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24.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 474/218 |
P9_TA(2021)0076
Controlli nel settore della pesca ***I
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati l'11 marzo 2021, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca (COM(2018)0368 — C8-0238/2018 — 2018/0193(COD)) (1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2021/C 474/30)
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Visto 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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visto il parere del Comitato delle regioni (27), |
previa consultazione del Comitato delle regioni, |
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 10
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 12
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 18
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 20
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 24
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 26
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 30
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 32
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 32 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 33
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 34
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 37
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 40
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 41
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 43
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 47 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 48 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 49
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 52
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 29
Proposta di regolamento
Considerando 55
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 30
Proposta di regolamento
Considerando 55 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 31
Proposta di regolamento
Considerando 58
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 32
Proposta di regolamento
Considerando 58 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 33
Proposta di regolamento
Considerando 64 — trattino 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Considerando 75 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 1 — lettera b bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 4 — punto 3
|
Testo in vigore |
Emendamento |
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Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 1 — lettera b ter (nuova)
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 4 — punto 4
|
Testo in vigore |
Emendamento |
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Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 1 — lettera b quater (nuova)
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 4 — punto 5
|
Testo in vigore |
Emendamento |
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Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 1 — lettera b quinquies (nuova)
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 4 — punto 6
|
Testo in vigore |
Emendamento |
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(La modifica di «Agenzia comunitaria di controllo della pesca» in «Agenzia europea di controllo della pesca» si applica a tutto il testo. La sua approvazione implica corrispondenti modifiche in tutto il testo). |
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 1 — lettera b sexies (nuova)
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 4 — punto 7
|
Testo in vigore |
Emendamento |
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Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 1 — lettera e
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 4 — punto 14
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 1 — lettera e bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 4 — punto 15
|
Testo in vigore |
Emendamento |
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Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 1 — lettera e ter (nuova)
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 4 — punto 16
|
Testo in vigore |
Emendamento |
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Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 1 — lettera f
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 4 — punto 20
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 1 — lettera f bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 4 — punto 20 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 1 — lettera f ter (nuova)
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 4 — punto 21
|
Testo in vigore |
Emendamento |
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Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 1 — lettera f quater (nuova)
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 4 — punto 22
|
Testo in vigore |
Emendamento |
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Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 1 — lettera h
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 4 — punto 23
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 1 — lettera i bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 4 — punto 28 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 1 — lettera i ter (nuova)
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 4 — punto 28 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 1 — lettera k bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 4 — punto 34 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 1 — lettera k ter (nuova)
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 4 — punto 34 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 1 — lettera k quater (nuova)
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 4 — punto 34 quater (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 1 — lettera k quinquies (nuova)
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 4 — punto 34 quinquies (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 1 — lettera k sexies (nuova)
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 4 — punto 34 sexies (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 3
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 6 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Lo Stato membro di bandiera sospende temporaneamente la licenza di pesca di una nave soggetta a un fermo temporaneo deciso da tale Stato membro o la cui autorizzazione di pesca sia stata sospesa ai sensi dell'articolo 91 ter. |
3. Lo Stato membro di bandiera sospende temporaneamente la licenza di pesca di un proprietario, di un armatore o di una nave cui sia stato imposto un fermo temporaneo da tale Stato membro o la cui autorizzazione di pesca sia stata sospesa ai sensi dell'articolo 91 ter e lo comunica immediatamente all'Agenzia europea di controllo della pesca. Durante il periodo di sospensione non sono consentiti la vendita, l'affitto o la cessione della nave e della licenza. |
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 5 — lettera b
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 8 — paragrafo 2 — lettera f bis (nuova)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 6
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 9 — paragrafo 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1. Gli Stati membri utilizzano un sistema di controllo dei pescherecci per monitorare efficacemente la posizione e i movimenti dei pescherecci battenti la loro bandiera ovunque si trovino, nonché dei pescherecci presenti nelle acque degli Stati membri , tramite la raccolta e l'analisi dei dati sulla posizione della nave. Ciascuno Stato membro di bandiera assicura il monitoraggio e il controllo continui e sistematici dell'esattezza di tali dati . |
1. Gli Stati membri utilizzano un sistema di controllo dei pescherecci per monitorare efficacemente la posizione e i movimenti dei pescherecci battenti la loro bandiera ovunque si trovino, nonché dei pescherecci presenti nelle loro acque, tramite la raccolta e l'analisi dei dati sulla posizione della nave. Ciascuno Stato membro di bandiera raccoglie i dati sulla posizione delle navi e ne monitora e controlla la veridicità in modo continuo e sistematico . |
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 6
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 9 — paragrafo 2 — comma 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
A bordo dei pescherecci dell'Unione è installato un dispositivo pienamente funzionante che ne permette la localizzazione e l'identificazione automatica da parte di un sistema di controllo dei pescherecci, tramite la trasmissione, a intervalli regolari, dei dati sulla loro posizione. |
A bordo dei pescherecci dell'Unione è installato un dispositivo pienamente funzionante che ne permette la localizzazione e l'identificazione automatica da parte di un sistema di controllo dei pescherecci, tramite la trasmissione automatica , a intervalli regolari, dei dati sulla loro posizione. |
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 6
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 9 — paragrafo 2 — comma 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Il sistema di controllo di cui sopra consente inoltre, in ogni momento, al centro di controllo della pesca dello Stato membro di bandiera di cui all'articolo 9 bis di invitare il peschereccio a trasmettere dati. La trasmissione dei dati sulla posizione della nave e l'invito a trasmettere dati avvengono o attraverso una connessione satellitare o, eventualmente, attraverso una rete mobile terrestre allorché il peschereccio si trova nel raggio di portata di tale rete. |
Il sistema di controllo di cui sopra consente inoltre, in ogni momento, al centro di controllo della pesca dello Stato membro di bandiera di cui all'articolo 9 bis di invitare il peschereccio a trasmettere dati. La trasmissione dei dati sulla posizione della nave e l'invito a trasmettere dati avvengono o attraverso una connessione satellitare o, eventualmente, attraverso una rete mobile terrestre allorché il peschereccio si trova nel raggio di portata di tale rete , o altra tecnologia che garantisce la sicurezza dei dati e che è disponibile per la trasmissione e la comunicazione dei dati . |
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 6
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 9 — paragrafo 3
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3. In deroga al paragrafo 2, il comandante di un peschereccio dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri può detenere a bordo un dispositivo mobile che consenta a un sistema di controllo di localizzare e identificare automaticamente la nave tramite la registrazione e la trasmissione, a intervalli regolari, dei dati sulla sua posizione. Nel caso in cui il dispositivo non sia nel raggio di portata di una rete mobile , i dati sulla posizione della nave sono nel frattempo registrati per essere trasmessi successivamente, non appena la nave è nel raggio di portata della rete e, al più tardi, prima dell'entrata in porto . |
3. In deroga al paragrafo 2, il comandante di un peschereccio dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri può detenere a bordo un dispositivo mobile pienamente funzionante che consenta a un sistema di controllo di localizzare e identificare automaticamente la nave tramite la registrazione e la trasmissione, a intervalli regolari, dei dati sulla sua posizione. Nel caso in cui il dispositivo non sia nel raggio di portata di una rete di comunicazione , i dati sulla posizione della nave sono nel frattempo registrati per essere trasmessi successivamente, non appena la nave è nel raggio di portata della rete e, al più tardi, prima dell'inizio delle operazioni di sbarco . |
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 6
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 9 — paragrafo 4
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
4. Quando un peschereccio dell'Unione si trova nelle acque di un altro Stato membro, lo Stato membro di bandiera mette a disposizione i dati sulla posizione del peschereccio in questione trasmettendoli automaticamente al centro di controllo della pesca degli Stati membri costieri. Tali dati sono messi anche a disposizione dello Stato membro nei cui porti il peschereccio potrebbe sbarcare le proprie catture o nelle cui acque esso potrebbe proseguire la sua attività di pesca. |
4. Quando un peschereccio dell'Unione si trova nelle acque di un altro Stato membro, lo Stato membro di bandiera mette a disposizione i dati sulla posizione del peschereccio in questione trasmettendoli automaticamente al centro di controllo della pesca degli Stati membri costieri. Tali dati relativi alla bordata di pesca in questione sono messi anche automaticamente a disposizione dello Stato membro nei cui porti il peschereccio potrebbe sbarcare le proprie catture o nelle cui acque esso potrebbe proseguire la sua attività di pesca. |
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 6
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 9 — paragrafo 5
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
5. Se un peschereccio dell'Unione opera nelle acque di un paese terzo o in zone in cui le risorse alieutiche sono gestite da un'organizzazione regionale di gestione della pesca di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e se l'accordo concluso con tale paese terzo o le norme applicabili di tale organizzazione dispongono in tal senso, i dati relativi alla sua posizione sono messi a disposizione anche del paese o dell'organizzazione in questione. |
5. Se un peschereccio dell'Unione esercita attività e operazioni di pesca nelle acque di un paese terzo o in zone in cui le risorse alieutiche sono gestite da un'organizzazione regionale di gestione della pesca di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e se l'accordo concluso con tale paese terzo o le norme applicabili di tale organizzazione dispongono in tal senso, i dati relativi alla posizione della bordata di pesca in questione sono automaticamente messi a disposizione anche del paese o dell'organizzazione in questione. |
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 6
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 9 — paragrafo 6 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
6 bis. Il presente articolo si applica inoltre alle navi d'appoggio, alle navi officina, alle navi che partecipano a operazioni di trasbordo e alle navi trasportatrici attrezzate per il trasporto di prodotti della pesca, battenti bandiera di uno Stato membro. |
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 6
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 9 — paragrafo 7
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis al fine di stabilire norme dettagliate sul controllo delle attività di pesca e dello sforzo di pesca da parte dei centri di controllo della pesca, in particolare per quanto riguarda le responsabilità del comandante relative ai dispositivi di controllo della nave. |
7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis al fine di stabilire norme dettagliate sul controllo delle attività di pesca e dello sforzo di pesca da parte dei centri di controllo della pesca, in particolare per quanto riguarda le responsabilità del comandante relative ai dispositivi di controllo della nave nonché sulla frequenza di trasmissione dei dati relativi alla posizione e ai movimenti del peschereccio, anche nelle zone di restrizione della pesca . |
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 6
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 9 — paragrafo 8 — lettera c
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 7
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 9 bis — paragrafo 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1. Gli Stati membri creano e gestiscono centri di controllo della pesca, la cui funzione è di sorvegliare le attività di pesca e lo sforzo di pesca. Il centro di controllo della pesca di un determinato Stato membro sorveglia i pescherecci battenti bandiera di tale Stato membro, indipendentemente dalle acque in cui essi operano o dal porto in cui si trovano, nonché i pescherecci dell'Unione battenti bandiera di altri Stati membri e quelli dei paesi terzi ai quali si applicano le disposizioni relative al sistema di controllo dei pescherecci e che operano nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro in questione. |
1. Gli Stati membri creano e gestiscono centri di controllo della pesca, la cui funzione è di sorvegliare le attività di pesca e lo sforzo di pesca. Il centro di controllo della pesca di un determinato Stato membro sorveglia i pescherecci battenti bandiera di tale Stato membro, indipendentemente dalle acque in cui essi operano o dal porto in cui si trovano, nonché i pescherecci dell'Unione battenti bandiera di altri Stati membri e quelli dei paesi terzi ai quali si applicano le disposizioni relative al sistema di controllo dei pescherecci e che operano nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro in questione nonché i pescherecci battenti bandiera dei paesi terzi relativamente i quali sussistono prescrizioni e/o raccomandazioni promanate da un organismo internazionale regionale. I centri di controllo della pesca segnalano anche il numero di attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi e le azioni per prevenire e attenuare la presenza di tali attrezzi. |
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 7
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 9 bis — paragrafo 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2. Ciascuno Stato membro di bandiera designa le autorità competenti responsabili del centro di controllo della pesca e adotta i provvedimenti necessari per garantire che il proprio centro disponga del personale adeguato, nonché degli impianti informatici e dei programmi informatici necessari per consentire l'elaborazione automatica e la trasmissione elettronica dei dati. Gli Stati membri attuano le procedure di back-up e di ripristino necessarie in caso di guasto del sistema. Più Stati membri possono gestire un centro di controllo della pesca comune. |
2. Ciascuno Stato membro di bandiera designa , tra le autorità nazionali o regionali competenti , un'autorità competente principale responsabile del centro di controllo della pesca e adotta i provvedimenti necessari per garantire che il proprio centro disponga del personale adeguato, nonché degli impianti informatici e dei programmi informatici necessari per consentire l'elaborazione automatica , l'analisi, il controllo, il monitoraggio e la trasmissione elettronica dei dati. Gli Stati membri attuano le procedure di back-up e di ripristino necessarie in caso di guasto del sistema. Più Stati membri possono gestire un centro di controllo della pesca comune. |
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 7
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 9 bis — paragrafo 3
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3. Gli Stati membri di bandiera garantiscono che i centri di controllo della pesca abbiano accesso a tutti i dati pertinenti, in particolare quelli di cui agli articoli 109 e 110, e siano operativi sette giorni su sette e ventiquattro ore su ventiquattro. |
3. Gli Stati membri di bandiera garantiscono che i centri di controllo della pesca abbiano accesso a tutti i dati pertinenti, in particolare quelli di cui agli articoli 109 e 110, in modo da garantire il controllo sette giorni su sette e ventiquattro ore su ventiquattro. |
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 7
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 9 bis — paragrafo 3 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
3 bis. I centri di controllo della pesca sostengono il controllo in tempo reale dei pescherecci per consentire l'adozione di misure di esecuzione immediate. |
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 8
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 10 — comma 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
In conformità alla direttiva 2002/59/CE, i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri sono dotati di un sistema di identificazione automatica rispondente alle norme di funzionamento definite dall'Organizzazione marittima internazionale e provvedono a mantenerlo in funzione. |
In conformità alla direttiva 2002/59/CE, i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri sono dotati di un sistema pienamente funzionante di identificazione automatica rispondente alle norme di funzionamento definite dall'Organizzazione marittima internazionale e provvedono a mantenerlo continuamente in funzione. |
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 8
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 10 — paragrafo 1 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. In deroga al paragrafo 1, il sistema di identificazione automatica può essere disattivato se il comandante di un peschereccio dell'Unione ritiene che il funzionamento continuo di tale sistema possa compromettere la sicurezza o se si stanno per verificare incidenti di sicurezza. |
|
|
Qualora il sistema di identificazione automatica sia disattivato conformemente al primo comma, il comandante del peschereccio dell'Unione comunica tale azione, specificandone le ragioni, alle autorità competenti del proprio Stato membro di bandiera e, se del caso, alle autorità competenti dello Stato costiero. Il comandante riattiva il sistema di identificazione automatica non appena è cessato il pericolo. |
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 8
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 10 — paragrafo 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 ter. Gli Stati membri garantiscono che i dati del sistema di identificazione automatica siano messi a disposizione delle loro autorità nazionali responsabili del controllo della pesca, a fini di verifica, incluso il controllo incrociato dei dati del sistema di identificazione automatica con altri dati disponibili conformemente agli articoli 109 e 110. |
Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 11
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 14 — paragrafo 1 — comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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I comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri come pure le persone fisiche che esercitano la pesca senza nave tengono un giornale di pesca elettronico in un formato semplificato. |
Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 11
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 14 — paragrafo 2 — parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Il giornale di pesca di cui al paragrafo 1 comprende, in particolare, le seguenti informazioni: |
2. Il giornale di pesca di cui al paragrafo 1 ha un formato uniforme in tutta l'Unione e comprende, in particolare, le seguenti informazioni: |
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 11
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 14 — paragrafo 2 — lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 11
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 14 — paragrafo 2 — lettera f
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 11
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 14 — paragrafo 2 — lettera g
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 11
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 14 — paragrafo 2 — lettera h
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 11
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 14 — paragrafo 3 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 11
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 14 — paragrafo 3 — lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 338
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 11
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 14 — paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. In caso di cattura di specie sensibili, il giornale di pesca specifica inoltre: |
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Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 11
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 14 — paragrafo 4 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Se confrontato con i quantitativi sbarcati o con il risultato di un'ispezione, il margine di tolleranza autorizzato nelle stime registrate nel giornale di pesca dei quantitativi in chilogrammi di pesce detenuto a bordo è pari al 10 % per ciascuna specie. Per le specie detenute a bordo che non superano i 50 kg in equivalente peso vivo, la tolleranza autorizzata è pari al 20 % per ciascuna specie. |
Se confrontato con i quantitativi sbarcati o con il risultato di un'ispezione, il margine di tolleranza autorizzato nelle stime registrate nel giornale di pesca dei quantitativi in chilogrammi di pesce detenuto a bordo è pari al 10 % per ciascuna specie. Per le attività di pesca multispecifica, la pesca di piccoli pelagici con reti da circuizione o le specie detenute a bordo che non superano i 100 kg in equivalente peso vivo, la tolleranza autorizzata è pari al 20 % per ciascuna specie. Nel caso dei tonnidi è pari al 25 %. |
Emendamento 328
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 11
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 14 — paragrafo 4 — comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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In deroga al primo comma, per le attività di pesca di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), primo e terzo trattino, del regolamento (UE) n. 1380/2013 in cui le catture sono sbarcate senza essere sottoposte a cernita, le soglie di tolleranza di cui al presente paragrafo non si applicano alle catture di specie che soddisfano entrambe le seguenti condizioni, vale a dire :
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In deroga al primo comma, per le attività di pesca di piccoli pelagici (sgombro, aringa, sugarello, melù, pesce tamburo , acciuga , pesce re, sardina e spratto) e le attività di pesca a fini industriali (tra le altre, la pesca del capelin, del cicerello e della busbana norvegese) in cui le catture sono sbarcate senza essere sottoposte a cernita si applicano le seguenti deroghe:
In deroga al primo comma, nel caso della pesca di tonnidi tropicali con reti da circuizione, per le specie incluse in un piano di campionamento basato sul rischio approvato dalla Commissione, il margine di tolleranza autorizzato nelle stime registrate nel giornale di pesca dei quantitativi totali in chilogrammi di pesce detenuto a bordo è pari, nell'insieme delle specie, al 10 % del quantitativo totale sbarcato per tutte le specie. |
Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 11
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 14 — paragrafo 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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7. I comandanti delle navi da cattura dei paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione registrano le informazioni di cui al presente articolo in modo analogo ai comandanti dei pescherecci dell'Unione. |
7. I comandanti delle navi da cattura dei paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione o in acque internazionali su stock ittici condivisi registrano le informazioni di cui al presente articolo in modo analogo ai comandanti dei pescherecci dell'Unione. |
Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 12
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 15 — paragrafo 1 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 12
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 15 — paragrafo 1 — lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 12
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 15 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. I comandanti delle navi da cattura dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri trasmettono per via elettronica le informazioni di cui all'articolo 14 all'autorità competente dello Stato membro di bandiera dopo la conclusione dell'ultima operazione di pesca e prima dell' entrata in porto . |
2. I comandanti delle navi da cattura dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri trasmettono per via elettronica , utilizzando un formato armonizzato e semplificato, le informazioni di cui all'articolo 14 all'autorità competente dello Stato membro di bandiera dopo la conclusione dell'ultima operazione di pesca e prima dell' inizio delle operazioni di sbarco . |
Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 12
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 15 — paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. Le autorità competenti di uno Stato membro costiero accettano i rapporti elettronici ricevuti dallo Stato membro di bandiera contenenti i dati dei pescherecci di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. |
4. Le autorità competenti dello Stato membro di bandiera inviano i rapporti elettronici contenenti i dati dei pescherecci ottenuti in conformità dei paragrafi 1, 2 e 3 alle autorità competenti di uno Stato membro costiero. Le autorità competenti di uno Stato membro costiero accettano i rapporti elettronici ricevuti dallo Stato membro di bandiera contenenti i dati dei pescherecci di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. |
Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 12
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 15 — paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5. I comandanti delle navi da cattura di un paese terzo operanti nelle acque dell'Unione trasmettono per via elettronica le informazioni di cui all'articolo 14 all'autorità competente dello Stato membro costiero. |
5. I comandanti delle navi da cattura di un paese terzo operanti nelle acque dell'Unione trasmettono per via elettronica le informazioni di cui all'articolo 14 , alle stesse condizioni applicabili ai comandanti dei pescherecci dell'Unione, all'autorità competente dello Stato membro costiero. |
Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 13
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 15 bis — paragrafo 2 — lettera g
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 15 — lettera a
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 17 — paragrafo 1 — parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei piani pluriennali, i comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri comunicano, con mezzi elettronici, alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, almeno quattro ore prima dell'ora di arrivo prevista nel porto, le informazioni seguenti: |
1. Fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei piani pluriennali, i comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri che praticano bordate di pesca superiori a 24 ore comunicano, con mezzi elettronici, alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, almeno quattro ore prima dell'ora di arrivo prevista nel porto, le informazioni seguenti: |
Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 15 — lettera b
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 17 — paragrafo 1 bis
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Lo Stato membro costiero può fissare, per i pescherecci battenti la sua bandiera che operano esclusivamente all'interno delle sue acque territoriali, un termine più breve per la notifica preventiva, purché ciò non pregiudichi la possibilità degli Stati membri di effettuare ispezioni. |
1 bis. Lo Stato membro costiero può adeguare il termine per la notifica preventiva per i pescherecci battenti la sua bandiera che operano all'interno delle sue acque territoriali, purché ciò non pregiudichi la possibilità degli Stati membri di effettuare ispezioni. |
Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 15 — lettera b bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 17 — paragrafo 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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«1 ter. Se tra il momento della notifica e quello dell'arrivo in porto sono effettuate catture, queste sono notificate ulteriormente dopo la loro detenzione a bordo e prima dell'entrata in porto.»; |
Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 15 — lettera c
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 17 — paragrafo 6 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 17
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 19
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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«Articolo 19 |
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Autorizzazione di ingresso in porto |
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Le autorità competenti dello Stato membro costiero possono negare l'ingresso in porto ai pescherecci se le informazioni di cui all'articolo 17 sono incomplete, salvo in caso di forza maggiore, incluse pessime condizioni atmosferiche e situazioni di pericolo per la sicurezza dell’equipaggio.»; |
Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 18
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 19 bis — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. I pescherecci dell'Unione sono autorizzati a sbarcare in porti al di fuori delle acque dell'Unione solo se hanno notificato per via elettronica alle autorità competenti del loro Stato membro di bandiera, almeno 3 giorni prima dell'ora di arrivo prevista nel porto, le informazioni di cui al paragrafo 3 e solo se, entro tale lasso di tempo, lo Stato membro di bandiera non ha negato l'autorizzazione di sbarco. |
1. I pescherecci dell’Unione sono autorizzati a sbarcare in porti al di fuori delle acque dell’Unione solo se hanno notificato per via elettronica alle autorità competenti del loro Stato membro di bandiera, almeno 24 ore prima dell’ora di arrivo prevista nel porto, le informazioni di cui al paragrafo 3 e solo se, entro tale lasso di tempo, lo Stato membro di bandiera non ha negato l’autorizzazione di sbarco. |
Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 18
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 19 bis — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Lo Stato membro di bandiera può fissare un termine più breve, non inferiore a quattro ore, per la notifica preventiva di cui al paragrafo 1 per i pescherecci battenti la sua bandiera che esercitano attività di pesca nelle acque di un paese terzo, tenuto conto del tipo di prodotti della pesca e della distanza tra le zone di pesca e il porto. |
2. Lo Stato membro di bandiera può fissare un termine più breve, non inferiore a due ore, per la notifica preventiva di cui al paragrafo 1 per i pescherecci battenti la sua bandiera che esercitano attività di pesca nelle acque di un paese terzo, tenuto conto del tipo di prodotti della pesca, della distanza tra le zone di pesca e il porto e del rischio di non conformità alle norme della politica comune della pesca o alle norme applicabili nelle acque del paese terzo in cui i pescherecci stanno operando . Nel determinare il livello del rischio, gli Stati membri tengono conto di eventuali gravi violazioni commesse dai pescherecci in questione. |
Emendamento 97
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 18
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 19 bis — paragrafo 3 — lettera h
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 98
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 18
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 19 bis — paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. Qualora, sulla base dell'analisi delle informazioni fornite e di altri dati disponibili, esistano fondati motivi per ritenere che il peschereccio non sta rispettando le norme della politica comune della pesca, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera chiedono la collaborazione del paese terzo nel quale il peschereccio intende sbarcare, in vista di un'eventuale ispezione. A tal fine lo Stato membro di bandiera può imporre al peschereccio di sbarcare in un porto diverso o di ritardare l'orario di arrivo in porto o di sbarco. |
4. Qualora, sulla base dell'analisi delle informazioni fornite e di altri dati disponibili, esistano fondati motivi per ritenere che il peschereccio non sta rispettando le norme della politica comune della pesca o le norme applicabili in alto mare o nelle acque del paese terzo dove il peschereccio sta operando , le autorità competenti dello Stato membro di bandiera chiedono la collaborazione del paese terzo nel quale il peschereccio intende sbarcare, in vista di un'eventuale ispezione. A tal fine lo Stato membro di bandiera può imporre al peschereccio di sbarcare in un porto diverso o di ritardare l'orario di arrivo in porto o di sbarco. |
Emendamento 99
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 19
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 20 — paragrafo 2 bis
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Fatto salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e dell'articolo 43, paragrafo 3, del presente regolamento, i pescherecci cedenti dell'Unione e i pescherecci riceventi dell'Unione sono autorizzati ad effettuare il trasbordo in mare al di fuori delle acque dell'Unione o in porti di paesi terzi solo previa autorizzazione del loro Stato membro di bandiera. |
2 bis. Fatto salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e dell'articolo 43, paragrafo 3, del presente regolamento, i pescherecci cedenti dell'Unione e i pescherecci riceventi dell'Unione sono autorizzati ad effettuare il trasbordo in mare al di fuori delle acque dell'Unione o in porti di paesi terzi solo previa autorizzazione del loro Stato membro di bandiera. Tuttavia il trasbordo in mare nelle acque dell'Unione è consentito per alcune attività di pesca pelagica quando i pescherecci si trovano a molte miglia di distanza dalla costa e l'entità delle catture è talmente ridotta da rendere inefficiente il rientro in porto dei pescherecci per la vendita delle stesse. |
Emendamento 100
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 19
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 20 — paragrafo 2 ter
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 ter. Per chiedere un'autorizzazione di trasbordo ai sensi del paragrafo 2 bis, i comandanti dei pescherecci dell'Unione trasmettono per via elettronica al proprio Stato membro di bandiera, almeno 3 giorni prima dell'operazione di trasbordo prevista, le seguenti informazioni: |
2 ter. Per chiedere un’autorizzazione di trasbordo ai sensi del paragrafo 2 bis, i comandanti dei pescherecci dell’Unione trasmettono per via elettronica al proprio Stato membro di bandiera, almeno 24 ore prima dell’operazione di trasbordo prevista, le seguenti informazioni: |
Emendamento 101
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 19
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 20 — paragrafo 2 ter — lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 102
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 19
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 20 — paragrafo 2 ter — lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 103
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 20
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 21 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. I comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che partecipano a un'operazione di trasbordo compilano una dichiarazione di trasbordo elettronica. |
1. I comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri che partecipano a un'operazione di trasbordo compilano una dichiarazione di trasbordo elettronica. |
Emendamento 104
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 20
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 21 — paragrafo 2 — parte introduttiva
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. La dichiarazione di trasbordo di cui al paragrafo 1 contiene almeno le seguenti informazioni: |
2. La dichiarazione di trasbordo di cui al paragrafo 1 ha un formato uniforme in tutta l'Unione e contiene almeno le seguenti informazioni: |
Emendamento 105
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 20
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 21 — paragrafo 2 — lettera c
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 106
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 20
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 21 — paragrafo 2 — lettera d
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 107
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 20
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 21 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Se confrontata con i quantitativi sbarcati o con il risultato di un'ispezione, la tolleranza autorizzata nelle stime registrate nella dichiarazione di trasbordo dei quantitativi in chilogrammi di pesce detenuto a bordo è pari al 10 % per ciascuna specie. |
3. Se confrontata con i quantitativi sbarcati o con il risultato di un'ispezione, la tolleranza autorizzata nelle stime registrate nella dichiarazione di trasbordo dei quantitativi in chilogrammi di pesce detenuto a bordo è pari al 15 % per ciascuna specie. |
Emendamento 108
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 20
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 21 — paragrafo 6
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis al fine di esentare talune categorie di pescherecci dall'obbligo di cui al paragrafo 1, tenuto conto della quantità e/o del tipo di prodotti alieutici. |
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis al fine di esentare talune categorie di pescherecci dall'obbligo di cui al paragrafo 1, tenuto conto della quantità e/o del tipo di prodotti alieutici e del rischio di non conformità alle norme della politica comune della pesca, oltre a eventuali altre normative pertinenti. Nel determinare il livello del rischio si tiene conto di eventuali gravi violazioni commesse dai pescherecci in questione . |
Emendamento 109
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 21
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 22 — paragrafo 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1. I comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri trasmettono per via elettronica le informazioni di cui all'articolo 21 all'autorità competente dello Stato membro di bandiera entro 24 ore dal completamento dell'operazione di trasbordo. |
1. I comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri trasmettono per via elettronica , utilizzando uno stesso formato armonizzato a livello di Unione per tutti gli Stati membri, le informazioni di cui all'articolo 21 all'autorità competente dello Stato membro di bandiera entro 24 ore dal completamento dell'operazione di trasbordo. |
Emendamento 110
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 21
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 22 — paragrafo 5 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 111
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 21
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 23 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Il comandante di un peschereccio dell'Unione, o il suo rappresentante, compila una dichiarazione di sbarco elettronica. |
1. Il comandante di un peschereccio dell'Unione, o un suo rappresentante, compila una dichiarazione di sbarco elettronica. |
Emendamento 112
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 21
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 23 — paragrafo 2 — lettera f
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 113
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 21
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 23 — paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. Per convertire il peso del pesce immagazzinato o trasformato in peso di pesce vivo ai fini della compilazione della dichiarazione di sbarco, il comandante del peschereccio applica un coefficiente di conversione stabilito a norma dell'articolo 14, paragrafo 9. |
4. Per convertire il peso del pesce immagazzinato o trasformato in peso di pesce vivo ai fini della compilazione della dichiarazione di sbarco, il comandante del peschereccio , o un suo rappresentante, applica un coefficiente di conversione stabilito a norma dell'articolo 14, paragrafo 9. |
Emendamento 114
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 21
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 24 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Il comandante di un peschereccio dell'Unione, o il suo rappresentante, trasmette per via elettronica le informazioni di cui all'articolo 23 all'autorità competente dello Stato membro di bandiera entro 24 ore dal completamento dell'operazione di sbarco. |
1. Il comandante di un peschereccio dell'Unione, o un suo rappresentante, trasmette per via elettronica , utilizzando uno stesso formato armonizzato a livello di Unione per tutti gli Stati membri, le informazioni di cui all'articolo 23 all'autorità competente dello Stato membro di bandiera il prima possibile, e in ogni caso entro 24 ore dal completamento dell'operazione di sbarco. |
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Ai fini del calcolo del termine di 24 ore di cui al primo comma, non si tiene conto delle giornate di sabato e domenica e dei giorni festivi. |
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Ai fini del presente articolo, laddove i prodotti della pesca vengano trasportati dal luogo di sbarco prima della pesatura, l'operazione di sbarco è considerata completata una volta che i prodotti della pesca sono stati pesati. |
Emendamento 115
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 21
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 24 — paragrafo 5 — lettera d bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 116
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 21
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 24 — paragrafo 5 — lettera d ter (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 117
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 21
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 24 — paragrafo 6 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 118
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 21
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 24 — paragrafo 6 — lettera f
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 119
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 21
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 24 — paragrafo 6 — lettera g
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 340
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 23
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 25 bis — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Gli Stati membri garantiscono un controllo efficace dell'obbligo di sbarco. A tal fine, una percentuale minima di pescherecci battenti la loro bandiera che praticano la pesca di specie soggette all'obbligo di sbarco , stabilita conformemente al paragrafo 2, è dotata di sistemi di registrazione continua mediante telecamere a circuito chiuso (CCTV) provviste di dispositivi di archiviazione dei dati. |
1. Gli Stati membri garantiscono un controllo efficace dell'obbligo di sbarco. A tal fine, una percentuale minima di pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri, battenti la loro bandiera e che praticano la pesca di specie soggette all'obbligo di sbarco, considerati a rischio molto elevato di non conformità all'obbligo di sbarco nel quadro dei programmi specifici di controllo e di ispezione adottati conformemente all'articolo 95, è dotata di sistemi di registrazione continua mediante telecamere a circuito chiuso (CCTV) provviste di dispositivi di archiviazione dei dati, nel rispetto di tutte le norme applicabili in materia di tutela della vita privata e trattamento dei dati personali . Conformemente ai programmi specifici di controllo e di ispezione adottati a norma dell'articolo 95, lo Stato membro può autorizzare il peschereccio ad accogliere gli osservatori incaricati del controllo a bordo a norma dell'articolo 73 bis. |
Emendamento 121
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 23
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 25 bis — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. La percentuale dei pescherecci di cui al paragrafo 1 è stabilita per le diverse categorie di rischio nei programmi specifici di controllo e di ispezione adottati conformemente all'articolo 95. Tali programmi determinano anche le categorie di rischio e i tipi di pescherecci che vi rientrano. |
soppresso |
Emendamento 122
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 23
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 25 bis — paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. La Commissione riesamina l'efficacia dei sistemi elettronici di monitoraggio nel controllare il rispetto dell'obbligo di sbarco, come pure il loro contributo al conseguimento del rendimento massimo sostenibile degli stock interessati, e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro … [cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]. |
Emendamento 123
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 23
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 25 bis — paragrafo 3 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 ter. Oltre ai sistemi elettronici di monitoraggio utilizzati per controllare il rispetto dell'obbligo di sbarco, gli Stati membri possono altresì sostenere l'uso di sistemi che consentano un monitoraggio maggiore della selettività delle operazioni di pesca direttamente sugli attrezzi. |
Emendamento 341
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 23
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 25 bis — paragrafo 3 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 quater. Gli operatori possono dotare i propri pescherecci di sistemi CCTV su base volontaria. A tal fine, l'autorità competente fornisce incentivi quali l'assegnazione di contingenti supplementari o la cancellazione di punti, a norma del paragrafo 4. |
Emendamento 125
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 23
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 25 bis — paragrafo 3 quinquies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 quinquies. I pescherecci si dotano di tecnologie CCTV su base obbligatoria qualora abbiano commesso due o più violazioni gravi delle norme stabilite all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 se così deciso dall'autorità competente in quanto sanzione accessoria. |
Emendamento 126
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 23
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 25 bis — paragrafo 3 sexies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 sexies. Le registrazioni dei sistemi CCTV rimangono sempre di proprietà del proprietario del peschereccio. Le autorità competenti tutelano e garantiscono la riservatezza commerciale e il diritto alla vita privata durante l'intero processo. |
Emendamento 127
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 23
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 25 bis — paragrafo 4 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme dettagliate riguardanti i requisiti, le specifiche tecniche, l'installazione e il funzionamento dei sistemi elettronici di monitoraggio per il controllo dell'obbligo di sbarco, inclusi i sistemi CCTV a registrazione continua. |
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme dettagliate riguardanti i requisiti, le specifiche tecniche, l'installazione, il funzionamento e gli incentivi concernenti i sistemi elettronici di monitoraggio per il controllo dell'obbligo di sbarco, inclusi i sistemi CCTV a registrazione continua. |
Emendamento 327
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 23 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 25 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 128
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 27
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 33 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Nel caso in cui i dati trasmessi dallo Stato membro ai sensi del paragrafo 2 si fondino su stime riguardanti uno stock o un gruppo di stock, lo Stato membro fornisce alla Commissione i quantitativi corretti stabiliti sulla base delle dichiarazioni di sbarco non appena disponibili e non oltre i 12 mesi successivi alla data dello sbarco. |
3. Nel caso in cui i dati trasmessi dallo Stato membro ai sensi del paragrafo 2 si fondino su stime riguardanti uno stock o un gruppo di stock, lo Stato membro fornisce alla Commissione i quantitativi corretti stabiliti sulla base delle dichiarazioni di sbarco non appena disponibili e non oltre i tre mesi successivi alla data dello sbarco. |
Emendamento 129
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 27
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 33 — paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. Qualora rilevi discrepanze tra le informazioni trasmesse alla Commissione ai sensi dei paragrafi 2 e 3 e i risultati della convalida attuata conformemente all'articolo 109, lo Stato membro fornisce alla Commissione i quantitativi corretti stabiliti sulla base di tale convalida non appena disponibili e non oltre i 3 mesi successivi alla data dello sbarco. |
4. Qualora rilevi discrepanze tra le informazioni trasmesse alla Commissione ai sensi dei paragrafi 2 e 3 e i risultati della convalida attuata conformemente all'articolo 109, lo Stato membro sottopone i dati a controlli incrociati e verifiche, in modo da correggere tali discrepanze. Inoltre lo Stato membro fornisce alla Commissione i quantitativi corretti stabiliti sulla base di tale convalida non appena disponibili e non oltre i 3 mesi successivi alla data dello sbarco. |
Emendamento 130
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 27
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 33 — paragrafo 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6 bis. Le catture effettuate nel quadro di una ricerca scientifica possono essere donate a progetti sociali, anche per fornire alimenti ai senzatetto. |
Emendamento 131
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 28
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 34 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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La Commissione può chiedere a uno Stato membro di presentare informazioni più dettagliate e più frequenti di quanto disposto all'articolo 33 qualora si ritenga esaurito l'80 % del contingente relativo a uno stock o a un gruppo di stock. |
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In tal caso la Commissione può chiedere informazioni più dettagliate e più frequenti di quanto disposto all'articolo 33. |
Emendamento 132
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 28
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 34 — paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. La Commissione può chiedere a uno Stato membro di presentare informazioni più dettagliate e più frequenti di quanto disposto all'articolo 33 qualora si ritenga che sia stato esaurito l'80 % del contingente relativo a uno stock o a un gruppo di stock o che sia stato raggiunto l'80 % dello sforzo di pesca massimo consentito relativo a un attrezzo da pesca o a un tipo di pesca specifico e a una zona geografica pertinente. In tal caso lo Stato membro fornisce alla Commissione le informazioni richieste. |
Emendamento 134
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 35
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 39 bis — paragrafo 1 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 135
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 35
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 39 bis — paragrafo 1 — lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 136
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 35
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 39 bis — paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché i pescherecci che hanno commesso un'infrazione connessa alla manomissione di un motore allo scopo di aumentarne la potenza al di là di quella massima continua indicata nel certificato del motore siano provvisti di dispositivi installati in modo permanente atti a misurare e registrare la potenza del motore. |
Emendamento 137
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 35
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 39 bis — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. I dispositivi di cui al paragrafo 1, in particolare estensimetri dell'asse installati in modo permanente e contagiri, assicurano la misurazione continua della potenza del motore di propulsione in kilowatt. |
2. I dispositivi di cui al paragrafo 1, in particolare estensimetri dell'asse installati in modo permanente e contagiri, assicurano la misurazione e la registrazione continua della potenza del motore di propulsione in kilowatt. |
Emendamento 138
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 35 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 40 — paragrafo 3
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Testo in vigore |
Emendamento |
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3. Le autorità competenti degli Stati membri possono affidare la certificazione della potenza del motore a società di classificazione o ad altri operatori che dispongono delle conoscenze necessarie per effettuare l'esame tecnico della potenza del motore. Tali società di classificazione e altri operatori certificano che un motore installato per la propulsione non è in grado di superare la potenza ufficialmente indicata solo a condizione che non esista alcuna possibilità di aumentare le prestazioni del motore installato per la propulsione al di là della potenza certificata. |
«3. Le autorità competenti degli Stati membri possono affidare la certificazione della potenza del motore a società di classificazione o ad altri operatori che dispongono delle conoscenze necessarie per effettuare l'esame tecnico della potenza del motore. Tali società di classificazione e altri operatori certificano che un motore installato per la propulsione non è in grado di superare la potenza ufficialmente indicata solo a condizione che non esista alcuna possibilità di aumentare le prestazioni del motore installato per la propulsione al di là della potenza certificata. Tali società di classificazione e altri operatori sono responsabili della veridicità delle certificazioni.»; |
Emendamento 139
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 36
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 40 — paragrafo 6
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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6. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti la certificazione della potenza del motore di propulsione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2. |
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 119 bis al fine di stabilire norme dettagliate riguardanti la certificazione della potenza del motore di propulsione. |
Emendamento 140
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 37
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 41 — comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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|
Gli Stati membri verificano l'accuratezza e la coerenza dei dati relativi alla potenza del motore e alla stazza utilizzando tutte le informazioni disponibili in merito alle caratteristiche tecniche del peschereccio in questione. |
Emendamento 141
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 37
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 41 — comma 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli Stati membri comunicano alla Commissione, nell’ambito della relazione di cui all’articolo 118, gli esiti delle verifiche di cui al presente articolo e le misure prese nel caso in cui la potenza del motore o la stazza del peschereccio risultino superiori a quelle dichiarate nella licenza di pesca o nel registro della flotta dell’Unione o nazionale. |
Emendamento 142
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 39 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 44
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 44 |
«Articolo 44 |
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Stivaggio separato delle catture demersali oggetto di piani pluriennali |
Stivaggio separato delle catture demersali oggetto di piani pluriennali |
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1. Tutte le catture di stock demersali oggetto di un piano pluriennale detenute a bordo di un peschereccio dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri sono poste in casse, compartimenti o contenitori in modo separato per ciascuno di tali stock in modo tale che siano identificabili rispetto alle altre casse, compartimenti o contenitori. |
1. Tutte le catture di stock demersali bersaglio oggetto di un piano di ricostituzione, di programmi specifici di controllo e di ispezione adottati conformemente all'articolo 95, incluse le disposizioni relative allo stivaggio separato, o di misure di controllo specifiche definite nei piani pluriennali, detenute a bordo di un peschereccio dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri, sono poste in casse, compartimenti o contenitori in modo separato per ciascuno di tali stock in modo tale che siano identificabili rispetto alle altre casse, compartimenti o contenitori. |
||
|
2. I comandanti di pescherecci dell'Unione stivano le catture di stock demersali oggetto di un piano pluriennale conformemente ad un piano di stivaggio che indichi la collocazione delle diverse specie nelle stive. |
2. I comandanti di pescherecci dell'Unione stivano le catture degli stock demersali di cui al paragrafo 1 conformemente ad un piano di stivaggio che indichi la collocazione delle diverse specie nelle stive. |
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|
3. È vietato detenere a bordo di un peschereccio dell'Unione, in casse, compartimenti o contenitori di qualsiasi tipo, quantitativi di catture di stock demersali oggetto di un piano pluriennale mescolati con qualsiasi altro prodotto della pesca. |
3. È vietato detenere a bordo di un peschereccio dell'Unione, in casse, compartimenti o contenitori di qualsiasi tipo, quantitativi di catture degli stock demersali di cui al paragrafo 1 mescolati con qualsiasi altro prodotto della pesca.»; |
Emendamento 143
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 42 — lettera a
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 48 — paragrafo 3
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Se gli attrezzi perduti non possono essere recuperati, il comandante della nave include le informazioni sugli attrezzi perduti nel giornale di pesca a norma dell'articolo 14, paragrafo 3. L'autorità competente dello Stato membro di bandiera informa l'autorità competente dello Stato membro costiero. |
3. Se gli attrezzi perduti non possono essere recuperati, il comandante della nave include le informazioni sugli attrezzi perduti nel giornale di pesca a norma dell'articolo 14, paragrafo 3. L'autorità competente dello Stato membro di bandiera informa senza indugio l'autorità competente dello Stato membro costiero. |
Emendamento 144
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 42 — lettera b
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 48 — paragrafo 5
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
5. Gli Stati membri raccolgono e registrano le informazioni sugli attrezzi perduti e le forniscono alla Commissione su richiesta . |
5. Gli Stati membri raccolgono e registrano tutte le informazioni sugli attrezzi perduti di cui al paragrafo 3 e le forniscono alla Commissione e all'Agenzia europea di controllo della pesca . |
|
|
L'Agenzia europea di controllo della pesca trasmette tali informazioni all'Agenzia europea per la sicurezza marittima e all'Agenzia europea dell'ambiente nel quadro della loro cooperazione rafforzata. |
|
|
Il registro unionale delle infrazioni istituito a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, include un elenco degli attrezzi perduti in mare e garantisce la registrazione delle informazione e la disponibilità delle stesse per gli Stati membri e l'Agenzia europea di controllo della pesca. |
|
|
Tali informazioni sono trasmesse senza indugio per via elettronica. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis al fine di integrare il presente regolamento specificando ulteriormente le norme relative alla trasmissione delle informazioni. |
Emendamento 145
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 43
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 50 — titolo
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Controllo delle zone di restrizione della pesca |
Controllo delle zone di restrizione della pesca e delle zone marine protette |
Emendamento 146
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 43
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 50 — paragrafo 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1. Le attività di pesca esercitate in zone di restrizione della pesca situate nelle acque dell'Unione sono controllate dallo Stato membro costiero. Lo Stato membro costiero dispone di un sistema per individuare e registrare l'entrata, il transito e l'uscita dei pescherecci dalle zone di restrizione della pesca soggette alla sua giurisdizione o sovranità. |
1. Le attività di pesca esercitate in zone di restrizione della pesca e in zone marine protette situate nelle acque dell'Unione sono controllate dallo Stato membro costiero. Lo Stato membro costiero dispone di un sistema per individuare e registrare l'entrata, il transito e l'uscita dei pescherecci dalle zone di restrizione della pesca e dalle zone marine protette soggette alla sua giurisdizione o sovranità. |
Emendamento 147
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 43
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 50 — paragrafo 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2. Le attività di pesca esercitate dai pescherecci dell'Unione in zone di restrizione della pesca situate in alto mare o in acque di paesi terzi sono controllate dagli Stati membri di bandiera. |
2. Le attività di pesca esercitate dai pescherecci dell'Unione in zone di restrizione della pesca e in zone marine protette situate in alto mare o in acque di paesi terzi sono controllate dagli Stati membri di bandiera. |
Emendamento 148
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 43
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 50 — paragrafo 3 — parte introduttiva
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3. Il transito in una zona di restrizione della pesca è consentito a tutti i pescherecci non autorizzati a pescare in tali zone purché soddisfino le seguenti condizioni: |
3. Il transito in una zona di restrizione della pesca o in una zona marina protetta è consentito a tutti i pescherecci non autorizzati a pescare in tali zone purché soddisfino le seguenti condizioni: |
Emendamento 149
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 44
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 55 — paragrafo 1 — comma 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Gli Stati membri garantiscono che la pesca ricreativa nel rispettivo territorio e nelle acque dell'Unione sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi e le norme della politica comune della pesca. |
Gli Stati membri garantiscono che la pesca ricreativa nel rispettivo territorio e nelle acque dell'Unione sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi e le norme della politica comune della pesca nonché con le misure di conservazione dell'Unione, incluse quelle adottate nel quadro di piani pluriennali . |
Emendamento 150
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 44
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 55 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera a
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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|
Emendamento 151
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 44
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 55 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera b
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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|
Emendamento 152
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 44
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 55 — paragrafo 2 — parte introduttiva
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2. Per quanto riguarda gli stock, i gruppi di stock e le specie oggetto di misure di conservazione dell'Unione applicabili alle attività di pesca ricreativa, gli Stati membri |
2. Per quanto riguarda gli stock, i gruppi di stock e le specie oggetto di misure di conservazione dell'Unione , incluse ulteriori misure di conservazione adottate nel quadro di piani pluriennali, applicabili alle attività di pesca ricreativa, gli Stati membri: |
Emendamento 153
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 44
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 55 — paragrafo 2 — lettera a
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 342
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 44
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 55 — paragrafo 3 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
3 bis. Il comandante di un peschereccio utilizzato per l'ittiturismo notifica le autorità competenti prima che il peschereccio sia utilizzato per questo scopo specifico. L'articolo 15 non si applica. |
Emendamento 154
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 44
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 55 — paragrafo 4
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
4. I programmi nazionali di controllo di cui all'articolo 93 bis comprendono attività di controllo specifiche relative alla pesca ricreativa. |
soppresso |
Emendamento 155
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 44
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 55 — paragrafo 5 — comma 1 — parte introduttiva
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti: |
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme dettagliate riguardanti: |
Emendamento 343
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 44
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 55 — paragrafo 5 — lettera a bis (nuova)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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|
|
Emendamento 156
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 44
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 55 — paragrafo 5 — comma 1 — lettera b
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 157
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 44
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 55 — paragrafo 5 — comma 1 — lettera c
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 158
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 44
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 55 — paragrafo 5 — comma 1 — lettera d
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 159
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 44
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 55 — paragrafo 5 — comma 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2. |
soppresso |
Emendamento 160
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 44
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 55 — paragrafo 6
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
6. Il presente articolo si applica a qualsiasi attività di pesca ricreativa, comprese quelle organizzate da entità commerciali operanti nel settore del turismo e delle competizioni sportive."; |
6. Il presente articolo si applica a qualsiasi attività di pesca ricreativa, come quelle effettuate con il supporto di una nave, in immersione o a piedi e con qualsiasi metodo di cattura o di raccolta, comprese quelle organizzate da entità commerciali operanti nel settore del turismo e delle competizioni sportive , nonché nel contesto dell'ittiturismo e con navi charter per la pesca ricreativa ."; |
Emendamento 161
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 44 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Capo V bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 332
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 46
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 56 — paragrafo 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Ciascuno Stato membro è responsabile, nel suo territorio, del controllo dell'applicazione delle norme della politica comune della pesca in tutte le fasi della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, dall'immissione sul mercato alla vendita al dettaglio, compreso il trasporto. In particolare, gli Stati membri adottano misure miranti a garantire che l'uso di prodotti della pesca di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione soggetti all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sia limitato a fini diversi dal consumo umano diretto. |
1. Ciascuno Stato membro è responsabile, nel suo territorio, del controllo dell'applicazione delle norme della politica comune della pesca in tutte le fasi della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, dall'immissione sul mercato alla vendita al dettaglio, compresi il settore HORECA e il trasporto. In particolare, gli Stati membri adottano misure miranti a garantire che l'uso di prodotti della pesca di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione soggetti all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sia limitato a fini diversi dal consumo umano diretto. In deroga all'articolo 15, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 1380/2013, a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi, i prodotti della pesca di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione che sono soggetti all'obbligo di sbarco possono essere donati per scopi caritativi e/o sociali. Tale deroga non comporta la creazione di un mercato per le catture al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione. |
Emendamento 163
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 46
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 56 bis — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. I prodotti della pesca e dell'acquacoltura catturati o raccolti sono suddivisi in partite prima dell'immissione sul mercato. |
1. I prodotti della pesca e dell'acquacoltura sono suddivisi in partite prima dell'immissione sul mercato. |
Emendamento 164
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 46
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 56 bis — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Una partita contiene solo prodotti della pesca o dell'acquacoltura di un'unica specie, della stessa presentazione e provenienti dalla stessa zona geografica pertinente e dallo stesso peschereccio o gruppo di pescherecci, o dalla stessa unità di produzione in acquacoltura. |
2. Ai fini della commercializzazione dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura, per i prodotti di cui al capitolo 3 della nomenclatura combinata istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, ciascuna partita è costituita da prodotti della pesca o dell'acquacoltura di un'unica specie, della stessa presentazione e provenienti dalla stessa zona geografica pertinente e dallo stesso peschereccio o gruppo di pescherecci, o dalla stessa unità di produzione in acquacoltura. |
Emendamento 165
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 46
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 56 bis — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. In deroga al paragrafo 2, prima dell'immissione sul mercato, l'operatore del peschereccio, l'organizzazione di produttori di cui l'operatore del peschereccio è membro o un acquirente registrato possono inserire nella stessa partita i quantitativi di prodotti della pesca di più specie di peso complessivo inferiore a 30 kg, provenienti dalla stessa zona geografica pertinente e della stessa presentazione, al giorno e per peschereccio. |
3. Nonostante il paragrafo 2, prima dell'immissione sul mercato, l'operatore del peschereccio, l'organizzazione di produttori di cui l'operatore del peschereccio è membro o un acquirente registrato possono inserire nella stessa partita i quantitativi di prodotti della pesca di più specie di peso complessivo inferiore a 30 kg, provenienti dalla stessa zona geografica pertinente e della stessa presentazione, al giorno e per peschereccio. |
Emendamento 166
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 46
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 56 bis — paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. In deroga all'articolo 15, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 1380/2013, ai fini della solidarietà sociale e della limitazione degli sprechi, il pescato di taglia inferiore alle pertinenti taglie minime di riferimento per la conservazione può essere destinato a usi caritativi e/o sociali. |
Emendamento 167
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 46
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 56 bis — paragrafo 5 — parte introduttiva
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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5. Dopo l'immissione sul mercato, una partita di prodotti della pesca o dell'acquacoltura può solo essere fusa con un'altra o essere suddivisa, se la partita creata dalla fusione o quelle create dalla suddivisione della partita soddisfano le seguenti condizioni, segnatamente: |
5. Dopo l'immissione sul mercato, una partita di prodotti della pesca o dell'acquacoltura può solo essere fusa con un'altra o essere suddivisa se il lotto creato dalla fusione o le partite create dalla suddivisione soddisfano le seguenti condizioni, segnatamente: |
Emendamento 168
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 46
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 56 bis — paragrafo 5 — lettera a
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 169
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 46
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 56 bis — paragrafo 5 — lettera b
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 170
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 46
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 56 bis — paragrafo 5 — lettera c
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 171
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 46
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 56 bis — paragrafo 6
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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6. Il presente articolo si applica unicamente ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura rientranti nel capitolo 3 e nelle voci 1604 e 1605 del capitolo 16 della nomenclatura combinata istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio*. |
6. Fatto salvo il paragrafo 2, il presente articolo si applica ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura rientranti nel capitolo 3 e nelle voci 1604 e 1605 del capitolo 16 della nomenclatura combinata istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio*. |
Emendamento 172
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 46
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 57 — paragrafo 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Le verifiche possono aver luogo in tutte le fasi della catena di approvvigionamento, compreso il trasporto. Nel caso di prodotti ai quali si applicano norme comuni di commercializzazione solo al momento dell'immissione sul mercato, le verifiche effettuate in fasi successive della catena di approvvigionamento possono essere di natura documentale. |
2. Le verifiche possono aver luogo in tutte le fasi della catena di approvvigionamento, compresi il trasporto e la ristorazione . Nel caso di prodotti ai quali si applicano norme comuni di commercializzazione solo al momento dell'immissione sul mercato, le verifiche effettuate in fasi successive della catena di approvvigionamento possono essere di natura documentale. |
Emendamento 173
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 46
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 58 — paragrafo 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Fatte salve le prescrizioni in materia di tracciabilità di cui al regolamento (CE) n. 178/2002, le partite di prodotti della pesca o dell'acquacoltura sono tracciabili in tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio, compresi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati all'esportazione. |
1. Fatte salve le prescrizioni in materia di tracciabilità di cui al regolamento (CE) n. 178/2002, le partite e i lotti di prodotti della pesca o dell'acquacoltura sono tracciabili in tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio, compresi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati all'esportazione. |
Emendamento 174
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 46
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 58 — paragrafo 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. In tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio, gli operatori provvedono affinché, per ciascuna partita di prodotti della pesca o dell'acquacoltura, le informazioni elencate ai paragrafi 5 e 6: |
2. In tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio, gli operatori provvedono affinché, per ciascuna partita o lotto di prodotti della pesca o dell'acquacoltura, le informazioni elencate ai paragrafi 5 e 6: |
Emendamento 175
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 46
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 58 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura che sono o saranno probabilmente immesse sul mercato dell'Unione, o che sono o saranno probabilmente esportate sono adeguatamente contrassegnate o etichettate per assicurare la tracciabilità di ogni partita. |
3. Le partite e i lotti di prodotti della pesca e dell'acquacoltura che sono o saranno probabilmente immessi o resi disponibili sul mercato dell'Unione, o che sono o saranno probabilmente esportati sono adeguatamente contrassegnati o etichettati per assicurare la tracciabilità di ogni partita. |
Emendamento 176
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 46
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 58 — paragrafo 4
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. Gli Stati membri verificano che gli operatori dispongano di procedure e sistemi digitalizzati per identificare gli operatori che hanno loro fornito le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura e ai quali tali prodotti sono stati forniti. Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedano. |
4. Gli Stati membri verificano che gli operatori dispongano di procedure e sistemi digitalizzati per identificare gli operatori che hanno loro fornito le partite e i lotti di prodotti della pesca e dell'acquacoltura e ai quali tali prodotti sono stati forniti. Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedano. |
Emendamento 177
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 46
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 58 — paragrafo 5 — parte introduttiva
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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5. Per le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ad eccezione dei prodotti importati nell'Unione, le informazioni di cui al paragrafo 2 comprendono: |
5. Per le partite o i lotti di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ad eccezione dei prodotti importati nell'Unione, le informazioni di cui al paragrafo 2 comprendono: |
Emendamento 178
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 46
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 58 — paragrafo 5 — lettera c
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 179
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 46
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 58 — paragrafo 5 — lettera f
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 180
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 46
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 58 — paragrafo 6 — parte introduttiva
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
6. Per le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura importate nell'Unione, le informazioni di cui al paragrafo 2 comprendono: |
6. Per le partite o lotti di prodotti della pesca e dell'acquacoltura importate nell'Unione, le informazioni di cui al paragrafo 2 comprendono: |
Emendamento 181
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 46
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 58 — paragrafo 6 — lettera d
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 182
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 46
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 58 — paragrafo 6 — lettera h bis (nuova)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 183
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 46
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 58 — paragrafo 7
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
7. Lo Stato membro può esonerare dagli obblighi di cui al presente articolo i piccoli quantitativi venduti direttamente dal peschereccio al consumatore, purché non siano superiori ai 5 kg di prodotti della pesca per consumatore al giorno. |
7. Lo Stato membro può esonerare dagli obblighi di cui al presente articolo i piccoli quantitativi venduti direttamente dal peschereccio dal comandante o da un suo rappresentante al consumatore e che non sono successivamente commercializzati ma utilizzati solo per il consumo privato , purché tali quantitativi non siano superiori ai 5 kg di prodotti della pesca per consumatore al giorno. |
Emendamento 184
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 46
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 58 — paragrafo 9
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
9. Il presente articolo si applica unicamente ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura rientranti nel capitolo 3 e nelle voci 1604 e 1605 del capitolo 16 della nomenclatura combinata istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio*. |
9. Il presente articolo si applica ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura rientranti nel capitolo 3 e nelle voci 1604 e 1605 del capitolo 16 della nomenclatura combinata istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio*. |
Emendamento 185
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 46
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 58 — paragrafo 10
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
10. Il presente articolo non si applica ai pesci, ai crostacei e ai molluschi ornamentali."; |
10. Il presente articolo non si applica ai pesci, ai crostacei, ai molluschi e alle alghe ornamentali."; |
Emendamento 186
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 48
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 59 bis — paragrafo 1 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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|
1 bis. Qualora i prodotti pesati immediatamente dopo lo sbarco non siano venduti il giorno stesso, è ammessa una tolleranza del 10 % tra il peso allo sbarco e il peso di vendita. Tale tolleranza si applica solo nei casi in cui il prodotto fresco è immagazzinato nelle strutture di agenti autorizzati, legalizzati attraverso un documento di raccolta, per essere venduto nei giorni successivi. |
Emendamento 187
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 48
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 59 bis — paragrafo 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2. Prima che un operatore sia registrato per effettuare la pesatura di prodotti alieutici, gli Stati membri ne accertano la competenza e si assicurano che egli sia adeguatamente attrezzato per effettuare le operazioni di pesatura. Essi, inoltre, predispongono un sistema mediante il quale l'operatore che non soddisfa più le condizioni richieste per svolgere la pesatura non risulti più registrato . |
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare la pesatura dei prodotti della pesca a bordo del peschereccio fatto salvo il piano di campionamento di cui all'articolo 60, paragrafo 1 . |
Emendamento 188
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 48
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 59 bis — paragrafo 3 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Gli acquirenti registrati, i centri d'asta registrati o gli altri organismi o persone responsabili della prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca in uno Stato membro sono responsabili dell'accuratezza dell'operazione di pesatura a meno che questa non sia effettuata, in conformità del paragrafo 2, a bordo di un peschereccio, nel qual caso la responsabilità è del comandante. |
Emendamento 189
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 48
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 59 bis — paragrafo 4
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis riguardanti i criteri di registrazione degli operatori autorizzati ad effettuare la pesatura dei prodotti alieutici e il contenuto dei registri di pesatura."; |
soppresso |
Emendamento 190
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 48
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 59 bis — paragrafo 4 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
4 bis. Le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere che i quantitativi di prodotti della pesca sbarcati per la prima volta in tale Stato membro siano pesati alla presenza di funzionari prima di essere trasportati fuori dal luogo di sbarco. |
Emendamento 191
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 49
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 60 — paragrafo 1 — comma 1 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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In deroga al primo comma, gli Stati membri possono adottare piani di campionamento approvati dalla Commissione conformemente alla metodologia di cui al paragrafo 6, stabilendo quali quantitativi di prodotti della pesca devono essere pesati e dove. Conformemente a tale piano, gli Stati membri possono autorizzare la pesatura dei prodotti della pesca: |
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Emendamento 192
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 49
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 60 — paragrafo 3
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3. Il risultato riportato nel registro di pesatura è trasmesso al comandante ed è utilizzato per la compilazione della dichiarazione di sbarco e del documento di trasporto. |
3. Il risultato riportato nel registro di pesatura è trasmesso immediatamente al comandante ed è utilizzato per la compilazione della dichiarazione di sbarco e del documento di trasporto. |
Emendamento 193
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 49
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 60 — paragrafo 4
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
4. Le autorità competenti di uno Stato membro possono esigere che qualunque quantitativo di prodotti della pesca sbarcato per la prima volta in tale Stato membro sia pesato da funzionari, o in loro presenza, prima di essere trasportato fuori dal luogo di sbarco. |
4. Le autorità competenti di uno Stato membro possono esigere che qualunque quantitativo di prodotti della pesca sbarcato per la prima volta in tale Stato membro sia pesato da funzionari, o in loro presenza, prima di essere trasportato fuori dal luogo di sbarco. Fatto salvo il paragrafo 5, non è obbligatorio pesare nuovamente tali quantitativi di prodotti della pesca. |
Emendamento 194
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 49
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 60 — paragrafo 5 — lettera c
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 195
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 49
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 60 — paragrafo 5 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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|
5 bis. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro in cui sono sbarcati i prodotti della pesca possono autorizzare che tali prodotti siano trasportati prima della pesatura presso acquirenti registrati, centri d'asta registrati o altri organismi o persone responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti della pesca in un altro Stato membro. Tale autorizzazione è soggetta a un programma di controllo comune tra gli Stati membri interessati di cui all'articolo 94, che è stato approvato dalla Commissione e si basa sulla metodologia fondata sul rischio adottata dalla Commissione conformemente al paragrafo 6. |
Emendamento 196
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 49
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 60 — paragrafo 5 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
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5 ter. In deroga al paragrafo 1, i pescherecci che sbarcano al di fuori del territorio dell'Unione possono pesare i prodotti della pesca dopo il trasporto dal luogo di sbarco, purché lo Stato membro di bandiera abbia adottato un piano di controllo approvato dalla Commissione e basato sulla metodologia fondata sul rischio adottata dalla Commissione conformemente al paragrafo 6. |
Emendamento 197
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 49
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 60 — paragrafo 6
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
6. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, una metodologia basata sul rischio per l'elaborazione dei piani di campionamento di cui al paragrafo 5, lettera b), e approvare tali piani. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2. |
6. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, una metodologia basata sul rischio per l'elaborazione dei piani di campionamento di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 5, lettera b), e approvare tali piani. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2. |
Emendamento 198
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 50
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 60 bis — paragrafo 2 — lettera c
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 199
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 52
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 62 — paragrafo 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1. Gli acquirenti registrati, i centri d'asta registrati o gli altri organismi o persone autorizzati dagli Stati membri responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti della pesca sbarcati in uno Stato membro registrano elettronicamente le informazioni di cui all'articolo 64, paragrafo 1, e trasmettono per via elettronica, entro 24 ore dall'immissione sul mercato, una nota di vendita contenente tali informazioni alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio ha luogo la prima vendita. I suddetti acquirenti, centri d'asta, organismi o persone sono responsabili dell'esattezza della nota di vendita. |
1. Gli acquirenti registrati, i centri d'asta registrati o gli altri organismi o persone autorizzati dagli Stati membri responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti della pesca sbarcati in uno Stato membro registrano elettronicamente le informazioni di cui all'articolo 64, paragrafo 1, e trasmettono per via elettronica, entro 48 ore dall'immissione sul mercato, una nota di vendita contenente tali informazioni alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio ha luogo la prima vendita. I suddetti acquirenti, centri d'asta, organismi o persone sono responsabili dell'esattezza della nota di vendita. |
Emendamento 200
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 54
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 64 — comma 1 — parte introduttiva
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Le note di vendita di cui all'articolo 62 recano un numero di identificazione unico e contengono i seguenti dati: |
Le note di vendita di cui all'articolo 62 hanno lo stesso formato in tutta l'Unione, recano un numero di identificazione unico e contengono i seguenti dati: |
Emendamento 201
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 54
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 64 — comma 1 — lettera d
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 202
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 54
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 66 — paragrafo 3 — lettera d
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 203
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 56
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 68 — paragrafo 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2. Prima dell'inizio del trasporto , il vettore trasmette il documento di trasporto, per via elettronica, alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, dello Stato membro di sbarco, dello Stato membro o degli Stati membri di transito e dello Stato membro di destinazione del prodotto della pesca, a seconda dei casi. |
2. Entro 48 ore dal carico , il vettore trasmette il documento di trasporto, per via elettronica, alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, dello Stato membro di sbarco, dello Stato membro o degli Stati membri di transito e dello Stato membro di destinazione del prodotto della pesca, a seconda dei casi. |
Emendamento 204
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 56
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 68 — paragrafo 4 — lettera c
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 205
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 56
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 68 — paragrafo 4 — lettera d
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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È ammessa una tolleranza del 5 % qualora la distanza da percorrere sia inferiore a 500 km o il tempo di percorrenza sia di cinque ore o meno; la tolleranza è del 15 % qualora la distanza e il tempo di percorrenza siano superiori; |
Emendamento 206
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 56
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 68 — paragrafo 5
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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5. Le autorità competenti degli Stati membri possono concedere esenzioni dall'obbligo di cui al paragrafo 1 se i prodotti della pesca sono trasportati all'interno di un'area portuale o in un raggio non superiore a 20 km dal luogo di sbarco. |
5. Le autorità competenti degli Stati membri possono concedere esenzioni dall'obbligo di cui al paragrafo 1 se i prodotti della pesca sono trasportati all'interno di un'area portuale o in un raggio non superiore a 50 km dal luogo di sbarco. |
Emendamento 207
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 56
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 68 — paragrafo 6 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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6 bis. Il documento di trasporto può essere sostituito da una copia della dichiarazione di sbarco o da qualsiasi altro documento equivalente relativo ai quantitativi trasportati solo se tale documento contiene le stesse informazioni di cui al paragrafo 4. |
Emendamento 208
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 57 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 71 — paragrafo 1 — lettera a
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Emendamento 209
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 57 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 71 — paragrafo 3
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Testo in vigore |
Emendamento |
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3. Se l'avvistamento o rilevamento riguarda un peschereccio di un altro Stato membro o di un paese terzo e le risultanze ottenute non corrispondono alle altre informazioni di cui dispone lo Stato membro costiero, quest'ultimo, se non è in grado di adottare ulteriori provvedimenti, compila un rapporto di sorveglianza indicante le risultanze ottenute e lo trasmette senza indugio, se possibile per via elettronica, allo Stato membro di bandiera o al paese terzo interessato. Nel caso di una nave di un paese terzo il rapporto di sorveglianza è trasmesso anche alla Commissione o all'organismo da essa designato. |
«3. Se l'avvistamento o rilevamento riguarda un peschereccio di un altro Stato membro o di un paese terzo e le risultanze ottenute non corrispondono alle altre informazioni di cui dispone lo Stato membro costiero, quest'ultimo, se non è in grado di adottare ulteriori provvedimenti, compila un rapporto di sorveglianza , che ha lo stesso formato in tutta l'Unione, indicante le risultanze ottenute e lo trasmette senza indugio, per via elettronica, allo Stato membro di bandiera o al paese terzo interessato. Nel caso di una nave di un paese terzo il rapporto di sorveglianza è trasmesso anche alla Commissione o all'organismo da essa designato.» |
Emendamento 210
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 59 — lettera a
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 73 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Ove sia stato istituito un programma di osservazione di controllo dell'Unione in conformità al trattato, gli osservatori incaricati del controllo a bordo designati dagli Stati membri verificano il rispetto delle norme della politica comune della pesca da parte dei pescherecci . Essi svolgono tutte le mansioni previste dal programma di osservazione e, in particolare, registrano le attività di pesca del peschereccio ed esaminano i documenti pertinenti. |
1. Ove sia stato istituito un programma di osservazione di controllo dell'Unione in conformità al trattato, gli osservatori incaricati del controllo a bordo designati dagli Stati membri verificano se i pescherecci rispettano le norme della politica comune della pesca e le norme applicabili nelle acque del paese terzo o nelle zone di alto mare in cui il peschereccio sta operando, compresi gli obblighi relativi alle misure tecniche e alla protezione dell'ambiente marino . Essi svolgono tutte le mansioni previste dal programma di osservazione e, in particolare, registrano le attività di pesca del peschereccio ed esaminano i documenti pertinenti. |
Emendamento 211
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 59 — lettera a
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 73 — paragrafo 2 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 212
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 59 — lettera a
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 73 — paragrafo 2 — lettera a bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 213
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 59 — lettera b bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 73 — paragrafo 5
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Testo in vigore |
Emendamento |
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5. Gli osservatori di controllo compilano un rapporto di osservazione , se possibile in formato elettronico, e lo trasmettono senza indugio, se del caso utilizzando mezzi di trasmissione elettronici a bordo del peschereccio, alle loro autorità competenti e alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera. Gli Stati membri inseriscono il rapporto nella banca dati di cui all'articolo 78. |
«5. Gli osservatori di controllo compilano un rapporto di osservazione in formato elettronico e lo trasmettono senza indugio, se del caso utilizzando mezzi di trasmissione elettronici a bordo del peschereccio, alle loro autorità competenti e alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera. Gli Stati membri inseriscono il rapporto nella banca dati di cui all'articolo 78.» |
Emendamento 214
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 59 — lettera b ter (nuova)
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 73 — paragrafo 6
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Testo in vigore |
Emendamento |
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6. Qualora il rapporto di osservazione indichi che la nave sottoposta ad osservazione ha praticato attività di pesca contrarie alle norme previste dalla politica comune della pesca, le autorità competenti di cui al paragrafo 4 adottano misure opportune per indagare sulla questione. |
«6. Qualora il rapporto di osservazione indichi che la nave sottoposta ad osservazione ha praticato attività di pesca contrarie alle norme previste dalla politica comune della pesca o alle norme applicabili nelle acque del paese terzo o nella zona di alto mare in cui il peschereccio sta operando , le autorità competenti di cui al paragrafo 4 adottano misure opportune per indagare sulla questione.» |
Emendamento 215
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 59 — lettera b quater (nuova)
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 73 — paragrafo 7
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Testo in vigore |
Emendamento |
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7. I comandanti dei pescherecci comunitari offrono agli osservatori di controllo una sistemazione adeguata, ne agevolano l'operato ed evitano qualsiasi interferenza con lo svolgimento delle loro mansioni. I comandanti dei pescherecci comunitari consentono altresì agli osservatori di controllo di accedere alle opportune parti della nave, comprese le catture, e ai pertinenti documenti, compresi i file elettronici |
«7. I comandanti dei pescherecci dell'Unione offrono agli osservatori di controllo una sistemazione adeguata, ne agevolano l'operato ed evitano qualsiasi interferenza con lo svolgimento delle loro mansioni. I comandanti dei pescherecci dell'Unione consentono altresì agli osservatori di controllo di accedere alle opportune parti della nave, comprese le catture, e ai pertinenti documenti, compresi i file elettronici.»; |
Emendamento 216
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 59 — lettera b quinquies (nuova)
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 73 — paragrafo 8
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Testo in vigore |
Emendamento |
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8. Tutti i costi generati dalle attività degli osservatori di controllo ai sensi del presente articolo sono a carico degli Stati membri di bandiera. Gli Stati membri possono addebitare una parte o la totalità di tali costi agli operatori dei pescherecci battenti la loro bandiera che hanno partecipato all'attività di pesca considerata. |
«8. Tutti i costi generati dalle attività degli osservatori di controllo ai sensi del presente articolo sono a carico degli Stati membri di bandiera.» |
Emendamento 217
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 59 — lettera c
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 73 — paragrafo 9 — lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 218
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 59 — lettera c
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 73 — paragrafo 9 — lettera f bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 219
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 60
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 74 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. I funzionari svolgono le loro mansioni in conformità delle norme del diritto dell'Unione. Essi preparano e svolgono, in modo non discriminatorio, ispezioni in mare, nei porti, durante il trasporto, negli impianti di trasformazione e lungo la catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca. |
2. I funzionari svolgono le loro mansioni in conformità delle norme del diritto dell'Unione. Essi preparano e svolgono, in modo non discriminatorio, ispezioni in mare, lungo il litorale, nei porti, durante il trasporto, negli impianti di trasformazione e lungo la catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca. |
Emendamento 220
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 60
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 74 — paragrafo 3 — lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 221
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 60
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 74 — paragrafo 3 — lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 222
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 60
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 74 — paragrafo 3 — lettera f
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 223
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 60
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 74 — paragrafo 3 — lettera g
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 224
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 60
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 74 — paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. I funzionari devono poter esaminare tutte le zone pertinenti, i ponti e i locali. Devono inoltre poter esaminare le catture, trasformate o no, le reti o altri attrezzi, le attrezzature, i contenitori e gli imballaggi contenenti pesci o prodotti della pesca, nonché qualsiasi documentazione o trasmissioni elettroniche pertinenti ritenute necessarie ai fini del controllo della conformità alle norme della politica comune della pesca. Devono anche poter interrogare le persone ritenute in possesso di informazioni concernenti l'oggetto dell'ispezione. |
4. I funzionari devono poter esaminare tutte le zone pertinenti, i ponti e i locali. Devono inoltre poter esaminare le catture, trasformate o no, gli attrezzi da pesca utilizzati e a bordo , le attrezzature, i contenitori e gli imballaggi contenenti pesci o prodotti della pesca, nonché qualsiasi documentazione o trasmissioni elettroniche pertinenti ritenute necessarie ai fini del controllo della conformità alle norme della politica comune della pesca. Devono anche poter interrogare le persone ritenute in possesso di informazioni concernenti l'oggetto dell'ispezione. |
Emendamento 225
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 60
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 74 — paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. Gli ispettori ricevono la formazione necessaria per poter svolgere i compiti loro affidati e devono essere dotati degli strumenti necessari per poter effettuare le ispezioni. |
Emendamento 226
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 60
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 74 — paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5. L'attività di ispezione è svolta in modo tale da recare il minimo intralcio o disturbo possibile alla nave o al veicolo di trasporto e alle loro attività, nonché al magazzinaggio, alla trasformazione e alla commercializzazione delle catture . I funzionari fanno il possibile per evitare il deterioramento delle catture nel corso dell'ispezione. |
5. L'attività di ispezione è svolta in modo tale da recare il minimo intralcio o disturbo possibile alla nave o al veicolo di trasporto e alle loro attività, nonché al magazzinaggio, alla trasformazione e alla commercializzazione delle catture , al fine di evitare il deterioramento delle catture nel corso dell'ispezione. |
Emendamento 227
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 60
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 74 — paragrafo 6 — lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 228
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 60
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 74 — paragrafo 6 — lettera g
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 229
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 60
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 75 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. L'operatore e il comandante collaborano con i funzionari nell'esercizio delle loro funzioni. Agevolano l'accesso, in condizioni di sicurezza, alla nave, al mezzo di trasporto o al locale in cui i prodotti della pesca sono immagazzinati, trasformati o commercializzati. Garantiscono la sicurezza dei funzionari e non li ostacolano né tentano di intimidirli o di interferire nello svolgimento delle loro mansioni. |
1. L'operatore e il comandante collaborano con i funzionari nell'esercizio delle loro funzioni. Agevolano l'accesso, in condizioni di sicurezza, alla nave, alle stive, al mezzo di trasporto , ai container o ai locali di magazzinaggio in cui i prodotti della pesca sono immagazzinati, trasformati o commercializzati o ai locali in cui gli attrezzi da pesca sono immagazzinati o riparati . Garantiscono la sicurezza dei funzionari e non li ostacolano né tentano di intimidirli o di interferire nello svolgimento delle loro mansioni. |
Emendamento 230
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 60
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 76 — paragrafo 1 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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I funzionari compilano un rapporto a seguito di ogni ispezione e lo trasmettono alle loro autorità competenti. I dati contenuti nel rapporto sono registrati e trasmessi per via elettronica. In caso di ispezione di un peschereccio battente bandiera di un altro Stato membro, una copia del rapporto di ispezione è trasmessa per via elettronica e senza indugio allo Stato membro di bandiera. |
I funzionari compilano un rapporto a seguito di ogni ispezione , sulla base di un modulo elettronico che contiene le stesse informazioni per tutti gli Stati membri, e lo trasmettono alle loro autorità competenti , all'Agenzia europea di controllo della pesca, nonché all'operatore e al comandante . Gli Stati membri possono includere informazioni supplementari oltre a quelle contenute nel modulo elettronico comune. I dati contenuti nel rapporto sono registrati e trasmessi per via elettronica. In caso di ispezione di un peschereccio battente bandiera di un altro Stato membro, una copia del rapporto di ispezione è trasmessa per via elettronica e senza indugio allo Stato membro di bandiera. |
Emendamento 231
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 60
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 76 — paragrafo 1 — comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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In caso di ispezione di un peschereccio battente bandiera di un paese terzo, una copia del rapporto di ispezione è trasmessa per via elettronica e senza indugio alle autorità competenti del paese terzo interessato e alla Commissione qualora sia stata rilevata una grave infrazione. |
In caso di ispezione di un peschereccio battente bandiera di un paese terzo, una copia del rapporto di ispezione è trasmessa per via elettronica e senza indugio alle autorità competenti del paese terzo interessato , all'Agenzia europea di controllo della pesca, all'operatore e al comandante e alla Commissione qualora sia stata rilevata una grave infrazione. |
Emendamento 232
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 60
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 76 — paragrafo 1 — comma 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Se l'ispezione è svolta in acque o in porti soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di ispezione o di un paese terzo conformemente agli accordi internazionali, una copia del rapporto di ispezione è trasmessa per via elettronica e senza indugio allo Stato membro o al paese terzo interessati. |
Se l'ispezione è svolta in acque o in porti soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di ispezione o di un paese terzo conformemente agli accordi internazionali, una copia del rapporto di ispezione è trasmessa per via elettronica e senza indugio allo Stato membro o al paese terzo interessati e all'Agenzia europea di controllo della pesca, nonché all'operatore e al comandante . |
Emendamento 233
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 60
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 76 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Una copia del rapporto di ispezione è trasmessa quanto prima all'operatore o al comandante e, comunque, non oltre quindici giorni lavorativi dal termine dell'ispezione. |
3. Una copia del rapporto di ispezione è trasmessa quanto prima , preferibilmente per via elettronica, all'operatore o al comandante e, comunque, non oltre quindici giorni lavorativi dal termine dell'ispezione. |
Emendamento 234
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 60
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 78 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Gli Stati membri istituiscono e tengono aggiornata una banca dati elettronica in cui inseriscono tutti i rapporti di ispezione e di sorveglianza relativi ai pescherecci battenti la loro bandiera compilati dai loro funzionari, dai funzionari di altri Stati membri o dai funzionari di paesi terzi, nonché altri rapporti di ispezione e di sorveglianza compilati dai loro funzionari. |
1. Gli Stati membri istituiscono e tengono aggiornata una banca dati elettronica che è accessibile al pubblico per quanto riguarda le informazioni non confidenziali e non sensibili in cui inseriscono tutti i rapporti di ispezione e di sorveglianza relativi ai pescherecci battenti la loro bandiera compilati dai loro funzionari, dai funzionari di altri Stati membri o dai funzionari di paesi terzi, nonché altri rapporti di ispezione e di sorveglianza compilati dai loro funzionari. L'Agenzia europea di controllo della pesca centralizza le banche dati degli Stati membri. |
Emendamento 235
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 60
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 79 — paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Gli ispettori dell'Unione segnalano alle autorità dello Stato membro o alla Commissione eventuali attività di pesca non conformi da parte di pescherecci battenti la bandiera di un paese terzo all'interno di acque internazionali soggette a prescrizioni e/o raccomandazioni formulate da un organismo internazionale regionale. |
Emendamento 236
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 60
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 79 — paragrafo 3 — lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 237
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 60
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 79 — paragrafo 4 — lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 238
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 60
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 79 — paragrafo 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis a integrazione del presente regolamento stabilendo i poteri e gli obblighi degli ispettori dell'Unione. |
Emendamento 239
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 60
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 79 — paragrafo 7 — lettera f bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 240
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 68
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 88 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Se lo Stato membro di sbarco o di trasbordo non dispone più di un contingente corrispondente, si applica l'articolo 37. A tal fine, i quantitativi di pesce catturati, sbarcati o trasbordati in violazione delle norme della politica comune della pesca sono considerati equivalenti al pregiudizio subito, ai sensi di detto articolo, dallo Stato membro di bandiera. |
3. Se lo Stato membro di sbarco o di trasbordo non dispone più di un contingente corrispondente, si applica l'articolo 37. A tal fine, i quantitativi di pesce catturati, scartati, sbarcati o trasbordati in violazione delle norme della politica comune della pesca sono considerati equivalenti al pregiudizio subito, ai sensi di detto articolo, dallo Stato membro di bandiera. |
Emendamento 241
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 89 — paragrafo 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1. Fatte salve le loro competenze riguardanti l'avvio di un procedimento penale e l'imposizione di sanzioni penali, gli Stati membri stabiliscono norme in materia di misure amministrative e sanzioni e ne assicurano l'applicazione sistematica, conformemente al loro diritto interno, nei confronti della persona fisica che ha commesso l'infrazione alle norme della politica comune della pesca o della persona giuridica che ne è ritenuta responsabile. |
1. Fatte salve le loro competenze riguardanti l'avvio di un procedimento penale e l'imposizione di sanzioni penali, gli Stati membri stabiliscono norme in materia di misure amministrative e sanzioni e ne assicurano l'applicazione sistematica, conformemente al loro diritto interno, nei confronti della persona fisica che ha commesso infrazioni che danno luogo a una violazione delle norme della politica comune della pesca o della persona giuridica che ne è ritenuta responsabile. |
|
|
Per ogni specifico atto di infrazione di cui al primo comma, non più di uno Stato membro può avviare procedimenti o irrogare sanzioni nei confronti della persona fisica o giuridica interessata. |
Emendamento 242
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 89 bis — paragrafo 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche che hanno commesso un'infrazione grave alle norme della politica comune della pesca o le persone giuridiche ritenute responsabili di tale tipo di infrazione siano passibili di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive. |
1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche che hanno commesso un'infrazione grave alle norme della politica comune della pesca o le persone giuridiche ritenute responsabili di tale tipo di infrazione siano passibili di sanzioni penali e/o amministrative effettive, proporzionate e dissuasive. |
Emendamento 243
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 89 bis — paragrafo 3
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Nel determinare tali sanzioni gli Stati membri tengono conto, in particolare, della gravità dell'infrazione, compresi il livello del danno ambientale arrecato, il valore del danno arrecato alle risorse della pesca, la natura e la portata dell'infrazione, la sua durata o reiterazione o l'accumularsi di infrazioni simultanee. |
3. Nel determinare tali sanzioni gli Stati membri tengono conto, in particolare, della gravità dell'infrazione, compresi il livello del danno ambientale arrecato, il valore del danno arrecato alle risorse della pesca, la natura e la portata dell'infrazione, la sua durata o reiterazione o l'accumularsi di infrazioni simultanee. Nel determinare tali sanzioni gli Stati membri tengono altresì conto della situazione economica della persona fisica interessata. |
Emendamento 244
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 89 bis — paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. Gli Stati membri possono applicare un sistema in base al quale la sanzione pecuniaria è commisurata al fatturato della persona giuridica o al vantaggio economico realizzato o perseguito nel commettere l'infrazione. |
4. Gli Stati membri applicano un sistema in base al quale la sanzione pecuniaria è commisurata al fatturato della persona giuridica o al vantaggio economico realizzato o perseguito nel commettere l'infrazione tenuto conto della gravità del reato . |
Emendamento 245
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 89 bis — paragrafo 4 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. Un'infrazione non può dar luogo a processi o sanzioni distinti nei confronti di una stessa persona per gli stessi fatti. |
Emendamento 246
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 90 — paragrafo 2 — lettera d
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 247
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 90 — paragrafo 2 — lettera h
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 248
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 90 — paragrafo 2 — lettera i
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 249
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 90 — paragrafo 2 — lettera j
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 250
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 90 — paragrafo 2 — lettera j bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 251
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 90 — paragrafo 2 — lettera q bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 252
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 90 — paragrafo 3 — lettera d
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 253
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 90 — paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Prima dell'attuazione delle disposizioni in materia di sanzioni, la Commissione pubblica orientamenti per garantire una determinazione uniforme della gravità delle infrazioni nell'Unione e un'interpretazione uniforme delle varie sanzioni applicabili. Tali linee guida sono pubblicate sul sito web della Commissione e messe a disposizione del pubblico. |
Emendamento 254
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 90 — paragrafo 3 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 ter. Entro … [due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento modificativo] l'Agenzia redige una relazione sull'applicazione delle linee guida a livello unionale. |
Emendamento 255
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 91 — paragrafo 1 — parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Se una persona fisica è sospettata di aver commesso o è colta in flagrante mentre commetteva un'infrazione grave o se una persona giuridica è sospettata di essere responsabile di tale infrazione grave, gli Stati membri, oltre all'indagine relativa all'infrazione in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 85, adottano senza indugio misure immediate e pertinenti in conformità al loro diritto interno, quali: |
1. Se una persona fisica è colta in flagrante mentre commetteva un'infrazione grave o se nel corso di un'ispezione è stata scoperta un'infrazione grave imputabile a tale persona fisica o se vi sono elementi comprovanti che una persona giuridica è responsabile di tale infrazione grave, gli Stati membri, oltre all'indagine relativa all'infrazione in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 85, adottano senza indugio misure immediate e pertinenti in conformità al loro diritto interno, quali: |
Emendamento 256
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 91 bis — paragrafo 1 — parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Fatte salve altre sanzioni applicate conformemente al presente regolamento e al diritto nazionale, in caso di infrazione grave accertata che abbia portato all'ottenimento di prodotti della pesca, gli Stati membri infliggono sanzioni pecuniarie per le quali: |
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 257
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 91 bis — paragrafo 1 — trattino 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 258
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 91 bis — paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. In ogni caso, un'infrazione non può dar luogo a processi o sanzioni distinti in diversi Stati membri per gli stessi fatti. |
Emendamento 259
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 91 ter — punto 10
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 260
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 91 ter — punto 11 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 261
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 92 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Pur restando associati al titolare della licenza che ha venduto il peschereccio, i punti sono assegnati anche a qualsiasi nuovo titolare della licenza di pesca per il peschereccio in questione qualora questo sia venduto, ceduto o cambi altrimenti proprietà dopo la data dell'infrazione. |
3. I punti restano associati al titolare della licenza che ha commesso l'infrazione e successivamente ha venduto il peschereccio in caso di vendita, cessione o qualsiasi altro cambio di proprietà dopo la data dell'infrazione. Essi non possono in nessun caso essere assegnati al nuovo titolare della licenza di pesca per il peschereccio in questione. |
Emendamento 262
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 92 — paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. Gli Stati membri istituiscono inoltre un sistema a punti in base al quale al comandante della nave è assegnato lo stesso numero di punti del titolare della licenza di pesca a seguito di un'infrazione grave commessa a bordo della nave sotto il suo comando. |
4. Gli Stati membri istituiscono inoltre un sistema a punti in base al quale al comandante della nave è assegnato lo stesso numero di punti del titolare della licenza di pesca a seguito di un'infrazione grave commessa a bordo della nave sotto il suo comando. I punti assegnati al comandante del peschereccio sono registrati nel documento di certificazione ufficiale con l'indicazione della data di assegnazione nonché della data di cancellazione dei punti assegnati. |
Emendamento 263
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 92 — paragrafo 7 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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7 bis. Se il titolare della licenza di pesca o il comandante non commettono infrazioni gravi per un periodo non inferiore a 5 anni solari consecutivi, calcolati dal 1o gennaio del … [anno di entrata in vigore del presente regolamento modificativo], agli stessi sono assegnati 2 punti di priorità nelle graduatorie nazionali del Fondo europeo affari marittimi e pesca di cui al regolamento (UE) n. 508/2014. |
Emendamento 264
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 92 — paragrafo 13 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 265
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 92 — paragrafo 14 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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14 bis. La Commissione pubblica linee guida per chiarire l'interpretazione della normativa in materia di infrazioni e sanzioni al fine di ridurre le disparità di trattamento tra gli Stati membri. |
Emendamento 266
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 93 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Gli Stati membri inseriscono in un registro nazionale tutte le infrazioni alle norme della politica comune della pesca , presunte e accertate, commesse da navi battenti la loro bandiera o battenti bandiera di un paese terzo o da loro cittadini, con l'indicazione di tutte le decisioni e di tutte le sanzioni applicate e del numero di punti assegnati. Gli Stati membri inseriscono nel registro nazionale anche le infrazioni commesse da pescherecci battenti la loro bandiera o da loro cittadini perseguite in altri Stati membri, previa notifica della decisione definitiva da parte dello Stato membro competente, conformemente all'articolo 92 ter. |
1. Gli Stati membri inseriscono in un registro nazionale tutte le infrazioni alle norme della politica comune della pesca accertate, commesse da navi battenti la loro bandiera o battenti bandiera di un paese terzo o da loro cittadini, con l'indicazione di tutte le decisioni e di tutte le sanzioni applicate e del numero di punti assegnati. Gli Stati membri inseriscono nel registro nazionale anche le infrazioni commesse da pescherecci battenti la loro bandiera o da loro cittadini perseguite in altri Stati membri, previa notifica della decisione definitiva da parte dello Stato membro competente, conformemente all'articolo 92 ter. |
Emendamento 267
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 93 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Nel dar seguito all'infrazione alle norme della politica comune della pesca, gli Stati membri possono chiedere ad altri Stati membri di fornire le informazioni contenute nei registri nazionali riguardanti le persone e i pescherecci sospettati di aver commesso l'infrazione in questione o colti in flagrante mentre la commettevano. |
2. Nel dar seguito all'infrazione alle norme della politica comune della pesca, gli Stati membri possono consultare le informazioni contenute nel registro delle infrazioni dell'Unione di cui all'articolo 93 bis, riguardanti le persone e i pescherecci che hanno commesso l'infrazione in questione o colti in flagrante mentre la commettevano. |
Emendamento 268
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 93 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Se uno Stato membro chiede informazioni riguardanti un'infrazione a un altro Stato membro, quest'ultimo fornisce senza indugio le informazioni pertinenti sulle persone fisiche o giuridiche e sui pescherecci coinvolti nell'infrazione. |
soppresso |
Emendamento 269
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 93 — paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. I dati contenuti nel registro nazionale delle infrazioni sono conservati unicamente per il tempo necessario ai fini del presente regolamento, ma in ogni caso per un minimo di cinque anni civili a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è stata registrata l'informazione. |
4. I dati contenuti nel registro nazionale delle infrazioni sono conservati unicamente per il tempo necessario ai fini del presente regolamento, ma in ogni caso per un minimo di cinque anni civili a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è stata registrata l'informazione , in conformità delle norme applicabili sulla protezione della privacy e sul trattamento dei dati personali . |
Emendamento 270
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 93 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 93 bis |
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Registro delle infrazioni dell'Unione |
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1. La Commissione istituisce un registro delle infrazioni dell'Unione (il registro dell'Unione) che centralizza le informazioni degli Stati membri relative alle infrazioni di cui all'articolo 93, paragrafo 1, nonché le informazioni sugli attrezzi perduti di cui all'articolo 48, paragrafo 5. A tal fine gli Stati membri provvedono affinché anche le informazioni conservate nei rispettivi registri nazionali di cui all'articolo 93, nonché le informazioni raccolte e registrate conformemente all'articolo 48, paragrafo 5, siano iscritte nel registro dell'Unione. |
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2. Non sono incluse nel registro dell'Unione le informazioni relative a un'infrazione delle norme della politica comune della pesca da parte di una persona fisica che ha portato a una condanna ai sensi dell'articolo 2 della decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi tra Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario, e che rientra nell'ambito di applicazione di tale decisione. |
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3. Non sono incluse nel registro dell'Unione le informazioni relative a un'infrazione da parte di una persona fisica delle norme della politica comune della pesca che ha portato a una condanna ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) a integrazione del sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726, e che rientra nell'ambito di applicazione di tale regolamento. |
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4. Il registro dell'Unione è composto da un sistema centrale, un punto di accesso centrale nazionale in ciascuno Stato membro, un software di interfaccia che consente il collegamento delle autorità competenti al sistema centrale attraverso i punti di accesso centrale nazionali e l'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale e i punti di accesso centrale nazionali. |
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5. Le autorità competenti degli Stati membri possono consultare il registro dell'Unione solo per verificare se, in relazione a un peschereccio dell'Unione o a una persona fisica, uno Stato membro detenga informazioni sulle infrazioni riguardanti tale peschereccio o tale persona fisica, nonché informazioni sugli attrezzi perduti. |
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6. Gli Stati membri possono in qualsiasi momento rettificare o cancellare i dati da essi inseriti nel sistema centrale del registro dell'Unione. Se uno Stato membro diverso da quello che ha inserito i dati ha motivo di ritenere che i dati registrati nel sistema centrale siano inesatti, contatta senza indebito ritardo il punto di accesso centrale dello Stato membro al fine di rettificare i dati inesatti. |
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7. I dati contenuti nel registro dell'Unione sono conservati solo fintantoché i dati corrispondenti sono conservati nel registro nazionale conformemente all'articolo 93, paragrafo 4. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di cancellazione dei dati contenuti nel registro nazionale, tali dati siano immediatamente cancellati dal sistema centrale del registro dell'Unione. |
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8. A ciascuno Stato membro spetta garantire una connessione sicura tra il proprio registro nazionale e il punto di accesso centrale nazionale, assicurando una connessione tra i propri sistemi nazionali e il registro dell'Unione, nonché la gestione e le modalità di accesso del personale debitamente autorizzato delle autorità centrali al registro dell'Unione conformemente al presente regolamento. Ciascuno Stato membro provvede affinché il personale della sua autorità competente con diritto di accesso al registro dell'Unione riceva una formazione adeguata che riguardi, in particolare, le norme di sicurezza e di protezione dei dati e le norme applicabili in materia di diritti fondamentali, prima di autorizzarli a trattare dati conservati nel registro dell'Unione. |
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9. Conformemente alle norme applicabili dell'Unione in materia di protezione dei dati, ciascuno Stato membro, insieme alla Commissione, garantisce che i dati registrati nel registro dell'Unione siano registrati lecitamente e, in particolare, che solo il personale debitamente autorizzato abbia accesso ai dati per lo svolgimento dei suoi compiti, che i dati siano raccolti lecitamente nel pieno rispetto della dignità umana e dei diritti fondamentali della persona interessata, che i dati siano inseriti nel registro dell'Unione lecitamente e che i dati siano esatti e aggiornati al momento della loro registrazione. |
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10. L'Agenzia europea di controllo della pesca ha accesso diretto al registro dell'Unione ai fini dello svolgimento dei suoi compiti a norma del regolamento (UE) 2019/473. Conformemente alle norme dell'Unione applicabili in materia di protezione dei dati, l'Agenzia europea di controllo della pesca garantisce che solo il personale debitamente autorizzato abbia accesso ai dati. |
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11. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme dettagliate sullo sviluppo tecnico e sull'attuazione del registro dell'Unione, in particolare per quanto riguarda il trasferimento dei dati dai registri nazionali al sistema centrale del registro dell'Unione, le specifiche tecniche del software di interfaccia, la tenuta e l'accesso al registro dell'Unione conformemente al paragrafo 3, e i requisiti di prestazione e disponibilità del registro dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2. |
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12. Le spese connesse all'istituzione e alla gestione del sistema centrale, dell'infrastruttura di comunicazione e del software di interfaccia sono a carico del FEAMP. Le spese di collegamento dell'Agenzia europea di controllo della pesca al registro dell'Unione sono a carico del bilancio dell'Agenzia europea di controllo della pesca. Gli altri costi sono a carico degli Stati membri, in particolare i costi sostenuti per collegare i registri nazionali esistenti e le autorità competenti al registro dell'Unione. |
Emendamento 271
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 70
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 93 bis — paragrafo 1 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Gli Stati membri istituiscono programmi nazionali di controllo annuali o pluriennali per le ispezioni e il controllo delle norme della politica comune della pesca. |
1. Gli Stati membri istituiscono programmi nazionali di controllo annuali o pluriennali per le ispezioni , la sorveglianza e il controllo delle norme della politica comune della pesca. |
Emendamento 272
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 70
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 93 bis — paragrafo 1 — comma 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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I programmi nazionali di controllo sono basati sul rischio e sono aggiornati almeno una volta all'anno tenendo conto, in particolare, delle misure di conservazione e di controllo di nuova adozione. |
I programmi nazionali di controllo sono basati sul rischio e sono aggiornati almeno una volta all'anno tenendo conto, in particolare, delle misure di conservazione e di controllo di nuova adozione e le conclusioni della relazione annuale di valutazione di cui al paragrafo 2 ter . |
Emendamento 273
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 70
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 93 bis — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sulle ispezioni e sui controlli eseguiti nell'anno precedente, conformemente ai programmi nazionali di controllo e a norma del presente regolamento. |
2. Entro il 31 marzo di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sulle ispezioni , sulla sorveglianza e sui controlli eseguiti nell'anno precedente, conformemente ai programmi nazionali di controllo e a norma del presente regolamento. Tali relazioni sono rese pubbliche sul sito Internet ufficiale dello Stato membro entro il 31 marzo di ogni anno. |
Emendamento 274
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 70
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 93 bis — paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. La relazione sulle ispezioni, la sorveglianza e sui controlli di cui al paragrafo 2 contiene almeno le seguenti informazioni: |
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Emendamento 275
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 70
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 93 bis — paragrafo 2 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 ter. Entro il 1o settembre di ogni anno la Commissione pubblica una relazione contenente una valutazione dell'attuazione dei programmi nazionali di controllo. Tale relazione comprende i principali risultati delle relazioni di cui al paragrafo 2 e analizza altresì l'applicazione del presente regolamento da parte dei pescherecci registrati in paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione, in particolare i pescherecci registrati nei paesi limitrofi dell'Unione. Tale relazione è resa pubblicamente accessibile sul sito web della Commissione. |
Emendamento 276
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 71 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 101 — paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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«4 bis. Qualora, dopo l'adozione del piano d'azione, lo Stato membro interessato non ponga ancora rimedio alla situazione e non intervenga in merito alle carenze nel proprio sistema di controllo, la Commissione procede a un'indagine al fine di avviare una procedura di infrazione contro lo Stato membro.» |
Emendamento 277
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 77 — lettera a
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 109 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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«1. Gli Stati membri istituiscono una banca dati informatizzata per la convalida dei dati registrati conformemente al presente regolamento. Tale convalida comprende il controllo incrociato, l'analisi e la verifica dei dati.» |
«1. Entro il … [31 dicembre del terzo anno dall'entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri istituiscono una banca dati informatizzata per la convalida dei dati registrati conformemente al presente regolamento. Tale convalida comprende il controllo incrociato, l'analisi e la verifica dei dati. Tutti i dati provenienti dalle banche dati degli Stati membri sono trasmessi a una banca dati unica gestita dall'Agenzia europea di controllo della pesca.» |
Emendamento 278
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 77 — lettera a
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 109 — paragrafo 2 — lettera b — punto x
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 279
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 78
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 110 — paragrafo 4 — comma 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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I dati elencati al paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii), possono essere forniti a organismi scientifici degli Stati membri e dell'Unione e ad Eurostat. |
I dati elencati al paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii), possono essere forniti a organismi scientifici degli Stati membri e dell'Unione e ad Eurostat. Tali dati sono in formato anonimo, in modo da non consentire l'identificazione dei singoli pescherecci né delle persone fisiche. |
Emendamento 280
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 78
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 110 — paragrafo 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5 bis. Ogni anno gli Stati membri pubblicano le proprie relazioni annuali in merito ai programmi nazionali di controllo sul sito web delle rispettive autorità competenti. |
Emendamento 281
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 81
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 112 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. I dati personali contenuti nelle informazioni di cui all'articolo 110, paragrafi 1 e 2, sono conservati per un periodo massimo di 5 anni , ad eccezione dei dati personali necessari per dar seguito a una denuncia, a un'infrazione, a un'ispezione, a una verifica, a un audit o a un procedimento giudiziario o amministrativo in corso, per i quali è consentito un periodo di conservazione pari a 10 anni. Se le informazioni di cui all'articolo 110, paragrafi 1 e 2, sono conservate per un periodo di tempo più lungo, i dati in esse contenuti sono resi anonimi. |
3. I dati personali contenuti nelle informazioni di cui all'articolo 110, paragrafi 1 e 2, sono conservati per un periodo massimo di un anno , ad eccezione dei dati personali necessari per dar seguito a una denuncia, a un'infrazione, a un'ispezione, a una verifica, a un audit o a un procedimento giudiziario o amministrativo in corso, per i quali è consentito un periodo di conservazione pari a 10 anni. Se le informazioni di cui all'articolo 110, paragrafi 1 e 2, sono conservate per un periodo di tempo più lungo, i dati in esse contenuti sono resi anonimi. |
Emendamento 333
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 80 bis (nuovo) — lettera a
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 113 — paragrafo 2
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Testo in vigore |
Emendamento |
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2. I dati oggetto di scambio tra gli Stati membri e la Commissione non sono trasmessi a persone diverse da coloro che per le loro funzioni, negli Stati membri o nelle istituzioni comunitarie, devono avervi accesso, a meno che gli Stati membri da cui provengono i dati non diano il loro esplicito consenso . |
|
Emendamento 334
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 80 bis (nuovo) — lettera b
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 113 — paragrafo 3
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Testo in vigore |
Emendamento |
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3. I dati di cui al paragrafo 1 non sono utilizzati per scopi diversi da quelli previsti dal presente regolamento, a meno che le autorità che li forniscono non diano il loro esplicito consenso a che i dati siano usati per altri scopi e a condizione che le disposizioni vigenti nello Stato membro di appartenenza dell'autorità destinataria non vietino tale uso. |
|
Emendamento 335
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 80 bis (nuovo) — lettera c
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 113 — paragrafo 7 bis (nuovo)
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Emendamento 282
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 82
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 114 — comma 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Ai fini del presente regolamento, ogni Stato membro istituisce e tiene aggiornato un sito web ufficiale per gli operatori e il pubblico, contenente almeno le informazioni di cui all'articolo 115. |
Ai fini del presente regolamento, ogni Stato membro o regione istituisce e tiene aggiornato un sito o siti web ufficiali per gli operatori e il pubblico, contenente almeno le informazioni di cui all'articolo 115. |
Emendamento 283
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 82
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 115 — comma 1 — parte introduttiva
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Nei rispettivi siti web, gli Stati membri pubblicano senza indugio o inseriscono un link diretto alle seguenti informazioni: |
Nei rispettivi siti web, gli Stati membri o le regioni pubblicano senza indugio o inseriscono un link diretto alle seguenti informazioni: |
Emendamento 284
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 82
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 115 — comma 1 — lettera i bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 285
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 768/2005
Articolo 2 — lettera a
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Testo in vigore |
Emendamento |
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(Il regolamento (CE) n. 768/2005 è stato codificato e abrogato dal regolamento (UE) 2019/473.) |
Emendamento 286
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 2 — lettera a
Regolamento (CE) n. 768/2005
Articolo 3 — lettera e
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(Il regolamento (CE) n. 768/2005 è stato codificato e abrogato dal regolamento (UE) 2019/473. L'articolo 3, lettera e) del regolamento (CE) n. 768/2005 corrisponde all'articolo 3 del regolamento (UE) 2019/473.) |
Emendamento 287
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 2 — lettera b bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 768/2005
Articolo 3 — lettera j bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(Il regolamento (CE) n. 768/2005 è stato codificato e abrogato dal regolamento (UE) 2019/473.) |
Emendamento 288
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 2 — lettera c bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 768/2005
Articolo 3 — paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(Il regolamento (CE) n. 768/2005 è stato codificato e abrogato dal regolamento (UE) 2019/473.) |
Emendamento 289
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 768/2005
Articolo 17 octies
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 17 octies |
Articolo 17 octies |
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Cooperazione nel settore degli affari marittimi |
Cooperazione nel settore degli affari marittimi |
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L'Agenzia contribuisce all' attuazione della politica integrata marittima dell'UE e, in particolare, conclude accordi amministrativi con altri organismi in relazione a materie contemplate dal presente regolamento previa approvazione del consiglio di amministrazione. Il direttore esecutivo ne informa la Commissione e gli Stati membri in una fase precoce dei negoziati. |
L'Agenzia contribuisce e favorisce l' attuazione della politica integrata marittima dell'UE e, in particolare, conclude accordi amministrativi con altri organismi in relazione a materie contemplate dal presente regolamento previa approvazione del consiglio di amministrazione. Il direttore esecutivo ne informa il Parlamento europeo, la Commissione e gli Stati membri in una fase precoce dei negoziati." |
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(Il regolamento (CE) n. 768/2005 è stato codificato e abrogato dal regolamento (UE) 2019/473. L'articolo 17 octies del regolamento (CE) n. 768/2005 corrisponde all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/473). |
Emendamento 290
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 5 — lettera a bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 768/2005
Articolo 23 — paragrafo 2 — lettera c — comma 1
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Testo in vigore |
Emendamento |
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adotta entro il 31 ottobre di ogni anno, tenuto conto del parere della Commissione e degli Stati membri, il programma di lavoro dell'Agenzia per l'anno seguente e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri. |
«adotta entro il 31 ottobre di ogni anno, tenuto conto del parere del Parlamento europeo, della Commissione e degli Stati membri, il programma di lavoro dell'Agenzia per l'anno seguente e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri.» |
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(Il regolamento (CE) n. 768/2005 è stato codificato e abrogato dal regolamento (UE) 2019/473. L'articolo 23 del regolamento (CE) n. 768/2005 corrisponde all'articolo 32 del regolamento (UE) 2019/473). |
Emendamento 291
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 5 — lettera a ter (nuova)
Regolamento (CE) n. 768/2005
Articolo 23 — paragrafo 2 — lettera c — comma 2
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Il programma di lavoro contiene le priorità dell'Agenzia. Esso dà la priorità ai compiti dell'Agenzia connessi con i programmi di controllo e di sorveglianza, è adottato nel rispetto della procedura annuale di bilancio della Comunità. Qualora, entro 30 giorni dalla data di adozione del programma di lavoro, la Commissione si pronunci a sfavore del medesimo, il consiglio di amministrazione lo riesamina e lo adotta in seconda lettura, eventualmente in versione modificata, entro due mesi; |
«Il programma di lavoro contiene le priorità dell'Agenzia. Esso dà la priorità ai compiti dell'Agenzia connessi con i programmi di controllo e di sorveglianza, è adottato nel rispetto della procedura annuale di bilancio della Comunità. Qualora, entro 30 giorni dalla data di adozione del programma di lavoro, il Parlamento europeo, la Commissione si pronunci a sfavore del medesimo, il consiglio di amministrazione lo riesamina e lo adotta in seconda lettura, eventualmente in versione modificata, entro due mesi;» |
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(Il regolamento (CE) n. 768/2005 è stato codificato e abrogato dal regolamento (UE) 2019/473. L'articolo 23 del regolamento (CE) n. 768/2005 corrisponde all'articolo 32 del regolamento (UE) 2019/473). |
Emendamento 292
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 768/2005
Articolo 24 — paragrafo 1
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Testo in vigore |
Emendamento |
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1. Il consiglio di amministrazione è composto da rappresentanti degli Stati membri e da sei rappresentanti della Commissione. Ciascuno Stato membro può nominare un membro. Gli Stati membri e la Commissione nominano per ciascun membro un supplente incaricato di rappresentarlo in caso di assenza. |
«1. Il consiglio di amministrazione è composto da rappresentanti degli Stati membri, da sei rappresentanti della Commissione e da rappresentanti del Parlamento europeo . Ciascuno Stato membro può nominare un membro. Il Parlamento europeo può nominare due rappresentanti. Gli Stati membri, la Commissione e il Parlamento europeo nominano per ciascun membro un supplente incaricato di rappresentarlo in caso di assenza.»; |
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(Il regolamento (CE) n. 768/2005 è stato codificato e abrogato dal regolamento (UE) 2019/473. L'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 768/2005 corrisponde all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/473.) |
Emendamento 293
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 7
Regolamento (CE) n. 768/2005
Articolo 29 — paragrafo 3 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(Il regolamento (CE) n. 768/2005 è stato codificato e abrogato dal regolamento (UE) 2019/473. L'articolo 29 del regolamento (CE) n. 768/2005 corrisponde all'articolo 38 del regolamento (UE) 2019/473). |
Emendamento 294
Proposta di regolamento
Articolo 4 — punto 9 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1005/2008
Articolo 18 — paragrafo 3
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Testo in vigore |
Emendamento |
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3. In caso di diniego di importazione di prodotti della pesca ai sensi dei paragrafi 1 o 2, gli Stati membri possono confiscare tali prodotti della pesca e distruggerli, eliminarli o venderli in conformità della normativa nazionale. I proventi della vendita possono essere devoluti in beneficenza. |
«3. In caso di diniego di importazione di prodotti della pesca ai sensi dei paragrafi 1 o 2, gli Stati membri possono confiscare tali prodotti della pesca e distruggerli, eliminarli o venderli in conformità della normativa nazionale. I proventi della vendita sono devoluti in beneficenza.» |
Emendamento 295
Proposta di regolamento
Articolo 4 — punto 10 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1005/2008
Articolo 32 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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«Articolo 32 bis |
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Misure di salvaguardia |
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Se a un paese terzo è stata notificata, a norma dell'articolo 32, la possibilità di essere identificato come paese terzo non cooperante, la Commissione può introdurre misure di salvaguardia in base alle quali sono temporaneamente sospese le tariffe preferenziali per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Tali misure di salvaguardia possono applicarsi fintantoché la Commissione disponga di prove di carenze specifiche notificate che comportino attività di pesca INN possibili o confermate e che pertanto i procedimenti avviati nei confronti di tale paese terzo non siano stati chiusi.» |
Emendamento 296
Proposta di regolamento
Articolo 4 — punto 12
Regolamento (CE) n. 1005/2008
Articolo 42 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Ai fini del presente regolamento, per «infrazione grave» si intende qualsiasi infrazione di cui all'articolo 90, paragrafo 2, lettere da a) a n) e lettere o) e p), del regolamento (CE) n. 1224/2009 o ritenute gravi ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 3, lettere a), c), e), f) e i), del medesimo regolamento."; |
Ai fini del presente regolamento, per «infrazione grave» si intende qualsiasi infrazione di cui all'articolo 90, paragrafo 2, lettere da a) a p), del regolamento (CE) n. 1224/2009 o ritenute gravi ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 3, lettere a), c), e), f) e i), del medesimo regolamento."; |
Emendamento 297
Proposta di regolamento
Articolo 4 — punto 14
Regolamento (CE) n. 1005/2008
Articolo 43 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Fatte salve le loro competenze riguardanti l'avvio di un procedimento penale e l'imposizione di sanzioni penali, gli Stati membri, conformemente al loro diritto interno, applicano sistematicamente misure amministrative e sanzioni nei confronti della persona fisica che ha commesso o della persona giuridica ritenuta responsabile dell'infrazione grave quale definita nel presente regolamento. |
1. Fatte salve le loro competenze riguardanti l'avvio di un procedimento penale e l'imposizione di sanzioni penali, gli Stati membri, conformemente al loro diritto interno, applicano sistematicamente misure amministrative e sanzioni nei confronti della persona fisica che ha commesso o della persona giuridica ritenuta responsabile dell'infrazione grave quale definita nel presente regolamento. |
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Per ogni specifico atto di violazione di cui al primo comma, non più di uno Stato membro può avviare procedimenti o irrogare sanzioni nei confronti della persona fisica o giuridica interessata. |
Emendamento 298
Proposta di regolamento
Articolo 4 — punto 14
Regolamento (CE) n. 1005/2008
Articolo 43 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Se una persona fisica è sospettata di aver commesso o è colta in flagrante mentre commetteva un'infrazione grave o se una persona giuridica è sospettata di essere responsabile di tale infrazione grave a norma del presente regolamento, gli Stati membri, in conformità al loro diritto interno, adottano senza indugio misure immediate e pertinenti ai sensi dell'articolo 91 del regolamento (CE) n. 1224/2009. |
2. Se una persona fisica è colta in flagrante mentre commetteva un’infrazione grave o se nel corso di un'ispezione è stata scoperta un'infrazione grave imputabile a tale persona fisica o se vi sono elementi comprovanti che una persona giuridica sia responsabile di tale infrazione grave a norma del presente regolamento, gli Stati membri, in conformità al loro diritto interno, adottano senza indugio misure immediate e pertinenti ai sensi dell’articolo 91 del regolamento (CE) n. 1224/2009. |
Emendamento 299
Proposta di regolamento
Articolo 6 — comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli articoli 1, 3, 4 e 5 si applicano a decorrere dal [24 mesi dopo la data di entrata in vigore]. |
Gli articoli 1, 3, 4 e 5 si applicano a decorrere dal [24 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], fatta eccezione per i punti 6, 11, 12, 21, 22, 23, 44 e 46 dell'articolo 1, che si applicano a decorrere dal … [quattro anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento ]. |
Emendamento 300
Proposta di regolamento
ALLEGATO I
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Allegato III — tabella — riga 5
Testo della Commissione
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N. |
Infrazione grave |
Punti |
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5 |
Non adempiere gli obblighi previsti dalle norme della politica comune della pesca relativamente all'uso degli attrezzi da pesca. |
4 |
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Emendamento
soppresso
Emendamento 301
Proposta di regolamento
ALLEGATO I
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Allegato III — tabella — riga 6 bis (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
|
N. |
Infrazione grave |
Punti |
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6 bis |
Per le navi che non praticano un tipo di pesca soggetto a un regime di gestione dello sforzo di pesca, manomettere un motore allo scopo di aumentarne la potenza al di là di quella massima continua indicata nel certificato del motore. |
5 |
|
Emendamento 302
Proposta di regolamento
ALLEGATO I
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Allegato III — tabella — riga 16 — colonna 2 («infrazione grave»)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Infrazione grave |
Infrazione grave |
|
Pescare in una zona di restrizione o di divieto della pesca, o in una zona di ricostituzione di stock ittici, o durante un periodo di divieto della pesca, o senza disporre di un contingente o dopo averlo esaurito o al di là della profondità consentita. |
Pescare in una zona di restrizione o di divieto della pesca, o in una zona di ricostituzione di stock ittici, o durante un periodo di divieto della pesca, o senza disporre di un contingente o dopo averlo esaurito o al di là della profondità o della distanza dalla costa consentite . |
Emendamento 303
Proposta di regolamento
ALLEGATO II
Regolamento (CE) n. 1005/2008
ALLEGATO II — tabella 1 — riga 4
Testo della Commissione
|
Bandiera — porto e numero di immatricolazione |
Indicativo di chiamata |
Numero IMO/Lloyd’s (eventuale) |
Emendamento
|
Bandiera — porto e numero di immatricolazione |
Indicativo di chiamata |
numero IMO/Identificativo unico (eventuale) |
Emendamento 304
Proposta di regolamento
ALLEGATO II
Regolamento (CE) n. 1005/2008
ALLEGATO II — tabella 1 — riga 7
Testo della Commissione
|
Specie |
Codice del prodotto |
Zona(e) e date di cattura |
Peso vivo stimato ( peso netto del pesce in kg) |
Peso vivo stimato da sbarcare (peso netto del pesce in kg) |
Peso sbarcato verificato ( peso netto in kg) |
Emendamento
|
Specie |
Codice del prodotto |
Attrezzi da pesca (1) |
Zona(e) di cattura: (2) |
Date di cattura: da — a |
Peso netto stimato del pesce da sbarcare (kg) |
Peso netto del pesce (kg) |
Peso netto del pesce verificato (kg) (3) |
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(1) |
Codice da utilizzare conformemente alla classificazione statistica internazionale tipo degli attrezzi da pesca della FAO. |
|
(2) |
Zona di cattura:
|
|
(3) |
Da compilare unicamente se verificato nel contesto di un'ispezione ufficiale |
Emendamento 305
Proposta di regolamento
ALLEGATO II
Regolamento (CE) n. 1005/2008
ALLEGATO II — tabella 1 — riga 11
Testo della Commissione
|
Comandante della nave ricevente |
Firma |
Nome della nave |
Indicativo di chiamata |
Numero IMO/ Lloyd's (eventuale) |
Emendamento
|
Comandante della nave ricevente |
Firma |
Nome della nave |
Indicativo di chiamata |
numero IMO/Identificativo unico (eventuale) |
(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0016/2021).
(27) GU C del, pag. .
(28) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(28) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(32) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).
(33) Regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2011 della Commissione, del 19 settembre 2011, relativo ai requisiti di tracciabilità fissati dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per gli alimenti di origine animale (GU L 242 del 20.9.2011, pag. 2).
(32) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).
(33) Regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2011 della Commissione, del 19 settembre 2011, relativo ai requisiti di tracciabilità fissati dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per gli alimenti di origine animale (GU L 242 del 20.9.2011, pag. 2).
(34) Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).
(34) Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).
(1 bis) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(*2) Direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 116).
(*3) Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (GU L 155 del 12.6.2019, pag. 1).
(*4) Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
(*5) Direttiva 92/43/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).