4.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 105/105


Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nelle Isole Canarie

[COM(2021) 392 final — 2021/0209 (CNS)]

(2022/C 105/16)

Relatore:

Tymoteusz Adam ZYCH

Consultazione

Consiglio, 15.9.2021

Base giuridica

Articolo 304 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Sezione competente

Mercato unico, produzione e consumo

Adozione in sezione

21.9.2021

Adozione in sessione plenaria

20.10.2021

Sessione plenaria n.

564

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

101/0/2

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Il CESE sostiene la proposta di regolamento della Commissione europea, data la sua grande importanza sociale ed economica per le Isole Canarie e considerato che la disciplina dei dazi doganali rientra nelle competenze dell’Unione europea.

1.2.

Oltre a confermare la sospensione temporanea dei dazi per la categoria di prodotti già contemplata dal regolamento (UE) n. 1386/2011 del Consiglio (1), il regolamento proposto la estende a sette nuove categorie: quelle di cui ai codici NC 3903 19, 5603 94, 5604 10, 7326 90, 7607 20, 8441 40 e 8479 90 (macchinari per uso industriale e materie prime).

1.3.

Il mantenimento della sospensione dei dazi doganali sulle importazioni di prodotti industriali e la sua estensione alle categorie di prodotti indicate nella proposta sono considerati una soluzione vantaggiosa per l’economia delle Isole Canarie, che, a causa della pandemia di COVID-19, ha subito svantaggi economici specifici rispetto ad altre regioni dell’Unione, in particolare per quanto riguarda il volume del PIL.

1.4.

L’imposizione di controlli dell’uso finale, conformemente a quanto disposto dal codice doganale dell’Unione e dalle pertinenti disposizioni di applicazione, è una procedura ormai consolidata in questo contesto e non dà luogo ad alcun significativo aggravio amministrativo supplementare per gli enti regionali e locali e per gli operatori economici.

1.5.

Il CESE sottolinea che sia l’introduzione di una nuova normativa che il mantenimento delle soluzioni giuridiche esistenti a sostegno delle regioni ultraperiferiche sono essenziali per la loro crescita economica, nonché per garantire l’equilibrio del mercato interno e per creare posti di lavoro in ambito locale.

1.6.

Secondo il CESE, al fine di garantire agli imprenditori la possibilità di prendere decisioni di investimento a lungo termine, la sospensione proposta dovrebbe essere stabilita per un periodo pluriennale.

2.   Introduzione

2.1.

Le Isole Canarie sono una regione spagnola il cui territorio, che si estende su una superficie totale di circa 7 446,95 km2, è costituito da un arcipelago di tredici isole, situato nell’Oceano Atlantico e distante circa 1 000 km dalla costa della penisola iberica. Sono una delle regioni ultraperiferiche dell’Unione europea e, insieme agli arcipelaghi delle Isole Selvagge, di Capo Verde, di Madera e delle Azzorre, appartengono a un’area geografica denominata Macaronesia.

2.2.

La popolazione delle Canarie è attualmente di circa 2 175 952 abitanti. Le due isole più popolate sono Tenerife (904 713 abitanti) e Gran Canaria (846 717), nelle quali risiede complessivamente oltre l’80 % della popolazione totale. A una concentrazione così elevata della popolazione in solo due delle tredici isole dell’arcipelago si deve una parte dei problemi socioeconomici della regione, compreso l’elevato tasso di emigrazione.

3.   Obiettivo della proposta della Commissione

3.1.

Il CESE ricorda che, sulla base dell’articolo 349 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), il regolamento (UE) n. 1386/2011 prevede misure doganali specifiche per le Isole Canarie in quanto regione ultraperiferica dell’Unione europea — la sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali.

3.2.

Poiché le misure previste dal regolamento (UE) n. 1386/2011, volte ad accrescere la competitività degli operatori economici locali e a garantire così un’occupazione più stabile su tali isole, scadono il 31 dicembre 2021, nell’aprile 2021 il governo spagnolo ha chiesto una proroga della sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per una serie di prodotti. Secondo tale richiesta, infatti, i vincoli cui la regione deve far fronte hanno carattere strutturale e permanente, giacché continuano ad essere legati all’isolamento della regione stessa nonché alle modeste dimensioni del suo mercato e alla frammentazione di quest’ultimo. Le isole in questione, inoltre, non sono in grado di beneficiare dell’integrazione europea nella stessa misura delle regioni continentali. Il regime di sospensione proposto mira a ridurre tali restrizioni sul mercato delle Isole Canarie. Inoltre, a causa della crisi economica causata dalla pandemia di COVID-19, il governo spagnolo ha anche chiesto la sospensione dei dazi della tariffa doganale comune per sette nuove categorie di prodotti.

3.3.

L’obiettivo della proposta della Commissione è fornire sostegno a questa regione ultraperiferica della Spagna per potenziarne le risorse allo scopo di consentire la crescita economica e la creazione di posti di lavoro in ambito locale. La proposta integra il Programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all’insularità (POSEI), relativo al sostegno al settore primario e alla produzione di materie prime, ma altresì il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e il finanziamento di una dotazione supplementare specifica del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).

3.4.

La proposta della Commissione è in linea con le politiche dell’Unione, in particolare per quanto riguarda la politica generale per le regioni ultraperiferiche e le politiche in materia di commercio internazionale, concorrenza, ambiente, imprese, sviluppo e relazioni esterne.

3.5.

Sospendendo temporaneamente i dazi doganali, il regolamento proposto consentirà agli operatori economici, dal 1o gennaio 2022 al 31 dicembre 2031, di importare in esenzione da dazi determinati materie prime, componenti, parti e beni strumentali.

4.   Osservazioni generali

4.1.

Il CESE accoglie con favore la proposta di modifica dell’attuale regolamento del Consiglio e osserva che le misure specifiche da esso previste possono essere adottate senza rischiare di compromettere l’integrità e la coerenza dell’ordinamento giuridico dell’Unione, compresi il mercato interno e le politiche comuni. Secondo il CESE, questa modifica contribuirà a migliorare l’equilibrio del mercato interno.

4.2.

Il CESE ha più volte richiamato l’attenzione sul fatto che la situazione delle regioni insulari è molto più difficile di quella delle altre regioni dell’Unione, e in particolare di quelle continentali. Le regioni insulari, infatti, presentano gravi e permanenti svantaggi geografici, demografici e ambientali, come: il fatto di essere separate dal continente, di avere un territorio che si estende su una superficie limitata e di dipendere dal trasporto marittimo e aereo, nonché il maggior costo di tale trasporto; il calo demografico e la difficile situazione del mercato del lavoro; la concentrazione della produzione sulle piccole e micro-imprese, meno resilienti alle dinamiche dei mutamenti economici rispetto alle imprese più grandi; e una limitata capacità di sfruttare i vantaggi del mercato unico europeo e di relazioni economiche competitive.

4.3.

La limitata disponibilità di mezzi di trasporto e l’aumento dei costi di distribuzione delle merci comportano per le imprese costi di produzione superiori a quelli che sosterrebbero operando nel continente, il che si traduce direttamente in una minore competitività. Ciò rende difficile per gli imprenditori locali trovare clienti al di fuori dei confini nazionali e costringe il settore industriale a concentrare la produzione sul mercato locale. Il CESE ritiene che, in materia di politica doganale, l’Unione dovrebbe tener conto di questa difficile situazione economica delle regioni insulari e adottare misure adeguate per migliorare le loro opportunità e la loro competitività rispetto alle regioni europee continentali.

4.4.

Il CESE fa notare che un fattore cruciale per la stabilità economica di molte regioni insulari è costituito dal turismo, che rappresenta la principale risorsa economica anche per le Isole Canarie. Nel 2018 la quota del PIL delle Canarie generata dall’afflusso turistico ha raggiunto il 28 % e ha mostrato una tendenza al rialzo. Nel 2017 il numero dei turisti arrivati nell’arcipelago era stato molto vicino ai 16 milioni, circa un milione in più rispetto al 2016, mentre nel 2019 i turisti recatisi nelle Canarie sono stati 15,11 milioni.

4.5.

Se, da un lato, lo sviluppo turistico ha alimentato la crescita economica, dall’altro occorre tenere presenti anche i risvolti negativi di tale pietra angolare dell’economia, emersi con l’insorgere della pandemia di COVID-19. Secondo i dati pubblicati dall’Istituto nazionale di statistica spagnolo, il numero dei turisti stranieri nella regione Canarie è diminuito di oltre il 70 % nel 2020, quando soltanto 3,78 milioni di persone sono arrivate nell’arcipelago. Della stessa percentuale sono diminuite le entrate della regione, che l’anno scorso ha tratto dal turismo circa 4 miliardi di EUR. Il calo più drastico si è osservato sull’isola di Lanzarote (73,7 %), mentre la flessione meno forte in quella di Tenerife (66,4 %). La contrazione dell’attività turistica nelle Canarie ha comportato nel 2020 una diminuzione del PIL stimata nell’ordine del 20 %. Si è inoltre registrata una recessione anche nel settore edilizio e in quello industriale, con un calo stimato del 13 % rispetto al 2019. Va altresì sottolineato che gli effetti della crisi sanitaria mondiale producono conseguenze a lungo termine: in Europa l’attività turistica dovrebbe rimanere al di sotto dei livelli del 2019 fino al 2023 (2).

4.6.

Inoltre, a causa della crisi indotta dalla pandemia di COVID-19, nelle Isole Canarie è cresciuto in misura significativa il tasso di disoccupazione che, pari al 18,89 % nel primo trimestre del 2020, nel corso di tale anno è cresciuto fino al 25,42 %, dunque ben al di sopra della media nazionale e di quella dell’UE, rispettivamente pari al 15,5 e al 7,1 % (fonte: Eurostat, 2021).

4.7.

Il CESE osserva che la proposta in esame è in linea con la politica perseguita dall’Unione europea, uno dei cui obiettivi principali è la coesione territoriale, economica e sociale e che, attraverso politiche economiche ben gestite, mira a rafforzare l’Unione in modo tale che le regioni ultraperiferiche abbiano pari opportunità di sviluppo e di accesso a migliori condizioni di vita. A norma dell’articolo 174 del TFUE, le regioni insulari sono state riconosciute come territori svantaggiati che richiedono un’attenzione specifica.

4.8.

Il CESE, inoltre, fa notare che l’aumento dei prezzi dell’energia negli ultimi due anni e il suo impatto sui costi dei trasporti in tutto il mondo hanno indubbiamente contribuito a una maggiore diminuzione della competitività del settore industriale nelle isole. A tutto ciò si è aggiunto il fatto che i vantaggi derivanti dalla sospensione dei dazi autonomi introdotta dal 1991 sono diventati meno efficaci. Di conseguenza, ne risente la competitività dell’industria locale rispetto ai suoi concorrenti della Spagna continentale e delle altre aree continentali dell’UE. Consapevole delle caratteristiche geografiche ed economiche delle Isole Canarie, il CESE reputa che occorra appoggiare le misure volte ad attenuare gli effetti negativi di tali condizioni.

4.9.

Il CESE osserva che la soluzione proposta potrebbe contribuire in modo significativo a preservare la stabilità economica di questa parte dell’Unione europea, e che abolire la sospensione dei dazi autonomi avrebbe un effetto inflazionistico sul mercato, il che a lungo termine metterebbe a rischio la già non forte base industriale presente nelle isole, aumentando così le disparità con le altre regioni dell’UE.

4.10.

Ad avviso del CESE, inoltre, occorre appoggiare anche la soluzione — già reiterata — di subordinare l’applicazione di tali misure tariffarie vantaggiose all’utilizzazione finale dei prodotti, in modo che a trarne beneficio siano soltanto gli operatori economici situati nel territorio delle Isole Canarie.

4.11.

Tuttavia, il CESE richiama l’attenzione sulla possibilità che insorgano difficoltà negli scambi economici nelle Canarie — o, più in generale, in tutta l’UE — a causa della mancanza di una definizione chiara dell’espressione «deviazioni degli scambi» di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento proposto. Il verificarsi di queste cosiddette «deviazioni degli scambi» autorizzerebbe infatti la Commissione a revocare in via temporanea la sospensione dei dazi autonomi, il che produrrebbe una serie di conseguenze sul piano economico per la regione e le imprese locali. Il CESE desidera quindi richiamare l’attenzione sulla necessità di una definizione precisa di tale espressione, in termini sia qualitativi che quantitativi.

Bruxelles, 20 ottobre 2021

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Christa SCHWENG


(1)  Regolamento (UE) n. 1386/2011 del Consiglio, del 19 dicembre 2011, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nelle Isole Canarie (GU L 345 del 29.12.2011, pag. 1).

(2)  https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/126/tourism.