13.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

CI 340/1


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Quarta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine

(2020/C 340 I/01)

1.   INTRODUZIONE

1.

Il 19 marzo 2020 la Commissione ha adottato la comunicazione "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (1) (il "quadro temporaneo"). Il 3 aprile 2020 essa ha adottato una prima modifica per consentire di accelerare la ricerca, la sperimentazione e la produzione di prodotti connessi al COVID-19, tutelare i posti di lavoro e sostenere ulteriormente l'economia durante la crisi (2). L'8 maggio 2020 la Commissione ha adottato una seconda modifica, volta ad agevolare ulteriormente l'accesso al capitale e alla liquidità per le imprese colpite dalla crisi (3). Il 29 giugno 2020 essa ha adottato una terza modifica intesa a sostenere ulteriormente le microimprese, le piccole imprese e le start-up e ad incentivare gli investimenti privati (4).

2.

Le misure di aiuto contemplate dal quadro temporaneo garantiscono un giusto equilibrio tra gli effetti positivi dell'assistenza alle imprese e gli eventuali effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi nel mercato interno. Un'applicazione mirata e proporzionata del controllo degli aiuti di Stato dell'UE garantisce che le misure di sostegno nazionali aiutino in modo efficace le imprese colpite durante la pandemia di COVID-19, limitando nel contempo indebite distorsioni del mercato interno, preservando l'integrità di quest'ultimo e garantendo condizioni di parità. Ciò contribuirà alla continuità dell'attività economica durante la pandemia di COVID-19 e offrirà all'economia una solida piattaforma per superare la crisi, tenendo conto di quanto sia importante conseguire la duplice transizione verde e digitale conformemente alla normativa e agli obiettivi dell'UE.

3.

Gli obiettivi della presente comunicazione sono quelli di prorogare fino al 30 giugno 2021, e, per quanto riguarda la sezione 3.11, fino al 30 settembre 2021, le misure previste dal quadro temporaneo, di individuare ulteriori misure temporanee di aiuti di Stato (aiuti sotto forma di sostegno per i costi fissi non coperti) e di chiarire e modificare le condizioni che governano alcune misure temporanee di aiuti di Stato che la Commissione ritiene compatibili a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) alla luce della pandemia di COVID-19. Con la presente comunicazione la Commissione intende inoltre modificare l'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (STEC) (5).

4.

In primo luogo, la Commissione ricorda che la scadenza del quadro temporaneo era inizialmente prevista per il 31 dicembre 2020, fatta eccezione per la sezione 3.11, che sarebbe scaduta dopo il 30 giugno 2021. Il quadro temporaneo prevedeva inoltre che entro il 31 dicembre 2020 la Commissione potesse riesaminarlo alla luce di importanti considerazioni di politica della concorrenza o di natura economica.

5.

In tale contesto, la Commissione ha valutato se continuasse ad esserci bisogno di concedere aiuti nell'ambito del quadro temporaneo, al fine di decidere se prorogare la validità del quadro temporaneo oltre il 31 dicembre 2020. In particolare, essa ha preso in considerazione i seguenti fattori: da un lato, l'evoluzione della situazione economica nelle circostanze eccezionali della pandemia di COVID-19 e, dall'altro, l'adeguatezza del quadro temporaneo come strumento per garantire che le misure di sostegno nazionali aiutino in modo efficace le imprese colpite durante la pandemia, limitando nel contempo le indebite distorsioni del mercato interno e garantendo parità di condizioni.

6.

Secondo le previsioni economiche dell'estate 2020 (6), l'economia dell'UE dovrebbe contrarsi dell'8,3 % nel 2020, una percentuale superiore al 7,4 % previsto in primavera. Poiché la revoca delle misure restrittive procede più gradualmente di quanto inizialmente previsto, l'impatto della pandemia di COVID-19 sull'attività economica potrebbe essere più significativo di quanto stimato. Il PIL della zona euro alla fine del 2021 dovrebbe essere inferiore di circa il 2 % rispetto alla fine del 2019, prima della crisi, e inferiore di circa il 4,5 % al livello del PIL stimato nelle previsioni d'inverno (7). A causa della gradualità della revoca delle restrizioni, ma anche degli effetti più duraturi dell'epidemia (ad esempio, l'estensione dei casi di perdita di posti di lavoro e di insolvenza delle imprese), la ripresa potrebbe essere più lenta e incompleta.

7.

Gli Stati membri hanno fatto ampio uso delle possibilità offerte dal quadro temporaneo come strumento per affrontare le conseguenze economiche della pandemia. Il 16 settembre 2020 la Commissione ha inviato agli Stati membri un questionario concernente l'incidenza e l'efficacia del quadro temporaneo. I dati raccolti dalla Commissione dimostrano che esso ha svolto un'utile funzione come strumento supplementare per sostenere l'economia durante la crisi.

8.

Se, da un lato, il quadro temporaneo si è rivelato utile come strumento per affrontare le conseguenze economiche della pandemia, dall'altro il suo utilizzo ha evidenziato l'esistenza di disparità nel mercato interno, principalmente dovute alle differenze di dimensioni economiche e di bilanci tra gli Stati membri. La Commissione ritiene pertanto che una proroga limitata, fino al 30 giugno 2021, e, per quanto riguarda la sezione 3.11. fino al 30 settembre 2021, delle misure previste dal quadro temporaneo sia appropriata per garantire che le misure nazionali di sostegno aiutino efficacemente le imprese colpite durante la pandemia, ma anche per mantenere l'integrità del mercato interno e assicurare condizioni di parità. Al fine di garantire la certezza del diritto, entro il 30 giugno 2021 la Commissione valuterà se il periodo di validità del quadro temporaneo debba essere ulteriormente prorogato.

9.

Inoltre, la Commissione chiarisce, relativamente alla sezione 3.1, alla sezione 3.2 e alla sezione 3.3 del quadro temporaneo, che bisogna valutare il vantaggio effettivo in un dato momento e che tale vantaggio non deve superare i limiti complessivi previsti dal quadro temporaneo. Se, ad esempio, un anticipo rimborsabile di 800 000 EUR viene concesso a un'impresa ai sensi della sezione 3.1, qualora tale anticipo rimborsabile sia stato rimborsato prima della fine del periodo di validità del quadro temporaneo, l'impresa risulterebbe nuovamente ammissibile a beneficiare di aiuti di importo limitato ai sensi della sezione 3.1, purché siano soddisfatte le condizioni ivi stabilite. La Commissione chiarisce inoltre che se una misura di aiuto viene concessa ai sensi della sezione 3.2 o della sezione 3.3 e se tale misura è stata modificata prima della scadenza del periodo di validità del quadro temporaneo, gli aiuti già ricevuti e i nuovi aiuti devono complessivamente risultare conformi e non superiori ai limiti di cui alla sezione 3.2 e alla sezione 3.3 per l'intera durata della misura.

10.

Gli Stati membri possono considerare la possibilità di modificare le misure di aiuto esistenti approvate dalla Commissione nell'ambito del quadro temporaneo prorogandone il periodo di applicazione fino al 30 giugno 2021, e, per quanto riguarda la sezione 3.11, fino al 30 settembre 2021. Gli Stati membri che intendono procedere in tal senso sono invitati a notificare un elenco di tutte le misure di aiuto esistenti che prevedono di modificare e a fornire le informazioni necessarie di cui all'allegato della presente comunicazione. Ciò consentirà alla Commissione di adottare una sola decisione per tutti i regimi elencati.

11.

In secondo luogo, a causa della pandemia di COVID-19, molte imprese devono far temporaneamente fronte al problema della diminuzione della domanda che non consente loro di coprire parte dei costi fissi. In molti casi, si prevede che nei prossimi mesi la domanda riprenda vigore e d'altro canto per tali imprese un eventuale ridimensionamento potrebbe non essere un'opzione efficiente, se ciò comporta ingenti costi di ristrutturazione. Sostenere tali imprese contribuendo temporaneamente a coprire una parte dei loro costi fissi può essere un modo efficace per sopperire al fabbisogno di liquidità, evitando il deterioramento del capitale, permettendo loro di proseguire le attività commerciali e fornendo una solida piattaforma su cui poggiarsi per la ripresa.

12.

La Commissione ritiene pertanto che gli Stati membri possano prendere in considerazione la possibilità di contribuire ai costi fissi non coperti di quelle imprese per le quali la pandemia di COVID-19 ha comportato la sospensione o la riduzione delle attività commerciali. La Commissione ritiene che gli aiuti concessi nell'ambito di tali misure siano giustificati e possano essere dichiarati compatibili con il mercato interno sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, per un periodo limitato, al fine di affrontare i più ampi effetti economici negativi della perturbazione economica causata dalla pandemia di COVID-19.

13.

In terzo luogo, il quadro temporaneo stabilisce i criteri in base ai quali gli Stati membri possono erogare aiuti compatibili sotto forma di strumenti di capitale e/o strumenti ibridi di capitale a favore di imprese che si trovano in difficoltà finanziarie a causa della pandemia di COVID-19. A tale riguardo, la Commissione chiarisce che i diritti di prelazione accordati agli azionisti esistenti, di cui al punto 64 del quadro temporaneo, non dovrebbero creare una situazione in cui detti azionisti detengono una quota di partecipazione al capitale del beneficiario superiore a quella esistente prima della ricapitalizzazione COVID-19. La Commissione chiarisce inoltre che l'uscita dello Stato dai capitali dei beneficiari delle ricapitalizzazioni COVID-19 attraverso il meccanismo di cui al punto 64 del quadro temporaneo presuppone che la vendita delle quote azionarie dello Stato a tali capitali sia effettuata a prezzi di mercato ad acquirenti terzi, ovverosia a soggetti diversi dai beneficiari che non siano né autorità pubbliche né imprese pubbliche ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2006/111/CE (8).

14.

Tuttavia, poiché tale meccanismo dovrebbe rispettare il principio sancito dal TFUE di neutralità rispetto alla natura pubblica o privata della proprietà (articolo 345 del TFUE), la Commissione introduce alcuni adeguamenti che riguardano tale meccanismo al fine di garantire che l'uscita dello Stato dal capitale delle imprese in cui è un azionista esistente, ovverosia in cui esso era azionista anche prima della ricapitalizzazione COVID-19, avvenga a condizioni che possano ragionevolmente essere considerate equivalenti a quelle applicabili alle imprese private.

15.

Gli Stati membri che si sono già impegnati ad avvalersi della possibilità di uscire dai capitali dei beneficiari della ricapitalizzazione COVID-19 attraverso il meccanismo di cui al punto 64 del quadro temporaneo, ovverosia vendendo la loro quota azionaria ad acquirenti terzi diversi dal beneficiario, possono considerare la possibilità di modificare le misure di aiuto esistenti approvate dalla Commissione nell'ambito del quadro temporaneo includendo le opzioni supplementari introdotte con la presente comunicazione. Gli Stati membri che intendono procedere in tal senso sono invitati a notificare un elenco di tutte le misure di aiuto esistenti che prevedono di modificare e a fornire le informazioni necessarie di cui all'allegato della presente comunicazione. Ciò consentirà alla Commissione di adottare una sola decisione per tutte le misure riprese nell'elenco.

16.

In quarto luogo, l'applicazione del quadro temporaneo ha evidenziato la necessità di introdurre ulteriori chiarimenti e modifiche per quanto riguarda altri punti del quadro, in particolare quelli trattati nelle sezioni 3.1 e 3.11.

17.

Infine, la presente comunicazione prevede una modifica dell'elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato di cui all'allegato della STEC, così come una modifica delle pertinenti disposizioni del quadro temporaneo relative all'assicurazione dei crediti all'esportazione a breve termine.

18.

La STEC prevede che i rischi assicurabili sul mercato non vengano coperti dall'assicurazione del credito all'esportazione con il sostegno degli Stati membri. A seguito della pandemia di COVID-19, nel marzo 2020 la Commissione ha riscontrato la mancanza di sufficiente capacità assicurativa privata per i crediti all'esportazione a breve termine in generale e ha considerato temporaneamente non assicurabili sul mercato fino al 31 dicembre 2020 tutti i rischi commerciali e politici associati alle esportazioni verso i paesi elencati nell'allegato della STEC (9).

19.

Nel contesto delle persistenti difficoltà dovute alla pandemia di COVID-19 e conformemente ai punti 35 e 36 della STEC, la Commissione ha condotto una consultazione pubblica per valutare la disponibilità di un'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine e per stabilire se l'attuale situazione di mercato possa giustificare la proroga dell'esclusione di tutti i paesi dall'elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato di cui all'allegato della STEC oltre il 31 dicembre 2020. La Commissione ha ricevuto un numero significativo di risposte da Stati membri, assicuratori privati, esportatori e associazioni di categoria, secondo cui la capacità privata di assicurazione del credito per le esportazioni in generale continua a contrarsi rapidamente. La maggior parte degli assicuratori statali ha registrato un aumento significativo del numero di richieste di polizze di assicurazione del credito per le esportazioni verso i paesi con rischi assicurabili sul mercato. La maggior parte dei partecipanti alla consultazione prevede che la copertura assicurativa rimanga scarsa, il che induce a ritenere che nel 2021 tali paesi manifesteranno un'insufficiente disponibilità di assicurazione privata.

20.

Tenendo conto dei risultati della consultazione pubblica e dei segnali generali di persistenza dell'impatto dirompente della pandemia di COVID-19 sull'economia dell'Unione nel suo complesso, la Commissione ritiene che vi sia una generale mancanza di sufficiente capacità privata per coprire tutti i rischi economicamente giustificabili per le esportazioni verso i paesi dell'elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato di cui all'allegato della STEC. In tali circostanze, la Commissione considererà tutti i rischi commerciali e politici associati alle esportazioni verso i paesi elencati nell'allegato della STEC come temporaneamente non assicurabili sul mercato fino al 30 giugno 2021, in linea con la durata di validità del quadro temporaneo. Conformemente al punto 36 della STEC, la Commissione valuterà se prorogare l'esclusione temporanea prima della sua scadenza.

2.   MODIFICHE DEL QUADRO TEMPORANEO

21.

Le seguenti modifiche del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 entrano in vigore a decorrere dal 13 ottobre 2020.

22.

Al punto 22, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a.

l'importo complessivo dell'aiuto non supera 800 000 EUR per impresa. (*1) L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 800 000 EUR per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;

(*1)  Gli aiuti concessi in base a regimi approvati a norma della presente sezione e rimborsati prima del 30 giugno 2021 non sono presi in considerazione quando si verifica se il massimale applicabile non sia superato.""

23.

Al punto 22, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d.

l'aiuto è concesso entro e non oltre il 30 giugno 2021; (*2)

(*2)  Se l'aiuto è concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, la passività fiscale in relazione alla quale è concessa tale agevolazione deve essere sorta entro il 30 giugno 2021.""

24.

al punto 23, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a.

l'aiuto complessivo non supera 120 000 EUR per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura (*3) o 100 000 EUR per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli (*4); (*5) l'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme come anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 120 000 EUR o 100 000 EUR per impresa; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;

(*3)  Come definita all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45)."

(*4)  Tutti i prodotti elencati nell'allegato I del TFUE, ad eccezione dei prodotti del settore della pesca e dell'acquacoltura."

(*5)  Gli aiuti concessi in base a regimi approvati a norma della presente sezione e rimborsati prima del 30 giugno 2021 non sono presi in considerazione quando si verifica se il massimale applicabile non sia superato.""

25.

al punto 25, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c.

le garanzie sono concesse entro e non oltre il 30 giugno 2021;"

26.

al punto 25, lettera d), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"d.

per i prestiti che si estendono oltre il 30 giugno 2021, l'importo totale dei prestiti per beneficiario non supera:"

27.

al punto 25, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e.

Per i prestiti con scadenza entro il 30 giugno 2021, l'importo del capitale del prestito può essere superiore a quello di cui al punto 25, lettera d), con una giustificazione adeguata dello Stato membro alla Commissione e a condizione che la proporzionalità dell'aiuto resti assicurata e sia dimostrata dallo Stato membro alla Commissione;"

28.

al punto 27, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c.

i contratti di prestito sono firmati entro e non oltre il 30 giugno 2021 e sono limitati ad un massimo di sei anni, a meno che siano modulati conformemente al punto 27, lettera b);"

29.

al punto 27, lettera d), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"d.

per i prestiti che si estendono oltre il 30 giugno 2021, l'importo totale dei prestiti per beneficiario non supera:"

30.

al punto 27, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e.

Per i prestiti con scadenza entro il 30 giugno 2021, l'importo del capitale del prestito può essere superiore a quello di cui al punto 27, lettera d), con una giustificazione adeguata dello Stato membro alla Commissione e a condizione che la proporzionalità dell'aiuto resti assicurata e sia dimostrata dallo Stato membro alla Commissione;"

31.

il punto 28 è sostituito dal seguente:

"28.

Gli aiuti sotto forma di garanzie e prestiti di cui alla sezione 3.1, alla sezione 3.2, alla sezione 3.3 e alla sezione 3.12 della presente comunicazione possono essere forniti a imprese che si trovano ad affrontare un'improvvisa carenza di liquidità in modo diretto o attraverso enti creditizi e altri enti finanziari in qualità di intermediari finanziari. In quest'ultimo caso, devono risultare soddisfatte le seguenti condizioni."

32.

il punto 33 è sostituito dal seguente:

"33.

In tale contesto, la Commissione considera temporaneamente non assicurabili sul mercato, fino al 30 giugno 2021, tutti i rischi commerciali e politici associati alle esportazioni verso i paesi elencati nell'allegato della STEC."

33.

al punto 35, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a.

gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali entro il 30 giugno 2021;"

34.

al punto 37, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b.

gli aiuti sono concessi entro il 30 giugno 2021 sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali o anticipi rimborsabili;"

35.

al punto 39, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b.

gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali o anticipi rimborsabili prima del 30 giugno 2021;"

36.

il punto 41 è sostituito dal seguente:

"41.

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE i regimi di aiuti costituiti da differimenti temporanei delle imposte o dei contributi previdenziali che si applicano a imprese (compresi i lavoratori autonomi) particolarmente colpite dalla pandemia di COVID-19, ad esempio i regimi che riguardano determinati settori, regioni o imprese di determinate dimensioni. Ciò vale anche per le misure previste in materia di obblighi fiscali e previdenziali volte ad alleviare i vincoli di liquidità cui devono far fronte i beneficiari, tra cui, ma non solo, il differimento dei pagamenti rateali, un accesso più agevole ai piani di pagamento dei debiti d'imposta e alla concessione di periodi esenti da interessi, la sospensione del recupero dei debiti d'imposta e una maggiore rapidità dei rimborsi fiscali. Gli aiuti sono concessi prima del 30 giugno 2021 e la scadenza del differimento non può essere successiva al 31 dicembre 2022."

37.

il punto 48 è sostituito dal seguente:

"48.

Le misure di ricapitalizzazione COVID-19 non sono concesse dopo il 30 settembre 2021."

38.

Il punto 54 è sostituito dal seguente:

"54.

Affinché l'aiuto sia proporzionale, l'importo della ricapitalizzazione COVID-19 non deve superare il minimo necessario ad assicurare la redditività del beneficiario e non dovrebbe andare al di là del ripristino della struttura patrimoniale del beneficiario alla situazione anteriore alla pandemia di COVID-19, ossia la situazione al 31 dicembre 2019. La valutazione della proporzionalità dell'aiuto tiene conto degli aiuti di Stato ricevuti o previsti nell'ambito della pandemia di COVID-19. (*6)

(*6)  Ai fini della presente sottosezione 3.11.4, gli strumenti ibridi concessi dallo Stato sono contabilizzati come capitale proprio.""

39.

è inserito il seguente punto 64 bis:

"64 bis.

Se lo Stato è l'unico azionista esistente, il rimborso della ricapitalizzazione COVID-19 può assumere la forma seguente, in deroga al punto 64. Purché siano trascorsi due anni dalla concessione della ricapitalizzazione COVID-19:

a.

la procedura di vendita di cui al punto 64 non è richiesta, e

b.

la consultazione aperta e non discriminatoria di cui al punto 64 può essere sostituita da una valutazione del beneficiario effettuata da un soggetto indipendente da tale beneficiario e dallo Stato. Se tale valutazione indipendente stabilisce un valore di mercato positivo, si ritiene che lo Stato sia uscito dalla ricapitalizzazione COVID-19, anche se il beneficiario rimane di proprietà dello Stato. Tuttavia, se il valore di mercato positivo è inferiore al prezzo minimo di cui al punto 63, le norme di governance di cui alla sezione 3.11.6 continuano ad applicarsi fino a quattro anni dopo la concessione della misura di ricapitalizzazione COVID-19. Per le misure di ricapitalizzazione COVID-19 superiori a 250 milioni di EUR, lo Stato membro presenta tale valutazione indipendente alla Commissione. La Commissione può in ogni caso, di propria iniziativa, chiedere la presentazione della valutazione indipendente e può valutarla per garantirne la conformità alla norma stabilita per garantire che le operazioni siano in linea con il comportamento del mercato".

40.

È inserito il seguente punto 64 ter:

"64ter

. Se lo Stato è uno dei diversi azionisti esistenti, il rimborso della ricapitalizzazione COVID-19 può assumere la forma seguente, in deroga al punto 64. Purché siano trascorsi due anni dalla concessione della ricapitalizzazione COVID-19:

a.

per la parte del capitale proprio COVID-19 che lo Stato dovrebbe conservare per ripristinare la propria partecipazione azionaria a quella antecedente alla ricapitalizzazione COVID-19, si applica la possibilità di cui al punto 64 bis. Se lo Stato vende una quota significativa delle azioni dell'impresa beneficiaria a investitori privati mediante il processo competitivo di cui al punto 64, tale processo può essere considerato una valutazione indipendente ai fini del punto 64 bis.

b.

Per il resto del capitale proprio COVID-19 si applica il punto 64. Ciò include in particolare la necessità di svolgere un processo competitivo. Lo Stato non ha il diritto di prelazione di cui al punto 64 in quanto lo ha già esercitato in applicazione della lettera a) di cui sopra. (*7)

Quando il rimborso della ricapitalizzazione COVID-19 riguarda solo una frazione del capitale proprio COVID-19, le lettere a) e b) di cui sopra si applicano a tale frazione del capitale proprio COVID-19.

(*7)  Esempio: Prima della ricapitalizzazione, lo Stato detiene il 50 % dell'impresa beneficiaria. A seguito della ricapitalizzazione COVID-19, lo Stato detiene il 90 % dell'impresa (il 10 % riguarda azioni statali pre-COVID-19 e l'80 % azioni connesse alla COVID-19). Due anni dopo la ricapitalizzazione COVID-19, lo Stato vende il 40 % dell'impresa (corrispondente al 50 % delle azioni della COVID-19) mediante un processo competitivo a investitori privati (per un valore di mercato positivo), in applicazione del punto 64 ter, lettera b). Lo Stato conserva la parte restante in applicazione del punto 64 ter, lettera a). La vendita è analoga a una valutazione indipendente dell'impresa. Si ritiene che lo Stato abbia rimborsato la ricapitalizzazione COVID-19 in quanto la parte delle azioni COVID-19 da esso detenute riporta il livello della sua partecipazione ai livelli precedenti alla COVID‐19, ossia al 50 %, ed è equivalente all'esercizio, da parte dello Stato, del diritto di prelazione di cui al punto 64. Se il prezzo di mercato del capitale proprio COVID-19 è inferiore al prezzo minimo di cui al punto 63, le norme di governance di cui alla sezione 3.11.6 continuano ad applicarsi per altri due anni.""

41.

È inserita la sezione seguente:

"3.12

Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti

86.

Gli Stati membri possono prevedere di contribuire ai costi fissi non coperti delle imprese per le quali la pandemia di COVID-19 ha comportato la sospensione o la riduzione dell'attività commerciale.

87.

Se tali misure costituiscono un aiuto, la Commissione le considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

a.

l'aiuto è concesso entro il 30 giugno 2021 e copre i costi fissi scoperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 30 giugno 2021, compresi i costi sostenuti in una parte di tale periodo ("periodo ammissibile");

b.

l'aiuto è concesso nel quadro di un regime a favore di imprese che subiscono, durante il periodo ammissibile, un calo del fatturato di almeno il 30 % rispetto allo stesso periodo del 2019; (*8)

c.

per "costi fissi non coperti" si intendono i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo ammissibile che non sono coperti dagli utili (vale a dire le entrate meno i costi variabili) durante lo stesso periodo e che non sono coperti da altre fonti, quali assicurazioni, misure di aiuto temporanee contemplate dalla presente comunicazione o sostegno da altre fonti. (*9) L'intensità di aiuto non supera il 70 % dei costi fissi non coperti, tranne per le microimprese e le piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria), per le quali l'intensità di aiuto non supera il 90 % dei costi fissi non coperti. Ai fini del presente punto, le perdite subite dalle imprese in base al loro conto profitti e perdite durante il periodo ammissibile (*10) sono considerate costi fissi non coperti. Gli aiuti nell'ambito della presente misura possono essere concessi sulla base delle perdite previste, mentre l'importo definitivo dell'aiuto è determinato dopo il realizzo delle perdite sulla base di conti certificati o, con un'adeguata giustificazione fornita dallo Stato membro alla Commissione (ad esempio in relazione alle caratteristiche o alle dimensioni di determinati tipi di imprese) sulla base di conti fiscali. I pagamenti eccedenti l'importo finale dell'aiuto sono recuperati;

d.

in ogni caso, l'importo complessivo dell'aiuto non supera i 3 milioni di EUR per impresa. L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, garanzie e prestiti, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 3 milioni di EUR per impresa; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;

e.

gli aiuti nell'ambito della presente misura non sono cumulati con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili;

f.

l'aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria (*11)) il 31 dicembre 2019. In deroga a quanto precede, gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (*12) o aiuti per la ristrutturazione. (*13)

(*8)  Il periodo di riferimento è un periodo del 2019, indipendentemente dal fatto che il periodo ammissibile sia nel 2020 o nel 2021."

(*9)  Ai fini del presente punto, i costi si riferiscono ai costi fissi e variabili: i primi sono sostenuti indipendentemente dal livello di produzione, mentre i secondi sono sostenuti in funzione del livello di produzione."

(*10)  Le perdite per riduzione di valore una tantum non sono incluse nel calcolo delle perdite ai sensi della presente disposizione."

(*11)  In base alla definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1)."

(*12)  Oppure, in caso abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti a titolo della presente comunicazione."

(*13)  Oppure, in caso abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non siano più soggette a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti a titolo della presente comunicazione.""

42.

I punti da 86 a 94 sono rinumerati come punti da 88 a 96.

43.

Il punto 88 è rinumerato come punto 90 e sostituito dal testo seguente:

"90.

Entro il 30 giugno 2021 gli Stati membri devono fornire alla Commissione un elenco delle misure poste in essere sulla base dei regimi approvati in virtù della presente comunicazione."

44.

Il punto 91 è rinumerato come punto 93 e sostituito dal testo seguente:

"93.

La Commissione applica la presente comunicazione dal 19 marzo 2020 tenendo conto dell'impatto economico della pandemia di COVID-19, che ha richiesto un'azione immediata. La presente comunicazione è giustificata dalle attuali circostanze eccezionali e cesserà di essere applicabile il 30 giugno 2021, ad eccezione della sezione 3.11, che cesserà di essere applicabile il 30 settembre 2021. Entro il 30 giugno 2021, la Commissione riesaminerà tutte le sezioni della presente comunicazione, che potrà modificare sulla base di importanti considerazioni di politica della concorrenza o economiche. Se opportuno, la Commissione può anche fornire ulteriori chiarimenti su particolari aspetti."

3.   MODIFICA DELLA STEC

45.

La seguente modifica della STEC si applica fino al 30 giugno 2021:

L'allegato alla STEC è sostituito dal seguente:

"Elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato

La Commissione ritiene temporaneamente non assicurabili sul mercato, fino al 30 giugno 2021 tutti i rischi commerciali e politici associati alle esportazioni verso i paesi di seguito elencati.

Belgio

Cipro

Slovacchia

Bulgaria

Lettonia

Finlandia

Repubblica ceca

Lituania

Svezia

Danimarca

Lussemburgo

Regno Unito

Germania

Ungheria

Australia

Estonia

Malta

Canada

Irlanda

Paesi Bassi

Islanda

Grecia

Austria

Giappone

Spagna

Polonia

Nuova Zelanda

Francia

Portogallo

Norvegia

Croazia

Romania

Svizzera

Italia

Slovenia

Stati Uniti d'America"


(1)  Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 (GU C 91I del 20.3.2020, pag. 1).

(2)  Comunicazione della Commissione del 3 aprile 2020, C(2020) 2215 (GU C 112I del 4.4.2020, pag. 1).

(3)  Comunicazione della Commissione dell'8 maggio 2020, C(2020) 3156 (GU C 164 del 13.5.2020, pag. 3).

(4)  Comunicazione della Commissione del 29 giugno 2020, C(2020) 4509 (GU C 218 del 2.7.2020, pag. 3).

(5)  GU C 392 del 19.12.2012, pag. 1.

(6)  Commissione europea, Affari economici e finanziari: Previsioni d'estate 2020 (provvisorie) (luglio 2020).

(7)  Commissione europea, Affari economici e finanziari: Previsioni d'inverno 2020 (provvisorie) (febbraio 2020).

(8)  Direttiva 2006/111/CE della Commissione, del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese (GU L 318 del 17.11.2006, pag. 17).

(9)  Comunicazione della Commissione che modifica l'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (GU C 101I, 28.3.2020, pag. 1).


ALLEGATO

Informazioni da fornire nell'elenco delle misure di aiuto esistenti autorizzate a norma del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, per il quale viene notificata alla Commissione una proroga del periodo di applicazione e/o un'estensione delle possibilità per lo Stato di uscita dalle imprese di cui alla sezione 3.11

Elenco delle misure esistenti e delle modifiche previste

Numero di aiuto di Stato della misura autorizzata (1)

Titolo

Modifica notificata

Confermare che nessun'altra modifica è stata apportata alla misura esistente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Se la misura è stata modificata, indicare il numero di aiuto di Stato della decisione iniziale di autorizzazione.