14.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 227/20


POSIZIONE (UE) N. 22/2021 DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 e (UE) 2019/818 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del sistema di informazione visti

Adottata dal Consiglio il 27 maggio 2021

2021/C 227/03

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, lettera e), l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 88, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il sistema di informazione visti (VIS) è stato istituito con decisione 2004/512/CE del Consiglio (3) per fungere da soluzione tecnologica allo scambio di dati sui visti tra gli Stati membri. Il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) fissa lo scopo, le funzionalità e le competenze del VIS nonché le condizioni e le procedure per lo scambio di dati tra Stati membri in materia di domande di visto per soggiorno di breve durata e di decisioni adottate al riguardo, al fine di agevolare l'esame di tali domande e le relative decisioni. Il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) stabilisce norme per la registrazione degli identificatori biometrici nel VIS. L'accesso al VIS delle autorità di contrasto degli Stati membri e dell’Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) è disciplinato dalla decisione 2008/633/GAI del Consiglio (6). Tale decisione dovrebbe essere integrata nel regolamento (CE) n. 767/2008 per allinearlo all'attuale quadro del trattato.

(2)

L'interoperabilità tra taluni sistemi di informazione dell'UE è stata istituita con i regolamenti (UE) 2019/817 (7) e (UE) 2019/818 (8) del Parlamento europeo e del Consiglio affinché tali sistemi e i relativi dati si integrino reciprocamente per migliorare l’efficacia e l’efficienza dei controlli di frontiera delle frontiere esterne dell’Unione, contribuire a prevenire e contrastare l'immigrazione illegale e concorrere a un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione, inclusi il mantenimento della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza nel territorio degli Stati membri.

(3)

L'interoperabilità consente ai sistemi di informazione dell'UE di integrarsi reciprocamente al fine di facilitare la corretta identificazione delle persone, contribuire alla lotta contro la frode d'identità, migliorare e uniformare i requisiti in materia di qualità dei dati dei pertinenti sistemi di informazione dell'UE, agevolare l'attuazione tecnica e operativa dei sistemi di informazione dell'UE attuali e futuri da parte degli Stati membri, rafforzare e semplificare le garanzie in materia di sicurezza e protezione dei dati che presiedono ai pertinenti sistemi di informazione dell'UE, razionalizzare l'accesso al VIS, al sistema di ingressi/uscite (EES), al sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e all'Eurodac a fini di contrasto e sostenere le finalità del VIS, del sistema d'informazione Schengen (SIS), dell'EES, dell'ETIAS, dell'Eurodac, e del sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali dei cittadini di paesi terzi (ECRIS-TCN).

(4)

Le componenti dell'interoperabilità includono il VIS, il SIS, l'EES, l'ETIAS, l'Eurodac, l’ECRIS-TCN, nonché i dati Europol, e rendono possibile la consultazione simultanea dei dati Europol con quelli di tali sistemi di informazione dell'UE. È pertanto opportuno usare tali componenti dell'interoperabilità per eseguire le interrogazioni automatizzate e quando si accede al VIS a fini di contrasto. Il portale di ricerca europeo (ESP), istituito mediante regolamento (UE) 2019/818, dovrebbe essere utilizzato per consentire l'accesso rapido, continuato, efficace, sistematico e controllato da parte delle autorità degli Stati membri ai sistemi di informazione dell'UE, ai dati Europol e alle banche dati Interpol necessari per svolgere i compiti assegnati, conformemente ai rispettivi diritti di accesso, e per sostenere gli obiettivi del VIS.

(5)

Tramite l’ESP sarà possibile interrogare in parallelo i dati conservati nel VIS e quelli conservati negli altri sistemi di informazione dell'UE in questione.

(6)

Il confronto dei dati conservati nel VIS con i dati conservati in altri sistemi di informazione e banche dati dovrebbe essere automatizzato. Se da tale confronto emerge l’esistenza di una corrispondenza, nota come riscontro positivo, tra uno dei dati personali o una combinazione dei dati personali contenuti nelle domande e in una cartella, un fascicolo o una segnalazione presente in tali altri sistemi di informazione o banche dati, o con i dati personali dell'elenco di controllo ETIAS, è opportuno che la domanda sia verificata manualmente da un operatore dell'autorità competente. La valutazione dei riscontri positivi svolta dall'autorità competente dovrebbe essere considerata per la decisione di rilasciare o meno un visto per soggiorno di breve durata, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno.

(7)

Il presente regolamento stabilisce in che modo devono essere attuate l'interoperabilità e le condizioni per la consultazione dei dati conservati nel SIS, nell'Eurodac e in ECRIS-TCN nonché dei dati Europol mediante il processo automatizzato del VIS al fine dell'individuazione di riscontri positivi. Di conseguenza, è necessario modificare i regolamenti (UE) n. 603/2013 (9), (UE) 2016/794 (10), (UE) 2018/1862 (11), (UE) 2019/816 (12) e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, allo scopo di collegare il VIS agli altri sistemi di informazione dell'UE e ai dati Europol.

(8)

È opportuno garantire le condizioni alle quali, da un lato, le autorità competenti per i visti sono in grado di consultare i dati conservati nell'Eurodac e, dall'altro, le autorità designate per il VIS sono in grado di consultare i dati Europol, alcuni dati SIS e i dati conservati in ECRIS-TCN ai fini del VIS mediante norme chiare e precise riguardanti le modalità del loro accesso ai suddetti dati, il tipo di interrogazioni consentite e le categorie di dati consultabili, nei limiti di quanto strettamente necessario per l'assolvimento dei compiti di tali autorità. Analogamente, i dati conservati nel fascicolo relativo alla domanda VIS dovrebbero essere visibili solo per gli Stati membri che utilizzano i sistemi di informazione sottostanti secondo le modalità della loro partecipazione.

(9)

Il regolamento (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio (13) (1) assegna nuovi compiti all'Europol, come la formulazione di pareri in seguito a richieste di consultazione da parte delle autorità designate per il VIS e delle unità nazionali ETIAS. Per assolvere tali compiti, è pertanto necessario modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/794.

(10)

Al fine di sostenere l'obiettivo del VIS di valutare se un richiedente un visto per soggiorno di breve durata, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica, il VIS dovrebbe essere in grado di verificare se esistano coincidenze tra i dati contenuti nei fascicoli relativi alla domanda VIS e i dati di ECRIS-TCN conservati nell'archivio comune di dati di identità (CIR) istituito dal regolamento (UE) 2019/818 in relazione agli Stati membri che sono in possesso di informazioni a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi relative a condanne pronunciate per un reato di terrorismo o altri reati gravi elencati nell'allegato del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) qualora tale reato sia punibile con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale per un periodo massimo di almeno tre anni a norma del diritto nazionale.

(11)

Un riscontro positivo rilevato dall’ECRIS-TCN non dovrebbe di per sé implicare che il cittadino di paese terzo interessato sia stato condannato negli Stati membri che sono indicati. La conferma che esistono precedenti condanne dovrebbe risultare unicamente dalle informazioni ricevute dai casellari giudiziali degli Stati membri interessati.

(12)

Il presente regolamento non pregiudica la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15).

(13)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento, nella misura in cui riguarda il SIS disciplinato dal regolamento (UE) 2018/1862, si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

(14)

Nella misura in cui riguarda il SIS disciplinato dal regolamento (UE) 2018/1862, l'Irlanda partecipa al presente regolamento, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del protocollo n. 19 sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegato al TUE e al TFUE, e dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio (16). Inoltre, nella misura in cui riguarda Europol, l'Eurodac ed ECRIS-TCN, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(15)

Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento, nella misura in cui si riferisce al SIS disciplinato dal regolamento (UE) 2018/1862, costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (17), uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (18).

(16)

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento, nella misura in cui si riferisce al SIS disciplinato dal regolamento (UE) 2018/1862, costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (19), uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/149/GAI del Consiglio (20).

(17)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento, nella misura in cui si riferisce al SIS disciplinato dal regolamento (UE) 2018/1862, costituisce, ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (21), uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (22).

(18)

Per integrare il presente regolamento nel quadro giuridico esistente, è opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 e (UE) 2019/818,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 603/2013

Il regolamento (UE) n. 603/2013 è così modificato:

1)

è inserito il capo seguente:

«CAPO VI bis

Accesso delle autorità competenti per i visti

Articolo 22 bis

Accesso all'Eurodac delle autorità competenti per i visti

Le autorità competenti per i visti hanno accesso all'Eurodac per consultare i dati in modalità di sola lettura allo scopo di verificare manualmente i riscontri positivi generati dalle interrogazioni automatizzate effettuate attraverso il VIS ai sensi dell'articolo 9 bis del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), nonché di esaminare e di decidere in merito alle domande di visto in conformità dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 810/2009 (*2).

Articolo 22 ter

Interoperabilità con il VIS

A decorrere dalla data di entrate in funzione del VIS a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio (*3) (2), l'Eurodac è collegato al portale di ricerca europeo istituito dall'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4) per consentire il trattamento automatizzato ai sensi dell'articolo 9 bis del regolamento (CE) n. 767/2008.

(*1)  Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di informazioni tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata, sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60)."

(*2)  Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243, del 15.9.2009, pag. 1)."

(*3)  Regolamento (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni del Consiglio 2004/512/CE e 2008/633/GAI, allo scopo di riformare il sistema di informazione visti (GU L …)."

(*4)  Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85).»;"

2)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 28 bis

Conservazione delle registrazioni ai fini dell'interoperabilità con il VIS

Allorché si consulta l'Eurodac conformemente all'articolo 22 bis del presente regolamento è conservata una registrazione di tutte le operazioni di trattamento dei dati eseguite nell'Eurodac e nel VIS, in conformità dell'articolo 28 del presente regolamento e dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 767/2008.».

Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) 2016/794

Il regolamento (UE) 2016/794 è così modificato:

1)

all'articolo 4, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«q)

formulare un parere a seguito di una richiesta di consultazione di cui all'articolo 9 sexies, paragrafo 4, all'articolo 9 octies, paragrafo 4, e all'articolo 22 ter, paragrafi 14 e 16, del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5).

(*5)  Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di informazioni tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata, sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).»;"

2)

l'articolo 21 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Accesso di Eurojust, dell'OLAF e, ai soli fini dell'ETIAS, dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e, solo ai fini del VIS, delle autorità designate per il VIS, alle informazioni conservate da Europol»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«1 ter.   Europol adotta tutte le misure opportune affinché le autorità designate per il VIS ai fini del regolamento (CE) n. 767/2008 abbiano accesso indiretto, in base a un sistema di riscontro positivo o negativo (hit/no hit), ai dati forniti per le finalità di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento, fatte salve eventuali limitazioni indicate dallo Stato membro, dall'organismo dell'Unione, dal paese terzo o dall'organizzazione internazionale che ha fornito le informazioni in questione, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del presente regolamento.

In caso di riscontro positivo, Europol avvia la procedura tramite cui l'informazione che ha generato tale riscontro può essere condivisa, conformemente alla decisione del fornitore dell'informazione a Europol. Tale informazione può essere condivisa solo nella misura in cui i dati che hanno generato il riscontro positivo siano necessari per lo svolgimento dei compiti delle autorità designate per il VIS relativi al VIS.

I paragrafi da 2 a 7 del presente articolo si applicano di conseguenza.».

Articolo 3

Modifiche del regolamento (UE) 2018/1862

Il regolamento (UE) 2018/1862 è così modificato:

1)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 18 bis

Tenuta dei registri ai fini dell'interoperabilità con il VIS

I registri di tutte le operazioni di trattamento dei dati eseguite nel SIS e nel VIS ai sensi dell'articolo 50 bis del presente regolamento sono conservati in conformità dell'articolo 18 del presente regolamento e dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6).

(*6)  Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di informazioni tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata, sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).»;"

2)

all'articolo 44, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«g)

della verifica manuale dei riscontri positivi generati da interrogazioni automatizzate del VIS e della valutazione se il richiedente un visto, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno possa rappresentare una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica, in conformità degli articoli 9 quater e 9 quater bis ter o dell'articolo 22 ter del regolamento (CE) n. 767/2008.»;

3)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 50 bis

Interoperabilità con il VIS

A decorrere dalla data di entrata in funzione del VIS a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio (*7) (3), il sistema centrale del SIS è collegato all’ESP per consentire il trattamento automatizzato ai sensi degli articoli 9 bis e 22 ter del regolamento (CE) n. 767/2008.

(*7)  Regolamento (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni del Consiglio 2004/512/CE e 2008/633/GAI, allo scopo di riformare il sistema di informazione visti (GU L …).»."

Articolo 4

Modifiche del regolamento (UE) 2019/816

Il regolamento (UE) 2019/816 è così modificato:

1)

all'articolo 1 è aggiunta la lettera seguente:

«d)

le condizioni alle quali i dati nell’ECRIS-TCN possono essere utilizzati dalle autorità designate per il VIS di cui all'articolo 9 quinquies e all'articolo 22 ter, paragrafo 13 del regolamento n .767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*8) al fine di valutare se un richiedente un visto, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno possa costituire una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento.

(*8)  Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di informazioni tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata, sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).»;"

2)

all'articolo 2 è aggiunto il comma seguente:

«Il presente regolamento sostiene inoltre l'obiettivo del VIS di valutare se il richiedente un visto, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, in conformità del regolamento (CE) n. 767/2008.»;

3)

all'articolo 3, il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6)

“autorità competenti”, le autorità centrali, Eurojust, Europol ed EPPO, nonché le autorità designate per il VIS di cui all'articolo 9 quinquies e all'articolo 22 ter, paragrafo 13, del regolamento (CE) n. 767/2008, che sono competenti per accedere a ECRIS-TCN o per interrogarlo a norma del presente regolamento;»

4)

l'articolo 5 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:

«c)

un indicatore che segnali, ai fini del regolamento (CE) n. 767/2008, che il cittadino di paese terzo interessato è stato condannato per un reato di terrorismo o altri reati gravi elencati nell'allegato del regolamento (UE) 2018/1240 qualora tale reato sia punibile con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale per un periodo massimo di almeno tre anni a norma del diritto nazionale, compreso il codice dello Stato membro di condanna.»;

b)

il paragrafo 1 bis è sostituito dal seguente:

«1 bis.   Il CIR contiene i dati di cui al paragrafo 1, lettera b), e i seguenti dati di cui al paragrafo 1, lettera a): cognome, nome o nomi, data di nascita, luogo di nascita (città e paese), la o le cittadinanze, sesso, se del caso, nomi precedenti e, ove disponibili, pseudonimi o alias, come pure, ove disponibili, tipo e numero del documento o dei documenti di viaggio dell'interessato, nonché denominazione dell'autorità di rilascio.

Il CIR può inoltre contenere i dati di cui al paragrafo 3, nonché, nei casi di cui al paragrafo 1, lettera c), il codice dello Stato membro di condanna. I rimanenti dati di ECRIS-TCN sono conservati nel sistema centrale.»;

c)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«7.   Qualora siano identificati riscontri positivi risultanti dal trattamento automatizzato di cui all'articolo 27 bis del regolamento (CE) n. 767/2008, gli indicatori e il codice dello Stato membro di condanna di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo sono accessibili e consultabili solo dal sistema centrale del VIS ai fini delle verifiche a norma dell'articolo 7 bis del presente regolamento in combinato disposto con l'articolo 9 bis, paragrafo 4, lettera e), o l'articolo 22 ter, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 767/2008.

Fatto salvo il primo comma del presente paragrafo, gli indicatori e il codice dello Stato membro di condanna di cui al paragrafo 1, lettera c), non sono visibili a nessun'altra autorità a eccezione dell'autorità centrale dello Stato membro di condanna che ha creato la registrazione oggetto di un indicatore.»;

5)

all'articolo 7, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   In caso di riscontro positivo il sistema centrale o il CIR trasmette automaticamente all'autorità competente informazioni sugli Stati membri in possesso di informazioni sul casellario giudiziale del cittadino di paese terzo, insieme con i numeri di riferimento associati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e alle corrispondenti informazioni sull'identità. Tali informazioni sull'identità sono utilizzate al solo scopo di verificare l'identità del cittadino di paese terzo interessato. Il risultato di un'interrogazione del sistema centrale può essere utilizzato soltanto allo scopo di:

a)

rivolgere una richiesta ai sensi dell'articolo 6 della decisione quadro 2009/315/GAI;

b)

presentare una richiesta di cui all'articolo 17, paragrafo 3, del presente regolamento; oppure

c)

valutare se il richiedente un visto, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno possa rappresentare una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, in conformità del regolamento (CE) n. 767/2008.»;

6)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 7 bis

Utilizzo dell’ECRIS-TCN per le verifiche VIS

1.   A decorrere dalla data di entrata in funzione del VIS a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio (*9) (4), ECRIS-TCN è collegato all’ESP per consentire il trattamento automatizzato ai sensi degli articoli 9 bis e 22 ter del regolamento (CE) n. 767/2008 per interrogare ECRIS-TCN e confrontare i dati pertinenti nel VIS con i dati pertinenti di ECRIS-TCN conservati nel CIR, corredati di indicatori ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento.

2.   Ai fini dell'adempimento dei compiti previsti dal regolamento (CE) n. 767/2008, le autorità designate per il VIS di cui all'articolo 9 quinquies e all'articolo 22 ter, paragrafo 13, di tale regolamento dispongono del diritto di accesso unicamente a quei dati di ECRIS-TCN conservati nel CIR cui sia stato aggiunto un indicatore ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento.

(*9)  Regolamento (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni del Consiglio 2004/512/CE e 2008/633/GAI, allo scopo di riformare il sistema di informazione visti (GU L …).»;"

7)

l'articolo 8 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Allo scadere del periodo di conservazione di cui al paragrafo 1, l'autorità centrale dello Stato membro di condanna cancella dal sistema centrale e dal CIR la registrazione di dati, inclusi i dati relativi alle impronte digitali, le immagini del volto o gli indicatori di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c). Qualora dal casellario giudiziale nazionale siano cancellati i dati relativi a una condanna per un reato di terrorismo o altro reato di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), ma siano conservate informazioni su altre condanne pronunciate a carico della stessa persona, è unicamente rimosso dalla registrazione di dati l'indicatore di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c). Ove possibile, tale cancellazione avviene automaticamente, e in ogni caso non oltre un mese dalla scadenza del periodo di conservazione.»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli indicatori di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), sono cancellati automaticamente 25 anni dopo la creazione dell'indicatore, in merito a condanne per reati di terrorismo, e 15 anni dopo la creazione dell'indicatore, in merito a condanne per altri reati.»;

8)

all'articolo 24, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   I dati inseriti nel sistema centrale e nel CIR sono trattati ai soli fini di individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sui precedenti penali di cittadini di paesi terzi o di sostenere l'obiettivo del VIS di valutare se il richiedente un visto, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna a norma del regolamento (CE) n. 767/2008. I dati inseriti nel CIR sono inoltre trattati in conformità del regolamento (UE) 2019/818 al fine di agevolare e contribuire alla corretta identificazione delle persone registrate nel sistema ECRIS-TCN in conformità del presente regolamento»;

9)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 31 bis

Tenuta dei registri ai fini dell'interoperabilità con il VIS

Per le consultazioni di cui all'articolo 7 bis del presente regolamento è conservato un registro di ciascun trattamento dei dati di ECRIS-TCN eseguito nel CIR e nel VIS, in conformità dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 767/2008.».

Articolo 5

Modifiche del regolamento (UE) 2019/818

Il regolamento (UE) 2019/818 è così modificato:

1)

all'articolo 4, il punto 20 è sostituito dal seguente:

«20)

“autorità designate”: le autorità designate dagli Stati membri, quali definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) 2017/2226, all'articolo 4, punto 3 bis), del regolamento (CE) n. 767/2008, e all'articolo 3, paragrafo 1, punto 21), del regolamento (UE) 2018/1240;»;

2)

all'articolo 18 è inserito il seguente paragrafo:

«1 bis.   Ai fini degli articoli 9 bis e 22 ter del regolamento (CE) n. 767/2008, il CIR conserva inoltre, separati per logica dai dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/816. I dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/816 sono accessibili unicamente nel modo indicato all'articolo 5, paragrafo 7, di tale regolamento.»;

3)

all'articolo 68 è aggiunto il paragrafo seguente:

«1 bis.   Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, unicamente ai fini del trattamento automatizzato di cui agli articoli 9 bis e 22 ter del regolamento (CE) n. 767/2008, l'ESP entra in funzione a decorrere dalla data di entrata in funzione del VIS a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio (*10) (5).

(*10)  Regolamento (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni del Consiglio 2004/512/CE e 2008/633/GAI, allo scopo di riformare il sistema di informazione visti (GU L …).»."

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data di entrata in funzione del VIS a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/… (6).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il …

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 440 del 6.12.2018, pag. 154.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 27 maggio 2021. Posizione del Parlamento europeo del … (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell'8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) (GU L 213 del 15.6.2004, pag. 5).

(4)  Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

(5)  Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

(6)  Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129).

(7)  Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).

(8)  Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85).

(9)  Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

(11)  Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (GU L 312 del 7.12.2018, p. 56).

(12)  Regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (GU L 135 del 22.5.2019 pag. 1).

(13)  Regolamento (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni del Consiglio 2004/512/CE e 2008/633/GAI, allo scopo di riformare il sistema di informazione visti (GU L …).

(1)  Regolamento contenuto nel documento ST 5950/21 [2018/0152A(COD)].

(14)  Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).

(15)  Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

(16)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(17)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(18)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

(19)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(20)  Decisione 2008/149/GAI del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50).

(21)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(22)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

(2)  Regolamento contenuto nel documento ST 5950/21 [2018/0152A(COD)].

(3)  Regolamento contenuto nel documento ST 5950/21 [2018/0152A(COD)].

(4)  Regolamento contenuto nel documento ST 5950/21 [2018/0152A(COD)].

(5)  Regolamento contenuto nel documento ST 5950/21 [2018/0152A(COD)].

(6)  Regolamento contenuto nel documento ST 5950/21 [2018/0152A(COD)].