12.2.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 48/18


Avviso che modifica l’avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell’Egitto

(2020/C 48/11)

Il 7 giugno 2019 la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura di un’inchiesta antisovvenzioni relativa alle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell’Egitto (1) («l’avviso del 7 giugno 2019»). Al punto 3 dell’avviso del 7 giugno 2019 la Commissione si è esplicitamente riservata il diritto di esaminare altre sovvenzioni pertinenti eventualmente riscontrate nel corso dell’inchiesta. Durante l’inchiesta la Commissione ha individuato ulteriori elementi di prova di sovvenzioni pertinenti che non erano incluse in tale avviso. A norma dell’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) («il regolamento di base») la Commissione ritiene pertanto giustificato includere tali sovvenzioni nell’ambito della presente inchiesta e modificare di conseguenza l’avviso del 7 giugno 2019. Ulteriori informazioni sono disponibili in una nota aggiunta al fascicolo consultabile dalle parti interessate.

1.   Ulteriori sovvenzioni oggetto dell’inchiesta

La parte pertinente del punto 3 dell’avviso del 7 giugno 2019 recita:

«Oltre alle sovvenzioni concesse direttamente dal governo dell’Egitto, secondo il denunciante i produttori egiziani del prodotto oggetto dell’inchiesta beneficiano anche di sovvenzioni concesse direttamente dal governo egiziano o tramite entità egiziane nel contesto della cooperazione tra l’Egitto e la Repubblica popolare cinese per la promozione di investimenti in una zona economica speciale (la zona di cooperazione economica e commerciale sino-egiziana di Suez). La denuncia contiene elementi di prova dell’esistenza di accordi di cooperazione tra i governi cinese ed egiziano e di prestiti concessi a banche statali egiziane da entità di proprietà dello Stato cinese o controllate dallo stesso. Visti gli obiettivi di tali accordi e prestiti, il denunciante sostiene che detti prestiti conferiscono un vantaggio al produttore esportatore egiziano di proprietà cinese.

Il denunciante asserisce inoltre che le suddette misure costituiscono sovvenzioni poiché comportano un contributo finanziario del governo dell’Egitto (enti pubblici compresi) e conferiscono un vantaggio ai produttori esportatori del prodotto oggetto dell’inchiesta. Secondo la denuncia, esse sarebbero limitate a determinate imprese, industrie o gruppi di imprese e/o condizionate all’andamento delle esportazioni e sarebbero quindi specifiche e compensabili. In base a ciò, gli importi delle sovvenzioni oggetto della denuncia sembrano significativi per l’Egitto.»

Dall’inchiesta sono emersi ulteriori elementi di prova per quanto riguarda i flussi finanziari concernenti prestiti governativi agevolati di cui non è stato tenuto conto al punto 3 dell’avviso del 7 giugno 2019. In particolare, la Commissione ha constatato nel corso dell’inchiesta che, oltre ai prestiti menzionati nella denuncia ed erogati ai produttori esportatori tramite banche statali egiziane, sono stati concessi prestiti da entità di proprietà dello Stato cinese, o controllate dallo stesso, direttamente all’unico produttore esportatore egiziano e indirettamente attraverso le sue società collegate con sede nella Repubblica popolare cinese. Dato che questi finanziamenti agevolati sono attribuibili al governo dell’Egitto, è necessario che anch’essi siano esaminati dalla Commissione nei procedimenti in corso.

Dall’inchiesta è emerso inoltre che tale cooperazione tra il governo dell’Egitto e il governo della Repubblica popolare cinese può aver influenzato altre pratiche di sovvenzione, oltre al trasferimento di fondi attraverso prestiti agevolati (come la fornitura di terreni per un corrispettivo inferiore all’importo adeguato). La Commissione esaminerà ulteriormente questo elemento nella presente inchiesta.

Pertanto, in conformità all’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base, è aggiunto nell’avviso del 7 giugno 2019, immediatamente dopo il testo sopra citato, il testo seguente:

«Nel corso dell’inchiesta la Commissione ha individuato ulteriori elementi di prova di prestiti governativi agevolati che entità di proprietà dello Stato cinese, o controllate dallo stesso, hanno concesso direttamente a Jushi Egypt e/o indirettamente tramite la società madre di Jushi Egypt nella Repubblica popolare cinese.

Per quanto riguarda tali prestiti, la Commissione ha individuato elementi di prova del fatto che essi comportano un contributo finanziario attribuibile al governo dell’Egitto e conferiscono un vantaggio al produttore esportatore del prodotto oggetto dell’inchiesta. Essi sembrano limitati a determinate imprese, industrie o gruppi di imprese e/o condizionati all’andamento delle esportazioni e sono quindi specifici e compensabili. Gli importi di tali prestiti sembrano comportare sovvenzioni significative.

Nel corso dell’inchiesta la Commissione ha individuato nella cooperazione tra l’Egitto e la Repubblica popolare cinese anche altri elementi che possono essere pertinenti per l’esame di altre pratiche di sovvenzione, come la fornitura di terreni per un corrispettivo inferiore all’importo adeguato.»

2.   Questioni procedurali

2.1.   Procedura di determinazione delle sovvenzioni: produttori esportatori

In conformità all’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base tutte le parti interessate dall’inclusione di tali sovvenzioni nell’ambito dell’inchiesta (compreso il governo della Repubblica popolare cinese) sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto, presentare informazioni e fornire elementi di prova concernenti tali sovvenzioni. Visto l’ambito limitato dell’inchiesta relativa alle nuove sovvenzioni, le osservazioni su dette sovvenzioni nell’attuale inchiesta antisovvenzioni dovranno pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta per quanto riguarda tali nuove sovvenzioni, la Commissione chiederà informazioni supplementari alle autorità dell’Egitto e della Repubblica popolare cinese, nonché a Jushi Egypt e alle sue società collegate nella Repubblica popolare cinese. Le risposte a tali richieste devono essere presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Una copia di tali richieste è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate.

Una sintesi dei principali elementi riguardanti dette sovvenzioni è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate.

Il governo dell’Egitto è stato invitato a prendere parte a consultazioni.

2.2.   Audizioni

A norma dell’articolo 10, paragrafo 12, del regolamento di base, tutte le parti interessate possono anche chiedere di essere sentite dalla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il calendario delle audizioni indicato al punto 5.7 dell’avviso del 7 giugno 2019 continua ad applicarsi nella presente inchiesta.

2.3.   Altre questioni procedurali

Le altre norme procedurali menzionate ai punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell’avviso del 7 giugno 2019 continuano, se del caso, ad applicarsi alla presente inchiesta.


(1)  GU C 192 del 7.6.2019, pag. 30.

(2)  Regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55).