11.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 225/80


Motivazione del Consiglio: Posizione (UE) n. 20/2021 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio

(2021/C 225/02)

I.   INTRODUZIONE

1.

Il 14 giugno 2018, nell'ambito del pacchetto relativo al quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027, la Commissione ha presentato una proposta relativa a uno strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) (1).

2.

Il Comitato delle regioni ha formulato il suo parere il 6 dicembre 2018 (2) e il Comitato economico e sociale europeo il 12 dicembre 2018 (3). La Corte dei conti ha formulato il suo parere il 13 dicembre 2018 (4).

3.

Al Parlamento europeo, il fascicolo è assegnato alla commissione per gli affari esteri (AFET) e alla commissione per lo sviluppo (DEVE). Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione il 27 marzo 2019 (5).

4.

Dall'inizio del processo si sono tenute 98 riunioni e videoconferenze informali dei membri del gruppo ad hoc sul QFP NDICI.

5.

Il mandato iniziale della presidenza si basava sul mandato negoziale parziale convenuto dal Coreper il 12 giugno 2019 (6), successivamente integrato il 25 settembre (7) e il 27 novembre 2019 (8). Il 18 settembre 2020 il Coreper ha approvato un mandato negoziale aggiornato che rifletteva in particolare gli orientamenti contenuti nelle conclusioni del Consiglio europeo del 21 luglio 2020 (9).

6.

I negoziati interistituzionali sono hanno avuto inizio nell'ottobre 2019. Si sono tenuti sette triloghi informali. Inoltre, nel contesto dei negoziati tra il Parlamento europeo e il Consiglio, i lavori preparatori sono stati svolti nel corso di una serie di riunioni tecniche.

7.

Il settimo trilogo politico si è tenuto il 15 dicembre 2020 ed è stato raggiunto un accordo provvisorio su quasi tutte le questioni ancora aperte. Sono state inoltre necessarie quattro riunioni tecniche a gennaio e febbraio 2021 per tradurre l'accordo in un testo legislativo e risolvere una serie di dettagli in sospeso, confermati successivamente per iscritto dai colegislatori.

8.

L'8 e l'11 marzo 2021, l'accordo provvisorio è stato presentato ai membri del gruppo ad hoc sul QFP NDICI, che non hanno sollevato obiezioni al testo.

9.

Il 17 marzo 2021 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha confermato il testo di compromesso finale (10).

10.

Il 18 marzo 2021 tale testo è stato sottoposto al voto di conferma della commissione per gli affari esteri (AFET) e della commissione per lo sviluppo (DEVE) del Parlamento europeo. Il 19 marzo i presidenti delle commissioni AFET e DEVE hanno firmato una lettera indirizzata al presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda) in cui dichiarano che, se il Consiglio trasmettesse formalmente la sua posizione al Parlamento europeo nella forma che figura nell'allegato della lettera, raccomanderebbero alla plenaria del Parlamento europeo di accettare la posizione del Consiglio senza emendamenti, previa verifica effettuata dai giuristi-linguisti, nella seconda lettura del Parlamento europeo.

II.   OBIETTIVO

11.

Con l'obiettivo di affermare e promuovere i valori, i principi e gli interessi fondamentali dell'UE in tutto il mondo e di affrontare le sfide globali in modo approfondito, garantendo nel contempo flessibilità, lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale definisce un nuovo approccio al finanziamento dell'azione esterna, basato sul principio «dare priorità alle politiche», e determina una rilevante ristrutturazione degli strumenti di azione esterna. In particolare, unisce le priorità geografiche e tematiche attraverso la fusione della maggior parte degli strumenti di finanziamento esterno precedenti (11), mette a punto una nuova architettura per gli investimenti esterni mediante l'istituzione dell'EFSD+ e integra i finanziamenti per i paesi partner dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico nel bilancio dell'UE.

III.   ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

12.

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno condotto negoziati al fine di concludere un accordo nella fase della posizione del Consiglio in prima lettura («accordo rapido in seconda lettura»).

13.

Il testo della posizione del Consiglio in prima lettura rispecchia il compromesso equo raggiunto nei negoziati tra il Parlamento europeo e il Consiglio, con l'aiuto della Commissione.

14.

L'accordo si concentra sui seguenti aspetti:

per le azioni finanziate a titolo dell'NDICI — Europa globale l'approccio principale è quello dei programmi geografici, in modo da massimizzare l'impatto dell'assistenza dell'Unione e avvicinare l'azione dell'Unione ai paesi partner e alle popolazioni. Tale approccio generale è integrato da programmi tematici e da azioni di risposta rapida e garantisce nel contempo la coerenza di tutti i programmi e di tutte le azioni;

un equilibrio tra le disposizioni procedurali e la portata globale dello strumento. In particolare, si è convenuto che i documenti di programmazione per i programmi geografici e tematici saranno adottati mediante atti di esecuzione e alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, segnatamente al fine di modificare l'importo massimo per le azioni di potenziamento delle capacità a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo (CBDSD), l'importo massimo destinato alla garanzia per le azioni esterne, l'importo massimo della dotazione e i tassi di copertura, i settori di cooperazione e di intervento elencati negli allegati II, III e IV, i settori prioritari delle operazioni dell'EFSD+ elencate nell'allegato V e l'elenco dei principali indicatori di performance di cui all'allegato VI, nonché di integrare il regolamento con obiettivi specifici, settori prioritari di cooperazione, obiettivi tematici e assegnazioni finanziarie indicative, per le sottoregioni selezionate, e con disposizioni sull'istituzione di un quadro di sorveglianza e di valutazione;

un approccio globale, coordinato e mirato mediante, in particolare, l'attuazione del principio «dare priorità alle politiche», in base a un quadro strategico ampio, che comprende anche le risoluzioni del Parlamento europeo (articolo 7), e un dialogo inclusivo; si è scelto inoltre che il comitato possa riunirsi in diversi formati responsabili di specifici settori di intervento, come i programmi geografici, i programmi tematici e le azioni di risposta rapida e che gli Stati membri possano chiedere che sia esaminata qualsiasi altra questione relativa all'attuazione del regolamento, in particolare per quanto riguarda i documenti di programmazione pluriennale comprendenti riesami e valutazioni intermedi o ad hoc;

la realizzazione degli obiettivi dello strumento è ulteriormente garantita da una serie di obiettivi di spesa che, ad eccezione dell'obiettivo concernente l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS), sono stati inclusi nei considerando e mirano ad assicurare che i fondi siano assegnati secondo le seguenti linee: almeno il 93 % come APS; il 30 % agli obiettivi climatici; almeno l'85 % alle azioni per la parità di genere, di cui almeno il 5 % nel quadro dell'indicatore G2, almeno il 20 % dell'APS all'inclusione sociale e allo sviluppo umano e un massimale del 5 % per la cooperazione transfrontaliera nell'ambito della dotazione del vicinato. L'NDICI — Europa globale contribuirà inoltre all'obiettivo generale del QFP in materia di biodiversità (considerando 48);

lo strumento contribuirà inoltre alla risposta globale dell'Unione alle sfide, alle esigenze e alle opportunità connesse alla migrazione e agli sfollamenti forzati, in modo coerente e complementare rispetto alla politica migratoria dell'Unione, in particolare dato che indicativamente il 10 % della dotazione finanziaria dell'NDICI sarà destinato soprattutto alle azioni a sostegno della gestione e della governance della migrazione irregolare e degli sfollamenti forzati, nonché a iniziative volte ad affrontarne le cause profonde;

il mandato per i prestiti esterni sarà prorogato (articolo 49, paragrafo 1) e l'attivo sarà trasferito al fondo comune di copertura (articolo 31, paragrafo 8);

sulla scorta dei risultati ottenuti dal precedente Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), è istituito il nuovo Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus («EFSD+») che, unitamente alla garanzia per le azioni esterne, potrebbe sostenere operazioni di finanziamento e di investimento sotto forma di sovvenzioni, garanzie di bilancio ed altri strumenti finanziari nei paesi partner delle aree geografiche coperte dall'NDICI — Europa globale, nonché operazioni nei paesi beneficiari dello strumento di assistenza preadesione III;

il ruolo della Banca europea per gli investimenti è ulteriormente specificato e alla banca è affidata l'attuazione di una finestra d'investimento dedicata esclusiva per le operazioni con controparti sovrane e con controparti sub-sovrane non commerciali, e, se del caso, di ulteriori finestre dedicate non esclusive per operazioni con controparti sub-sovrane commerciali e operazioni per la promozione degli investimenti diretti esteri, degli scambi e dell'internazionalizzazione delle economie dei paesi partner;

è ulteriormente garantito un approccio globale al finanziamento delle azioni nell'ambito del vicinato tramite l'aggiunta di disposizioni sugli obiettivi specifici per l'area del vicinato (articolo 18, spostato dall'allegato II) e sui programmi multinazionali (articolo 21);

la definizione di azioni e misure che non possono essere sostenute nell'ambito dell'NDICI (attività escluse di cui all'articolo 29);

la precisazione, nei considerando, relativa all'utilizzo della riserva per le sfide e priorità emergenti e alla possibilità di sospendere l'assistenza in caso di deterioramento della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto nei paesi terzi;

la definizione di una serie indicativa dei principali indicatori di performance da utilizzare per facilitare la misurazione del contributo dell'Unione al conseguimento degli obiettivi specifici del regolamento (allegato VI);

l'applicazione retroattiva del regolamento a decorrere dal 1o gennaio 2021 (articolo 27, paragrafo 4, articolo 50 e considerando 60 e 85).

IV.   CONCLUSIONE

15.

Il Consiglio ritiene che la sua posizione pre-negoziata in prima lettura rappresenti un buon equilibrio e che, una volta adottato, il nuovo regolamento conseguirà l'obiettivo di garantire un finanziamento efficiente, coerente e globale delle azioni esterne dell'UE.

(1)  10148/18 + ADD 1.

(2)  15622/18 (GU C 86 del 7.3.2019, pag. 295).

(3)  15657/18 (GU C 110 del 22.3.2019, pag. 163).

(4)  GU C 45 del 4.2.2019, pag. 1.

(5)  A8-0173/2019 (GU C 108 del 26.3.2021, pag. 312).

(6)  10305/19.

(7)  12457/19.

(8)  14628/19.

(9)  10908/20.

(10)  6899/21 + ADD 1 + ADD 2.

(11)  Lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale - Europa globale sostituirà, tra l'altro, lo strumento europeo di vicinato (ENI), lo strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI), lo strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi (PI), lo strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (IcSP) e lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) per garantire un finanziamento coerente, completo ed efficace dell'azione esterna dell'UE oltre il 2020.