Bruxelles, 3.9.2020

COM(2020) 477 final

2020/0228(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa allo stanziamento di fondi disimpegnati da progetti nell'ambito del 10° Fondo europeo di sviluppo per rialimentare il Fondo per la pace in Africa


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Il Fondo per la pace in Africa (APF), istituito nel 2003 nell'ambito dell'accordo di Cotonou 1 per il periodo di applicazione di tale accordo, è finanziato dal Fondo europeo di sviluppo (FES), che non rientra nel bilancio generale dell'Unione. L'APF è diventato uno dei principali strumenti di attuazione della cooperazione Africa-UE in materia di pace e sicurezza.

Nell'ambito dell'attuale 11º FES, un importo di 750 milioni di EUR è stato inizialmente assegnato all'APF per il periodo 2014-2020. Tale importo, basato sugli impegni dell'APF nell'ambito del 10º FES, non ha tenuto sufficientemente conto del forte aumento del volume finanziario dell'APF dopo il 2012, che è continuato fino al 2015, quando la Commissione ha limitato il finanziamento delle operazioni di pace (OSP) all'80 % della quota ONU dell'epoca per gli stipendi pagati alle forze militari e di polizia dispiegate nell'ambito delle operazioni di pace sotto guida africana. L'introduzione di tale massimale di contributi APF agli stipendi si è tradotta in una stabilizzazione, ma non in una riduzione, delle erogazioni dell'APF, in quanto i risparmi ottenuti sono stati compensati dall'aumento del numero complessivo di OSP finanziate. L'aumento della domanda è stato dovuto in particolare al proseguimento dei finanziamenti per le operazioni esistenti (missione dell'Unione africana in Somalia - AMISOM), nonché alla creazione di nuove OSP (Comunità economica della missione degli Stati dell'Africa occidentale in Guinea Bissau - ECOMIB, task force mista nazionale contro Boko Haram - MNJTF, forza congiunta del G5 Sahel).

Pertanto, l'APF è stato finora rialimentato quattro volte, per un totale di 1 635 milioni di EUR, mediante: due rifinanziamenti di 150 milioni di EUR ciascuno (decisi, rispettivamente, il 24 settembre 2015 2 e il 2 agosto 2016 3 ) per il programma d'azione 2014-2016, un terzo rifinanziamento di 535 milioni di EUR (anch'esso deciso il 2 agosto 2016 4 ) per finanziare il programma d'azione 2017-2018 e un quarto rifinanziamento di 800 milioni di EUR (deciso l'11 aprile 2019 5 ) per finanziare il programma d'azione 2019-2020. Tali fondi consentono l'attuazione di attività nell'ambito dell'APF fino alla fine del 2020.

In linea con la proposta della Commissione per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 6 e con la proposta dell'Alto rappresentante per uno strumento europeo per la pace (EPF) 7 , le attività attualmente finanziate nell'ambito dell'APF dovrebbero essere rilevate dallo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) e dall'EPF a partire dal 1° gennaio 2021. Ai fini di un supporto continuativo e affidabile dell'UE alle attività di pace e sicurezza sotto guida africana, è opportuno garantire una transizione agevole tra l'APF e questi nuovi strumenti nel periodo tra gennaio e giugno 2021 o fino alla scadenza dell'accordo di Cotonou, se precedente.

L'obiettivo del presente progetto di proposta di decisione del Consiglio è ottenere da quest'ultimo l'autorizzazione a utilizzare i fondi disimpegnati del 10° FES per ricostituire le riserve dell'APF con un importo supplementare massimo di 129 milioni di EUR. Questi fondi saranno utilizzati applicando il criterio di ripartizione dei contributi degli Stati membri del 10º FES 8 .

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La strategia globale dell'UE 9 definisce la pace e la sicurezza come uno degli interessi vitali dell'UE e ritiene che la sicurezza in Europa sia strettamente collegata alla pace nelle regioni limitrofe e circostanti. Il rinnovato consenso europeo in materia di sviluppo 10 , adottato nel 2017, definisce la "pace" come uno dei cinque ambiti d'intervento e ribadisce l'impegno dell'UE a favore di un ordine mondiale basato su regole e incentrato sul multilateralismo.

L'APF è uno dei principali strumenti di attuazione della cooperazione Africa-UE in materia di pace e sicurezza nell'ambito della strategia comune Africa-UE adottata a Lisbona nel 2007. In occasione del 4° vertice Africa-UE, svoltosi nel 2014, è stato ribadito che la pace e la sicurezza fanno parte dei cinque settori prioritari per l'attuazione della strategia comune. In occasione del 5° vertice UA-UE del novembre 2017, i leader hanno concordato quattro priorità strategiche comuni per il periodo che precede il prossimo vertice, una delle quali è "Rafforzare la resilienza, la pace, la sicurezza e la governance". La cooperazione in materia di pace e sicurezza, basata sul nuovo consenso europeo in materia di sviluppo, che tiene conto dell'interdipendenza tra sviluppo e sicurezza, e sulla strategia globale dell'UE che sottolinea la necessità di un approccio integrato ai conflitti, continua ad essere al centro del partenariato Africa-UE. È in questo contesto che la Commissione europea e la Commissione dell'Unione africana hanno firmato, il 23 maggio 2018, un memorandum d'intesa sulla pace, la sicurezza e la governance, che istituisce un quadro per rafforzare la cooperazione UA-UE al fine di risolvere i problemi relativi alla pace e alla sicurezza. Più di recente, questa attenzione per una solida cooperazione continuativa con i partner africani in materia di pace e sicurezza è stata inserita nella comunicazione congiunta della Commissione e del SEAE del marzo 2020 "Verso una strategia globale per l'Africa" 11 .

Permettendo il proseguimento delle attività dell'APF fino al primo semestre del 2021, o fino alla scadenza dell'accordo di Cotonou, se precedente, la presente proposta contribuirà agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (OSS), in particolare all'OSS 16 "Promuovere società pacifiche e inclusive per lo sviluppo sostenibile, garantire a tutti l'accesso alla giustizia e costruire a tutti i livelli istituzioni efficaci e inclusive, in grado di rendere conto del loro operato".

Di norma l'APF è finanziato dalle dotazioni intra-ACP e regionali del FES. La attività finanziate dai fondi supplementari assegnati all'APF attingendo alla riserva di efficacia ("réserve non-mobilisable") rimarranno in linea con gli obiettivi generali e con quelli specifici dell'APF stabiliti nella strategia intra-ACP 12 .

I fondi supplementari saranno utilizzati conformemente alle norme e alle procedure applicabili all'11° FES. La programmazione di tali fondi sarà stabilita tramite una modifica del programma d'azione 2019-2020 dell'APF, aggiungendo l'attuazione delle attività dal gennaio 2021 o fino alla scadenza dell'accordo di Cotonou, se precedente. Tale modifica del programma d'azione 2019-2020 dell'APF richiede l'approvazione del COREPER prima di essere adottata dalla Commissione, come previsto dall'articolo 15, lettera b), del regolamento di esecuzione dell'11º FES 13 .

Coerenza con le altre normative dell'Unione

n.p.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Articolo 1, paragrafo 4, dell'accordo interno relativo all'11° FES 14 .

A norma dell'articolo 1, paragrafo 4, dell'accordo interno relativo all'11° FES, la decisione del Consiglio deve essere adottata all'unanimità.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

n.p.

 
Il FES è istituito mediante un accordo interno tra i rappresentanti degli Stati membri e prevede la possibilità di utilizzare i fondi disimpegnati previa approvazione del Consiglio
15 .

Proporzionalità

La proposta, in particolare gli importi proposti, si basa su un'analisi approfondita realizzata dai servizi della Commissione e dal SEAE. Essa presuppone inoltre che siano erogati finanziamenti anche da altri partner. Inoltre, gli Stati membri dell'UE hanno la possibilità di convogliare contributi volontari attraverso l'APF.

Nel luglio 2016 l'UA ha adottato la decisione di applicare un prelievo dello 0,2 % sulle importazioni ammissibili per finanziare l'Unione africana. Scopo della decisione è fornire finanziamenti affidabili e prevedibili per la pace e la sicurezza nel continente mediante il Fondo per la pace dell'Unione africana. L'attuazione della legislazione e delle misure concrete necessarie sta progredendo, sia pure a ritmi diversi, in tutti gli Stati membri dell'UA. L'importo dei finanziamenti disponibili nell'ambito del Fondo per la pace dell'UA è in costante aumento e ha superato i 160 milioni di EUR.

Scelta dell'atto giuridico

Il FES è l'unica fonte di finanziamento per l'APF a livello dell'Unione. A causa dei vincoli giuridici, gli strumenti esistenti dell'UE finanziati dal bilancio generale dell'Unione non possono essere utilizzati né per operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa né a sostegno di beneficiari militari per compiti diversi da quelli dello sviluppo delle capacità a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo.

Conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, dell'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE 16 , il Consiglio decide sulla base di una proposta della Commissione.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

n.p.

Consultazioni dei portatori di interessi

n.p.

Assunzione e uso di perizie

n.p.

Valutazione d'impatto

n.p.

Efficienza normativa e semplificazione

n.p.

Diritti fondamentali

Il rafforzamento della dimensione "Diritti umani" della prevenzione dei conflitti, della gestione delle crisi e dei processi post-conflitto è uno dei settori chiave della cooperazione nell'ambito del settore prioritario "Pace e sicurezza" della strategia comune Africa-UE. Il memorandum d'intesa UA-UE per la pace, la sicurezza e la governance, firmato nel maggio 2018, sottolinea ulteriormente la centralità dei diritti umani, e quindi anche della lotta contro la violenza basata sul genere in un contesto di conflitto, ai fini del conseguimento della pace e della sicurezza nel continente africano.

Nell'ambito del programma d'azione 2019-2020 dell'APF 17 , si presta particolare attenzione alla dimensione di genere e ai diritti umani in tutte le azioni pertinenti. Il programma d'azione include un finanziamento a sostegno dell'UA e di altri soggetti interessati per istituire nel continente africano un quadro di conformità in materia di diritti umani e di diritto internazionale umanitario applicabile a tutte le OSP sotto guida africana.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

n.p.

Il FES non fa parte del bilancio dell'UE.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Le modalità di monitoraggio, valutazione e rendicontazione sono quelle applicabili all'11° FES e previste nel programma d'azione 2019-2020 dell'APF.

Documenti esplicativi (per le direttive)

n.p.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

L'articolo 1, paragrafo 1, della proposta prevede l'assegnazione di un importo massimo di 129 milioni di EUR di fondi disimpegnati provenienti da progetti nell'ambito del 10° FES per rialimentare l'APF, onde coprire il fabbisogno di finanziamento stimato per un periodo che copre fino ai primi sei mesi del 2021.

L'articolo 1, paragrafo 2, prevede che si applichino le regole dell'11° FES (regolamento di esecuzione e regolamento finanziario 18 ).

L'articolo 2 stabilisce la data di entrata in vigore della decisione.

2020/0228 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa allo stanziamento di fondi disimpegnati da progetti nell'ambito del 10° Fondo europeo di sviluppo per rialimentare il Fondo per la pace in Africa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applica la parte quarta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 19 , in particolare l'articolo 1, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'impegno attuale dell'Unione europea in materia di pace e sicurezza nel continente africano nell'ambito del Fondo per la pace in Africa (APF) dovrebbe essere mantenuto fino alla fine di giugno 2021 o fino alla scadenza dell'applicazione dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico ("ACP") da un lato, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altro ("l'accordo di partenariato ACP-UE") 20 , se precedente.

(2)Le esigenze finanziarie dell'APF per il periodo che va da gennaio a giugno 2021 sono stimate a un massimo di 129 000 000 di EUR.

(3)È opportuno utilizzare i fondi disimpegnati da progetti nell'ambito del 10º FES per garantire il finanziamento dell'APF fino alla fine di giugno 2021 o fino alla scadenza dell'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE, se precedente.

(4)Questi fondi supplementari dovrebbero finanziare il sostegno alle operazioni di pace sotto guida africana.

(5)I fondi dovrebbero essere utilizzati conformemente al programma d'azione pluriennale pertinente dell'APF e alle norme e alle procedure applicabili all'11º FES, come previsto dal regolamento (UE) 2015/322 del Consiglio, del 2 marzo 2015, relativo all'esecuzione dell'11º Fondo europeo di sviluppo 21 e dal regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l'11º Fondo europeo di sviluppo 22 ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È stanziato un importo massimo di 129 000 000 EUR proveniente dai fondi disimpegnati da progetti nell'ambito del 10° Fondo europeo di sviluppo (FES) per ricostituire le riserve dell'APF per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 o fino alla scadenza dell'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE, se precedente.

Tali fondi sono utilizzati conformemente alle norme e alle procedure previste per l'11° FES.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000.
(2)    Decisione della Commissione C(2015) 8627, del 7 dicembre 2015.
(3)    Decisione della Commissione C(2016) 7258, del 17 novembre 2016.
(4)    Decisione C(2017) 2579 della Commissione, del 27 aprile 2017, modificata dalla decisione C(2018) 1258 della Commissione, del 23 febbraio 2018.
(5)    Decisione della Commissione C(2019) 4070, del 6 giugno 2019.
(6)    Proposta della Commissione per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027, maggio 2018.
(7)    HR(2018)94, del 13 giugno 2018.
(8)    Ciò non costituisce un precedente per quanto riguarda il potenziale utilizzo futuro dei fondi disimpegnati da precedenti FES, che rimane subordinato a una decisione che deve essere adottata dagli Stati membri caso per caso, conformemente all'articolo 55 del regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l'11º Fondo europeo di sviluppo.
(9)    Visione condivisa, azione comune: un'Europa più forte. Una strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea, giugno 2016.
(10)    Dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione europea (2017/C 210/01): Nuovo consenso europeo in materia di sviluppo - "Il nostro mondo, la nostra dignità, il nostro futuro", 7 giugno 2017.
(11)    Commissione europea e Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio: Verso una strategia globale per l'Africa, JOIN(2020) 4, 9 marzo 2020.
(12)    Decisione C(2015) 7766 della Commissione, del 13 novembre 2015, relativa all'adozione del documento di strategia 2014-2020 e del programma indicativo per la cooperazione intra-ACP tra l'Unione europea e il gruppo degli Stati ACP.
(13)    Regolamento (UE) 2015/322 del Consiglio, del 2 marzo 2015.
(14)    Accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE (GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1).
(15)    Articolo 1, paragrafo 4, dell'accordo interno relativo all'11° FES e articolo 55 del regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo.
(16)    GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.
(17)    Decisione della Commissione C(2019) 4070, del 6 giugno 2019.
(18)    Regolamento (UE) 2015/322 del Consiglio, del 2 marzo 2015, relativo all'esecuzione dell'11° Fondo europeo di sviluppo e regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo.
(19)    GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.
(20)    Accordo (GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3) modificato dall'accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27) e dall'accordo firmato a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).
(21)    GU L 58 del 3.3.2015, pag. 1.
(22)    GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1.