10.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 379/1


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Comunicazione interpretativa della Commissione sulla redazione, la revisione contabile e la pubblicazione dei bilanci inclusi nelle relazioni finanziarie annuali redatte in conformità del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione sul formato elettronico unico europeo (ESEF)

(2020/C 379/01)

1.   Introduzione

L’obiettivo della presente comunicazione interpretativa è chiarire alcune disposizioni vigenti del diritto dell’Unione in materia di redazione, revisione contabile e pubblicazione dei bilanci redatti conformemente al regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione (regolamento ESEF) (1). Tali disposizioni dell’UE derivano dalla direttiva 2004/109/CE (2), modificata dalla direttiva 2013/50/UE (direttiva sulla trasparenza), dalla direttiva 2006/43/CE (3), modificata dalla direttiva 2014/56/UE (direttiva sulla revisione contabile), e dalla direttiva 2013/34/UE (direttiva contabile) (4).

Le affermazioni e i pareri forniti nel presente documento rispecchiano il punto di vista della Commissione europea. Ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea la Corte di giustizia ha competenza esclusiva in materia di interpretazione degli atti delle istituzioni dell’Unione europea.

Il regolamento ESEF ha introdotto un formato elettronico unico di comunicazione per le relazioni finanziarie annuali di emittenti i cui valori mobiliari sono quotati nei mercati regolamentati dell’UE. Esso stabilisce norme generali sul formato delle relazioni finanziarie annuali ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva sulla trasparenza (5) e norme più specifiche sulla marcatura dei bilanci ivi contenuti. Non si applica alle relazioni finanziarie semestrali di cui all’articolo 5 della direttiva sulla trasparenza.

Il regolamento ESEF stabilisce i seguenti obblighi principali:

i)

gli emittenti redigono e pubblicano le loro relazioni finanziarie annuali nel formato XHTML (eXtensible HyperText Markup Language);

ii)

gli emittenti che redigono il bilancio consolidato conformemente agli International Financial Reporting Standard (IFRS) adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 (IFRS omologati dall’UE) (6) o agli IFRS di cui all’articolo 1, primo comma, lettera a), della decisione 2008/961/CE (IFRS adottati dallo IASB) (7):

utilizzano il linguaggio iXBRL (Inline eXtensible Business Reporting Language) per la marcatura di tali bilanci consolidati;

marcano le note al bilancio con taggature di blocco (8).

Le marcature iXBRL sono conformi alla tassonomia ESEF, inclusa negli allegati del regolamento ESEF e sviluppata sulla base della tassonomia IFRS pubblicata dalla Fondazione IFRS.

La combinazione del formato XHTML con le marcature iXBRL rende le relazioni finanziarie annuali leggibili tanto da utenti umani quanto da dispositivi automatici, migliorando così l’accessibilità, l’analisi e la comparabilità delle informazioni incluse nelle relazioni finanziarie annuali.

Dall’entrata in applicazione del regolamento ESEF gli emittenti adempiono i loro obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva sulla trasparenza soltanto se redigono le relazioni finanziarie annuali nel formato elettronico unico europeo (9).

La Commissione si compiace del fatto che diversi Stati membri abbiano modificato o stiano modificando le norme nazionali per conformarsi pienamente ai requisiti connessi al formato elettronico unico europeo previsti dal diritto dell’Unione. La Commissione incoraggia tutti gli Stati membri a completare in tempo utile il processo ove necessario.

Il contenuto della presente comunicazione è pertinente in quanto il regolamento ESEF è entrato in applicazione (10).

2.   Chiarimenti sulle disposizioni dell’Unione vigenti in materia di revisione contabile

2.1.   I revisori legali sono tenuti a fornire un giudizio di revisione in merito alla conformità dei bilanci inclusi nelle relazioni finanziarie annuali ai pertinenti obblighi di legge stabiliti nel regolamento ESEF?

Il diritto dell’Unione impone ai revisori legali (11) di fornire un giudizio di revisione in merito alla conformità dei bilanci inclusi nelle relazioni finanziarie annuali ai pertinenti obblighi di legge stabiliti nel regolamento ESEF, ossia alle disposizioni del regolamento ESEF che si applicano ai bilanci.

Tale conclusione può essere tratta dall’analisi giuridica che segue.

i.

A norma dell’articolo 4, paragrafo 7, della direttiva sulla trasparenza, gli emittenti i cui valori mobiliari sono quotati nei mercati regolamentati dell’UE redigono le loro relazioni finanziarie annuali in un formato elettronico unico di comunicazione. I requisiti del formato elettronico unico di comunicazione sono stabiliti nel regolamento ESEF, che stabilisce norme sul formato delle relazioni finanziarie annuali in generale (12) e norme più specifiche sulla marcatura dei bilanci ivi inclusi (13).

ii.

L’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva sulla trasparenza specifica che il bilancio dell’emittente è sottoposto a revisione conformemente alla direttiva contabile (14). Ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, della direttiva contabile, i bilanci degli enti di interesse pubblico – che comprendono, tra l’altro, emittenti i cui valori mobiliari sono quotati nei mercati regolamentati dell’UE (15) – sono sottoposti a revisione legale da parte di revisori legali.

iii.

A norma dell’articolo 28 della direttiva sulla revisione contabile, i revisori legali illustrano i risultati della revisione in una relazione di revisione. La relazione di revisione include un giudizio di revisione del revisore legale in merito a quanto segue: i) se il bilancio d’esercizio fornisce o meno una rappresentazione veritiera e corretta secondo il quadro normativo sull’informativa finanziaria applicato; e ii) «se del caso», se il bilancio d’esercizio rispetta o meno gli «obblighi di legge» (16).

iv.

Per «obblighi di legge» di cui all’articolo 28, paragrafo 2, lettera c), punto ii), della direttiva sulla revisione contabile si intendono tutti gli obblighi giuridici imposti a livello dell’Unione e/o a livello nazionale per la redazione del bilancio. Il considerando 11 del regolamento ESEF afferma esplicitamente che i requisiti previsti dal medesimo regolamento costituiscono «obblighi di legge».

v.

L’espressione «se del caso» di cui all’articolo 28, paragrafo 2, lettera c), punto ii), della direttiva sulla revisione contabile significa che, qualora il diritto dell’Unione e/o nazionale preveda obblighi di legge applicabili al bilancio, i revisori legali verificano che il bilancio rispetti tali obblighi e forniscono un giudizio di revisione.

I revisori legali sono pertanto tenuti a verificare la conformità del bilancio a ciascun obbligo di legge applicabile, compresi i pertinenti obblighi di legge stabiliti nel regolamento ESEF, come spiegato più avanti nella successiva domanda n. 2.2, e a fornire un giudizio di revisione in merito alla conformità del bilancio a tali obblighi.

Gli obiettivi strategici stabiliti nei considerando degli atti giuridici dell’Unione che disciplinano la redazione, la pubblicazione e la revisione dei bilanci delle società quotate confermano tale analisi giuridica. Tali obiettivi strategici mirano a:

(i)

accrescere la comparabilità e la fiducia del pubblico nei bilanci (17);

(ii)

garantire un elevato livello di trasparenza e comparabilità dell’informativa finanziaria da parte delle società i cui titoli sono quotati nei mercati regolamentati dell’UE (18);

(iii)

tutelare gli interessi dei terzi della società (19);

(iv)

garantire un approccio armonizzato in materia di revisione legale dei conti (20);

(v)

garantire un grado elevato di tutela degli investitori in tutta la Comunità (21);

(vi)

agevolare la comunicazione e l’accessibilità, l’analisi e la comparabilità delle informazioni societarie (22).

Per garantire l’integrità del mercato interno e un livello omogeneo di protezione per tutti gli utilizzatori dei bilanci e delle relazioni finanziarie annuali, agli utilizzatori dovrebbe essere garantito lo stesso livello di protezione, indipendentemente dal modo in cui accedono alle informazioni contenute nei bilanci, che sia, ad esempio, per mezzo di documenti cartacei scansionati o di documenti strutturati elettronicamente.

2.2.   Quali sono gli obblighi di legge stabiliti nel regolamento ESEF rispetto ai quali i revisori legali dovrebbero verificare la conformità al fine di fornire un giudizio di revisione?

Al fine di fornire un giudizio di revisione sulla conformità del bilancio ai «pertinenti obblighi di legge» stabiliti nel regolamento ESEF, i revisori legali verificano la conformità del bilancio dell’emittente alle disposizioni del medesimo regolamento che sono applicabili al bilancio (23). I «pertinenti obblighi di legge» sono i seguenti:

i)

tutti i bilanci inclusi nella relazione finanziaria annuale sono redatti in un formato XHTML valido (24);

ii)

per tutti i bilanci consolidati redatti in conformità agli IFRS omologati dall’UE o agli IFRS adottati dallo IASB (25):

le informazioni specificate nell’allegato II del regolamento ESEF sono marcate, se presenti in tali bilanci consolidati;

tutte le marcature, comprese le marcature volontarie di informazioni diverse da quelle specificate nell’allegato II, soddisfano i seguenti requisiti:

deve essere utilizzato il linguaggio di markup XBRL;

sono utilizzati gli elementi della tassonomia di base di cui all’allegato VI del regolamento ESEF con il significato contabile più vicino, a meno che sia creato un elemento della tassonomia di estensione in conformità dell’allegato IV del regolamento ESEF;

le marcature sono conformi alle regole comuni sulla marcatura (26);

iii)

per i bilanci diversi dai bilanci consolidati IFRS (27):

tutte le marcature incluse dall’emittente su base volontaria o in conformità del diritto nazionale soddisfano i seguenti requisiti:

deve essere utilizzato il linguaggio di markup XBRL;

si utilizza una tassonomia specifica fornita dallo Stato membro in cui l’emittente è registrato;

le marcature sono conformi alle regole comuni sulla marcatura (28).

2.3.   Il giudizio di revisione relativo alla conformità del bilancio ai pertinenti obblighi di legge stabiliti nel regolamento ESEF deve essere incluso nella relazione di revisione o in una relazione distinta?

Il giudizio di revisione relativo alla conformità del bilancio ai pertinenti obblighi di legge stabiliti nel regolamento ESEF deve essere incluso nella relazione di revisione.

A norma dell’articolo 28 della direttiva sulla revisione contabile, i revisori legali illustrano i risultati della revisione in una relazione di revisione. L’articolo 28, paragrafo 2, lettera c), punto ii), specifica che la relazione di revisione include un giudizio di revisione che indica se il bilancio fornisce o meno una rappresentanza veritiera e corretta secondo il quadro normativo sull’informativa finanziaria applicato, nonché un giudizio sulla conformità del bilancio agli «obblighi di legge» applicabili. In questo caso, gli «obblighi di legge» corrispondono ai «pertinenti obblighi di legge» stabiliti nel regolamento ESEF (cfr. risposta alla domanda n. 2.2).

2.4.   La relazione di revisione deve essere inclusa nella relazione finanziaria annuale conforme al regolamento ESEF o in un documento distinto pubblicato insieme alla relazione finanziaria annuale conforme al regolamento ESEF?

Il vigente diritto dell’Unione non specifica se la relazione di revisione debba essere inclusa nella relazione finanziaria annuale o pubblicata come documento distinto insieme alla relazione finanziaria annuale.

A norma dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva sulla trasparenza, la relazione di revisione «è comunicata al pubblico integralmente insieme alla relazione finanziaria annuale». In assenza di norme specifiche in vigore a livello nazionale/di mercato regolamentato e tenendo conto delle possibilità tecniche caso per caso, gli emittenti possono scegliere l’opzione preferita.

2.5.   Gli emittenti di paesi terzi sono tenuti a rendere pubblica una relazione di revisione che includa un giudizio di revisione in merito alla conformità dei bilanci inclusi nelle relazioni finanziarie annuali ai pertinenti obblighi di legge stabiliti nel regolamento ESEF?

Ai sensi della direttiva sulla trasparenza gli emittenti di paesi terzi sono tenuti a rendere pubbliche le relazioni finanziarie annuali redatte conformemente a tutti i requisiti del regolamento ESEF, unitamente a una relazione di revisione redatta conformemente alla direttiva sulla revisione contabile. Ne consegue che spetta all’emittente del paese terzo assicurare che i suoi revisori legali forniscano un giudizio di revisione in merito alla conformità dei bilanci inclusi nella relazione finanziaria annuale ai pertinenti obblighi di legge stabiliti nel regolamento ESEF.

L’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva sulla trasparenza stabilisce che i bilanci da pubblicare nelle relazioni finanziarie annuali di qualsiasi emittente (compresi gli emittenti di paesi terzi) sono sottoposti a revisione conformemente all’articolo 34, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 35 della direttiva contabile (che rinvia all’articolo 28 della direttiva sulla revisione contabile). Tali disposizioni fanno riferimento, rispettivamente, all’obbligo dei revisori di verificare i bilanci e al contenuto della relazione di revisione (29). Il contenuto della relazione di revisione è conforme all’articolo 28 della direttiva sulla revisione contabile, che impone al revisore di fornire un giudizio di revisione sulla conformità del bilancio agli obblighi di legge, compresi i pertinenti obblighi di legge stabiliti nel regolamento ESEF.

3.   Chiarimenti sulle disposizioni dell’Unione relative all’uso della firma elettronica

3.1.   Gli emittenti e/o i revisori legali devono utilizzare una firma elettronica per firmare rispettivamente le relazioni finanziarie annuali e/o i documenti ivi contenuti e/o le relazioni di revisione?

Il vigente diritto dell’Unione non impedisce agli emittenti o ai revisori legali di utilizzare la firma elettronica per firmare rispettivamente le relazioni finanziarie annuali e i documenti ivi inclusi o le relazioni di revisione. In assenza di norme specifiche in vigore a livello nazionale/di mercato regolamentato, gli emittenti e/o i revisori legali possono scegliere l’opzione preferita tra la firma autografa e la firma elettronica.

Sebbene l’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva sulla trasparenza imponga esplicitamente agli emittenti di rendere pubblica una relazione di revisione firmata dai revisori responsabili della revisione del bilancio (30), non vi è alcun obbligo esplicito a livello dell’Unione per quanto riguarda l’opportunità di firmare le relazioni finanziarie annuali o i documenti ivi inclusi e le modalità per farlo. È tuttavia possibile che la normativa nazionale stabilisca requisiti applicabili alla firma.

In ogni caso, in linea con l’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 910/2014 (regolamento e-IDAS) (31), che specifica che «una firma elettronica qualificata ha effetti giuridici equivalenti a quelli di una firma autografa», si considera che l’uso di una firma elettronica qualificata per la firma di tali relazioni soddisfi qualsiasi obbligo di firma.

4.   Chiarimenti sulle disposizioni dell’Unione relative alla responsabilità degli emittenti

4.1.   L’organo di amministrazione, di direzione o di controllo dell’emittente è responsabile della conformità delle relazioni finanziarie annuali ai requisiti del regolamento ESEF?

L’organo di amministrazione, di direzione o di controllo dell’emittente è responsabile della redazione e della pubblicazione delle relazioni finanziarie annuali in conformità del regolamento ESEF.

Ai sensi dell’articolo 7 della direttiva sulla trasparenza, la responsabilità per le informazioni da redigere e rendere pubbliche conformemente, tra l’altro, all’articolo 4 della stessa direttiva «compete almeno all’emittente o ai suoi organi di amministrazione, di direzione o di controllo». L’articolo 4, paragrafo 7, della direttiva sulla trasparenza prevede che le relazioni finanziarie annuali siano predisposte e pubblicate conformemente al regolamento ESEF.

4.2.   Gli emittenti sono tenuti a includere nella relazione finanziaria annuale un’attestazione di responsabilità relativa alla conformità della relazione finanziaria annuale al regolamento ESEF?

Il diritto dell’Unione non impedisce agli emittenti di esprimere su base volontaria, ad esempio nell’attestazione di responsabilità contenuta nella relazione finanziaria annuale, una dichiarazione specifica sulla conformità della relazione finanziaria annuale al regolamento ESEF.

L’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), della direttiva sulla trasparenza prevede che la relazione finanziaria annuale comprenda «attestazioni delle persone responsabili presso l’emittente, i cui nomi e le cui funzioni sono chiaramente indicati, certificanti che, a quanto loro consta, il bilancio redatto in conformità della serie di principi contabili applicabile fornisce un quadro fedele [...]». In assenza di norme specifiche in vigore a livello nazionale/di mercato regolamentato, gli emittenti possono scegliere l’opzione preferita. In ogni caso, l’organo di amministrazione, di direzione o di controllo dell’emittente è responsabile della redazione e della pubblicazione di una relazione finanziaria annuale conforme al regolamento ESEF in forza dell’articolo 7 della direttiva sulla trasparenza (cfr. anche la domanda n. 4.1).

4.3.   Gli emittenti sono autorizzati a rendere pubbliche versioni supplementari della relazione finanziaria annuale che non sono conformi al regolamento ESEF e/o che includono bilanci conformi al medesimo regolamento per i quali la conformità alle disposizioni ESEF non è stata verificata dai revisori legali?

Il diritto dell’Unione non impedisce agli emittenti di pubblicare (ad esempio sul loro sito web) versioni supplementari delle relazioni finanziarie annuali che non sono conformi al regolamento ESEF o che includono bilanci conformi al medesimo regolamento per i quali la conformità alle disposizioni ESEF non è stata verificata dai revisori legali (32). Deve tuttavia essere precisato che queste versioni supplementari non conformi al regolamento ESEF delle relazioni finanziarie annuali non sono versioni ufficiali.

L’articolo 4 della direttiva sulla trasparenza impone agli emittenti di pubblicare relazioni finanziarie annuali redatte conformemente al regolamento ESEF. Dall’entrata in applicazione del regolamento ESEF gli emittenti adempiono i loro obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva sulla trasparenza soltanto se pubblicano relazioni finanziarie annuali conformi al regolamento ESEF, unitamente alla relazione di revisione sui bilanci inclusi nelle relazioni finanziarie annuali. La pubblicazione (ad esempio sul sito web degli emittenti) di versioni supplementari non conformi al regolamento ESEF della relazione finanziaria annuale neanch’essa conforme al medesimo regolamento e/o comprendente bilanci conformi alle disposizioni ESEF ma non revisionati non è vietata dal diritto dell’Unione, ma non è sufficiente per ottemperare alla direttiva sulla trasparenza.

5.   Chiarimenti sulle disposizioni dell’Unione relative all’uso dei file ESEF per adempiere altri obblighi dell’Unione

5.1.   Gli emittenti sono autorizzati a depositare bilanci conformi al regolamento ESEF presso il registro delle imprese nazionale al fine di ottemperare alle norme della direttiva contabile in materia di pubblicazione?

Nel caso di una società di capitali con titoli quotati sui mercati regolamentati dell’UE, il diritto dell’Unione non vieta l’uso dei bilanci sottoposti a revisione redatti e pubblicati conformemente al regolamento ESEF per adempiere obblighi giuridici diversi da quelli derivanti dalla direttiva sulla trasparenza. Il diritto dell’Unione non impedisce pertanto l’attuazione di norme nazionali e/o disposizioni amministrative che consentano agli emittenti di depositare presso il registro delle imprese bilanci conformi al regolamento ESEF come documenti contabili.

L’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva contabile impone alle società di capitali di pubblicare il bilancio sottoposto a revisione entro 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio e rinvia alla direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sul diritto societario) per quanto riguarda le norme sulla pubblicazione. L’articolo 16 della direttiva sul diritto societario, che si applica alle società di capitali indipendentemente dal fatto che i loro titoli siano quotati nei mercati regolamentati dell’UE, impone alle società di presentare i documenti contabili al registro delle imprese nazionale.

Né la direttiva contabile né la direttiva sul diritto societario specificano il formato per la redazione e la presentazione del bilancio sottoposto a revisione, che può essere elettronico. In linea di principio, nulla osta a che gli Stati membri autorizzino le società di capitali con titoli quotati nei mercati regolamentati dell’UE a depositare bilanci conformi al regolamento ESEF presso il registro delle imprese al fine di adempiere i loro obblighi ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva contabile e dell’articolo 16 della direttiva sul diritto societario.

6.   Chiarimenti sulle disposizioni dell’Unione relative ai meccanismi ufficialmente stabiliti

6.1.   I meccanismi ufficialmente stabiliti sono autorizzati a diffondere relazioni finanziarie annuali in formati diversi dal formato elettronico unico di comunicazione?

I meccanismi ufficialmente stabiliti sono tenuti a diffondere almeno le relazioni finanziarie annuali conformi al regolamento ESEF presentate dagli emittenti.

L’articolo 21 della direttiva sulla trasparenza impone agli Stati membri di istituire meccanismi ufficialmente stabiliti per lo stoccaggio centrale delle informazioni e l’accesso agevole degli utenti finali alle stesse.


(1)  Regolamento delegato (UE) 2018/ della Commissione, del 17 dicembre 2018, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione (GU L 143 del 29.5.2019, pag. 1), modificata dalla direttiva 2013/50/UE.

(2)  Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38), modificata dalla direttiva 2013/50/UE.

(3)  Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).

(4)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(5)  L’articolo 4, paragrafo 2, precisa che la relazione finanziaria annuale comprende il bilancio sottoposto a revisione, la relazione sulla gestione e le attestazioni delle persone responsabili presso l’emittente.

(6)  Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1) (regolamento IAS).

(7)  2008/961/CE: Decisione della Commissione, del 12 dicembre 2008, sull’uso da parte di emittenti di titoli di paesi terzi di principi contabili nazionali di determinati paesi terzi e di International Financial Reporting Standard per la redazione dei loro bilanci consolidati (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 112).

(8)  Quest’obbligo sarà introdotto gradualmente conformemente all’allegato II del regolamento ESEF.

(9)  La direttiva sulla trasparenza stabilisce obblighi riguardanti la comunicazione per tutte le «informazioni previste dalla regolamentazione», categoria che comprende anche le relazioni finanziarie annuali. Inoltre, a norma dell’articolo 9, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12) (regolamento sul prospetto), gli emittenti possono includere le relazioni finanziarie annuali nel documento di registrazione universale. Si ritiene che tali emittenti abbiano rispettato l’obbligo di pubblicare la relazione finanziaria annuale ai sensi della direttiva sulla trasparenza solo se sono soddisfatte determinate condizioni. Una di queste condizioni prevede che la relazione finanziaria annuale inclusa nel documento di registrazione universale sia conforme ai requisiti di cui all’articolo 4 della direttiva sulla trasparenza (tra cui l’utilizzo del formato elettronico unico europeo).

(10)  Cfr. articolo 8 del regolamento ESEF.

(11)  Qualsiasi riferimento ai «revisori legali» nel presente documento si intende quale riferimento a «revisori legali o imprese di revisione contabile».

(12)  Cfr. articolo 3 del regolamento ESEF.

(13)  Cfr. articoli 4, 5 e 6 del regolamento ESEF.

(14)  L’ articolo 4, paragrafo 4, della direttiva sulla trasparenza rinvia agli articoli 51 e 51 bis della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio (GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11) e all’articolo 37 della settima direttiva 83/349/CEE (GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1), ora abrogata dalla direttiva contabile (le disposizioni corrispondenti sono l’articolo 34, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 35 della direttiva contabile).

(15)  Cfr. articolo 2, punto 1, lettera a), della direttiva contabile.

(16)  Cfr. articolo 28, paragrafo 2, lettera c), punto ii), della direttiva sulla revisione contabile, che si applica non solo ai bilanci individuali, ma anche ai bilanci consolidati (come specificato al paragrafo 5 dello stesso articolo).

(17)  Considerando 55 della direttiva contabile.

(18)  Considerando 3 del regolamento (CE) n. 1606/2002 relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (regolamento IAS).

(19)  Considerando 7 della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46) (direttiva sul diritto societario).

(20)  Considerando 3 della direttiva sulla revisione contabile.

(21)  Considerando 7 della direttiva sulla trasparenza.

(22)  Considerando 26 della direttiva 2013/50/UE (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 13), che modifica la direttiva sulla trasparenza, e considerando 4 del regolamento ESEF.

(23)  Gli orientamenti sulle modalità per verificare la conformità ai pertinenti obblighi di legge di cui al regolamento ESEF sono inclusi negli orientamenti sulla partecipazione dei revisori dei conti alla redazione dei bilanci nel formato elettronico unico europeo, elaborati dal comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile, disponibili all’indirizzo: https://ec.europa.eu/info/files/191128-ceaob-guidelines-auditors-involvement-financial-statements_en.

(24)  L’ articolo 3 del regolamento ESEF, che prescrive di redigere tutta la relazione finanziaria annuale in formato XHTML, va letto in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva sulla trasparenza, che specifica che la relazione finanziaria annuale comprende, tra l’altro, il bilancio sottoposto a revisione. Un validatore gratuito per documenti XHTML è disponibile all’indirizzo: http://validator.w3.org/.

(25)  Cfr. articolo 4 del regolamento ESEF.

(26)  Cfr. articolo 6 del regolamento ESEF.

(27)  Cfr. articolo 5 del regolamento ESEF. Tali norme si applicano agli emittenti registrati negli Stati membri.

(28)  Cfr. articolo 6 del regolamento ESEF.

(29)  L’ articolo 4, paragrafo 4, della direttiva sulla trasparenza rinvia agli articoli 51 e 51 bis della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio e all’articolo 37 della direttiva 83/349/CEE. Entrambe le direttive sono state abrogate dalla direttiva contabile nel 2013. Secondo la tavola di concordanza, i riferimenti a tali articoli delle direttive abrogate si intendono fatti all’articolo 34, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 35 della direttiva contabile.

(30)  L’articolo 28, paragrafo 4, della direttiva sulla revisione contabile stabilisce anche che la relazione di revisione è firmata e datata dal revisore legale.

(31)  Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

(32)  Queste versioni supplementari possono includere, ad esempio, relazioni finanziarie annuali redatte in un formato diverso dal formato elettronico unico di comunicazione oppure redatte in tale formato ma comprendenti una versione non revisionata dei bilanci conformi al regolamento ESEF (ad esempio, nel caso di relazioni finanziarie annuali conformi al regolamento ESEF pubblicate in una lingua diversa da quella in cui sono stati revisionati i bilanci conformi alle disposizioni ESEF).