8.9.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 298/8


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2020/C 298/06)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1)

COMUNICAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA DEL DOCUMENTO UNICO

«BERGLAND»

PGI-AT-A0211-AM01

Data della comunicazione: 24.6.2020

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

A seguito del passaggio dal registro delle superfici vitate al sistema integrato di gestione e controllo è necessario adeguare il valore massimo per ettaro (Hektarhöchstsatz).

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Bergland

2.   Tipo di indicazione geografica

IGP — Indicazione geografica protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

11.

Mosto di uve parzialmente fermentato

4.   Descrizione del vino (dei vini)

Ai sensi della legge sul vino austriaca, i vini con l’indicazione geografica «Bergland» devono essere identificati sull’etichetta con il termine tradizionale «Landwein». Il succo delle uve deve presentare un peso minimo del mosto di 14 gradi Babo (= 8,7 % vol). Il titolo alcolometrico volumico minimo è pari a 8,5 % vol mentre l’acidità minima è pari a 4 g/l. Ulteriori caratteristiche analitiche e le caratteristiche analitiche per il mosto di uve parzialmente fermentato figurano nel disciplinare di produzione. L’indicazione geografica «Bergland» è utilizzata principalmente per vini leggeri, secchi, spiccatamente fruttati e acidi.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

in milliequivalenti per litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

a.   Pratica enologica specifica

Restrizioni applicabili all’elaborazione

Per l’indicazione geografica «Bergland» sono ammesse tutte le pratiche enologiche previste dai regolamenti (UE) 2019/934 e (UE) 2019/935, per i vini con indicazione geografica protetta e il mosto di uve parzialmente fermentato, ad eccezione del trattamento con sorbato di potassio (allegato I A, punto 2.4) e dimetildicarbonato (allegato I A, punto 2.7). La disacidificazione del «Landwein» è possibile in conformità ai regolamenti (UE) 2019/934 e (UE) 2019/935. L’eventuale acidificazione è decisa dalla ministra federale per l’Agricoltura, le regioni e il turismo, in funzione delle condizioni meteorologiche durante il periodo vegetativo. Le condizioni dell’eventuale acidificazione si rifanno alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2019/934 e (UE) 2019/935.

Le pratiche enologiche specifiche (incluso l’arricchimento) risultano dal metodo di produzione tradizionale prescelto e possono essere tratte dal disciplinare di produzione.

b.   Rese massime

10 000 kg di uve per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

L’indicazione geografica «Bergland» comprende i vigneti dei Land austriaci dell’Austria superiore, della Carinzia, di Salisburgo, del Tirolo e del Vorarlberg.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

 

Grüner Veltliner - Weißgipfler

 

Zweigelt - Blauer Zweigelt

 

Zweigelt - Rotburger

8.   Descrizione del legame/dei legami

Il carattere predominante tanto dei vini quanto del mosto di uve parzialmente fermentato («Sturm») della regione del Bergland è spiccatamente acido e fruttato, caratterizzato da aromi dovuti all’escursione termica tra giorno e notte e può essere generalmente descritto come fresco e frizzante. I diversi tipi di terreno e di posizione determinano una certa varietà nei vini rossi, anche se in generale possono essere descritti come leggeri e spiccatamente fruttati.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Quadro normativo:

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

ai sensi della legge sul vino austriaca le autorità competenti devono effettuare un controllo annuale dei «Landweine» in conformità con le disposizioni stabilite dall’Unione europea. Tale controllo comprende soltanto un’analisi analitica o un’analisi organolettica e analitica, nonché un controllo del rispetto delle condizioni del disciplinare di produzione.

Link al disciplinare del prodotto

https://www.bmlrt.gv.at/land/produktion-maerkte/pflanzliche-produktion/wein/Weinherkunft.html.


(1)  GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 2.