Bruxelles, 17.12.2020

COM(2020) 847 final

2020/0376(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea in riferimento all'intesa settoriale sui crediti all'esportazione relativi agli aeromobili civili


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione in riferimento all'intesa settoriale sui crediti all'esportazione relativi agli aeromobili civili ("intesa settoriale per gli aeromobili" o "ASU") in relazione alla linea comune prevista conformemente alla parte 4, sezione 3, dell'ASU.

2.Contesto della proposta

2.1.Intesa settoriale sui crediti all'esportazione relativi agli aeromobili civili

Obiettivo dell'intesa settoriale per gli aeromobili è stabilire un quadro per un uso prevedibile, coerente e trasparente dei crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico per la vendita o il leasing di aeromobili e di beni e servizi connessi di cui all'articolo 4, lettera a), dell'ASU. L'intesa settoriale è entrata in vigore il 1º febbraio 2011.

L'intesa settoriale per gli aeromobili costituisce l'allegato III dell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico ("l'accordo"), che è integrato dall'OCSE da un punto di vista amministrativo e riceve sostegno dal segretariato per i crediti alle esportazioni dell'OCSE. Tuttavia né l'accordo né l'intesa settoriale per gli aeromobili sono atti dell'OCSE 1 .

L'Unione europea è parte dell'accordo e dell'intesa settoriale per gli aeromobili ed entrambi sono stati recepiti nell'acquis comunitario in virtù del regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 2 del 16 novembre 2011. Pertanto l'accordo e l'intesa settoriale per gli aeromobili sono giuridicamente vincolanti ai sensi del diritto dell'Unione.

2.2.I partecipanti all'ASU

L'intesa settoriale per gli aeromobili conta attualmente dieci partecipanti ("partecipanti all'ASU"): Australia, Brasile, Canada, Corea, Giappone, Norvegia, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Svizzera e Unione europea. I partecipanti all'ASU adottano decisioni in merito alle modifiche dell'ASU e possono accettare linee comuni conformemente alla parte 4, sezione 3, dell'ASU. Le decisioni sono adottate per consenso, in modo che la modifica dell'ASU o della linea comune non possa essere adottata se un partecipante solleva obiezioni.

La Commissione europea rappresenta l'Unione nelle riunioni dei partecipanti all'ASU e nelle procedure scritte per il processo decisionale dei partecipanti.

Una linea comune è uno strumento previsto dall'ASU che consente in via eccezionale ai partecipanti di discostarsi dalle disposizioni dell'ASU per quanto riguarda una specifica operazione o, temporaneamente, per un numero non specifico di operazioni. Le linee comuni possono essere accettate mediante silenzio assenso con procedura scritta, in quanto si ritiene che un partecipante che non si esprime abbia accettato la proposta di linea comune. Lo stesso avviene se un partecipante dichiara di non avere una propria posizione in merito alla linea comune. Le risposte a una proposta di linea comune devono essere fornite, in linea di principio, entro 20 giorni di calendario (articolo 29 dell'ASU). Il segretariato per i crediti alle esportazioni dell'OCSE comunica ai partecipanti se la linea comune è stata accettata; la linea comune concordata entra in vigore una volta trascorsi tre giorni di calendario da tale comunicazione (articolo 32 dell'ASU).

2.3.L'atto previsto dei partecipanti all'ASU

La misura prevista consisterebbe in una proposta di linea comune da sottoporre ai partecipanti all'ASU conformemente alla parte 4, sezione 3, dell'ASU. La linea comune proposta costituirebbe una misura urgente ed eccezionale in risposta alla recessione economica derivante dalla crisi sanitaria della COVID-19 e volta a ridurre il grave impatto della crisi sull'industria europea dell'aviazione civile (cfr. maggiori dettagli nella sezione 3 seguente). La linea comune proposta, se approvata, modificherebbe temporaneamente la disposizione dell'ASU che disciplina il rimborso del capitale (articolo 13 dell'ASU), che avrebbe di conseguenza effetti giuridici nell'UE ai sensi del diritto dell'Unione (cfr. il precedente punto 2.1).

Visto il carattere emergenziale della misura, la proposta dovrebbe essere presentata quanto prima e, se approvata, anche la linea comune prevista dovrà essere applicabile a tutti i partecipanti quanto prima. Data la procedura specifica di approvazione tacita di 20 giorni stabilita nell'ASU (cfr. il precedente punto 2.2), la proposta dell'Unione relativa alla linea comune può essere approvata automaticamente dai partecipanti come versione definitiva della linea comune, a condizione che non siano sollevate obiezioni, e dovrebbe entrare in vigore tre giorni dopo la conclusione della procedura.

Alla luce di quanto precede, è opportuno stabilire la proposta dell'Unione quale posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, in quanto la decisione vincolerà l'Unione e inciderà sul diritto dell'Unione, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1233/2011, che stabilisce che "Gli orientamenti che figurano nell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico ("accordo") si applicano nell'Unione. Il testo dell'accordo è allegato al presente regolamento."

La procedura relativa alla linea comune dei partecipanti all'ASU dovrebbe essere avviata nel gennaio 2021 e dovrebbe concludersi nel febbraio 2021.

3.La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione

La linea comune prevista consentirebbe ai partecipanti all'ASU di sostenere temporaneamente i rispettivi costruttori di aeromobili civili, le cui attività sono compromesse da problemi di liquidità a breve termine degli operatori e degli acquirenti di nuovi aeromobili e motori a seguito delle conseguenze della pandemia di COVID-19. Attualmente la maggior parte delle compagnie aeree, se non tutte, stanno riscontrando drastiche riduzioni dei ricavi e, nella fase di ripresa post-COVID, avranno ancora posizioni di liquidità fragili, in quanto dovranno far fronte alle conseguenze finanziarie della crisi e alla contrazione della domanda.

Concretamente, la linea comune proposta consentirebbe agli acquirenti di aeromobili e motori nuovi di differire l'inizio del rimborso del capitale del prestito a 12 mesi o, se sono soddisfatte determinate condizioni, a 18 mesi dopo la consegna, consentendo al contempo ai costruttori di ricevere il pagamento per gli aeromobili e i motori nuovi in consegna nei successivi 12 mesi. La linea comune avrà una validità di 12 mesi.

Tenuto conto del fatto che l'obiettivo della linea comune prevista è ridurre il grave impatto della crisi sanitaria della COVID-19 sull'industria europea dell'aviazione civile e dato che l'Unione prevede di presentare la proposta relativa a tale linea comune, la posizione da adottare a nome dell'Unione dovrebbe essere quella di formulare e sostenere il progetto di proposta figurante nell'allegato della presente decisione.

3.1.Base giuridica procedurale

3.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 3 .

3.1.2.Applicazione al caso concreto

L'atto che i partecipanti all'ASU sono chiamati ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto ha effetti giuridici ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni 2001/76/CE e 2001/77/CE del Consiglio, il quale stabilisce che "Gli orientamenti che figurano nell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico ("accordo") si applicano nell'Unione. Il testo dell'accordo è allegato al presente regolamento."

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

3.2.Base giuridica sostanziale

3.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione.

3.2.2.Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207.

3.3.Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9.

4.Pubblicazione dell'atto previsto

L'atto dei partecipanti all'ASU apporterà modifiche all'intesa settoriale per gli aeromobili e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'accettazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2020/0376 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea in riferimento all'intesa settoriale sui crediti all'esportazione relativi agli aeromobili civili

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'intesa settoriale sui crediti all'esportazione relativi agli aeromobili civili ("intesa settoriale per gli aeromobili" o "ASU"), che costituisce l'allegato III dell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico, è stata recepita e quindi resa giuridicamente vincolante nell'Unione europea dal regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 4 .

(2)I partecipanti all'intesa settoriale per gli aeromobili ("partecipanti all'ASU") sono chiamati a decidere, mediante procedura scritta, in merito alla proposta dell'Unione europea relativa a una linea comune conformemente alla parte 4, sezione 3, dell'intesa settoriale al fine di consentire un rinvio temporaneo del rimborso del capitale per gli acquirenti di aeromobili e motori nuovi alla luce dell'attuale crisi economica dovuta alla COVID-19 e della sua evoluzione.

(3)È opportuno stabilire la proposta dell'Unione relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione nella procedura scritta dei partecipanti all'ASU, poiché la decisione sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione ai sensi del regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni 2001/76/CE e 2001/77/CE del Consiglio.

(4)La proposta di linea comune consentirebbe agli acquirenti di aeromobili nuovi, quali definiti all'articolo 8, lettera a), punto 1), dell'ASU, e ai beneficiari di sostegno pubblico per i motori di riserva e pezzi di ricambio di cui all'articolo 20, lettere a), b) e c), dell'ASU, di differire il rimborso del capitale del prestito a 12 mesi o, se sono soddisfatte determinate condizioni, a 18 mesi dopo la consegna. Questa misura eccezionale è necessaria in risposta alla recessione economica derivante dalla crisi sanitaria della COVID-19 e per ridurre il grave impatto della crisi sul settore dell'aviazione civile, le cui attività sono compromesse da problemi di liquidità a breve termine degli operatori e degli acquirenti di nuovi aeromobili e motori,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione in riferimento alla proposta di linea comune, conformemente alla parte 4, sezione 3, dell'intesa settoriale per gli aeromobili deve basarsi sull'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Secondo la definizione di cui all'articolo 5 della convenzione OCSE.
(2)    Regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 45).
(3)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
(4)    Regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 45).

Bruxelles, 17.12.2020

COM(2020) 847 final

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea in riferimento all'intesa settoriale sui crediti all'esportazione relativi agli aeromobili civili















ALLEGATO

Proposta dell'UE per una linea comune conformemente all'articolo 28 e ss. dell'ASU – rinvio del rimborso

1.Numero di riferimento: UE [•]/2020.

2.Nome del paese importatore: diversi.

3.Descrizione dell'operazione: sostegno pubblico per nuovi aeromobili e motori di riserva.

4.Proposta di linea comune: aggiunta provvisoria di due piani di rimborso alternativi nella clausola 13, lettera a), dell'ASU.

5.Nazionalità e nomi degli offerenti noti: n.p.

6.Termine ultimo della gara/dell'offerta: n.p.

7.Altre informazioni:

Contesto:

L'UE propone una linea comune temporanea con effetto immediato in grado di affrontare i problemi di liquidità a breve termine cui sono confrontati gli operatori e gli acquirenti di nuovi aeromobili e motori alla luce dell'attuale crisi della COVID-19 e della sua evoluzione. È chiaro che la maggior parte delle compagnie aeree, se non tutte, stanno riscontrando drastiche riduzioni dei ricavi e, nella fase di ripresa post-COVID, avranno posizioni di liquidità ancora più fragili, in quanto dovranno far fronte alle conseguenze finanziarie della crisi e potrebbero essere confrontate a una contrazione della domanda per un certo periodo di tempo.

Obiettivo della linea comune proposta è attenuare il potenziale impatto finanziario della crisi sui costruttori nazionali, consentendo ai partecipanti di offrire condizioni di finanziamento conformi ai principi dell'intesa settoriale per gli aeromobili, affrontando al contempo lo specifico impatto sulla liquidità a breve termine attualmente osservato.

·Condizioni generali

La proposta mira ad affrontare la questione consentendo temporaneamente agli acquirenti di differire il rimborso del capitale di 12 o 18 mesi, consentendo al contempo ai costruttori di ricevere i pagamenti per aeromobili e motori nuovi in consegna nei successivi 12 mesi.

·Logica del bonus ambientale

Date le circostanze eccezionali, gli acquirenti e i mutuatari sono confrontati a posizioni di finanziamento estremamente restrittive a causa della forte contrazione della domanda. In tale contesto, gli acquirenti e i mutuatari possono beneficiare di un ulteriore rinvio di 6 mesi. In cambio essi sono incoraggiati ad adottare buone pratiche relativamente alle misure di monitoraggio e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

Fatta salva l'analisi globale dei rischi dell'operazione effettuata da ciascuna agenzia di credito all'esportazione ("ECA"), la prima rata di rimborso del capitale inizia al più tardi 18 mesi dopo la data di partenza del credito e le rate degli interessi iniziano non oltre tre mesi, o non oltre sei mesi previa notifica, dopo la data di partenza del credito, se è reso pubblico con cadenza annuale un piano di monitoraggio e di riduzione o di compensazione ("piano per le emissioni di gas a effetto serra") che comprenda:

i.un monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra tramite una metodologia riconosciuta e accettabile

e

ii.un obiettivo quantitativo per le emissioni di gas a effetto serra e la divulgazione delle misure già in vigore o da attuare per ridurre o compensare le emissioni di gas a effetto serra.

Se non è ancora in vigore e non è ancora disponibile al pubblico un piano per le emissioni di gas a effetto serra, gli acquirenti o i mutuatari potrebbero comunque beneficiare della proroga supplementare di 6 mesi di cui sopra, se si impegnano esplicitamente, al momento della presentazione della richiesta, ad adottare e garantire l'adeguata divulgazione di tale piano in un lasso di tempo ragionevole nei 12 mesi del piano di rimborso alternativo.

Se l'acquirente o il mutuatario non comunica tale relazione o piano nei 12 mesi del piano di rimborso alternativo, si applicano le condizioni generali e la prima rata del capitale è versata entro 12 mesi dalla data di partenza del credito.

Proposta:

Si propone che i partecipanti possano beneficiare, per un periodo di 12 mesi, di un piano di rimborso alternativo ai sensi della clausola 13, lettera a), dell'ASU: Rimborso del capitale e degli interessi mediante una linea comune. Il piano di rimborso aggiuntivo messo a disposizione dei partecipanti è definito come segue:

13 a)I partecipanti applicano un piano di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi rispondente a quanto indicato ai punti 1), 2), 3) e 4) che seguono:

1)...come scritto nell'ASU.

2)...come scritto nell'ASU.

3)Previa notifica preventiva, il capitale e gli interessi combinati sono rimborsati in rate uguali:

a)le rate sono pagabili a scadenze non superiori ai tre mesi e:

i)la prima rata del capitale è versata entro 12 mesi dalla data di partenza del credito. A scanso di dubbi, i rimborsi del capitale da effettuare di norma entro i primi 12 mesi, come stabilito ai punti 1) e 2), saranno distribuiti proporzionalmente tra le rate di rimborso del capitale da versare ai sensi del punto 3);

ii)o in alternativa, se l'acquirente o il mutuatario:

pubblica una relazione annuale comprendente un monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra e un piano per ridurre o compensare tali emissioni ("piano per le emissioni di gas a effetto serra");

oppure

si impegna ufficialmente, al momento della presentazione della richiesta, ad adottare e garantire un'adeguata divulgazione di tale piano in un lasso di tempo ragionevole nei 12 mesi del piano di rimborso alternativo di cui al punto 3, lettera a), numero i) di cui sopra.

La prima rata del capitale è versata entro e non oltre 18 mesi dalla data di partenza del credito. A scanso di dubbi, i rimborsi del capitale da effettuare di norma entro i primi 18 mesi, come stabilito ai punti 1) e 2), saranno distribuiti proporzionalmente tra le rate di rimborso del capitale da versare ai sensi del punto 3);

Se l'acquirente o il mutuatario non comunica tale relazione o piano nei 12 mesi del piano di rimborso alternativo, la prima rata del capitale è versata entro 12 mesi dalla data di partenza del credito; 

b)le rate degli interessi sono pagabili a scadenze non superiori ai tre mesi; il pagamento della prima rata va effettuato entro tre mesi dalla data di partenza del credito;

c)in alternativa, le rate del capitale e degli interessi possono essere pagate ogni sei mesi a condizione che la prima rata del capitale sia versata entro 12 mesi o entro 18 mesi, ai sensi del punto a), numero ii), dalla data di partenza del credito e la decorrenza delle rate degli interessi sia prevista al massimo sei mesi dopo la data di partenza del credito. In tale caso ai tassi di premio minimi calcolati conformemente all'appendice II si applica una maggiorazione del 15 %;

d)in caso di operazione a tasso variabile, il piano di ammortamento del capitale è fissato, per l'intero periodo, non oltre cinque giorni lavorativi prima della data dell'esborso sulla base del tasso di interesse variabile o del tasso swap di quel momento;

4)previa notifica preventiva, il rimborso del capitale si effettua in rate uguali, con interessi calcolati sull'importo decrescente del capitale:

a)le rate del capitale sono pagabili a scadenze regolari non superiori ai tre mesi e:

i)la prima rata è versata entro e non oltre 12 mesi dalla data di partenza del credito. A scanso di dubbi, i rimborsi del capitale da effettuare di norma entro i primi 12 mesi, come stabilito ai punti 1) e 2), saranno distribuiti proporzionalmente tra le rate di rimborso del capitale da versare ai sensi del punto 4);

ii)o in alternativa, se l'acquirente o il mutuatario:

pubblica una relazione annuale comprendente un monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra e un piano per ridurre o compensare tali emissioni;

oppure

si impegna ufficialmente, al momento della presentazione della richiesta, ad adottare e garantire un'adeguata divulgazione di tale piano in un lasso di tempo ragionevole nei 12 mesi del piano di rimborso alternativo di cui al punto 4, lettera a), numero i) di cui sopra.

La prima rata del capitale è versata entro e non oltre 18 mesi dalla data di partenza del credito. A scanso di dubbi, i rimborsi del capitale da effettuare di norma entro i primi 18 mesi, come stabilito ai punti 1) e 2), saranno distribuiti proporzionalmente tra le rate di rimborso del capitale da versare ai sensi del punto 4).

Se l'acquirente o il mutuatario non comunica tale relazione o piano nei 12 mesi del piano di rimborso alternativo, la prima rata del capitale è versata entro 18 mesi dalla data di partenza del credito;

b)le rate degli interessi sono pagabili a scadenze non superiori ai tre mesi; il pagamento della prima rata va effettuato entro tre mesi dalla data di partenza del credito;

c)in alternativa, le rate di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi possono essere versate ogni sei mesi a condizione che la prima rata del capitale sia versata entro 12 mesi o entro 18 mesi, ai sensi del punto a), numero ii), dalla data di partenza del credito e la decorrenza delle rate degli interessi sia prevista al massimo sei mesi dopo la data di partenza del credito. In tale caso ai tassi di premio minimi calcolati conformemente all'appendice II si applica una maggiorazione del 15 %.

Ambito di applicazione:

Si propone che la linea comune:

i)

si applichi per dodici mesi a decorrere dal 1º novembre 2020;

ii)

si applichi solo agli aeromobili nuovi quali definiti all'articolo 8, lettera a), punto 1), e al sostegno per i motori di riserva e i pezzi di ricambio di cui all'articolo 20, lettere a), b) e c) dell'ASU;

iii)

non si applichi agli aeromobili che non sono utilizzati per operazioni generatrici di entrate, mediante il trasporto di passeggeri o merci o mediante operazioni di leasing;

iv)

si applichi solo alle nuove attività quali definite al punto ii), per le quali sia fornito un sostegno pubblico durante il periodo di validità della linea comune;

v)

si applichi solo agli aeromobili e ai motori quali definiti al punto ii), ordinati nell'ambito degli accordi di acquisto eseguiti l'11 marzo 2020 o prima di tale data;

vi)

preveda strumenti di flessibilità per le intese di finanziamento provvisorie (quali definite all'articolo 8, lettera b)) solo quando la consegna e l'intesa di finanziamento provvisoria avvengano durante il periodo di validità della linea comune;

vii)

sia a disposizione di tutti gli acquirenti o mutuatari previa presentazione al partecipante di un'analisi dell'impatto sui flussi di cassa che dimostri la necessità della linea comune;

viii)

sia applicabile ai ritardi di consegna a condizione che la consegna avvenga entro 90 giorni dalla data di scadenza effettiva della linea comune; e

ix)

non pregiudichi l'applicazione di qualsiasi altra condizione prevista dall'ASU, che continuerà ad applicarsi.

A scanso di dubbi, l'applicazione della linea comune proposta non osta a che i partecipanti concordino provvedimenti intesi a minimizzare perdite conformemente alla clausola 7 dell'ASU.

Ritardi di consegna:

Se un partecipante si è impegnato a fornire sostegno pubblico per una consegna conformemente alla linea comune proposta e tale consegna è ritardata oltre la data effettiva di scadenza della linea comune, esso è autorizzato a onorare i termini dell'impegno originario, a condizione che la consegna avvenga entro 90 giorni dalla data effettiva di scadenza della linea comune.

Un partecipante che intenda prorogare il periodo di validità delle condizioni della linea comune in caso di ritardo di consegna motiverà il suo accordo in merito alla proroga nella notifica successiva all'informativa.

Consegne effettuate tra il 1º novembre 2020 e la data di accettazione della linea comune

Gli acquirenti o i mutuatari che prendono in consegna un aeromobile con sostegno pubblico nel periodo compreso tra il 1º novembre 2020 e la data di accettazione della linea comune hanno diritto a che i termini dell'operazione di sostegno pubblico siano modificati in modo da applicare le condizioni della linea comune, fatto salvo il consenso delle ACE partecipanti a sostegno dell'operazione e il pagamento di un premio aggiuntivo come indicato al paragrafo seguente.

Tassi di premio minimi:

Le norme sui tassi di premio quali definite nell'allegato II dell'ASU continuano ad applicarsi a tutte le operazioni sostenute nell'ambito della linea comune. La proposta dei nuovi piani di rimborso precedentemente descritti avrà l'effetto di aumentare la vita media ponderata di un'operazione e pertanto i partecipanti che addebitano un premio anticipato, piuttosto che un margine su tutta la durata del prestito, saranno compensati con la facoltà di applicare un tasso di premio più elevato qualora decidessero di applicare i termini proposti nell'ambito della linea comune.

Classificazione del rischio:

Agli acquirenti o mutuatari la cui classificazione del rischio ASU è stata accettata prima dell'11 marzo 2020 (incluso) dovrebbe essere proposto un aggiornamento della classificazione del rischio secondo la procedura ordinaria descritta nell'appendice II dell'ASU, al fine di applicare i termini della presente linea comune.

Notifiche:

L'uso da parte dei partecipanti della linea comune proposta sarà notificato, esclusivamente a titolo informativo, secondo la procedura di notifica preventiva stabilita nell'ASU.