8.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 424/29


Avviso concernente la conclusione delle azioni avviate nei confronti di un paese terzo cui è stata notificata, il 21 aprile 2016, la possibilità di essere identificato come paese terzo non cooperante ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

(2020/C 424/04)

La Commissione europea («la Commissione») ha posto termine alle azioni in materia di lotta alla pesca INN avviate il 21 aprile 2016 nei confronti di Kiribati con la decisione C/2016/2254 della Commissione (1), in cui si notificava a Kiribati la possibilità di essere identificato dalla Commissione come paese terzo non cooperante a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (regolamento INN).

1.   Quadro giuridico

L'articolo 32 del regolamento INN dispone che la Commissione notifichi ai paesi terzi interessati la possibilità di essere identificati come paesi terzi non cooperanti. Tale notifica è di natura preliminare. La notifica, trasmessa ai paesi terzi, della possibilità di essere identificati come paesi terzi non cooperanti è basata sui criteri di cui all'articolo 31 del regolamento INN.

La Commissione dovrebbe espletare tutte le azioni previste all'articolo 32 con riguardo a tali paesi. In particolare, essa dovrebbe includere nella notifica le informazioni sui fatti e sulle considerazioni essenziali che motivano tale identificazione, la possibilità per tali paesi di risponderle fornendo prove atte a confutare l'identificazione o, se del caso, un piano d'azione inteso a risanare la situazione nonché i provvedimenti correttivi adottati.

La Commissione dovrebbe accordare ai paesi terzi interessati un periodo di tempo adeguato per rispondere alla notifica, nonché un termine ragionevole per porre rimedio alla situazione.

2.   Procedimento

Il 21 aprile 2016 la Commissione europea ha notificato a Kiribati la possibilità di essere identificato come paese terzo non cooperante in materia di lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN).

Per evitarne l'identificazione come paese terzo non cooperante, la Commissione ha espressamente invitato Kiribati a collaborare proponendo un piano d'azione inteso a ovviare alle carenze individuate.

La Commissione ha avviato un processo di dialogo con Kiribati. Il paese ha presentato osservazioni orali e scritte che sono state esaminate e prese in considerazione dalla Commissione. La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni giudicate necessarie.

Kiribati ha adottato le misure necessarie per far cessare le attività di pesca INN in questione e per prevenirne l'esercizio futuro, ovviando agli atti o alle omissioni che avevano portato alla notifica della possibilità per tale paese di essere identificato come paese terzo non cooperante in materia di lotta alla pesca INN.

3.   Conclusioni

Tenuto conto delle circostanze e previo esame delle suddette considerazioni, la Commissione considera concluse le azioni avviate nei confronti di Kiribati ai sensi dell'articolo 32 del regolamento INN in relazione all'adempimento degli obblighi imposti a tale paese dal diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione e alle misure da attuare per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN. Le autorità competenti sono state ufficialmente informate dalla Commissione.

Tale conclusione non esclude che la Commissione o il Consiglio possano successivamente adottare ulteriori misure, qualora altri elementi fattuali dimostrino che il paese non adempie all'obbligo impostogli dal diritto internazionale, in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare e far cessare la pesca INN.


(1)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0423(01)&from=EN