Bruxelles, 4.9.2020

COM(2020) 483 final

2020/0231(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica per quanto riguarda la sua data di applicazione e alcune altre date in esso previste

(Testo rilevante ai fini del SEE)


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, adottato il 30 maggio 2018, istituisce un nuovo quadro normativo per garantire il corretto funzionamento del mercato interno per quanto riguarda la produzione biologica, al fine di sviluppare ulteriormente un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione alimentare basato sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente ed azione per il clima, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali e l'applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e norme rigorose di produzione confacenti alle preferenze di un numero crescente di consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali. La produzione biologica esplica pertanto una duplice funzione sociale, provvedendo, da un lato, a un mercato specifico che risponde alla domanda di prodotti biologici da parte dei consumatori e, dall'altro, fornendo al pubblico beni che contribuiscono alla tutela dell'ambiente, al benessere degli animali e allo sviluppo rurale.

Nella strategia "Dal produttore al consumatore" 1 adottata di recente la produzione biologica è annoverata tra i modi per soddisfare i requisiti volti a creare un sistema alimentare sostenibile. La strategia sulla biodiversità riconosce il ruolo della produzione biologica nel preservare la biodiversità sul territorio europeo. Un quadro normativo solido e concordato per i prossimi dieci anni è quindi essenziale per conseguire gli obiettivi dichiarati nella strategia "Dal produttore al consumatore", consistenti nel destinare il 25 % dei terreni agricoli all'agricoltura biologica e nell'aumentare significativamente l'acquacoltura biologica entro il 2030.

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/f2f_action-plan_2020_strategy-info_en.pdf

Lo scoppio della pandemia di COVID-19 e la relativa crisi di sanità pubblica rappresentano una sfida senza precedenti per gli Stati membri, gravando pesantemente sulle autorità nazionali e sugli operatori biologici. Lo scoppio della pandemia di COVID-19 ha creato inoltre circostanze eccezionali che richiedono un adattamento sostanziale del settore biologico in termini di produzione, commercializzazione, controlli e scambi internazionali che non sarebbe stato ragionevolmente possibile anticipare al momento dell'adozione del regolamento (UE) 2018/848.

Tali circostanze eccezionali hanno un impatto considerevole sui diversi ambiti contemplati dal regolamento (UE) 2018/848, ed è quindi molto probabile che gli Stati membri e gli operatori biologici non saranno in grado di garantire l'attuazione e l'applicazione corrette del regolamento a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Al fine di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno, di garantire la certezza del diritto e di evitare possibili perturbazioni del mercato, è necessario rinviare di un anno l'applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2018/848.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La proposta si fonda sull'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Sussidiarietà

Secondo il principio di sussidiarietà, l'Unione può intervenire solo se gli obiettivi previsti non possono essere conseguiti dai singoli Stati membri. L'intervento dell'Unione è necessario per garantire il corretto funzionamento del mercato interno per quanto riguarda la produzione biologica e per evitare possibili perturbazioni del mercato. A questo proposito, la normativa che viene modificata è stata adottata in piena conformità con il principio di sussidiarietà e ogni sua modifica deve quindi avvenire tramite una proposta della Commissione.

Proporzionalità

L'intervento dell'Unione è necessario per conseguire l'obiettivo di un'attuazione e un'applicazione corrette del regolamento (UE) 2018/848 e del diritto derivato pertinente da parte di tutte le parti, tenendo conto dell'entità della pandemia di COVID-19 e delle conseguenze della crisi di sanità pubblica per il settore biologico in termini di produzione, controlli e scambi. Le modifiche proposte sono volte a garantire che l'intento del regolamento (UE) 2018/848 sia istituire un quadro normativo per la produzione biologica, al fine di conseguire l'obiettivo di sviluppare ulteriormente un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione alimentare basato sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente ed azione per il clima, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali e l'applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e norme rigorose di produzione confacenti alle preferenze di un numero crescente di consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

La presente proposta non è accompagnata da una valutazione d'impatto distinta poiché non modifica la sostanza del regolamento (UE) 2018/848 e non impone nuovi obblighi alle parti interessate. Essa mira a rinviare di un anno, per motivi eccezionali connessi alla pandemia di COVID-19, la data di applicazione di tale regolamento e alcune altre date in esso previste derivanti da tale data.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna per le istituzioni dell'UE.

2020/0231 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica per quanto riguarda la sua data di applicazione e alcune altre date in esso previste

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 2 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 3 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio 4 , entrato in vigore il 17 giugno 2018, istituisce un nuovo quadro normativo per la produzione biologica. Al fine di garantire una transizione agevole dal vecchio al nuovo quadro normativo, tale regolamento prevede come data di applicazione il 1o gennaio 2021.

(2)Lo scoppio della pandemia di COVID-19 ha portato a circostanze eccezionali che richiedono notevoli sforzi da parte del settore biologico in termini di produzione, che non sarebbe stato ragionevolmente possibile prevedere al momento dell'adozione del regolamento (UE) 2018/848.

(3)Lo scoppio della pandemia di COVID-19 e la relativa crisi di sanità pubblica rappresentano una sfida senza precedenti per gli Stati membri e gravano pesantemente sugli operatori biologici. Gli operatori concentrano i loro sforzi sul mantenimento della produzione biologica e degli scambi commerciali e non possono nel contempo prepararsi all'entrata in applicazione di nuove disposizioni giuridiche a norma del regolamento (UE) 2018/848. Di conseguenza è molto probabile che gli Stati membri e gli operatori biologici non siano in grado di garantire la corretta attuazione e applicazione di tale regolamento dal 1o gennaio 2021.

(4)Pertanto, al fine di assicurare il corretto funzionamento del settore biologico, garantire la certezza del diritto e evitare potenziali perturbazioni del mercato, è necessario rinviare la data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 e alcune altre date in esso previste derivanti da tale data. Tenendo conto dell'entità della pandemia di COVID-19 e della relativa crisi di sanità pubblica, della sua evoluzione epidemiologica e delle risorse supplementari necessarie agli Stati membri e agli operatori biologici, l'applicazione del regolamento (UE) 2018/848 dovrebbe essere rinviata di un anno.

(5)In particolare, diverse date connesse a deroghe, relazioni o poteri conferiti alla Commissione per porre fine o prorogare le deroghe derivavano direttamente dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848. È quindi opportuno rinviare di un anno anche l'applicazione di tali date. Le rispettive date sono state fissate tenendo conto del tempo necessario per consentire agli operatori biologici di adattarsi alla fine delle deroghe o agli Stati membri e alla Commissione di raccogliere informazioni sufficienti sulla disponibilità di alcuni fattori di produzione per cui erano state concesse deroghe, o alla Commissione per presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio e preparare una proposta legislativa o atti delegati.

(6)Lo scoppio della pandemia di COVID-19 e la relativa crisi di sanità pubblica rappresentano una sfida senza precedenti anche per i paesi terzi e per gli operatori biologici con sede in paesi terzi. Di conseguenza, per i paesi terzi che sono stati riconosciuti equivalenti a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio 5 , la data di scadenza del riconoscimento dovrebbe essere prorogata di un anno al 31 dicembre 2026, in modo che tali paesi terzi dispongano di un periodo di tempo sufficiente per modificare il loro stato mediante la conclusione di un accordo commerciale con l'Unione europea o mediante la piena conformità dei loro operatori al regolamento (UE) 2018/848, senza inutili perturbazioni degli scambi.

(7)Analogamente, la data di scadenza del riconoscimento delle autorità e degli organismi di controllo nei paesi terzi concesso a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 dovrebbe essere prorogata di un anno al 31 dicembre 2024 per lasciare a tali autorità e organismi di controllo e ai loro operatori certificati nei paesi terzi il tempo necessario a superare gli effetti della pandemia di COVID-19 e a prepararsi alle nuove disposizioni.

(8)Vista l'esigenza imperativa di garantire immediatamente la certezza del diritto per il settore biologico nelle circostanze attuali, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2018/848 è così modificato:

(1)all'articolo 29, paragrafo 4, prima frase, la data "31 dicembre 2024" è sostituita dalla data "31 dicembre 2025";

(2)all'articolo 48, paragrafo 1, secondo comma, la data "31 dicembre 2025" è sostituita dalla data "31 dicembre 2026";

(3)all'articolo 49, la data "31 dicembre 2021" è sostituita dalla data "31 dicembre 2022";

(4)l'articolo 53 è così modificato:

(a)al paragrafo 1, la data "31 dicembre 2035" è sostituita dalla data "31 dicembre 2036";

(b)il paragrafo 2 è così modificato:

i)nella frase introduttiva, la data "1o gennaio 2028" è sostituita dalla data "1o gennaio 2029";

ii)alla lettera a), la data "31 dicembre 2035" è sostituita dalla data "31 dicembre 2036";

(c)al paragrafo 3, la data "1o gennaio 2026" è sostituita dalla data "1o gennaio 2027";

(d)al paragrafo 4, la data "1o gennaio 2025" è sostituita dalla data "1o gennaio 2026" e la data "31 dicembre 2025" dalla data "31 dicembre 2026";

(e)al paragrafo 7, la data "31 dicembre 2025" è sostituita dalla data "31 dicembre 2026";

(5)all'articolo 57, paragrafo 1, la data "31 dicembre 2023" è sostituita dalla data "31 dicembre 2024";

(6)all'articolo 60, la data "1o gennaio 2021" è sostituita dalla data "1o gennaio 2022";

(7)all'articolo 61, secondo comma, la data "1o gennaio 2021" è sostituita dalla data "1o gennaio 2022";

(8)l'allegato II è così modificato:

(a)nella parte I, il punto 1.5 è così modificato:

(i)al secondo comma, la data "31 dicembre 2030" è sostituita dalla data "31 dicembre 2031";

(ii)al terzo comma, la data "31 dicembre 2025" è sostituita dalla data "31 dicembre 2026";

(b)la parte II è modificata come segue:

(i)al punto 1.9.1.1, lettera a), seconda frase, la data "1o gennaio 2023" è sostituita dalla data "1o gennaio 2024";

(ii)al punto 1.9.2.1, lettera a), seconda frase, la data "1o gennaio 2023" è sostituita dalla data "1o gennaio 2024";

(iii)al punto 1.9.3.1, lettera c), frase introduttiva, la data "31 dicembre 2025" è sostituita dalla data "31 dicembre 2026";

iv)al punto 1.9.4.2, lettera c), frase introduttiva, la data "31 dicembre 2025" è sostituita dalla data "31 dicembre 2026";

(c)nella parte III, al punto 3.1.2.1, secondo comma, la data "1o gennaio 2021" è sostituita dalla data "1o gennaio 2022";

(d)nella parte VII, al punto 1.1, seconda frase, la data "31 dicembre 2023" è sostituita dalla data "31 dicembre 2024".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1)    https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/f2f_action-plan_2020_strategy-info_en.pdf
(2)    GU C  del , pag. .
(3)    GU C  del , pag. .
(4)    Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).
(5)    Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).