COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 30.9.2020
SWD(2020) 316 final
DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE
Relazione sullo Stato di diritto 2020
Capitolo sullo Stato di diritto in Ungheria
che accompagna il documento
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI
Relazione sullo Stato di diritto 2020
La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea
{COM(2020) 580 final} - {SWD(2020) 300 final} - {SWD(2020) 301 final} - {SWD(2020) 302 final} - {SWD(2020) 303 final} - {SWD(2020) 304 final} - {SWD(2020) 305 final} - {SWD(2020) 306 final} - {SWD(2020) 307 final} - {SWD(2020) 308 final} - {SWD(2020) 309 final} - {SWD(2020) 310 final} - {SWD(2020) 311 final} - {SWD(2020) 312 final} - {SWD(2020) 313 final} - {SWD(2020) 314 final} - {SWD(2020) 315 final} - {SWD(2020) 317 final} - {SWD(2020) 318 final} - {SWD(2020) 319 final} - {SWD(2020) 320 final} - {SWD(2020) 321 final} - {SWD(2020) 322 final} - {SWD(2020) 323 final} - {SWD(2020) 324 final} - {SWD(2020) 325 final} - {SWD(2020) 326 final}
Sintesi
Nel corso degli ultimi anni le istituzioni dell'UE hanno spesso sollevato con preoccupazione il problema dell'indipendenza della magistratura ungherese, anche nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del TUE avviata dal Parlamento europeo. L'invito a rafforzare tale indipendenza, formulato nel contesto del semestre europeo, è rimasto lettera morta. In particolare il Consiglio nazionale della magistratura, organo indipendente, è in difficoltà nel controbilanciare i poteri del presidente dell'Ufficio giudiziario nazionale competente per l'amministrazione degli organi giurisdizionali. Preoccupano anche gli sviluppi relativi alla Corte suprema (Kúria) e in particolare la sua decisione di dichiarare illegittima una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Alcune norme recentemente approvate, oltre a consentire la nomina alla Corte suprema di membri della Corte costituzionale, eletti dal parlamento, al di fuori della normale procedura, abbassano i criteri di eleggibilità del presidente della Corte suprema. Per quanto riguarda l'efficienza e la qualità, il sistema giudiziario è soddisfacente, in particolare in termini di durata dei procedimenti, e presenta un livello di digitalizzazione elevato.
Il quadro istituzionale anticorruzione è suddiviso tra vari organi. Le carenze dei meccanismi di controllo indipendenti e le strette interconnessioni tra il potere politico e alcune imprese nazionali favoriscono la corruzione. Mancano sistematicamente interventi decisi nelle indagini e nelle azioni penali in caso di accuse gravi di corruzione nei confronti di funzionari di alto livello o della loro cerchia immediata. Questo problema è stato sollevato nell'ambito del semestre europeo e dal GRECO, in considerazione della mancanza di impegno nel rispettare le raccomandazioni. La verifica delle dichiarazioni patrimoniali e dei conflitti di interesse potrebbe essere migliorata in termini di controlli sistematici e vigilanza indipendente. La regolamentazione dell'attività lobbistica resta incompleta, mentre le politiche di prevenzione della corruzione si sono concentrate sull'integrità nell'ambito dell'amministrazione statale e delle autorità di contrasto. Il quadro anticorruzione è ulteriormente indebolito dalla riduzione delle possibilità di controllo civico a fronte di restrizioni alla libertà dei media, di un ambiente ostile nei confronti delle organizzazioni della società civile, di nuove e costanti sfide nell'applicazione delle norme in materia di trasparenza e di accesso alle informazioni pubbliche.
L'indipendenza e l'efficacia del consiglio dei media sono a rischio. La trasparenza della proprietà dei media non è pienamente garantita. La concentrazione mediatica creata dalla Fondazione centroeuropea della stampa e dei media (KESMA) ha aumentato i rischi per il pluralismo dei mezzi di comunicazione. L'importante numero di inserzioni pubblicitarie dello Stato affidata ai mezzi di informazione filogovernativi ha consentito al governo di esercitare un'influenza politica indiretta sui media. Gli organi d'informazione indipendenti si confrontano sistematicamente con ostacoli e intimidazioni, mentre la tendenza all'acquisizione del loro controllo suscita un'ulteriore preoccupazione.
La trasparenza e la qualità del processo legislativo sono messe in dubbio poiché è diminuito il ricorso alle consultazioni pubbliche e alle valutazioni d'impatto. La nuova possibilità concessa alle autorità pubbliche di impugnare le sentenze definitive dinanzi alla Corte costituzionale solleva dubbi sulla certezza del diritto. L'indebolimento delle istituzioni indipendenti e la crescente pressione esercitata sulla società civile influiscono ulteriormente sul bilanciamento dei poteri. La Corte di giustizia ha ritenuto non compatibile con il diritto dell'UE la legislazione sulla trasparenza delle organizzazioni della società civile finanziate con fondi stranieri; le misure legislative necessarie per l'esecuzione della sentenza sono in fase di preparazione.
I.Sistema giudiziario
A partire dal 2011 il sistema giudiziario ungherese è oggetto di ristrutturazioni tramite modifiche costituzionali e periodiche riforme giudiziarie. La riforma più recente è stata adottata nel dicembre 2019. L'Ungheria ha un sistema giurisdizionale suddiviso in quattro gradi. In primo grado operano 113 tribunali distrettuali, mentre 20 tribunali regionali accolgono i ricorsi in appello contro le decisioni dei tribunali distrettuali e alcune cause in primo grado. Cinque corti d'appello regionali decidono in merito ai ricorsi presentati contro le sentenze dei tribunali regionali in primo grado. Il ruolo principale della Corte suprema (Kúria) è di garantire un'applicazione uniforme del diritto. Il presidente dell'Ufficio giudiziario nazionale è un organo istituito in virtù della Legge fondamentale ed eletto dal Parlamento, incaricato dell'amministrazione centrale dei tribunali. Il Consiglio nazionale della magistratura è un organo indipendente che, secondo la Legge fondamentale, vigila sul presidente dell'Ufficio giudiziario nazionale e partecipa all'amministrazione dei tribunali. I giudici sono nominati dal presidente della Repubblica su raccomandazione del presidente dell'Ufficio giudiziario nazionale in base a una graduatoria stabilita dai consigli locali della magistratura (composti da giudici eletti da loro pari). Il presidente dell'Ufficio giudiziario nazionale non può evitare di seguire tale graduatoria senza il previo consenso del Consiglio nazionale della magistratura. La Corte costituzionale non fa parte del sistema giudiziario e controlla la costituzionalità delle leggi e delle decisioni giudiziarie. Il pubblico ministero è un organo indipendente competente per indagare e perseguire i reati. L'ordine degli avvocati ungheresi e gli ordini regionali degli avvocati sono organismi pubblici autonomi che rappresentano gli interessi della professione forense e stabiliscono e applicano le norme professionali, anche con provvedimenti disciplinari.
Indipendenza
Il Consiglio nazionale della magistratura incontra difficoltà crescenti nel controbilanciare i poteri del presidente dell'Ufficio giudiziario nazionale; l'elezione di un nuovo presidente potrebbe aprire la strada a una cooperazione rafforzata. Il presidente dell'Ufficio giudiziario nazionale è eletto dal parlamento e gode di vasti poteri di amministrazione del sistema giudiziario. Opera sotto la supervisione del Consiglio nazionale della magistratura, al quale tuttavia, è stata imposta una serie di limitazioni strutturali che impediscono l'esercizio di un controllo efficace sulle azioni del presidente stesso. In particolare, il Consiglio non ha diritto a essere consultato sulle proposte legislative che riguardano il sistema giudiziario, svolge un ruolo limitato nelle nomine dei magistrati, nelle nomine dei presidenti e di altri dirigenti degli organi giurisdizionali. Inoltre dispone di risorse limitate e dipende dal presidente dell'Ufficio giudiziario nazionale per gli esborsi di bilancio. L'assenza di un controllo efficace sul presidente dell'Ufficio giudiziario nazionale aumenta la possibilità che siano adottate decisioni arbitrarie in merito all'amministrazione del sistema giudiziario. In particolare, il Consiglio nazionale della magistratura ha criticato il precedente presidente dell'Ufficio per aver violato la legge annullando le procedure di selezione dei presidenti di tribunale e nominando discrezionalmente presidenti ad interim, senza la sua approvazione. Tale situazione ha condotto il Consiglio nazionale della magistratura a chiedere formalmente al parlamento di destituire il presidente dell'Ufficio giudiziario nazionale. La commissione parlamentare competente ha esaminato tale richiesta e, nel giugno 2019, il parlamento l'ha respinta. I poteri limitati del Consiglio nazionale della magistratura e la necessità di rafforzarli sono stati sottolineati dal Consiglio d'Europa, dalla Commissione europea e da portatori di interessi. Il 9 luglio 2019, nell'ambito del semestre europeo, il Consiglio ha rivolto all'Ungheria la raccomandazione di "rafforzare l'indipendenza della magistratura", osservando che il Consiglio nazionale della magistratura è confrontato a sfide crescenti nel controbilanciare i poteri del presidente dell'Ufficio giudiziario nazionale. Da allora non è stato adottato alcun provvedimento legislativo per risolvere tali problemi strutturali. Sebbene l'elezione di un nuovo presidente dell'Ufficio giudiziario nazionale, avvenuta nel dicembre 2019 e accolta con favore dal Consiglio nazionale della magistratura, possa aprire la strada a una cooperazione rafforzata tra i due organi, il bilanciamento dei poteri potrà ottenersi con certezza del diritto solo rafforzando per via legislativa i poteri del Consiglio.
L'indipendenza della magistratura percepita dai cittadini è media e quella percepita dalle imprese è molto bassa, anche se i dati più recenti mostrano dei miglioramenti. Il livello di indipendenza di tribunali e giudici percepito dal pubblico in generale
è medio (per il 48 % piuttosto o molto soddisfacente), ma è molto basso quello percepito dalle imprese (per il 26 % piuttosto o molto soddisfacente)
. Tuttavia, nel 2020 la tendenza negativa osservata da diversi anni si è invertita ed entrambi gli indicatori sono migliorati.
La Kúria ha dichiarato illegittima un'ordinanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Il 10 settembre 2019, su istanza del procuratore generale, la Kúria ha emesso una sentenza di illegittimità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ordinato da un giudice di un tribunale distrettuale, ritenendo le domande irrilevanti per la causa in esame. La sentenza della Kúria aveva carattere dichiarativo e non annullava la decisione di adire la Corte di giustizia. Nell'ottobre 2019, tuttavia, il presidente ad interim del tribunale regionale di Budapest (Fővárosi Törvényszék), basandosi su tale sentenza, ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti del giudice che aveva emesso l'ordinanza di rinvio pregiudiziale. Nel novembre 2019 il presidente del tribunale ha ritirato la propria istanza. Il fatto che, nell'ambito di un ricorso giurisdizionale straordinario, la Kúria possa riconsiderare la necessità di un rinvio pregiudiziale potrebbe interferire con la possibilità dei giudici nazionali di interrogare la Corte di giustizia sull'interpretazione del diritto dell'Unione e con l'avvio di procedimenti disciplinari, e potrebbe dissuadere i singoli giudici dal presentare domande di pronuncia pregiudiziale.
I giudici e gli avvocati sono rappresentati negativamente nei media. In vari comunicati stampa emanati dal gennaio 2020, il governo e i mezzi di informazione filogovernativi hanno criticato alcune decisioni giudiziarie, per esempio quelle che concedono al condannato la libertà condizionale, che concedono un risarcimento per i minori Rom tenuti isolati dagli altri allievi nelle scuole e ai detenuti che denunciano le loro condizioni di detenzione. Nel febbraio 2020 il governo ha annunciato l'intenzione di organizzare una "consultazione nazionale" in merito a tali problemi inerenti alla giustizia. L'ordine degli avvocati, l'associazione dei giudici e altri portatori di interessi hanno espresso preoccupazione sul modo in cui vengono presentati dal governo, sostenendo che potrebbe minare la fiducia dei cittadini nel sistema giudiziario. La consultazione, alla fine, non è stata organizzata. Nel settembre 2019, nel contesto dell'esecuzione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo Baka/Ungheria, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha espresso preoccupazioni per l'"effetto dissuasivo" sulla libertà di espressione dei giudici e dei presidenti di tribunale.
Sino state introdotte nuove norme relative alle nomine dei giudici della Kúria. Il numero di giudici della Kúria non è fissato per legge, ma è determinato dal presidente dell'Ufficio giudiziario nazionale. Secondo la procedura normale, i giudici della Kúria sono nominati dal presidente in seguito a un invito a presentare domanda, su parere del dipartimento della Kúria competente e sulla base di una valutazione e di una graduatoria dei candidati stabilita dal consiglio della magistratura della Kúria. Nel dicembre 2019 è stata introdotta la legislazione "omnibus" che consente ai membri della Corte costituzionale, eletti dal parlamento, di chiedere di essere nominati giudici senza seguire la procedura normale. Dopo aver ottenuto lo status di giudice, i membri della Corte costituzionale, al termine del loro mandato, possono chiedere di essere nominati alla Kúria senza dover seguire la procedura normale. Risulta, in pratica, che l'elezione dei membri della Corte costituzionale da parte del parlamento senza il coinvolgimento di un organo composto in parte sostanziale dalla magistratura, può di per sé sfociare nella nomina a giudice della Kúria, se il magistrato in questione lo richiede. Tali modifiche legislative hanno aumentato de facto l'importanza del ruolo del parlamento nelle nomine di magistrati alla Kúria. In più, il presidente della Kúria è eletto dal parlamento su proposta del presidente della Repubblica che sceglie tra i giudici, non necessariamente della Kúria, con almeno cinque anni di esperienza. Il 1° gennaio 2020, anche le norme per la scelta del presidente della Kúria sono state modificate per tenere conto, nel calcolo degli anni di esperienza come giudice, del periodo trascorso nella funzione di referendario presso la Corte costituzionale o presso un tribunale internazionale. Questo ampliamento dei criteri di eleggibilità aumenta il numero dei candidati che potrebbero essere eletti presidenti della Kúria, e quindi il potere discrezionale del presidente della Repubblica in tale ambito.
La legislazione "omnibus" ha introdotto modifiche strutturali all'attuale sistema giudiziario per rendere più rapido e certo il funzionamento della giustizia amministrativa. Sono stati aboliti i tribunali distrettuali, amministrativi e del lavoro. Dal 1° aprile 2020 le cause amministrative in primo grado sono giudicate da otto tribunali regionali designati, mentre tutti i ricorsi ordinari e straordinari sono esaminati dalla Kúria. Non è stato istituito, come previsto, un tribunale amministrativo distinto.
Da gennaio 2020 le retribuzioni dei giudici sono aumentate ed è stato istituito un regime di gratifiche. A norma della legge "omnibus" le retribuzioni dei giudici aumenteranno del 60 % nell'arco di 3 anni. Tale aumento retributivo è uno sviluppo positivo dato che le retribuzioni dei giudici ungheresi erano tra le più basse dell'UE, e contribuisce a rafforzare l'indipendenza della magistratura. La situazione rimane tuttavia preoccupante per quanto riguarda la discrezionalità delle autorità amministratrici dei tribunali nell'erogazione delle gratifiche ai giudici senza criteri oggettivi e trasparenti. Secondo il Consiglio d'Europa, devono essere evitati sistemi che facciano dipendere dalle prestazioni gli elementi essenziali della retribuzione, in quanto possono compromettere l'indipendenza dei giudici. Le ripercussioni di tale sistema sull'indipendenza della magistratura sono oggetto di una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia.
Malgrado sia stata affrontata una serie di problemi relativi all'organizzazione dell'ufficio della procura, alcuni aspetti continuano a suscitare preoccupazione. Nel novembre 2019 il parlamento ha rieletto a maggioranza dei due terzi il procuratore generale, per un periodo di nove anni. La struttura organizzativa della procura è strettamente gerarchica. Sebbene l'indipendenza della procura sia sancita per legge, alcuni elementi del quadro giuridico hanno indotto il GRECO a formulare raccomandazioni affinché fossero riesaminate le norme per la nomina del procuratore generale e l'ufficio fosse salvaguardato dall'ingerenza politica. Il GRECO ha raccomandato inoltre di introdurre criteri rigorosi in base ai quali orientare e giustificare le decisioni in merito alla revoca delle cause ai pubblici ministeri subordinati e ha invitato a riesaminare il modo in cui sono trattati i procedimenti disciplinari. Sebbene la maggior parte delle raccomandazioni del GRECO sia stata presa in considerazione, la piena attuazione di quelle rimaste in sospeso potrebbe avere un impatto positivo anche sul quadro anticorruzione.
Qualità
Il livello di digitalizzazione del sistema giudiziario è complessivamente elevato. Per quanto riguarda la disponibilità di mezzi elettronici e l'accesso online dei cittadini alle sentenze pubblicate, l'Ungheria mostra risultati molto buoni. È ben posizionata anche per quanto riguarda i meccanismi per la redazione di decisioni giudiziarie leggibili meccanicamente, anche se le sentenze non sono redatte secondo uno standard che consentirebbe formati compatibili con il linguaggio macchina. L'Ungheria ha ottimi risultati anche per quanto riguarda la promozione del ricorso ai metodi alternativi di risoluzione delle controversie e gli incentivi che lo favoriscono. Le spese di giudizio tuttavia rimangono elevate e il livello di inclusività nel regime di patrocinio a spese dello Stato desta preoccupazioni. Le misure governative in risposta alla pandemia di COVID‑19 si sono ripercosse sul funzionamento dei tribunali. Il 14 marzo 2020, su proposta del presidente dell'Ufficio giudiziario nazionale, del presidente della Kúria e del procuratore generale, il governo ha disposto, con decreto, la sospensione del funzionamento dei tribunali ungheresi, salvo alcuni casi urgenti, per un periodo di tempo indeterminato. Il 30 marzo 2020, tuttavia, tale decreto ha perso efficacia. Il 31 marzo 2020 il governo ha introdotto modifiche del diritto procedurale volte ad agevolare il funzionamento del sistema giudiziario nel periodo dello "stato di pericolo".
Efficienza
L'efficienza nelle cause civili e amministrative è elevata. Secondo il quadro di valutazione UE della giustizia 2020, l'Ungheria è molto efficiente per quanto riguarda il tempo stimato necessario per definire una causa amministrativa di primo grado e il numero di cause amministrative pendenti in primo grado
. L'Ungheria registra inoltre buoni risultati per quanto riguarda il tempo necessario per definire i contenziosi civili e commerciali. I nuovi codici di procedura civile, di procedura amministrativa e di procedura penale sono entrati in vigore nel 2018. Queste nuove norme potrebbero favorire lo svolgimento delle cause civili e penali e del controllo giurisdizionale delle decisioni amministrative entro un termine ragionevole.
I mezzi di ricorso effettivo in caso di procedimenti eccessivamente lunghi sono ancora carenti. L'esecuzione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo Gazsó/Ungheria è ancora in corso e l'Ungheria rimane sotto la vigilanza rafforzata del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa.
II.Quadro anticorruzione
In Ungheria la competenza per prevenire, indagare e perseguire la corruzione è condivisa tra diverse autorità specializzate. Il coordinamento delle attività anticorruzione è assicurato dal Servizio di protezione nazionale (NVSZ) sotto la supervisione del ministero dell'Interno. L'accertamento e il perseguimento dei reati di corruzione nella pubblica amministrazione rientrano nella competenza esclusiva della divisione investigativa della procura generale ungherese e di cinque uffici regionali. Il pubblico ministero è coadiuvato dalle forze investigative della polizia e del Servizio di protezione nazionale. La competenza della Corte dei conti riguarda la gestione finanziaria dei fondi pubblici e la revisione contabile dei partiti politici.
Nell'ultimo indice di percezione della corruzione di Transparency International il paese, con un punteggio di 44 su 100, si posiziona al 19° posto nell'UE e al 70° posto nel mondo. Tra gli intervistati ungheresi, l'87 % ritiene che la corruzione sia diffusa (media UE 71 %) e il 32 % ritiene che la corruzione influisca sulla sua vita quotidiana (media UE 26 %). L'80 % delle imprese percepisce la corruzione come un fenomeno diffuso (media UE 63 %) e il 48 % ritiene che la corruzione rappresenti un problema nell'attività imprenditoriale (media UE 37 %). Il 39 % delle persone ritiene che i successi giudiziari siano sufficienti per dissuadere dalle pratiche corruttive (media UE 36 %) e il 19 % delle imprese ritiene che le persone e le aziende che corrompono un funzionario di alto grado siano punite adeguatamente (media UE del 31 %).
Il quadro giuridico in materia di lotta alla corruzione è in gran parte in vigore. Il codice penale comprende le definizioni del reato di corruzione e dei reati connessi, e configura come reato le diverse forme di corruzione e traffico d'influenza, malversazione, appropriazione indebita di fondi pubblici e abuso d'ufficio. Nell'aprile 2020, il parlamento ha presentato un progetto di legge in ossequio alle raccomandazioni formulate dal gruppo di lavoro dell'OCSE sulla corruzione, in particolare per modificare la definizione di "funzionario pubblico straniero" e chiarire che il termine comprende anche i funzionari di imprese pubbliche straniere.
Le competenze per la lotta alla corruzione sono condivise tra diversi organi. Il Servizio di protezione nazionale, istituito presso il ministero degli Interni, è incaricato del coordinamento delle politiche di lotta alla corruzione. Dal febbraio 2019, a seguito di una riforma del codice di procedura penale, l'accertamento e il perseguimento dei reati di corruzione nella pubblica amministrazione sono di competenza esclusiva della divisione investigativa del procuratore generale e di cinque uffici regionali. La divisione accerta i casi complessi di corruzione commessa direttamente o indirettamente da persone che godono di immunità, da funzionari pubblici stranieri, dal presidente della Repubblica, dal primo ministro, da membri del governo e da alti funzionari delle autorità di pubblica sicurezza. Il pubblico ministero è coadiuvato dalle forze investigative della polizia e del Servizio di protezione nazionale. La Corte dei conti partecipa anche all'attuazione delle politiche di lotta alla corruzione, espletando in particolare le sue funzioni di controllo sulle finanze delle istituzioni statali e sul finanziamento dei partiti politici. La Corte dei conti svolge anche regolari indagini sull'integrità a livello nazionale.
La corruzione ad alto livello è talvolta perseguita, ma ancora in un numero molto limitato di casi. Nella sua relazione annuale del 2018, l'Ufficio del procuratore generale ha pubblicato statistiche sui reati di corruzione per il periodo 2016-2018. Secondo i dati, il numero di azioni legali avviate contro reati di corruzione è aumentato: 984 nel 2016, 1123 nel 2017 e 2046 nel 2018. Tuttavia il numero di persone condannate è rimasto pressoché invariato: 250 nel 2018, 254 nel 2017 e 351 nel 2016. Secondo l'Ufficio del procuratore generale, la maggior parte dei casi di corruzione coinvolge funzionari pubblici che tipicamente operano nei settori fiscale e doganale. La mancanza di un'azione decisa per lottare contro la corruzione che coinvolge gli alti funzionari o la loro cerchia immediata è stata denunciata anche nel contesto del semestre europeo. Sebbene il pubblico ministero abbia avviato alcune indagini sulla corruzione di parlamentari appartenenti al partito di governo, in anni recenti non vi è stata alcuna azione giudiziaria nei confronti di funzionari governativi di alto livello.
Le politiche di prevenzione della corruzione in Ungheria sono centrate sull'integrità nell'amministrazione statale e nell'ambito delle autorità di contrasto. Dopo la scadenza, nel 2018, del precedente programma di lotta alla corruzione, nel giugno 2020 il governo ha adottato un nuovo programma per un periodo di due anni (2020-2022). La strategia resta incentrata, come i precedenti programmi strategici, sull'integrità della pubblica amministrazione e prevede azioni volte a rafforzare la pubblica amministrazione elettronica e il processo decisionale automatizzato per prevenire la corruzione. Mira inoltre ad aumentare l'efficienza delle indagini, a valutare i rischi di corruzione e il quadro giuridico, a istituire controlli interni alla pubblica amministrazione e a rafforzare le misure a favore dell'integrità. Il quadro per l'integrità attribuisce un ruolo centrale agli esperti di integrità interni alle amministrazioni pubbliche. Il quadro strategico per la lotta alla corruzione non comprende tuttavia azioni in altri settori pertinenti alla prevenzione della corruzione, quali il finanziamento dei partiti politici, l'informativa patrimoniale o la regolamentazione delle attività lobbistiche e del fenomeno delle "porte girevoli". Il quadro strategico non affronta nemmeno i rischi di clientelismo, favoritismo e nepotismo nell'amministrazione pubblica di alto livello né quelli derivanti dall'interfaccia tra imprese e soggetti politici. Secondo il sondaggio sull'integrità condotto nel 2019 dalla Corte dei conti, il livello di rischio di corruzione più elevato è imputabile agli organi statali (50 %), agli organi amministrativi locali (51 %) e agli istituti d'istruzione superiore (50 %). Nel periodo 2015-2019, l'Ungheria occupava il secondo posto nella classifica dell'OLAF relativa alle indagini (43) concluse con una raccomandazione finanziaria, condotte tra gli Stati membri.
La verifica delle dichiarazioni patrimoniali e dei conflitti di interesse potrebbe essere migliorata in termini di controlli sistematici e vigilanza indipendente. L'Ungheria dispone di un esauriente sistema di informativa patrimoniale in virtù del quale i membri del parlamento, i funzionari statali e i pubblici ufficiali devono presentare la propria dichiarazione patrimoniale e di interessi. Le dichiarazioni patrimoniali e di interessi dei membri del governo, degli alti funzionari statali e dei parlamentari sono disponibili in Internet
. Ciononostante le verifiche non sono sistematiche, ma si basano su segnalazioni di casi sospetti. Tale verifica è affidata all'organo presso il quale il pubblico ufficiale presta servizio o alla commissione parlamentare di verifica delle immunità e delle credenziali nel caso delle dichiarazioni dei membri del parlamento e dei funzionari statali di alto livello. I casi di aumenti di ricchezze ingiustificati possono innescare una procedura di verifica da parte dell'autorità fiscale e doganale nazionale, la quale però può avviare tale procedura solo se anche le autorità inquirenti hanno avviato indagini penali, condizione questa che lascia poco spazio alle verifiche indipendenti. Le questioni relative a una vigilanza e un'applicazione efficaci delle norme di condotta, al conflitto di interesse e alle dichiarazioni patrimoniali dei membri del parlamento sono state oggetto di raccomandazioni del GRECO, la cui attuazione è in sospeso.
La regolamentazione dell'attività lobbistica in Ungheria è lacunosa e non vi sono norme che regolino efficacemente il fenomeno delle "porte girevoli". La legislazione del 2010 in materia di attività lobbistica è stata riveduta introducendo l'obbligo per i pubblici ufficiali di divulgare i contatti con i lobbisti. I funzionari pubblici sono tenuti a informare per iscritto i loro superiori se una determinata riunione con un gruppo di lobbisti comporta rischi per l'integrità dell'organizzazione. Il superiore può vietare la riunione o subordinarla alla presenza di un terzo. Il decreto in questione tuttavia disciplina solo alcuni aspetti delle riunioni tra funzionari statali e lobbisti. In particolare, non prevede l'iscrizione obbligatoria dei lobbisti in un registro né l'obbligo di comunicare i contatti con questi ultimi a un organismo di controllo indipendente, e nemmeno impone ai funzionari di chiedere l'autorizzazione per tali contatti e di riferire in merito. Il GRECO ha sottolineato la necessità di migliorare i livelli di integrità, di adottare un codice di condotta per i membri del parlamento e di garantire una vigilanza e un'applicazione efficaci delle norme di condotta e sul conflitto di interesse. In Ungheria manca una regolamentazione specifica per la prevenzione del fenomeno delle "porte girevoli". Sebbene sia il codice del lavoro, sia una legge speciale sui pubblici ufficiali contengano clausole di riservatezza, essi non specificano alcun periodo di incompatibilità.
L'Ungheria dispone di leggi specifiche per la protezione di coloro che segnalano illeciti. La legge sulla protezione degli informatori garantisce l'anonimato e consente di presentare le denunce per via telematica, utilizzando un canale di segnalazione apposito gestito dal difensore civico ("commissario per i diritti fondamentali") (si veda la sezione "Altre questioni istituzionali relative al bilanciamento dei poteri"). Il difensore civico, tuttavia, ha una competenza solo limitata rispetto alle segnalazioni presentate al suo ufficio: in pratica, il suo compito principale si risolve nel trasmetterle alle autorità competenti. Le segnalazioni non sono trasmesse automaticamente alle autorità di contrasto: prima viene condotta un'indagine amministrativa dall'esperto di integrità dell'istituzione interessata. Gli esperti di integrità riferiscono direttamente al dirigente della rispettiva istituzione. Il difensore civico può comunque verificare, su richiesta o d'ufficio, se le autorità adite abbiano dato adeguato seguito ai rapporti. Le denunce sono accertate dalle istituzioni interessate e la risposta, contenente i risultati dell'indagine, è inserita in un registro elettronico.
Il finanziamento dei partiti in Ungheria rimane fonte di preoccupazione. Il GRECO ha osservato che, sebbene i registri dei partiti politici siano trasparenti, le fonti dei finanziamenti e la durata dei periodi di campagna elettorale restano oscuri. Per quanto riguarda i partiti politici che ricevono sovvenzioni statali, è necessario istituire meccanismi di monitoraggio.
III.Pluralismo dei media
La tutela della libertà e del pluralismo dei media in Ungheria è sancita dalla Legge fondamentale e da leggi settoriali (legge sui media e legge sulla libertà di stampa). La legge sulla libertà di stampa stabilisce che tale libertà comprende anche l'indipendenza dallo Stato e da qualsiasi organizzazione e gruppo di interesse. Il diritto di accesso alle informazioni pubbliche è riconosciuto dalla Legge fondamentale e trova espressione nella legge sulla libertà d'informazione. La legge sui media istituisce l'autorità nazionale per i media e per le informazioni e comunicazioni (l'autorità per i media), il cui organo decisionale è il consiglio dei media.
Se da un lato l'autorità dei media sembra disporre di risorse adeguate, dall'altro l'indipendenza e l'efficacia del consiglio dei media sono a rischio. Il consiglio dei media è composto dal presidente e da quattro membri eletti dal parlamento. Le regole per la nomina sono intese a favorire il consenso politico sulla scelta dei membri del consiglio dei media. L'Osservatorio del pluralismo dei media del 2020, mettendo in evidenza il fatto che tali regole non hanno impedito al partito di governo di nominare tutti e cinque i membri del consiglio dei media, registra un rischio medio (53 %) per l'indipendenza e l'efficacia di tale consiglio.
Il forum ungherese dei caporedattori (Főszerkesztők Fóruma) è una ONG di settore istituita nel 2012. Riunisce su base volontaria i redattori di tutti i principali media elettronici, cartacei e online ungheresi. Tra i suoi principali obiettivi figurano il rafforzamento dell'insegnamento dell'etica del giornalismo, la definizione di orientamenti, la promozione delle migliori pratiche nell'ambito dell'etica del giornalismo, la promozione della fiducia nei media e la formulazione di procedure di autoregolamentazione dei media. Nel 2015 il forum ha stabilito le norme etiche e i valori del giornalismo, tra cui l'imparzialità, la completezza e le regole per ottenere e trattare le informazioni. Il forum intende promuovere il giornalismo di qualità, in particolare assegnando premi giornalistici.
In Ungheria il pluralismo del mercato dei media è ad alto rischio. In virtù di un decreto governativo, la fondazione KESMA, nata nel novembre 2018 dalla fusione di oltre 470 mezzi di informazione filogovernativi, è stata sottratta al controllo dell'autorità garante della concorrenza e dell'autorità per i media dichiarando tale fusione "di importanza strategica nazionale" e impedendo in tal modo alle autorità di controllarla. Con decisione del 25 giugno 2020, la Corte costituzionale ha respinto la domanda di opposizione presentata da un quarto dei membri del parlamento contro il decreto del governo, dichiarando che è di esclusiva prerogativa del governo determinare le questioni di "importanza strategica nazionale" e che nulla nella fusione può essere interpretato come una minaccia al pluralismo dei media del paese. Una relazione ad hoc del Centro europeo per la libertà di stampa e media ha concluso che "la costituzione di KESMA mediante la fusione di oltre 470 [...] diversi mezzi di informazione accentuerà il rischio generale" per il pluralismo dei media in Ungheria secondo diversi indicatori chiave analizzati dall'Osservatorio del pluralismo dei media, tra cui le condizioni di lavoro dei giornalisti, la concentrazione della proprietà orizzontale e trasversale dei media e l'assegnazione della pubblicità statale. In particolare, analizzando questi eventi dal punto di vista dell'indipendenza dell'autorità dei media dall'influenza politica e/o economica e della capacità del governo di ignorare l'autorità dei media, la relazione ha rilevato che "l'esclusione totale del controllo da parte dell'autorità ungherese dei media di un'operazione importante come KESMA [...] rappresenta un ulteriore elemento di rischio" per il pluralismo dei media in Ungheria. Le organizzazioni ungheresi ed europee per la libertà dei media, come pure la società civile hanno espresso una forte preoccupazione per il licenziamento, avvenuto il 22 luglio 2020, del caporedattore di Index.hu (il sito di informazione online più popolare in Ungheria) seguito dalle dimissioni di quasi tutti i suoi giornalisti. Altro fatto preoccupante è che Index.hu potrebbe seguire lo schema di acquisizione degli altri siti di informazione indipendenti messo in atto da imprenditori filogovernativi, come è avvenuto in precedenza con l'organo di informazione Origo.
La trasparenza della proprietà dei media non è disciplinata dalla legislazione di settore. I fornitori di servizi di media lineari devono notificare all'autorità per i media i dati relativi alla proprietà diretta o indiretta (loro o della società madre) dell'impresa di servizi. La legge sui media contiene norme dettagliate per prevenire la concentrazione del mercato dei media. Secondo l'Osservatorio del pluralismo dei media 2020 la situazione relativa alla trasparenza della proprietà presenta tuttavia un rischio elevato (75 %).
La pubblicità statale consente al governo di esercitare un'influenza politica indiretta sui media. Secondo l'Osservatorio del pluralismo dei media e importanti portatori di interesse
, il rischio maggiore per la libertà e il pluralismo dei media in Ungheria riguarda l'indipendenza politica (82 %). L'Osservatorio del pluralismo dei media rileva che, sebbene l'ingerenza e il controllo politico diretti non siano diffusi, è noto che sui media è esercitata un'influenza indiretta. La fondazione KESMA, precedentemente menzionata, rappresenta il coronamento di questo processo per quanto riguarda i media filogovernativi. Il fenomeno è stato acuito dal vuoto legislativo e dall'assenza di trasparenza in merito alla distribuzione della pubblicità statale, motivo per cui questo indicatore di rischio ha ottenuto il punteggio massimo (97 %) nell'Osservatorio del pluralismo dei media del 2020. L'Osservatorio sottolinea che nel 2019 la quota di pubblicità statale assegnata agli organi di informazione filogovernativi è stata pari al 75 % nel mercato della stampa, al 95 % nel mercato televisivo, al 90 % nel mercato delle notizie online e al 90 % nel mercato radiofonico.
L'accesso del pubblico alle informazioni è ostacolato. Pur classificando questo settore a "basso rischio", l'Osservatorio del pluralismo dei media del 2020 sottolinea che, sebbene la legislazione vigente sia chiara e gli organi giurisdizionali
siano inclini a concedere ai giornalisti e al pubblico in generale l'accesso alle informazioni, le sentenze che annullano le decisioni degli organismi pubblici sono spesso praticamente inapplicabili
. Nel 2016 il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei difensori dei diritti umani ha raccomandato all'Ungheria di riesaminare le disposizioni giuridiche relative alla libertà di informazione e alla protezione dei dati al fine di garantire un accesso libero e incondizionato alle informazioni di pubblico interesse
. La questione è stata sollevata in una raccomandazione specifica per paese nel contesto del semestre europeo 2020
. La legge in materia di libertà d'informazione prevede che qualsiasi "organo che svolge funzioni pubbliche" fornisca, su richiesta, l'accesso ai dati di interesse pubblico sotto il suo controllo, fatte salve le eccezioni previste dalla legge stessa
. Sebbene la legge sulla libertà d'informazione sia relativamente stabile, altre normative settoriali sono costantemente sottoposte a piccole modifiche che hanno corroso il quadro giuridico relativo alla trasparenza e all'accesso ai dati
. Nel 2013, la legge sulla libertà d'informazione è stata modificata
per impedire richieste di informazioni "abusive". Nel 2016 il governo ha emanato un decreto
che conferisce alle istituzioni pubbliche la facoltà di chiedere un rimborso dei costi sostenuti per la risposta a richieste che comporta un lavoro aggiuntivo da parte dell'autorità pubblica. Per quanto riguarda l'accesso diretto dei giornalisti ad eventi pubblici, secondo l'Osservatorio del pluralismo dei media del 2020, il divieto d'accesso a certi eventi pubblici imposto ai giornalisti è un fenomeno in aumento.
I media indipendenti sono confrontati a ostacoli e intimidazioni sistematici. Secondo il Mérték Média Monitor, in base alle entrate i media filogovernativi controllano l'80 % del mercato dei mezzi di informazione e della copertura dei contenuti politici
. Alla piccola quota di mercato occupata dai media indipendenti si aggiungono gli ostacoli e le intimidazioni a cui devono sistematicamente far fronte i giornalisti e i mezzi di informazione indipendenti. Una ricerca condotta dall'Unione ungherese per le libertà civili (TASZ) nel 2019 e durante la pandemia di COVID‑19 nel 2020 mette in evidenza gli impedimenti sistematici al lavoro dei media indipendenti attuati, tra l'altro, ignorando le richieste della stampa, limitando l'accesso fisico dei giornalisti e discreditando, stigmatizzando e intimidendo le fonti. Non sono stati segnalate aggressioni fisiche contro giornalisti e altri professionisti del settore dei media. In Ungheria una delle pene previste per il reato di diffamazione è la detenzione. Nel 2019 la Piattaforma del Consiglio d'Europa per la promozione del giornalismo e la protezione dei giornalisti ha pubblicato due segnalazioni riguardanti le restrizioni alle attività dei giornalisti in parlamento e una campagna denigratoria contro due reporter di Index.hu condotta su mezzi di informazione filogovernativi, e per mezzo di poster, diffusamente considerati antisemiti, affissi a Budapest. Nello stesso anno, una rivista settimanale filogovernativa ha pubblicato un elenco di oltre 200 persone, tra cui numerosi giornalisti etichettandoli come "mercenari" di George Soros. Nel 2020 la Piattaforma ha pubblicato quattro segnalazioni riguardanti il divieto di diffusione della rivista Forbes Hungary, istruzioni del governo al personale di media statali ungheresi in base alle quali è necessario chiedere un'autorizzazione prima di scrivere su una serie di temi, una campagna di intimidazione (con citazioni in giustizia e altre minacce) nei confronti del vignettista Gábor Pápai a causa della pubblicazione di una vignetta ritenuta blasfema e il disegno di legge (diventato legge il 30 marzo 2020) che ha introdotto il reato di diffusione di "false informazioni" sul COVID‑19 e sanzioni fino a cinque anni di reclusione. L'Ungheria ha fornito risposte dettagliate a molte di queste segnalazioni. Per quanto riguarda la configurazione come reato delle false affermazioni o della diffusione di informazioni false relative alla pandemia, la Commissione europea ha dichiarato che ciò desta preoccupazione per quanto riguarda la certezza del diritto e può avere un effetto dissuasivo sulla libertà di espressione.
IV.Altre questioni istituzionali relative al bilanciamento dei poteri.
L'Ungheria è una repubblica parlamentare con un parlamento unicamerale (Assemblea nazionale). Il parlamento, tra altre cose, adotta e modifica la Legge fondamentale dell'Ungheria, legifera, elegge il primo ministro ed elegge (a maggioranza di due terzi) i pubblici ufficiali più importanti del paese. Il parlamento elegge anche il presidente della Repubblica. Esistono varie istituzioni incaricate di controbilanciare il potere legislativo e quello esecutivo, tra cui la Corte costituzionale, la Corte dei conti e il difensore civico ("commissario per i diritti fondamentali"). Un progetto di legge può essere presentato dal governo, dal presidente della Repubblica, da tutte le commissioni parlamentari e anche da qualunque membro del parlamento.
Il ricorso alle consultazioni pubbliche e alle valutazioni d'impatto è diminuito. Secondo il diritto ungherese la consultazione pubblica e le valutazioni d'impatto ex ante ed ex post sono obbligatorie, ma nella pratica sono piuttosto formali o simboliche. Nel contesto del semestre europeo sono state espresse preoccupazioni in merito al coinvolgimento delle parti sociali e alla qualità e la certezza del processo decisionale. Le consultazioni e le valutazioni d'impatto sono state ripetutamente eluse applicando procedure legislative speciali, come le procedure d'urgenza o i progetti di legge di singoli membri, dato che le norme relative alla consultazione e alle valutazioni d'impatto si applicano solo ai progetti di legge proposti dal governo.
L'11 marzo 2020, in risposta alla pandemia di COVID‑19, il governo ha dichiarato lo "stato di pericolo" a tempo indefinito, con il potere discrezionale di mantenerlo o di porvi fine. Il 30 marzo 2020, il parlamento ha approvato una nuova legge che consente al governo di disapplicare per decreto ogni legge. I poteri di emergenza concessi sono apparsi molto ampi alla luce dell'effetto combinato di poteri definiti genericamente e dell'assenza di un chiaro limite temporale. Alcune misure di emergenza adottate in forza di detti poteri hanno sollevato interrogativi in merito alla loro necessità e proporzionalità e hanno interferito con le attività delle imprese e la stabilità del contesto normativo. La questione è stata affrontata anche mediante una raccomandazione specifica per paese nel contesto del semestre europeo 2020, in cui il Consiglio ha raccomandato all'Ungheria di "garantire che le misure di emergenza siano rigorosamente proporzionate, limitate nel tempo e in linea con le norme europee e internazionali e che non interferiscano con l'attività delle imprese e la stabilità del contesto normativo". Il 18 giugno 2020 il governo ha posto fine allo "stato di pericolo" e ha dichiarato lo "stato di emergenza sanitaria" fino al 18 dicembre 2020. L'applicabilità di alcune misure di emergenza è stata estesa oltre "lo stato di pericolo". Alcune misure di emergenza sono state impugnate dinanzi alla Corte costituzionale. Nel luglio 2020 la Corte costituzionale ha respinto una domanda di riesame di una misura di emergenza emessa durante lo "stato di pericolo", invocando la sua incompetenza in materia fiscale e di bilancio.
Nel dicembre 2019 con la legislazione "omnibus" sono state introdotte nuove norme relative alla procedura di ricorso costituzionale. A seguito di tale riforma legislativa, le autorità amministrative possono contestare dinanzi alla Corte costituzionale una sentenza definitiva, se essa viola i loro diritti e limita i poteri loro conferiti dalla Legge fondamentale. Un simile sistema procedurale solleva interrogativi in merito al principio della certezza del diritto.
Sebbene il commissario per i diritti fondamentali fosse stato accreditato con uno status "A", il suo riaccreditamento è stato rinviato. Nell'ottobre 2019, il sottocomitato per l'accreditamento delle Nazioni Unite (SCA) ha ritenuto che le informazioni fornite in merito ai provvedimenti adottati per rispondere a varie raccomandazioni e preoccupazioni fossero insufficienti. Secondo il sottocomitato, il processo di selezione non era stato sufficientemente ampio e trasparente: le informazioni fornite dal commissario non dimostravano un impegno adeguato nella soluzione dei problemi relativi ai diritti umani e non vi era stata una chiara pronuncia a favore della promozione e della tutela di tutti i diritti umani. Tale preoccupazione è stata sollevata in particolare per la posizione assunta dal commissario in merito alla legge sul finanziamento estero delle organizzazioni (cfr. infra). Il sottocomitato ha inoltre raccomandato di sostenere un finanziamento adeguato. Nel maggio 2020, in base a una nuova legge sullo status e la retribuzione del personale del commissario, le retribuzioni sono state aumentate del 30 %. Inoltre, nel 2020 il commissario ha assunto le competenze della commissione indipendente per le denunce della polizia. Sono state espresse preoccupazioni per quanto riguarda l'indipendenza di varie istituzioni e la loro capacità di controbilanciare i poteri del governo.
La società civile continua a subire pressioni, soprattutto quando critica il governo. Nel giugno 2020 la Corte di giustizia ha dichiarato la legislazione ungherese sulla trasparenza delle organizzazioni della società civile finanziate con fondi stranieri, adottata nel giugno 2017, non compatibile con la libera circolazione dei capitali, con il diritto alla libertà di associazione e con il diritto alla protezione della vita privata e dei dati personali sancito dalla Carta dei diritti fondamentali. Le misure legislative necessarie per dare esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia sono in fase di elaborazione. Nel novembre 2019 la Commissione ha deferito l'Ungheria alla Corte di giustizia in relazione a un atto legislativo (denominato dal governo "Stop Soros") che ha qualificato come reato l'assistenza prestata da qualsiasi persona, per conto di organizzazioni nazionali, internazionali e non governative, a persone che desiderano presentare domanda di asilo. Nel giugno 2018 la commissione di Venezia e l'OSCE/ODIHR hanno pubblicato un parere congiunto in cui concludevano che le disposizioni esaminate violavano il diritto alla libertà di associazione e di espressione e avrebbero dovuto essere abrogate. La commissione di Venezia e l'OSCE/ODIHR hanno criticato anche un'altra legge che introduce un'imposta speciale sull'immigrazione del 25 % applicabile al sostegno finanziario offerto alle organizzazioni che svolgono "attività che favoriscono l'immigrazione". La retorica ostile usata dal governo e dai media filogovernativi ostacola inoltre la cooperazione costruttiva con le organizzazioni della società civile. Lo spazio civico in Ungheria è stato valutato come "ostruito". È importante che il quadro giuridico applicabile e il contesto politico e pubblico tengano conto delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa riguardanti la protezione e promozione dello spazio della società civile.
Allegato I Elenco delle fonti in ordine alfabetico*
* L'elenco dei contributi ricevuti nel contesto della consultazione ai fini della relazione sullo Stato di diritto 2020 è disponibile all'indirizzo (sito Internet COM)
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Associazione europea dei magistrati (2019), Report on the fact-finding mission of the EAJ to Hungary, 3 maggio 2019:
https://www.iaj-uim.org/iuw/wp-content/uploads/2019/05/Report-on-the-fact-finding-mission-of-a-delegation-of-the-EAJ-to-Hungary.pdf
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Centro per il pluralismo e la libertà dei media (2019), Decriminalisation of Defamation
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Centro per il pluralismo e la libertà dei media, Osservatorio del pluralismo dei media 2020:
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Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza del 7 febbraio 2019, Carlos Escribano Vindel, C‑49/18.
Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza del 19 novembre 2019, AK, cause riunite C‑585/18, C‑624/18 and C‑625/18.
Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza del 18 giugno 2020, Commissione/Ungheria, C‑78/18.
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Corte di giustizia dell'Unione europea, causa C-821/19, pendente.
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Transparency International (2019), Corruption Perceptions Index.
Unione ungherese per le libertà civili (2020), Research on the obstruction of the work of journalists during the coronavirus pandemic in Hungary (15 April 2020).
https://tasz.hu/a/files/coronavirus_press_research.pdf
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Visita virtuale in Ungheria nel contesto della relazione sullo Stato di diritto del 2020.
Allegato II Visita in Ungheria
Nel giugno 2020 i servizi della Commissione hanno tenuto riunioni virtuali con le organizzazioni seguenti:
·Amnesty International Ungheria
·Commissione per la legislazione dell'Assemblea nazionale
·Centro di ricerca sulla corruzione di Budapest
·Forum dei caporedattori (Főszerkesztők Fóruma)
·Istituto Eötvös Károly
·Ordine degli avvocati ungheresi
·Unione ungherese per le libertà civili
·Comitato di Helsinki ungherese
·K-Monitor
·Mérték Media Monitor
·Ministero dell'Interno
·Ministero della Giustizia
·Autorità nazionale per la protezione dei dati e la libertà d'informazione
·Consiglio nazionale della magistratura
·Autorità nazionale per i media e l'infocomunicazione
·Ufficio giudiziario nazionale
·Ufficio del commissario per i diritti fondamentali
·Ufficio della Corte costituzionale
·Procura ungherese
·Corte dei conti
·Corte suprema (Kúria)
·Transparency International Ungheria
* La Commissione ha inoltre incontrato le seguenti organizzazioni in una serie di riunioni orizzontali:
·Amnesty International
·Civil Liberties Union for Europe
·Civil Society Europe
·Conferenza delle chiese europee
·EuroCommerce
·European Center for Not-for-Profit Law
·Centro europeo per la libertà di stampa e dei media
·Forum civico europeo
·Free Press Unlimited
·Front Line Defenders
·ILGA-Europe
·Commissione internazionale di giuristi
·Federazione internazionale dei diritti dell'uomo
·International Press Institute
·Piattaforma per l'apprendimento permanente
·Open Society Justice Initiative/Open Society European Policy Institute
·Reporter senza frontiere
·Transparency International EU