COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 28.9.2020
COM(2020) 586 final
2020/0271(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
che modifica la decisione (UE) 2020/721 del Consiglio del 19 maggio 2020 al fine di includervi la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione marittima internazionale in occasione della 75ª sessione del comitato per la protezione dell'ambiente marino e della 102ª sessione del comitato per la sicurezza marittima in riferimento all'approvazione di una circolare MSC-MEPC.5 sul modello di accordo per il rilascio di autorizzazioni a favore di organismi riconosciuti che operano per conto dell'amministrazione
RELAZIONE
1.Oggetto della proposta
La presente proposta riguarda una modifica della decisione (UE) 2020/721 del Consiglio, del 19 maggio 2020, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione della 102ª sessione del comitato per la sicurezza marittima dell'Organizzazione marittima internazionale (MSC 102), che si svolgerà ora a Londra dal 4 all'11 novembre 2020, e in occasione della 75ª sessione del comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'Organizzazione marittima internazionale (MEPC 75), che si svolgerà ora a Londra dal 16 al 20 novembre 2020, in riferimento alla prevista adozione di una circolare MSC-MEPC.5 sul modello di accordo per il rilascio di autorizzazioni a favore di organismi riconosciuti che operano per conto dell'amministrazione.
Contesto della proposta
1.1.La convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale
La convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) istituisce tale organizzazione, il cui obiettivo è quello di offrire un forum per la cooperazione nel settore della regolamentazione e delle pratiche relative ad aspetti tecnici di ogni tipo riguardanti la navigazione commerciale internazionale. L'IMO mira inoltre a incoraggiare l'adozione generalizzata di norme il più possibile rigorose su temi quali la sicurezza marittima, l'efficienza della navigazione e la prevenzione e il controllo dell'inquinamento marino causato da navi, promuovendo nel contempo la parità di condizioni nel settore. Inoltre gestisce tutte le relative questioni amministrative e legali.
La convenzione IMO è entrata in vigore il 17 marzo 1958.
Tutti gli Stati membri sono parti della convenzione IMO.
Tutti gli Stati membri sono parti della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare ("SOLAS") del 1974, entrata in vigore il 25 maggio 1980. L'Unione non è parte della convenzione SOLAS.
Tutti gli Stati membri sono parti della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi ("MARPOL") del 1973, entrata in vigore il 2 ottobre 1983, e dell'annesso VI, entrato in vigore il 18 maggio 2005. L'Unione non è parte della convenzione MARPOL.
1.2.L'Organizzazione marittima internazionale
L'Organizzazione marittima internazionale ("IMO") è l'agenzia specializzata delle Nazioni Unite incaricata della sicurezza della navigazione e della prevenzione dell'inquinamento marino causato da navi. È l'autorità internazionale di normazione in materia di sicurezza e prestazioni ambientali nell'ambito della navigazione internazionale. La sua funzione principale è quella di istituire un contesto normativo per il settore della navigazione che sia equo ed efficace, adottato e attuato a livello universale.
All'IMO possono aderire tutti gli Stati e ne fanno parte tutti gli Stati membri dell'UE. Dal 1974 la Commissione europea ha lo status di osservatrice presso l'Organizzazione marittima internazionale, in virtù di un accordo di cooperazione e collaborazione tra l'Organizzazione consultiva intergovernativa della navigazione marittima ("IMCO") e la Commissione delle Comunità europee su questioni di reciproco interesse per le parti.
Anche il comitato per la sicurezza marittima dell'IMO è composto di tutti i membri dell'IMO e si riunisce almeno una volta all'anno. Si occupa di tutte le questioni rientranti nell'ambito di attività dell'IMO che riguardano gli ausili alla navigazione, la costruzione e l'armamento delle navi, la sicurezza degli equipaggi, le norme di prevenzione delle collisioni, la gestione dei carichi pericolosi, le procedure e i requisiti per la sicurezza marittima, i dati idrografici, i giornali di bordo e i registri di navigazione, le inchieste sui sinistri marittimi, il soccorso e il salvataggio e ogni altra questione che incida direttamente sulla sicurezza marittima.
Il comitato per la sicurezza marittima dell'IMO provvede ai meccanismi necessari allo svolgimento delle funzioni ad esso assegnate dalla convenzione IMO, dall'Assemblea IMO o dal Consiglio IMO, o di qualsiasi compito appartenente al suddetto ambito che possa essergli attribuito da un altro strumento internazionale o ai sensi dello stesso e che l'IMO ha accettato. Le decisioni del comitato per la sicurezza marittima e dei suoi organi ausiliari sono prese a maggioranza dei membri.
Il comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'IMO è composto di tutti i membri dell'IMO e si riunisce almeno una volta all'anno. Si occupa delle questioni ambientali che rientrano nell'ambito di attività dell'IMO e che riguardano il controllo e la prevenzione dell'inquinamento causato da navi contemplato dalla convenzione MARPOL, incluso quello provocato dal petrolio, dai prodotti chimici trasportati alla rinfusa, dagli scarichi di acque reflue, dai rifiuti e dalle emissioni prodotte dalle navi, compresi gli inquinanti atmosferici e le emissioni di gas a effetto serra. Altre questioni affrontate riguardano la gestione delle acque di zavorra, i sistemi antivegetativi, il riciclaggio delle navi, la preparazione e l'intervento in caso di inquinamento e l'identificazione delle zone speciali e delle zone marine particolarmente sensibili.
Il comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'IMO provvede ai meccanismi necessari allo svolgimento delle funzioni ad esso assegnate dalla convenzione IMO, dall'Assemblea IMO o dal Consiglio IMO, o di qualsiasi compito appartenente al suddetto ambito che possa essergli attribuito da un altro strumento internazionale o ai sensi dello stesso e che l'IMO ha accettato. Le decisioni del comitato per la protezione dell'ambiente marino e dei suoi organi ausiliari sono prese a maggioranza dei membri.
1.3.L'atto previsto del comitato per la sicurezza marittima dell'IMO
In occasione della sua 102a sessione (MSC 102), che si svolgerà dal 4 all'11 novembre 2020, il comitato per la sicurezza marittima sarà chiamato ad approvare una circolare MSC-MEPC.5 che definirà il modello di accordo che i governi dovranno utilizzare per autorizzare gli organismi riconosciuti che agiscono per loro conto. La circolare dovrà essere approvata congiuntamente dal comitato per la sicurezza marittima e dal comitato per la protezione dell'ambiente marino.
Nel 2016 il comitato per la sicurezza marittima ha approvato una nuova iniziativa nell'ambito del programma di lavoro riguardante la revisione e la modifica del modello di accordo per il rilascio di autorizzazioni a favore di organismi riconosciuti che agiscono per conto dell'amministrazione, al fine di renderlo conforme alle prescrizioni del codice per gli organismi riconosciuti ("codice RO"). Il progetto di modello di accordo è stato discusso nel corso di varie sessioni del sottocomitato per l'attuazione degli strumenti dell'IMO ed è ora sottoposto all'approvazione del comitato.
1.4.L'atto previsto del comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'IMO
In occasione della sua 75a sessione (MSC 75), che si svolgerà dal 16 al 20 novembre 2020, il comitato per la protezione dell'ambiente marino sarà chiamato ad approvare la medesima circolare MSC-MEPC.5, che definisce il modello di accordo che i governi dovranno utilizzare per autorizzare gli organismi riconosciuti che agiscono per loro conto.
2.La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione
2.1.Approvazione della circolare MSC-MEPC.5
In occasione della 97a sessione del comitato per la sicurezza marittima (MSC 97), svoltasi a Londra dal 21 al 25 novembre 2016, è stata approvata una nuova iniziativa riguardante la revisione e la modifica del modello di accordo per il rilascio di autorizzazioni a favore di organismi riconosciuti che agiscono per conto dell'amministrazione (MSC.1/Circ.710–MEPC.1/Circ.307) al fine di renderlo conforme alle prescrizioni del codice RO. La nuova iniziativa è stata inclusa nel programma biennale per il 2016-2017 del sottocomitato per l'attuazione degli strumenti dell'IMO e nell'ordine del giorno provvisorio della 4ª sessione di detto sottocomitato (III 4) e, secondo le previsioni, dovrebbe essere completata nel 2018.
In occasione della III 4, svoltasi a Londra dal 25 al 29 settembre 2017, è stato deciso di modificare il modello di accordo utilizzando come base un documento dell'IACS (Associazione internazionale delle società di classificazione) ed è stato costituito un gruppo di corrispondenza incaricato di elaborare il testo. In occasione della III 5, svoltasi a Londra dal 24 al 28 settembre 2018, è stato messo a punto il progetto di modello di accordo, che è stato in seguito trasmesso per approvazione alla 74ª sessione del comitato per la protezione dell'ambiente marino (MEPC 74) e alla 101a sessione del comitato per la sicurezza marittima (MSC 101).
Per limiti di tempo la MEPC 74 ha rinviato l'esame del progetto di circolare alla MEPC 75. In occasione della MSC 101 è stato discusso il progetto di testo ma, a causa delle forti obiezioni sollevate dall'IACS, secondo cui le modifiche sostanziali da essa proposte non erano state accettate, il progetto con le modifiche proposte dall'IACS è stato rinviato alla 6ª sessione del sottocomitato per l'attuazione degli strumenti dell'IMO (III 6) per esame. In occasione della III 6, svoltasi a Londra dal 1º al 5 luglio 2019, sono stati riveduti il progetto di modello di accordo e le proposte dell'IACS. Sebbene siano state accolte le proposte redazionali, le proposte sostanziali sono state respinte. La III 6 ha quindi trasmesso il progetto di circolare alla MEPC 75 e alla MSC 102 per approvazione.
L'Unione dovrebbe sostenere le modifiche del modello di accordo dell'IMO approvate dalla III 6. La nuova circolare sostituirà i documenti MSC/Circ.710 e MEPC/Circ.307, aggiornerà il modello di accordo e lo renderà conforme al codice RO [risoluzioni MSC.349(92) e MEPC.237(65)]. Migliorerà l'accuratezza, la trasparenza e la responsabilità sia dell'amministrazione dello Stato di bandiera che degli organismi riconosciuti a livello mondiale.
2.2.Legislazione pertinente e competenza dell'UE
Il modello di accordo, attualmente stabilito nei documenti MSC/Circ.710 e MEPC/Circ.307, è attuato nel diritto dell'UE dalla direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime. L'articolo 5 della direttiva 2009/15/CE prevede quanto segue:
"1.
Gli Stati membri che prendano una decisione come illustrato nell'articolo 3, paragrafo 2, instaurano un rapporto funzionale tra l'amministrazione nazionale competente e gli organismi che agiscono per loro conto.
2.
Il rapporto funzionale è disciplinato da un patto scritto formale e non discriminatorio [...] che [...] contenga quantomeno: a) le disposizioni dell'appendice II della risoluzione IMO A.739 (18) relativa agli orientamenti in materia di autorizzazione degli organismi che operano per conto dell'amministrazione, ispirandosi nel contempo all'allegato, alle appendici e altri elementi dei documenti IMO MSC/Circular 710 e MEPC/Circular 307 sul modello di accordo per il rilascio di autorizzazioni a favore di organismi che operano per conto dell'amministrazione; [...]".
Competenza dell'UE
La sostituzione dei documenti MSC/Circ.710 e MEPC/Circ.307 con il progetto di circolare MSC-MEPC.5 inciderebbe sul diritto dell'UE mediante l'applicazione della direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime.
L'Unione ha pertanto competenza esclusiva a norma dell'ultima parte dell'articolo 3, paragrafo 2, TFUE ed è quindi necessario stabilire la posizione dell'Unione in merito agli atti che adottano le suddette modifiche.
3.Base giuridica
3.1.Base giuridica procedurale
3.1.1.Principi
L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".
L'articolo 218, paragrafo 9, TFUE si applica indipendentemente dal fatto che l'Unione sia membro dell'organo o parte dell'accordo.
Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione".
3.1.2.Applicazione al caso concreto
Il comitato per la protezione dell'ambiente marino e il comitato per la sicurezza marittima dell'IMO sono organi istituiti da un accordo, ossia dalla convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale.
L'atto che il comitato per la protezione dell'ambiente marino e il comitato per la sicurezza marittima dell'IMO sono chiamati ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto unionale in appresso, in particolare:
–sulla direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime.
Ciò in quanto la direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, impone alle amministrazioni degli Stati membri di disciplinare il loro rapporto funzionale con gli organismi riconosciuti mediante un patto scritto formale e non discriminatorio, che deve ispirarsi al modello di accordo contenuto nei documenti MSC/Circ.710 MEPC/Circ.307.
La nuova circolare che sostituirà i documenti MSC/Circ.710 e MSC/Circ.307 inciderebbe pertanto sul diritto dell'UE mediante l'applicazione della direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime.
L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.
La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
3.2.Base giuridica sostanziale
3.2.1.Principi
La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.
3.2.2.Applicazione al caso concreto
L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano il trasporto marittimo. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 100, paragrafo 2, TFUE.
3.3.Conclusioni
La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 100, paragrafo 2, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
2020/0271 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
che modifica la decisione (UE) 2020/721 del Consiglio del 19 maggio 2020 al fine di includervi la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione marittima internazionale in occasione della 75ª sessione del comitato per la protezione dell'ambiente marino e della 102ª sessione del comitato per la sicurezza marittima in riferimento all'approvazione di una circolare MSC-MEPC.5 sul modello di accordo per il rilascio di autorizzazioni a favore di organismi riconosciuti che operano per conto dell'amministrazione
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L'azione dell'Unione nel settore dei trasporti marittimi dovrebbe mirare a proteggere l'ambiente marino e la salute umana e migliorare la sicurezza marittima.
(2)La convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale ("IMO") è entrata in vigore il 17 marzo 1958.
(3)L'IMO è l'agenzia specializzata delle Nazioni Unite incaricata della sicurezza della navigazione e della prevenzione dell'inquinamento marino e atmosferico causato da navi. Tutti gli Stati membri dell'Unione sono membri dell'IMO.
(4)A norma dell'articolo 28, lettera b), della convenzione IMO, il comitato per la sicurezza marittima provvede ai meccanismi che gli permettono di svolgere le funzioni ad esso assegnate dalla convenzione IMO, dall'Assemblea IMO o dal Consiglio IMO, o qualsiasi compito che ricada nell'ambito di quanto previsto a tale articolo e che possa essergli attribuito ai sensi di un altro strumento internazionale che l'IMO ha accettato.
(5)A norma dell'articolo 38, lettera a), della convenzione IMO, il comitato per la protezione dell'ambiente marino svolge quelle funzioni che sono o possono essere attribuite all'IMO da o ai sensi di convenzioni internazionali per la prevenzione e il controllo dell'inquinamento marino causato da navi, in particolare in materia di adozione o modifica di regole o altre disposizioni.
(6)La convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare ("convenzione SOLAS") è entrata in vigore il 25 maggio 1980.
(7)A norma dell'articolo VIII, lettera b), punto iii), della convenzione SOLAS, il comitato per la sicurezza marittima dell'IMO può adottare modifiche della convenzione SOLAS.
(8)La convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi ("convenzione MARPOL") è entrata in vigore il 2 ottobre 1983.
(9)A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera c), della convenzione MARPOL, le relative modifiche possono essere adottate dall'organo competente, in questo caso il comitato per la protezione dell'ambiente marino.
(10)In occasione della sua 102a sessione, che si svolgerà dal 4 all'11 novembre 2020 ("MSC 102"), il comitato per la sicurezza marittima è chiamato ad approvare, congiuntamente con il comitato per la protezione dell'ambiente marino, una circolare MSC-MEPC.5 sul modello di accordo per il rilascio di autorizzazioni a favore di organismi riconosciuti che operano per conto dell'amministrazione.
(11)In occasione della sua 75a sessione, che si svolgerà dal 16 al 20 novembre 2020 ("MEPC 75"), il comitato per la protezione dell'ambiente marino è chiamato ad approvare, congiuntamente con la MSC 102, una circolare MSC-MEPC.5 sul modello di accordo per il rilascio di autorizzazioni a favore di organismi riconosciuti che operano per conto dell'amministrazione.
(12)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione della MSC 102, poiché l'approvazione della circolare MSC-MEPC.5 sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto unionale, in particolare sulla direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
(13)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione della MEPC 75, poiché l'approvazione della circolare MSC-MEPC.5 sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto unionale, in particolare sulla direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
(14)L'approvazione della circolare MSC-MEPC.5, che sostituisce i documenti MSC/Circ.710 e MEPC/Circ.307, aggiornerà il modello di accordo e lo renderà conforme al codice per gli organismi riconosciuti ("codice RO") [risoluzioni MSC.349(92) e MEPC.237(65)]. Contribuirà a migliorare l'accuratezza, la trasparenza e la responsabilità sia dell'amministrazione dello Stato di bandiera che degli organismi riconosciuti a livello mondiale.
(15)La decisione (UE) 2020/721 del Consiglio, del 19 maggio 2020, dovrebbe essere modificata al fine di includervi un riferimento all'approvazione della circolare MSC-MEPC.5.
(16)La posizione dell'Unione dovrà essere espressa congiuntamente dagli Stati membri dell'Unione che sono membri del comitato per la sicurezza marittima e del comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'IMO,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione (UE) 2020/721 del Consiglio è così modificata:
"Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua 75a sessione è sostenere l'adozione delle modifiche delle regole 2, 14 e 18 e delle appendici I e VI dell'annesso VI della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, di cui all'allegato del documento MEPC 75/3 dell'IMO, come pure l'approvazione della circolare MSC-MEPC.5 di cui all'allegato 8 del documento III 6/15 dell'IMO.
Articolo 2
1. La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato per la sicurezza marittima dell'Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua 102a sessione è sostenere l'adozione delle modifiche:
a) delle parti A-1, B, B-1 e da B-2 a B-4 del capitolo II-1 della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, di cui all'allegato 1 del documento MSC 102/3 dell'IMO;
b) delle parti A-1 e B-1 del codice internazionale di sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri combustibili a basso punto di infiammabilità, di cui all'allegato 2 del documento MSC 102/3 dell'IMO;
c) della risoluzione A.658(16) sull'uso e l'installazione di materiali catarifrangenti sui dispositivi di salvataggio;
come pure l'approvazione della circolare MSC-MEPC.5 sul modello di accordo per il rilascio di autorizzazioni a favore di organismi riconosciuti che operano per conto dell'amministrazione.".
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente