18.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 275/95


Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti e che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056

[COM(2021) 709 final — 2021/0367 (COD)]

(2022/C 275/15)

Relatore:

Anastasis YIAPANIS

Consultazioni

Parlamento europeo, 22.11.2021

Consiglio, 1.12.2021

Base giuridica

Articoli 192 e 304 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Sezione competente

Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente

Adozione in sezione

9.2.2022

Adozione in sessione plenaria

23.2.2022

Sessione plenaria n.

567

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

160/2/0

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Il CESE accoglie con favore la proposta della Commissione relativa a un nuovo regolamento e la comunicazione che l’accompagna, e ritiene che la protezione della salute umana e dell’ambiente sia una priorità assoluta dell’UE. Ove tecnicamente possibile, i rifiuti prodotti nell’Unione dovrebbero essere riciclati al suo interno in modo ecologicamente, economicamente e socialmente corretto.

1.2.

Il CESE invita gli Stati membri ad adottare quanto prima il sistema d’intercambio elettronico di dati (EDI), a concordare l’adozione di criteri armonizzati per le procedure di autorizzazione preventiva e a conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati per una classificazione comune dei rifiuti. Occorre fornire immediatamente fondi e assistenza tecnica per aumentare la capacità operativa.

1.3.

È urgente avviare una transizione verso nuovi modelli imprenditoriali che restituiscano al pianeta più di quanto gli viene sottratto. La salute, la sicurezza e le condizioni di lavoro devono essere adeguatamente protette e monitorate. Il CESE chiede investimenti nella formazione dei lavoratori attraverso una dotazione specifica a titolo dell’FSE+.

1.4.

Il CESE invita ad assicurare maggiori opportunità di finanziamento per la creazione e/o l’ammodernamento degli impianti di riciclaggio dell’UE e la messa a punto di tecnologie innovative per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti. Rafforzare la capacità di riciclaggio all’interno delle frontiere dell’UE contribuirà a ridurre l’impronta ambientale e di carbonio e porterà alla creazione di nuovi posti di lavoro nel settore.

1.5.

Il CESE ritiene che un calcolo armonizzato delle garanzie finanziarie debba coprire chiaramente tutti i rischi legati alle spedizioni di rifiuti, senza tuttavia gravare eccessivamente sulle imprese, in particolare le PMI.

1.6.

Il CESE accoglie con favore la proposta della Commissione relativa alla realizzazione di audit da parte di terzi, condotti da auditor dell’UE istituiti o autorizzati da organismi notificati dell’Unione e dotati delle qualifiche pertinenti, a livello sia di impianto sia di paese, e ritiene che le parti sociali e le ONG pertinenti dovrebbero seguire le procedure. È inoltre necessario potenziare i meccanismi per il monitoraggio, i reclami e le sanzioni.

1.7.

Il CESE chiede un periodo di transizione che non superi i due anni dopo l’adozione del regolamento. Inoltre, il termine entro il quale le autorità competenti di transito possono sollevare obiezioni valide in merito a una spedizione prevista di rifiuti destinati al recupero dovrebbe essere ridotto a dieci giorni e non dovrebbe essere possibile opporsi più di una volta alla stessa spedizione.

1.8.

Il Comitato chiede che il sistema di interscambio elettronico di dati (EDI) sia esteso a tutte le spedizioni di rifiuti destinati all’esportazione, all’importazione e al transito. Il sistema dovrebbe essere operativo il più rapidamente possibile, anche prima del termine di due anni proposto dalla Commissione europea. Sono pertanto necessarie risorse umane e tecniche adeguate.

1.9.

Il CESE ritiene che le esportazioni di rifiuti riciclabili di elevata qualità, in particolare le esportazioni di rifiuti con un alto tenore di materie prime critiche, danneggino la sostenibilità dell’UE e compromettano la sua competitività globale. È necessario realizzare investimenti nelle infrastrutture per la gestione dei rifiuti, in particolare nei paesi in cui sono state avviate procedure di infrazione. È inoltre opportuno procedere a una valutazione di base dei volumi delle esportazioni di rifiuti, al fine di individuare eventuali cambiamenti nelle spedizioni di rifiuti, e quindi proteggere l’Unione, e contribuire al conseguimento degli obiettivi dell’UE definiti nel Green Deal e nel piano d’azione per l’economia circolare.

1.10.

Tutti i paesi membri e non membri dell’OCSE dovrebbero soddisfare gli stessi rigorosi criteri in materia di impegni ambientali e tutti i paesi di destinazione dovrebbero dimostrare che la gestione dei loro rifiuti interni avviene già in modo ecologicamente corretto e nel rispetto di norme simili a quelle che si applicano nell’UE, nonché delle convenzioni fondamentali e delle norme del lavoro definite dall’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL).

1.11.

Il CESE sostiene l’applicazione dei procedimenti di ispezione e indagine e chiede una piena cooperazione sia tra gli Stati membri che con l’Unione, nonché un sistema di sanzioni armonizzato che sia efficace e proporzionato all’infrazione commessa. I dati non riservati dovrebbero essere resi pubblici e messi a disposizione di tutti i soggetti interessati, compresi le parti sociali, le organizzazioni non governative, i comuni e i cittadini.

1.12.

È necessario incoraggiare le imprese manifatturiere a progettare i loro prodotti in modo tale da essere adatti al riutilizzo e al riciclaggio. Occorre elaborare strategie nazionali ed europee che coinvolgano le parti sociali, i rappresentanti delle PMI e le organizzazioni della società civile e promuoverle con l’ausilio di piattaforme di collaborazione. A questo proposito, un ottimo esempio è quello offerto dalla Piattaforma europea delle parti interessate per l’economia circolare (1).

1.13.

Il CESE invita la Commissione europea a valutare la possibilità di istituire un osservatorio del mercato delle materie prime secondarie che svolga un ruolo consultivo nei confronti della Commissione stessa e che sia incaricato di analizzare e raccomandare politiche di sviluppo settoriali e metodi per eliminare le strozzature esistenti, nonché di trattenere le materie prime secondarie di valore nell’Unione.

1.14.

Infine, il CESE chiede che si proceda a una valutazione d’impatto approfondita dell’attuazione del regolamento cinque anni dopo la sua entrata in vigore.

2.   Introduzione e osservazioni generali

2.1.

Il consumo di materiali quali metalli, minerali, biomassa e combustibili fossili dovrebbe raddoppiare entro il 2060 (2), il che comporterà necessariamente un aumento del 70 % della produzione annua di rifiuti entro il 2050 (3). I paesi ad alto reddito sono i principali esportatori di rifiuti a livello mondiale, mentre i paesi in via di sviluppo sono i principali importatori (4).

2.2.

Le imprese manifatturiere spendono circa il 40 % del costo totale di produzione per le materie prime. Attualmente solo il 12 % delle risorse materiali utilizzate nell’industria dell’UE proviene da prodotti riciclati e materiali recuperati (5). Il principale ostacolo all’utilizzo delle materie prime secondarie è il loro prezzo elevato rispetto alle materie prime vergini.

2.3.

Il 17 novembre 2021 la Commissione europea ha pubblicato la proposta di regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti e che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 (6) e (UE) 2020/1056 (7) (regolamento). Essa sostituisce il regolamento (CE) n. 1013/2006 (8) sulle spedizioni di rifiuti, adottato 15 anni fa, a seguito delle richieste di revisione del Parlamento europeo (9) e del Comitato economico e sociale europeo (10), e si fonda sulle ambizioni annunciate nel Green Deal europeo (11) e nel piano d’azione per l’economia circolare (12).

2.4.

Le crescenti quantità di rifiuti e lo sviluppo economico hanno determinato un aumento delle esportazioni di rifiuti dall’UE verso i paesi terzi, il che ha a sua volta prodotto alcuni effetti negativi sull’ambiente e sulla salute nei paesi di destinazione. Il regolamento intende agevolare l’adozione di procedure più semplici e più rapide per le spedizioni destinate al riutilizzo e al riciclaggio all’interno dell’UE, introduce norme chiare per le esportazioni, le importazioni e il transito dei rifiuti e applica l’attuale quadro dell’UE volto a contrastare le spedizioni illegali.

2.5.

Il CESE accoglie con favore la proposta della Commissione relativa a un nuovo regolamento e la comunicazione che l’accompagna, e ritiene che la protezione della salute umana e dell’ambiente sia una priorità assoluta dell’UE. L’Unione europea, trovandosi in prima fila nella lotta contro i cambiamenti climatici, dovrebbe essere in grado di gestire i rifiuti prodotti nel suo territorio, anziché esportarli in altri paesi. È urgente avviare una transizione verso nuovi modelli imprenditoriali che restituiscano al pianeta più di quanto gli viene sottratto, e garantire che tutte le parti interessate adottino un comportamento sostenibile. Gli investimenti nelle infrastrutture per la gestione dei rifiuti rispettose dell’ambiente dovrebbero rimanere una priorità, in particolare nei paesi in cui sono state avviate procedure di infrazione.

2.6.

Sul piano economico, i rifiuti possono presentare un valore importante in termini di recupero delle materie prime secondarie, in quanto contribuiscono all’economia circolare dell’UE e fanno diminuire la dipendenza da alcune materie prime primarie, riducendo nel contempo il consumo energetico necessario per produrle in Europa e le emissioni di CO2. Inoltre, il CESE ritiene che le esportazioni di rifiuti riciclabili di elevata qualità, in particolare le esportazioni di rifiuti con un alto tenore di materie prime critiche, danneggino la sostenibilità dell’UE e compromettano la sua competitività globale fornendo risorse preziose ai concorrenti esterni.

3.   Spedizioni intra-UE di rifiuti

3.1.

Dalla consultazione delle parti interessate condotta dalla Commissione è emersa la necessità di:

una digitalizzazione della procedura di notifica;

un aggiornamento delle procedure accelerate;

norme comuni e trasparenti per la classificazione dei rifiuti e il calcolo delle garanzie finanziarie;

un allineamento rispetto al principio di prossimità e alla gerarchia dei rifiuti.

3.2.

L’attuazione frammentata del regolamento del 2006 negli Stati membri dell’Unione ha determinato lungaggini procedurali per le spedizioni di rifiuti all’interno dell’UE e una grande quantità di formalità amministrative. Ciò sta causando ritardi e perdite finanziarie per gli operatori economici, che sono scoraggiati dall’effettuare spedizioni di rifiuti destinati al recupero di materiali all’interno dell’UE.

3.3.

Il CESE ritiene che, ove tecnicamente possibile, i rifiuti prodotti nell’UE dovrebbero essere riciclati al suo interno in modo ecologicamente, economicamente e socialmente corretto, sempre nel rispetto delle norme ambientali, sanitarie e di sicurezza. Accrescendo il volume di rifiuti spediti all’interno dell’Unione e accelerando le procedure sarà possibile rafforzare l’economia circolare nell’UE, contribuire alla competitività e all’autonomia strategica dell’Europa e creare i presupposti per nuovi posti di lavoro.

3.4.

È essenziale rafforzare la capacità di riciclaggio all’interno delle frontiere dell’UE poiché questo contribuirà a ridurre l’impronta ambientale e di carbonio. Questa misura potrebbe anche portare alla creazione di nuovi posti di lavoro nel settore: le cifre presentate dalla Commissione europea, che prevedono la creazione di 9 000-23 000 nuovi posti di lavoro nei settori del riciclaggio e del riutilizzo, sono promettenti e potrebbero essere ancora più elevate se la capacità di riciclaggio ricevesse un impulso adeguato.

3.5.

Il Comitato ritiene del tutto inaccettabile che alcuni Stati membri si avvalgano ancora delle procedure cartacee e che le procedure di esecuzione siano talvolta interpretate in maniera diversa dalle differenti regioni di uno stesso Stato membro. Pertanto invita gli Stati membri ad adottare quanto prima le soluzioni digitali proposte dalla Commissione europea e a garantire una transizione agevole verso un quadro europeo armonizzato e trasparente, a concordare l’adozione di criteri armonizzati per le procedure di autorizzazione preventiva e a conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati per una classificazione comune dei rifiuti. Occorre fornire immediatamente fondi e assistenza tecnica per aumentare la capacità operativa.

3.6.

La Commissione propone di armonizzare la procedura di calcolo della garanzia finanziaria per le spedizioni di rifiuti. Il CESE si compiace del fatto che questa iniziativa comporterà una maggiore prevedibilità per le imprese, ma chiede che tali importi siano calcolati in maniera proporzionata e senza creare oneri aggiuntivi per gli operatori economici. Il CESE ritiene che le garanzie finanziarie debbano coprire chiaramente tutti i rischi legati alle spedizioni di rifiuti, senza tuttavia gravare eccessivamente sulle imprese, tanto più che nel processo sono coinvolte numerose PMI, che dispongono di una liquidità limitata.

3.7.

Infine, il CESE invita l’Unione europea e gli Stati membri ad assicurare maggiori opportunità di finanziamento per la creazione e/o l’ammodernamento degli impianti di riciclaggio dell’UE e la messa a punto di tecnologie innovative per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti. È necessario sviluppare quanto prima i mercati finali delle materie prime ricavate dal riciclaggio al fine di creare un mercato delle materie prime secondarie pienamente operativo, mediante la trasformazione dei prodotti a fine vita in nuove materie prime per la produzione. L’UE dovrebbe anche potenziare la disponibilità e la qualità dei materiali riciclati, ponendo l’accento sulla capacità di un materiale di conservare le proprie proprietà intrinseche dopo il riciclaggio e di sostituire le materie prime primarie nelle applicazioni future. Ciò consentirà di accrescere la capacità di trasformazione all’interno dell’Unione, creare nuovi posti di lavoro verdi e di qualità e individuare il tipo di materie prime che generano rifiuti privi di valore per eliminarle o sostituirle a lungo termine.

4.   Esportazioni, importazioni e spedizioni di rifiuti in transito

4.1.

Negli ultimi 17 anni il volume dei rifiuti esportati verso i paesi terzi è aumentato del 75 %, raggiungendo circa 33 milioni di tonnellate all’anno (13), molto spesso senza tenere conto, se non — eventualmente — in parte, delle modalità di funzionamento degli impianti di destinazione e di come vi vengono trattati i rifiuti. L’UE importa 16 milioni di tonnellate di rifiuti all’anno, mentre altri 70 milioni sono oggetto di scambi all’interno del suo territorio.

4.2.

L’UE aderisce a oltre 80 accordi di libero scambio (ALS), di cui circa 40 in attesa di essere finalizzati o in fase di negoziazione. Il CESE si rammarica profondamente per il fatto che solo due di essi menzionano esplicitamente l’economia circolare (14) e chiede che in tutti gli accordi di libero scambio esistenti e futuri si presti maggiore attenzione al rafforzamento dei capitoli sullo sviluppo sostenibile e a garantirne l’effettiva attuazione.

4.3.

Le restrizioni relativamente recenti al commercio di rifiuti di plastica imposte da Cina, India, Tailandia, Vietnam e Malesia hanno messo in luce l’eccessiva dipendenza dell’UE dal trattamento dei rifiuti effettuato nei paesi terzi. Questa dipendenza dalle esportazioni di rifiuti è inammissibile e rende l’economia dell’UE vulnerabile alle perturbazioni nelle catene di approvvigionamento.

4.4.

Le esportazioni di rifiuti dovrebbero rispettare norme in materia di piena trasparenza e prevedere informazioni accessibili al pubblico sulle norme di gestione ecologicamente corrette in vigore nel paese di destinazione. Il CESE accoglie con favore la proposta della Commissione relativa alla realizzazione di audit da parte di terzi sugli impianti di gestione di rifiuti al di fuori dell’Unione, e ritiene che dovrebbero includere disposizioni dettagliate sull’impronta ambientale e sulle condizioni di lavoro. Per i prodotti spediti a fini di riutilizzo dovrebbe continuare ad applicarsi il principio «chi inquina paga», e i costi legati alla responsabilità estesa del produttore dovrebbero seguire il prodotto, visto che sono stati sostenuti dai consumatori per coprire la fase di gestione dei rifiuti, indipendentemente dal luogo in cui avviene. Inoltre, le parti sociali e le ONG interessate dovrebbero essere coinvolte nelle procedure di audit, mentre è necessario finanziare e mettere a disposizione infrastrutture di dati aperti. I meccanismi di reclamo dovrebbero essere rafforzati per le ONG e le altre parti interessate.

4.5.

Il CESE incoraggia gli auditor istituiti o autorizzati dall’UE (da organismi notificati dell’UE e dotati delle qualifiche pertinenti) a svolgere procedure di audit a livello di impianto e di paese, per garantire che le norme sanitarie, ambientali e sociali dello Stato membro dell’UE siano rispettate nel paese di destinazione dei rifiuti. È necessario illustrare procedure di audit più dettagliate, nonché i criteri per il monitoraggio, i reclami e le sanzioni, oltre alle condizioni (basate sul volume e sul rischio) che possono far scattare gli audit.

4.6.

Il Comitato incoraggia le PMI a incaricare le organizzazioni per la responsabilità dei produttori (PRO) di svolgere le procedure di audit per gli impianti nei paesi terzi, in quanto ciò consentirebbe di ridurre l’onere finanziario di tali operazioni. La salute, la sicurezza e le condizioni di lavoro devono essere adeguatamente protette e monitorate. Gli investimenti nella formazione e nel know-how dei lavoratori dovrebbero essere coperti da una dotazione specifica a titolo dell’FSE+.

4.7.

Il CESE riconosce che le autorità e gli operatori economici hanno bisogno di un certo periodo di adattamento per applicare le nuove norme e conformarvisi. Tuttavia, ritiene che il termine proposto di tre anni dopo l’entrata in vigore del regolamento sia poco ambizioso e chiede un periodo di transizione che non superi i due anni.

4.8.

La Commissione europea ha proposto un termine di 30 giorni entro il quale le autorità competenti di transito possono sollevare obiezioni valide in merito a una spedizione prevista di rifiuti destinati al recupero. Il CESE ritiene che il termine debba essere ridotto a 10 giorni al fine di garantire l’operatività ed evitare inutili ritardi. Inoltre, il CESE chiede che tali autorità siano soggette a chiare restrizioni per impedire loro di opporsi più di una volta alla stessa spedizione.

4.9.

Il Comitato chiede che il sistema di interscambio elettronico di dati (EDI) sia esteso a tutte le spedizioni di rifiuti destinati all’esportazione, all’importazione e al transito. Si tratta infatti dell’unico modo per garantire la tracciabilità e la trasparenza di tali processi, affinché rispettino le stesse norme applicabili alle spedizioni all’interno dell’UE. La Commissione e gli Stati membri devono compiere ogni sforzo per mettere in atto tale sistema al più presto, anche prima del termine di due anni proposto. A tal fine, il CESE chiede risorse umane e tecniche adeguate.

4.10.

Il fatto che alcuni paesi di destinazione possano essere esonerati dall’obbligo di dimostrare in che misura soddisfano le condizioni essenziali in materia di salute umana e ambiente, per il solo fatto di essere membri dell’OCSE, è contrario allo spirito della riforma e potrebbe compromettere l’intero sistema. Il CESE chiede che, ai fini dell’esportazione di rifiuti, i paesi membri e non membri dell’OCSE debbano soddisfare gli stessi rigorosi criteri in materia di impegni ambientali che si applicano nell’UE. Chiede inoltre che tutti i paesi di destinazione dimostrino che la gestione dei loro rifiuti interni avviene già in modo ecologicamente corretto, analogamente alla pratica che vige nell’UE, e nel rispetto delle convenzioni fondamentali e delle norme del lavoro definite dall’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL).

5.   Traffico illecito di rifiuti

5.1.

Le diverse procedure di applicazione del regolamento del 2006 negli Stati membri hanno portato a un aumento delle attività di spedizione illecita di rifiuti. Le cifre sono difficili da quantificare, ma si ritiene che il 30 % di tutte le spedizioni di rifiuti in Europa sia illecito e abbia un valore di circa 9,5 miliardi di EUR all’anno (15).

5.2.

Dalla consultazione delle parti interessate è emerso un forte sostegno al rafforzamento delle procedure intese a combattere le spedizioni illegali di rifiuti. È necessario assicurare un controllo rafforzato delle esportazioni, delle importazioni e del transito di rifiuti per combattere la criminalità ambientale e il traffico illecito. Il CESE accoglie con favore e sostiene l’applicazione dei procedimenti di ispezione e indagine e chiede una piena cooperazione sia tra gli Stati membri che con l’Unione, in linea con la nuova strategia dell’UE per la lotta alla criminalità organizzata 2021-2025 (16). Il coinvolgimento dell’OLAF può compensare la carenza di risorse umane in alcuni Stati membri e garantire un quadro di collaborazione più efficace.

5.3.

Il traffico di rifiuti rimane uno dei reati ambientali più gravi ed è considerato un’attività ad alto profitto e a basso rischio, con conseguenze devastanti per la salute umana e l’ambiente. La Corte dei conti europea ha rilevato che l’individuazione di casi illegali di traffico identificato di rifiuti rimane bassa e che il tasso di azioni penali avviate contro di essi è più basso di quello che si registra per altri tipi di reati, mentre le sanzioni non sono né proporzionate né dissuasive (17). Ciò è dovuto principalmente alla grande complessità delle catene di spedizione dei rifiuti e alla difficoltà di dimostrare che i soggetti coinvolti erano consapevoli del carattere illegale della spedizione, soprattutto perché i rifiuti possono cambiare più volte di proprietario e di paese prima di essere smaltiti illegalmente.

5.4.

I portatori di interessi industriali e le ONG hanno la capacità di seguire e segnalare eventuali spedizioni illegali di rifiuti, una volta che hanno accesso ai dati. Il CESE chiede pertanto che i dati non riservati siano messi a disposizione di tutte le parti interessate, compresi le parti sociali, le organizzazioni non governative, i comuni e i cittadini. Ritiene infatti che una raccolta completa di dati e una maggiore trasparenza porteranno a un controllo rafforzato e a una riduzione delle spedizioni illegali di rifiuti.

5.5.

Tuttavia, secondo il CESE occorre operare una chiara distinzione, come è avvenuto in passato, tra i trafficanti illegali identificati e gli operatori che sono stati giudicati colpevoli di un errore di documentazione di natura umana, in particolare con riferimento all’allegato VII (18). Il CESE chiede un sistema di sanzioni armonizzato che sia efficace e proporzionato all’infrazione commessa.

6.   Osservazioni conclusive

6.1.

Dovrebbe ormai essere chiaro a tutti che produciamo una quantità eccessiva di rifiuti, fatto cui si aggiunge la mancanza di nuove risorse naturali. Il CESE chiede un quadro normativo che incentivi l’uso di materiali riciclati e che contribuisca quindi a ridurre le emissioni di carbonio e a impedire che rifiuti preziosi finiscano nelle discariche. L’utilizzo dei rifiuti come risorsa è al centro del piano d’azione per l’economia circolare e il CESE ha già affermato che per «sganciare lo sviluppo economico dal consumo delle risorse naturali e dalle ripercussioni ambientali che ne derivano, è necessario che l’Unione si ponga obiettivi più ambiziosi» (19).

6.2.

In linea con i principi dell’economia circolare, il Comitato invoca proposte legislative volte a incoraggiare le imprese manifatturiere a progettare i loro prodotti in modo tale da essere adatti al riutilizzo e al riciclaggio e a dedicarsi allo sviluppo di modelli di business circolari. Occorre elaborare strategie e quadri legislativi europei e nazionali che incoraggino tale transizione e contrastino l’obsolescenza prematura dei prodotti, coinvolgendo le parti sociali, i rappresentanti delle PMI e le organizzazioni della società civile. La transizione verso l’economia circolare significa, da un lato, mantenere più a lungo il valore dei prodotti nell’economia e, dall’altro, aumentare l’utilizzo delle materie prime secondarie. È pertanto essenziale facilitare l’accesso a soluzioni innovative per trasformare i rifiuti in materie prime secondarie e promuovere queste soluzioni con l’ausilio di piattaforme online (come la Piattaforma europea delle parti interessate per l’economia circolare) e della condivisione delle buone pratiche.

6.3.

Il CESE ritiene che l’introduzione dell’interscambio elettronico di dati (EDI) sia assolutamente necessaria e in linea con la strategia digitale dell’UE (20) e ne chiede la rapida attuazione, in quanto può ridurre le perdite economiche delle imprese e garantire procedure più rapide e un monitoraggio della qualità. Il CESE ritiene inoltre che il sistema elettronico aumenterà la trasparenza e l’efficienza, garantirà una migliore tracciabilità dei dati, fornirà il quadro per un’intensa cooperazione tra gli Stati membri e incoraggerà lo sviluppo di solidi mercati dei rifiuti. Suggerisce inoltre di ricorrere alle moderne tecnologie per il monitoraggio dei trasporti (Internet degli oggetti e satelliti) e alla tecnologia blockchain ai fini della sicurezza dei dati.

6.4.

Occorre operare una chiara distinzione tra le spedizioni di rifiuti destinati al riutilizzo e al riciclaggio, da un lato, e le spedizioni destinate a forme meno elevate di recupero, come l’incenerimento. È assolutamente essenziale disporre fin dall’inizio degli strumenti adeguati per indagare e stabilire criteri chiari che vietino le spedizioni di rifiuti con falsi pretesti.

6.5.

Il Comitato invita la Commissione europea a valutare la possibilità di istituire un osservatorio del mercato delle materie prime secondarie incaricato di analizzare e raccomandare politiche di sviluppo settoriali e metodi per eliminare le strozzature esistenti. Tale osservatorio dovrebbe coinvolgere tutte le parti interessate in Europa e svolgere un ruolo consultivo nei confronti della Commissione.

6.6.

Infine, il CESE ritiene che la Commissione europea dovrebbe procedere a una valutazione d’impatto approfondita dell’attuazione del regolamento cinque anni dopo la sua entrata in vigore.

Bruxelles, 23 febbraio 2022

La presidente del Comitato economico e sociale europeo

Christa SCHWENG


(1)  https://circulareconomy.europa.eu/platform/en

(2)  OCSE (2018), Global Material Resources Outlook to 2060 (Prospettive in materia di risorse materiali globali fino al 2060).

(3)  World Bank: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050 (Banca mondiale: un'istantanea globale della gestione dei rifiuti solidi fino al 2050).

(4)  The Institute for European Environmental policy: EU circular economy and trade (Istituto per una politica europea dell'ambiente: Economia circolare e commercio nell'UE).

(5)  Eurostat — Circular Economy in the EU (Eurostat — Economia circolare nell'UE).

(6)  GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1.

(7)  GU L 249 del 31.7.2020, pag. 33.

(8)  GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.

(9)  European Parliament: Waste Shipment Regulation Revision of Regulation (EC) No 1013/2006 on shipments of waste (Parlamento europeo: Regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti — Revisione del regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti).

(10)  Parere del CESE sul tema Resilienza delle materie prime critiche: tracciare un percorso verso una maggiore sicurezza e sostenibilità (GU C 220 del 9.6.2021, pag. 118).

(11)  COM(2019) 640 final.

(12)  COM(2020) 98 final.

(13)  Comunicazione: I nostri rifiuti sono una nostra responsabilità: le spedizioni di rifiuti in un'economia pulita e più circolare.

(14)  Gli accordi di libero scambio con il Messico e la Nuova Zelanda.

(15)  Domande e risposte sulle nuove norme UE in materia di spedizioni di rifiuti.

(16)  Strategia dell'UE per la lotta alla criminalità organizzata 2021-2025.

(17)  Analisi n. 4/2020: L'azione dell'UE per affrontare il problema dei rifiuti di plastica.

(18)  Allegato VII — Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti.

(19)  Parere del CESE sul tema Attuazione della normativa ambientale dell’UE nei settori della qualità dell’aria, delle acque e dei rifiuti, (GU C 110 del 22.3.2019).

(20)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Plasmare il futuro digitale dell'Europa.