COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 8.10.2020
COM(2020) 639 final
2020/0286(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2022, l'importo annuo per il 2021, la prima frazione per il 2021 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi per gli anni 2023 e 2024
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
–
il massimale dell'importo dei contributi per il 2022;
–
l'importo annuo dei contributi per il 2021;
–
l'importo della prima frazione dei contributi per il 2021;
–
una previsione non vincolante degli importi annui dei contributi per il 2023 e il 2024.
L'11º FES e gli altri fondi FES ancora aperti (ovvero l'8º, il 9º e il 10º FES) sono gestiti applicando la serie di regole riportata di seguito:
l'attuale accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro ("accordo di partenariato ACP-UE"), quale modificato da ultimo;
l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE ("accordo interno dell'11º FES");
il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio recante il regolamento finanziario per l'11º Fondo europeo di sviluppo ("regolamento finanziario per l'11º FES").
I documenti menzionati contengono gli impegni pluriennali degli Stati membri per sostenere finanziariamente il bilancio del FES. Il regolamento finanziario per l'11º FES prevede che gli Stati membri eroghino contributi regolari al bilancio del FES in relazione a impegni finanziari predeterminati. I contributi regolari sono versati a seguito di decisioni tecniche del Consiglio che tengono conto dell'attuazione di impegni finanziari decisi in precedenza.
Alcune voci della relazione non sono pertanto applicabili alle richieste di contributi ordinari, quale la presente.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
A norma dell'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento finanziario per l'11º FES, l'importo gestito dalla Commissione europea e quello gestito dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) sono indicati separatamente.
A norma dell'articolo 46 del regolamento finanziario per l'11º FES, la BEI ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.
A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, dello stesso regolamento, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto, uno dopo l'altro, gli importi disponibili dei precedenti FES. Le richieste di contributi oggetto della presente proposta riguardano quindi importi imputabili al 10º FES per la BEI e all'11º FES per la Commissione europea.
A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento finanziario per l'11º FES, il Consiglio è tenuto a decidere sulla presente proposta entro il 15 novembre.
L'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento finanziario per l'11º FES stabilisce che, qualora le frazioni dei contributi esigibili non siano versate entro i termini stabiliti, lo Stato membro interessato è tenuto al pagamento di interessi sulla somma non versata secondo le modalità definite nello stesso articolo.
2020/0286 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2022, l'importo annuo per il 2021, la prima frazione per il 2021 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi per gli anni 2023 e 2024
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE ("accordo interno"), in particolare l'articolo 7,
visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo (in appresso "regolamento finanziario per l'11° FES"), in particolare l'articolo 19, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Conformemente alla procedura di cui agli articoli da 19 a 22 del regolamento finanziario per l'11° FES, la Commissione europea presenta entro il 15 ottobre 2020 una proposta che specifica: a) il massimale dell'importo annuo del contributo per il 2022, b) l'importo annuo del contributo per il 2021, c) l'importo della prima frazione del contributo per il 2021 e d) una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2023 e 2024.
(2)Conformemente all'articolo 46 del regolamento finanziario per l'11º FES, la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.
(3)A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento finanziario per l'11º FES, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto gli importi dei precedenti FES. È pertanto opportuno presentare una richiesta di fondi imputabili al 10º FES per la BEI e all'11º FES per la Commissione.
(4)L'articolo 55 del regolamento finanziario per l'11° FES stabilisce che gli importi stanziati per progetti del 10° FES o di altri FES precedenti che risultano non impegnati a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, dell'accordo interno, o disimpegnati a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, del medesimo accordo, salvo decisione unanime contraria del Consiglio, riducono la parte dei contributi degli Stati membri di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), di detto accordo.
(5)A norma degli articoli 152 e 153 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, il Regno Unito resta parte del FES fino alla chiusura dell'11° FES e di tutti i FES non ancora chiusi; tuttavia, la quota del Regno Unito dei fondi disimpegnati relativi ai progetti del 10° FES o dei FES precedenti non è riutilizzata.
(6)Con decisione (UE) 2019/1800, il 24 ottobre 2019 il Consiglio ha adottato, in base a una proposta della Commissione europea, una decisione che fissa come segue il massimale dell'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2021: 3 700 000 000 EUR per la Commissione europea e 300 000 000 EUR per la Banca europea per gli investimenti,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il massimale dell'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2022 è fissato a 2 800 000 000 EUR, così ripartiti: 2 500 000 000 EUR per la Commissione e 300 000 000 EUR per la BEI.
Articolo 2
L'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2021 è fissato a 4 000 000 000 EUR, così ripartiti: 3 700 000 000 EUR per la Commissione e 300 000 000 EUR per la BEI.
Articolo 3
I contributi individuali al Fondo europeo di sviluppo che gli Stati membri devono versare alla Commissione europea e alla Banca europea per gli investimenti quale prima frazione per il 2021 sono riportati nella tabella che figura in allegato alla presente decisione.
Articolo 4
Un importo di 223 000 000 EUR di fondi non impegnati o disimpegnati relativi a progetti dell'8° e del 9° FES è rimborsato mediante una riduzione del pagamento a titolo della prima frazione per il 2021, di cui all'articolo 3 della presente decisione.
Articolo 5
La previsione indicativa non vincolante dell'importo annuo dei contributi per il 2023 è fissata a 1 800 000 000 EUR per la Commissione e a 300 000 000 EUR per la BEI; la previsione per il 2024 è fissata a 1 500 000 000 EUR per la Commissione e a 200 000 000 EUR per la BEI.
Articolo 6
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 8.10.2020
COM(2020) 639 final
ALLEGATO
della
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2022, l'importo annuo per il 2021, la prima frazione per il 2021 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi per gli anni 2023 e 2024
ALLEGATO
|
STATI MEMBRI e REGNO UNITO
|
Ripartizione 8°/9° FES %
|
Ripartizione 10° FES %
|
Ripartizione 11° FES %
|
Prima frazione 2021 (in EUR)
|
|
Prima frazione 2021 (in EUR)
|
|
|
|
|
|
BEI
|
|
Commissione
|
Commissione
|
Commissione
|
|
|
|
|
|
10° FES
|
|
11° FES
|
Rimborso 8°/9° FES
|
11° FES meno
rimborso 8°/9° FES
|
|
BELGIO
|
3,92
|
3,53
|
3,24927
|
2 471 000,00
|
|
51 988 320,00
|
-8 741 600,00
|
43 246 720,00
|
|
BULGARIA
|
|
0,14
|
0,21853
|
98 000,00
|
|
3 496 480,00
|
0,00
|
3 496 480,00
|
|
CECHIA
|
|
0,51
|
0,79745
|
357 000,00
|
|
12 759 200,00
|
0,00
|
12 759 200,00
|
|
DANIMARCA
|
2,14
|
2,00
|
1,98045
|
1 400 000,00
|
|
31 687 200,00
|
-4 772 200,00
|
26 915 000,00
|
|
GERMANIA
|
23,36
|
20,50
|
20,57980
|
14 350 000,00
|
|
329 276 800,00
|
-52 092 800,00
|
277 184 000,00
|
|
ESTONIA
|
|
0,05
|
0,08635
|
35 000,00
|
|
1 381 600,00
|
0,00
|
1 381 600,00
|
|
IRLANDA
|
0,62
|
0,91
|
0,94006
|
637 000,00
|
|
15 040 960,00
|
-1 382 600,00
|
13 658 360,00
|
|
GRECIA
|
1,25
|
1,47
|
1,50735
|
1 029 000,00
|
|
24 117 600,00
|
-2 787 500,00
|
21 330 100,00
|
|
SPAGNA
|
5,84
|
7,85
|
7,93248
|
5 495 000,00
|
|
126 919 680,00
|
-13 023 200,00
|
113 896 480,00
|
|
FRANCIA
|
24,30
|
19,55
|
17,81269
|
13 685 000,00
|
|
285 003 040,00
|
-54 189 000,00
|
230 814 040,00
|
|
CROAZIA
|
|
0,00
|
0,22518
|
0,00
|
|
3 602 880,00
|
0,00
|
3 602 880,00
|
|
ITALIA
|
12,54
|
12,86
|
12,53009
|
9 002 000,00
|
|
200 481 440,00
|
-27 964 200,00
|
172 517 240,00
|
|
CIPRO
|
|
0,09
|
0,11162
|
63 000,00
|
|
1 785 920,00
|
0,00
|
1 785 920,00
|
|
LETTONIA
|
|
0,07
|
0,11612
|
49 000,00
|
|
1 857 920,00
|
0,00
|
1 857 920,00
|
|
LITUANIA
|
|
0,12
|
0,18077
|
84 000,00
|
|
2 892 320,00
|
0,00
|
2 892 320,00
|
|
LUSSEMBURGO
|
0,29
|
0,27
|
0,25509
|
189 000,00
|
|
4 081 440,00
|
-646 700,00
|
3 434 740,00
|
|
UNGHERIA
|
|
0,55
|
0,61456
|
385 000,00
|
|
9 832 960,00
|
0,00
|
9 832 960,00
|
|
MALTA
|
|
0,03
|
0,03801
|
21 000,00
|
|
608 160,00
|
0,00
|
608 160,00
|
|
PAESI BASSI
|
5,22
|
4,85
|
4,77678
|
3 395 000,00
|
|
76 428 480,00
|
-11 640 600,00
|
64 787 880,00
|
|
AUSTRIA
|
2,65
|
2,41
|
2,39757
|
1 687 000,00
|
|
38 361 120,00
|
-5 909 500,00
|
32 451 620,00
|
|
POLONIA
|
|
1,30
|
2,00734
|
910 000,00
|
|
32 117 440,00
|
0,00
|
32 117 440,00
|
|
PORTOGALLO
|
0,97
|
1,15
|
1,19679
|
805 000,00
|
|
19 148 640,00
|
-2 163 100,00
|
16 985 540,00
|
|
ROMANIA
|
|
0,37
|
0,71815
|
259 000,00
|
|
11 490 400,00
|
0,00
|
11 490 400,00
|
|
SLOVENIA
|
|
0,18
|
0,22452
|
126 000,00
|
|
3 592 320,00
|
0,00
|
3 592 320,00
|
|
SLOVACCHIA
|
|
0,21
|
0,37616
|
147 000,00
|
|
6 018 560,00
|
0,00
|
6 018 560,00
|
|
FINLANDIA
|
1,48
|
1,47
|
1,50909
|
1 029 000,00
|
|
24 145 440,00
|
-3 300 400,00
|
20 845 040,00
|
|
SVEZIA
|
2,73
|
2,74
|
2,93911
|
1 918 000,00
|
|
47 025 760,00
|
-6 087 900,00
|
40 937 860,00
|
|
REGNO UNITO
|
12,69
|
14,82
|
14,67862
|
10 374 000,00
|
|
234 857 920,00
|
-28 298 700,00
|
206 559 220,00
|
|
TOTALE UE-27 e REGNO UNITO
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
70 000 000,00
|
|
1 600 000 000,00
|
-223 000 000,00
|
1 377 000 000,00
|