21.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 351/8


Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di torri eoliche in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese

(2020/C 351/08)

La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una denuncia a norma dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di torri eoliche in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese sono oggetto di dumping e causano pertanto un pregiudizio (2) all’industria dell’Unione.

1.   Denuncia

La denuncia è stata presentata il 9 settembre 2020 dalla European Wind Tower Association («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di torri eoliche in acciaio.

Una versione consultabile della denuncia e l’analisi del livello di sostegno della denuncia da parte dei produttori dell’Unione sono disponibili nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Il punto 5.6 del presente avviso contiene informazioni sull’accesso delle parti interessate al fascicolo.

2.   Prodotto oggetto dell’inchiesta

Il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito da determinate torri eoliche industriali, anche coniche, e relative sezioni (3), anche assemblate, comprendenti o meno una sezione di fondazione integrata, anche unite alle navicelle o alle pale del rotore, che sono progettate per sostenere la navicella e le pale del rotore utilizzate in turbine eoliche con una capacità di produzione di energia elettrica — in applicazioni sulla terraferma o offshore — uguale o superiore a 1,00 megawatt (MW) e aventi un’altezza minima, misurata tra la base della torre e la base della navicella (ossia il punto in cui la cima della torre si unisce alla navicella), di 50 metri quando sono completamente assemblate («il prodotto oggetto dell’inchiesta»).

Le parti interessate che intendono fornire informazioni sulla definizione del prodotto devono farlo entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso (4).

3.   Asserzione di dumping

Il prodotto che secondo la denuncia è oggetto di dumping è il prodotto oggetto dell’inchiesta, originario della Repubblica popolare cinese («RPC» o «il paese interessato») attualmente classificato con i codici NC ex 7308 20 00 (codice TARIC 7308200011), ex 7308 90 98 (codice TARIC 7308909811) ed ex 8502 31 00 (codici TARIC 8502310011 e 8502310085). Questi codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo.

Secondo il denunciante non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi del mercato interno della RPC, data l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. Per comprovare le asserzioni di distorsioni significative, il denunciante si è avvalso delle informazioni contenute nel documento di lavoro dei servizi della Commissione relativo alle distorsioni significative nell’economia della RPC del 20 dicembre 2017 («la relazione della Commissione») (5), che descrive le specifiche condizioni di mercato nella Repubblica popolare cinese, in particolare la sezione sull’acciaio, e delle risultanze del Dipartimento del commercio degli Stati Uniti in merito alle sovvenzioni delle torri eoliche originarie della RPC (6).

Di conseguenza, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, l’asserzione di dumping si basa su un confronto tra un valore normale, calcolato in base a costi di produzione e di vendita che rispecchiano prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto dell’inchiesta venduto nell’Unione. I margini di dumping così calcolati sono significativi per il paese interessato.

Alla luce delle informazioni disponibili, la Commissione ritiene che vi siano elementi di prova sufficienti, a norma dell’articolo 5, paragrafo 9, del regolamento di base, per dimostrare che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese interessato a causa dell’esistenza di distorsioni significative e ciò giustifica l’apertura di un’inchiesta sulla base dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

La relazione della Commissione è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio.

4.   Asserzione di pregiudizio e nesso di causalità

Il denunciante ha fornito elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta dal paese interessato sono significative in termini assoluti e in termini di quota di mercato.

Gli elementi di prova addotti dal denunciante indicano che il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta hanno avuto, tra l’altro, ripercussioni negative sul livello dei prezzi praticati dall’industria dell’Unione, che hanno compromesso gravemente l’andamento generale, la situazione finanziaria e la situazione occupazionale di quest’ultima.

Il denunciante ha inoltre fornito elementi di prova del fatto che il prodotto oggetto dell’inchiesta viene trasportato in quantità significative offshore, vale a dire su un’isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale di uno Stato membro o nella zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma della UNCLOS (7).

Di conseguenza, a norma dell’articolo 14 bis del regolamento di base, e al fine di valutare se debbano essere istituite misure anche nella piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro, la presente inchiesta riguarda anche (8):

il prodotto oggetto dell’inchiesta quando è riesportato ai sensi del codice doganale dell’Unione su un’isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale di uno Stato membro o nella zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma della UNCLOS; e

il prodotto oggetto dell’inchiesta che è ricevuto su un’isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale di uno Stato membro o nella zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma della UNCLOS e che non rientra nel punto immediatamente precedente.

5.   Procedura

Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che la denuncia è stata presentata dall’industria dell’Unione o per suo conto e che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un procedimento, la Commissione apre un’inchiesta a norma dell’articolo 5 del regolamento di base.

L’inchiesta determinerà se il prodotto oggetto dell’inchiesta originario del paese interessato sia oggetto di dumping e se le importazioni in dumping, comprese quelle trasportate verso la piattaforma continentale o una zona economica esclusiva, abbiano arrecato un pregiudizio all’industria dell’Unione.

In caso affermativo l’inchiesta valuterà se l’istituzione di misure sia contraria o no all’interesse dell’Unione a norma dell’articolo 21 del regolamento di base.

Il regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), entrato in vigore l’8 giugno 2018 (pacchetto di modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale) ha introdotto cambiamenti significativi del calendario e dei termini applicabili in precedenza nei procedimenti antidumping. I termini per la manifestazione delle parti interessate, in particolare nella fase iniziale delle inchieste, sono stati abbreviati.

La Commissione richiama inoltre l’attenzione delle parti sul fatto che in seguito alla pandemia di COVID-19 è stato pubblicato un avviso (10) sulle potenziali conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni.

5.1.    Periodo dell’inchiesta e periodo in esame

L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1o luglio 2019 e il 30 giugno 2020 («il periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo in esame»).

5.2.    Osservazioni sulla denuncia e sull’apertura dell’inchiesta

Tutte le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni sui fattori produttivi e sui codici del sistema armonizzato (SA) forniti nella denuncia entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Le parti interessate che intendono presentare osservazioni sulla denuncia (comprese le questioni relative al pregiudizio e al nesso di causalità) o su qualsiasi aspetto concernente l’apertura dell’inchiesta (compreso il livello di sostegno alla denuncia) devono farlo entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Le domande di audizione riguardanti l’apertura dell’inchiesta devono essere inoltrate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

5.3.    Procedura di determinazione del dumping

I produttori esportatori (11) del prodotto oggetto dell’inchiesta sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

5.3.1.   Produttori esportatori oggetto dell’inchiesta

5.3.1.1.   Procedura di selezione dei produttori esportatori che saranno oggetto dell’inchiesta nella RPC

a)   Campionamento

In considerazione del numero potenzialmente elevato dei produttori esportatori del paese interessato oggetto del presente procedimento e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori da sottoporre all’inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, i produttori esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, sono invitati a fornire alla Commissione le informazioni sulla/e loro società entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tali informazioni devono essere fornite tramite la piattaforma TRON.tdi al seguente indirizzo: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/1a589b3a-9b5a-fc03-3b65-243351a47991. Le informazioni sull’accesso a TRON sono disponibili ai punti 5.6 e 5.8.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà anche le autorità della RPC ed eventualmente le associazioni note di produttori esportatori.

Se sarà necessario costituire un campione, i produttori esportatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni verso l’Unione che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori esportatori noti, le autorità della RPC e le associazioni di produttori esportatori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità della RPC, in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Dopo aver ricevuto le informazioni necessarie per selezionare un campione di produttori esportatori, la Commissione informerà le parti interessate della sua decisione di inserirle o meno nel campione. I produttori esportatori inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data della notifica della decisione sul loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.

La Commissione aggiungerà una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione dovranno pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.

Una copia del questionario per i produttori esportatori è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2488).

Fatta salva la possibile applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base, i produttori esportatori che hanno accettato di essere inseriti nel campione, ma non sono stati selezionati, saranno considerati disposti a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione»). Fatto salvo quanto disposto di seguito al punto 5.3.1.1, lettera b), il dazio antidumping applicabile alle importazioni dei produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione non potrà superare la media ponderata del margine di dumping stabilito per i produttori esportatori inseriti nel campione (12).

b)   Margine di dumping individuale per i produttori esportatori non inseriti nel campione

I produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione possono chiedere, a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, che la Commissione fissi per loro un margine di dumping individuale. I produttori esportatori che intendono chiedere tale margine devono compilare il questionario e restituirlo debitamente compilato entro 30 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni. Una copia del questionario per i produttori esportatori è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2488).

La Commissione esaminerà se ai produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione possa essere concesso un dazio individuale in conformità all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.

I produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione che chiedono un margine di dumping individuale dovrebbero tuttavia tenere presente che la Commissione può comunque decidere di non determinare per loro tale margine se, ad esempio, il numero dei produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione è così elevato da rendere tale determinazione indebitamente gravosa e impedire la tempestiva conclusione dell’inchiesta.

5.3.2.   Procedura supplementare relativa al paese interessato soggetto a distorsioni significative

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), del regolamento di base, le parti interessate sono informate dalla Commissione immediatamente dopo l’apertura dell’inchiesta, mediante una nota aggiunta al fascicolo consultabile da tali parti, in merito alle fonti pertinenti, nonché, se del caso, alla selezione di un paese terzo rappresentativo appropriato che essa intende utilizzare al fine di determinare il valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis. Le parti interessate all’inchiesta avranno dieci giorni di tempo per presentare osservazioni sulla nota, in conformità all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e). In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, un possibile paese terzo rappresentativo appropriato è la Turchia. Al fine di selezionare in modo definitivo il paese terzo rappresentativo appropriato, la Commissione esaminerà se vi siano paesi terzi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC, se il prodotto oggetto dell’inchiesta venga fabbricato e venduto in tali paesi terzi e se siano prontamente disponibili dati pertinenti. Qualora vi sia più di un paese terzo rappresentativo, la preferenza sarà accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.

Nel contesto di questo esercizio la Commissione invita i produttori esportatori della RPC a fornirle le informazioni sui materiali (materie prime e lavorate) e sull’energia utilizzati per la produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta entro 15 giorni dalla data della pubblicazione del presente avviso. Tali informazioni devono essere fornite tramite la piattaforma TRON.tdi al seguente indirizzo: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/3f214eb2-3a97-eb85-45f9-a6c5630c38d7. Le informazioni sull’accesso a TRON sono disponibili ai punti 5.6 e 5.8.

Inoltre la presentazione delle informazioni fattuali per valutare i costi e i prezzi a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base deve essere effettuata entro 65 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tali informazioni fattuali dovranno provenire esclusivamente da fonti pubblicamente accessibili.

5.3.3.   Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta (13) (14)

Gli importatori indipendenti nell’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta dalla RPC sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.

In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti interessati dal presente procedimento e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all’inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a fornire alla Commissione le informazioni sulla loro società richieste nell’allegato del presente avviso entro sette giorni dalla data della sua pubblicazione.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.

Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile.

Dopo aver ricevuto le informazioni necessarie per selezionare un campione, la Commissione informerà le parti interessate della sua decisione in merito al campione di importatori. La Commissione aggiungerà anche una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione dovranno pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione metterà a disposizione questionari per gli importatori indipendenti inseriti nel campione. Tali parti devono presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione sul campione, salvo diverse disposizioni.

Una copia del questionario per gli importatori è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2488).

5.4.    Procedura di determinazione del pregiudizio e produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta

La determinazione del pregiudizio si basa su prove certe e comporta un esame obiettivo del volume delle importazioni oggetto di dumping, dei loro effetti sui prezzi nel mercato dell’Unione e dell’incidenza di tali importazioni sull’industria dell’Unione. Per stabilire se tale industria subisca un pregiudizio, i produttori dell’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

In considerazione del numero elevato di produttori dell’Unione interessati e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell’Unione da sottoporre all’inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Gli altri produttori dell’Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, che ritengano di dover essere inseriti nel campione dovranno inoltre contattare la Commissione entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Le osservazioni sul campione provvisorio devono pervenire entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni.

La Commissione informerà i produttori noti dell’Unione e/o le associazioni note di produttori dell’Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.

I produttori dell’Unione inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data della notifica della decisione sul loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.

Una copia del questionario per i produttori dell’Unione è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2488).

5.5.    Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione

Qualora venga accertata l’esistenza di pratiche di dumping e di un conseguente pregiudizio, si deciderà, in conformità all’articolo 21 del regolamento di base, se l’adozione di misure antidumping sia contraria o no all’interesse dell’Unione. I produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a fornire alla Commissione informazioni sull’interesse dell’Unione. Per poter partecipare all’inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto dell’inchiesta.

Le informazioni concernenti la valutazione dell’interesse dell’Unione devono essere fornite entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Una copia dei questionari, compreso il questionario per gli utilizzatori del prodotto oggetto dell’inchiesta, è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2488). Le informazioni comunicate in conformità all’articolo 21 saranno prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all’atto della presentazione.

5.6.    Parti interessate

Per poter partecipare all’inchiesta le parti interessate, quali i produttori esportatori, i produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati e le organizzazioni rappresentative dei consumatori, devono dimostrare in primo luogo l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto dell’inchiesta.

I produttori esportatori, i produttori dell’Unione, gli importatori e le associazioni rappresentative che hanno fornito informazioni in conformità alle procedure descritte ai punti 5.3.1, 5.4 e 5.3.3 saranno considerati parti interessate se esiste un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto dell’inchiesta.

Le altre parti potranno partecipare all’inchiesta come parti interessate soltanto dal momento in cui si saranno manifestate e a condizione che vi sia un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto dell’inchiesta. Il fatto di essere considerati parte interessata non pregiudica l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base.

Il fascicolo consultabile dalle parti interessate è accessibile tramite TRON.tdi al seguente indirizzo: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Per accedere al fascicolo è necessario seguire le istruzioni indicate su tale pagina.

5.7.    Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta.

La relativa domanda deve essere presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta, e deve comprendere una sintesi dei punti che la parte interessata intende discutere durante l’audizione. L’audizione sarà limitata alle questioni indicate per iscritto dalle parti interessate prima dell’audizione.

Le audizioni si svolgono secondo il seguente calendario:

i.

affinché un’audizione possa svolgersi prima del termine previsto per l’istituzione delle misure provvisorie, la domanda dovrà essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso e l’audizione si svolgerà di norma entro 60 giorni da tale data;

ii.

dopo la fase delle risultanze provvisorie la domanda dovrà essere presentata entro cinque giorni dalla data di divulgazione delle risultanze provvisorie o del documento informativo e l’audizione si svolgerà di norma entro 15 giorni dalla data di notifica della divulgazione o dalla data del documento informativo;

iii.

nella fase delle risultanze definitive la domanda dovrà essere presentata entro tre giorni dalla data della divulgazione finale e l’audizione si svolgerà di norma entro il termine concesso per la presentazione di osservazioni sulla divulgazione finale. Nel caso di un’ulteriore divulgazione finale, la domanda dovrà essere presentata immediatamente dopo il ricevimento di tali ulteriori informazioni finali e l’audizione si svolgerà di norma entro il termine previsto per la presentazione di osservazioni su tale divulgazione.

Il calendario indicato non pregiudica il diritto dei servizi della Commissione di accettare audizioni al di fuori del calendario in casi debitamente giustificati nonché il diritto della Commissione di rifiutare audizioni in casi debitamente giustificati. Se i servizi della Commissione respingono una domanda di audizione, la parte interessata sarà informata dei motivi di tale rifiuto.

In linea di principio le audizioni non sono utilizzate per presentare informazioni fattuali non ancora contenute nel fascicolo. Nell’interesse di una buona amministrazione e per consentire ai servizi della Commissione di procedere con l’inchiesta, le parti interessate possono tuttavia essere invitate a fornire nuove informazioni fattuali dopo l’audizione.

5.8.    Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Sensitive» («Sensibile») (15). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la propria richiesta di trattamento riservato.

Le parti che trasmettono informazioni «sensibili» sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.

Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite la piattaforma TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata. Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente tramite TRON.tdi o per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni tramite TRON.tdi e per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione G

Ufficio: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail:

per questioni relative al dumping:

TRADE-AD674-WIND-TOWERS-ANTI-DUMPING@ec.europa.eu

per questioni relative al pregiudizio e all’interesse dell’Unione:

TRADE-AD674-WIND-TOWERS-INJURY@ec.europa.eu

6.   Calendario dell’inchiesta

L’inchiesta sarà conclusa di norma entro 13 mesi, ma comunque non oltre 14 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso, in conformità all’articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base. Conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base le misure provvisorie possono essere imposte di norma non oltre sette mesi, ma in ogni caso non oltre otto mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso.

In conformità all’articolo 19 bis del regolamento di base la Commissione fornirà informazioni sulla prevista imposizione di dazi provvisori quattro settimane prima dell’istituzione delle misure provvisorie. Le parti interessate dispongono di un termine di tre giorni lavorativi per presentare osservazioni scritte sull’esattezza dei calcoli.

Nei casi in cui la Commissione non intenda imporre dazi provvisori bensì proseguire l’inchiesta, le parti interessate saranno informate del fatto che non saranno istituiti dazi mediante un documento informativo quattro settimane prima della scadenza del termine previsto all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base.

Le parti interessate dispongono di un termine di 15 giorni per presentare osservazioni scritte sulle risultanze provvisorie o sul documento informativo e di 10 giorni per presentare osservazioni scritte sulle risultanze definitive, salvo diverse disposizioni. Se del caso, nelle ulteriori informazioni finali sarà specificato il termine concesso alle parti interessate per presentare osservazioni scritte.

7.   Presentazione di informazioni

Di norma le parti interessate possono presentare informazioni solo entro i termini specificati ai punti 5 e 6 del presente avviso. Per la presentazione di qualsiasi altra informazione non compresa in tali punti dovrà essere rispettato il seguente calendario:

i.

le informazioni per la fase delle risultanze provvisorie dovranno essere presentate entro 70 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni;

ii.

le parti interessate non potranno, salvo diverse disposizioni, presentare nuove informazioni fattuali dopo la scadenza del termine di presentazione delle osservazioni sulla divulgazione delle risultanze provvisorie o sul documento informativo nella fase delle risultanze provvisorie. Dopo detto termine le parti interessate possono presentare nuove informazioni fattuali soltanto se sono in grado di dimostrare che tali informazioni sono necessarie a confutare gli argomenti di fatto addotti da altre parti interessate e a condizione che tali nuove informazioni fattuali possano essere verificate entro il tempo disponibile per completare tempestivamente l’inchiesta;

iii.

al fine di completare l’inchiesta entro i termini prescritti, la Commissione non accetterà comunicazioni delle parti interessate pervenute dopo la scadenza del termine di presentazione delle osservazioni sulla divulgazione finale o, se del caso, dopo il termine di presentazione delle osservazioni sull’ulteriore divulgazione finale.

8.   Possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti

Al fine di garantire i diritti di difesa, le parti interessate dovranno avere la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate. Nelle loro osservazioni le parti interessate possono trattare solo questioni sollevate nelle comunicazioni di altre parti interessate e non possono sollevare nuove questioni.

Le osservazioni dovranno essere presentate secondo il seguente calendario:

i.

le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate prima del termine di istituzione delle misure provvisorie dovranno essere presentate entro il 75° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni;

ii.

le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione delle risultanze provvisorie o del documento informativo dovranno pervenire entro sette giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sulle risultanze provvisorie o sul documento informativo, salvo diverse disposizioni;

iii.

le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione finale dovranno pervenire entro tre giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sulla divulgazione finale, salvo diverse disposizioni. Nel caso vi sia un’ulteriore divulgazione finale, le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta a tale divulgazione dovranno pervenire entro un giorno dal termine di presentazione delle osservazioni su tale divulgazione, salvo diverse disposizioni.

Il calendario indicato non pregiudica il diritto della Commissione di chiedere alle parti interessate ulteriori informazioni in casi debitamente giustificati.

9.   Proroga dei termini specificati nel presente avviso

Qualsiasi proroga dei termini previsti nel presente avviso dovrebbe essere richiesta unicamente in circostanze eccezionali e sarà concessa solo se debitamente giustificata. In ogni caso, le proroghe del termine per rispondere ai questionari saranno limitate di norma a tre giorni e in linea di principio non supereranno i sette giorni. Per quanto riguarda i termini di presentazione delle altre informazioni specificate nell’avviso di apertura, le proroghe saranno limitate a tre giorni, a meno che non venga dimostrata l’esistenza di circostanze eccezionali.

10.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora oppure collabora solo in parte e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta per tale parte può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che eventualmente sarebbero state raggiunte se la parte avesse collaborato.

L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che per presentare la risposta nella forma richiesta dovrebbe sostenere oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

11.   Consigliere-auditore

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti interessate e di terzi che possono emergere nel corso del procedimento.

Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.

Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento dei procedimenti. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l’intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell’evento che giustifichi tale intervento. In linea di principio i calendari indicati al punto 5.7 per le domande di audizione con i servizi della Commissione si applicano mutatis mutandis alle domande di audizione con il consigliere-auditore. Se le domande di audizione vengono presentate senza rispettare i calendari pertinenti, il consigliere-auditore esamina anche i motivi di tali domande tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l’interesse di una buona amministrazione e di una tempestiva conclusione dell’inchiesta.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

12.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (16).

Un’informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/.


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Con il termine generico «pregiudizio» si intende un pregiudizio notevole, la minaccia di un pregiudizio notevole a danno dell’industria dell’Unione, oppure un grave ritardo nella creazione di tale industria, come stabilito all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di base.

(3)  Una sezione di torre eolica è costituita da piastre di acciaio laminate in forma cilindrica o conica e saldate insieme (o altrimenti unite) per formare una struttura in acciaio, anche rivestita, finita o verniciata, indipendentemente dal trattamento o dal metodo di fabbricazione, con o senza flange, porte o componenti interni o esterni (ad esempio pavimenti/piattaforme sopraelevate, scale, ascensori, scatole di derivazione, cavi elettrici, condotte, cablaggio per il generatore della navicella, sistema di illuminazione interna, armadietti per attrezzi e per deposito) uniti alla sezione della torre eolica.

(4)  I riferimenti alla pubblicazione del presente avviso si intendono fatti alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(5)  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf. I documenti citati nella relazione della Commissione possono anche essere ottenuti su richiesta debitamente motivata.

(6)  Cfr. in particolare Issues and Decision Memorandum for the Final Results of the Expedited First Sunset Review of the Countervailing Duty Order on Utility Scale Wind Towers from the People’s Republic of China, https://enforcement.trade.gov/frn/summary/prc/2018-10555-1.pdf.

(7)  La piattaforma continentale comprende il fondo e il sottosuolo delle aree sottomarine che si estendono al di là del mare territoriale attraverso il prolungamento naturale del territorio terrestre fino all’orlo esterno del margine continentale, o fino a una distanza di 200 miglia marine dalle linee di base dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale, nel caso in cui l’orlo esterno del margine continentale si trovi a una distanza inferiore, mentre la zona economica esclusiva è la zona al di là del mare territoriale e ad esso adiacente che non si estende oltre le 200 miglia marine [cfr. in particolare l’articolo 55 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS)]. Le isole artificiali sono distese di terra circondate dalle acque, al di sopra del livello del mare, che non sono di origine naturale ma sono il risultato dell’attività umana. Queste isole possono essere utilizzate per l’esplorazione o lo sfruttamento dei fondali marini o per la produzione di energia a partire dall’acqua, dalle correnti o dai venti. Potrebbero servire come punto di consegna di prodotti oggetto di dumping o sovvenzioni, come tubi per collegare le piattaforme alla costa o per estrarre idrocarburi dal fondale marino, attrezzature e impianti di perforazione o turbine eoliche. Gli impianti fissi o galleggianti e qualsiasi altra struttura sono costruzioni, compresi gli impianti, come piattaforme, fissate al fondo marino o galleggianti, destinate all’esplorazione o allo sfruttamento dei fondali marini. Comprendono anche le costruzioni realizzate in loco per la produzione di energia a partire dall’acqua, dalle correnti o dai venti Il prodotto oggetto dell’inchiesta potrebbe anche essere consegnato per essere utilizzato su tali costruzioni.

(8)  Cfr. anche il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1131 della Commissione, del 2 luglio 2019, che istituisce uno strumento doganale inteso ad attuare l’articolo 14 bis del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’articolo 24 bis del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 179 del 3.7.2019, pag. 12).

(9)  Regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (GU L 143 del 7.6.2018, pag. 1).

(10)  Avviso sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6).

(11)  Per «produttore esportatore» si intende qualsiasi società del paese interessato che produca il prodotto oggetto dell’inchiesta e lo esporti nel mercato dell’Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta.

(12)  A norma dell’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, non si terrà conto dei margini nulli o minimi, né dei margini determinati nelle circostanze di cui all’articolo 18 del regolamento di base.

(13)  Questo punto riguarda solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori non collegati a produttori esportatori devono compilare l’allegato I del questionario destinato ai produttori esportatori. A norma dell’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione, due persone sono considerate legate se: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell’Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(14)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere usati anche per aspetti dell’inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

(15)  Un documento «sensibile» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento di base e dell’articolo 6 dell’accordo dell’OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(16)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


ALLEGATO

Versione «sensibile»

Versione «consultabile dalle parti interessate»

(barrare la casella corrispondente)

PROCEDIMENTO ANTIDUMPING RELATIVO ALLE IMPORTAZIONI DI TORRI EOLICHE IN ACCIAIO ORIGINARIE DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

INFORMAZIONI PER LA SELEZIONE DEL CAMPIONE DI IMPORTATORI INDIPENDENTI

Il presente modulo è destinato ad assistere gli importatori indipendenti nella presentazione delle informazioni per il campionamento richieste al punto 5.3.3 dell’avviso di apertura.

La versione «sensibile» e la versione «consultabile dalle parti interessate» devono essere trasmesse entrambe alla Commissione secondo le modalità indicate nell’avviso di apertura.

1.   DATI IDENTIFICATIVI E DI RECAPITO

Indicare i seguenti dati relativi alla propria società:

Nome della società

 

Indirizzo

 

Referente

 

E-mail:

 

Telefono

 

2.   FATTURATO E VOLUME DELLE VENDITE

Indicare il fatturato totale in EUR della società, e il fatturato e le importazioni nell’Unione e le rivendite sul mercato dell’Unione dopo l’importazione dalla Repubblica popolare cinese, o le vendite nella piattaforma continentale di uno Stato membro o nella zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma della UNCLOS (1), nel periodo compreso tra il 1o luglio 2019 e il 30 giugno 2020 (il periodo dell’inchiesta), di torri eoliche in acciaio quali definite nell’avviso di apertura.

 

Numero di torri eoliche in acciaio

Numero di sezioni di torri eoliche in acciaio

Valore in EUR

Fatturato totale della propria società in EUR

 

 

 

Importazioni nell’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta originario della Repubblica popolare cinese

 

 

 

Riesportazioni/spedizioni del prodotto oggetto dell’inchiesta originario della Repubblica popolare cinese nella piattaforma continentale di uno Stato membro o nella zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma della UNCLOS

 

 

 

Importazioni nell’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta (di qualsiasi origine ad eccezione della Repubblica popolare cinese)

 

 

 

Rivendite sul mercato dell’Unione dopo l’importazione del prodotto oggetto dell’inchiesta dalla Repubblica popolare cinese

 

 

 

3.   ATTIVITÀ DELLA PROPRIA SOCIETÀ E DELLE SOCIETÀ COLLEGATE (2)

Fornire informazioni dettagliate sulle attività della propria società e di tutte le società collegate (elencarle e indicare il rapporto con la propria società) coinvolte nella produzione e/o vendita (all’esportazione e/o sul mercato nazionale) del prodotto oggetto dell’inchiesta. Tali attività possono comprendere, tra l’altro, l’acquisto, la produzione per conto terzi, la trasformazione o la commercializzazione del prodotto oggetto dell’inchiesta.

Nome e ubicazione della società

Attività

Rapporto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   ALTRE INFORMAZIONI

Indicare qualsiasi altra informazione pertinente che la società ritenga utile alla Commissione per la selezione del campione.

5.   CERTIFICAZIONE

Fornendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inserita nel campione. Se sarà selezionata per far parte del campione, la società dovrà rispondere a un questionario e accettare un’ispezione nei suoi locali per la verifica delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta a essere inserita nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all’inchiesta. Le conclusioni della Commissione sugli importatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e possono risultare meno favorevoli per la società rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se avesse collaborato.

Firma della persona autorizzata:

Nome e qualifica della persona autorizzata:

Data:


(1)  Cfr. punti 4 e 5 dell’avviso di apertura.

(2)  A norma dell’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione, due persone sono considerate legate se: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell’Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).