Bruxelles, 17.12.2020

COM(2020) 812 final

2020/0356(NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Repubblica di Lituania ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto


RELAZIONE

A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto 1 (di seguito "la direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni di detta direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'IVA o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Con lettera protocollata presso la Commissione il 18 giugno 2020 la Lituania ha chiesto l'autorizzazione ad applicare, a decorrere dal 1º gennaio 2021, una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva IVA al fine di esentare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 55 000 EUR. A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, la Commissione, con lettere del 10 e dell'11 agosto 2020, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Lituania. Con lettera del 12 agosto 2020 la Commissione ha comunicato alla Repubblica di Lituania di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

A norma del titolo XII, capo 1, della direttiva IVA, gli Stati membri possono applicare regimi speciali per le piccole imprese, compresa l'esenzione dei soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera una determinata soglia. A seguito di tale esenzione un soggetto passivo non è tenuto ad addebitare l'IVA sulle sue forniture e, pertanto, non può detrarre l'IVA sugli acquisti.

Ai sensi dell'articolo 287, punto 11), della direttiva IVA, la Lituania può applicare una franchigia dall'IVA ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in valuta nazionale di 29 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione. La Repubblica di Lituania ha aderito all'euro il 1º gennaio 2015.

Si prevede che innalzando da 45 000 a 55 000 EUR la soglia oltre la quale un soggetto deve essere identificato ai fini dell'IVA, la misura consentirà di ridurre significativamente gli oneri amministrativi a carico delle imprese ammissibili al regime, e segnatamente delle microimprese, esentandole da molti degli obblighi previsti dal normale regime IVA, come la tenuta dei registri IVA o la presentazione di dichiarazioni IVA.

Sarà inoltre ridotto il carico di lavoro delle autorità fiscali.

Secondo le autorità lituane sono stati presi in esame tre fattori. Il primo fattore, che prende in considerazione le persone che si registrano come soggetti passivi IVA, indica che il numero di soggetti passivi IVA nella Repubblica di Lituania è in costante aumento dal 2017 e che la stragrande maggioranza (circa il 90 %) delle persone registrate come contribuenti ai fini dell'IVA e che versano l'IVA al bilancio dello Stato sono persone che hanno optato per la registrazione volontaria.

Il secondo fattore riguarda l'incidenza, sulle entrate del bilancio dello Stato, dell'aumento da 45 000 a 55 000 EUR della soglia del volume d'affari. Secondo le stime fornite dalle autorità lituane, tale aumento comporterebbe un'ulteriore diminuzione annua del gettito IVA pari a 6,4 milioni di EUR. Attualmente l'importo di IVA non riscossa a motivo della soglia di 45 000 EUR ammonta a 13,2 milioni di EUR all'anno (considerando la soglia minima di 29 000 EUR). A titolo di confronto, nel 2019 il gettito IVA totale è stato pari a 3,8 miliardi di euro.

Il terzo fattore riguarda il numero di contribuenti interessati. La Lituania comunica che, con la soglia attuale di 45 000 EUR, il 7 % del numero totale di contribuenti che ha esercitato attività economiche in Lituania nel 2019 può beneficiare del regime. Di questo 7 %, solo l'1,8 % è registrato ai fini dell'IVA.

Secondo i dati raccolti dalle autorità nazionali nel 2019 vi sono 5 463 contribuenti che hanno un volume d'affari compreso tra 45 000 e 55 000 EUR. Tutti questi contribuenti sarebbero ammissibili al regime per le PMI se venisse innalzata la soglia.

Inoltre, le autorità lituane spiegano che negli ultimi anni hanno constatato che la soglia di 45 000 EUR non ha avuto un impatto sostanziale sulla riscossione delle entrate IVA.

Una soglia di volume d'affari annuo di 55 000 EUR per la registrazione ai fini dell'IVA andrebbe a vantaggio delle piccole imprese, in particolare delle persone fisiche titolari di piccole imprese, degli agricoltori soggetti al regime tariffario compensativo dell'IVA e delle persone che effettuano prestazioni di servizi ai consumatori finali e altre parti, ai quali verrebbe detratta una piccola parte dell'IVA; in sostanza la possibilità per tali persone di non doversi registrare ai fini dell'IVA fino a una soglia di volume d'affari annuo di 55 000 EUR riduce notevolmente gli oneri amministrativi e fiscali a loro carico. Questa misura aiuterebbe anche le piccole imprese, che sono state duramente colpite dalla pandemia di COVID-19.

La misura ha carattere facoltativo. Pertanto le piccole imprese il cui volume d'affari non supera la soglia avranno ancora la facoltà di esercitare il loro diritto di applicare il normale regime IVA.

Generalmente le deroghe sono concesse per un periodo limitato in modo da poter valutare se la misura di deroga rimane idonea ed efficace. Inoltre le disposizioni degli articoli da 281 a 294 della direttiva IVA relativi al regime speciale delle piccole imprese sono state recentemente riviste. La nuova direttiva sulla semplificazione delle disposizioni sull'IVA per le piccole imprese 2 prevede che gli Stati membri adottino e pubblichino, entro il 31 dicembre 2024, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla nuova legislazione. Gli Stati membri dovranno applicare tali disposizioni nazionali a decorrere dal 1º gennaio 2025.

Si richiede quindi di autorizzare la deroga sino al 31 dicembre 2024.

 

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La misura di deroga è in linea con la filosofia della nuova direttiva che modifica gli articoli da 281 a 294 della direttiva IVA su un regime speciale per le piccole imprese, scaturita dal piano d'azione sull'IVA 3 , e mira a creare un regime moderno e semplificato per tali imprese. In particolare, intende ridurre i costi di conformità dell'IVA e le distorsioni della concorrenza a livello nazionale e di Unione, nonché l'incidenza negativa dell'effetto di soglia, e agevolare la conformità delle imprese nonché il controllo da parte delle amministrazioni fiscali.

Inoltre, l'aumento della soglia da 45 000 a 55 000 EUR è coerente con la nuova direttiva, in quanto consente agli Stati membri di fissare la soglia del volume d'affari annuo necessaria per un'esenzione dall'IVA a un livello non superiore a 85 000 EUR (o al controvalore in moneta nazionale).

Deroghe analoghe, che esentano dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo sia inferiore a una data soglia, sono state concesse ad altri Stati membri, conformemente a quanto disposto agli articoli 285 e 287 della direttiva IVA. Ai Paesi Bassi 4 è stata concessa una soglia di 25 000 EUR; all'Italia 5 una soglia di 30 000 EUR; al Lussemburgo 6 una soglia di 35 000 EUR; alla Lettonia 7 , alla Polonia 8 e all'Estonia 9 una soglia di 40 000 EUR; alla Croazia 10 una soglia di 45 000 EUR e a Malta 11 una soglia di 20 000 EUR; all'Ungheria 12 una soglia di 48 000 EUR; alla Slovenia 13 una soglia di 50 000 EUR; e alla Romania 14 una soglia di 88 500 EUR.

Come già menzionato, le deroghe alla direttiva IVA dovrebbero avere sempre durata limitata al fine di valutarne gli effetti. L'inserimento di una data di scadenza per la misura speciale al 31 dicembre 2024, come richiesto dalla Lituania, è coerente con i requisiti della nuova direttiva sulla semplificazione delle disposizioni sull'IVA per le piccole e medie imprese, che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025.

La misura proposta è pertanto coerente con le disposizioni della direttiva IVA.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La Commissione ha sottolineato costantemente la necessità di norme più semplici per le piccole imprese nei suoi programmi di lavoro annuali. A tale riguardo il programma di lavoro della Commissione per il 2020 15 fa riferimento a una "specifica strategia per le PMI, che renderà più facile per le piccole e medie imprese operare, crescere ed espandersi". La misura di deroga è in linea con tali obiettivi per quanto riguarda le norme fiscali. In particolare è in linea con il programma di lavoro della Commissione per il 2017 16 , che faceva specificamente riferimento all'IVA, sottolineando che gli oneri amministrativi della conformità IVA per le piccole imprese sono elevati e che le innovazioni tecniche pongono nuove sfide per una riscossione fiscale efficace, ribadendo l'esigenza di semplificare l'IVA per le imprese più piccole.

Analogamente, la misura è coerente con la strategia del 2015 per il mercato unico 17 , nella quale la Commissione si è prefissa di aiutare le piccole e medie imprese a crescere, fra l'altro attraverso la riduzione degli oneri amministrativi che impediscono loro di trarre pieno beneficio dal mercato unico. Segue inoltre la filosofia della comunicazione della Commissione del 2013 "Piano d'azione Imprenditorialità 2020: Rilanciare lo spirito imprenditoriale in Europa" 18 , che ha sottolineato la necessità di semplificare la legislazione fiscale per le piccole imprese.

Infine, la misura è conforme alle politiche dell'Unione per le piccole e medie imprese definite nella comunicazione del 2016 sulle start-up 19 e nella comunicazione del 2008 "Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa" (un "Small Business Act" per l'Europa) 20 , che invitano gli Stati membri a tenere conto delle peculiarità delle PMI nell'elaborazione degli atti legislativi e pertanto a semplificare il contesto normativo in vigore.

2.    BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Articolo 395 della direttiva IVA.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Considerata la disposizione della direttiva IVA su cui si basa, la proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione europea. Il principio di sussidiarietà non è pertanto di applicazione.

Proporzionalità

La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

Tenuto conto della portata limitata della deroga, la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito, vale a dire semplificare la riscossione dell'imposta per le piccole imprese e per l'amministrazione fiscale.

Scelta dell'atto giuridico

L'atto proposto è una decisione di esecuzione del Consiglio.

A norma dell'articolo 395 della direttiva IVA, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni sull'IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione di esecuzione del Consiglio è lo strumento più idoneo poiché può essere destinata a un singolo Stato membro.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazioni dei portatori di interessi

Non è stata effettuata una consultazione dei portatori di interessi. La presente proposta si basa su una domanda presentata dalla Lituania e concerne solo questo Stato membro.

Assunzione e uso di perizie

Non è stato necessario ricorrere a perizie esterne.

Valutazione d'impatto

La proposta di decisione di esecuzione del Consiglio mira a innalzare la soglia dell'attuale esenzione da 45 000 EUR a 55 000 EUR. Tale incremento della soglia costituisce una misura di semplificazione che esonera da numerosi obblighi in materia di IVA le imprese che operano con un volume di affari annuo non superiore a 55 000 EUR. Pertanto essa avrà un impatto potenzialmente positivo sulla riduzione degli oneri amministrativi per un certo numero di soggetti passivi e, di conseguenza, per l'amministrazione fiscale.

Nel 2019 i soggetti passivi erano circa 8 737, di cui 7 664 registrati ai fini dell'adempimento dell'IVA su base volontaria, che rappresentano approssimativamente il 90 % dei soggetti registrati ai fini dell'IVA.

Secondo i dati raccolti dalle autorità nazionali nel 2019, i contribuenti con un fatturato compreso tra 45 000 EUR e 55 000 EUR erano 5 463. Tutti questi contribuenti sarebbero ammissibili al regime per le PMI se venisse innalzata la soglia.

Attualmente il 7 % del numero totale dei contribuenti che esercitano attività economiche in Lituania nel 2019 è ammissibile al regime applicando la soglia attuale di 45 000 EUR e l'1,8 % di essi è registrato ai fini dell'IVA.

Secondo le stime fornite dalle autorità lituane, l'aumento della soglia da 45 000 EUR a 55 000 EUR comporterebbe un'ulteriore diminuzione del gettito IVA annuo di 6,4 milioni di EUR. Attualmente l'importo di IVA non riscossa a motivo della soglia di 45 000 EUR ammonta a 13,2 milioni di EUR all'anno (considerando la soglia minima di 29 000 EUR). A titolo di confronto, nel 2019 il gettito IVA totale è stato pari a 3,8 miliardi di euro.

La misura di deroga sarà facoltativa per i soggetti passivi. I soggetti passivi saranno autorizzati a scegliere il regime IVA normale ai sensi dell'articolo 290 della direttiva 2006/112/CE. L'incidenza sul bilancio in termini di entrate IVA è stimata a 20 milioni di EUR, che è considerata trascurabile.

Diritti fondamentali

La proposta non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non incide sul bilancio dell'UE in quanto la Lituania effettuerà il calcolo della compensazione in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio.

2020/0356 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Repubblica di Lituania ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto 21 , in particolare l'articolo 395, paragrafo 1, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

 

(1)Conformemente all'articolo 287, punto 11, della direttiva 2006/112/CE, la Lituania può applicare una franchigia dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in valuta nazionale di 29 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione. A norma della decisione di esecuzione (UE) 2011/335 del Consiglio 22 , la Lituania è stata autorizzata, fino al 31 dicembre 2020, ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE al fine di esentare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 45 000 EUR.

(2)Con lettera protocollata dalla Commissione il 18 giugno 2020, la Lituania ha chiesto l'autorizzazione a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287, punto 11), della direttiva 2006/112/CE ("la misura di deroga") al fine di continuare ad applicare l'esenzione e innalzare la soglia di esenzione a 55 000 EUR dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre 2024, data entro la quale gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio 23 sulla semplificazione delle disposizioni sull'IVA per le piccole imprese e che sopprime in particolare l'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2025.

(3)Tale misura di deroga consentirebbe di esentare i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera 55 000 EUR da alcuni o dalla totalità degli obblighi in materia di IVA indicati al titolo XI, capi da 2 a 6, della direttiva 2006/112/CE.

(4)La fissazione di una soglia più elevata per il regime speciale per le piccole imprese di cui agli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE costituisce una misura di semplificazione, in quanto può ridurre considerevolmente gli obblighi in materia di IVA cui sono soggette le piccole imprese. La soglia richiesta di 55 000 EUR è coerente con l'articolo 284 della direttiva 2006/112/CE, modificata dalla direttiva (UE) 2020/285.

(5)Ai sensi dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha informato della domanda presentata dalla Lituania gli altri Stati membri con lettere del 10 e dell'11 agosto 2020. Con lettera del 12 agosto 2020 la Commissione ha comunicato alla Lituania di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della domanda.

(6)La misura di deroga è facoltativa per i soggetti passivi. I soggetti passivi saranno ancora autorizzati a scegliere il regime IVA normale ai sensi dell'articolo 290 della direttiva 2006/112/CE.

(7)Secondo i dati forniti dalla Lituania, la misura di deroga avrà solo un'incidenza trascurabile sul gettito fiscale complessivo riscosso allo stadio del consumo finale.

(8)La misura di deroga non incide sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA in quanto la Lettonia effettuerà il calcolo della compensazione in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio 24 .

(9)Considerato che l'aumento della soglia dovrebbe ridurre gli obblighi in materia di IVA, e quindi gli oneri amministrativi e i costi di conformità per le piccole imprese e per le autorità fiscali, e considerata l'assenza di ripercussioni rilevanti per il gettito IVA totale riscosso, è opportuno autorizzare la Lettonia ad applicare la misura di deroga.

(10)È opportuno che l'autorizzazione ad applicare la misura di deroga sia limitata nel tempo. È opportuno che il limite temporale sia sufficiente per consentire di valutare l'efficacia e l'adeguatezza della soglia. Inoltre, conformemente alla direttiva (UE) 2020/285, gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 31 dicembre 2024, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1 di tale direttiva nonché applicare tali disposizioni a decorrere dal 1º gennaio 2025. È pertanto opportuno autorizzare la Lituania ad applicare la misura di deroga fino al 31 dicembre 2024,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 287, punto 11), della direttiva 2006/112/CE, la Lituania è autorizzata a esentare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 55 000 EUR.

Articolo 2

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024.

Articolo 3

La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.
(2)    Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese (GU L 62 del 2.3.2020, pag. 13).
(3)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo su un piano d'azione sull'IVA – Verso uno spazio unico europeo dell'IVA – Il momento delle scelte (COM(2016) 148 final).
(4)    Decisione di esecuzione (UE) 2018/1904 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che autorizza i Paesi Bassi a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 310 del 6.12.2018, pag. 25).
(5)    Decisione di esecuzione (UE) 2016/1988 del Consiglio, dell'8 novembre 2016, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/678/UE che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 306 del 15.11.2016, pag. 11).
(6)    Decisione di esecuzione (UE) 2019/2210 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/677/UE che autorizza il Granducato di Lussemburgo a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 332 del 23.12.2019, pag. 155).
(7)    Decisione di esecuzione (UE) 2020/1261 del Consiglio, del 4 settembre 2020, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/2408, che autorizza la Repubblica di Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 296 del 10.9.2020, pag. 4).
(8)    Decisione di esecuzione (UE) 2018/1919 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, recante modifica della decisione 2009/790/CE, che autorizza la Repubblica di Polonia a introdurre una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 311 del 7.12.2018, pag. 32).
(9)    Decisione di esecuzione (UE) 2017/563 del Consiglio, del 21 marzo 2017, che autorizza la Repubblica di Estonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 80 del 25.3.2017, pag. 33).
(10)    Decisione di esecuzione (UE) 2020/1661 del Consiglio, del 3 novembre 2020, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/1768, che autorizza la Repubblica di Croazia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 374 del 10.11.2020, pag. 4).
(11)    Decisione di esecuzione (UE) 2020/1662 del Consiglio, del 3 novembre 2020, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/279 che autorizza Malta a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 374 del 10.11.2020, pag. 6).
(12)    Decisione di esecuzione (UE) 2018/1490 del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che autorizza l'Ungheria a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 252 dell'8.10.2018, pag. 38).
(13)    Decisione di esecuzione (UE) 2018/1700 del Consiglio, del 6 novembre 2018, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/54/UE, che autorizza la Repubblica di Slovenia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 285 del 13.11.2018, pag. 78).
(14)    Decisione di esecuzione (UE) 2020/1260 del Consiglio, del 4 settembre 2020, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/1855 che autorizza la Romania a prorogare l'applicazione di una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 296 del 10.9.2020, pag. 1).
(15)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Programma di lavoro della Commissione per il 2020 - Un'Unione più ambiziosa (COM(2020) 37 final).
(16)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Programma di lavoro della Commissione per il 2017" (COM(2016) 710 final).
(17)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese (COM(2015) 550 final).
(18)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Piano d'azione Imprenditorialità 2020: Rilanciare lo spirito imprenditoriale in Europa - COM(2012) 795 final).
(19)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Le nuove imprese leader dell'Europa: l'iniziativa Start-up e scale-up" (COM(2016) 733 final).
(20)    Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Una corsia preferenziale per la piccola impresa" Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (un "Small Business Act" per l'Europa), (COM(2008) 394 def).
(21)    GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.
(22)    Decisione di esecuzione 2011/335/UE del Consiglio, del 30 maggio 2011, che autorizza la Repubblica di Lituania ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ( GU L 150 del 9.6.2011, pag. 6 ).
(23)    Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese (GU L 62 del 2.3.2020, pag. 13).
(24)    Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dell'imposta sul valore aggiunto (GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9).