, nonché degli impianti informatici e dei programmi informatici necessari per consentire l'elaborazione automatica , l'analisi, il controllo, il monitoraggio e la trasmissione elettronica dei dati. Gli Stati membri attuano le procedure di back-up e di ripristino necessarie in caso di guasto del sistema. Più Stati membri possono gestire un centro di controllo della pesca comune.

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 7

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 9 bis — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Gli Stati membri di bandiera garantiscono che i centri di controllo della pesca abbiano accesso a tutti i dati pertinenti, in particolare quelli di cui agli articoli 109 e 110, e siano operativi sette giorni su sette e ventiquattro ore su ventiquattro.

3.   Gli Stati membri di bandiera garantiscono che i centri di controllo della pesca abbiano accesso a tutti i dati pertinenti, in particolare quelli di cui agli articoli 109 e 110, in modo da garantire il controllo sette giorni su sette e ventiquattro ore su ventiquattro.

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 7

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 9 bis — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     I centri di controllo della pesca sostengono il controllo in tempo reale dei pescherecci per consentire l'adozione di misure di esecuzione immediate.

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 8

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 10 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

In conformità alla direttiva 2002/59/CE, i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri sono dotati di un sistema di identificazione automatica rispondente alle norme di funzionamento definite dall'Organizzazione marittima internazionale e provvedono a mantenerlo in funzione.

In conformità alla direttiva 2002/59/CE, i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri sono dotati di un sistema pienamente funzionante di identificazione automatica rispondente alle norme di funzionamento definite dall'Organizzazione marittima internazionale e provvedono a mantenerlo continuamente in funzione.

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 8

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 10 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     In deroga al paragrafo 1, il sistema di identificazione automatica può essere disattivato se il comandante di un peschereccio dell'Unione ritiene che il funzionamento continuo di tale sistema possa compromettere la sicurezza o se si stanno per verificare incidenti di sicurezza.

 

Qualora il sistema di identificazione automatica sia disattivato conformemente al primo comma, il comandante del peschereccio dell'Unione comunica tale azione, specificandone le ragioni, alle autorità competenti del proprio Stato membro di bandiera e, se del caso, alle autorità competenti dello Stato costiero. Il comandante riattiva il sistema di identificazione automatica non appena è cessato il pericolo.

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 8

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 10 — paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter.     Gli Stati membri garantiscono che i dati del sistema di identificazione automatica siano messi a disposizione delle loro autorità nazionali responsabili del controllo della pesca, a fini di verifica, incluso il controllo incrociato dei dati del sistema di identificazione automatica con altri dati disponibili conformemente agli articoli 109 e 110.

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 11

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 14 — paragrafo 1 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

I comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri come pure le persone fisiche che esercitano la pesca senza nave tengono un giornale di pesca elettronico in un formato semplificato.

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 11

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 14 — paragrafo 2 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Il giornale di pesca di cui al paragrafo 1 comprende, in particolare, le seguenti informazioni:

2.   Il giornale di pesca di cui al paragrafo 1 ha un formato uniforme in tutta l'Unione e comprende, in particolare, le seguenti informazioni:

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 11

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 14 — paragrafo 2 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

la data e, se del caso, l'ora delle catture;

(d)

la data delle catture;

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 11

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 14 — paragrafo 2 — lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f)

il tipo , le specifiche tecniche e le dimensioni degli attrezzi;

(f)

il tipo e le dimensioni approssimative degli attrezzi;

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 11

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 14 — paragrafo 2 — lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g)

stime dei quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, il numero di individui, compresi i quantitativi o gli individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione, in una voce distinta; per i pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri, tali informazioni sono fornite per ogni retata o operazione di pesca;

(g)

stime dei quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, il numero di individui, compresi i quantitativi o gli individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione, in una voce distinta; per i pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri, tali informazioni sono fornite alla fine della giornata di pesca;

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 11

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 14 — paragrafo 2 — lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

(h)

il quantitativo stimato dei rigetti in equivalente peso vivo per ogni specie non soggetta all'obbligo di sbarco;

(h)

il quantitativo stimato dei rigetti per ogni specie non soggetta all'obbligo di sbarco;

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 11

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 14 — paragrafo 3 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

il tipo di attrezzo perduto;

(a)

il tipo e le dimensioni approssimative dell' attrezzo perduto;

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 11

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 14 — paragrafo 3 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

la data e l'ora della perdita;

(b)

la data e l'ora approssimativa della perdita;

Emendamento 338

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 11

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 14 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     In caso di cattura di specie sensibili, il giornale di pesca specifica inoltre:

 

a)

le specie catturate;

 

b)

il numero di esemplari catturati;

 

c)

la data e la posizione geografica della cattura;

 

d)

il numero di esemplari uccisi;

 

e)

il numero di esemplari liberati;

 

f)

il numero di esemplari feriti e liberati.

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 11

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 14 — paragrafo 4 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Se confrontato con i quantitativi sbarcati o con il risultato di un'ispezione, il margine di tolleranza autorizzato nelle stime registrate nel giornale di pesca dei quantitativi in chilogrammi di pesce detenuto a bordo è pari al 10 % per ciascuna specie. Per le specie detenute a bordo che non superano i  50  kg in equivalente peso vivo, la tolleranza autorizzata è pari al 20 % per ciascuna specie.

Se confrontato con i quantitativi sbarcati o con il risultato di un'ispezione, il margine di tolleranza autorizzato nelle stime registrate nel giornale di pesca dei quantitativi in chilogrammi di pesce detenuto a bordo è pari al 10 % per ciascuna specie. Per le attività di pesca multispecifica, la pesca di piccoli pelagici con reti da circuizione o le specie detenute a bordo che non superano i  100  kg in equivalente peso vivo, la tolleranza autorizzata è pari al 20 % per ciascuna specie. Nel caso dei tonnidi è pari al 25 %.

Emendamento 328

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 11

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 14 — paragrafo 4 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

In deroga al primo comma, per le attività di pesca di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), primo e terzo trattino, del regolamento (UE) n. 1380/2013 in cui le catture sono sbarcate senza essere sottoposte a cernita, le soglie di tolleranza di cui al presente paragrafo non si applicano alle catture di specie che soddisfano entrambe le seguenti condizioni, vale a dire :

a)

che rappresentano meno dell'1 % in peso di tutte le specie sbarcate; e

b)

il cui peso totale è inferiore a 100 kg.

In deroga al primo comma, per le attività di pesca di piccoli pelagici (sgombro, aringa, sugarello, melù, pesce tamburo , acciuga , pesce re, sardina e spratto) e le attività di pesca a fini industriali (tra le altre, la pesca del capelin, del cicerello e della busbana norvegese) in cui le catture sono sbarcate senza essere sottoposte a cernita si applicano le seguenti deroghe:

a)

le soglie di tolleranza di cui al presente paragrafo non si applicano alle catture di specie che soddisfano una delle seguenti condizioni:

i)

che rappresentano meno dell'1 % in peso di tutte le specie sbarcate; o

ii)

il cui peso totale è inferiore a 100 kg;

b)

per quanto riguarda gli Stati membri che hanno adottato un piano di campionamento basato sul rischio approvato dalla Commissione per la pesatura degli sbarchi non sottoposti a cernita, si applicano le seguenti soglie di tolleranza:

i)

per i piccoli pelagici e le attività di pesca a fini industriali, il margine di tolleranza autorizzato nelle stime registrate nel giornale di pesca dei quantitativi in chilogrammi di pesce detenuto a bordo è pari, per ciascuna specie, al 10 % del quantitativo totale di tutte le specie registrate nel giornale di pesca;

ii)

per le altre specie non bersaglio, il margine di tolleranza autorizzato nelle stime, registrate o meno nel giornale di pesca, dei quantitativi in chilogrammi di pesce detenuto a bordo è pari, per ciascuna specie, a 200 kg o all'1 % del quantitativo totale di tutte le specie registrate nel giornale di pesca; e

iii)

per il quantitativo totale di tutte le specie, il margine di tolleranza autorizzato nelle stime registrate nel giornale di pesca dei quantitativi totali in chilogrammi di pesce detenuto a bordo è pari al 10 % del quantitativo totale di tutte le specie registrate nel giornale di pesca .

In deroga al primo comma, nel caso della pesca di tonnidi tropicali con reti da circuizione, per le specie incluse in un piano di campionamento basato sul rischio approvato dalla Commissione, il margine di tolleranza autorizzato nelle stime registrate nel giornale di pesca dei quantitativi totali in chilogrammi di pesce detenuto a bordo è pari, nell'insieme delle specie, al 10 % del quantitativo totale sbarcato per tutte le specie.

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 11

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 14 — paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.   I comandanti delle navi da cattura dei paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione registrano le informazioni di cui al presente articolo in modo analogo ai comandanti dei pescherecci dell'Unione.

7.   I comandanti delle navi da cattura dei paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione o in acque internazionali su stock ittici condivisi registrano le informazioni di cui al presente articolo in modo analogo ai comandanti dei pescherecci dell'Unione.

Emendamento 84

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 12

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 15 — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

almeno una volta al giorno e, se del caso, dopo ogni retata ; e

(a)

almeno una volta al termine della giornata di pesca ; e

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 12

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 15 — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

dopo la conclusione dell'ultima operazione di pesca e prima dell'entrata in porto .

(b)

dopo la conclusione dell'ultima operazione di pesca e prima dell'inizio delle operazioni di sbarco .

Emendamento 86

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 12

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 15 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   I comandanti delle navi da cattura dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri trasmettono per via elettronica le informazioni di cui all'articolo 14 all'autorità competente dello Stato membro di bandiera dopo la conclusione dell'ultima operazione di pesca e prima dell' entrata in porto .

2.   I comandanti delle navi da cattura dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri trasmettono per via elettronica , utilizzando un formato armonizzato e semplificato, le informazioni di cui all'articolo 14 all'autorità competente dello Stato membro di bandiera dopo la conclusione dell'ultima operazione di pesca e prima dell' inizio delle operazioni di sbarco .

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 12

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 15 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Le autorità competenti di uno Stato membro costiero accettano i rapporti elettronici ricevuti dallo Stato membro di bandiera contenenti i dati dei pescherecci di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

4.    Le autorità competenti dello Stato membro di bandiera inviano i rapporti elettronici contenenti i dati dei pescherecci ottenuti in conformità dei paragrafi 1, 2 e 3 alle autorità competenti di uno Stato membro costiero. Le autorità competenti di uno Stato membro costiero accettano i rapporti elettronici ricevuti dallo Stato membro di bandiera contenenti i dati dei pescherecci di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

Emendamento 88

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 12

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 15 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   I comandanti delle navi da cattura di un paese terzo operanti nelle acque dell'Unione trasmettono per via elettronica le informazioni di cui all'articolo 14 all'autorità competente dello Stato membro costiero.

5.   I comandanti delle navi da cattura di un paese terzo operanti nelle acque dell'Unione trasmettono per via elettronica le informazioni di cui all'articolo 14 , alle stesse condizioni applicabili ai comandanti dei pescherecci dell'Unione, all'autorità competente dello Stato membro costiero.

Emendamento 89

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 13

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 15 bis — paragrafo 2 — lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g)

la frequenza di trasmissione dei dati del giornale di pesca.

soppresso

Emendamento 90

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 15 — lettera a

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 17 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei piani pluriennali, i comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri comunicano, con mezzi elettronici, alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, almeno quattro ore prima dell'ora di arrivo prevista nel porto, le informazioni seguenti:

1.   Fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei piani pluriennali, i comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri che praticano bordate di pesca superiori a 24 ore comunicano, con mezzi elettronici, alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, almeno quattro ore prima dell'ora di arrivo prevista nel porto, le informazioni seguenti:

Emendamento 91

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 15 — lettera b

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 17 — paragrafo 1 bis

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis.   Lo Stato membro costiero può fissare, per i pescherecci battenti la sua bandiera che operano esclusivamente all'interno delle sue acque territoriali, un termine più breve per la notifica preventiva, purché ciò non pregiudichi la possibilità degli Stati membri di effettuare ispezioni.

1 bis.   Lo Stato membro costiero può adeguare il termine per la notifica preventiva per i pescherecci battenti la sua bandiera che operano all'interno delle sue acque territoriali, purché ciò non pregiudichi la possibilità degli Stati membri di effettuare ispezioni.

Emendamento 92

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 15 — lettera b bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 17 — paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)

è inserito il paragrafo seguente:

 

«1 ter.     Se tra il momento della notifica e quello dell'arrivo in porto sono effettuate catture, queste sono notificate ulteriormente dopo la loro detenzione a bordo e prima dell'entrata in porto.»;

Emendamento 93

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 15 — lettera c

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 17 — paragrafo 6 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

l'esenzione di talune categorie di pescherecci dall'obbligo di cui al paragrafo 1, tenuto conto delle quantità e del tipo di prodotti della pesca da sbarcare;

(a)

l'esenzione di talune categorie di pescherecci dall'obbligo di cui al paragrafo 1, tenuto conto delle quantità e del tipo di prodotti della pesca da sbarcare nonché del rischio di non conformità alle norme della politica comune della pesca ;

Emendamento 94

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 17

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 19

Testo della Commissione

Emendamento

(17)

all'articolo 19, l'espressione «agli articoli 17 e 18» è sostituita dall'espressione «all'articolo 17»;

(17)

l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

 

«Articolo 19

 

Autorizzazione di ingresso in porto

 

Le autorità competenti dello Stato membro costiero possono negare l'ingresso in porto ai pescherecci se le informazioni di cui all'articolo 17 sono incomplete, salvo in caso di forza maggiore, incluse pessime condizioni atmosferiche e situazioni di pericolo per la sicurezza dell’equipaggio.»;

Emendamento 95

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 18

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 19 bis — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   I pescherecci dell'Unione sono autorizzati a sbarcare in porti al di fuori delle acque dell'Unione solo se hanno notificato per via elettronica alle autorità competenti del loro Stato membro di bandiera, almeno 3 giorni prima dell'ora di arrivo prevista nel porto, le informazioni di cui al paragrafo 3 e solo se, entro tale lasso di tempo, lo Stato membro di bandiera non ha negato l'autorizzazione di sbarco.

1.   I pescherecci dell’Unione sono autorizzati a sbarcare in porti al di fuori delle acque dell’Unione solo se hanno notificato per via elettronica alle autorità competenti del loro Stato membro di bandiera, almeno 24 ore prima dell’ora di arrivo prevista nel porto, le informazioni di cui al paragrafo 3 e solo se, entro tale lasso di tempo, lo Stato membro di bandiera non ha negato l’autorizzazione di sbarco.

Emendamento 96

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 18

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 19 bis — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Lo Stato membro di bandiera può fissare un termine più breve, non inferiore a  quattro ore, per la notifica preventiva di cui al paragrafo 1 per i pescherecci battenti la sua bandiera che esercitano attività di pesca nelle acque di un paese terzo, tenuto conto del tipo di prodotti della pesca e della distanza tra le zone di pesca e il porto.

2.   Lo Stato membro di bandiera può fissare un termine più breve, non inferiore a  due ore, per la notifica preventiva di cui al paragrafo 1 per i pescherecci battenti la sua bandiera che esercitano attività di pesca nelle acque di un paese terzo, tenuto conto del tipo di prodotti della pesca, della distanza tra le zone di pesca e il porto e del rischio di non conformità alle norme della politica comune della pesca o alle norme applicabili nelle acque del paese terzo in cui i pescherecci stanno operando . Nel determinare il livello del rischio, gli Stati membri tengono conto di eventuali gravi violazioni commesse dai pescherecci in questione.

Emendamento 97

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 18

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 19 bis — paragrafo 3 — lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

(h)

i quantitativi da sbarcare per ciascuna specie.

(h)

i quantitativi da sbarcare per ciascuna specie , compresi, in una voce distinta, i quantitativi o gli individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione .

Emendamento 98

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 18

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 19 bis — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Qualora, sulla base dell'analisi delle informazioni fornite e di altri dati disponibili, esistano fondati motivi per ritenere che il peschereccio non sta rispettando le norme della politica comune della pesca, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera chiedono la collaborazione del paese terzo nel quale il peschereccio intende sbarcare, in vista di un'eventuale ispezione. A tal fine lo Stato membro di bandiera può imporre al peschereccio di sbarcare in un porto diverso o di ritardare l'orario di arrivo in porto o di sbarco.

4.   Qualora, sulla base dell'analisi delle informazioni fornite e di altri dati disponibili, esistano fondati motivi per ritenere che il peschereccio non sta rispettando le norme della politica comune della pesca o le norme applicabili in alto mare o nelle acque del paese terzo dove il peschereccio sta operando , le autorità competenti dello Stato membro di bandiera chiedono la collaborazione del paese terzo nel quale il peschereccio intende sbarcare, in vista di un'eventuale ispezione. A tal fine lo Stato membro di bandiera può imporre al peschereccio di sbarcare in un porto diverso o di ritardare l'orario di arrivo in porto o di sbarco.

Emendamento 99

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 19

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 20 — paragrafo 2 bis

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis.   Fatto salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e dell'articolo 43, paragrafo 3, del presente regolamento, i pescherecci cedenti dell'Unione e i pescherecci riceventi dell'Unione sono autorizzati ad effettuare il trasbordo in mare al di fuori delle acque dell'Unione o in porti di paesi terzi solo previa autorizzazione del loro Stato membro di bandiera.

2 bis.   Fatto salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e dell'articolo 43, paragrafo 3, del presente regolamento, i pescherecci cedenti dell'Unione e i pescherecci riceventi dell'Unione sono autorizzati ad effettuare il trasbordo in mare al di fuori delle acque dell'Unione o in porti di paesi terzi solo previa autorizzazione del loro Stato membro di bandiera. Tuttavia il trasbordo in mare nelle acque dell'Unione è consentito per alcune attività di pesca pelagica quando i pescherecci si trovano a molte miglia di distanza dalla costa e l'entità delle catture è talmente ridotta da rendere inefficiente il rientro in porto dei pescherecci per la vendita delle stesse.

Emendamento 100

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 19

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 20 — paragrafo 2 ter

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter.   Per chiedere un'autorizzazione di trasbordo ai sensi del paragrafo 2 bis, i comandanti dei pescherecci dell'Unione trasmettono per via elettronica al proprio Stato membro di bandiera, almeno 3 giorni prima dell'operazione di trasbordo prevista, le seguenti informazioni:

2 ter.   Per chiedere un’autorizzazione di trasbordo ai sensi del paragrafo 2 bis, i comandanti dei pescherecci dell’Unione trasmettono per via elettronica al proprio Stato membro di bandiera, almeno 24 ore prima dell’operazione di trasbordo prevista, le seguenti informazioni:

Emendamento 101

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 19

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 20 — paragrafo 2 ter — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

il codice FAO alfa 3 di ogni specie e la zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture

(c)

il codice FAO alfa 3 di ogni specie trasbordata e la zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture;

Emendamento 102

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 19

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 20 — paragrafo 2 ter — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

le stime dei quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso del prodotto e in peso vivo, suddivisi per tipo di presentazione del prodotto;

(d)

le stime dei quantitativi di ciascuna specie trasbordata in chilogrammi di peso del prodotto e in peso vivo, suddivisi per tipo di presentazione del prodotto;

Emendamento 103

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 20

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 21 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   I comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a  10 metri che partecipano a un'operazione di trasbordo compilano una dichiarazione di trasbordo elettronica.

1.   I comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a  12 metri che partecipano a un'operazione di trasbordo compilano una dichiarazione di trasbordo elettronica.

Emendamento 104

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 20

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 21 — paragrafo 2 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.   La dichiarazione di trasbordo di cui al paragrafo 1 contiene almeno le seguenti informazioni:

2.   La dichiarazione di trasbordo di cui al paragrafo 1 ha un formato uniforme in tutta l'Unione e contiene almeno le seguenti informazioni:

Emendamento 105

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 20

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 21 — paragrafo 2 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

il codice FAO alfa 3 di ogni specie e la zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture;

(c)

il codice FAO alfa 3 di ogni specie trasbordata e la zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture;

Emendamento 106

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 20

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 21 — paragrafo 2 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

le stime dei quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso del prodotto e in peso vivo, suddivisi per tipo di presentazione del prodotto o, se del caso, il numero di individui, compresi, in una voce distinta, i quantitativi o gli individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione;

(d)

le stime dei quantitativi di ciascuna specie trasbordata in chilogrammi di peso del prodotto e in peso vivo, suddivisi per tipo di presentazione del prodotto o, se del caso, il numero di individui, compresi, in una voce distinta, i quantitativi o gli individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione;

Emendamento 107

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 20

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 21 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Se confrontata con i quantitativi sbarcati o con il risultato di un'ispezione, la tolleranza autorizzata nelle stime registrate nella dichiarazione di trasbordo dei quantitativi in chilogrammi di pesce detenuto a bordo è pari al 10  % per ciascuna specie.

3.   Se confrontata con i quantitativi sbarcati o con il risultato di un'ispezione, la tolleranza autorizzata nelle stime registrate nella dichiarazione di trasbordo dei quantitativi in chilogrammi di pesce detenuto a bordo è pari al 15  % per ciascuna specie.

Emendamento 108

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 20

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 21 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis al fine di esentare talune categorie di pescherecci dall'obbligo di cui al paragrafo 1, tenuto conto della quantità e/o del tipo di prodotti alieutici.

6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis al fine di esentare talune categorie di pescherecci dall'obbligo di cui al paragrafo 1, tenuto conto della quantità e/o del tipo di prodotti alieutici e del rischio di non conformità alle norme della politica comune della pesca, oltre a eventuali altre normative pertinenti. Nel determinare il livello del rischio si tiene conto di eventuali gravi violazioni commesse dai pescherecci in questione .

Emendamento 109

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 21

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 22 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   I comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a  10 metri trasmettono per via elettronica le informazioni di cui all'articolo 21 all'autorità competente dello Stato membro di bandiera entro 24 ore dal completamento dell'operazione di trasbordo.

1.   I comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a  12 metri trasmettono per via elettronica , utilizzando uno stesso formato armonizzato a livello di Unione per tutti gli Stati membri, le informazioni di cui all'articolo 21 all'autorità competente dello Stato membro di bandiera entro 24 ore dal completamento dell'operazione di trasbordo.

Emendamento 110

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 21

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 22 — paragrafo 5 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

il formato e il contenuto della dichiarazione di trasbordo;

(a)

il formato armonizzato e il contenuto della dichiarazione di trasbordo;

Emendamento 111

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 21

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 23 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Il comandante di un peschereccio dell'Unione, o  il suo rappresentante, compila una dichiarazione di sbarco elettronica.

1.   Il comandante di un peschereccio dell'Unione, o  un suo rappresentante, compila una dichiarazione di sbarco elettronica.

Emendamento 112

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 21

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 23 — paragrafo 2 — lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f)

la data e l'ora dello sbarco;

(f)

la data e l'ora del completamento dell'operazione di sbarco;

Emendamento 113

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 21

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 23 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Per convertire il peso del pesce immagazzinato o trasformato in peso di pesce vivo ai fini della compilazione della dichiarazione di sbarco, il comandante del peschereccio applica un coefficiente di conversione stabilito a norma dell'articolo 14, paragrafo 9.

4.   Per convertire il peso del pesce immagazzinato o trasformato in peso di pesce vivo ai fini della compilazione della dichiarazione di sbarco, il comandante del peschereccio , o un suo rappresentante, applica un coefficiente di conversione stabilito a norma dell'articolo 14, paragrafo 9.

Emendamento 114

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 21

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 24 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Il comandante di un peschereccio dell'Unione, o  il suo rappresentante, trasmette per via elettronica le informazioni di cui all'articolo 23 all'autorità competente dello Stato membro di bandiera entro 24 ore dal completamento dell'operazione di sbarco.

1.   Il comandante di un peschereccio dell'Unione, o  un suo rappresentante, trasmette per via elettronica , utilizzando uno stesso formato armonizzato a livello di Unione per tutti gli Stati membri, le informazioni di cui all'articolo 23 all'autorità competente dello Stato membro di bandiera il prima possibile, e in ogni caso entro 24 ore dal completamento dell'operazione di sbarco.

 

Ai fini del calcolo del termine di 24 ore di cui al primo comma, non si tiene conto delle giornate di sabato e domenica e dei giorni festivi.

 

Ai fini del presente articolo, laddove i prodotti della pesca vengano trasportati dal luogo di sbarco prima della pesatura, l'operazione di sbarco è considerata completata una volta che i prodotti della pesca sono stati pesati.

Emendamento 115

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 21

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 24 — paragrafo 5 — lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis)

i compiti dell'autorità unica di cui all'articolo 5, paragrafo 5, per quanto riguarda la dichiarazione di sbarco;

Emendamento 116

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 21

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 24 — paragrafo 5 — lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d ter)

la frequenza di trasmissione dei dati della dichiarazione di sbarco.

Emendamento 117

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 21

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 24 — paragrafo 6 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

il formato e il contenuto della dichiarazione di sbarco;

(a)

il formato armonizzato e il contenuto della dichiarazione di sbarco;

Emendamento 118

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 21

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 24 — paragrafo 6 — lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f)

i compiti dell'autorità unica di cui all'articolo 5, paragrafo 5, per quanto riguarda la dichiarazione di sbarco;

soppresso

Emendamento 119

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 21

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 24 — paragrafo 6 — lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g)

la frequenza di trasmissione dei dati della dichiarazione di sbarco.

soppresso

Emendamento 340

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 23

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 25 bis — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri garantiscono un controllo efficace dell'obbligo di sbarco. A tal fine, una percentuale minima di pescherecci battenti la loro bandiera che praticano la pesca di specie soggette all'obbligo di sbarco , stabilita conformemente al paragrafo 2, è dotata di sistemi di registrazione continua mediante telecamere a circuito chiuso (CCTV) provviste di dispositivi di archiviazione dei dati.

1.   Gli Stati membri garantiscono un controllo efficace dell'obbligo di sbarco. A tal fine, una percentuale minima di pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri, battenti la loro bandiera e che praticano la pesca di specie soggette all'obbligo di sbarco, considerati a rischio molto elevato di non conformità all'obbligo di sbarco nel quadro dei programmi specifici di controllo e di ispezione adottati conformemente all'articolo 95, è dotata di sistemi di registrazione continua mediante telecamere a circuito chiuso (CCTV) provviste di dispositivi di archiviazione dei dati, nel rispetto di tutte le norme applicabili in materia di tutela della vita privata e trattamento dei dati personali . Conformemente ai programmi specifici di controllo e di ispezione adottati a norma dell'articolo 95, lo Stato membro può autorizzare il peschereccio ad accogliere gli osservatori incaricati del controllo a bordo a norma dell'articolo 73 bis.

Emendamento 121

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 23

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 25 bis — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.     La percentuale dei pescherecci di cui al paragrafo 1 è stabilita per le diverse categorie di rischio nei programmi specifici di controllo e di ispezione adottati conformemente all'articolo 95. Tali programmi determinano anche le categorie di rischio e i tipi di pescherecci che vi rientrano.

soppresso

Emendamento 122

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 23

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 25 bis — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     La Commissione riesamina l'efficacia dei sistemi elettronici di monitoraggio nel controllare il rispetto dell'obbligo di sbarco, come pure il loro contributo al conseguimento del rendimento massimo sostenibile degli stock interessati, e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro … [cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Emendamento 123

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 23

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 25 bis — paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter.     Oltre ai sistemi elettronici di monitoraggio utilizzati per controllare il rispetto dell'obbligo di sbarco, gli Stati membri possono altresì sostenere l'uso di sistemi che consentano un monitoraggio maggiore della selettività delle operazioni di pesca direttamente sugli attrezzi.

Emendamento 341

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 23

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 25 bis — paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 quater.     Gli operatori possono dotare i propri pescherecci di sistemi CCTV su base volontaria. A tal fine, l'autorità competente fornisce incentivi quali l'assegnazione di contingenti supplementari o la cancellazione di punti, a norma del paragrafo 4.

Emendamento 125

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 23

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 25 bis — paragrafo 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 quinquies.     I pescherecci si dotano di tecnologie CCTV su base obbligatoria qualora abbiano commesso due o più violazioni gravi delle norme stabilite all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 se così deciso dall'autorità competente in quanto sanzione accessoria.

Emendamento 126

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 23

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 25 bis — paragrafo 3 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 sexies.     Le registrazioni dei sistemi CCTV rimangono sempre di proprietà del proprietario del peschereccio. Le autorità competenti tutelano e garantiscono la riservatezza commerciale e il diritto alla vita privata durante l'intero processo.

Emendamento 127

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 23

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 25 bis — paragrafo 4 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme dettagliate riguardanti i requisiti, le specifiche tecniche, l'installazione e il funzionamento dei sistemi elettronici di monitoraggio per il controllo dell'obbligo di sbarco, inclusi i sistemi CCTV a registrazione continua.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme dettagliate riguardanti i requisiti, le specifiche tecniche, l'installazione, il funzionamento e gli incentivi concernenti i sistemi elettronici di monitoraggio per il controllo dell'obbligo di sbarco, inclusi i sistemi CCTV a registrazione continua.

Emendamento 327

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 23 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 25 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(23 bis)

Al titolo IV, capo I, sezione 1, è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 25 ter

Valutazione del monitoraggio elettronico a distanza

La Commissione presentare, entro il … [sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio per valutare l'efficacia del monitoraggio elettronico a distanza e il suo contributo al controllo delle norme della politica comune della pesca, compreso il controllo delle catture accessorie e l'affidabilità dei dati sulle catture.»

Emendamento 128

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 27

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 33 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Nel caso in cui i dati trasmessi dallo Stato membro ai sensi del paragrafo 2 si fondino su stime riguardanti uno stock o un gruppo di stock, lo Stato membro fornisce alla Commissione i quantitativi corretti stabiliti sulla base delle dichiarazioni di sbarco non appena disponibili e non oltre i  12 mesi successivi alla data dello sbarco.

3.   Nel caso in cui i dati trasmessi dallo Stato membro ai sensi del paragrafo 2 si fondino su stime riguardanti uno stock o un gruppo di stock, lo Stato membro fornisce alla Commissione i quantitativi corretti stabiliti sulla base delle dichiarazioni di sbarco non appena disponibili e non oltre i  tre mesi successivi alla data dello sbarco.

Emendamento 129

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 27

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 33 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Qualora rilevi discrepanze tra le informazioni trasmesse alla Commissione ai sensi dei paragrafi 2 e 3 e i risultati della convalida attuata conformemente all'articolo 109, lo Stato membro fornisce alla Commissione i quantitativi corretti stabiliti sulla base di tale convalida non appena disponibili e non oltre i 3 mesi successivi alla data dello sbarco.

4.   Qualora rilevi discrepanze tra le informazioni trasmesse alla Commissione ai sensi dei paragrafi 2 e 3 e i risultati della convalida attuata conformemente all'articolo 109, lo Stato membro sottopone i dati a controlli incrociati e verifiche, in modo da correggere tali discrepanze. Inoltre lo Stato membro fornisce alla Commissione i quantitativi corretti stabiliti sulla base di tale convalida non appena disponibili e non oltre i 3 mesi successivi alla data dello sbarco.

Emendamento 130

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 27

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 33 — paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis.     Le catture effettuate nel quadro di una ricerca scientifica possono essere donate a progetti sociali, anche per fornire alimenti ai senzatetto.

Emendamento 131

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 28

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 34 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione può chiedere a uno Stato membro di presentare informazioni più dettagliate e più frequenti di quanto disposto all'articolo 33 qualora si ritenga esaurito l'80 % del contingente relativo a uno stock o a un gruppo di stock.

1.

Uno Stato membro informa senza indugio la Commissione quando ritiene che:

 

(a)

sia stato esaurito l'80 % delle catture di uno stock o di un gruppo di stock soggetto a contingente corrispondente ai pescherecci battenti la sua bandiera; oppure

 

(b)

sia stato raggiunto l'80 % dello sforzo di pesca massimo consentito relativo a un attrezzo da pesca o un tipo di pesca specifico e ad una zona geografica pertinente, e applicabile a una parte o alla totalità dei pescherecci battenti la sua bandiera.

 

In tal caso la Commissione può chiedere informazioni più dettagliate e più frequenti di quanto disposto all'articolo 33.

Emendamento 132

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 28

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 34 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     La Commissione può chiedere a uno Stato membro di presentare informazioni più dettagliate e più frequenti di quanto disposto all'articolo 33 qualora si ritenga che sia stato esaurito l'80 % del contingente relativo a uno stock o a un gruppo di stock o che sia stato raggiunto l'80 % dello sforzo di pesca massimo consentito relativo a un attrezzo da pesca o a un tipo di pesca specifico e a una zona geografica pertinente. In tal caso lo Stato membro fornisce alla Commissione le informazioni richieste.

Emendamento 134

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 35

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 39 bis — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

i pescherecci siano dotati di motori di propulsione con potenza certificata superiore a 221 kW; o

(a)

i pescherecci siano dotati di motori di propulsione con potenza certificata superiore a 221 kW; e

Emendamento 135

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 35

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 39 bis — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

i pescherecci siano dotati di motori di propulsione con potenza certificata compresa tra 120 e 221 kW e operino in zone soggette a regimi di sforzo di pesca o a restrizioni riguardanti la potenza del motore.

(b)

i pescherecci operino in zone soggette a regimi di sforzo di pesca o a restrizioni riguardanti la potenza del motore.

Emendamento 136

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 35

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 39 bis — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Gli Stati membri provvedono inoltre affinché i pescherecci che hanno commesso un'infrazione connessa alla manomissione di un motore allo scopo di aumentarne la potenza al di là di quella massima continua indicata nel certificato del motore siano provvisti di dispositivi installati in modo permanente atti a misurare e registrare la potenza del motore.

Emendamento 137

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 35

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 39 bis — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   I dispositivi di cui al paragrafo 1, in particolare estensimetri dell'asse installati in modo permanente e contagiri, assicurano la misurazione continua della potenza del motore di propulsione in kilowatt.

2.   I dispositivi di cui al paragrafo 1, in particolare estensimetri dell'asse installati in modo permanente e contagiri, assicurano la misurazione e la registrazione continua della potenza del motore di propulsione in kilowatt.

Emendamento 138

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 35 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 40 — paragrafo 3

Testo in vigore

Emendamento

 

(35 bis)

all'articolo 40, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

3.   Le autorità competenti degli Stati membri possono affidare la certificazione della potenza del motore a società di classificazione o ad altri operatori che dispongono delle conoscenze necessarie per effettuare l'esame tecnico della potenza del motore. Tali società di classificazione e altri operatori certificano che un motore installato per la propulsione non è in grado di superare la potenza ufficialmente indicata solo a condizione che non esista alcuna possibilità di aumentare le prestazioni del motore installato per la propulsione al di là della potenza certificata.

«3.   Le autorità competenti degli Stati membri possono affidare la certificazione della potenza del motore a società di classificazione o ad altri operatori che dispongono delle conoscenze necessarie per effettuare l'esame tecnico della potenza del motore. Tali società di classificazione e altri operatori certificano che un motore installato per la propulsione non è in grado di superare la potenza ufficialmente indicata solo a condizione che non esista alcuna possibilità di aumentare le prestazioni del motore installato per la propulsione al di là della potenza certificata. Tali società di classificazione e altri operatori sono responsabili della veridicità delle certificazioni.»;

Emendamento 139

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 36

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 40 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.    La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti la certificazione della potenza del motore di propulsione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

6.    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 119 bis al fine di stabilire norme dettagliate riguardanti la certificazione della potenza del motore di propulsione.

Emendamento 140

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 37

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 41 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri verificano l'accuratezza e la coerenza dei dati relativi alla potenza del motore e alla stazza utilizzando tutte le informazioni disponibili in merito alle caratteristiche tecniche del peschereccio in questione.

Emendamento 141

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 37

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 41 — comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, nell’ambito della relazione di cui all’articolo 118, gli esiti delle verifiche di cui al presente articolo e le misure prese nel caso in cui la potenza del motore o la stazza del peschereccio risultino superiori a quelle dichiarate nella licenza di pesca o nel registro della flotta dell’Unione o nazionale.

Emendamento 142

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 39 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 44

Testo in vigore

Emendamento

 

(39 bis)

l'articolo 44 è sostituito dal seguente:

Articolo 44

«Articolo 44

Stivaggio separato delle catture demersali oggetto di piani pluriennali

Stivaggio separato delle catture demersali oggetto di piani pluriennali

1.   Tutte le catture di stock demersali oggetto di un piano pluriennale detenute a bordo di un peschereccio dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri sono poste in casse, compartimenti o contenitori in modo separato per ciascuno di tali stock in modo tale che siano identificabili rispetto alle altre casse, compartimenti o contenitori.

1.   Tutte le catture di stock demersali bersaglio oggetto di un piano di ricostituzione, di programmi specifici di controllo e di ispezione adottati conformemente all'articolo 95, incluse le disposizioni relative allo stivaggio separato, o di misure di controllo specifiche definite nei piani pluriennali, detenute a bordo di un peschereccio dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri, sono poste in casse, compartimenti o contenitori in modo separato per ciascuno di tali stock in modo tale che siano identificabili rispetto alle altre casse, compartimenti o contenitori.

2.   I comandanti di pescherecci dell'Unione stivano le catture di stock demersali oggetto di un piano pluriennale conformemente ad un piano di stivaggio che indichi la collocazione delle diverse specie nelle stive.

2.   I comandanti di pescherecci dell'Unione stivano le catture degli stock demersali di cui al paragrafo 1 conformemente ad un piano di stivaggio che indichi la collocazione delle diverse specie nelle stive.

3.   È vietato detenere a bordo di un peschereccio dell'Unione, in casse, compartimenti o contenitori di qualsiasi tipo, quantitativi di catture di stock demersali oggetto di un piano pluriennale mescolati con qualsiasi altro prodotto della pesca.

3.   È vietato detenere a bordo di un peschereccio dell'Unione, in casse, compartimenti o contenitori di qualsiasi tipo, quantitativi di catture degli stock demersali di cui al paragrafo 1 mescolati con qualsiasi altro prodotto della pesca.»;

Emendamento 143

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 42 — lettera a

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 48 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Se gli attrezzi perduti non possono essere recuperati, il comandante della nave include le informazioni sugli attrezzi perduti nel giornale di pesca a norma dell'articolo 14, paragrafo 3. L'autorità competente dello Stato membro di bandiera informa l'autorità competente dello Stato membro costiero.

3.   Se gli attrezzi perduti non possono essere recuperati, il comandante della nave include le informazioni sugli attrezzi perduti nel giornale di pesca a norma dell'articolo 14, paragrafo 3. L'autorità competente dello Stato membro di bandiera informa senza indugio l'autorità competente dello Stato membro costiero.

Emendamento 144

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 42 — lettera b

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 48 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Gli Stati membri raccolgono e registrano le informazioni sugli attrezzi perduti e le forniscono alla Commissione su richiesta .

5.   Gli Stati membri raccolgono e registrano tutte le informazioni sugli attrezzi perduti di cui al paragrafo 3 e le forniscono alla Commissione e all'Agenzia europea di controllo della pesca .

 

L'Agenzia europea di controllo della pesca trasmette tali informazioni all'Agenzia europea per la sicurezza marittima e all'Agenzia europea dell'ambiente nel quadro della loro cooperazione rafforzata.

 

Il registro unionale delle infrazioni istituito a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, include un elenco degli attrezzi perduti in mare e garantisce la registrazione delle informazione e la disponibilità delle stesse per gli Stati membri e l'Agenzia europea di controllo della pesca.

 

Tali informazioni sono trasmesse senza indugio per via elettronica. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis al fine di integrare il presente regolamento specificando ulteriormente le norme relative alla trasmissione delle informazioni.

Emendamento 145

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 43

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 50 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Controllo delle zone di restrizione della pesca

Controllo delle zone di restrizione della pesca e delle zone marine protette

Emendamento 146

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 43

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 50 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Le attività di pesca esercitate in zone di restrizione della pesca situate nelle acque dell'Unione sono controllate dallo Stato membro costiero. Lo Stato membro costiero dispone di un sistema per individuare e registrare l'entrata, il transito e l'uscita dei pescherecci dalle zone di restrizione della pesca soggette alla sua giurisdizione o sovranità.

1.   Le attività di pesca esercitate in zone di restrizione della pesca e in zone marine protette situate nelle acque dell'Unione sono controllate dallo Stato membro costiero. Lo Stato membro costiero dispone di un sistema per individuare e registrare l'entrata, il transito e l'uscita dei pescherecci dalle zone di restrizione della pesca e dalle zone marine protette soggette alla sua giurisdizione o sovranità.

Emendamento 147

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 43

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 50 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Le attività di pesca esercitate dai pescherecci dell'Unione in zone di restrizione della pesca situate in alto mare o in acque di paesi terzi sono controllate dagli Stati membri di bandiera.

2.   Le attività di pesca esercitate dai pescherecci dell'Unione in zone di restrizione della pesca e in zone marine protette situate in alto mare o in acque di paesi terzi sono controllate dagli Stati membri di bandiera.

Emendamento 148

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 43

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 50 — paragrafo 3 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Il transito in una zona di restrizione della pesca è consentito a tutti i pescherecci non autorizzati a pescare in tali zone purché soddisfino le seguenti condizioni:

3.   Il transito in una zona di restrizione della pesca o in una zona marina protetta è consentito a tutti i pescherecci non autorizzati a pescare in tali zone purché soddisfino le seguenti condizioni:

Emendamento 149

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 44

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 55 — paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che la pesca ricreativa nel rispettivo territorio e nelle acque dell'Unione sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi e le norme della politica comune della pesca.

Gli Stati membri garantiscono che la pesca ricreativa nel rispettivo territorio e nelle acque dell'Unione sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi e le norme della politica comune della pesca nonché con le misure di conservazione dell'Unione, incluse quelle adottate nel quadro di piani pluriennali .

Emendamento 150

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 44

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 55 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

predispongono un sistema di immatricolazione o di rilascio di licenze ai fini del controllo del numero delle persone fisiche e giuridiche coinvolte nell'attività di pesca ricreativa; e

(a)

predispongono , sulla base delle pratiche già esistenti negli Stati membri, un sistema di immatricolazione o di rilascio di licenze ai fini del controllo del numero delle persone fisiche e giuridiche coinvolte nell'attività di pesca ricreativa , insieme a un adeguato sistema di sanzioni in caso di inadempienza, informando i richiedenti di tali licenze in merito alle misure di conservazione dell'Unione da applicare nella zona, comprese le restrizioni alle catture e le disposizioni che disciplinano le sanzioni ; e

Emendamento 151

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 44

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 55 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

raccolgono dati sulle catture effettuate nell'ambito di tale attività di pesca attraverso le comunicazioni relative alle catture o mediante altri meccanismi di raccolta di dati basati su una metodologia da notificare alla Commissione .

(b)

raccolgono dati sulle catture effettuate nell'ambito di tale attività di pesca attraverso un'applicazione o un modulo elettronico semplice, gratuito e armonizzato .

Emendamento 152

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 44

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 55 — paragrafo 2 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Per quanto riguarda gli stock, i gruppi di stock e le specie oggetto di misure di conservazione dell'Unione applicabili alle attività di pesca ricreativa, gli Stati membri

2.   Per quanto riguarda gli stock, i gruppi di stock e le specie oggetto di misure di conservazione dell'Unione , incluse ulteriori misure di conservazione adottate nel quadro di piani pluriennali, applicabili alle attività di pesca ricreativa, gli Stati membri:

Emendamento 153

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 44

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 55 — paragrafo 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

garantiscono che le persone fisiche e giuridiche coinvolte in attività di pesca ricreativa per tali stock o specie registrino e trasmettano per via elettronica le dichiarazioni di cattura alle autorità competenti su base giornaliera o dopo ogni bordata di pesca; e

(a)

garantiscono che le persone fisiche e giuridiche coinvolte in attività di pesca ricreativa per tali stock o specie ricevano informazioni chiare sulle misure di conservazione dell'Unione applicabili, registrino e trasmettano per via elettronica le dichiarazioni di cattura alle autorità competenti su base giornaliera o dopo ogni bordata di pesca; e

Emendamento 342

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 44

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 55 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Il comandante di un peschereccio utilizzato per l'ittiturismo notifica le autorità competenti prima che il peschereccio sia utilizzato per questo scopo specifico. L'articolo 15 non si applica.

Emendamento 154

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 44

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 55 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.     I programmi nazionali di controllo di cui all'articolo 93 bis comprendono attività di controllo specifiche relative alla pesca ricreativa.

soppresso

Emendamento 155

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 44

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 55 — paragrafo 5 — comma 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti:

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme dettagliate riguardanti:

Emendamento 343

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 44

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 55 — paragrafo 5 — lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)

la notifica da parte del comandante di un peschereccio di cui al paragrafo 3 bis;

Emendamento 156

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 44

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 55 — paragrafo 5 — comma 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

la raccolta di dati e la registrazione e trasmissione dei dati sulle catture;

(b)

la raccolta di dati e la registrazione e trasmissione dei dati sulle catture attraverso un'applicazione o un modulo elettronico semplice, gratuito e armonizzato ;

Emendamento 157

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 44

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 55 — paragrafo 5 — comma 1 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

la localizzazione delle navi utilizzate per la pesca ricreativa; e

(c)

la localizzazione di una nave utilizzata per l'ittiturismo e delle navi charter per la pesca ricreativa; e

Emendamento 158

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 44

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 55 — paragrafo 5 — comma 1 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

il controllo e la marcatura degli attrezzi utilizzati per la pesca ricreativa.

(d)

il controllo e la marcatura degli attrezzi utilizzati per la pesca ricreativa in modo semplice e proporzionato .

Emendamento 159

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 44

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 55 — paragrafo 5 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

soppresso

Emendamento 160

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 44

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 55 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   Il presente articolo si applica a qualsiasi attività di pesca ricreativa, comprese quelle organizzate da entità commerciali operanti nel settore del turismo e delle competizioni sportive.";

6.   Il presente articolo si applica a qualsiasi attività di pesca ricreativa, come quelle effettuate con il supporto di una nave, in immersione o a piedi e con qualsiasi metodo di cattura o di raccolta, comprese quelle organizzate da entità commerciali operanti nel settore del turismo e delle competizioni sportive , nonché nel contesto dell'ittiturismo e con navi charter per la pesca ricreativa .";

Emendamento 161

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 44 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Capo V bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(44 bis)

al titolo IV, è aggiunto il seguente capo:

«CAPO V bis

Controllo della pesca senza nave

Articolo 55 bis

Pesca senza nave

1.     Gli Stati membri provvedono affinché la pesca senza nave sul rispettivo territorio sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi e le norme della politica comune della pesca.

2.     A tal fine gli Stati membri predispongono un sistema di registrazione o di rilascio di licenze ai fini del controllo del numero delle persone fisiche e giuridiche coinvolte nell'attività di pesca senza nave.»;

Emendamento 332

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 46

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 56 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Ciascuno Stato membro è responsabile, nel suo territorio, del controllo dell'applicazione delle norme della politica comune della pesca in tutte le fasi della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, dall'immissione sul mercato alla vendita al dettaglio, compreso il trasporto. In particolare, gli Stati membri adottano misure miranti a garantire che l'uso di prodotti della pesca di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione soggetti all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sia limitato a fini diversi dal consumo umano diretto.

1.   Ciascuno Stato membro è responsabile, nel suo territorio, del controllo dell'applicazione delle norme della politica comune della pesca in tutte le fasi della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, dall'immissione sul mercato alla vendita al dettaglio, compresi il settore HORECA e il trasporto. In particolare, gli Stati membri adottano misure miranti a garantire che l'uso di prodotti della pesca di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione soggetti all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sia limitato a fini diversi dal consumo umano diretto. In deroga all'articolo 15, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 1380/2013, a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi, i prodotti della pesca di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione che sono soggetti all'obbligo di sbarco possono essere donati per scopi caritativi e/o sociali. Tale deroga non comporta la creazione di un mercato per le catture al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione.

Emendamento 163

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 46

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 56 bis — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   I prodotti della pesca e dell'acquacoltura catturati o raccolti sono suddivisi in partite prima dell'immissione sul mercato.

1.   I prodotti della pesca e dell'acquacoltura sono suddivisi in partite prima dell'immissione sul mercato.

Emendamento 164

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 46

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 56 bis — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.    Una partita contiene solo prodotti della pesca o dell'acquacoltura di un'unica specie, della stessa presentazione e provenienti dalla stessa zona geografica pertinente e dallo stesso peschereccio o gruppo di pescherecci, o dalla stessa unità di produzione in acquacoltura.

2.    Ai fini della commercializzazione dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura, per i prodotti di cui al capitolo 3 della nomenclatura combinata istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, ciascuna partita è costituita da prodotti della pesca o dell'acquacoltura di un'unica specie, della stessa presentazione e provenienti dalla stessa zona geografica pertinente e dallo stesso peschereccio o gruppo di pescherecci, o dalla stessa unità di produzione in acquacoltura.

Emendamento 165

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 46

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 56 bis — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.    In deroga al paragrafo 2, prima dell'immissione sul mercato, l'operatore del peschereccio, l'organizzazione di produttori di cui l'operatore del peschereccio è membro o un acquirente registrato possono inserire nella stessa partita i quantitativi di prodotti della pesca di più specie di peso complessivo inferiore a 30 kg, provenienti dalla stessa zona geografica pertinente e della stessa presentazione, al giorno e per peschereccio.

3.    Nonostante il paragrafo 2, prima dell'immissione sul mercato, l'operatore del peschereccio, l'organizzazione di produttori di cui l'operatore del peschereccio è membro o un acquirente registrato possono inserire nella stessa partita i quantitativi di prodotti della pesca di più specie di peso complessivo inferiore a 30 kg, provenienti dalla stessa zona geografica pertinente e della stessa presentazione, al giorno e per peschereccio.

Emendamento 166

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 46

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 56 bis — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.     In deroga all'articolo 15, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 1380/2013, ai fini della solidarietà sociale e della limitazione degli sprechi, il pescato di taglia inferiore alle pertinenti taglie minime di riferimento per la conservazione può essere destinato a usi caritativi e/o sociali.

Emendamento 167

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 46

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 56 bis — paragrafo 5 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Dopo l'immissione sul mercato, una partita di prodotti della pesca o dell'acquacoltura può solo essere fusa con un'altra o essere suddivisa, se la partita creata dalla fusione o  quelle create dalla suddivisione della partita soddisfano le seguenti condizioni, segnatamente:

5.   Dopo l'immissione sul mercato, una partita di prodotti della pesca o dell'acquacoltura può solo essere fusa con un'altra o essere suddivisa se il lotto creato dalla fusione o  le partite create dalla suddivisione soddisfano le seguenti condizioni, segnatamente:

Emendamento 168

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 46

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 56 bis — paragrafo 5 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

contengono prodotti della pesca o dell'acquacoltura di un'unica specie e della stessa presentazione;

soppresso

Emendamento 169

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 46

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 56 bis — paragrafo 5 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

per la nuova le nuove partite vengono fornite le informazioni sulla tracciabilità di cui all'articolo 58, paragrafi 5 e 6;

(b)

per le partite i lotti di nuova creazione vengono fornite le informazioni sulla tracciabilità di cui all'articolo 58, paragrafi 5 e 6;

Emendamento 170

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 46

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 56 bis — paragrafo 5 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

l'operatore responsabile dell'immissione sul mercato della nuova partita è in grado di fornire informazioni sulla sua composizione , relative in particolare a ciascuna delle partite di prodotti della pesca o dell'acquacoltura in essa contenute e ai quantitativi dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura provenienti da ciascuna delle partite che la compongono .

(c)

l'operatore responsabile della messa a disposizione sul mercato di prodotti della pesca o dell'acquacoltura della partita o del lotto di nuova creazione è in grado di fornire informazioni sulla composizione della partita o del lotto di nuova creazione , relative in particolare a ciascuna delle partite di prodotti della pesca o dell'acquacoltura in essa contenute , ivi comprese le specie e le relative origini .

Emendamento 171

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 46

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 56 bis — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   Il presente articolo si applica unicamente ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura rientranti nel capitolo 3 e nelle voci 1604 e 1605 del capitolo 16 della nomenclatura combinata istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio*.

6.    Fatto salvo il paragrafo 2, il presente articolo si applica ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura rientranti nel capitolo 3 e nelle voci 1604 e 1605 del capitolo 16 della nomenclatura combinata istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio*.

Emendamento 172

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 46

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 57 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Le verifiche possono aver luogo in tutte le fasi della catena di approvvigionamento, compreso il trasporto. Nel caso di prodotti ai quali si applicano norme comuni di commercializzazione solo al momento dell'immissione sul mercato, le verifiche effettuate in fasi successive della catena di approvvigionamento possono essere di natura documentale.

2.   Le verifiche possono aver luogo in tutte le fasi della catena di approvvigionamento, compresi il trasporto e la ristorazione . Nel caso di prodotti ai quali si applicano norme comuni di commercializzazione solo al momento dell'immissione sul mercato, le verifiche effettuate in fasi successive della catena di approvvigionamento possono essere di natura documentale.

Emendamento 173

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 46

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 58 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Fatte salve le prescrizioni in materia di tracciabilità di cui al regolamento (CE) n. 178/2002, le partite di prodotti della pesca o dell'acquacoltura sono tracciabili in tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio, compresi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati all'esportazione.

1.   Fatte salve le prescrizioni in materia di tracciabilità di cui al regolamento (CE) n. 178/2002, le partite e i lotti di prodotti della pesca o dell'acquacoltura sono tracciabili in tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio, compresi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati all'esportazione.

Emendamento 174

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 46

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 58 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   In tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio, gli operatori provvedono affinché, per ciascuna partita di prodotti della pesca o dell'acquacoltura, le informazioni elencate ai paragrafi 5 e 6:

2.   In tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio, gli operatori provvedono affinché, per ciascuna partita o lotto di prodotti della pesca o dell'acquacoltura, le informazioni elencate ai paragrafi 5 e 6:

Emendamento 175

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 46

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 58 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura che sono o saranno probabilmente immesse sul mercato dell'Unione, o che sono o saranno probabilmente esportate sono adeguatamente contrassegnate etichettate per assicurare la tracciabilità di ogni partita.

3.   Le partite e i lotti di prodotti della pesca e dell'acquacoltura che sono o saranno probabilmente immessi o resi disponibili sul mercato dell'Unione, o che sono o saranno probabilmente esportati sono adeguatamente contrassegnati etichettati per assicurare la tracciabilità di ogni partita.

Emendamento 176

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 46

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 58 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Gli Stati membri verificano che gli operatori dispongano di procedure e sistemi digitalizzati per identificare gli operatori che hanno loro fornito le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura e ai quali tali prodotti sono stati forniti. Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedano.

4.   Gli Stati membri verificano che gli operatori dispongano di procedure e sistemi digitalizzati per identificare gli operatori che hanno loro fornito le partite e i lotti di prodotti della pesca e dell'acquacoltura e ai quali tali prodotti sono stati forniti. Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedano.

Emendamento 177

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 46

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 58 — paragrafo 5 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Per le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ad eccezione dei prodotti importati nell'Unione, le informazioni di cui al paragrafo 2 comprendono:

5.   Per le partite o i lotti di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ad eccezione dei prodotti importati nell'Unione, le informazioni di cui al paragrafo 2 comprendono:

Emendamento 178

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 46

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 58 — paragrafo 5 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

il codice FAO alfa 3 e la denominazione scientifica delle specie;

(c)

il codice FAO alfa 3, la denominazione scientifica e la denominazione commerciale comune delle specie;

Emendamento 179

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 46

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 58 — paragrafo 5 — lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f)

la data di cattura dei prodotti della pesca o di raccolta dei prodotti dell'acquacoltura e , se del caso, la data di produzione;

(f)

la data di cattura o scarico dei prodotti della pesca o di raccolta dei prodotti dell'acquacoltura o , se del caso, la data di produzione;

Emendamento 180

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 46

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 58 — paragrafo 6 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

6.   Per le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura importate nell'Unione, le informazioni di cui al paragrafo 2 comprendono:

6.   Per le partite o lotti di prodotti della pesca e dell'acquacoltura importate nell'Unione, le informazioni di cui al paragrafo 2 comprendono:

Emendamento 181

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 46

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 58 — paragrafo 6 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

la zona o le zone geografiche pertinenti per i prodotti della pesca catturati in mare, o la zona di cattura o di produzione definita ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1379/2013 per i prodotti della pesca catturati in acque dolci e per i prodotti dell'acquacoltura;

(d)

la zona o le zone geografiche pertinenti per i prodotti della pesca catturati in mare, comunicate in base alla zona/sottozona/divisione statistica della FAO in cui è stata effettuata la cattura indicando se le catture sono state effettuate in alto mare, nella zona di regolamentazione delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) o in una ZEE, o la zona di cattura o di produzione definita ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1379/2013 per i prodotti della pesca catturati in acque dolci e per i prodotti dell'acquacoltura;

Emendamento 182

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 46

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 58 — paragrafo 6 — lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(h bis)

per i prodotti della pesca catturati in mare, il numero IMO o altro numero di identificazione unico (qualora il numero IMO non sia applicabile) del peschereccio;

Emendamento 183

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 46

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 58 — paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.   Lo Stato membro può esonerare dagli obblighi di cui al presente articolo i piccoli quantitativi venduti direttamente dal peschereccio al consumatore, purché non siano superiori ai 5 kg di prodotti della pesca per consumatore al giorno.

7.   Lo Stato membro può esonerare dagli obblighi di cui al presente articolo i piccoli quantitativi venduti direttamente dal peschereccio dal comandante o da un suo rappresentante al consumatore e che non sono successivamente commercializzati ma utilizzati solo per il consumo privato , purché tali quantitativi non siano superiori ai 5 kg di prodotti della pesca per consumatore al giorno.

Emendamento 184

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 46

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 58 — paragrafo 9

Testo della Commissione

Emendamento

9.   Il presente articolo si applica unicamente ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura rientranti nel capitolo 3 e nelle voci 1604 e 1605 del capitolo 16 della nomenclatura combinata istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio*.

9.   Il presente articolo si applica ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura rientranti nel capitolo 3 e nelle voci 1604 e 1605 del capitolo 16 della nomenclatura combinata istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio*.

Emendamento 185

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 46

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 58 — paragrafo 10

Testo della Commissione

Emendamento

10.   Il presente articolo non si applica ai pesci, ai crostacei e ai molluschi ornamentali.";

10.   Il presente articolo non si applica ai pesci, ai crostacei, ai molluschi e alle alghe ornamentali.";

Emendamento 186

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 48

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 59 bis — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Qualora i prodotti pesati immediatamente dopo lo sbarco non siano venduti il giorno stesso, è ammessa una tolleranza del 10 % tra il peso allo sbarco e il peso di vendita. Tale tolleranza si applica solo nei casi in cui il prodotto fresco è immagazzinato nelle strutture di agenti autorizzati, legalizzati attraverso un documento di raccolta, per essere venduto nei giorni successivi.

Emendamento 187

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 48

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 59 bis — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.    Prima che un operatore sia registrato per effettuare la pesatura di prodotti alieutici, gli Stati membri ne accertano la competenza e si assicurano che egli sia adeguatamente attrezzato per effettuare le operazioni di pesatura. Essi, inoltre, predispongono un sistema mediante il quale l'operatore che non soddisfa più le condizioni richieste per svolgere la pesatura non risulti più registrato .

2.    In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare la pesatura dei prodotti della pesca a bordo del peschereccio fatto salvo il piano di campionamento di cui all'articolo 60, paragrafo 1 .

Emendamento 188

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 48

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 59 bis — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Gli acquirenti registrati, i centri d'asta registrati o gli altri organismi o persone responsabili della prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca in uno Stato membro sono responsabili dell'accuratezza dell'operazione di pesatura a meno che questa non sia effettuata, in conformità del paragrafo 2, a bordo di un peschereccio, nel qual caso la responsabilità è del comandante.

Emendamento 189

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 48

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 59 bis — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.     Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis riguardanti i criteri di registrazione degli operatori autorizzati ad effettuare la pesatura dei prodotti alieutici e il contenuto dei registri di pesatura.";

soppresso

Emendamento 190

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 48

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 59 bis — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.     Le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere che i quantitativi di prodotti della pesca sbarcati per la prima volta in tale Stato membro siano pesati alla presenza di funzionari prima di essere trasportati fuori dal luogo di sbarco.

Emendamento 191

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 49

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 60 — paragrafo 1 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

In deroga al primo comma, gli Stati membri possono adottare piani di campionamento approvati dalla Commissione conformemente alla metodologia di cui al paragrafo 6, stabilendo quali quantitativi di prodotti della pesca devono essere pesati e dove. Conformemente a tale piano, gli Stati membri possono autorizzare la pesatura dei prodotti della pesca:

 

a)

allo sbarco;

 

b)

a bordo del peschereccio; e/o

 

c)

dopo il trasporto a una località situata sul territorio dello Stato membro in cui ha avuto luogo lo sbarco.

Emendamento 192

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 49

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 60 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Il risultato riportato nel registro di pesatura è trasmesso al comandante ed è utilizzato per la compilazione della dichiarazione di sbarco e del documento di trasporto.

3.   Il risultato riportato nel registro di pesatura è trasmesso immediatamente al comandante ed è utilizzato per la compilazione della dichiarazione di sbarco e del documento di trasporto.

Emendamento 193

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 49

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 60 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Le autorità competenti di uno Stato membro possono esigere che qualunque quantitativo di prodotti della pesca sbarcato per la prima volta in tale Stato membro sia pesato da funzionari, o in loro presenza, prima di essere trasportato fuori dal luogo di sbarco.

4.   Le autorità competenti di uno Stato membro possono esigere che qualunque quantitativo di prodotti della pesca sbarcato per la prima volta in tale Stato membro sia pesato da funzionari, o in loro presenza, prima di essere trasportato fuori dal luogo di sbarco. Fatto salvo il paragrafo 5, non è obbligatorio pesare nuovamente tali quantitativi di prodotti della pesca.

Emendamento 194

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 49

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 60 — paragrafo 5 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

in caso di prodotti della pesca destinati al consumo umano, un pesatore registrato effettua una seconda pesatura dei prodotti della pesca, per specie. Questa seconda pesatura può essere effettuata, dopo il trasporto, in un centro di vendita all'asta o nei locali di un acquirente registrato o di un'organizzazione di produttori. Il risultato di questa seconda pesatura è trasmesso al comandante.

(c)

in caso di prodotti della pesca destinati al consumo umano, un pesatore registrato effettua una seconda pesatura dei prodotti della pesca, per specie. Questa seconda pesatura può essere effettuata, dopo il trasporto, in un centro di vendita all'asta o nei locali di un acquirente registrato o di un'organizzazione di produttori. Il risultato di questa seconda pesatura è trasmesso immediatamente al comandante.

Emendamento 195

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 49

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 60 — paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.     In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro in cui sono sbarcati i prodotti della pesca possono autorizzare che tali prodotti siano trasportati prima della pesatura presso acquirenti registrati, centri d'asta registrati o altri organismi o persone responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti della pesca in un altro Stato membro. Tale autorizzazione è soggetta a un programma di controllo comune tra gli Stati membri interessati di cui all'articolo 94, che è stato approvato dalla Commissione e si basa sulla metodologia fondata sul rischio adottata dalla Commissione conformemente al paragrafo 6.

Emendamento 196

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 49

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 60 — paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 ter.     In deroga al paragrafo 1, i pescherecci che sbarcano al di fuori del territorio dell'Unione possono pesare i prodotti della pesca dopo il trasporto dal luogo di sbarco, purché lo Stato membro di bandiera abbia adottato un piano di controllo approvato dalla Commissione e basato sulla metodologia fondata sul rischio adottata dalla Commissione conformemente al paragrafo 6.

Emendamento 197

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 49

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 60 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, una metodologia basata sul rischio per l'elaborazione dei piani di campionamento di cui al paragrafo 5, lettera b), e approvare tali piani. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

6.   La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, una metodologia basata sul rischio per l'elaborazione dei piani di campionamento di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 5, lettera b), e approvare tali piani. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

Emendamento 198

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 50

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 60 bis — paragrafo 2 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

la notifica alle autorità competenti prima dell'entrata in porto;

(c)

la notifica da inviare alle autorità competenti prima dell'entrata in porto;

Emendamento 199

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 52

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 62 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli acquirenti registrati, i centri d'asta registrati o gli altri organismi o persone autorizzati dagli Stati membri responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti della pesca sbarcati in uno Stato membro registrano elettronicamente le informazioni di cui all'articolo 64, paragrafo 1, e trasmettono per via elettronica, entro 24 ore dall'immissione sul mercato, una nota di vendita contenente tali informazioni alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio ha luogo la prima vendita. I suddetti acquirenti, centri d'asta, organismi o persone sono responsabili dell'esattezza della nota di vendita.

1.   Gli acquirenti registrati, i centri d'asta registrati o gli altri organismi o persone autorizzati dagli Stati membri responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti della pesca sbarcati in uno Stato membro registrano elettronicamente le informazioni di cui all'articolo 64, paragrafo 1, e trasmettono per via elettronica, entro 48 ore dall'immissione sul mercato, una nota di vendita contenente tali informazioni alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio ha luogo la prima vendita. I suddetti acquirenti, centri d'asta, organismi o persone sono responsabili dell'esattezza della nota di vendita.

Emendamento 200

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 54

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 64 — comma 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Le note di vendita di cui all'articolo 62 recano un numero di identificazione unico e contengono i seguenti dati:

Le note di vendita di cui all'articolo 62 hanno lo stesso formato in tutta l'Unione, recano un numero di identificazione unico e contengono i seguenti dati:

Emendamento 201

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 54

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 64 — comma 1 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

il codice FAO alfa 3 di ogni specie e la zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture;

(d)

il codice FAO alfa 3 , la denominazione scientifica e la denominazione commerciale comune di ogni specie e la zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture;

Emendamento 202

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 54

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 66 — paragrafo 3 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

il codice FAO alfa 3 di ogni specie e la zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture;

(d)

il codice FAO alfa 3 , la denominazione scientifica e la denominazione commerciale comune di ogni specie e la zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture;

Emendamento 203

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 56

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 68 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.    Prima dell'inizio del trasporto , il vettore trasmette il documento di trasporto, per via elettronica, alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, dello Stato membro di sbarco, dello Stato membro o degli Stati membri di transito e dello Stato membro di destinazione del prodotto della pesca, a seconda dei casi.

2.    Entro 48 ore dal carico , il vettore trasmette il documento di trasporto, per via elettronica, alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, dello Stato membro di sbarco, dello Stato membro o degli Stati membri di transito e dello Stato membro di destinazione del prodotto della pesca, a seconda dei casi.

Emendamento 204

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 56

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 68 — paragrafo 4 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

il codice FAO alfa 3 di ogni specie e la zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture;

(c)

il codice FAO alfa 3 , la denominazione scientifica e la denominazione commerciale comune di ogni specie e la zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture;

Emendamento 205

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 56

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 68 — paragrafo 4 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

i quantitativi trasportati di ogni specie, espressi in chilogrammi di peso del prodotto, suddivisi per tipo di presentazione del prodotto o , se del caso, il numero di individui, eventualmente per luogo di destinazione;

(d)

i quantitativi trasportati di ogni specie, espressi in chilogrammi di peso del prodotto, suddivisi per tipo di presentazione del prodotto e , se del caso, il numero di individui e , eventualmente, per luogo di destinazione;

 

È ammessa una tolleranza del 5 % qualora la distanza da percorrere sia inferiore a 500 km o il tempo di percorrenza sia di cinque ore o meno; la tolleranza è del 15 % qualora la distanza e il tempo di percorrenza siano superiori;

Emendamento 206

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 56

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 68 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Le autorità competenti degli Stati membri possono concedere esenzioni dall'obbligo di cui al paragrafo 1 se i prodotti della pesca sono trasportati all'interno di un'area portuale o in un raggio non superiore a  20  km dal luogo di sbarco.

5.   Le autorità competenti degli Stati membri possono concedere esenzioni dall'obbligo di cui al paragrafo 1 se i prodotti della pesca sono trasportati all'interno di un'area portuale o in un raggio non superiore a  50  km dal luogo di sbarco.

Emendamento 207

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 56

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 68 — paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis.     Il documento di trasporto può essere sostituito da una copia della dichiarazione di sbarco o da qualsiasi altro documento equivalente relativo ai quantitativi trasportati solo se tale documento contiene le stesse informazioni di cui al paragrafo 4.

Emendamento 208

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 57 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 71 — paragrafo 1 — lettera a

Testo in vigore

Emendamento

 

(57 bis)

all'articolo 71, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a)

avvistamenti dei pescherecci da parte di navi di ispezione o aeromobili di sorveglianza;

«a)

avvistamenti dei pescherecci da parte di navi di ispezione, aeromobili di sorveglianza o altri mezzi di sorveglianza

Emendamento 209

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 57 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 71 — paragrafo 3

Testo in vigore

Emendamento

 

(57 ter)

all'articolo 71, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

3.   Se l'avvistamento o rilevamento riguarda un peschereccio di un altro Stato membro o di un paese terzo e le risultanze ottenute non corrispondono alle altre informazioni di cui dispone lo Stato membro costiero, quest'ultimo, se non è in grado di adottare ulteriori provvedimenti, compila un rapporto di sorveglianza indicante le risultanze ottenute e lo trasmette senza indugio, se possibile per via elettronica, allo Stato membro di bandiera o al paese terzo interessato. Nel caso di una nave di un paese terzo il rapporto di sorveglianza è trasmesso anche alla Commissione o all'organismo da essa designato.

«3.   Se l'avvistamento o rilevamento riguarda un peschereccio di un altro Stato membro o di un paese terzo e le risultanze ottenute non corrispondono alle altre informazioni di cui dispone lo Stato membro costiero, quest'ultimo, se non è in grado di adottare ulteriori provvedimenti, compila un rapporto di sorveglianza , che ha lo stesso formato in tutta l'Unione, indicante le risultanze ottenute e lo trasmette senza indugio, per via elettronica, allo Stato membro di bandiera o al paese terzo interessato. Nel caso di una nave di un paese terzo il rapporto di sorveglianza è trasmesso anche alla Commissione o all'organismo da essa designato.»

Emendamento 210

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 59 — lettera a

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 73 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Ove sia stato istituito un programma di osservazione di controllo dell'Unione in conformità al trattato, gli osservatori incaricati del controllo a bordo designati dagli Stati membri verificano il rispetto delle norme della politica comune della pesca da parte dei pescherecci . Essi svolgono tutte le mansioni previste dal programma di osservazione e, in particolare, registrano le attività di pesca del peschereccio ed esaminano i documenti pertinenti.

1.   Ove sia stato istituito un programma di osservazione di controllo dell'Unione in conformità al trattato, gli osservatori incaricati del controllo a bordo designati dagli Stati membri verificano se i pescherecci rispettano le norme della politica comune della pesca e le norme applicabili nelle acque del paese terzo o nelle zone di alto mare in cui il peschereccio sta operando, compresi gli obblighi relativi alle misure tecniche e alla protezione dell'ambiente marino . Essi svolgono tutte le mansioni previste dal programma di osservazione e, in particolare, registrano le attività di pesca del peschereccio ed esaminano i documenti pertinenti.

Emendamento 211

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 59 — lettera a

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 73 — paragrafo 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

sono abilitati e formati all'esercizio delle loro mansioni dallo Stato membro;

(a)

sono abilitati e formati, in conformità delle norme della politica comune della pesca e delle misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca e la protezione degli ecosistemi marini, all'esercizio delle loro mansioni dallo Stato membro;

Emendamento 212

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 59 — lettera a

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 73 — paragrafo 2 — lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis)

beneficiano di una formazione periodica che consente loro di adattarsi alle modifiche della normativa dell'Unione;

Emendamento 213

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 59 — lettera b bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 73 — paragrafo 5

Testo in vigore

Emendamento

 

(b bis)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

5.   Gli osservatori di controllo compilano un rapporto di osservazione , se possibile in formato elettronico, e lo trasmettono senza indugio, se del caso utilizzando mezzi di trasmissione elettronici a bordo del peschereccio, alle loro autorità competenti e alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera. Gli Stati membri inseriscono il rapporto nella banca dati di cui all'articolo 78.

«5.   Gli osservatori di controllo compilano un rapporto di osservazione in formato elettronico e lo trasmettono senza indugio, se del caso utilizzando mezzi di trasmissione elettronici a bordo del peschereccio, alle loro autorità competenti e alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera. Gli Stati membri inseriscono il rapporto nella banca dati di cui all'articolo 78.»

Emendamento 214

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 59 — lettera b ter (nuova)

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 73 — paragrafo 6

Testo in vigore

Emendamento

 

(b ter)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

6.   Qualora il rapporto di osservazione indichi che la nave sottoposta ad osservazione ha praticato attività di pesca contrarie alle norme previste dalla politica comune della pesca, le autorità competenti di cui al paragrafo 4 adottano misure opportune per indagare sulla questione.

«6.   Qualora il rapporto di osservazione indichi che la nave sottoposta ad osservazione ha praticato attività di pesca contrarie alle norme previste dalla politica comune della pesca o alle norme applicabili nelle acque del paese terzo o nella zona di alto mare in cui il peschereccio sta operando , le autorità competenti di cui al paragrafo 4 adottano misure opportune per indagare sulla questione.»

Emendamento 215

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 59 — lettera b quater (nuova)

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 73 — paragrafo 7

Testo in vigore

Emendamento

 

(b quater)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

7.   I comandanti dei pescherecci comunitari offrono agli osservatori di controllo una sistemazione adeguata, ne agevolano l'operato ed evitano qualsiasi interferenza con lo svolgimento delle loro mansioni. I comandanti dei pescherecci comunitari consentono altresì agli osservatori di controllo di accedere alle opportune parti della nave, comprese le catture, e ai pertinenti documenti, compresi i file elettronici

«7.    I comandanti dei pescherecci dell'Unione offrono agli osservatori di controllo una sistemazione adeguata, ne agevolano l'operato ed evitano qualsiasi interferenza con lo svolgimento delle loro mansioni. I comandanti dei pescherecci dell'Unione consentono altresì agli osservatori di controllo di accedere alle opportune parti della nave, comprese le catture, e ai pertinenti documenti, compresi i file elettronici.»;

Emendamento 216

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 59 — lettera b quinquies (nuova)

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 73 — paragrafo 8

Testo in vigore

Emendamento

 

(b quinquies)

il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

8.   Tutti i costi generati dalle attività degli osservatori di controllo ai sensi del presente articolo sono a carico degli Stati membri di bandiera. Gli Stati membri possono addebitare una parte o la totalità di tali costi agli operatori dei pescherecci battenti la loro bandiera che hanno partecipato all'attività di pesca considerata.

«8.   Tutti i costi generati dalle attività degli osservatori di controllo ai sensi del presente articolo sono a carico degli Stati membri di bandiera.»

Emendamento 217

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 59 — lettera c

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 73 — paragrafo 9 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

il formato e il contenuto delle relazioni degli osservatori;

(b)

il formato , che è lo stesso in tutta l'Unione, e il contenuto delle relazioni degli osservatori;

Emendamento 218

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 59 — lettera c

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 73 — paragrafo 9 — lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f bis)

i requisiti minimi di formazione dell'Unione per gli osservatori di controllo dell'Unione.

Emendamento 219

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 60

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 74 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   I funzionari svolgono le loro mansioni in conformità delle norme del diritto dell'Unione. Essi preparano e svolgono, in modo non discriminatorio, ispezioni in mare, nei porti, durante il trasporto, negli impianti di trasformazione e lungo la catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca.

2.   I funzionari svolgono le loro mansioni in conformità delle norme del diritto dell'Unione. Essi preparano e svolgono, in modo non discriminatorio, ispezioni in mare, lungo il litorale, nei porti, durante il trasporto, negli impianti di trasformazione e lungo la catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca.

Emendamento 220

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 60

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 74 — paragrafo 3 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

la legalità degli attrezzi da pesca utilizzati per le specie bersaglio e per le catture detenute a bordo e le attrezzature utilizzate per il recupero degli attrezzi da pesca di cui all'articolo 48;

(b)

la legalità degli attrezzi da pesca utilizzati per le specie bersaglio , le specie oggetto di catture accessorie, per le catture detenute a bordo e le attrezzature utilizzate per il recupero degli attrezzi da pesca di cui all'articolo 48;

Emendamento 221

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 60

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 74 — paragrafo 3 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

la marcatura dei pescherecci e degli attrezzi da pesca;

(d)

la marcatura e l'identificazione dei pescherecci e degli attrezzi da pesca;

Emendamento 222

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 60

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 74 — paragrafo 3 — lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f)

l'uso delle telecamere a circuito chiuso e di altri dispositivi di controllo elettronici;

(f)

l'uso delle telecamere a circuito chiuso , se del caso, e di altri dispositivi di controllo elettronici , ad esempio la documentazione completa delle attività di pesca quando ammessa ;

Emendamento 223

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 60

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 74 — paragrafo 3 — lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g)

la conformità alle misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca e la protezione degli ecosistemi marini.

(g)

la conformità alle misure tecniche applicabili per la conservazione delle risorse della pesca e la protezione degli ecosistemi marini.

Emendamento 224

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 60

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 74 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   I funzionari devono poter esaminare tutte le zone pertinenti, i ponti e i locali. Devono inoltre poter esaminare le catture, trasformate o no, le reti o altri attrezzi, le attrezzature, i contenitori e gli imballaggi contenenti pesci o prodotti della pesca, nonché qualsiasi documentazione o trasmissioni elettroniche pertinenti ritenute necessarie ai fini del controllo della conformità alle norme della politica comune della pesca. Devono anche poter interrogare le persone ritenute in possesso di informazioni concernenti l'oggetto dell'ispezione.

4.   I funzionari devono poter esaminare tutte le zone pertinenti, i ponti e i locali. Devono inoltre poter esaminare le catture, trasformate o no, gli attrezzi da pesca utilizzati e a bordo , le attrezzature, i contenitori e gli imballaggi contenenti pesci o prodotti della pesca, nonché qualsiasi documentazione o trasmissioni elettroniche pertinenti ritenute necessarie ai fini del controllo della conformità alle norme della politica comune della pesca. Devono anche poter interrogare le persone ritenute in possesso di informazioni concernenti l'oggetto dell'ispezione.

Emendamento 225

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 60

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 74 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.     Gli ispettori ricevono la formazione necessaria per poter svolgere i compiti loro affidati e devono essere dotati degli strumenti necessari per poter effettuare le ispezioni.

Emendamento 226

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 60

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 74 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   L'attività di ispezione è svolta in modo tale da recare il minimo intralcio o disturbo possibile alla nave o al veicolo di trasporto e alle loro attività, nonché al magazzinaggio, alla trasformazione e alla commercializzazione delle catture . I funzionari fanno il possibile per evitare il deterioramento delle catture nel corso dell'ispezione.

5.   L'attività di ispezione è svolta in modo tale da recare il minimo intralcio o disturbo possibile alla nave o al veicolo di trasporto e alle loro attività, nonché al magazzinaggio, alla trasformazione e alla commercializzazione delle catture , al fine di evitare il deterioramento delle catture nel corso dell'ispezione.

Emendamento 227

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 60

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 74 — paragrafo 6 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

l'adozione, da parte degli Stati membri, di un approccio fondato sul rischio per la selezione degli obiettivi di ispezione;

(b)

l'adozione, da parte degli Stati membri, di un approccio fondato sul rischio per la selezione degli obiettivi di ispezione e una frequenza minima delle ispezioni ;

Emendamento 228

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 60

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 74 — paragrafo 6 — lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g)

le ispezioni in mare e in porto e le ispezioni durante il trasporto e nella fase di commercializzazione.

(g)

le ispezioni in mare , lungo il litorale e in porto e le ispezioni durante il trasporto e nella fase di commercializzazione.

Emendamento 229

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 60

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 75 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   L'operatore e il comandante collaborano con i funzionari nell'esercizio delle loro funzioni. Agevolano l'accesso, in condizioni di sicurezza, alla nave, al mezzo di trasporto o  al locale in cui i prodotti della pesca sono immagazzinati, trasformati o commercializzati. Garantiscono la sicurezza dei funzionari e non li ostacolano né tentano di intimidirli o di interferire nello svolgimento delle loro mansioni.

1.   L'operatore e il comandante collaborano con i funzionari nell'esercizio delle loro funzioni. Agevolano l'accesso, in condizioni di sicurezza, alla nave, alle stive, al mezzo di trasporto , ai container ai locali di magazzinaggio in cui i prodotti della pesca sono immagazzinati, trasformati o commercializzati o ai locali in cui gli attrezzi da pesca sono immagazzinati o riparati . Garantiscono la sicurezza dei funzionari e non li ostacolano né tentano di intimidirli o di interferire nello svolgimento delle loro mansioni.

Emendamento 230

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 60

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 76 — paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

I funzionari compilano un rapporto a seguito di ogni ispezione e lo trasmettono alle loro autorità competenti. I dati contenuti nel rapporto sono registrati e trasmessi per via elettronica. In caso di ispezione di un peschereccio battente bandiera di un altro Stato membro, una copia del rapporto di ispezione è trasmessa per via elettronica e senza indugio allo Stato membro di bandiera.

I funzionari compilano un rapporto a seguito di ogni ispezione , sulla base di un modulo elettronico che contiene le stesse informazioni per tutti gli Stati membri, e lo trasmettono alle loro autorità competenti , all'Agenzia europea di controllo della pesca, nonché all'operatore e al comandante . Gli Stati membri possono includere informazioni supplementari oltre a quelle contenute nel modulo elettronico comune. I dati contenuti nel rapporto sono registrati e trasmessi per via elettronica. In caso di ispezione di un peschereccio battente bandiera di un altro Stato membro, una copia del rapporto di ispezione è trasmessa per via elettronica e senza indugio allo Stato membro di bandiera.

Emendamento 231

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 60

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 76 — paragrafo 1 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

In caso di ispezione di un peschereccio battente bandiera di un paese terzo, una copia del rapporto di ispezione è trasmessa per via elettronica e senza indugio alle autorità competenti del paese terzo interessato e alla Commissione qualora sia stata rilevata una grave infrazione.

In caso di ispezione di un peschereccio battente bandiera di un paese terzo, una copia del rapporto di ispezione è trasmessa per via elettronica e senza indugio alle autorità competenti del paese terzo interessato , all'Agenzia europea di controllo della pesca, all'operatore e al comandante e alla Commissione qualora sia stata rilevata una grave infrazione.

Emendamento 232

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 60

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 76 — paragrafo 1 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Se l'ispezione è svolta in acque o in porti soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di ispezione o di un paese terzo conformemente agli accordi internazionali, una copia del rapporto di ispezione è trasmessa per via elettronica e senza indugio allo Stato membro o al paese terzo interessati.

Se l'ispezione è svolta in acque o in porti soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di ispezione o di un paese terzo conformemente agli accordi internazionali, una copia del rapporto di ispezione è trasmessa per via elettronica e senza indugio allo Stato membro o al paese terzo interessati e all'Agenzia europea di controllo della pesca, nonché all'operatore e al comandante .

Emendamento 233

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 60

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 76 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Una copia del rapporto di ispezione è trasmessa quanto prima all'operatore o al comandante e, comunque, non oltre quindici giorni lavorativi dal termine dell'ispezione.

3.   Una copia del rapporto di ispezione è trasmessa quanto prima , preferibilmente per via elettronica, all'operatore o al comandante e, comunque, non oltre quindici giorni lavorativi dal termine dell'ispezione.

Emendamento 234

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 60

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 78 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri istituiscono e tengono aggiornata una banca dati elettronica in cui inseriscono tutti i rapporti di ispezione e di sorveglianza relativi ai pescherecci battenti la loro bandiera compilati dai loro funzionari, dai funzionari di altri Stati membri o dai funzionari di paesi terzi, nonché altri rapporti di ispezione e di sorveglianza compilati dai loro funzionari.

1.   Gli Stati membri istituiscono e tengono aggiornata una banca dati elettronica che è accessibile al pubblico per quanto riguarda le informazioni non confidenziali e non sensibili in cui inseriscono tutti i rapporti di ispezione e di sorveglianza relativi ai pescherecci battenti la loro bandiera compilati dai loro funzionari, dai funzionari di altri Stati membri o dai funzionari di paesi terzi, nonché altri rapporti di ispezione e di sorveglianza compilati dai loro funzionari. L'Agenzia europea di controllo della pesca centralizza le banche dati degli Stati membri.

Emendamento 235

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 60

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 79 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     Gli ispettori dell'Unione segnalano alle autorità dello Stato membro o alla Commissione eventuali attività di pesca non conformi da parte di pescherecci battenti la bandiera di un paese terzo all'interno di acque internazionali soggette a prescrizioni e/o raccomandazioni formulate da un organismo internazionale regionale.

Emendamento 236

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 60

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 79 — paragrafo 3 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)

della formazione degli ispettori responsabili del controllo della pesca di paesi terzi che contribuiscono al controllo dei pescherecci dell'Unione che operano al di fuori dell'Unione.

Emendamento 237

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 60

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 79 — paragrafo 4 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

tutte le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento delle loro mansioni, in particolare i giornali di pesca, le licenze di pesca, la certificazione della potenza del motore, i dati ricavati dalle telecamere a circuito chiuso , le dichiarazioni di sbarco, i certificati di cattura, le dichiarazioni di trasbordo, le note di vendita e altri documenti e informazioni pertinenti;

(b)

tutte le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento delle loro mansioni, in particolare i giornali di pesca, le licenze di pesca, la certificazione della potenza del motore, i dati ricavati dai dispositivi elettronici , le dichiarazioni di sbarco, i certificati di cattura, le dichiarazioni di trasbordo, le note di vendita e altri documenti e informazioni pertinenti;

Emendamento 238

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 60

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 79 — paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis.     Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis a integrazione del presente regolamento stabilendo i poteri e gli obblighi degli ispettori dell'Unione.

Emendamento 239

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 60

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 79 — paragrafo 7 — lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f bis)

i requisiti minimi di formazione per gli ispettori dell'Unione, che comprendano una conoscenza approfondita della politica comune della pesca e del pertinente diritto dell'Unione in materia di ambiente.

Emendamento 240

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 68

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 88 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Se lo Stato membro di sbarco o di trasbordo non dispone più di un contingente corrispondente, si applica l'articolo 37. A tal fine, i quantitativi di pesce catturati, sbarcati o trasbordati in violazione delle norme della politica comune della pesca sono considerati equivalenti al pregiudizio subito, ai sensi di detto articolo, dallo Stato membro di bandiera.

3.   Se lo Stato membro di sbarco o di trasbordo non dispone più di un contingente corrispondente, si applica l'articolo 37. A tal fine, i quantitativi di pesce catturati, scartati, sbarcati o trasbordati in violazione delle norme della politica comune della pesca sono considerati equivalenti al pregiudizio subito, ai sensi di detto articolo, dallo Stato membro di bandiera.

Emendamento 241

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 69

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 89 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Fatte salve le loro competenze riguardanti l'avvio di un procedimento penale e l'imposizione di sanzioni penali, gli Stati membri stabiliscono norme in materia di misure amministrative e sanzioni e ne assicurano l'applicazione sistematica, conformemente al loro diritto interno, nei confronti della persona fisica che ha commesso l'infrazione alle norme della politica comune della pesca o della persona giuridica che ne è ritenuta responsabile.

1.   Fatte salve le loro competenze riguardanti l'avvio di un procedimento penale e l'imposizione di sanzioni penali, gli Stati membri stabiliscono norme in materia di misure amministrative e sanzioni e ne assicurano l'applicazione sistematica, conformemente al loro diritto interno, nei confronti della persona fisica che ha commesso infrazioni che danno luogo a una violazione delle norme della politica comune della pesca o della persona giuridica che ne è ritenuta responsabile.

 

Per ogni specifico atto di infrazione di cui al primo comma, non più di uno Stato membro può avviare procedimenti o irrogare sanzioni nei confronti della persona fisica o giuridica interessata.

Emendamento 242

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 69

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 89 bis — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche che hanno commesso un'infrazione grave alle norme della politica comune della pesca o le persone giuridiche ritenute responsabili di tale tipo di infrazione siano passibili di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive.

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche che hanno commesso un'infrazione grave alle norme della politica comune della pesca o le persone giuridiche ritenute responsabili di tale tipo di infrazione siano passibili di sanzioni penali e/o amministrative effettive, proporzionate e dissuasive.

Emendamento 243

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 69

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 89 bis — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Nel determinare tali sanzioni gli Stati membri tengono conto, in particolare, della gravità dell'infrazione, compresi il livello del danno ambientale arrecato, il valore del danno arrecato alle risorse della pesca, la natura e la portata dell'infrazione, la sua durata o reiterazione o l'accumularsi di infrazioni simultanee.

3.   Nel determinare tali sanzioni gli Stati membri tengono conto, in particolare, della gravità dell'infrazione, compresi il livello del danno ambientale arrecato, il valore del danno arrecato alle risorse della pesca, la natura e la portata dell'infrazione, la sua durata o reiterazione o l'accumularsi di infrazioni simultanee. Nel determinare tali sanzioni gli Stati membri tengono altresì conto della situazione economica della persona fisica interessata.

Emendamento 244

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 69

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 89 bis — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Gli Stati membri possono applicare un sistema in base al quale la sanzione pecuniaria è commisurata al fatturato della persona giuridica o al vantaggio economico realizzato o perseguito nel commettere l'infrazione.

4.   Gli Stati membri applicano un sistema in base al quale la sanzione pecuniaria è commisurata al fatturato della persona giuridica o al vantaggio economico realizzato o perseguito nel commettere l'infrazione tenuto conto della gravità del reato .

Emendamento 245

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 69

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 89 bis — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.     Un'infrazione non può dar luogo a processi o sanzioni distinti nei confronti di una stessa persona per gli stessi fatti.

Emendamento 246

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 69

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 90 — paragrafo 2 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

ostacolare il lavoro dei funzionari o degli osservatori nell'esercizio delle loro funzioni; o

(d)

ostacolare il lavoro dei funzionari o degli osservatori nell'esercizio delle loro funzioni , salvo casi di forza maggiore come situazioni di pericolo per l'incolumità dell'equipaggio ; o

Emendamento 247

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 69

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 90 — paragrafo 2 — lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

(h)

essere coinvolti nel funzionamento, nella gestione, nella proprietà o essere assunti su navi che praticano la pesca INN quale definita dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, in particolare quelle figuranti nell'elenco delle navi INN dell'Unione o di un'organizzazione regionale di gestione della pesca di cui agli articoli 29 e 30 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, o fornire servizi ad operatori collegati a una nave che pratica la pesca INN; o

(h)

essere coinvolti nel funzionamento, nella gestione, nella proprietà o essere assunti su navi che praticano la pesca INN quale definita dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, in particolare quelle figuranti nell'elenco delle navi INN dell'Unione o di un'organizzazione regionale di gestione della pesca di cui agli articoli 29 e 30 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, o fornire servizi ad operatori collegati a una nave che pratica la pesca INN o beneficiare di tale pesca, sostenerla o praticarla, anche come operatori, beneficiari effettivi, proprietari, fornitori di servizi logistici e di altro tipo, tra cui compagnie di assicurazione e altri fornitori di servizi finanziari ; o

Emendamento 248

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 69

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 90 — paragrafo 2 — lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

(i)

pescare in una zona di restrizione o di divieto della pesca, o in una zona di ricostituzione di stock ittici, o durante un periodo di divieto della pesca, o senza disporre di un contingente o dopo averlo esaurito o al di là della profondità consentita; o

(i)

pescare in una zona di restrizione o di divieto della pesca, o in una zona di ricostituzione di stock ittici, o durante un periodo di divieto della pesca, o senza disporre di un contingente o dopo averlo esaurito o al di là della profondità o della distanza dalla riva consentite, incluse le zone di restrizione o di divieto per la protezione di specie e habitat sensibili ai sensi della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (*4) o della direttiva 92/43/CEE del Consiglio  (*5); o

Emendamento 249

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 69

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 90 — paragrafo 2 — lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

(j)

praticare la pesca diretta, tenere a bordo, trasbordare, trasferire o sbarcare specie la cui pesca è sospesa o vietata o è oggetto di un periodo di divieto; o

(j)

esercitare attività di pesca dirette a specie la cui pesca è sospesa o vietata o è oggetto di un periodo di divieto o tenere a bordo, trasbordare, trasferire o sbarcare tali specie ; o

Emendamento 250

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 69

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 90 — paragrafo 2 — lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(j bis)

non essere conformi alle misure tecniche e ad altri dispositivi volti alla riduzione delle catture accidentali del novellame e delle specie protette;

Emendamento 251

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 69

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 90 — paragrafo 2 — lettera q bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(q bis)

rigettare intenzionalmente in mare attrezzi da pesca e rifiuti marini dai pescherecci.

Emendamento 252

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 69

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 90 — paragrafo 3 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

non adempiere gli obblighi previsti dalle norme della politica comune della pesca relativamente all'uso degli attrezzi da pesca; o

(d)

non adempiere gli obblighi previsti dalle norme della politica comune della pesca o relativi alle misure tecniche e alla tutela dell'ambiente marino previsti dalle norme della politica comune della pesca relativamente all'uso degli attrezzi da pesca e, in particolare, gli obblighi concernenti l'attuazione di misure per limitare le catture accidentali di specie sensibili ; o

Emendamento 253

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 69

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 90 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Prima dell'attuazione delle disposizioni in materia di sanzioni, la Commissione pubblica orientamenti per garantire una determinazione uniforme della gravità delle infrazioni nell'Unione e un'interpretazione uniforme delle varie sanzioni applicabili. Tali linee guida sono pubblicate sul sito web della Commissione e messe a disposizione del pubblico.

Emendamento 254

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 69

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 90 — paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter.     Entro … [due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento modificativo] l'Agenzia redige una relazione sull'applicazione delle linee guida a livello unionale.

Emendamento 255

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 69

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 91 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Se una persona fisica è sospettata di aver commesso o è colta in flagrante mentre commetteva un'infrazione grave o se una persona giuridica è sospettata di essere responsabile di tale infrazione grave, gli Stati membri, oltre all'indagine relativa all'infrazione in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 85, adottano senza indugio misure immediate e pertinenti in conformità al loro diritto interno, quali:

1.   Se una persona fisica è colta in flagrante mentre commetteva un'infrazione grave o se nel corso di un'ispezione è stata scoperta un'infrazione grave imputabile a tale persona fisica o se vi sono elementi comprovanti che una persona giuridica è responsabile di tale infrazione grave, gli Stati membri, oltre all'indagine relativa all'infrazione in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 85, adottano senza indugio misure immediate e pertinenti in conformità al loro diritto interno, quali:

Emendamento 256

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 69

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 91 bis — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Fatte salve altre sanzioni applicate conformemente al presente regolamento e al diritto nazionale, in caso di infrazione grave accertata che abbia portato all'ottenimento di prodotti della pesca, gli Stati membri infliggono sanzioni pecuniarie per le quali:

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 257

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 69

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 91 bis — paragrafo 1 — trattino 1

Testo della Commissione

Emendamento

l'importo minimo è almeno pari a  tre volte il valore dei prodotti della pesca ottenuti commettendo l'infrazione grave, e

l'importo minimo è almeno pari a  due volte il valore dei prodotti della pesca ottenuti commettendo l'infrazione grave, e

Emendamento 258

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 69

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 91 bis — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.     In ogni caso, un'infrazione non può dar luogo a processi o sanzioni distinti in diversi Stati membri per gli stessi fatti.

Emendamento 259

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 69

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 91 ter — punto 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)

la sospensione temporanea dell'attività economica o la sua cessazione permanente;

(10)

la sospensione temporanea dell'attività economica correlata alla pesca o la sua cessazione permanente;

Emendamento 260

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 69

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 91 ter — punto 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis)

l'uso di sistemi di registrazione continua mediante telecamere a circuito chiuso (CCTV) provvisti di dispositivi di archiviazione dei dati, nei casi di infrazioni gravi alle norme della politica comune della pesca relative all'obbligo di sbarco.

Emendamento 261

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 69

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 92 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.    Pur restando associati al titolare della licenza che ha venduto il peschereccio, i punti sono assegnati anche a qualsiasi nuovo titolare della licenza di pesca per il peschereccio in questione qualora questo sia venduto, ceduto o cambi altrimenti proprietà dopo la data dell'infrazione.

3.    I punti restano associati al titolare della licenza che ha commesso l'infrazione e successivamente ha venduto il peschereccio in caso di vendita, cessione o qualsiasi altro cambio di proprietà dopo la data dell'infrazione. Essi non possono in nessun caso essere assegnati al nuovo titolare della licenza di pesca per il peschereccio in questione.

Emendamento 262

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 69

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 92 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Gli Stati membri istituiscono inoltre un sistema a punti in base al quale al comandante della nave è assegnato lo stesso numero di punti del titolare della licenza di pesca a seguito di un'infrazione grave commessa a bordo della nave sotto il suo comando.

4.   Gli Stati membri istituiscono inoltre un sistema a punti in base al quale al comandante della nave è assegnato lo stesso numero di punti del titolare della licenza di pesca a seguito di un'infrazione grave commessa a bordo della nave sotto il suo comando. I punti assegnati al comandante del peschereccio sono registrati nel documento di certificazione ufficiale con l'indicazione della data di assegnazione nonché della data di cancellazione dei punti assegnati.

Emendamento 263

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 69

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 92 — paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis.     Se il titolare della licenza di pesca o il comandante non commettono infrazioni gravi per un periodo non inferiore a 5 anni solari consecutivi, calcolati dal 1o gennaio del … [anno di entrata in vigore del presente regolamento modificativo], agli stessi sono assegnati 2 punti di priorità nelle graduatorie nazionali del Fondo europeo affari marittimi e pesca di cui al regolamento (UE) n. 508/2014.

Emendamento 264

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 69

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 92 — paragrafo 13 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

la modifica della soglia di punti che comporta automaticamente la sospensione o la revoca a titolo definitivo della licenza di pesca o del diritto ad esercitare il comando di una nave;

soppresso

Emendamento 265

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 69

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 92 — paragrafo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

14 bis.     La Commissione pubblica linee guida per chiarire l'interpretazione della normativa in materia di infrazioni e sanzioni al fine di ridurre le disparità di trattamento tra gli Stati membri.

Emendamento 266

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 69

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 93 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri inseriscono in un registro nazionale tutte le infrazioni alle norme della politica comune della pesca , presunte e accertate, commesse da navi battenti la loro bandiera o battenti bandiera di un paese terzo o da loro cittadini, con l'indicazione di tutte le decisioni e di tutte le sanzioni applicate e del numero di punti assegnati. Gli Stati membri inseriscono nel registro nazionale anche le infrazioni commesse da pescherecci battenti la loro bandiera o da loro cittadini perseguite in altri Stati membri, previa notifica della decisione definitiva da parte dello Stato membro competente, conformemente all'articolo 92 ter.

1.   Gli Stati membri inseriscono in un registro nazionale tutte le infrazioni alle norme della politica comune della pesca accertate, commesse da navi battenti la loro bandiera o battenti bandiera di un paese terzo o da loro cittadini, con l'indicazione di tutte le decisioni e di tutte le sanzioni applicate e del numero di punti assegnati. Gli Stati membri inseriscono nel registro nazionale anche le infrazioni commesse da pescherecci battenti la loro bandiera o da loro cittadini perseguite in altri Stati membri, previa notifica della decisione definitiva da parte dello Stato membro competente, conformemente all'articolo 92 ter.

Emendamento 267

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 69

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 93 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Nel dar seguito all'infrazione alle norme della politica comune della pesca, gli Stati membri possono chiedere ad altri Stati membri di fornire le informazioni contenute nei registri nazionali riguardanti le persone e i pescherecci sospettati di aver commesso l'infrazione in questione o colti in flagrante mentre la commettevano.

2.   Nel dar seguito all'infrazione alle norme della politica comune della pesca, gli Stati membri possono consultare le informazioni contenute nel registro delle infrazioni dell'Unione di cui all'articolo 93 bis, riguardanti le persone e i pescherecci che hanno commesso l'infrazione in questione o colti in flagrante mentre la commettevano.

Emendamento 268

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 69

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 93 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.     Se uno Stato membro chiede informazioni riguardanti un'infrazione a un altro Stato membro, quest'ultimo fornisce senza indugio le informazioni pertinenti sulle persone fisiche o giuridiche e sui pescherecci coinvolti nell'infrazione.

soppresso

Emendamento 269

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 69

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 93 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   I dati contenuti nel registro nazionale delle infrazioni sono conservati unicamente per il tempo necessario ai fini del presente regolamento, ma in ogni caso per un minimo di cinque anni civili a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è stata registrata l'informazione.

4.   I dati contenuti nel registro nazionale delle infrazioni sono conservati unicamente per il tempo necessario ai fini del presente regolamento, ma in ogni caso per un minimo di cinque anni civili a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è stata registrata l'informazione , in conformità delle norme applicabili sulla protezione della privacy e sul trattamento dei dati personali .

Emendamento 270

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 69

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 93 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 93 bis

 

Registro delle infrazioni dell'Unione

 

1.     La Commissione istituisce un registro delle infrazioni dell'Unione (il registro dell'Unione) che centralizza le informazioni degli Stati membri relative alle infrazioni di cui all'articolo 93, paragrafo 1, nonché le informazioni sugli attrezzi perduti di cui all'articolo 48, paragrafo 5. A tal fine gli Stati membri provvedono affinché anche le informazioni conservate nei rispettivi registri nazionali di cui all'articolo 93, nonché le informazioni raccolte e registrate conformemente all'articolo 48, paragrafo 5, siano iscritte nel registro dell'Unione.

 

2.     Non sono incluse nel registro dell'Unione le informazioni relative a un'infrazione delle norme della politica comune della pesca da parte di una persona fisica che ha portato a una condanna ai sensi dell'articolo 2 della decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi tra Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario, e che rientra nell'ambito di applicazione di tale decisione.

 

3.     Non sono incluse nel registro dell'Unione le informazioni relative a un'infrazione da parte di una persona fisica delle norme della politica comune della pesca che ha portato a una condanna ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) a integrazione del sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726, e che rientra nell'ambito di applicazione di tale regolamento.

 

4.     Il registro dell'Unione è composto da un sistema centrale, un punto di accesso centrale nazionale in ciascuno Stato membro, un software di interfaccia che consente il collegamento delle autorità competenti al sistema centrale attraverso i punti di accesso centrale nazionali e l'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale e i punti di accesso centrale nazionali.

 

5.     Le autorità competenti degli Stati membri possono consultare il registro dell'Unione solo per verificare se, in relazione a un peschereccio dell'Unione o a una persona fisica, uno Stato membro detenga informazioni sulle infrazioni riguardanti tale peschereccio o tale persona fisica, nonché informazioni sugli attrezzi perduti.

 

6.     Gli Stati membri possono in qualsiasi momento rettificare o cancellare i dati da essi inseriti nel sistema centrale del registro dell'Unione. Se uno Stato membro diverso da quello che ha inserito i dati ha motivo di ritenere che i dati registrati nel sistema centrale siano inesatti, contatta senza indebito ritardo il punto di accesso centrale dello Stato membro al fine di rettificare i dati inesatti.

 

7.     I dati contenuti nel registro dell'Unione sono conservati solo fintantoché i dati corrispondenti sono conservati nel registro nazionale conformemente all'articolo 93, paragrafo 4. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di cancellazione dei dati contenuti nel registro nazionale, tali dati siano immediatamente cancellati dal sistema centrale del registro dell'Unione.

 

8.     A ciascuno Stato membro spetta garantire una connessione sicura tra il proprio registro nazionale e il punto di accesso centrale nazionale, assicurando una connessione tra i propri sistemi nazionali e il registro dell'Unione, nonché la gestione e le modalità di accesso del personale debitamente autorizzato delle autorità centrali al registro dell'Unione conformemente al presente regolamento. Ciascuno Stato membro provvede affinché il personale della sua autorità competente con diritto di accesso al registro dell'Unione riceva una formazione adeguata che riguardi, in particolare, le norme di sicurezza e di protezione dei dati e le norme applicabili in materia di diritti fondamentali, prima di autorizzarli a trattare dati conservati nel registro dell'Unione.

 

9.     Conformemente alle norme applicabili dell'Unione in materia di protezione dei dati, ciascuno Stato membro, insieme alla Commissione, garantisce che i dati registrati nel registro dell'Unione siano registrati lecitamente e, in particolare, che solo il personale debitamente autorizzato abbia accesso ai dati per lo svolgimento dei suoi compiti, che i dati siano raccolti lecitamente nel pieno rispetto della dignità umana e dei diritti fondamentali della persona interessata, che i dati siano inseriti nel registro dell'Unione lecitamente e che i dati siano esatti e aggiornati al momento della loro registrazione.

 

10.     L'Agenzia europea di controllo della pesca ha accesso diretto al registro dell'Unione ai fini dello svolgimento dei suoi compiti a norma del regolamento (UE) 2019/473. Conformemente alle norme dell'Unione applicabili in materia di protezione dei dati, l'Agenzia europea di controllo della pesca garantisce che solo il personale debitamente autorizzato abbia accesso ai dati.

 

11.     La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme dettagliate sullo sviluppo tecnico e sull'attuazione del registro dell'Unione, in particolare per quanto riguarda il trasferimento dei dati dai registri nazionali al sistema centrale del registro dell'Unione, le specifiche tecniche del software di interfaccia, la tenuta e l'accesso al registro dell'Unione conformemente al paragrafo 3, e i requisiti di prestazione e disponibilità del registro dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

 

12.     Le spese connesse all'istituzione e alla gestione del sistema centrale, dell'infrastruttura di comunicazione e del software di interfaccia sono a carico del FEAMP. Le spese di collegamento dell'Agenzia europea di controllo della pesca al registro dell'Unione sono a carico del bilancio dell'Agenzia europea di controllo della pesca. Gli altri costi sono a carico degli Stati membri, in particolare i costi sostenuti per collegare i registri nazionali esistenti e le autorità competenti al registro dell'Unione.

Emendamento 271

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 70

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 93 bis — paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri istituiscono programmi nazionali di controllo annuali o pluriennali per le ispezioni e il controllo delle norme della politica comune della pesca.

1.   Gli Stati membri istituiscono programmi nazionali di controllo annuali o pluriennali per le ispezioni , la sorveglianza e il controllo delle norme della politica comune della pesca.

Emendamento 272

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 70

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 93 bis — paragrafo 1 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

I programmi nazionali di controllo sono basati sul rischio e sono aggiornati almeno una volta all'anno tenendo conto, in particolare, delle misure di conservazione e di controllo di nuova adozione.

I programmi nazionali di controllo sono basati sul rischio e sono aggiornati almeno una volta all'anno tenendo conto, in particolare, delle misure di conservazione e di controllo di nuova adozione e le conclusioni della relazione annuale di valutazione di cui al paragrafo 2 ter .

Emendamento 273

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 70

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 93 bis — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sulle ispezioni e sui controlli eseguiti nell'anno precedente, conformemente ai programmi nazionali di controllo e a norma del presente regolamento.

2.   Entro il 31 marzo di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sulle ispezioni , sulla sorveglianza e sui controlli eseguiti nell'anno precedente, conformemente ai programmi nazionali di controllo e a norma del presente regolamento. Tali relazioni sono rese pubbliche sul sito Internet ufficiale dello Stato membro entro il 31 marzo di ogni anno.

Emendamento 274

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 70

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 93 bis — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     La relazione sulle ispezioni, la sorveglianza e sui controlli di cui al paragrafo 2 contiene almeno le seguenti informazioni:

 

(a)

la dotazione di bilancio complessiva assegnata al controllo della pesca;

 

(b)

il numero e il tipo di ispezioni, sorveglianza e controlli effettuati;

 

(c)

il numero e il tipo di infrazioni presunte e confermate, comprese le infrazioni gravi;

 

(d)

il tipo di azioni adottate a seguito di infrazioni accertate (ad esempio, semplice avvertimento, sanzione amministrativa, sanzione penale, misura di esecuzione immediata o numero di punti di penalità attribuiti);

Emendamento 275

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 70

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 93 bis — paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter.     Entro il 1o settembre di ogni anno la Commissione pubblica una relazione contenente una valutazione dell'attuazione dei programmi nazionali di controllo. Tale relazione comprende i principali risultati delle relazioni di cui al paragrafo 2 e analizza altresì l'applicazione del presente regolamento da parte dei pescherecci registrati in paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione, in particolare i pescherecci registrati nei paesi limitrofi dell'Unione. Tale relazione è resa pubblicamente accessibile sul sito web della Commissione.

Emendamento 276

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 71 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 101 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(71 bis)

All'articolo 101, è aggiunto il seguente paragrafo:

 

«4 bis.     Qualora, dopo l'adozione del piano d'azione, lo Stato membro interessato non ponga ancora rimedio alla situazione e non intervenga in merito alle carenze nel proprio sistema di controllo, la Commissione procede a un'indagine al fine di avviare una procedura di infrazione contro lo Stato membro.»

Emendamento 277

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 77 — lettera a

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 109 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

«1.   Gli Stati membri istituiscono una banca dati informatizzata per la convalida dei dati registrati conformemente al presente regolamento. Tale convalida comprende il controllo incrociato, l'analisi e la verifica dei dati.»

«1.    Entro il … [31 dicembre del terzo anno dall'entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri istituiscono una banca dati informatizzata per la convalida dei dati registrati conformemente al presente regolamento. Tale convalida comprende il controllo incrociato, l'analisi e la verifica dei dati. Tutti i dati provenienti dalle banche dati degli Stati membri sono trasmessi a una banca dati unica gestita dall'Agenzia europea di controllo della pesca.»

Emendamento 278

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 77 — lettera a

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 109 — paragrafo 2 — lettera b — punto x

Testo della Commissione

Emendamento

x)

i dati ricavati dai sistemi di telecamere a circuito chiuso installati a bordo dei pescherecci e da altri dispositivi elettronici per il controllo dell'obbligo di sbarco ai sensi dell'articolo 25 bis .";

x)

i dati ricavati dai dispositivi elettronici per il controllo dell'obbligo di sbarco;

Emendamento 279

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 78

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 110 — paragrafo 4 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

I dati elencati al paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii), possono essere forniti a organismi scientifici degli Stati membri e dell'Unione e ad Eurostat.

I dati elencati al paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii), possono essere forniti a organismi scientifici degli Stati membri e dell'Unione e ad Eurostat. Tali dati sono in formato anonimo, in modo da non consentire l'identificazione dei singoli pescherecci né delle persone fisiche.

Emendamento 280

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 78

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 110 — paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.     Ogni anno gli Stati membri pubblicano le proprie relazioni annuali in merito ai programmi nazionali di controllo sul sito web delle rispettive autorità competenti.

Emendamento 281

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 81

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 112 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   I dati personali contenuti nelle informazioni di cui all'articolo 110, paragrafi 1 e 2, sono conservati per un periodo massimo di 5 anni , ad eccezione dei dati personali necessari per dar seguito a una denuncia, a un'infrazione, a un'ispezione, a una verifica, a un audit o a un procedimento giudiziario o amministrativo in corso, per i quali è consentito un periodo di conservazione pari a 10 anni. Se le informazioni di cui all'articolo 110, paragrafi 1 e 2, sono conservate per un periodo di tempo più lungo, i dati in esse contenuti sono resi anonimi.

3.   I dati personali contenuti nelle informazioni di cui all'articolo 110, paragrafi 1 e 2, sono conservati per un periodo massimo di un anno , ad eccezione dei dati personali necessari per dar seguito a una denuncia, a un'infrazione, a un'ispezione, a una verifica, a un audit o a un procedimento giudiziario o amministrativo in corso, per i quali è consentito un periodo di conservazione pari a 10 anni. Se le informazioni di cui all'articolo 110, paragrafi 1 e 2, sono conservate per un periodo di tempo più lungo, i dati in esse contenuti sono resi anonimi.

Emendamento 333

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 80 bis (nuovo) — lettera a

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 113 — paragrafo 2

Testo in vigore

Emendamento

 

(80 bis)

l'articolo 113 è modificato come segue:

 

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2.   I dati oggetto di scambio tra gli Stati membri e la Commissione non sono trasmessi a persone diverse da coloro che per le loro funzioni, negli Stati membri o nelle istituzioni comunitarie, devono avervi accesso, a meno che gli Stati membri da cui provengono i dati non diano il loro esplicito consenso .

 

«2.   I dati oggetto di scambio tra gli Stati membri e la Commissione possono essere trasmessi a persone diverse da coloro che per le loro funzioni, negli Stati membri o nelle istituzioni comunitarie, devono avervi accesso, a meno che gli Stati membri da cui provengono i dati non forniscano un rifiuto motivato alla divulgazione dei dati

Emendamento 334

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 80 bis (nuovo) — lettera b

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 113 — paragrafo 3

Testo in vigore

Emendamento

 

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

3.   I dati di cui al paragrafo 1 non sono utilizzati per scopi diversi da quelli previsti dal presente regolamento, a meno che le autorità che li forniscono non diano il loro esplicito consenso che i dati siano usati per altri scopi e a condizione che le disposizioni vigenti nello Stato membro di appartenenza dell'autorità destinataria non vietino tale uso.

 

«3.   I dati di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzati per scopi diversi da quelli previsti dal presente regolamento, a meno che le autorità che li forniscono non oppongano un rifiuto motivato a tale uso.»

Emendamento 335

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 80 bis (nuovo) — lettera c

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 113 — paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

 

c)

è aggiunto il paragrafo seguente:

 

 

«7 bis.     Il presente articolo lascia impregiudicati il regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione e il regolamento (CE) n. 1367/2006 sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale».

Emendamento 282

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 82

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 114 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini del presente regolamento, ogni Stato membro istituisce e tiene aggiornato un sito web ufficiale per gli operatori e il pubblico, contenente almeno le informazioni di cui all'articolo 115.

Ai fini del presente regolamento, ogni Stato membro o regione istituisce e tiene aggiornato un sito o siti web ufficiali per gli operatori e il pubblico, contenente almeno le informazioni di cui all'articolo 115.

Emendamento 283

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 82

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 115 — comma 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Nei rispettivi siti web, gli Stati membri pubblicano senza indugio o inseriscono un link diretto alle seguenti informazioni:

Nei rispettivi siti web, gli Stati membri o le regioni pubblicano senza indugio o inseriscono un link diretto alle seguenti informazioni:

Emendamento 284

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 82

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 115 — comma 1 — lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(i bis)

il programma nazionale di controllo fissato, i risultati e la relazione di valutazione elaborata dalla Commissione almeno 30 giorni dopo le date di cui all'articolo 93 bis.

Emendamento 285

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 768/2005

Articolo 2 — lettera a

Testo in vigore

Emendamento

 

(1 bis)

all'articolo 2, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a)

«controllo e ispezione»: le misure adottate dagli Stati membri , in particolare ai sensi degli articoli 23, 24 e 28 del regolamento (CE) n. 2371/2002, per controllare e ispezionare le attività di pesca che rientrano nell'ambito di applicazione della politica comune della pesca, comprese le attività di sorveglianza e di monitoraggio, quali i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite e i piani di osservazione;

«a)

“controllo e ispezione”: le misure adottate dagli Stati membri per controllare e ispezionare le attività di pesca che rientrano nell’ambito di applicazione della politica comune della pesca, comprese le attività di sorveglianza e di monitoraggio, quali i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite e i piani di osservazione;»

 

(Il regolamento (CE) n. 768/2005 è stato codificato e abrogato dal regolamento (UE) 2019/473.)

Emendamento 286

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 2 — lettera a

Regolamento (CE) n. 768/2005

Articolo 3 — lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)

assistere gli Stati membri e la Commissione nell'armonizzazione dell’applicazione della politica comune della pesca in tutta la Comunità;

e)

assistere gli Stati membri e la Commissione nell’armonizzare l’applicazione della politica comune della pesca e garantirne la sostenibilità in tutta la Comunità , compresa la sua dimensione esterna ;

 

(Il regolamento (CE) n. 768/2005 è stato codificato e abrogato dal regolamento (UE) 2019/473. L'articolo 3, lettera e) del regolamento (CE) n. 768/2005 corrisponde all'articolo 3 del regolamento (UE) 2019/473.)

Emendamento 287

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 2 — lettera b bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 768/2005

Articolo 3 — lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)

all'articolo 3, è inserito il seguente paragrafo:

«(j bis)

collaborare con l'Agenzia europea dell'ambiente e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima nella condivisione di dati e informazioni pertinenti al fine di sostenere la creazione e l'uso comune delle conoscenze sull'ambiente marino.»

 

(Il regolamento (CE) n. 768/2005 è stato codificato e abrogato dal regolamento (UE) 2019/473.)

Emendamento 288

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 2 — lettera c bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 768/2005

Articolo 3 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)

All'articolo 3, è aggiunto il seguente paragrafo:

«1 bis.     Alla Commissione è affidato il compito di istituire il protocollo di collaborazione tra le agenzie di cui al paragrafo 1, lettera (j bis), per definire il quadro di cooperazione rafforzata.»

 

(Il regolamento (CE) n. 768/2005 è stato codificato e abrogato dal regolamento (UE) 2019/473.)

Emendamento 289

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 4 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 768/2005

Articolo 17 octies

Testo in vigore

Emendamento

 

(4 bis)

L'articolo 17 octies è sostituito dal seguente:

Articolo 17 octies

Articolo 17 octies

Cooperazione nel settore degli affari marittimi

Cooperazione nel settore degli affari marittimi

L'Agenzia contribuisce all' attuazione della politica integrata marittima dell'UE e, in particolare, conclude accordi amministrativi con altri organismi in relazione a materie contemplate dal presente regolamento previa approvazione del consiglio di amministrazione. Il direttore esecutivo ne informa la Commissione e gli Stati membri in una fase precoce dei negoziati.

L'Agenzia contribuisce e favorisce l' attuazione della politica integrata marittima dell'UE e, in particolare, conclude accordi amministrativi con altri organismi in relazione a materie contemplate dal presente regolamento previa approvazione del consiglio di amministrazione. Il direttore esecutivo ne informa il Parlamento europeo, la Commissione e gli Stati membri in una fase precoce dei negoziati."

 

(Il regolamento (CE) n. 768/2005 è stato codificato e abrogato dal regolamento (UE) 2019/473. L'articolo 17 octies del regolamento (CE) n. 768/2005 corrisponde all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/473).

Emendamento 290

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 5 — lettera a bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 768/2005

Articolo 23 — paragrafo 2 — lettera c — comma 1

Testo in vigore

Emendamento

 

(a bis)

All'articolo 23, paragrafo 2, lettera c), il primo comma è sostituito dal seguente:

adotta entro il 31 ottobre di ogni anno, tenuto conto del parere della Commissione e degli Stati membri, il programma di lavoro dell'Agenzia per l'anno seguente e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri.

«adotta entro il 31 ottobre di ogni anno, tenuto conto del parere del Parlamento europeo, della Commissione e degli Stati membri, il programma di lavoro dell'Agenzia per l'anno seguente e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri.»

 

(Il regolamento (CE) n. 768/2005 è stato codificato e abrogato dal regolamento (UE) 2019/473. L'articolo 23 del regolamento (CE) n. 768/2005 corrisponde all'articolo 32 del regolamento (UE) 2019/473).

Emendamento 291

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 5 — lettera a ter (nuova)

Regolamento (CE) n. 768/2005

Articolo 23 — paragrafo 2 — lettera c — comma 2

Testo in vigore

Emendamento

 

(a ter)

All'articolo 23, paragrafo 2, lettera c), il secondo comma è sostituito dal seguente:

Il programma di lavoro contiene le priorità dell'Agenzia. Esso dà la priorità ai compiti dell'Agenzia connessi con i programmi di controllo e di sorveglianza, è adottato nel rispetto della procedura annuale di bilancio della Comunità. Qualora, entro 30 giorni dalla data di adozione del programma di lavoro, la Commissione si pronunci a sfavore del medesimo, il consiglio di amministrazione lo riesamina e lo adotta in seconda lettura, eventualmente in versione modificata, entro due mesi;

«Il programma di lavoro contiene le priorità dell'Agenzia. Esso dà la priorità ai compiti dell'Agenzia connessi con i programmi di controllo e di sorveglianza, è adottato nel rispetto della procedura annuale di bilancio della Comunità. Qualora, entro 30 giorni dalla data di adozione del programma di lavoro, il Parlamento europeo, la Commissione si pronunci a sfavore del medesimo, il consiglio di amministrazione lo riesamina e lo adotta in seconda lettura, eventualmente in versione modificata, entro due mesi;»

 

(Il regolamento (CE) n. 768/2005 è stato codificato e abrogato dal regolamento (UE) 2019/473. L'articolo 23 del regolamento (CE) n. 768/2005 corrisponde all'articolo 32 del regolamento (UE) 2019/473).

Emendamento 292

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 5 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 768/2005

Articolo 24 — paragrafo 1

Testo in vigore

Emendamento

 

(5 bis)

all'articolo 24, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1.   Il consiglio di amministrazione è composto da rappresentanti degli Stati membri e da sei rappresentanti della Commissione. Ciascuno Stato membro può nominare un membro. Gli Stati membri e la Commissione nominano per ciascun membro un supplente incaricato di rappresentarlo in caso di assenza.

«1.   Il consiglio di amministrazione è composto da rappresentanti degli Stati membri, da sei rappresentanti della Commissione e da rappresentanti del Parlamento europeo . Ciascuno Stato membro può nominare un membro. Il Parlamento europeo può nominare due rappresentanti. Gli Stati membri, la Commissione e il Parlamento europeo nominano per ciascun membro un supplente incaricato di rappresentarlo in caso di assenza.»;

 

(Il regolamento (CE) n. 768/2005 è stato codificato e abrogato dal regolamento (UE) 2019/473. L'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 768/2005 corrisponde all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/473.)

Emendamento 293

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 7

Regolamento (CE) n. 768/2005

Articolo 29 — paragrafo 3 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

«a)

elabora il programma di lavoro preliminare e lo presenta al consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione e degli Stati membri. Adotta le misure necessarie ai fini dell'attuazione del programma di lavoro entro i limiti specificati dal presente regolamento, dalle relative modalità di applicazione e da qualsiasi altra normativa applicabile;»

«a)

elabora il programma di lavoro preliminare e lo presenta al consiglio di amministrazione, previa consultazione del Parlamento europeo, della Commissione e degli Stati membri. Adotta le misure necessarie ai fini dell'attuazione del programma di lavoro entro i limiti specificati dal presente regolamento, dalle relative modalità di applicazione e da qualsiasi altra normativa applicabile;»

 

(Il regolamento (CE) n. 768/2005 è stato codificato e abrogato dal regolamento (UE) 2019/473. L'articolo 29 del regolamento (CE) n. 768/2005 corrisponde all'articolo 38 del regolamento (UE) 2019/473).

Emendamento 294

Proposta di regolamento

Articolo 4 — punto 9 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1005/2008

Articolo 18 — paragrafo 3

Testo in vigore

Emendamento

 

(9 bis)

all'articolo 18, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

3.   In caso di diniego di importazione di prodotti della pesca ai sensi dei paragrafi 1 o 2, gli Stati membri possono confiscare tali prodotti della pesca e distruggerli, eliminarli o venderli in conformità della normativa nazionale. I proventi della vendita possono essere devoluti in beneficenza.

«3.   In caso di diniego di importazione di prodotti della pesca ai sensi dei paragrafi 1 o 2, gli Stati membri possono confiscare tali prodotti della pesca e distruggerli, eliminarli o venderli in conformità della normativa nazionale. I proventi della vendita sono devoluti in beneficenza.»

Emendamento 295

Proposta di regolamento

Articolo 4 — punto 10 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1005/2008

Articolo 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis)

è inserito il seguente articolo:

 

«Articolo 32 bis

 

Misure di salvaguardia

 

Se a un paese terzo è stata notificata, a norma dell'articolo 32, la possibilità di essere identificato come paese terzo non cooperante, la Commissione può introdurre misure di salvaguardia in base alle quali sono temporaneamente sospese le tariffe preferenziali per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Tali misure di salvaguardia possono applicarsi fintantoché la Commissione disponga di prove di carenze specifiche notificate che comportino attività di pesca INN possibili o confermate e che pertanto i procedimenti avviati nei confronti di tale paese terzo non siano stati chiusi.»

Emendamento 296

Proposta di regolamento

Articolo 4 — punto 12

Regolamento (CE) n. 1005/2008

Articolo 42 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini del presente regolamento, per «infrazione grave» si intende qualsiasi infrazione di cui all'articolo 90, paragrafo 2, lettere da a) a  n) e lettere o) e p), del regolamento (CE) n. 1224/2009 o ritenute gravi ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 3, lettere a), c), e), f) e i), del medesimo regolamento.";

Ai fini del presente regolamento, per «infrazione grave» si intende qualsiasi infrazione di cui all'articolo 90, paragrafo 2, lettere da a) a p), del regolamento (CE) n. 1224/2009 o ritenute gravi ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 3, lettere a), c), e), f) e i), del medesimo regolamento.";

Emendamento 297

Proposta di regolamento

Articolo 4 — punto 14

Regolamento (CE) n. 1005/2008

Articolo 43 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Fatte salve le loro competenze riguardanti l'avvio di un procedimento penale e l'imposizione di sanzioni penali, gli Stati membri, conformemente al loro diritto interno, applicano sistematicamente misure amministrative e sanzioni nei confronti della persona fisica che ha commesso o della persona giuridica ritenuta responsabile dell'infrazione grave quale definita nel presente regolamento.

1.   Fatte salve le loro competenze riguardanti l'avvio di un procedimento penale e l'imposizione di sanzioni penali, gli Stati membri, conformemente al loro diritto interno, applicano sistematicamente misure amministrative e sanzioni nei confronti della persona fisica che ha commesso o della persona giuridica ritenuta responsabile dell'infrazione grave quale definita nel presente regolamento.

 

Per ogni specifico atto di violazione di cui al primo comma, non più di uno Stato membro può avviare procedimenti o irrogare sanzioni nei confronti della persona fisica o giuridica interessata.

Emendamento 298

Proposta di regolamento

Articolo 4 — punto 14

Regolamento (CE) n. 1005/2008

Articolo 43 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Se una persona fisica è sospettata di aver commesso o è colta in flagrante mentre commetteva un'infrazione grave o se una persona giuridica è sospettata di essere responsabile di tale infrazione grave a norma del presente regolamento, gli Stati membri, in conformità al loro diritto interno, adottano senza indugio misure immediate e pertinenti ai sensi dell'articolo 91 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

2.   Se una persona fisica è colta in flagrante mentre commetteva un’infrazione grave o se nel corso di un'ispezione è stata scoperta un'infrazione grave imputabile a tale persona fisica o se vi sono elementi comprovanti che una persona giuridica sia responsabile di tale infrazione grave a norma del presente regolamento, gli Stati membri, in conformità al loro diritto interno, adottano senza indugio misure immediate e pertinenti ai sensi dell’articolo 91 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Emendamento 299

Proposta di regolamento

Articolo 6 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Gli articoli 1, 3, 4 e 5 si applicano a decorrere dal [24 mesi dopo la data di entrata in vigore].

Gli articoli 1, 3, 4 e 5 si applicano a decorrere dal [24 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], fatta eccezione per i punti 6, 11, 12, 21, 22, 23, 44 e 46 dell'articolo 1, che si applicano a decorrere dal … [quattro anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento ].

Emendamento 300

Proposta di regolamento

ALLEGATO I

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Allegato III — tabella — riga 5

Testo della Commissione

N.

Infrazione grave

Punti

5

Non adempiere gli obblighi previsti dalle norme della politica comune della pesca relativamente all'uso degli attrezzi da pesca.

4

Emendamento

soppresso

Emendamento 301

Proposta di regolamento

ALLEGATO I

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Allegato III — tabella — riga 6 bis (nuova)

Testo della Commissione

 

Emendamento

N.

Infrazione grave

Punti

6 bis

Per le navi che non praticano un tipo di pesca soggetto a un regime di gestione dello sforzo di pesca, manomettere un motore allo scopo di aumentarne la potenza al di là di quella massima continua indicata nel certificato del motore.

5

Emendamento 302

Proposta di regolamento

ALLEGATO I

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Allegato III — tabella — riga 16 — colonna 2 («infrazione grave»)

Testo della Commissione

Emendamento

Infrazione grave

Infrazione grave

Pescare in una zona di restrizione o di divieto della pesca, o in una zona di ricostituzione di stock ittici, o durante un periodo di divieto della pesca, o senza disporre di un contingente o dopo averlo esaurito o al di là della profondità consentita.

Pescare in una zona di restrizione o di divieto della pesca, o in una zona di ricostituzione di stock ittici, o durante un periodo di divieto della pesca, o senza disporre di un contingente o dopo averlo esaurito o al di là della profondità o della distanza dalla costa consentite .

Emendamento 303

Proposta di regolamento

ALLEGATO II

Regolamento (CE) n. 1005/2008

ALLEGATO II — tabella 1 — riga 4

Testo della Commissione

2.

Nome del peschereccio

Bandiera — porto e numero di immatricolazione

Indicativo di chiamata

Numero IMO/Lloyd’s

(eventuale)

Emendamento

2.

Nome del peschereccio

Bandiera — porto e numero di immatricolazione

Indicativo di chiamata

numero IMO/Identificativo unico

(eventuale)

Emendamento 304

Proposta di regolamento

ALLEGATO II

Regolamento (CE) n. 1005/2008

ALLEGATO II — tabella 1 — riga 7

Testo della Commissione

Specie

Codice del prodotto

Zona(e) e date di cattura

Peso vivo stimato ( peso  netto del pesce in  kg)

Peso vivo stimato da sbarcare (peso netto del pesce in  kg)

Peso sbarcato verificato ( peso  netto  in  kg)

Emendamento

Specie

Codice del prodotto

Attrezzi da pesca

(1)

Zona(e) di cattura:

(2)

Date di cattura: da — a

Peso netto stimato del pesce da sbarcare (kg)

Peso netto del pesce (kg)

Peso netto del pesce verificato (kg)

(3)

(1)

Codice da utilizzare conformemente alla classificazione statistica internazionale tipo degli attrezzi da pesca della FAO.

(2)

Zona di cattura:

Zona(e) FAO; e

Zona(e) economica(che) esclusiva(e) e/o in alto mare; e

Zona(e) della convenzione pertinenti dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca

(3)

Da compilare unicamente se verificato nel contesto di un'ispezione ufficiale

Emendamento 305

Proposta di regolamento

ALLEGATO II

Regolamento (CE) n. 1005/2008

ALLEGATO II — tabella 1 — riga 11

Testo della Commissione

Comandante della nave ricevente

Firma

Nome della nave

Indicativo di chiamata

Numero IMO/ Lloyd's

(eventuale)

Emendamento

Comandante della nave ricevente

Firma

Nome della nave

Indicativo di chiamata

numero IMO/Identificativo unico

(eventuale)


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0016/2021).

(27)   GU C del, pag. .

(28)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(28)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(32)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

(33)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2011 della Commissione, del 19 settembre 2011, relativo ai requisiti di tracciabilità fissati dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per gli alimenti di origine animale (GU L 242 del 20.9.2011, pag. 2).

(32)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

(33)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2011 della Commissione, del 19 settembre 2011, relativo ai requisiti di tracciabilità fissati dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per gli alimenti di origine animale (GU L 242 del 20.9.2011, pag. 2).

(34)  Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

(34)  Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

(1 bis)   Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(*2)   Direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 116).

(*3)   Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (GU L 155 del 12.6.2019, pag. 1).

(*4)   Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

(*5)   Direttiva 92/43/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).