Bruxelles, 30.11.2020

COM(2020) 769 final

2020/0341(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo che modifica l'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), estendendo al Regno del Marocco la possibilità di aderire a tale accordo


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

In conformità alla decisione (UE) 2020/[/[AGGIUNGERE NUMERO DI RIFERIMENTO] del Consiglio 1 , il protocollo che modifica l'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), estendendo al Regno del Marocco la possibilità di aderire a tale accordo è stato firmato dall'Unione in data […2020], con riserva della sua conclusione in una data successiva.

L'ambito di applicazione geografico dell'accordo Interbus è circoscritto ai paesi membri della Conferenza europea dei ministri dei trasporti (CEMT) e ai paesi di cui all'articolo 30, paragrafo 2 dell'accordo Interbus. Oltre all'Unione europea sono attualmente parti contraenti dell'accordo la Repubblica d'Albania, il Principato di Andorra, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Moldova, il Montenegro, la Repubblica di Macedonia del Nord, la Repubblica di Turchia e l'Ucraina.

L'accordo Interbus è aperto all'adesione dei paesi che sono membri a pieno titolo della CEMT.

Il Regno del Marocco non è membro a pieno titolo, ma ha lo status di osservatore in seno alla CEMT.

L'accordo Interbus dovrebbe stabilire una chiara base giuridica per l'adesione del Regno del Marocco.

Il protocollo aggiunge il Regno del Marocco all'elenco dei paesi menzionati all'articolo 30, paragrafo 2, che possono aderire all'accordo Interbus. L'articolo 30, paragrafo 2, elenca già la Repubblica di San Marino, il Principato di Andorra e il Principato di Monaco.

L'eventuale adesione del Regno del Marocco 2 all'accordo Interbus contribuirà all'ulteriore sviluppo delle relazioni in materia di trasporti internazionali di viaggiatori, del turismo e degli scambi culturali al di là di quei paesi che sono attualmente parti contraenti dell'accordo Interbus e ne agevolerà l'organizzazione.

È infatti opportuno ricordare che i servizi internazionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus costituiscono un settore importante, in quanto danno ai cittadini europei la possibilità di spostarsi a prezzi accessibili. Del loro ulteriore sviluppo al di là dei confini dell'UE beneficeranno in egual misura i cittadini dell'Unione, i turisti stranieri, il settore turistico e le regioni europee.

Al Regno del Marocco dovrebbe essere offerta la possibilità di accedere al mercato sulla base delle disposizioni dell'accordo Interbus, a condizione che venga attuato l'acquis dell'UE in materia di trasporto di viaggiatori su strada, comprendente la sicurezza stradale, le disposizioni tecniche, le qualifiche dei conducenti, la normativa sociale, i diritti dei viaggiatori, l'ambiente e l'accesso alla professione.

Al fine di evitare problemi di governance, tutte le parti contraenti dell'accordo Interbus dovrebbero firmare e approvare o ratificare il protocollo sul Regno del Marocco prima che tale paese possa aderirvi.

Al fine di consentire alle parti contraenti dell'accordo Interbus di firmare e concludere il protocollo, è opportuno che quest'ultimo non preveda un periodo specifico durante il quale esso sia aperto alla firma.

Il protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui tutte le parti contraenti dell'accordo Interbus lo hanno firmato, approvato o ratificato.

Nel protocollo dovrebbe essere stata recepita la nuova denominazione di una delle parti contraenti, che si chiama adesso Repubblica di Macedonia del Nord.

Il protocollo indica ora anche che il Principato di Andorra è divenuto parte contraente dell'accordo Interbus.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Il protocollo è conforme alla politica dell'UE in materia di trasporti su strada e integra tale politica. La proposta favorisce l'accesso dei paesi vicini dell'UE al mercato del trasporto viaggiatori dell'Unione (e viceversa) con la creazione di un quadro normativo per l'organizzazione del turismo transfrontaliero in entrambe le direzioni.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La proposta è coerente con la politica di vicinato e con le relazioni esterne dell'UE.

2.CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Ricorso al parere degli esperti e valutazione d'impatto

Gli effetti previsti sono positivi: l'apertura dell'accordo Interbus a un altro paese in più offrirebbe nuove opportunità sia alle parti contraenti attuali sia al Regno del Marocco. Contribuendo a estendere a tale paese l'acquis dell'UE in materia di trasporti di viaggiatori, tale apertura avrà un impatto positivo sulle condizioni tecniche, economiche e sociali in base alle quali si svolgono le pertinenti operazioni. L'impatto ambientale globale sarebbe limitato.

Come in passato gli operatori possono essere PMI con una flotta limitata di autobus o società più grandi con flotte più ampie.

Semplificazione

L'ampliamento dell'ambito geografico delle norme applicabili alle operazioni occasionali di trasporto di viaggiatori effettuate con autobus nel quadro dell'accordo Interbus contribuirà a semplificare lo svolgimento di tali operazioni con un altro paese terzo.

3.ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Base giuridica

La base giuridica è il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare la base giuridica sostanziale, l'articolo 91 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), TFUE.

Scelta dell'atto giuridico

L'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), TFUE prevede quale strumento applicabile una decisione del Consiglio.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5.ELEMENTI FACOLTATIVI

Modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Il funzionamento dell'accordo Interbus sarà valutato ogni cinque anni dal comitato misto di cui all'articolo 23 dell'accordo.

Passi successivi

La Commissione ritiene necessario avviare la procedura in vista della conclusione del protocollo. La Commissione sottopone pertanto al Consiglio la presente proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, del protocollo che modifica l'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), estendendo al Regno del Marocco la possibilità di aderire a tale accordo.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Disposizioni specifiche della proposta di decisione del Consiglio

·L'articolo 1 della decisione del Consiglio prevede la conclusione, a nome dell'Unione, del protocollo che modifica l'accordo Interbus, estendendo al Regno del Marocco la possibilità di aderire a tale accordo.

·L'articolo 2 riguarda i poteri di conclusione del protocollo.

·L'articolo 3 reca disposizioni relative all'entrata in vigore della decisione del Consiglio.

Disposizioni specifiche del protocollo

·L'articolo 1 prevede una modifica dell'accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus allo scopo di offrire al Regno del Marocco la possibilità di aderire all'accordo.

·Gli articoli da 2 a 6 riguardano le procedure amministrative per l'entrata in vigore del protocollo e stabiliscono che tutte le parti contraenti devono firmare il protocollo, aderirvi o ratificarlo prima della sua entrata in vigore e, che di conseguenza il Regno del Marocco può aderire all'accordo, e comprendono disposizioni relative al regime linguistico.

·L'articolo 7 stabilisce che il presente protocollo sostituisce il protocollo sul Regno del Marocco che era rimasto aperto alla firma dal 16 luglio 2018 al 16 aprile 2019.

2020/0341 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo che modifica l'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), estendendo al Regno del Marocco la possibilità di aderire a tale accordo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

1.In conformità alla decisione (UE) 2020/[AGGIUNGERE NUMERO DI RIFERIMENTO] del Consiglio 3 , il protocollo che modifica l'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), estendendo al Regno del Marocco la possibilità di aderire a tale accordo (il "protocollo") è stato firmato dall'Unione in data [data] 2020, con riserva della sua conclusione in data successiva.

2.Al fine di evitare problemi di governance, tutte le parti contraenti dell'accordo Interbus dovrebbero firmare e approvare o ratificare il protocollo sul Regno del Marocco prima che entri in vigore e prima che tale paese possa aderirvi. Non è previsto un periodo specifico durante il quale il protocollo sia aperto alla firma. Il protocollo entrerebbe in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della ratifica da parte di tutte le parti contraenti.

3.Il protocollo tiene inoltre conto della modifica della denominazione di una delle parti contraenti, la Macedonia del Nord. Il protocollo menziona ora anche che il Principato di Andorra è divenuto parte contraente dell'accordo Interbus.

4.Per motivi di chiarezza e per agevolare il processo di firma ed entrata in vigore del protocollo, si è ritenuto opportuno elaborare un nuovo protocollo sul Regno del Marocco, che sostituisce il protocollo che era rimasto aperto alla firma dal 16 luglio 2018 al 16 aprile 2019.

5.Un'eventuale adesione del Regno del Marocco all'accordo Interbus dovrebbe contribuire allo sviluppo delle relazioni in materia di trasporti internazionali di viaggiatori, del turismo e degli scambi culturali al di là di quei paesi che sono attualmente parti contraenti dell'accordo Interbus. Un'eventuale adesione del Regno del Marocco all'accordo Interbus dovrebbe anche contribuire a estendere a tale paese l'acquis dell'Unione in materia di trasporti di viaggiatori. Essa dovrebbe avere un impatto positivo sulle condizioni tecniche, economiche e sociali in base alle quali si svolgono le pertinenti operazioni. Al Regno del Marocco, che ha lo status di osservatore in seno alla Conferenza europea dei ministri dei trasporti, dovrebbe pertanto essere offerta la possibilità di aderire all'accordo Interbus.

6.È pertanto opportuno approvare il protocollo a nome dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo che modifica l'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), estendendo al Regno del Marocco la possibilità di aderire a tale accordo, è approvato a nome dell'Unione.

Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione europea, al deposito dello strumento di approvazione di cui all'articolo 3 del protocollo per esprimere il consenso dell'Unione europea a essere vincolata dal protocollo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione 4 .

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    GU L […] […], pag. […].
(2)    Alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia nelle cause C-266/16, C-104/16P, T-275/18 e T-180/14, l'accordo sarà applicabile al territorio del Regno del Marocco, ma non sarà applicabile al territorio non autonomo del Sahara occidentale.
(3)    Decisione (UE) 2020/[AGGIUNGERE NUMERO DI RIFERIMENTO] del Consiglio, del [data], relativa alla firma di un protocollo che modifica l'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), estendendo al Regno del Marocco la possibilità di aderire a tale accordo (GU L [...] [...] 2020, pag. [...]).
(4)    La data di entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.

Bruxelles, 30.11.2020

COM(2020) 769 final

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo che modifica l'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), estendendo al Regno del Marocco la possibilità di aderire a tale accordo


























































PROTOCOLLO

CHE MODIFICA L'ACCORDO RELATIVO AI SERVIZI INTERNAZIONALI OCCASIONALI DI TRASPORTO DI VIAGGIATORI EFFETTUATI CON AUTOBUS (ACCORDO INTERBUS), ESTENENDO AL REGNO DEL MAROCCO LA POSSIBILITÀ DI ADERIRE A TALE ACCORDO

LE PARTI CONTRAENTI,

VISTO l'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) 1 entrato in vigore il 1° gennaio 2003 2 ,

TENUTO CONTO della volontà di promuovere ulteriormente lo sviluppo delle relazioni in materia di trasporti internazionali di viaggiatori, il turismo e gli scambi culturali al di là dei paesi attualmente candidabili all'adesione,

DESIDERANDO aprire l'accordo Interbus all'adesione del Regno del Marocco,

CONSIDERANDO che il protocollo che modifica l'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), estendendo al Regno del Marocco la possibilità di aderire a tale accordo ("il protocollo sul Regno del Marocco") è stato aperto alla firma a Bruxelles tra il 16 luglio 2018 e il 16 aprile 2019,

RICONOSCENDO che durante il suddetto periodo non tutte le parti contraenti hanno firmato il protocollo sul Regno del Marocco,

DESIDERANDO consentire a tutte le parti contraenti di firmare il protocollo,

CONSIDERANDO che sarebbe più opportuno che il protocollo sul Regno del Marocco entrasse in vigore una volta che tutte le parti contraenti dell'accordo Interbus lo avranno ratificato,

considerando quanto segue:

(1)L'accordo Interbus è aperto all'adesione solo dei membri della Conferenza europea dei ministri dei trasporti (CEMT) e di alcuni altri paesi europei secondo quanto stabilito nell'accordo.

(2)Il Regno del Marocco, pur avendo lo status di osservatore in seno alla CEMT, non è membro di questa né ha altro titolo per aderire all'accordo Interbus a questo stadio.

(3)Al fine di aprire l'accordo all'adesione del Regno del Marocco, l'accordo Interbus dovrebbe essere modificato,

HANNO DECISO di modificare l'accordo Interbus di conseguenza e

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

All'articolo 30 dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"Il presente accordo è aperto all'adesione della Repubblica di San Marino, del Principato di Andorra, del Principato di Monaco e del Regno del Marocco".

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 2

Il presente protocollo è aperto alla firma delle parti contraenti dell'accordo Interbus presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, che funge da depositario del protocollo.

Articolo 3

Il presente protocollo è firmato, approvato o ratificato dai firmatari conformemente alle rispettive procedure. Gli strumenti di approvazione o di ratifica sono depositati presso il depositario del protocollo che notificherà il deposito a tutte le altre parti contraenti.

Articolo 4

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui le parti contraenti hanno depositato i rispettivi strumenti di approvazione o di ratifica presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Articolo 5

Il presente protocollo, redatto in lingua inglese, francese e tedesca, ciascuno di questi testi facenti ugualmente fede, è depositato presso il depositario, che ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuna delle parti contraenti.

Articolo 6

Ogni parte contraente provvede alla traduzione corretta del presente protocollo nella sua lingua ufficiale diversa dalle lingue facenti fede di cui all'articolo 5. Copia di ciascuna di queste traduzioni è depositata presso il depositario che trasmetterà una copia di tutte le traduzioni a ciascuna delle parti contraenti.

Articolo 7

Il presente protocollo sostituisce il protocollo dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), estendendo al Regno del Marocco la possibilità di aderire a tale accordo, che è rimasto aperto alla firma tra il 16 luglio 2018 e il 16 aprile 2019. Il protocollo precedente non ha più valore giuridico.



Fatto a Bruxelles, il

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

Aperto alla firma a Bruxelles.

Per l'Unione europea

Per la Repubblica d'Albania

Per il Principato d'Andorra

Per la Bosnia-Erzegovina

Per la Repubblica di Moldova

Per il Montenegro

Per la Repubblica di Macedonia del Nord

Per la Repubblica di Turchia

Per l'Ucraina

(1)    GU L 321 del 26.11.2002, pag. 13.
(2)    GU L 321 del 26.11.2002, pag. 44.