Bruxelles, 28.9.2020

COM(2020) 588 final

2020/0274(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

riguardante la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere fra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in scadenza il 15 novembre 2020


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

L'8 luglio 2019 il Consiglio ha adottato una decisione 1 che ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica islamica di Mauritania per la conclusione di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile e di un protocollo di esecuzione di tale accordo (doc. 10402/19 e 10231/19). L'articolo 1, paragrafo 2, di tale decisione ha consentito alla Commissione di negoziare una proroga limitata del protocollo in vigore, in scadenza il 15 novembre 2019, al fine di evitare una lunga interruzione delle attività di pesca. Le direttive di negoziato allegate alla decisione del Consiglio (doc. 10231/19 ADD1) precisano che tale proroga non può superare il periodo massimo di un anno.

L'8 novembre 2019 il protocollo è stato prorogato di un anno, fino al 15 novembre 2020, mediante un accordo in forma di scambio di lettere 2 (12928/19).

Tra il settembre 2019 e il febbraio 2020 si sono svolte quattro tornate di negoziati con la Mauritania per il rinnovo di un accordo e di un protocollo di partenariato nel settore della pesca sostenibile che, tuttavia, non sono state risolutive.

A causa dell'attuale situazione sanitaria (pandemia di COVID-19) e nonostante la proroga del protocollo, va osservato che i negoziati per il nuovo accordo e il nuovo protocollo non si concluderebbero in tempo utile per evitare un'interruzione delle attività di pesca allo scadere della suddetta proroga. In tale contesto, il 26 giugno 2020 3 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un ulteriore rinnovo del protocollo della durata massima di un anno supplementare.

Nella quinta tornata di negoziati (7 luglio 2020), i negoziatori dell'Unione e della Repubblica islamica di Mauritania hanno concordato tale seconda proroga del protocollo per un periodo massimo di un anno, conformemente al mandato del Consiglio. Tale seconda proroga è definita da un accordo in forma di scambio di lettere, siglato il 7 luglio 2020.

Onde evitare l'interruzione delle attività di pesca per la flotta europea attiva nelle acque mauritane, è necessario che la decisione del Consiglio che approva tale accordo in forma di scambio di lettere sia adottata in tempo utile per consentire la firma delle Parti prima del 15 novembre 2020, data di scadenza del protocollo vigente.

La proposta mira ad autorizzare la conclusione del protocollo.

Si rammenta che l'obiettivo del protocollo è offrire alle navi dell'Unione europea possibilità di pesca nelle acque mauritane, tenendo conto delle valutazioni scientifiche disponibili e, in particolare, di quelle formulate dal Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (COPACE), nel rispetto dei pareri scientifici e delle raccomandazioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ed entro i limiti dell'eccedenza disponibile. Il protocollo intende inoltre rafforzare la cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania ai fini dell'istituzione di un quadro di partenariato per lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca della Repubblica islamica di Mauritania, nell'interesse di entrambe le Parti.

Il protocollo prevede possibilità di pesca nelle seguenti categorie:

categoria 1 - pescherecci per la pesca di crostacei, eccetto aragoste e granchi: 5 000 tonnellate e 25 navi;

categoria 2 - pescherecci da traino (non congelatori) e pescherecci con palangari di fondo per la pesca del nasello: 6 000 tonnellate e 6 navi;

categoria 2 bis - pescherecci da traino (congelatori) per la pesca del nasello: 3 500 tonnellate di nasello, 1 450 tonnellate di calamaro, 600 tonnellate di seppia per 6 navi;

categoria 3 - pescherecci adibiti alla cattura di specie demersali diverse dal nasello con attrezzi diversi dalle reti da traino: 3 000 tonnellate e 6 navi;

categoria 4 - tonniere con reti a circuizione: 12 500 tonnellate (quantitativo di riferimento) e 25 navi;

categoria 5 - tonniere con lenze e canne e pescherecci con palangari di superficie: 7 500 tonnellate (quantitativo di riferimento) e 15 navi;

categoria 6 - pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica: 225 000 tonnellate 4 e 19 navi;

categoria 7 - navi per la pesca pelagica fresca: 15 000 tonnellate (detratte dal volume della categoria 6, se utilizzate) e 2 navi.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

In linea con le priorità della riforma della politica della pesca 5 , il protocollo offrirà possibilità di pesca alle navi dell'Unione nelle acque della Mauritania, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e nel rispetto delle raccomandazioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT). Esso consentirà inoltre all'Unione europea e alla Mauritania di collaborare più strettamente per promuovere uno sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque mauritane e di sostenere gli sforzi del paese volti a sviluppare il settore nazionale della pesca, nell'interesse di entrambe le Parti.

Coerenza con le altre politiche dell'Unione

La negoziazione di un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con la Repubblica islamica di Mauritania si colloca nel quadro dell'azione esterna dell'UE nei confronti dei paesi ACP e tiene conto, in particolare, degli obiettivi dell'Unione in materia di rispetto dei principi democratici e dei diritti umani.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica scelta è il trattato sul funzionamento dell'Unione europea che, all'articolo 43, paragrafo 2, stabilisce la politica comune della pesca, all'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), stabilisce la tappa pertinente della procedura relativa alla negoziazione e alla conclusione di accordi tra l'Unione e i paesi terzi e, all'articolo 218, paragrafo 7, prevede disposizioni relative all'approvazione di modifiche del protocollo.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea.

Proporzionalità

La proposta è commisurata all'obiettivo di istituire un quadro di governance giuridica, ambientale, economica e sociale per le attività di pesca condotte dalle navi dell'Unione nelle acque dei paesi terzi, stabilito all'articolo 31 del regolamento sulla politica comune della pesca. Essa è conforme a tali disposizioni e alle disposizioni in materia di assistenza finanziaria ai paesi terzi di cui all'articolo 32 del medesimo regolamento.

La proroga di un anno supplementare del quadro istituito dal protocollo in scadenza il 15 novembre 2020 è funzionale al processo di negoziato al fine di garantire continuità alle attività di pesca della flotta europea operante nelle acque mauritane.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Le parti interessate sono state consultate nell'ambito della valutazione del protocollo 2015‑2019. In occasione di riunioni tecniche sono stati consultati anche gli esperti degli Stati membri. Le consultazioni hanno evidenziato l'utilità di rinnovare il protocollo di pesca con la Repubblica islamica di Mauritania.

Consultazioni dei portatori di interessi

Nell'ambito della valutazione sono stati consultati gli Stati membri, rappresentanti del settore, organizzazioni internazionali della società civile nonché l'amministrazione della pesca e rappresentanti della società civile della Mauritania. Si sono svolte consultazioni anche nell'ambito del consiglio consultivo per la flotta oceanica.

Ricorso al parere di esperti

La Commissione si è avvalsa di un consulente indipendente per le valutazioni ex ante ed ex post, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 31, paragrafo 10, del regolamento sulla politica comune della pesca.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La contropartita finanziaria annua dell'Unione europea, pari a 61 625 000 EUR, si basa su:

a) un importo annuo per l'accesso alle risorse alieutiche per le categorie stabilite nel protocollo, fissato a 57 500 000 EUR per la durata della proroga del protocollo;

b) un sostegno allo sviluppo della politica settoriale della pesca della Mauritania per un importo annuo pari a 4 125 000 EUR per la durata della proroga del protocollo. Tale sostegno risponde agli obiettivi della politica nazionale in materia di gestione sostenibile delle risorse alieutiche continentali e marittime per tutta la durata del protocollo.

L'importo annuo degli stanziamenti di impegno e di pagamento è stabilito nel corso della procedura annuale di bilancio, compresa la linea di riserva per i protocolli non ancora entrati in vigore all'inizio dell'anno 6 .

Lo scambio di lettere per la proroga stabilisce altresì una clausola di riduzione proporzionale qualora i negoziati per il rinnovo dell'accordo di partenariato e del relativo protocollo sfociassero nella firma che ne comporta l'applicazione prima della scadenza della proroga annuale oggetto dello scambio di lettere.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Le modalità di monitoraggio sono contemplate dal protocollo la cui proroga costituisce l'oggetto dello scambio di lettere.

2020/0274 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

riguardante la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere fra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in scadenza il 15 novembre 2020

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)Conformemente alla decisione 2019/.../UE del Consiglio 7 , l'accordo in forma di scambio di lettere fra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania in scadenza il 15 novembre 2020 (in appresso, "accordo in forma di scambio di lettere") è stato firmato il [inserire la data], fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

(2)Obiettivo dell'accordo in forma di scambio di lettere è consentire all'Unione europea e alla Repubblica islamica di Mauritania di continuare a collaborare al fine di promuovere una politica di pesca sostenibile e uno sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque mauritane e permettere alle navi dell'Unione di esercitare le loro attività di pesca in dette acque.

(3)È opportuno approvare lo scambio di lettere a nome dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo in forma di scambio di lettere fra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania in scadenza il 15 novembre 2020 (in appresso, "accordo in forma di scambio di lettere") è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione europea, alla notifica prevista al punto 6 dell'accordo in forma di scambio di lettere, per esprimere il consenso dell'Unione europea a essere vincolata dall'accordo in forma di scambio di lettere.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente



SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.    CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

1.1.    Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di decisione del Consiglio riguardante la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere fra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in scadenza il 15 novembre 2020.

1.2.    Settore/settori interessati 

11 – Affari marittimi e pesca

11.03 – Contributi obbligatori alle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e ad altre organizzazioni internazionali e accordi di pesca sostenibile (APS)

11.03.01 - Istituzione di un contesto di governance per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi

1.3.    La proposta/iniziativa riguarda: 

 una nuova azione 

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 8  

X la proroga di un'azione esistente 

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione 

1.4.    Obiettivi

1.4.1.    Obiettivi generali

La negoziazione e la conclusione di accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) con i paesi terzi rispondono all'obiettivo generale di permettere l'accesso dei pescherecci dell'Unione europea alle zone di pesca di paesi terzi e di sviluppare con tali paesi relazioni di partenariato volte a promuovere lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche al di fuori delle acque dell'Unione.

Gli APPS garantiscono inoltre la coerenza fra i principi che regolano la politica comune della pesca e gli impegni derivanti da altre politiche europee (sfruttamento sostenibile delle risorse dei paesi terzi, lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), integrazione dei paesi partner nell'economia globale, migliore gestione delle attività di pesca a livello politico e finanziario).

1.4.2.    Obiettivi specifici

Obiettivo specifico

Contribuire alla pesca sostenibile nelle acque al di fuori dell'Unione, mantenere la presenza europea nelle attività di pesca d'altura e tutelare gli interessi del settore europeo della pesca e dei consumatori tramite la negoziazione e la conclusione di APPS con Stati costieri, in coerenza con altre politiche europee.

Attività ABM/ABB interessate

Affari marittimi e pesca: istituzione di un contesto di governance per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione europea nelle acque dei paesi terzi (APS) (linea di bilancio 11.03.01).

1.4.3.    Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati

La proroga del protocollo dell'APP vigente consente di evitare l'interruzione delle attività di pesca delle navi europee alla scadenza del protocollo, il 15 novembre 2020. Essa vige per un periodo massimo di un anno, in attesa della conclusione dei negoziati per il rinnovo dell'APP.

Il protocollo consente di istituire un quadro di partenariato strategico nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania. Esso inoltre contribuisce a una miglior gestione e conservazione delle risorse alieutiche tramite un sostegno finanziario (sostegno settoriale) all'attuazione dei programmi adottati a livello nazionale dal paese partner, in particolare per quanto riguarda la sorveglianza e la lotta contro la pesca illegale e il sostegno al settore della pesca artigianale.

1.4.4.    Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Tasso di utilizzo delle possibilità di pesca (percentuale annua delle autorizzazioni di pesca utilizzate rispetto alla disponibilità offerta dal protocollo).

Dati relativi alle catture (raccolta e analisi) e al valore commerciale dell'accordo.

Contributo all'occupazione e al valore aggiunto nell'Unione nonché alla stabilizzazione del mercato dell'Unione (a livello aggregato con altri APPS).

Contributo al miglioramento della ricerca, del monitoraggio e del controllo delle attività di pesca da parte del paese partner e allo sviluppo del settore della pesca, in particolare della pesca artigianale.

1.5.    Motivazione della proposta/iniziativa 

1.5.1.    Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

È previsto che lo scambio di lettere inteso a prorogare il protocollo si applichi in via provvisoria dalla data della firma, a decorrere dal 16 novembre 2020, al fine di evitare l'interruzione delle operazioni di pesca in corso nell'ambito del protocollo vigente.

1.5.2.    Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Se l'Unione non concludesse un nuovo protocollo, le sue navi non potrebbero operare, in quanto una clausola dell'accordo esclude l'esercizio di attività di pesca al di fuori di un quadro definito da un protocollo dell'accordo. Esiste pertanto un chiaro valore aggiunto per la flotta d'altura dell'UE. Il protocollo definisce inoltre un quadro per una cooperazione rafforzata tra l'Unione e la Mauritania.


1.5.3.    Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Sulla base dell'analisi delle catture storiche praticate nella zona di pesca della Mauritania e delle catture recenti effettuate nel quadro di protocolli simili nella regione, nonché delle valutazioni e dei pareri scientifici disponibili, le Parti hanno fissato possibilità di pesca, in termini di limiti di cattura (TAC) o di quantitativi di riferimento per le categorie citate nella relazione di cui sopra. Il sostegno settoriale tiene conto delle esigenze in termini di rafforzamento delle capacità dell'amministrazione mauritana responsabile della pesca e delle priorità della strategia nazionale in materia di pesca, che comprende in particolare la ricerca scientifica e le attività di controllo e monitoraggio delle attività di pesca.

1.5.4.    Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

I fondi assegnati a titolo di contropartita finanziaria per l'accesso nell'ambito dell'APP costituiscono entrate fruibili nel bilancio nazionale della Mauritania. Tuttavia, i fondi destinati al sostegno settoriale sono assegnati (generalmente mediante iscrizione nella legge finanziaria annuale) al ministero della Pesca, il che costituisce una condizione per la conclusione e la sorveglianza degli APPS. Tali risorse finanziarie sono compatibili con altre fonti di finanziamento provenienti da altri finanziatori internazionali per l'attuazione di progetti e/o programmi realizzati a livello nazionale nel settore della pesca.

1.5.5.    Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

n.p.

Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

X durata limitata

X    In vigore dal 2020 al 2024

X    Incidenza finanziaria nel 2020 per gli stanziamenti di impegno e dal 2020 al 2022 per gli stanziamenti di pagamento

   durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

e successivo funzionamento a pieno ritmo

Modalità di gestione previste 9  

X Gestione diretta a opera della Commissione

X a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione

   a opera delle agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

◻ a paesi terzi o organismi da questi designati

◻ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare)

◻ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti

◻ agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario

◻ a organismi di diritto pubblico

◻ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie

◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie

◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicate nel pertinente atto di base

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni"

Osservazioni

2.    MISURE DI GESTIONE 

2.1.    Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 

Precisare frequenza e condizioni

La Commissione (DG MARE, in collaborazione con il proprio responsabile della pesca nel paese, a Nouakchott), garantirà una sorveglianza regolare dell'attuazione del protocollo per quanto riguarda l'uso, da parte degli operatori, delle possibilità di pesca, i dati relativi alle catture e il rispetto della condizionalità del sostegno settoriale.

L'APP prevede inoltre almeno una riunione annuale della commissione mista nel corso della quale la Commissione e la Mauritania facciano il punto sull'attuazione dell'accordo e del relativo protocollo e apportino, se necessario, adeguamenti alla programmazione ed eventualmente alla contropartita finanziaria.

2.2.    Sistema di gestione e di controllo 

2.2.1.    Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Il rischio individuato è che gli armatori dell'UE non facciano pieno utilizzo delle possibilità di pesca e che i fondi destinati al finanziamento della politica settoriale della pesca della Mauritania siano sottoutilizzati o utilizzati in ritardo.

2.2.2.    Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

Si intende promuovere un dialogo approfondito sulla programmazione e sull'attuazione della politica settoriale prevista dall'accordo e dal protocollo. Anche l'analisi congiunta dei risultati rientra tra le modalità di controllo.

L'accordo e il protocollo contengono inoltre clausole specifiche per la loro sospensione, a particolari condizioni e in determinate circostanze.


2.2.3.    Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 

2.3.    Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode

La Commissione si impegna a promuovere un dialogo politico e una concertazione regolare con la Repubblica islamica di Mauritania al fine di migliorare la gestione dell'accordo e del protocollo e rafforzare il contributo dell'Unione alla gestione sostenibile delle risorse. Tutti i pagamenti effettuati dalla Commissione nell'ambito di un APP sono soggetti alle norme e alle procedure finanziarie e di bilancio generalmente applicate dalla Commissione. In particolare, i conti bancari dei paesi terzi sui quali sono versati gli importi della contropartita finanziaria sono identificati in modo esaustivo. Il protocollo stabilisce che la contropartita finanziaria sia versata su un conto del Tesoro pubblico aperto presso la Banca centrale di Mauritania.

3.    INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

3.1.    Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 

Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Partecipazione

Numero 

Diss./

Non diss. 10

di paesi EFTA 11

di paesi candidati 12

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

11.03.01

Istituzione di un contesto di governance per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione europea nelle acque dei paesi terzi (APS)

Diss.

NO

NO

NO

NO

Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Partecipazione

Numero

Diss./

Non diss

di paesi EFTA

di paesi candidati

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

[XX.YY.YY.YY]

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

3.2.    Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti 

3.2.1.    Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi

X    La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

Numero

2

Crescita sostenibile: risorse naturali

DG: MARE

Anno 
2020

Anno 
2021

Anno 
2022

TOTALE

 Stanziamenti operativi

Linea di bilancio 13  11.03.01

Impegni

(1a)

61,625

61,625

Pagamenti

(2a)

57,500

4,125

61,625

Linea di bilancio

Impegni

(1b)

Pagamenti

(2b)

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione

di programmi specifici 14  

Linea di bilancio

3)

TOTALE degli stanziamenti 
per la DG MARE

Impegni

=1a+1b +3

61,625

61,625

Pagamenti

=2a+2b

+3

57,500

4,125

61,625

 



TOTALE degli stanziamenti operativi

Impegni

4)

61,625

61,625

Pagamenti

5)

57,500

4,125

61,625

•TOTALE degli stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

6)

TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA <2.> 
del quadro finanziario pluriennale

Impegni

=4+ 6

61,625

61,625

Pagamenti

=5+ 6

57,500

4,125

61,625

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche operative, ricopiare nella sezione sotto

•TOTALE degli stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)

Impegni

4)

Pagamenti

5)

TOTALE degli stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)

6)

TOTALE degli stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 4 
del quadro finanziario pluriennale 
(Importo di riferimento)

Impegni

=4+ 6

61,625

61,625

Pagamenti

=5+ 6

57,500

4,125

61,625





Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

5

"Spese amministrative"

Sezione da compilare utilizzando i "dati di bilancio di natura amministrativa" che saranno introdotti nell' allegato della scheda finanziaria legislativa (allegato V delle norme interne), caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
2020

Anno 
2021

Anno 
2022

TOTALE

DG: MARE

 Risorse umane

 Altre spese amministrative

TOTALE DG MARE

Stanziamenti

TOTALE degli stanziamenti 
per la RUBRICA 5 
del quadro finanziario pluriennale 

(Totale impegni = Totale pagamenti)

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
2020

Anno 
2021

Anno 
2022

TOTALE

TOTALE degli stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 5 
del quadro finanziario pluriennale 

Impegni

61,625

61,625

Pagamenti

57,500

4,125

61,625

3.2.2.    Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi 

Stanziamenti di impegno in milioni di EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno 
2020

Anno 
2021

Anno 
2022

TOTALE

Tipo 15

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 16 ...

- Accesso

Annuale

11,6

11,6

11,6

58

- Settoriale

Annuale

4

4

4

20

- Risultato

Totale parziale dell'obiettivo specifico 1

OBIETTIVO SPECIFICO 2.

- Risultato

Totale parziale dell'obiettivo specifico 2

TOTALE

15,6

15,6

15,6

78

3.2.3.    Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi 

X    La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
N 17

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

RUBRICA 5 
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese amministrative

Totale parziale della RUBRICA 5 
del quadro finanziario pluriennale

esclusa la RUBRICA 5 18  
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese
di natura amministrativa

Totale parziale 
esclusa la RUBRICA 5 
del quadro finanziario pluriennale

TOTALE

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.3.1.    Fabbisogno previsto di risorse umane

X    La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anno 
N

Anno 
N+1

Anno N+2

Anno N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

 Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)

XX 01 01 02 (nelle delegazioni)

XX 01 05 01/11/21 (ricerca indiretta)

10 01 05 01/11 (ricerca diretta)

   Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 19

XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)

XX 01 04 yy  20

- in sede

- nelle delegazioni

XX 01 05 02/12/22 (AC, END, INT - ricerca indiretta)

10 01 05 02/12 (AC, END, INT - ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Attuazione del protocollo (pagamenti, accesso alle acque mauritane da parte delle navi dell'Unione, trattamento delle autorizzazioni di pesca), preparazione e follow-up delle riunioni delle commissioni miste, preparazione del rinnovo del protocollo, valutazione esterna, procedure legislative, negoziati.

Personale esterno

Attuazione del protocollo: contatti con le autorità mauritane per l'accesso delle navi dell'Unione alle acque del paese, trattamento delle autorizzazioni di pesca, preparazione e follow-up delle riunioni delle commissioni miste, in particolare attuazione del sostegno settoriale.

3.2.4.    Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 

La proposta/iniziativa:

X    può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP)

Riguarda l'utilizzo della linea di riserva (capitolo 40).

   comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate, gli importi corrispondenti e gli strumenti proposti

   comporta una revisione del QFP

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti

3.2.5.    Partecipazione di terzi al finanziamento 

La proposta/iniziativa:

X    non prevede cofinanziamenti da terzi

   prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in milioni di EUR (al terzo decimale)

Anno 
N 21

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati

 



3.3.    Incidenza prevista sulle entrate 

X    La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

   su altre entrate

- indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche     

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 22

Anno 
N

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo ………….

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

(1)    Decisione del Consiglio dell'8 luglio 2019 che autorizza l'avvio di negoziati con la Repubblica islamica di Mauritania per la conclusione di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile e del protocollo di esecuzione dell'accordo (ST 10231 2019 INIT).
(2)    Decisione (UE) 2019/1918 del Consiglio, dell'8 novembre 2019, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere fra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in scadenza il 15 novembre 2019 (GU L 297 I del 18.11.2019, pag. 1).
(3)    Addendum alle direttive di negoziato di cui ai doc. 10231/19 ADD1 e 10231/19 ADD 2 PECHE 285.
(4)    Con un superamento massimo autorizzato del 10 % senza incidenza sulla contropartita finanziaria versata dall'Unione europea per l'accesso.
(5)    GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.
(6)    Conformemente all'accordo interistituzionale sulla cooperazione in materia di bilancio (GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1).
(7)    GU L […] del […], pag. […].
(8)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(9)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/FR/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(10)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(11)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(12)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(13)    Secondo la nomenclatura di bilancio ufficiale.
(14)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(15)    I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti, ecc.).
(16)    Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici…".
(17)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es.: 2021), e così per gli anni a seguire.
(18)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(19)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.
(20)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
(21)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es.: 2021), e così per gli anni a seguire.
(22)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.

Bruxelles, 28.9.2020

COM(2020) 588 final

ALLEGATO

che accompagna la

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

riguardante la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere fra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in scadenza il 15 novembre 2020


ALLEGATO

Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in scadenza il 15 novembre 2020

A. Lettera dell'Unione europea

Egregi Signori,

ho l'onore di confermarVi che abbiamo convenuto il seguente regime provvisorio per garantire la seconda proroga del protocollo attualmente vigente (16 novembre 2015 - 15 novembre 2019, già prorogato di un anno fino al 15 novembre 2020 1 ), in appresso "il protocollo", che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in attesa di concludere i negoziati per il rinnovo dell'accordo di partenariato e del protocollo.

In tale contesto l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania hanno convenuto quanto segue.

(1)Dal 16 novembre 2020 o da altra data successiva a decorrere dalla data della firma del presente scambio di lettere, il regime applicabile durante l'ultimo anno del protocollo è prorogato alle stesse condizioni per un periodo massimo di un anno.

(2)La contropartita finanziaria dell'Unione per l'accesso delle navi alle acque mauritane per il periodo della proroga corrisponderà all'importo annuo di cui all'articolo 2 del protocollo, quale modificato dalla commissione mista del 15 e 16 novembre 2016 2 . Tale pagamento sarà effettuato in rata unica entro tre mesi dalla data di applicazione provvisoria del presente scambio di lettere.

(3)L'importo del sostegno settoriale relativo al presente accordo di proroga è pari a 4,125 milioni di EUR. La commissione mista di cui all'articolo 10 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca approva la programmazione afferente a tale importo, conformemente a quanto disposto all'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo, entro due mesi dalla data di applicazione del presente scambio di lettere. Le condizioni di cui all'articolo 3 del protocollo afferenti all'attuazione e ai pagamenti del sostegno settoriale si applicheranno mutatis mutandis.

(4)Qualora i negoziati per il rinnovo dell'accordo di partenariato e del relativo protocollo sfociassero nella firma che ne comporta l'applicazione prima della data di scadenza del periodo di un anno stabilita al punto 1, i pagamenti della contropartita finanziaria di cui ai punti 2 e 3 saranno ridotti pro rata temporis. L'importo corrispondente già versato sarà dedotto dalla prima contropartita finanziaria dovuta in virtù del nuovo protocollo.

(5)Durante il periodo di applicazione di tale accordo di proroga, le licenze di pesca saranno rilasciate entro i limiti stabiliti dal protocollo, per mezzo di canoni o anticipi corrispondenti a quanto stabilito all'allegato 1, appendice 1, del protocollo.

(6)Il presente scambio di lettere si applica provvisoriamente a decorrere dal 16 novembre 2020 o da qualsiasi data successiva a decorrere dalla data della firma del presente scambio di lettere, in attesa della sua entrata in vigore. Esso entra in vigore alla data in cui le Parti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

Vi prego di accusare ricevuta della presente e di confermare il Vostro accordo sul tenore della medesima.

Vogliate accettare, Signori, l'espressione della mia profonda stima.

Per l'Unione europea

B. Lettera della Repubblica islamica di Mauritania

Egregi Signori,

mi pregio di comunicarVi di aver ricevuto, in data odierna, la Vostra lettera così redatta:

"Egregi Signori,

ho l'onore di confermarVi che abbiamo convenuto il seguente regime provvisorio per garantire la seconda proroga del protocollo attualmente vigente (16 novembre 2015 – 15 novembre 2019, già prorogato di un anno fino al 15 novembre 2020 3 ), in appresso "il protocollo", che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in attesa di concludere i negoziati per il rinnovo dell'accordo di partenariato e del protocollo.

In tale contesto l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania hanno convenuto quanto segue.

(1)Dal 16 novembre 2020 o da altra data successiva a decorrere dalla data della firma del presente scambio di lettere, il regime applicabile durante l'ultimo anno del protocollo è prorogato alle stesse condizioni per un periodo massimo di un anno.

(2)La contropartita finanziaria dell'Unione per l'accesso delle navi alle acque mauritane per il periodo della proroga corrisponderà all'importo annuo di cui all'articolo 2 del protocollo, quale modificato dalla commissione mista del 15 e 16 novembre 2016 4 . Tale pagamento sarà effettuato in rata unica entro tre mesi dalla data di applicazione provvisoria del presente scambio di lettere.

(3)L'importo del sostegno settoriale relativo al presente accordo di proroga è pari a 4,125 milioni di EUR. La commissione mista di cui all'articolo 10 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca approva la programmazione afferente a tale importo, conformemente a quanto disposto all'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo, entro due mesi dalla data di applicazione del presente scambio di lettere. Le condizioni di cui all'articolo 3 del protocollo afferenti all'attuazione e ai pagamenti del sostegno settoriale si applicheranno mutatis mutandis.

(4)Qualora i negoziati per il rinnovo dell'accordo di partenariato e del relativo protocollo sfociassero nella firma che ne comporta l'applicazione prima della data di scadenza del periodo di un anno stabilita al punto 1, i pagamenti della contropartita finanziaria di cui ai punti 2 e 3 saranno ridotti pro rata temporis. L'importo corrispondente già versato sarà dedotto dalla prima contropartita finanziaria dovuta in virtù del nuovo protocollo.

(5)Durante il periodo di applicazione di tale accordo di proroga, le licenze di pesca saranno rilasciate entro i limiti stabiliti dal protocollo, per mezzo di canoni o anticipi corrispondenti a quanto stabilito all'allegato 1, appendice 1, del protocollo.

(6)Il presente scambio di lettere si applica provvisoriamente a decorrere dal 16 novembre 2020 o da qualsiasi data successiva a decorrere dalla data della firma del presente scambio di lettere, in attesa della sua entrata in vigore. Esso entra in vigore alla data in cui le Parti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.".

Confermo che il contenuto della Vostra lettera è accettabile per il mio governo.

La Vostra nonché la presente costituiscono un accordo conformemente alla Vostra proposta.

Vogliate accettare, Signori, l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo della Repubblica islamica di Mauritania

(1)    Decisione (UE) 2019/1918 del Consiglio, dell'8 novembre 2019 (GU L 297 I del 18.11.2019, pag. 1).
(2)    Decisione (UE) 2017/451 della Commissione, del 14 marzo 2017 (GU L 69 del 15.3.2017, pag. 34).
(3)    Decisione (UE) 2019/1918 del Consiglio, dell'8 novembre 2019 (GU L 297 I del 18.11.2019, pag. 1).
(4)    Decisione (UE) 2017/451 della Commissione, del 14 marzo 2017 (GU L 69 del 15.3.2017, pag. 34).