Bruxelles, 5.11.2020

COM(2020) 693 final

2018/0089(COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea

riguardante la

posizione adottata dal Consiglio in merito all'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)


2018/0089 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento

dell'Unione europea


riguardante la

posizione adottata dal Consiglio in merito all'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.Contesto

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio [documento COM(2018) 184 final – 2018/0089
(COD)]:

12 aprile 2018.

Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:

Data del parere del Comitato europeo delle regioni:

20 settembre 2018.

10 ottobre 2018.

Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura:

26 marzo 2019.

Data di trasmissione della proposta modificata:

N/P.

Data di adozione della posizione del Consiglio:

4 novembre 2020.

2.Finalità della proposta della Commissione

Nell'ambito dell'iniziativa "New Deal per i consumatori", la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE.

L'obiettivo della proposta è aumentare il livello di protezione dei consumatori e migliorare il buon funzionamento del mercato interno, aumentando l'efficacia degli attuali provvedimenti inibitori per la tutela degli interessi dei consumatori e integrandoli con un meccanismo di ricorso collettivo dei consumatori.

La proposta stabilisce le norme che consentono agli enti legittimati di intentare azioni rappresentative volte a tutelare gli interessi collettivi dei consumatori, assicurando che vi siano adeguate garanzie per evitare l'abuso del contenzioso. Le possibili misure che possono essere chieste nell'ambito delle azioni rappresentative comprendono i provvedimenti ingiuntivi volti a porre fine a una pratica commerciale o a vietarla, se questa è considerata una violazione di una normativa pertinente dell'UE, nonché i provvedimenti di riparazione che forniranno ai consumatori rappresentati nell'azione i mezzi di tutela disponibili a norma del diritto dell'UE e nazionale. La proposta prevede criteri armonizzati per la designazione degli enti legittimati, nonché norme in materia di finanziamento da parte di terzi, assistenza agli enti legittimati e loro riconoscimento reciproco, transazioni, informazioni destinate ai consumatori ed esibizione delle prove, al fine di garantire l'efficacia dei provvedimenti a livello nazionale e transfrontaliero. L'ambito di applicazione della proposta riguarda la legislazione orizzontale in materia di consumatori e gli strumenti settoriali dell'UE pertinenti per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori in diversi settori, quali i servizi finanziari, l'energia, le telecomunicazioni, la protezione dei dati, i viaggi, il turismo, la salute e l'ambiente.

3.Osservazioni sulla posizione del Consiglio

In linea con l'accordo politico, la posizione del Consiglio in prima lettura presenta una serie di modifiche della proposta della Commissione volte principalmente a:

·chiarire che gli obiettivi della direttiva contribuiscono al funzionamento del mercato unico grazie a un elevato livello di protezione dei consumatori. In tale contesto, essa fa anche riferimento all'obiettivo dell'accesso dei consumatori alla giustizia,

·lasciare agli Stati membri un margine di discrezionalità per quanto riguarda la designazione degli enti legittimati autorizzati a intentare azioni rappresentative nazionali, rafforzando nel contempo i criteri armonizzati per la designazione degli enti legittimati autorizzati a intentare azioni transfrontaliere,

·chiarire le categorie di misure che gli enti legittimati possono chiedere, le norme sulla partecipazione dei consumatori all'azione, il coordinamento di eventuali azioni parallele, il finanziamento da parte di terzi, la ripartizione delle spese processuali, le informazioni destinate ai consumatori, l'esibizione delle prove e l'assistenza agli enti legittimati,

·rendere la direttiva maggiormente basata sui principi, offrendo agli Stati membri maggiore discrezionalità per quanto riguarda le modalità procedurali quali le transazioni, gli effetti delle decisioni definitive, i termini di prescrizione o le sanzioni, al fine di facilitare l'adeguamento delle azioni rappresentative nei quadri nazionali di applicazione,

·introdurre una clausola di revisione sull'eventuale istituzione di un Mediatore europeo per le azioni rappresentative,

·estendere il periodo di recepimento della direttiva da 18 a 24 mesi. 

La posizione del Consiglio riflette pienamente l'accordo politico raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio il 22 giugno 2020. La Commissione ritiene che tali modifiche della proposta siano in linea con i suoi obiettivi politici iniziali. La Commissione può pertanto approvare la posizione del Consiglio.

4.Conclusioni

La Commissione appoggia la posizione del Consiglio.

L'adozione della presente direttiva segnerà una tappa importante verso l'effettiva applicazione dei diritti dei consumatori nell'UE per quanto riguarda gli interessi collettivi dei consumatori. La direttiva inoltre contribuirà a creare condizioni di parità per i professionisti che operano nel mercato interno.