13.10.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
CI 340/1 |
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
Quarta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine
(2020/C 340 I/01)
1. INTRODUZIONE
1. |
Il 19 marzo 2020 la Commissione ha adottato la comunicazione "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (1) (il "quadro temporaneo"). Il 3 aprile 2020 essa ha adottato una prima modifica per consentire di accelerare la ricerca, la sperimentazione e la produzione di prodotti connessi al COVID-19, tutelare i posti di lavoro e sostenere ulteriormente l'economia durante la crisi (2). L'8 maggio 2020 la Commissione ha adottato una seconda modifica, volta ad agevolare ulteriormente l'accesso al capitale e alla liquidità per le imprese colpite dalla crisi (3). Il 29 giugno 2020 essa ha adottato una terza modifica intesa a sostenere ulteriormente le microimprese, le piccole imprese e le start-up e ad incentivare gli investimenti privati (4). |
2. |
Le misure di aiuto contemplate dal quadro temporaneo garantiscono un giusto equilibrio tra gli effetti positivi dell'assistenza alle imprese e gli eventuali effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi nel mercato interno. Un'applicazione mirata e proporzionata del controllo degli aiuti di Stato dell'UE garantisce che le misure di sostegno nazionali aiutino in modo efficace le imprese colpite durante la pandemia di COVID-19, limitando nel contempo indebite distorsioni del mercato interno, preservando l'integrità di quest'ultimo e garantendo condizioni di parità. Ciò contribuirà alla continuità dell'attività economica durante la pandemia di COVID-19 e offrirà all'economia una solida piattaforma per superare la crisi, tenendo conto di quanto sia importante conseguire la duplice transizione verde e digitale conformemente alla normativa e agli obiettivi dell'UE. |
3. |
Gli obiettivi della presente comunicazione sono quelli di prorogare fino al 30 giugno 2021, e, per quanto riguarda la sezione 3.11, fino al 30 settembre 2021, le misure previste dal quadro temporaneo, di individuare ulteriori misure temporanee di aiuti di Stato (aiuti sotto forma di sostegno per i costi fissi non coperti) e di chiarire e modificare le condizioni che governano alcune misure temporanee di aiuti di Stato che la Commissione ritiene compatibili a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) alla luce della pandemia di COVID-19. Con la presente comunicazione la Commissione intende inoltre modificare l'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (STEC) (5). |
4. |
In primo luogo, la Commissione ricorda che la scadenza del quadro temporaneo era inizialmente prevista per il 31 dicembre 2020, fatta eccezione per la sezione 3.11, che sarebbe scaduta dopo il 30 giugno 2021. Il quadro temporaneo prevedeva inoltre che entro il 31 dicembre 2020 la Commissione potesse riesaminarlo alla luce di importanti considerazioni di politica della concorrenza o di natura economica. |
5. |
In tale contesto, la Commissione ha valutato se continuasse ad esserci bisogno di concedere aiuti nell'ambito del quadro temporaneo, al fine di decidere se prorogare la validità del quadro temporaneo oltre il 31 dicembre 2020. In particolare, essa ha preso in considerazione i seguenti fattori: da un lato, l'evoluzione della situazione economica nelle circostanze eccezionali della pandemia di COVID-19 e, dall'altro, l'adeguatezza del quadro temporaneo come strumento per garantire che le misure di sostegno nazionali aiutino in modo efficace le imprese colpite durante la pandemia, limitando nel contempo le indebite distorsioni del mercato interno e garantendo parità di condizioni. |
6. |
Secondo le previsioni economiche dell'estate 2020 (6), l'economia dell'UE dovrebbe contrarsi dell'8,3 % nel 2020, una percentuale superiore al 7,4 % previsto in primavera. Poiché la revoca delle misure restrittive procede più gradualmente di quanto inizialmente previsto, l'impatto della pandemia di COVID-19 sull'attività economica potrebbe essere più significativo di quanto stimato. Il PIL della zona euro alla fine del 2021 dovrebbe essere inferiore di circa il 2 % rispetto alla fine del 2019, prima della crisi, e inferiore di circa il 4,5 % al livello del PIL stimato nelle previsioni d'inverno (7). A causa della gradualità della revoca delle restrizioni, ma anche degli effetti più duraturi dell'epidemia (ad esempio, l'estensione dei casi di perdita di posti di lavoro e di insolvenza delle imprese), la ripresa potrebbe essere più lenta e incompleta. |
7. |
Gli Stati membri hanno fatto ampio uso delle possibilità offerte dal quadro temporaneo come strumento per affrontare le conseguenze economiche della pandemia. Il 16 settembre 2020 la Commissione ha inviato agli Stati membri un questionario concernente l'incidenza e l'efficacia del quadro temporaneo. I dati raccolti dalla Commissione dimostrano che esso ha svolto un'utile funzione come strumento supplementare per sostenere l'economia durante la crisi. |
8. |
Se, da un lato, il quadro temporaneo si è rivelato utile come strumento per affrontare le conseguenze economiche della pandemia, dall'altro il suo utilizzo ha evidenziato l'esistenza di disparità nel mercato interno, principalmente dovute alle differenze di dimensioni economiche e di bilanci tra gli Stati membri. La Commissione ritiene pertanto che una proroga limitata, fino al 30 giugno 2021, e, per quanto riguarda la sezione 3.11. fino al 30 settembre 2021, delle misure previste dal quadro temporaneo sia appropriata per garantire che le misure nazionali di sostegno aiutino efficacemente le imprese colpite durante la pandemia, ma anche per mantenere l'integrità del mercato interno e assicurare condizioni di parità. Al fine di garantire la certezza del diritto, entro il 30 giugno 2021 la Commissione valuterà se il periodo di validità del quadro temporaneo debba essere ulteriormente prorogato. |
9. |
Inoltre, la Commissione chiarisce, relativamente alla sezione 3.1, alla sezione 3.2 e alla sezione 3.3 del quadro temporaneo, che bisogna valutare il vantaggio effettivo in un dato momento e che tale vantaggio non deve superare i limiti complessivi previsti dal quadro temporaneo. Se, ad esempio, un anticipo rimborsabile di 800 000 EUR viene concesso a un'impresa ai sensi della sezione 3.1, qualora tale anticipo rimborsabile sia stato rimborsato prima della fine del periodo di validità del quadro temporaneo, l'impresa risulterebbe nuovamente ammissibile a beneficiare di aiuti di importo limitato ai sensi della sezione 3.1, purché siano soddisfatte le condizioni ivi stabilite. La Commissione chiarisce inoltre che se una misura di aiuto viene concessa ai sensi della sezione 3.2 o della sezione 3.3 e se tale misura è stata modificata prima della scadenza del periodo di validità del quadro temporaneo, gli aiuti già ricevuti e i nuovi aiuti devono complessivamente risultare conformi e non superiori ai limiti di cui alla sezione 3.2 e alla sezione 3.3 per l'intera durata della misura. |
10. |
Gli Stati membri possono considerare la possibilità di modificare le misure di aiuto esistenti approvate dalla Commissione nell'ambito del quadro temporaneo prorogandone il periodo di applicazione fino al 30 giugno 2021, e, per quanto riguarda la sezione 3.11, fino al 30 settembre 2021. Gli Stati membri che intendono procedere in tal senso sono invitati a notificare un elenco di tutte le misure di aiuto esistenti che prevedono di modificare e a fornire le informazioni necessarie di cui all'allegato della presente comunicazione. Ciò consentirà alla Commissione di adottare una sola decisione per tutti i regimi elencati. |
11. |
In secondo luogo, a causa della pandemia di COVID-19, molte imprese devono far temporaneamente fronte al problema della diminuzione della domanda che non consente loro di coprire parte dei costi fissi. In molti casi, si prevede che nei prossimi mesi la domanda riprenda vigore e d'altro canto per tali imprese un eventuale ridimensionamento potrebbe non essere un'opzione efficiente, se ciò comporta ingenti costi di ristrutturazione. Sostenere tali imprese contribuendo temporaneamente a coprire una parte dei loro costi fissi può essere un modo efficace per sopperire al fabbisogno di liquidità, evitando il deterioramento del capitale, permettendo loro di proseguire le attività commerciali e fornendo una solida piattaforma su cui poggiarsi per la ripresa. |
12. |
La Commissione ritiene pertanto che gli Stati membri possano prendere in considerazione la possibilità di contribuire ai costi fissi non coperti di quelle imprese per le quali la pandemia di COVID-19 ha comportato la sospensione o la riduzione delle attività commerciali. La Commissione ritiene che gli aiuti concessi nell'ambito di tali misure siano giustificati e possano essere dichiarati compatibili con il mercato interno sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, per un periodo limitato, al fine di affrontare i più ampi effetti economici negativi della perturbazione economica causata dalla pandemia di COVID-19. |
13. |
In terzo luogo, il quadro temporaneo stabilisce i criteri in base ai quali gli Stati membri possono erogare aiuti compatibili sotto forma di strumenti di capitale e/o strumenti ibridi di capitale a favore di imprese che si trovano in difficoltà finanziarie a causa della pandemia di COVID-19. A tale riguardo, la Commissione chiarisce che i diritti di prelazione accordati agli azionisti esistenti, di cui al punto 64 del quadro temporaneo, non dovrebbero creare una situazione in cui detti azionisti detengono una quota di partecipazione al capitale del beneficiario superiore a quella esistente prima della ricapitalizzazione COVID-19. La Commissione chiarisce inoltre che l'uscita dello Stato dai capitali dei beneficiari delle ricapitalizzazioni COVID-19 attraverso il meccanismo di cui al punto 64 del quadro temporaneo presuppone che la vendita delle quote azionarie dello Stato a tali capitali sia effettuata a prezzi di mercato ad acquirenti terzi, ovverosia a soggetti diversi dai beneficiari che non siano né autorità pubbliche né imprese pubbliche ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2006/111/CE (8). |
14. |
Tuttavia, poiché tale meccanismo dovrebbe rispettare il principio sancito dal TFUE di neutralità rispetto alla natura pubblica o privata della proprietà (articolo 345 del TFUE), la Commissione introduce alcuni adeguamenti che riguardano tale meccanismo al fine di garantire che l'uscita dello Stato dal capitale delle imprese in cui è un azionista esistente, ovverosia in cui esso era azionista anche prima della ricapitalizzazione COVID-19, avvenga a condizioni che possano ragionevolmente essere considerate equivalenti a quelle applicabili alle imprese private. |
15. |
Gli Stati membri che si sono già impegnati ad avvalersi della possibilità di uscire dai capitali dei beneficiari della ricapitalizzazione COVID-19 attraverso il meccanismo di cui al punto 64 del quadro temporaneo, ovverosia vendendo la loro quota azionaria ad acquirenti terzi diversi dal beneficiario, possono considerare la possibilità di modificare le misure di aiuto esistenti approvate dalla Commissione nell'ambito del quadro temporaneo includendo le opzioni supplementari introdotte con la presente comunicazione. Gli Stati membri che intendono procedere in tal senso sono invitati a notificare un elenco di tutte le misure di aiuto esistenti che prevedono di modificare e a fornire le informazioni necessarie di cui all'allegato della presente comunicazione. Ciò consentirà alla Commissione di adottare una sola decisione per tutte le misure riprese nell'elenco. |
16. |
In quarto luogo, l'applicazione del quadro temporaneo ha evidenziato la necessità di introdurre ulteriori chiarimenti e modifiche per quanto riguarda altri punti del quadro, in particolare quelli trattati nelle sezioni 3.1 e 3.11. |
17. |
Infine, la presente comunicazione prevede una modifica dell'elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato di cui all'allegato della STEC, così come una modifica delle pertinenti disposizioni del quadro temporaneo relative all'assicurazione dei crediti all'esportazione a breve termine. |
18. |
La STEC prevede che i rischi assicurabili sul mercato non vengano coperti dall'assicurazione del credito all'esportazione con il sostegno degli Stati membri. A seguito della pandemia di COVID-19, nel marzo 2020 la Commissione ha riscontrato la mancanza di sufficiente capacità assicurativa privata per i crediti all'esportazione a breve termine in generale e ha considerato temporaneamente non assicurabili sul mercato fino al 31 dicembre 2020 tutti i rischi commerciali e politici associati alle esportazioni verso i paesi elencati nell'allegato della STEC (9). |
19. |
Nel contesto delle persistenti difficoltà dovute alla pandemia di COVID-19 e conformemente ai punti 35 e 36 della STEC, la Commissione ha condotto una consultazione pubblica per valutare la disponibilità di un'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine e per stabilire se l'attuale situazione di mercato possa giustificare la proroga dell'esclusione di tutti i paesi dall'elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato di cui all'allegato della STEC oltre il 31 dicembre 2020. La Commissione ha ricevuto un numero significativo di risposte da Stati membri, assicuratori privati, esportatori e associazioni di categoria, secondo cui la capacità privata di assicurazione del credito per le esportazioni in generale continua a contrarsi rapidamente. La maggior parte degli assicuratori statali ha registrato un aumento significativo del numero di richieste di polizze di assicurazione del credito per le esportazioni verso i paesi con rischi assicurabili sul mercato. La maggior parte dei partecipanti alla consultazione prevede che la copertura assicurativa rimanga scarsa, il che induce a ritenere che nel 2021 tali paesi manifesteranno un'insufficiente disponibilità di assicurazione privata. |
20. |
Tenendo conto dei risultati della consultazione pubblica e dei segnali generali di persistenza dell'impatto dirompente della pandemia di COVID-19 sull'economia dell'Unione nel suo complesso, la Commissione ritiene che vi sia una generale mancanza di sufficiente capacità privata per coprire tutti i rischi economicamente giustificabili per le esportazioni verso i paesi dell'elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato di cui all'allegato della STEC. In tali circostanze, la Commissione considererà tutti i rischi commerciali e politici associati alle esportazioni verso i paesi elencati nell'allegato della STEC come temporaneamente non assicurabili sul mercato fino al 30 giugno 2021, in linea con la durata di validità del quadro temporaneo. Conformemente al punto 36 della STEC, la Commissione valuterà se prorogare l'esclusione temporanea prima della sua scadenza. |
2. MODIFICHE DEL QUADRO TEMPORANEO
21. |
Le seguenti modifiche del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 entrano in vigore a decorrere dal 13 ottobre 2020. |
22. |
Al punto 22, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
(*1) Gli aiuti concessi in base a regimi approvati a norma della presente sezione e rimborsati prima del 30 giugno 2021 non sono presi in considerazione quando si verifica se il massimale applicabile non sia superato."" |
23. |
Al punto 22, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
(*2) Se l'aiuto è concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, la passività fiscale in relazione alla quale è concessa tale agevolazione deve essere sorta entro il 30 giugno 2021."" |
24. |
al punto 23, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
(*3) Come definita all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45)." (*4) Tutti i prodotti elencati nell'allegato I del TFUE, ad eccezione dei prodotti del settore della pesca e dell'acquacoltura." (*5) Gli aiuti concessi in base a regimi approvati a norma della presente sezione e rimborsati prima del 30 giugno 2021 non sono presi in considerazione quando si verifica se il massimale applicabile non sia superato."" |
25. |
al punto 25, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
|
26. |
al punto 25, lettera d), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
|
27. |
al punto 25, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
|
28. |
al punto 27, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
|
29. |
al punto 27, lettera d), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
|
30. |
al punto 27, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
|
31. |
il punto 28 è sostituito dal seguente:
|
32. |
il punto 33 è sostituito dal seguente:
|
33. |
al punto 35, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
34. |
al punto 37, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
35. |
al punto 39, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
36. |
il punto 41 è sostituito dal seguente:
|
37. |
il punto 48 è sostituito dal seguente:
|
38. |
Il punto 54 è sostituito dal seguente:
(*6) Ai fini della presente sottosezione 3.11.4, gli strumenti ibridi concessi dallo Stato sono contabilizzati come capitale proprio."" |
39. |
è inserito il seguente punto 64 bis:
|
40. |
È inserito il seguente punto 64 ter:
Quando il rimborso della ricapitalizzazione COVID-19 riguarda solo una frazione del capitale proprio COVID-19, le lettere a) e b) di cui sopra si applicano a tale frazione del capitale proprio COVID-19. (*7) Esempio: Prima della ricapitalizzazione, lo Stato detiene il 50 % dell'impresa beneficiaria. A seguito della ricapitalizzazione COVID-19, lo Stato detiene il 90 % dell'impresa (il 10 % riguarda azioni statali pre-COVID-19 e l'80 % azioni connesse alla COVID-19). Due anni dopo la ricapitalizzazione COVID-19, lo Stato vende il 40 % dell'impresa (corrispondente al 50 % delle azioni della COVID-19) mediante un processo competitivo a investitori privati (per un valore di mercato positivo), in applicazione del punto 64 ter, lettera b). Lo Stato conserva la parte restante in applicazione del punto 64 ter, lettera a). La vendita è analoga a una valutazione indipendente dell'impresa. Si ritiene che lo Stato abbia rimborsato la ricapitalizzazione COVID-19 in quanto la parte delle azioni COVID-19 da esso detenute riporta il livello della sua partecipazione ai livelli precedenti alla COVID‐19, ossia al 50 %, ed è equivalente all'esercizio, da parte dello Stato, del diritto di prelazione di cui al punto 64. Se il prezzo di mercato del capitale proprio COVID-19 è inferiore al prezzo minimo di cui al punto 63, le norme di governance di cui alla sezione 3.11.6 continuano ad applicarsi per altri due anni."" |
41. |
È inserita la sezione seguente:
(*8) Il periodo di riferimento è un periodo del 2019, indipendentemente dal fatto che il periodo ammissibile sia nel 2020 o nel 2021." (*9) Ai fini del presente punto, i costi si riferiscono ai costi fissi e variabili: i primi sono sostenuti indipendentemente dal livello di produzione, mentre i secondi sono sostenuti in funzione del livello di produzione." (*10) Le perdite per riduzione di valore una tantum non sono incluse nel calcolo delle perdite ai sensi della presente disposizione." (*11) In base alla definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1)." (*12) Oppure, in caso abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti a titolo della presente comunicazione." (*13) Oppure, in caso abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non siano più soggette a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti a titolo della presente comunicazione."" |
42. |
I punti da 86 a 94 sono rinumerati come punti da 88 a 96. |
43. |
Il punto 88 è rinumerato come punto 90 e sostituito dal testo seguente:
|
44. |
Il punto 91 è rinumerato come punto 93 e sostituito dal testo seguente:
|
3. MODIFICA DELLA STEC
45. |
La seguente modifica della STEC si applica fino al 30 giugno 2021:
|
(1) Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 (GU C 91I del 20.3.2020, pag. 1).
(2) Comunicazione della Commissione del 3 aprile 2020, C(2020) 2215 (GU C 112I del 4.4.2020, pag. 1).
(3) Comunicazione della Commissione dell'8 maggio 2020, C(2020) 3156 (GU C 164 del 13.5.2020, pag. 3).
(4) Comunicazione della Commissione del 29 giugno 2020, C(2020) 4509 (GU C 218 del 2.7.2020, pag. 3).
(5) GU C 392 del 19.12.2012, pag. 1.
(6) Commissione europea, Affari economici e finanziari: Previsioni d'estate 2020 (provvisorie) (luglio 2020).
(7) Commissione europea, Affari economici e finanziari: Previsioni d'inverno 2020 (provvisorie) (febbraio 2020).
(8) Direttiva 2006/111/CE della Commissione, del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese (GU L 318 del 17.11.2006, pag. 17).
(9) Comunicazione della Commissione che modifica l'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (GU C 101I, 28.3.2020, pag. 1).
ALLEGATO
Informazioni da fornire nell'elenco delle misure di aiuto esistenti autorizzate a norma del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, per il quale viene notificata alla Commissione una proroga del periodo di applicazione e/o un'estensione delle possibilità per lo Stato di uscita dalle imprese di cui alla sezione 3.11
Elenco delle misure esistenti e delle modifiche previste |
|||
Numero di aiuto di Stato della misura autorizzata (1) |
Titolo |
Modifica notificata |
Confermare che nessun'altra modifica è stata apportata alla misura esistente |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) Se la misura è stata modificata, indicare il numero di aiuto di Stato della decisione iniziale di autorizzazione.