4.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 70/33


Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2020/C 70/06)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica, ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), entro tre mesi dalla data di pubblicazione.

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA / DI UN’INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

«RISO NANO VIALONE VERONESE»

n. UE: PGI-IT-01529-AM03 – 22 giugno 2018

DOP ( ) IGP (X)

1.   Gruppo richiedente e interesse legittimo

Consorzio di tutela della IGP Riso Nano Vialone Veronese

Via V. Veneto 4

Casella postale n.69

37063 Isola Della Scala (VR)

ITALY

E-mail: info@risovialonenanoveronese.it; risoveronese.igp@gmail.com

e-mail Pec: risonano.vr@pec.it

Il Consorzio di tutela dell’IGP Riso Nano Vialone Veronese è legittimato a presentare domanda di modifica ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12511 del 14 ottobre 2013.

2.   Stato membro o paese terzo

Italia

3.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica

Denominazione del prodotto

Descrizione del prodotto

Zona geografica

Prova dell’origine

Metodo di produzione

Legame

Etichettatura

Altro [Confezionamento, modifiche redazionali].

4.   Tipo di modifica

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5.   Modifica (modifiche)

Descrizione del prodotto

La seguente frase dell’articolo 2 del disciplinare di produzione:

«La indicazione geografica protetta “Riso Nano Vialone Veronese” deve essere ottenuta solo da coltivazioni di riso della specie japonica della varietà vialone nano.»

è così modificata:

«L’indicazione geografica protetta “Riso Nano Vialone Veronese” deve essere ottenuta esclusivamente dalla varietà di risone Vialone Nano.»

È stato eliminato il riferimento alla specie japonica in quanto, utilizzando esclusivamente semente certificata di Vialone Nano per l’ottenimento della IGP, è implicito il fatto che la specie sia japonica.

L’articolo 2 del disciplinare di produzione è stato integrato con il seguente testo:

«All’atto dell’immissione al consumo, il “Riso Nano vialone Veronese” deve appartenere a una delle seguenti tipologie merceologiche:

semilavorato o semintegrale: ottenuto con una lavorazione che comporta l’asportazione parziale dell’embrione (germe) e del pericarpo;

bianco: ottenuto con una lavorazione che comporta l’asportazione totale del pericarpo.»

È stata inserita la tipologia di riso semilavorato o semintegrale che si aggiunge alla tipologia bianco già prevista. L’inserimento della tipologia semilavorato o semintegrale permette di allargare la gamma di «Riso Nano Vialone Veronese» certificato come IGP. Vi sono elementi di natura storica (esempio listini di vendita, confezioni di riso e materiale pubblicitario) che testimoniano la presenza di tali tipologie merceologiche prodotte nell’area delimitata, ancora prima del 2009.

Inoltre per ciascuna tipologia di riso è stata fornita una breve spiegazione sull’ottenimento al fine di migliorare la chiarezza del disciplinare.

L’articolo 2 del disciplinare di produzione è stato integrato con la seguente frase, finalizzata ad introdurre le caratteristiche del «Riso Nano Vialone Veronese». La modifica si applica anche al punto 3.2 del documento unico.

Il «Riso Nano Vialone Veronese» presenta le seguenti caratteristiche:

All’articolo 2 del disciplinare di produzione:

i seguenti parametri, prima presenti all’articolo 6, sono stati spostati all’articolo 2 a seguito di una rielaborazione dell’articolato dell’intero disciplinare di produzione.

«lunghezza

compresa tra 5,6 mm e 5,8 mm;

larghezza

compresa tra 3,4 mm e 3,6 mm;

spessore

compreso tra 2,0 mm e 2,2 mm;

forma (lungh/largh)

compresa tra 1,5 e 1,7;

perla centrale

estesa;

striscia

assente.»

Inoltre i parametri lunghezza, larghezza, spessore, rapporto lunghezza /larghezza sono stati modificati come segue:

«lunghezza

compresa tra 5,4 mm e 5,8 mm;

larghezza

compresa tra 3,2 mm e 3,5 mm;

spessore

compreso tra 2,0 mm e 2,2 mm;

rapporto lunghezza/larghezza

tra 1,6 e 1,8.»

Le caratteristiche considerano gli effetti del cambiamento climatico in atto, che sta comportando sbalzi termici durante il periodo di fioritura del Riso Nano Vialone Veronese con conseguenti variazioni delle caratteristiche di lunghezza e larghezza della cariosside.

Viene inserita in questo articolo l’indicazione sulla percentuale di impurità varietali. Tale indicazione, prima presente all’articolo 6, viene quindi spostata all’articolo 2 ed il valore prima fissato del 2 % viene elevato al 3 %.

La frase inserita è la seguente: «Il riso deve avere una percentuale di impurità varietali non superiore al 3 %.»

L’aumento al 3 % delle impurità varietali è legato ad accidentali mutazioni naturali della varietà per ritorno alle caratteristiche dei parentali. Inoltre il valore definito del 3 % è comunque al disotto del valore di riferimento stabilito dalla normativa nazionale.

Il seguente paragrafo è stato spostato dall’articolo 6 all’articolo 2 del disciplinare per maggiore coerenza di contenuti dell’articolo.

«Oltre alle caratteristiche varietali di cui sopra, il “Riso Nano Vialone Veronese” dovrà rispettare i parametri fisico-chimici di seguito elencati:

amilosio

:

non inferiore a 21 % s.s.;

tempo di gelatinizzazione

:

compreso fra 15 e 20 minuti;

indice di consistenza

:

non inferiore a 0,85 kg/cm2;

indice di collosità

:

non superiore a 2,5 g/cm.»

L’articolo 2 del disciplinare di produzione è stato integrato con la seguente frase:

Le caratteristiche precedenti sono determinate su granelli pronti per essere immessi nel commercio.

Tale previsione è stata inserita per rendere più chiaro il disciplinare su un punto precedentemente non definito e che, negli anni di vigore del disciplinare, ha generato ambiguità fra gli operatori.

Articolo 6 – Caratteristiche al consumo – del disciplinare di produzione vigente

Il seguente testo è stato soppresso:

«II “Riso Nano Vialone Veronese” per essere ammesso al consumo deve avere le seguenti caratteristiche di granella:

colore del pericarpo

bianco

lunghezza

semilunga

forma

tonda

larghezza

media

dente

pronunciato

testa

tozza

sezione

tondeggiante»

Le caratteristiche indicate nel disciplinare relative a colore del pericarpo, lunghezza, forma, dente, grossezza, testa, sezione si sovrappongono a quanto previsto nella normativa nazionale applicata alla varietà Vialone nano, per cui si ritiene superflua la loro ripetizione nel disciplinare in quanto non si discostano per la IGP «Riso Nano Vialone Veronese».

La seguente frase:

«I limiti di difetti ammessi per la commercializzazione sono quelli elencati nelle tabelle Ministeriali emanate con Decreto ogni anno e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.»

è stata soppressa.

La previsione è stata cancellata in quanto i limiti dei difetti ammessi del riso sono fissati per legge ogni anno.

La seguente frase è stata soppressa:

«Non è ammesso nessun trattamento insetticida o fumigante per la conservazione del riso lavorato.»

La disposizione è stata cancellata in quanto, ritenendo importante consegnare al consumatore finale un prodotto privo di insetti e di parassiti, non si esclude che possano essere fatti dei trattamenti disinfestanti, prima del confezionamento del riso, senza pregiudicarne le caratteristiche qualitative.

La seguente frase è stata soppressa:

«È facoltà del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali inserire o modificare, su richiesta del Consorzio per la tutela del riso Vialone Nano Veronese, i parametri chimico fisici atti a caratterizzare maggiormente 1’identità della denominazione.»

Tale disposizione è inapplicabile poiché la modifica di un disciplinare è regolata dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

Punto 4.2 della scheda riepilogativa:

Le seguenti informazioni:

«Razza a ciclo vegetativo semiprecoce, di taglia medio-alta, di granella fine, mutica, perlata.

Genealogia: Nano×Vialone;

Gruppo varietale: Japonica;

Anno di diffusione: 1937;

Ciclo vegetativo: 155 giorni;

Lunghezza culmo: 95,2 cm;

Colore nodi: viola;

Colore internodi: striato viola;

Lembo fogliare: colore striato viola portamento pendulo;

Colore guaina: viola;

Colore auricole: viola;

Colore giuntura: viola;

Ligula: lunghezza 17,0 mm, tipo bifida, colore viola; portamento foglia: a bandiera discendente;

Pannocchia: lunghezza 17,8 cm, portamento pendula, tipo aperta, eserzione ben eserta, aristatura mutica;

Colore stimma: pigmentato;

Colore glume: viola marrone;

Colore glumelle: carena viola marrone, calotta viola marrone, apice viola marrone;

Spighetta: arista assente, villosità media, lunghezza 8,1 mm, larghezza 4,1 mm, peso di 1 000 semi 37,9 g;

Tolleranza al freddo: plantula: elevata, fioritura media; tolleranza acqua alta (40-50): elevata;

Velocità sviluppo plantula: elevata; livello di fertilità richiesto: medio; resa alla lavorazione: 55 %.»

sono state soppresse in quanto non direttamente correlate alla denominazione bensì alle caratteristiche della varietà. Inoltre il punto è stato allineato ai contenuti del disciplinare di produzione riferiti alla denominazione «Riso Nano Vialone Veronese».

«il peso di 1000 semi per 31,1 g» è stato soppresso in quanto non presente nel disciplinare di produzione ed ininfluente ai fini della specificità della denominazione.

Zona geografica

Articolo 3 del disciplinare di produzione

La frase:

«II risone destinato alla produzione del riso della indicazione geografica protetta “Riso Nano Vialone Veronese” deve essere prodotto sui terreni suscettibili di irrigazione del territorio della pianura Veronese.»

è stata così riformulata:

«Il “Riso Nano Vialone Veronese” deve essere prodotto nei territori amministrativi dei seguenti comuni […].»

Con la nuova formulazione, che prevede la sostituzione del termine «risone» con la denominazione, si intende far riferimento all’area di produzione del riso e non più soltanto all’area di coltivazione. L’articolo 5 del disciplinare di produzione vigente prevede già che le operazioni di lavorazione avvengano nella stessa area di coltivazione del riso, pertanto la modifica non implica un aumento delle restrizioni geografiche alle operazioni di produzione del «Riso Nano Vialone Veronese».

L’inciso «sui terreni suscettibili di irrigazione del territorio della pianura Veronese» è stato spostato in corrispondenza del primo paragrafo dell’articolo 5 (Metodo di ottenimento) integrandolo di conseguenza.

Prova dell’origine

Si è provveduto ad inserire il seguente articolo 4 relativo alle procedure che gli operatori devono seguire per garantire l’origine del prodotto:

«Articolo 4 – Elementi che comprovano l’origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo e attraverso l’iscrizione in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo dei produttori e dei confezionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto.

Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.»

L’articolo 4 sostituisce l’articolo 8, contenente disposizioni ormai inapplicabili a seguito dell’evoluzione normativa sui controlli. L’articolo 4 punta a eliminare dal disciplinare di produzione alcune attività, indicate al successivo articolo 8 del disciplinare vigente, affidate al Consorzio in ordine ai controlli che non sono più applicabili in quanto queste riguardano solo i produttori e l’organismo di certificazione.

Metodo di produzione

Articolo 5 – Metodo di ottenimento – ex articolo 4 del disciplinare di produzione vigente

La frase:

«La coltivazione del “Riso Nano Vialone Veronese” deve essere fatta sui terreni coltivati in rotazione o in avvicendamento.»

è così modificata:

«La coltivazione del “Riso Nano Vialone Veronese” deve essere fatta sui terreni coltivati in rotazione o in avvicendamento suscettibili di irrigazione ricadenti nella zona di produzione.»

La specifica per il tipo di terreno è stata spostata dall’articolo 3 del disciplinare consolidato all’attuale articolo 5 perché ritenuto più pertinente.

La frase:

«La risaia non può insistere sullo stesso appezzamento per più di sei anni consecutivi e ritornarvi dopo almeno due anni.»

è così modificata:

«Le scelte tecniche ed agronomiche da applicare per l’idonea produzione del “Riso Nano Vialone Veronese” sono le seguenti:

avvicendamento: la risaia non può insistere sullo stesso appezzamento per più di sei anni consecutivi e può ritornarvi solo dopo avvicendamento della durata di almeno due anni consecutivi, con altra coltura diversa dal riso;

La descrizione dell’avvicendamento è stata dettagliata per meglio precisare le modalità operative che costituiscono una fonte di salubrità del prodotto e del territorio, a tutela del consumatore.»

La seguente disposizione:

«le produzioni massime per ettaro non devono superare i 70 quintali.»

è così modificata:

«le produzioni massime per ettaro non devono superare, in tutti i casi, le 8 tonnellate di risone.»

Le produzioni sono state innalzate da 7 a 8 t/ha. Le attuali tecniche colturali di lavorazione del terreno (lavorazioni con livellatrici laser) permettono una maggiore uniformità della superficie di investimento con possibilità di aumento della resa, mantenendo lo stesso livello qualitativo. È stato inoltre precisato che le rese si intendono riferite al risone e non al riso lavorato.

La frase:

«La semente utilizzata deve essere della varietà Vialone Nano e deve essere certificata dall’E.N.S.E.»

è così modificata:

«La semente utilizzata deve essere certificata secondo la normativa vigente.»

È stata eliminata la specifica che la semente deve essere di varietà Vialone nano, poiché una ripetizione di quanto già prescritto al precedente articolo 2. Inoltre il riferimento all’ente E.N.S.E è stato soppresso in quanto tale ente non è più esistente.

La frase:

«L’umidità del risone essiccato per essere avviato alla lavorazione non deve essere superiore al 14,0 %.»

è così modificata:

«L’umidità del risone essiccato, durante lo stoccaggio e fino al momento in cui viene avviato alla lavorazione, non deve essere superiore al 14,0 %.»

Viene specificato che anche durante lo stoccaggio del risone l’’umidità non deve salire al di sopra del limite del 14 % al fine di prevenire ammuffimenti.

La seguente frase è stata soppressa:

«Sono ammessi solo essiccatoi a fuoco indiretto ad eccezione di quelli alimentati a metano, g.p.l. o gasolio agricolo.»

Sono state eliminate le specifiche sui metodi di essicazione che oggi risultano obsoleti.

La seguente frase è stata soppressa:

«Il Consorzio per la tutela del riso Vialone Nano Veronese è impegnato a collaborare con il responsabile costitutore della varietà Vialone Nano, Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura, Stazione specializzata per la risicoltura di Vercelli, responsabile della conservazione in purezza della varietà Vialone Nano.»

È stato eliminato il riferimento all’Istituto sperimentale per la cerealicoltura, stazione specializzata per la risicoltura di Vercelli poiché non è più il responsabile per il mantenimento in purezza della varietà. Inoltre non si ritiene pertinente ai contenuti del disciplinare di produzione indicare eventuali attività di collaborazione che possono essere condotte dal Consorzio.

Articolo 5 – Metodo di ottenimento – ex articolo 5 del disciplinare di produzione vigente

La seguente frase:

«Le operazioni di sbiancatura e di confezionamento del riso devono essere effettuate all’interno della zona delimitata dall’articolo 3.»

è così modificata:

«Le operazioni di ottenimento e di confezionamento del riso devono essere effettuate all’interno della zona delimitata dall’articolo 3.»

È stato eliminato il riferimento alla sbiancatura a seguito dell’inserimento della nuova tipologia merceologica del riso semintegrale che prevede una sbramatura e una parziale sbiancatura.

Tali operazioni di lavorazione, come previsto in origine per la tipologia di riso «bianco», avvengono nell’area geografica di coltivazione del riso. Il mantenimento del vincolo di lavorazione delle operazioni è finalizzato a garantire il rispetto del processo di lavorazione, condotto secondo criteri che sono retaggio di una plurisecolare tradizione che, insieme alla vocazionalità dell’area di coltivazione, ha consentito l’affermazione sui mercati della I.G.P. «Riso Nano Vialone Veronese»

Il seguente paragrafo:

«Le lavorazioni raccomandate ed ammesse sono quelle di seguito elencate:

sbramatura: lavorazione atta a togliere le glumelle (lolla) che può essere effettuata con sbramini sia a rulli che a smeriglio;

sbiancatura: lavorazione atta a togliere il pericarpo e l’embrione che deve essere eseguita con idonee sbiancatrici;

lavorazioni secondarie: ad integrazione dell’operazione di sbiancatura il riso può subire una lavorazione all’elica smeriglio, per eliminare i granelli gessati, ed una lavorazione alla spazzola lustrino o alla lucidatrice ad acqua-aria per la lucidatura della cariosside.»

è così modificata:

«Le lavorazioni raccomandate ed ammesse sono quelle di seguito elencate:

Per il riso bianco:

sbramatura: lavorazione atta a togliere le glumelle (lolla) che può essere effettuata con sbramini sia a rulli che a smeriglio;

sbiancatura: lavorazione atta a togliere il pericarpo e l’embrione che deve essere eseguita con idonee sbiancatrici;

lavorazioni secondarie: ad integrazione dell’operazione di sbiancatura il riso bianco può subire una lavorazione all’elica smeriglio, per eliminare i granelli gessati, ed una lavorazione alla spazzola lustrino o alla lucidatrice ad acqua-aria per la lucidatura della cariosside.»

A seguito dell’introduzione della tipologia semintegrale il paragrafo è stato riformulato senza modificarne il contenuto, indicando che le relative disposizioni si riferiscono al riso bianco.

A termine del paragrafo di cui sopra, è stata aggiunta la seguente frase:

«Per il riso semilavorato o semintegrale: sbramatura e parziale sbiancatura.

Per completezza e chiarezza del disciplinare di produzione è stata inserita la descrizione delle lavorazioni per la tipologia merceologica riso semilavorato o semintegrale.

Legame

Considerato che i contenuti dell’articolo 6 - Caratteristiche al consumo - del disciplinare vigente sono stati in alcuni casi spostati all’articolo 2 e in altri casi soppressi, la nuova versione del disciplinare di produzione prevede all’articolo 6 informazioni riguardanti gli elementi di legame della denominazione con il territorio di origine. Nello specifico l’articolo completa il disciplinare, rispetto ai contenuti previsti dalla regolamentazione vigente, raggruppando le informazioni presenti nel fascicolo che diedero origine alla registrazione della denominazione e quelle contenute nella scheda riepilogativa pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L 71/17). L’articolo del disciplinare è così riformulato:

Articolo 6 — Legame con l’ambiente

Fattori pedoclimatici

Il Riso Nano Vialone Veronese viene coltivato in terreni delle risaie della pianura veronese di natura alluvionale, leggeri e di medio impasto, con la caratteristica comune di un pH mediamente alcalino, dovuto alla presenza di calcare.

Tale zona è alimentata caratteristicamente da acque di risorgiva che si presentano anch’esse alcaline, perché provenienti da rocce calcaree. Questa marcata alcalinità caratterizza e contraddistingue l’ambiente delle risaie veronesi rispetto a quello della maggior parte delle terre risicole italiane. Inoltre, in queste zone il riso viene tradizionalmente coltivato in avvicendamento colturale, riducendo considerevolmente l’utilizzo di presidi sanitari e concimazioni chimiche.

La produzione di riso Veronese trova nei terreni mediamente alcalini veronesi della zona delimitata, nelle acque di fontanile, nel decorso climatico uniforme e nell’avvicendamento colturale un equilibrato complesso di fattori che permette alla coltura di portare a compimento il ciclo vegetativo senza difficoltà.

Fattori storici e umani

Le fonti storiche infatti attestano l’inizio della diffusione della risicoltura nel Veronese nel primo ventennio del 1500, introdotta da famiglie di origine lombarda. Grazie alla coltivazione del riso furono messe a coltura molte zone paludose, destinate a rimanere altrimenti improduttive.

Nel 1545 il Senato Veneto istituì la magistratura dei “Provveditori sopra i Beni Inculti” al fine di regolamentare la “corsa all’acqua” per le risaie veronesi e l’autorizzazione alla costruzione delle “pile da riso”, gli opifici idraulici per effettuare il trattamento del risone. Il riso veronese, già rinomato, veniva avviato quasi esclusivamente al mercato veneziano di Rialto e presto diventò la maggior fonte dell’economia della zona.

Un’ingentissima documentazione grafica e cartografica documenta l’entità e l’importanza economica e sociale della risicoltura veronese anche nel Seicento e nel Settecento.

Nella risicoltura veronese ha grande rilevanza il ruolo dei produttori; essi infatti adottano e mantengono tecniche agronomiche di rotazione colturale, diserbo e concimazione che consentono di ottenere già in campo un prodotto salubre e di qualità.

Altrettanto importante è la lavorazione del risone: essa avviene nelle riserie locali eredi delle “pile da riso” sorte numerose nella zona già durante il XVI secolo e di cui è sopravvissuto qualche esemplare tuttora funzionante.

In esse il riso veniva liberato dal suo involucro tramite l’azione di pestelli mossi idraulicamente. Attualmente il processo di lavorazione viene effettuato mediante macchine moderne, tuttavia ci si attiene a criteri e si perseguono risultati che sono retaggio di una plurisecolare tradizione.

In seguito alla lavorazione, il granello si presenta in condizioni ottimali per essere impiegato nella preparazione dei tipici risotti veronesi.

Per allineare il punto 5 del documento unico ai contenuti previsti dall’allegato I del regolamento (UE) n. 668/2014, si è provveduto ad inserire i seguenti paragrafi.

“La richiesta di registrazione del ‘Riso Nano Vialone Veronese’ IGP si basa sulle caratteristiche del prodotto.”

“Per quanto attiene la lavorazione va ricordato che essa avviene nelle riserie locali, dirette eredi delle ‘pile da riso’ sorte numerose nella zona durante il XVI secolo e di cui è sopravvissuto qualche esemplare tuttora funzionante. In esse il riso veniva liberato dal suo involucro tramite l’azione di pestelli mossi idraulicamente. Anche se attualmente nella maggior parte dei casi il processo di lavorazione viene effettuato mediante macchine moderne, ci si attiene a criteri e si perseguono risultati che sono retaggio di una plurisecolare tradizione. Il decorticamento e lo sbiancamento del chicco non è mai totale; il granello resta parzialmente coperto dal pericarpo e si presenta in condizioni ottimali per essere impiegato nella preparazione dei tipici risotti veronesi.”

Controlli

Articolo 8 — Controlli — del disciplinare di produzione vigente

Le seguenti frasi sono soppresse:

Tutti i risicoltori sono obbligati, a semine ultimate, a procedere ad una denuncia di produzione su appositi moduli forniti dal Consorzio di tutela, con indicata la superficie investita a riso per tutte le varietà seminate e i relativi dati catastali.

Tale denuncia dovrà pervenire al Consorzio di tutela entro il 31 maggio di ogni anno accompagnata dalla copia della denuncia di superficie presentata all’Ente Nazionale Risi.

Allo stesso modo, entro il 30 novembre di ogni anno e comunque prima dell’inizio della commercializzazione, i produttori dovranno denunciare, sempre su modulistica fornita dal Consorzio di tutela stesso, i quantitativi di prodotto delle diverse partite di risone Vialone nano e richiederne il campionamento.

Le ragioni che giustificano la soppressione sono le seguenti: gli adempimenti che gli operatori sono tenuti a rispettare relativamente alla denuncia delle produzioni sono definiti dall’organismo di controllo e specificati nel relativo piano dei controlli; le comunicazioni relative alle quantità prodotte sono trasmesse nei tempi stabiliti dall’organismo di controllo e non al consorzio di tutela, che non ha alcuna funzione in materia di verifica del rispetto del disciplinare di produzione; inoltre, si precisa che tutta la modulistica prevista per le attività di controllo è predisposta dall’organismo di controllo e non dal consorzio di tutela, che non ha alcun ruolo in queste attività.

Il Consorzio di tutela dovrà effettuare in tempi brevi il campionamento dei cumuli di risone, effettuare i necessari controlli e rilasciare l’autorizzazione all’utilizzo della denominazione.

Le attività di campionamento sono a carico dei singoli operatori e non del consorzio, che nell’ambito dei controlli della verifica della conformità del disciplinare non ha alcuna funzione.

Tutti i dati elaborati relativi alle produzioni di risone “RISO NANO VIALONE VERONESE” saranno inviati per conoscenza alla C.C.I.A.A. di Verona a cura del Consorzio di tutela.

Tale disposizione non rientra tra i compiti definiti dal consorzio di tutela, pertanto la sua indicazione nel disciplinare di produzione è impropria.

Le riserie dovranno rispettare tutte le direttive del Consorzio per la Tutela del Riso Vialone Nano Veronese, assoggettarsi ai controlli e mettere a disposizione dello stesso i registri dell’Ente Nazionale Risi.

La presenza di disposizioni su obblighi per gli operatori finalizzati al rispetto di direttive definite dal Consorzio non è pertinente ai contenuti del disciplinare e pertanto si ritiene opportuno eliminare la frase. L’assoggettamento all’organismo di controllo viene poi regolamentato in corrispondenza dell’articolo 7 del disciplinare.

La vigilanza per 1’applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolta dal Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, il quale può avvalersi ai fini del controllo della produzione e del commercio del “Riso Nano Vialone Veronese” del consorzio tra i produttori conformemente a quanto stabilito dall’articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Il paragrafo è superato dalla vigente normativa in materia dei controlli che affida ad organismi di controllo la funzione di verifica del rispetto del disciplinare di produzione.

Si è provveduto ad inserire in corrispondenza dell’articolo 7 del disciplinare di produzione i riferimenti dell’organismo di controllo preposto alla verifica del rispetto del disciplinare di produzione.»

Etichettatura

Articolo 8 – Etichettatura – ex articolo 7 del disciplinare di produzione vigente

La seguente frase è stata soppressa:

«È vietato 1’uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni e aree geografiche comprese nell’area di produzione di cui all’articolo 3.»

È stato tolto il divieto di utilizzo delle menzioni geografiche aggiuntive o toponomastiche al fine di consentire ai produttori l’indicazione di riferimenti geografici propri dell’areale di produzione della IGP Riso Nano Vialone Veronese.

La seguente frase:

«È tuttavia consentito l’uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente su nomi geografici.»

è così modificata:

«È consentito l’uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano esplicito significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente, nonché di eventuali marchi istituzionali pubblici e di marchi regionali conformi alle normative comunitarie.»

È stata prevista la possibilità di inserire nell’etichettatura del «Riso Nano Vialone Veronese» marchi istituzionali pubblici e marchi regionali conformi alle normative comunitarie, al fine di favorire la comunicazione verso il consumatore sui luoghi di produzione della denominazione.

La seguente frase:

«Le confezioni di “Riso Nano Vialone Veronese” ai fini dell’immissione al consumo devono essere di kg 0,5 kg 1 kg 2 e kg 5, di materiale ammesso dalla normativa vigente.»

è così modificata:

«Il Riso Nano Vialone Veronese viene immesso al consumo utilizzando contenitori ammessi dalla normativa vigente.»

La frase è stata rielaborata, eliminando i riferimenti ai pesi delle confezioni per permettere ai confezionatori di assecondare le diverse richieste del mercato.

La seguente frase:

«Il nome della indicazione geografica protetta “Riso Nano Vialone Veronese” deve figurare sulla confezione in caratteri chiari, indelebili, con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore della confezione e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono sulla confezione.»

è così sostituita:

«Su ogni confezione devono essere riprodotti il logo della IGP Riso Nano Vialone Veronese e il simbolo comunitario. Il logo della IGP deve essere come indicato di seguito, con font di caratteri Times New Roman con rapporto di compressione verticale del 62 %.»

Il logo è il seguente:

Image 1

Per maggiore chiarezza del disciplinare e per una maggiore riconoscibilità del prodotto verso i consumatori, con la modifica si provvede ad inserire e regolamentare, attraverso la specifica dei font di caratteri della denominazione, la raffigurazione del logo del «Riso Nano Vialone Veronese».

La seguente frase è stata soppressa:

«Le confezioni di riso dovranno essere numerate secondo le indicazioni fornite dal Consorzio per la tutela del riso Vialone Nano Veronese.»

È stato tolto l’obbligo della numerazione delle confezioni in quanto la normativa vigente oggi assicura la tracciabilità di tutti i prodotti. La numerazione delle confezioni si configura come un’ulteriore fase burocratica a carico dei produttori.

Confezionamento

Punto 4.8 della scheda riepilogativa:

La frase:

«Il riso viene confezionato in sacchetti di carta con l’etichetta della riseria associata e il marchio di tutela.»

è stata soppressa. Tale modifica punta a sanare un’incongruenza con il disciplinare di produzione, che non specifica il materiale di confezionamento del riso. Il punto è stato adeguato a quanto previsto dal disciplinare di produzione.

La frase:

«Il logo consiste nella raffigurazione di Cangrande della Scala su un cavallo di colore bianco, una pannocchia di riso di colore giallo su campo nero; in basso lo stemma di Verona con la scala di colore rosso in campo giallo.»

è stata soppressa in quanto non in linea con le caratteristiche del logo riportate nella modifica di cui sopra. Il punto 3.6 del documento unico, allegato alla presente domanda, è stato pertanto allineato ai contenuti del disciplinare di produzione.

Modifiche redazionali

Articolo 2 — Varietà di riso»

è così modificato:

«Articolo 2 — Caratteristiche del prodotto»

È stato cambiato il nome dell’articolo e riformulato l’intero articolo spostando all’articolo 2 le informazioni presenti all’articolo 6 - Caratteristiche al consumo del disciplinare di produzione.

— L’«Articolo 4 — Caratteristiche di coltivazione ed essiccamento» e l’«Articolo 5 — Modalità di lavorazione del riso» del disciplinare vigente sono stati accorpati in un unico articolo ossia l’«Articolo 5 — Metodo di ottenimento».

DOCUMENTO UNICO

«RISO NANO VIALONE VERONESE»

n. UE: PGI-IT-01529-AM03 – 22 giugno 2018

DOP ( ) IGP (X)

1.   Denominazione (denominazioni)

«Riso Nano Vialone Veronese»

2.   Stato membro o paese terzo

Italia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe: 1.6. Ortofrutticoli e cereali freschi e trasformati

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

L’indicazione geografica protetta «Riso Nano Vialone Veronese» deve essere ottenuta esclusivamente dalla varietà di risone «Vialone Nano».

All’atto dell’immissione al consumo, il «Riso Nano Vialone Veronese» deve appartenere a una delle seguenti tipologie merceologiche:

semilavorato o semintegrale: ottenuto con una lavorazione che comporta l’asportazione parziale dell’embrione (germe) e del pericarpo;

bianco: ottenuto con una lavorazione che comporta l’asportazione totale del pericarpo.

Il «Riso Nano Vialone Veronese» presenta le seguenti caratteristiche:

lunghezza tra 5,4 e 5,8 mm;

larghezza tra 3,2 e 3,5 mm;

spessore: compreso tra 2,0 mm e 2,2 mm;

rapporto (lunghezza/larghezza) compreso tra 1,6 e 1,8;

perla centrale: estesa;

striscia: assente.

Inoltre, il riso deve avere una percentuale di impurità varietali non superiore al 3 %.

Oltre alle caratteristiche varietali di cui sopra, il «Riso Nano Vialone Veronese» dovrà rispettare i parametri fisico-chimici di seguito elencati:

amilosio

non inferiore a 21 % s.s.;

tempo di gelatinizzazione

compreso fra 15 e 20 minuti;

indice di consistenza

non inferiore a 0,85 kg/cm2;

indice di collosità

non superiore a 2,5 g/cm.

Le caratteristiche precedenti sono determinate su granelli di riso pronti per essere immessi nel commercio.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

Le fasi coltivazione e le operazioni lavorazione (sbramatura, sbiancatura più o meno spinta e lavorazioni secondarie) del «Riso Nano Vialone Veronese» devono aver luogo nell’area geografica delimitata.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Il confezionamento del riso deve essere effettuato all’interno dell’area geografica delimitata per evitare la formazione di microlesioni sulle cariossidi del riso lavorato a causa delle variazioni di umidità e per gli stress meccanici a cui sarebbe altrimenti sottoposto il riso lavorato. L’alterazione dell’integrità del riso determina un peggioramento qualitativo in fase di cottura del prodotto e l’alterazione dei tempi di cottura.

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Su ogni confezione devono essere riprodotti il logo della IGP Riso Nano Vialone Veronese e il simbolo comunitario.

Il logo è il seguente:

Image 2

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

Zona sud della provincia di Verona: comuni di: Mozzecane, Nogarole Rocca, Vigasio, Trevenzuolo, Erbè, Sorgà, Nogara, Gazza Veronese, Salizzole, Isola della Scala, Buttapietra, Sanguinetto, Concamarise, Casaleone, Cerea, San Pietro di Morubio, Bovolone, Roverchiara, Isola Rizza, Oppeano, Ronco All’Adige, Palù, Zevio e Povegliano Veronese.

5.   Legame con la zona geografica

La richiesta di registrazione del «Riso Nano Vialone Veronese» IGP si basa sulle caratteristiche del prodotto.

La produzione di «Riso Nano Vialone Veronese» è ottenibile nella zona delimitata perché caratterizzata da un decorso climatico uniforme. A ciò contribuiscono pure la dolcezza e purezza delle acque di fontanile, abbastanza tipiche di questo territorio. In queste zone infatti, il riso viene coltivato in avvicendamento colturale riducendo considerevolmente l’utilizzo di presidi sanitari e concimazioni chimiche.

Nell’areale veronese le caratteristiche del terreno si differenziano da quelle di altre zone risicole:

per il pH del terreno che è sempre alcalino,

per le acque risorgive provenienti da rocce calcaree e quindi anch’esse alcaline,

per la tradizione colturale che mantiene ancora il riso in successione.

Per quanto attiene la lavorazione va ricordato che essa avviene nelle riserie locali, dirette eredi delle «pile da riso» sorte numerose nella zona durante il XVI secolo e di cui è sopravvissuto qualche esemplare tuttora funzionante. In esse il riso veniva liberato dal suo involucro tramite l’azione di pestelli mossi idraulicamente. Anche se attualmente nella maggior parte dei casi il processo di lavorazione viene effettuato mediante macchine moderne, ci si attiene a criteri e si perseguono risultati che sono retaggio di una plurisecolare tradizione. Il decorticamento e lo sbiancamento del chicco non è mai totale; il granello resta parzialmente coperto dal pericarpo e si presenta in condizioni ottimali per essere impiegato nella preparazione dei tipici risotti veronesi.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

Questa Amministrazione ha attivato la procedura nazionale di opposizione pubblicando la proposta di riconoscimento della IGP «Riso Nano Vialone Veronese» sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 108 dell’11 maggio 2018.

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito Internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335"

oppure

accedendo direttamente all’home page del sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su «Qualità» (in alto a destra dello schermo), poi su «Prodotti DOP IGP STG» (di lato, sulla sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE».


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.