16.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/6


Avviso sulle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni

(2020/C 86/06)

1.   Contesto

Le misure di sicurezza applicate per contrastare la diffusione dell'epidemia di COVID-19 possono avere un'incidenza sulle inchieste di difesa commerciale principalmente in due modi: per quanto riguarda 1) le verifiche in loco e 2) i termini entro i quali le parti interessate devono rispondere alle richieste di informazioni della Commissione.

L'epidemia di COVID-19, che ha inizialmente colpito soprattutto la Repubblica popolare cinese, si è diffusa in molte altre regioni del mondo. Le misure di sicurezza volte a limitare la diffusione della COVID-19 hanno un'incidenza sulle parti coinvolte in inchieste di difesa commerciale, stabilite in zone colpite dal virus o che intrattengono stretti legami con tali zone. Il presente avviso è rivolto pertanto a tutte le suddette parti.

2.   Incidenza del coronavirus sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni

a)   Verifiche in loco

L’articolo 16 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) e l’articolo 26 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (2) («i regolamenti di base») precisano che «la Commissione, se lo ritiene necessario, effettua visite per esaminare la documentazione contabile di importatori, esportatori, operatori commerciali, agenti, produttori, associazioni e organizzazioni di categoria, e per verificare le informazioni comunicate».

A seguito dell'epidemia di COVID-19, la Commissione europea ha deciso di sospendere tutti i viaggi non indispensabili nelle zone colpite e di rinviare tutte le riunioni presenziali con visitatori provenienti da tali zone.

Qualora le restrizioni di viaggio o le altre misure di sicurezza adottate impediscano di verificare in loco le informazioni fornite dai produttori esportatori stabiliti nelle zone colpite da COVID-19, la Commissione si adopererà per esaminare le informazioni adeguatamente presentate dalle parti e per effettuare un controllo incrociato di tali informazioni con altre informazioni eventualmente disponibili. Se non ritiene sufficientemente accurate o complete le informazioni trasmesse, la Commissione dovrà basare le sue conclusioni solo su dati verificati o emersi dall'inchiesta.

A tal fine, per formulare le sue conclusioni in relazione alle importazioni oggetto dell'inchiesta, la Commissione esaminerà attentamente, tra l'altro, le seguenti informazioni:

la denuncia e le informazioni verificate in essa contenute, presentate a nome dell'industria dell'Unione a norma degli articoli 5 o 10 dei rispettivi regolamenti di base,

le informazioni presentate a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, o dell'articolo 11, paragrafo 2, dei rispettivi regolamenti di base da altre parti interessate, in particolare i produttori esportatori, che possono essere adeguatamente verificate dai servizi della Commissione di Bruxelles.

A tale riguardo, sarà necessario che le parti interessate assicurino la massima collaborazione, in particolare fornendo informazioni sufficientemente dettagliate che possano essere sottoposte a controllo incrociato con fonti indipendenti e verificabili e che siano pienamente e adeguatamente certificate.

Per quanto riguarda le risposte ai questionari fornite dai produttori esportatori soggetti alla metodologia di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento antidumping di base, si chiede ai produttori esportatori di prestare particolare attenzione onde ottemperare alle istruzioni generali del questionario, in particolare il punto (1): «Per consentire di verificare la risposta e di metterla in relazione con la documentazione contabile e di gestione, presentare tutti i fogli di lavoro (in genere file Excel e/o altre estrazioni di dati dalle banche dati della società) utilizzati per preparare i dati per il presente questionario unitamente alla risposta al medesimo e fornire una spiegazione dettagliata del modo in cui i fogli di lavoro sono stati compilati e delle modalità di riconciliazione delle cifre e dei dati nei fogli di lavoro con le cifre e i dati presentati nel questionario e nelle tabelle allegate.»

Se le parti interessate non possono fornire le informazioni necessarie, la Commissione può formulare le proprie conclusioni in base ai dati disponibili, conformemente agli articoli 18 e 28 dei rispettivi regolamenti di base.

In tale contesto, la Commissione presterà particolare attenzione affinché siano rispettati il principio della trasparenza e i diritti della difesa.

b)   Incidenza sui termini

I produttori esportatori e le altre parti stabilite nelle zone colpite da COVID-19 possono essere assoggettati a misure di sicurezza che impediscano loro di esercitare attività commerciali per periodi di tempo prolungati o che ne limitino la possibilità di esercitarla. Ciò potrebbe avere un'incidenza sulla capacità delle parti di rispettare i termini previsti per compilare i questionari e per rispondere ad altre richieste di informazioni avanzate nel corso di inchieste di difesa commerciale. L'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 11, paragrafo 2, dei rispettivi regolamenti di base specificano i termini per la compilazione dei questionari. Le sezioni da 5 a 9 degli avvisi di apertura stabiliscono ulteriori disposizioni per la presentazione di informazioni e il calendario dell'inchiesta.

La sezione 9 degli avvisi di apertura prevede la possibilità di concedere una proroga di sette giorni in circostanze eccezionali. Poiché l'epidemia di COVID-19 è un evento imprevisto che costituisce un caso di forza maggiore tale da poter impedire agli operatori economici interessati di rispettare i pertinenti termini per la presentazione delle informazioni, può essere concessa una proroga di sette giorni. A tal fine, le parti richiedenti devono spiegare dettagliatamente in che modo le misure connesse alla COVID-19 influiscono sulla loro capacità di fornire le informazioni richieste.

Gli operatori economici stabiliti in regioni particolarmente colpite dall'epidemia di COVID-19 possono inoltre essere assoggettati a rilevanti misure di sicurezza supplementari, quali periodi di quarantena e/o chiusure obbligatorie degli stabilimenti, che impediscono loro di ottemperare alle richieste della Commissione. In tali casi eccezionali, la Commissione può decidere in via straordinaria di prorogare la scadenza oltre il periodo di sette giorni. La parte richiedente deve debitamente documentare il modo in cui le rilevanti misure di sicurezza supplementari incidono sulla sua capacità di fornire le informazioni specifiche richieste. In tali situazioni eccezionali, le parti richiedenti dovrebbero anche indicare in che modo il tempo supplementare concesso consentirebbe loro di preparare una risposta significativa al questionario della Commissione o ad altre richieste di informazioni. La Commissione deciderà quindi caso per caso se accordare tale ulteriore proroga.

Va osservato che la Commissione può respingere le richieste di proroga o abbreviare il termine concesso nel caso in cui la conclusione tempestiva dell'inchiesta rischi di essere compromessa da tali proroghe più lunghe per causa di forza maggiore o da tali misure di sicurezza supplementari.

c)   Svolgimento delle inchieste interessate e processo decisionale

L'approccio descritto nel presente avviso per quanto riguarda le visite di verifica e la proroga dei termini si applicherà fino a quando i viaggi nelle zone colpite da COVID-19 non saranno considerati sicuri o fino a quando non saranno più applicabili misure restrittive di prevenzione alle parti stabilite in tali zone o altrimenti oggetto delle misure connesse all'epidemia di COVID-19. La Commissione monitorerà attentamente gli sviluppi della situazione. Le parti interessate sono tuttavia invitate a informare la Commissione di qualsiasi modifica che possa migliorare il processo di verifica e la presentazione di informazioni.

Se, nel corso di un'inchiesta, i viaggi in determinate zone colpite da COVID-19 non sono più considerati a rischio, le visite di verifica saranno di nuovo effettuate a condizione che ciò sia ancora fattibile in considerazione dei termini applicabili alle inchieste.

Nel caso in cui l'inchiesta sia stata conclusa e siano state istituite misure definitive sulla base dei dati disponibili, la Commissione, non appena i viaggi in determinate zone in cui i produttori esportatori sono stabiliti non saranno più considerati a rischio, può avviare d'ufficio un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, o dell'articolo 19, paragrafo 1, dei regolamenti di base.

Le parti interessate possono presentare osservazioni in merito al suddetto approccio. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


(1)  Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).

(2)  Regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55).