|
24.4.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 133/2 |
Avviso all’attenzione delle persone oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2013/184/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2020/563 del Consiglio, e al regolamento (UE) n. 401/2013, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/562 del Consiglio, concernenti misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania
(2020/C 133/02)
Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone di cui all’allegato I della decisione 2013/184/PESC del Consiglio (1), modificata dalla decisione (PESC) 2020/563 del Consiglio (2), e all’allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013 (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/562 del Consiglio (4), concernenti misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania.
Il Consiglio dell’Unione europea, dopo aver riesaminato l’elenco delle persone designate, ha deciso che le persone che figurano nei suddetti allegati devono continuare a essere incluse nell’elenco delle persone oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2013/184/PESC e al regolamento (UE) n. 401/2013 concernenti misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania. I motivi che hanno determinato l’inserimento in elenco delle persone interessate sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.
Si richiama l’attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web elencati nell’allegato II del regolamento (UE) n. 401/2013 concernente misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 4 ter del regolamento).
Le persone in questione possono presentare al Consiglio, prima del 1o febbraio 2021, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include negli elenchi summenzionati al seguente indirizzo:
|
Consiglio dell’Unione europea |
|
Segretariato generale |
|
RELEX.1.C |
|
Rue de la Loi 175/Wetstraat 175 |
|
1048 Bruxelles/Brussel |
|
BELGIQUE/BELGIË |
e-mail: sanctions@consilium.europa.eu
Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del riesame periodico, da parte del Consiglio, in conformità dell’articolo 12 della decisione 2013/184/PESC e dell’articolo 4 decies, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 401/2013.
Si richiama inoltre l’attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 275, secondo comma, e all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
(1) GU L 111 del 23.4.2013, pag. 75.
(2) GU L 130 del 24.4.2020, pag. 25