16.7.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 286/128 |
Parere del Comitato economico e sociale europeo su «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Unione dell’uguaglianza: la strategia per la parità LGBTIQ 2020-2025»
[COM(2020) 698 final]
(2021/C 286/22)
Relatore: |
Ionuţ SIBIAN |
Correlatrice: |
Maria del Carmen BARRERA CHAMORRO |
Consultazione |
Commissione europea, 14.1.2021 |
Base giuridica |
Articolo 304 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea |
Sezione competente |
Occupazione, affari sociali, cittadinanza |
Adozione in sezione |
16.4.2021 |
Adozione in sessione plenaria |
27.4.2021 |
Sessione plenaria n. |
560 |
Esito della votazione (favorevoli/contrari/astenuti) |
187/8/12 |
1. Conclusioni e raccomandazioni
1.1. |
Il CESE apprezza e sostiene il coraggio mostrato dalla Commissione europea nell’adottare la strategia per la parità LGBTIQ 2020-2025, che mira a ridurre la discriminazione e a garantire la sicurezza e i diritti fondamentali delle persone LGBTIQ in tutta l’Unione europea mediante l’adozione di misure legislative a livello europeo ma anche esortando gli Stati membri a elaborare e applicare i piani d’azione a livello nazionale menzionati nella strategia. |
1.2. |
Il CESE è fermamente convinto che, affinché la strategia abbia successo, la Commissione debba porre in essere un solido meccanismo per attuarla e monitorarne regolarmente l’applicazione, sia a livello orizzontale che a livello verticale. A tale riguardo, la Commissione deve promuovere un ampio dialogo fra le istituzioni europee e internazionali, gli Stati membri, le organizzazioni della società civile e le parti sociali. |
1.3. |
Il CESE è convinto che, per conseguire i suoi obiettivi, la strategia per la parità LGBTIQ debba essere legata ad altre strategie europee in modo da assumere una prospettiva transettoriale, ad esempio la strategia sui diritti delle vittime, la strategia europea per la parità di genere, il piano d’azione dell’UE contro il razzismo, la strategia per i diritti delle persone con disabilità e la strategia sui diritti dei minori. |
1.4. |
Una delle questioni più urgenti in materia di discriminazione nei confronti delle persone LGBTIQ riguarda la discriminazione sul posto di lavoro e in termini di accesso al mercato del lavoro. La direttiva per la parità di trattamento in materia di occupazione (2000/78/CE) (1) deve pertanto proteggere anche le persone transgender, non binarie, intersessuali e queer dalla discriminazione in tali ambiti. Il CESE accoglie inoltre con favore il desiderio della Commissione di estendere l’applicabilità della direttiva ad altri ambiti oltre a quello dell’occupazione, ritenendola una misura efficace per combattere la discriminazione contro le persone LGBTIQ. |
1.5. |
Per migliorare l’occupabilità delle persone LGBTIQ, è necessario sviluppare politiche attive dell’occupazione e introdurre una prospettiva LGBTIQ nei piani per l’occupazione. È inoltre fondamentale che le imprese prevedano piani per la parità LGBTIQ, al fine di contrastare la discriminazione che queste persone subiscono sul posto di lavoro, e stabiliscano misure, protocolli e strumenti concreti per combattere la discriminazione. |
1.6. |
Affinché le persone LGBTIQ non debbano far fronte a privazioni socioeconomiche ed elevati tassi di povertà ed esclusione sociale, occorre esortare gli Stati membri a garantire servizi sanitari e sociali, rifugi, programmi di assistenza e posti sicuri alle persone LGBTIQ vittime di violenza domestica, reati generati dall’odio e incitamento all’odio, ai giovani LGBTIQ che non sono sostenuti dalle proprie famiglie ecc. |
1.7. |
Il CESE è fermamente convinto che le cosiddette pratiche di conversione debbano essere vietate da tutti gli Stati membri dell’UE, in quanto si tratta di pratiche che violano i diritti fondamentali e che sono state classificate come tortura. La Commissione europea deve sostenere gli Stati membri nel vietare tutte le forme di pratiche dannose, compresi gli interventi non necessari dal punto di vista medico sulle persone intersessuali, e nel riformare le rispettive norme giuridiche in materia di genere per garantire che rispettino le norme relative ai diritti umani in materia di autodeterminazione. |
1.8. |
Il CESE chiede alla Commissione europea di erogare finanziamenti per la formazione dei professionisti che interagiscono con le persone LGBTIQ, nonché di incoraggiare lo scambio delle migliori pratiche fra gli Stati membri. Sono inoltre necessari finanziamenti europei per la formazione specializzata di medici, insegnanti e altri professionisti, affinché essi possano comprendere in maniera migliore le situazioni e le esigenze specifiche delle persone LGBTIQ. Inoltre, il progetto pilota EUHealth4LGBTIQ fornisce manuali di formazione per i prestatori di assistenza sanitaria, e la Commissione europea dovrebbe sostenere gli Stati membri nel garantire che tali corsi di formazione siano disponibili a livello nazionale. |
1.9. |
Quanto ai finanziamenti assegnati agli Stati membri dal bilancio dell’UE, il Comitato ritiene che la Commissione europea debba mettere in atto un solido meccanismo di vigilanza in relazione all’uso di tali fondi da parte degli Stati membri in conformità con il principio di non discriminazione di cui all’articolo 2 del TUE, nonché nel pieno rispetto dei diritti fondamentali sanciti dall’omonima Carta. Tale supervisione deve essere effettuata sia ex ante, effettuando un audit sulla diversità, sia ex post, come stabilito nel regolamento recante disposizioni comuni per il periodo di finanziamento 2021-2027. |
1.10. |
La Commissione europea deve assumere il ruolo di custode dei Trattati dell’Unione europea e intensificare gli sforzi per garantire la piena attuazione e applicazione della legislazione pertinente dell’UE e della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea negli Stati membri, in particolare in relazione alla direttiva 2004/38/CE (2), nonché della normativa in materia di asilo. Nel contesto della libera circolazione e delle circostanze transfrontaliere, è inoltre importante adottare una regolamentazione chiara, inclusiva e non discriminatoria riguardo alla nozione di «famiglia» a livello europeo, comprese le famiglie arcobaleno, e al riconoscimento dei certificati di nascita delle persone transgender in tutti gli Stati membri, indipendentemente dalle altre procedure amministrative o giudiziarie. |
1.11. |
L’Unione europea deve assumere il suo ruolo nel contribuire alla promozione dei diritti umani a livello globale, ivi comprese la libertà e la dignità delle persone LGBTIQ. Per raggiungere tale obiettivo, deve collaborare con le istituzioni internazionali e regionali al fine di conseguire la depenalizzazione universale dell’omosessualità e il rispetto della dignità e dei diritti fondamentali delle persone LGBTIQ in tutto il mondo. |
2. Osservazioni generali
2.1. |
Il CESE ritiene fondamentale che sia le istituzioni nazionali che quelle europee mettano in atto politiche pubbliche volte a proteggere le persone LGBTIQ, affinché i valori sanciti nella Carta dei diritti fondamentali e nel trattato sull’Unione europea (TUE), segnatamente i valori «della dignità umana, […], dell’uguaglianza, […] e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze» siano rispettati in tutta l’Unione (3). Il CESE appoggia la risoluzione del Parlamento europeo che dichiara l’UE una «zona di libertà per le persone LGBTIQ». |
2.2. |
I dati (4) dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) mostrano che le persone LGBTIQ costituiscono un gruppo vulnerabile che necessita del sostegno delle istituzioni europee e delle autorità nazionali degli Stati membri. Il Comitato ritiene che la strategia per la parità LGBTIQ 2020-2025 rappresenti un primo passo nella lotta alla discriminazione per motivi di orientamento sessuale, identità/espressione di genere e caratteristiche sessuali, nonché per garantire alla comunità LGBTIQ uno spazio sicuro in tutta l’Unione europea. |
2.3. |
Il CESE accoglie con favore il ricorso all’intersezionalità come principio trasversale da parte del documento della Commissione: l’orientamento sessuale, l’identità/l’espressione di genere e/o le caratteristiche sessuali sono considerati insieme ad altre caratteristiche o identità personali, quali il sesso, la razza, l’origine etnica, la religione, le convinzioni personali, la disabilità e l’età. Tali aspetti sono inoltre inseriti nel contesto della crisi della COVID-19, che ha colpito in maniera sproporzionata la categoria vulnerabile costituita dalle persone LGBTIQ. |
2.4. |
Tuttavia, affinché la strategia per la parità LGBTIQ 2020-2025 sia attuata in maniera efficace ed efficiente in tutta l’Unione europea, la Commissione europea deve creare un meccanismo di operatività e monitoraggio volto a controllare se o in quale misura la strategia sia stata messa in atto. A tal proposito, la Commissione dovrebbe verificare annualmente se le istituzioni europee e gli Stati membri abbiano attuato le priorità fondamentali menzionate nella strategia e in che misura lo abbiano fatto. Tale valutazione dovrebbe essere effettuata in consultazione con gli Stati membri e la società civile organizzata. |
3. Osservazioni specifiche
3.1. Discriminazione nei confronti delle persone LGBTIQ
3.1.1. |
La discriminazione colpisce le persone LGBTIQ in ogni fase della vita. Fin dalla più tenera età, i bambini e i giovani LGBTIQ e i figli delle persone LGBTIQ o delle famiglie arcobaleno, dove uno dei membri della famiglia è LGBTIQ, sono spesso stigmatizzati, diventando così bersaglio di discriminazione e aggressioni che incidono sul loro rendimento scolastico e sulle loro prospettive occupazionali, sulla loro vita quotidiana nonché sul benessere di tutta la loro famiglia. Sono pertanto necessarie misure migliori e più ampie a tutela dei bambini, in particolare nell’ambito dell’istruzione, per eliminare la discriminazione nei confronti delle persone LGTBI. |
3.1.2. |
Una delle questioni più urgenti in materia di discriminazione nei confronti delle persone LGBTIQ riguarda la discriminazione sul posto di lavoro (5) e in termini di accesso al mercato del lavoro. La direttiva per la parità di trattamento in materia di occupazione deve pertanto proteggere anche le persone transgender, non binarie, intersessuali e queer dalla discriminazione in detti ambiti. Il CESE accoglie inoltre con favore il desiderio della Commissione di estendere l’applicabilità della direttiva ad altri ambiti oltre a quelli dell’occupazione e della formazione professionale, ritenendola una misura efficace per combattere la discriminazione contro le persone LGBTIQ. |
3.1.3. |
In tema di discriminazione sul posto di lavoro, è necessario prestare particolare attenzione alle persone transgender, in ragione delle difficoltà sociali cui devono far fronte (ad esempio, la discrepanza tra la situazione effettiva e quella giuridica dovuta alla complessità delle procedure per la modifica dei documenti di identità nella maggior parte degli Stati membri, la mancanza di procedure mediche, i pregiudizi di cui sono vittime ecc.). Dette difficoltà sociali possono dare luogo a molestie sul posto di lavoro, licenziamenti e, in generale, a numerosi problemi fin dal momento della ricerca di un’occupazione. |
3.1.4. |
Il CESE sottolinea la necessità che l’Unione europea stabilisca linee d’azione in materia di politiche attive dell’occupazione, affinché gli Stati membri e le autorità nazionali sviluppino piani nazionali per l’occupazione comprensivi di misure specifiche per le persone LGTBIQ e volti a limitare gli effetti della strutturale mancanza di accesso all’occupazione di tali persone. |
3.1.5. |
Il CESE ritiene che sia fondamentale ampliare i regolamenti europei in materia di parità di trattamento sul lavoro per includervi le persone trans, non binarie, intersessuali e queer, al fine di proteggere tutte le persone LGTBIQ dalla discriminazione sul lavoro per motivi di orientamento sessuale, identità ed espressione di genere e caratteristiche sessuali. |
3.1.6. |
Il CESE è favorevole alla proposta della Commissione europea di estendere la direttiva sulla parità di trattamento ad altri ambiti oltre a quello dell’occupazione e della formazione professionale. A tal proposito, il Comitato ritiene che sia necessario sostenere la richiesta di adottare detta proposta rivolta dalla Commissione al Consiglio, al fine di colmare le lacune nella protezione offerta dal diritto dell’UE contro la discriminazione per motivi legati all’orientamento sessuale, ma anche all’identità/all’espressione di genere, alle caratteristiche sessuali e alla famiglia. |
3.1.7. |
Il CESE sostiene l’appello delle istituzioni europee, che hanno esortato gli Stati membri a ratificare la convenzione n. 190 dell’OIL sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, la quale fa riferimento a un insieme di pratiche e di comportamenti inaccettabili messi in atto nei confronti delle persone in ragione del loro sesso o genere e offre orientamenti ai governi e alle parti sociali su come individuare strumenti per prevenire e affrontare tali forme di discriminazione. La contrattazione collettiva a tutti i livelli e i contratti collettivi possono contribuire alla definizione di misure mirate per il luogo di lavoro e all’attuazione dell’accordo autonomo firmato dalle parti sociali europee contro la violenza sul lavoro. |
3.1.8. |
Dal momento che le persone LGBTIQ sono discriminate proprio nel luogo in cui dovrebbero sentirsi più sicure, vale a dire nell’ambiente familiare, molte persone appartenenti alla comunità LGBTIQ, in particolare i giovani, finiscono per trovarsi senza una dimora. In molti Stati membri le autorità non sono in grado di offrire servizi sociali e sanitari per sostenere queste persone. È pertanto fondamentale che le persone LGBTIQ possano usufruire di rifugi sicuri e di servizi sanitari per integrarsi nella società e trovare un posto di lavoro stabile e sicuro. |
3.1.9. |
Al di là delle proposte di riforma del sistema europeo comune di asilo presentate dalla Commissione, è essenziale che l’Unione europea metta a disposizione risorse finanziarie per la formazione di giudici, procuratori, guardie di frontiera, professioni dei servizi per l’immigrazione e interpreti affinché questi siano in grado di comprendere le esigenze specifiche delle persone vulnerabili che fanno richiesta di protezione internazionale, comprese le persone LGBTIQ. |
3.1.10. |
A tale riguardo, il CESE ritiene fondamentale limitare l’applicazione delle politiche di respingimento dei migranti alle frontiere dell’UE, tenendo conto del fatto che molte di queste persone fuggono da persecuzioni nei rispettivi paesi di origine per motivi di orientamento sessuale, identità/espressione di genere e caratteristiche sessuali. Il fatto di respingere tali persone senza offrire loro la possibilità di presentare una richiesta di protezione internazionale viola i più basilari diritti umani, i trattati internazionali e, in taluni casi, le leggi nazionali in materia di protezione internazionale. |
3.1.11. |
Il CESE ritiene che la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di riconoscere il diritto all’autodeterminazione del genere per le persone trans, conformandosi in tal modo ai più elevati standard internazionali in materia di rispetto dei diritti umani e promuovendone il riconoscimento negli Stati membri e da parte delle autorità nazionali, affinché le persone trans possano vedere la propria identità riconosciuta senza che sia necessaria una conferma da parte di terzi. |
3.1.12. |
La Commissione europea dovrebbe monitorare l’accesso alla copertura sanitaria per i trattamenti di attribuzione del genere per le persone transgender e dialogare con gli Stati membri per sfruttare appieno le possibilità offerte dal quadro dell’UE in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera per affrontare eventuali carenze nazionali. |
3.1.13. |
La Commissione dovrebbe esortare gli Stati membri ad adottare strategie a livello nazionale per la sorveglianza, il controllo e la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili. È altresì fondamentale in tale ambito dare priorità ai finanziamenti destinati agli operatori sanitari e partecipare a sessioni di formazione in linea con le raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e con l’11a edizione della Classificazione statistica internazionale delle malattie e dei problemi sanitari correlati (ICD-11). È inoltre essenziale che gli Stati membri incoraggino lo scambio di pratiche ed esperienze fra operatori sanitari specializzati di Stati membri differenti. |
3.1.14. |
Gli Stati membri dovrebbero essere invitati a proibire le «terapie di conversione» in tutta l’UE, una pratica degradante che comporta numerose ripercussioni sulla salute fisica e mentale delle persone LGBTIQ. Gli Stati membri dovrebbero inoltre essere esortati ad adottare misure legislative che vietino le mutilazioni delle persone intersessuali. Ciò garantirebbe alle persone intersessuali il diritto di scegliere autonomamente se desiderano sottoporsi a procedure mediche per l’assegnazione di un determinato sesso o meno, prevedendo la possibilità di derogare a tale norma esclusivamente nei casi di esigenze mediche urgenti che comportano un pericolo per la vita della persona intersessuale. |
3.1.15. |
I programmi di finanziamento dell’Unione europea dovrebbero essere strettamente legati e condizionati ai valori dell’UE promossi dall’articolo 2 TUE. Gli Stati membri dovrebbero inoltre essere tenuti a svolgere una valutazione d’impatto sui gruppi vulnerabili, comprese le persone LGBTIQ, in relazione ai progetti di grande entità finanziati tramite fondi dell’UE. Al livello degli Stati membri dovrebbe pertanto essere previsto un controllo di diversità per i finanziamenti dell’UE, svolto da una commissione indipendente composta da autorità pubbliche nazionali, di carattere locale o centrale, e da organizzazioni della società civile (6). |
3.1.16. |
Per la formazione degli esperti chiamati a svolgere detto controllo di diversità nel quadro dei programmi di finanziamento dell’UE, andrebbe avviato un programma di formazione elaborato a livello europeo e volto a sviluppare le competenze e a incoraggiare gli Stati membri a scambiarsi buone pratiche in relazione all’impatto dei programmi di finanziamento dell’UE sui gruppi vulnerabili, compresa la comunità LGBTIQ. Per attuare tale misura in tutta l’UE occorre inoltre stabilire un meccanismo di vigilanza a livello della Commissione europea. |
3.1.17. |
Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati ad attuare campagne e programmi nazionali di educazione e sensibilizzazione per ridurre e combattere la discriminazione nei confronti delle persone con un orientamento sessuale e un’identità di genere diversi. A tale riguardo, le autorità nazionali dovrebbero garantire che i programmi scolastici nazionali obbligatori includano informazioni sui diritti umani, compresi l’orientamento sessuale, l’identità e l’espressione di genere, al fine di prevenire discriminazioni, pregiudizi e stereotipi. Inoltre, le scuole primarie e secondarie dovrebbero fornire un’educazione sessuale completa, grazie alla quale bambini e adolescenti acquisiscano le conoscenze e le competenze necessarie per condurre una vita più sana e instaurare relazioni di parità. |
3.2. Garantire l’incolumità delle persone LGBTIQ
3.2.1. |
Com’è noto, in diversi Stati membri si sono tenuti referendum per modificare le costituzioni nazionali con l’obiettivo di limitare i diritti delle persone LGBTIQ o di stigmatizzare detta categoria di persone fra il pubblico generale. Dal momento che in un contesto transfrontaliero le informazioni si diffondono in tutta l’Unione europea, gli Stati membri devono garantire la trasparenza dei finanziamenti pubblici elargiti a tutti gli attori coinvolti in tali referendum. |
3.2.2. |
Il CESE è favorevole all’iniziativa volta a estendere l’elenco dei «reati UE» di cui all’articolo 83, paragrafo 1, TFUE ai reati generati dall’odio e all’incitamento all’odio, anche quando essi sono rivolti alle persone LGBTIQ. È pertanto necessario che la Commissione adotti misure di informazione e sensibilizzazione su tale tema a livello europeo. La Commissione dovrebbe lanciare una campagna di comunicazione per contrastare tale tendenza e i comportamenti ad essa correlati, promuovendo l’uguaglianza fra tutti i suoi cittadini. Il CESE suggerisce che tale campagna dovrebbe essere avviata a livello europeo e affrontare poi a livello locale i problemi riscontrati in ciascuno Stato membro. Tali iniziative dovrebbero essere incluse nel quadro del piano d’azione dell’UE per la democrazia. Inoltre, tutti i paesi europei si sono impegnati a raccogliere dati per l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) sui reati generati dall’odio, che possono essere utilizzati in questo contesto. |
3.2.3. |
La Commissione europea, in cooperazione con gli Stati membri, dovrebbe inoltre adottare una serie di misure per combattere le notizie false e la disinformazione, nonché l’incitamento all’odio, sia online che offline. A tale riguardo, la Commissione deve sviluppare un meccanismo per monitorare l’adeguata attuazione della direttiva sui servizi di media audiovisivi (AVMS) a livello degli Stati membri e adottare altresì un quadro normativo europeo per combattere più facilmente le notizie false e la disinformazione. |
3.2.4. |
Il CESE ritiene che le azioni intraprese dalla Commissione per promuovere e applicare il «codice di condotta per contrastare l’illecito incitamento all’odio online», firmato da Facebook, Microsoft, Twitter e YouTube, siano estremamente incoraggianti ai fini della lotta all’incitamento all’odio nell’ambiente online. Questo tipo di strumento, vale a dire un codice di condotta per combattere l’incitamento all’odio, dovrebbe essere attuato sotto forma di raccomandazione a livello degli Stati membri, sia nell’ambiente online che nello spazio audiovisivo, al fine di creare uno spazio sicuro per le persone LGBTIQ, nonché per altri gruppi vulnerabili che possono essere facilmente vittime di molestie online o di incitamento all’odio (7). |
3.2.5. |
La strategia per la parità LGBTIQ 2020-2025 dovrebbe essere legata alla strategia dell’UE sui diritti delle vittime 2020-2025, affinché le persone appartenenti alle minoranze sessuali possano sentirsi abbastanza sicure da denunciare i reati generati dall’odio commessi nei loro confronti. È pertanto necessario garantire una formazione professionale continua rivolta agli agenti di polizia, agli avvocati e ai magistrati nell’ambito dei reati generati dall’odio, dei pregiudizi e degli stereotipi; risulta altresì fondamentale una cooperazione con le ONG che offrono sostegno alle persone LGBTIQ in tal senso. |
3.2.6. |
La pandemia di COVID-19 ha mostrato che la maggior parte degli Stati membri non è sufficientemente preparata a fornire rifugi di emergenza o a breve termine alle persone LGBTIQ vittime di violenza domestica, in particolare le persone transgender, o che subiscono aggressioni da parte delle loro stesse famiglie. La realizzazione di rifugi, alloggi sicuri e centri di assistenza e la fornitura di servizi di assistenza integrati richiedono pertanto una cooperazione fra le autorità nazionali e le organizzazioni non governative, oltre a finanziamenti da parte dell’UE. |
3.3. Costruire società inclusive per le persone LGBTIQ
3.3.1. |
La Commissione europea deve assumere il ruolo di custode del diritto dell’Unione europea, che deriva dagli atti normativi europei e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) per l’applicazione corretta e uniforme del diritto europeo in tutti gli Stati membri. Essa deve intensificare gli sforzi e sviluppare meccanismi di ampio respiro per monitorare l’applicabilità del diritto europeo e delle decisioni della CGUE nell’ambito del diritto nazionale e nelle prassi delle autorità nazionali. |
3.3.2. |
Per quanto riguarda il diritto alla libera circolazione, che costituisce uno dei pilastri del diritto europeo, la Commissione europea deve sviluppare un meccanismo di monitoraggio per garantire che i diritti sanciti dalla direttiva 2004/38/CE, in particolare il diritto di circolare e di soggiornare liberamente, siano riconosciuti per tutti i cittadini europei e le relative famiglie, comprese le famiglie arcobaleno, in tutta l’Unione. |
3.3.3. |
Affinché tutte le persone LGBTIQ possano godere del diritto alla libera circolazione in tutta l’Unione europea, il CESE invita la Commissione europea, da un lato, a sviluppare un quadro normativo che preveda una nozione autonoma di «famiglia», indipendente dal diritto nazionale degli Stati membri, in particolare nei contesti transfrontalieri, e, dall’altro, a garantire che le modifiche ai documenti di nascita avvenute a seguito di una procedura amministrativa o giudiziaria siano riconosciute in tutti gli Stati membri nel contesto della libera circolazione. La Commissione europea dovrebbe collaborare con gli Stati membri per facilitare la registrazione dei discendenti per i genitori transgender in base alla loro identità di genere legalmente riconosciuta, al fine di proteggere tali famiglie dall’«outing» indesiderato, dalla discriminazione e dalla violenza. |
3.4. Guidare la lotta a favore dell’uguaglianza delle persone LGBTIQ nel mondo
3.4.1. |
Le istituzioni europee devono assumere il ruolo di garanti e protettori dei diritti umani fondamentali sia nelle loro azioni interne che in quelle esterne. Affinché ciò avvenga, si rende necessaria una collaborazione con altre istituzioni internazionali e regionali, come il Consiglio d’Europa e le Nazioni Unite, per garantire alle persone LGBTIQ e ai difensori dei diritti umani la sicurezza e la parità che meritano. È inoltre importante che, oltre alle misure di sostegno volte a contrastare la violenza, l’odio e la discriminazione nei confronti delle persone LGBTIQ mediante lo strumento di assistenza preadesione (IPA) nei paesi effettivamente o potenzialmente candidati, le istituzioni europee introducano tali criteri anche nelle loro azioni esterne, nell’ambito dei finanziamenti ai paesi terzi. |
Bruxelles, 27 aprile 2021
La presidente del Comitato economico e sociale europeo
Christa SCHWENG
(1) GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.
(2) GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.
(3) Articolo 2 del trattato sull’Unione europea.
(4) https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-lgbti-equality-1_en.pdf
(5) In ambito professionale le persone LGBTIQ continuano a subire discriminazioni durante il processo di assunzione, sul posto di lavoro e al termine della loro carriera, in violazione della legislazione dell’UE in materia. Molte persone LGBTIQ incontrano numerosi ostacoli nella ricerca di posti di lavoro equi e stabili, il che aumenta il rischio di povertà, esclusione sociale e mancanza di fissa dimora.
(6) Per mettere in atto tale misura occorre formare una squadra di esperti incaricata di valutare in che misura i progetti attuati dagli Stati membri offrano sostegno ai gruppi vulnerabili, compresa la comunità LGBTIQ, nonché di valutare l’analisi condotta ex ante ed ex post in merito all’attuazione dei progetti finanziati tramite fondi europei sulla base di una griglia di valutazione stabilita a livello europeo.
(7) I codici di condotta dovrebbero ispirarsi ai valori dell’UE in materia di uguaglianza, diritti umani, diversità e libertà di espressione, creando un gruppo di esperti incaricati di monitorare l’attuazione e l’applicazione di detto strumento di lavoro, ma anche prevedendo la partecipazione delle organizzazioni della società civile che si occupano di difesa dei diritti umani e dei gruppi vulnerabili.