Bruxelles, 24.8.2020

COM(2020) 471 final

2020/0225(NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che concede al Belgio sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID‐19


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio ("regolamento SURE") definisce il quadro giuridico per fornire assistenza finanziaria dell'Unione agli Stati membri che subiscano o rischino seriamente di subire gravi perturbazioni economiche dovute all'epidemia di COVID‑19. Il sostegno a titolo dello strumento SURE serve a finanziare, in primo luogo, i regimi di riduzione dell'orario lavorativo o le misure analoghe che mirano a proteggere i lavoratori dipendenti e autonomi e pertanto a ridurre l'incidenza della disoccupazione e della perdita di reddito, nonché determinate misure di carattere sanitario, in particolare nel luogo di lavoro.

Il 7 agosto 2020 il Belgio ha chiesto l'assistenza finanziaria dell'Unione conformemente al regolamento SURE. In applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, di detto regolamento, la Commissione ha consultato le autorità belghe per verificare l'aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa al regime di disoccupazione temporanea, al reddito sostitutivo COVID-19 per i lavoratori autonomi, al congedo parentale COVID-19, a una serie di regimi regionali di sostegno al reddito, nonché a misure regionali di carattere sanitario, dovuto alla pandemia di COVID‑19. L'aumento riguarda in particolare:

(1)il regime di disoccupazione temporanea, "chômage temporaire/ tijdelijke werkloosheid", che prevede una compensazione per i lavoratori dipendenti il cui lavoro sia ridotto o sospeso a causa di una riduzione del carico di lavoro o delle misure di distanziamento sociale imposte dal governo. Il regime di disoccupazione temporanea esisteva prima della pandemia di COVID-19, ma i requisiti di accesso al regime sono stati adattati alla crisi della COVID-19 e la procedura di domanda è stata ulteriormente semplificata. Inoltre, l'indennità di disoccupazione temporanea è stata innalzata dal 65 % al 70 % del salario medio giornaliero (con un massimale mensile di 2 754,76 EUR lordi). È stato inoltre introdotto un premio giornaliero di 5,36 EUR;

(2)il reddito sostitutivo esistente per i lavoratori autonomi, il cosiddetto "diritto passerella" ("Droit passerelle/ Overbruggingsrecht"), che è stato esteso attraverso l'introduzione di un "diritto passerella COVID-19". Si tratta di una prestazione erogata quando le misure di distanziamento sociale imposte dal governo comportano un'interruzione totale o parziale delle attività di lavoro autonomo o un'interruzione volontaria di almeno sette giorni civili consecutivi nel corso del mese. A partire da giugno 2020, l'indennità è destinata ai lavoratori autonomi che hanno ripreso la loro attività, ma che registrano ancora un calo di fatturato rispetto al 2019. I lavoratori autonomi che non possono ancora riprendere la propria attività possono comunque accedere all'indennità, ma devono dimostrare che tale circostanza è dovuta alle restrizioni introdotte in risposta alla pandemia di COVID-19;

(3)il congedo parentale COVID-19, che è un congedo parentale speciale che non pregiudica il diritto al congedo parentale ordinario e consente ai genitori di usufruire di congedi per prestare assistenza supplementare ai figli tra i mesi di maggio e settembre 2020, beneficiando di un'indennità più elevata rispetto al congedo parentale ordinario;

(4)una serie di regimi regionali che forniscono sostegno al reddito ai lavoratori autonomi, alle società unipersonali e ad altri tipi di lavoratori dipendenti che non hanno i requisiti per beneficiare di altre modalità di sostegno al reddito. In particolare, i premi di compensazione per le imprese e per gli imprenditori a Bruxelles-Capitale, i premi per il disagio, i premi di compensazione e i premi di sostegno nelle Fiandre nonché il premio di compensazione per la chiusura delle imprese in Vallonia forniscono un sostegno generalizzato una tantum alle imprese e ai lavoratori autonomi che hanno dovuto chiudere le loro attività a causa della COVID-19 o di un notevole calo di fatturato. Altre misure (il premio di compensazione per i lavoratori intermittenti a Bruxelles-Capitale, il contributo per gli asili nido e il contributo per gli operatori culturali nella comunità francofona, le attività di formazione in Vallonia, il contributo per gli operatori culturali e i lavoratori autonomi e il contributo per gli operatori turistici nella comunità germanofona) sono rivolte ai lavoratori autonomi e ai lavoratori che non hanno accesso al regime di disoccupazione temporanea in settori specifici (settore della cultura e dell'assistenza, attività di formazione);

(5)misure di carattere sanitario nella comunità germanofona, che comprendono la formazione in materia di igiene, la fornitura di dispositivi di protezione ai centri residenziali e di assistenza, agli ospedali e ai prestatori di servizi medici e campagne di informazione.

Il Belgio ha fornito alla Commissione le informazioni pertinenti.

Alla luce degli elementi disponibili, la Commissione propone che il Consiglio adotti una decisione di esecuzione per concedere al Belgio assistenza finanziaria a norma del regolamento SURE a sostegno delle misure di cui sopra.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente proposta è pienamente coerente con il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, a norma del quale viene presentata.

La proposta si affianca a un altro strumento del diritto dell'Unione finalizzato a fornire un sostegno agli Stati membri in caso di emergenze, ovvero il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) ("regolamento (CE) n. 2012/2002"). Il 30 marzo è stato adottato il regolamento (UE) 2020/461 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il predetto strumento per estenderne l'ambito di applicazione alle gravi emergenze di sanità pubblica e per definire gli interventi specifici ammissibili al finanziamento.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La proposta è parte integrante di una serie di misure elaborate in risposta all'attuale pandemia di COVID‑19, come l'"iniziativa di investimento in risposta al coronavirus", e viene a integrare altri strumenti di sostegno all'occupazione, quali il Fondo sociale europeo e il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS)/InvestEU. Utilizzando operazioni di assunzione e di concessione di prestiti nella particolare situazione determinata dall'epidemia di COVID‑19 per fornire un sostegno agli Stati membri, la presente proposta funge da seconda linea di difesa per finanziare regimi di riduzione dell'orario lavorativo e misure analoghe, contribuendo a proteggere i posti di lavoro e, così facendo, a tutelare i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi dal rischio di disoccupazione.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica dello strumento è il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta fa seguito alla richiesta di uno Stato membro e dimostra solidarietà europea fornendo a uno Stato membro colpito dall'epidemia di COVID‑19 assistenza finanziaria dell'Unione sotto forma di prestiti temporanei. Tale assistenza, che costituisce una seconda linea di difesa, sostiene temporaneamente l'incremento della spesa pubblica connesso a regimi di riduzione dell'orario lavorativo e a misure analoghe, al fine di aiutare il governo a proteggere i posti di lavoro e, così facendo, a tutelare i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi dal rischio di disoccupazione e perdita di reddito.

Il sostegno, che gioverà alla popolazione colpita, concorre a mitigare l'impatto sociale ed economico diretto dell'attuale crisi della COVID‑19.

Proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità. Essa si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti dallo strumento.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazioni dei portatori di interessi

Data l'urgenza con cui è stata elaborata la proposta per permettere al Consiglio di adottarla tempestivamente, non è stato possibile procedere ad una consultazione dei portatori di interessi.

Valutazione d'impatto

Vista l'urgenza della proposta, non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La Commissione dovrebbe essere in grado di contrarre prestiti sui mercati finanziari al fine di erogarli agli Stati membri che chiedono assistenza finanziaria nell'ambito dello strumento SURE.

Oltre alle garanzie degli Stati membri, nel quadro sono integrate altre salvaguardie tese ad assicurare la solidità finanziaria del regime:

·un approccio rigoroso e prudente nella gestione finanziaria;

·un portafoglio dei prestiti costruito in modo da limitare il rischio di concentrazione, l'esposizione annuale e l'esposizione eccessiva a singoli Stati membri, garantendo al tempo stesso che sia possibile erogare risorse sufficienti agli Stati membri che ne hanno maggiormente bisogno; e

·la possibilità di rinnovare il debito.

2020/0225 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che concede al Belgio sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID‐19

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell'epidemia di Covid‐19 1 , in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il 7 agosto 2020 il Belgio ha chiesto l'assistenza finanziaria dell'Unione al fine di integrare gli sforzi nazionali volti ad affrontare l'impatto dell'epidemia di COVID19 e le sue conseguenze socioeconomiche per i lavoratori.

(2)Si prevede che l'epidemia di COVID19 e le misure straordinarie attuate dal Belgio per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, avranno un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Le previsioni di primavera 2020 della Commissione prospettavano per il Belgio un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente all'8,9 % e al 113,8 % del prodotto interno lordo (PIL) entro la fine del 2020. Secondo le previsioni intermedie d'estate 2020 della Commissione, il PIL del Belgio diminuirà dell'8,8 % nel 2020.

(3)L'epidemia di COVID19 ha avuto ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro in Belgio. Ciò ha determinato un aumento repentino e severo della spesa pubblica belga connessa al regime di disoccupazione temporanea, "chômage temporaire/tijdelijke werkloosheid", al reddito sostitutivo COVID-19 per i lavoratori autonomi, al "diritto passerella COVID-19", al congedo parentale COVID-19 e a una serie di regimi regionali di sostegno al reddito e a sostegno delle misure di salute pubblica, illustrati nei considerando da 4 a 8.

(4)L'"Arrêté royal du 30 mars 2020" 2 , citato nella richiesta del Belgio del 7 agosto 2020, ha adattato all'emergenza COVID-19 il regime di disoccupazione temporanea, "chômage temporaire/ tijdelijke werkloosheid", che prevede una compensazione per i lavoratori dipendenti il cui lavoro sia ridotto o sospeso a causa di una riduzione del carico di lavoro o delle misure di distanziamento sociale imposte dal governo. Il regime di disoccupazione temporanea esisteva prima della pandemia di COVID-19, ma i requisiti di accesso al regime sono stati adattati alla crisi della COVID-19 e la procedura di domanda è stata ulteriormente semplificata. Inoltre, l'indennità di disoccupazione temporanea è stata innalzata dal 65 % al 70 % del salario medio giornaliero (con un massimale mensile di 2 754,76 EUR lordi). È stato inoltre introdotto un premio giornaliero di 5,36 EUR.

(5)La "Loi du 23 mars 2020" 3 , citata nella richiesta del Belgio del 7 agosto 2020, ha esteso il reddito sostitutivo esistente per i lavoratori autonomi, il cosiddetto "diritto passerella" ("Droit passerelle/ Overbruggingsrecht"), attraverso l'introduzione di un "diritto passerella COVID-19". Si tratta di una prestazione erogata quando le misure di distanziamento sociale imposte dal governo comportano un'interruzione totale o parziale delle attività di lavoro autonomo o un'interruzione volontaria di almeno sette giorni civili consecutivi nel corso del mese. A partire da giugno 2020, l'indennità è destinata ai lavoratori autonomi che hanno ripreso la loro attività, ma che registrano ancora un calo di fatturato rispetto al 2019. I lavoratori autonomi che non possono ancora riprendere la propria attività possono comunque accedere all'indennità, ma devono dimostrare che tale circostanza è dovuta alle restrizioni introdotte in risposta alla pandemia di COVID-19.

(6)L'"Arrêté royal du 13 mai 2020 n° 23" 4 , citato nella richiesta del Belgio del 7 agosto 2020, ha introdotto il congedo parentale COVID-19, che è un congedo parentale speciale che non pregiudica il diritto al congedo parentale ordinario e consente ai genitori di usufruire di congedi per prestare assistenza supplementare ai figli tra i mesi di maggio e settembre 2020, beneficiando di un'indennità più elevata rispetto al congedo parentale ordinario. Il congedo parentale COVID-19 può essere considerato una misura analoga ai regimi di riduzione dell'orario lavorativo ai sensi del regolamento (UE) 2020/672, poiché fornisce ai lavoratori dipendenti un sostegno al reddito e contribuisce a preservare l'occupazione, evitando che i genitori che devono prendersi cura dei figli durante la chiusura delle scuole debbano porre fine al proprio rapporto di lavoro.

(7)In virtù dell'"Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/019" 5 , dell'"Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/030" 6 , della "Notification de la réunion du conseil des ministres du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale du jeudi 14 mai 2020" 7 , della "Besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020" 8 , della "Besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020" 9 , della "Besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020" 10 , dell'"Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 4 du 23 avril 2020" 11 , dell'"Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 2020" 12 , dell'"Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2020" 13 , dell'"Arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin" 14 , del "Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft, Corona-Krisendekret I vom 6. April 2020" e del "Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft, Corona-Krisendekret III vom 20. Juli 2020 ", citati nella richiesta del Belgio del 7 agosto 2020, le autorità belghe hanno introdotto una serie di regimi regionali che forniscono un sostegno al reddito ai lavoratori autonomi, alle società unipersonali e ad altri tipi di lavoratori dipendenti che non possono beneficiare di altre modalità di sostegno al reddito. In particolare, i premi di compensazione per le imprese e per gli imprenditori a Bruxelles-Capitale, i premi per il disagio, i premi di compensazione e i premi di sostegno nelle Fiandre nonché il premio di compensazione per la chiusura delle imprese in Vallonia forniscono un sostegno generalizzato una tantum alle imprese e ai lavoratori autonomi che hanno dovuto chiudere le loro attività a causa della COVID-19 o di un notevole calo di fatturato. Ove le misure si rivolgono a una gamma più ampia di beneficiari, sono stati richiesti solo gli importi per la spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali. Altre misure (il premio di compensazione per i lavoratori intermittenti a Bruxelles-Capitale, il contributo per gli asili nido e il contributo per gli operatori culturali nella comunità francofona, le attività di formazione in Vallonia, il contributo per gli operatori culturali e i lavoratori autonomi e il contributo per gli operatori turistici nella comunità germanofona) sono rivolte ai lavoratori autonomi e ai lavoratori che non hanno accesso al regime di disoccupazione temporanea in settori specifici (settore della cultura e dell'assistenza, attività di formazione). Poiché il contributo per gli operatori culturali e i lavoratori autonomi nella comunità germanofona prevede prestiti che possono essere convertiti in sovvenzioni, per soddisfare il requisito che limita l'assistenza dell'Unione alla spesa pubblica, solo la spesa relativa ai prestiti convertiti in sovvenzioni dovrebbe essere finanziata a titolo del regolamento (UE) 2020/672.

(8)Infine, il "Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft, Corona-Krisendekret I vom 6. April 2020" 15 , citato nella richiesta del Belgio del 7 agosto 2020, introduce misure di carattere sanitario nella comunità germanofona, che comprendono la formazione in materia di igiene, la fornitura di dispositivi di protezione ai centri residenziali e di assistenza, agli ospedali e ai prestatori di servizi medici e campagne di informazione.

(9)Il Belgio soddisfa le condizioni per richiedere l'assistenza finanziaria di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. Il Belgio ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 7 766 380 000 EUR dal 1º febbraio 2020 a causa delle misure nazionali adottate in risposta agli effetti socioeconomici della pandemia di COVID-19. Ciò costituisce un aumento repentino e severo perché connesso sia a nuove misure che all'estensione di misure esistenti, di cui beneficia una parte significativa delle imprese e della forza lavoro in Belgio.

(10)La Commissione, conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, ha consultato il Belgio e ha verificato l'aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a regimi di riduzione dell'orario lavorativo e a misure analoghe, nonché il ricorso alle pertinenti misure di carattere sanitario in relazione all'epidemia di COVID19 cui si fa riferimento nella richiesta del 7 agosto 2020.

(11)È pertanto opportuno fornire assistenza finanziaria per aiutare il Belgio a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall'epidemia di COVID19.

(12)La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l'esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 TFUE. Essa non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell'articolo 108 TFUE.

(13)È opportuno che il Belgio informi periodicamente la Commissione in merito all'esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest'ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese.

(14)La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata adottata tenendo conto delle esigenze attuali e attese del Belgio e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Belgio soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672.

Articolo 2

1.L'Unione mette a disposizione del Belgio un prestito dell'importo massimo di 7 766 380 000 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.

2.Il periodo di disponibilità dell'assistenza finanziaria concessa dalla presente decisione è di 18 mesi a decorrere dal primo giorno dopo l'entrata in vigore della stessa.

3.La Commissione eroga l'assistenza finanziaria dell'Unione a favore del Belgio al massimo in otto rate. Una rata può essere versata in una o più tranche. Le scadenze delle tranche della prima rata possono essere superiori alla scadenza media massima di cui al paragrafo 1. In tal caso le scadenze delle tranche successive sono fissate in modo che la scadenza media massima di cui al paragrafo 1 sia rispettata una volta che tutte le rate siano state erogate.

4.La prima rata è erogata con riserva dell'entrata in vigore dell'accordo sul prestito di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672.

5.Il Belgio paga, per ciascuna rata, i costi del finanziamento dell'Unione di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2020/672, oltre a eventuali commissioni, costi e spese derivanti dal finanziamento in cui incorra l'Unione.

6.La Commissione decide in merito all'importo e all'erogazione delle rate, nonché all'importo delle tranche.

Articolo 3

Il Belgio può finanziare le seguenti misure:

a) il regime di disoccupazione temporanea, "chômage temporaire/tijdelijke werkloosheid", secondo quanto previsto dall'Arrêté royal du 30 mars 2020;

b) il reddito sostitutivo COVID-19 per i lavoratori autonomi, "diritto passerella COVID19", secondo quanto previsto dalla Loi du 23 mars 2020;

c) il congedo parentale COVID-19, secondo quanto previsto dall'Arrêté royal du 13 mai 2020 n° 23;

d) i seguenti regimi regionali di sostegno al reddito:

i)per la regione di Bruxelles-Capitale:

un premio di compensazione per le imprese, secondo quanto previsto dall'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/019, per la parte di spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali;

un premio di compensazione per gli imprenditori, secondo quanto previsto dall'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/030, solo per la parte di spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali;

un premio di compensazione per i lavoratori intermittenti, secondo quanto previsto dalla Notification de la réunion du conseil des ministres du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale du jeudi 14 mai 2020, punto 23;

ii)per la regione delle Fiandre:

un premio per il disagio, secondo quanto previsto dalla Besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020, per la parte di spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali;

un premio di compensazione, secondo quanto previsto dalla Besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020, per la parte di spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali;

un premio di sostegno, secondo quanto previsto dalla Besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020, per la parte di spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali;

iii)per la comunità francofona:

un contributo per gli operatori culturali, secondo quanto previsto dall'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 4 du 23 avril 2020;

un contributo per gli asili nido, secondo quanto previsto dall'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 2020, per la parte di spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali;

iv)per la regione della Vallonia:

un premio di compensazione per la chiusura delle imprese, secondo quanto previsto dall'Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2020, per la parte di spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali;

attività di formazione, secondo quanto previsto dall'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin;

v)per la comunità germanofona:

un contributo per gli operatori culturali e i lavoratori autonomi, secondo quanto previsto dal Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft, Corona-Krisendenkret I vom 6. April 2020, articolo 7, per la parte di spesa relativa ai prestiti convertiti in sovvenzioni;

un contributo per gli operatori turistici, secondo quanto previsto dal Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft, Corona-Krisendekret III vom 20. Juli 2020, articolo 4, per la parte di spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali;

e) misure di carattere sanitario nella comunità germanofona, secondo quanto previsto dal Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft, Corona-Krisendekret I vom 6. April 2020, articolo 7.

Articolo 4

Il Belgio informa la Commissione, entro il [DATA: 6 mesi dopo la data di pubblicazione della presente decisione] e successivamente ogni sei mesi, in merito all'esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.

Articolo 5

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1.
(2)    Arrêté royal du 30 mars 2020 visant à adapter les procédures dans le cadre du chômage temporaire dû au virus Covid-19 et à modifier l'article 10 de l'arrêté royal du 6 mai 2019 modifiant les articles 27, 51, 52bis, 58, 58/3 et 63 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant les articles 36sexies, 63bis et 124bis dans le même arrêté.
(3)    Loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants.
(4)    Arrêté royal du 13 mai 2020 n° 23 pris en exécution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant le congé parental corona.
(5)    Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/019 modifiant l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 2020/013 du 7 avril 2020 relatif à une aide en vue de l'indemnisation des entreprises affectées par les mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus.
(6)    Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/030 relatif à l'aide aux entreprises qui subissent une baisse d'activité en raison de la crise sanitaire du COVID−19.
(7)    Notification de la réunion du conseil des ministres du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale du jeudi 14 mai 2020 point 23 - Mesures de soutien d'urgence au secteur créatif et culturel bruxellois suite à la crise COVID-19.
(8)    Besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus.
(9)    Besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de exploitatiebeperkingen opgelegd door de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus.
(10)    Besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die een omzetdaling hebben ondanks de versoepelde coronavirusmaatregelen, tot wijziging van de artikelen 1, 9 en 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de exploitatiebeperkingen opgelegd door de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, en tot wijziging van de artikelen 1, 6, 9 en 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus.
(11)    Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 4 du 23 avril 2020 relatif au soutien du secteur culturel dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19.
(12)    Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 2020 relatif au soutien des milieux d'accueil dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19.
(13)    Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2020 relatif à l'octroi d'indemnités compensatoires dans le cadre des mesures contre le coronavirus COVID-19 and Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi d'indemnités compensatoires dans le cadre des mesures contre le coronavirus COVID-19.
(14)    Arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin portant des dispositions diverses relatives aux formateurs et au subventionnement des activités de formation des centres de formation du réseau IFAPME.
(15)    Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft, Corona-Krisendekret I vom 6. April 2020.