Bruxelles, 24.8.2020

COM(2020) 470 final

2020/0223(NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che concede alla Bulgaria sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID
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RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio ("regolamento SURE") definisce il quadro giuridico per fornire assistenza finanziaria dell'Unione agli Stati membri che subiscano o rischino seriamente di subire gravi perturbazioni economiche dovute all'epidemia di COVID‑19. Il sostegno a titolo dello strumento SURE serve a finanziare, in primo luogo, i regimi di riduzione dell'orario lavorativo o le misure analoghe che mirano a proteggere i lavoratori dipendenti e autonomi e pertanto a ridurre l'incidenza della disoccupazione e della perdita di reddito, nonché determinate misure di carattere sanitario, in particolare nel luogo di lavoro.

Il 7 agosto 2020 la Bulgaria ha chiesto l'assistenza finanziaria dell'Unione conformemente al regolamento SURE. In applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, di detto regolamento, la Commissione ha consultato le autorità bulgare per verificare l'aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a due misure di integrazione salariale adottate in risposta alla pandemia di COVID‑19. In particolare, le due misure forniscono integrazioni salariali alle imprese che, a causa dell'epidemia di COVID‑19, hanno registrato una riduzione significativa delle loro attività o del loro fatturato e, in assenza delle misure, non sarebbero in grado di garantire l'occupazione. L'integrazione salariale per le imprese ammissibili ammonta al 60 % del salario lordo mensile (compresi i contributi previdenziali versati dal datore di lavoro) dei dipendenti beneficiari.

La Bulgaria ha fornito alla Commissione le informazioni pertinenti.

Alla luce degli elementi disponibili, la Commissione propone che il Consiglio adotti una decisione di esecuzione per concedere alla Bulgaria assistenza finanziaria a norma del regolamento SURE a sostegno delle misure di cui sopra.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente proposta è pienamente coerente con il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, a norma del quale viene presentata.

La proposta si affianca a un altro strumento del diritto dell'Unione finalizzato a fornire un sostegno agli Stati membri in caso di emergenze, ovvero il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) ("regolamento (CE) n. 2012/2002"). Il 30 marzo è stato adottato il regolamento (UE) 2020/461 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il predetto strumento per estenderne l'ambito di applicazione alle gravi emergenze di sanità pubblica e per definire gli interventi specifici ammissibili al finanziamento.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La proposta è parte integrante di una serie di misure elaborate in risposta all'attuale pandemia di COVID‑19, come l'"iniziativa di investimento in risposta al coronavirus", e viene a integrare altri strumenti di sostegno all'occupazione, quali il Fondo sociale europeo e il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS)/InvestEU. Utilizzando operazioni di assunzione e di concessione di prestiti nella particolare situazione determinata dall'epidemia di COVID‑19 per fornire un sostegno agli Stati membri, la presente proposta funge da seconda linea di difesa per finanziare regimi di riduzione dell'orario lavorativo e misure analoghe, contribuendo a proteggere i posti di lavoro e, così facendo, a tutelare i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi dal rischio di disoccupazione.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica dello strumento è il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta fa seguito alla richiesta di uno Stato membro e dimostra solidarietà europea fornendo a uno Stato membro colpito dall'epidemia di COVID‑19 assistenza finanziaria dell'Unione sotto forma di prestiti temporanei. Tale assistenza, che costituisce una seconda linea di difesa, sostiene temporaneamente l'incremento della spesa pubblica connesso a regimi di riduzione dell'orario lavorativo e a misure analoghe, al fine di aiutare il governo a proteggere i posti di lavoro e, così facendo, a tutelare i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi dal rischio di disoccupazione e perdita di reddito.

Il sostegno, che gioverà alla popolazione colpita, concorre a mitigare l'impatto sociale ed economico diretto dell'attuale crisi della COVID‑19.

Proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità. Essa si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti dallo strumento.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazioni dei portatori di interessi

Data l'urgenza con cui è stata elaborata la proposta per permettere al Consiglio di adottarla tempestivamente, non è stato possibile procedere ad una consultazione dei portatori di interessi.

Valutazione d'impatto

Vista l'urgenza della proposta, non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La Commissione dovrebbe essere in grado di contrarre prestiti sui mercati finanziari al fine di erogarli agli Stati membri che chiedono assistenza finanziaria nell'ambito dello strumento SURE.

Oltre alle garanzie degli Stati membri, nel quadro sono integrate altre salvaguardie tese ad assicurare la solidità finanziaria del regime:

·un approccio rigoroso e prudente nella gestione finanziaria;

·un portafoglio dei prestiti costruito in modo da limitare il rischio di concentrazione, l'esposizione annuale e l'esposizione eccessiva a singoli Stati membri, garantendo al tempo stesso che sia possibile erogare risorse sufficienti agli Stati membri che ne hanno maggiormente bisogno; e

·la possibilità di rinnovare il debito.

2020/0223 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che concede alla Bulgaria sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID‑19

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell'epidemia di COVID‑19 1 , in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il 7 agosto 2020 la Bulgaria ha chiesto l'assistenza finanziaria dell'Unione al fine di integrare gli sforzi nazionali volti ad affrontare l'impatto dell'epidemia di COVID19 e le sue conseguenze socioeconomiche per i lavoratori.

(2)Si prevede che l'epidemia di COVID19 e le misure straordinarie attuate dalla Bulgaria per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, avranno un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Le previsioni di primavera 2020 della Commissione prospettavano per la Bulgaria un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 2,8 % e al 25,5 % del prodotto interno lordo (PIL) entro la fine del 2020. Secondo le previsioni intermedie d'estate 2020 della Commissione, il PIL della Bulgaria diminuirà del 7,1 % nel 2020.

(3)L'epidemia di COVID19 ha avuto ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro in Bulgaria. Ciò ha determinato un aumento repentino e severo della spesa pubblica bulgara connessa a due misure di integrazione salariale, illustrate nei considerando 4 e 5.

(4)In particolare, il "decreto n. 55 del Consiglio dei ministri, del 30 marzo 2020" 2 , citato nella richiesta della Bulgaria del 7 agosto 2020, ha introdotto una misura che fornisce integrazioni salariali alle imprese che, a causa dell'epidemia di COVID19, hanno ridotto o interrotto la propria attività volontariamente o in applicazione delle disposizioni di legge. Durante il periodo di partecipazione alla misura, e per un periodo successivo equivalente, l'occupazione dei dipendenti deve essere mantenuta. L'integrazione salariale per le imprese ammissibili ammonta al 60 % del salario lordo mensile (compresi i contributi previdenziali versati dal datore di lavoro) dei dipendenti beneficiari.

(5)Inoltre, il "decreto n. 151 del Consiglio dei ministri, del 3 luglio 2020" 3 , citato nella richiesta della Bulgaria del 7 agosto 2020, ha introdotto una misura che fornisce integrazioni salariali alle imprese che, a causa dell'epidemia di COVID19, hanno registrato un calo di fatturato pari almeno al 20 %. Durante il periodo di partecipazione alla misura, e per un periodo successivo equivalente, l'occupazione dei dipendenti deve essere mantenuta. L'integrazione salariale per le imprese ammissibili ammonta al 60 % del salario lordo mensile (compresi i contributi previdenziali versati dal datore di lavoro) dei dipendenti beneficiari.

(6)La Bulgaria soddisfa le condizioni per richiedere l'assistenza finanziaria di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. La Bulgaria ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 511 000 000 EUR dal 1º febbraio 2020 a causa delle misure nazionali adottate in risposta agli effetti socioeconomici dell'epidemia di COVID19. Ciò costituisce un aumento repentino e severo perché le nuove misure coprono o sono intese a coprire una quota significativa delle imprese e della forza lavoro in Bulgaria.

(7)La Commissione, conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, ha consultato la Bulgaria e ha verificato l'aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a regimi di riduzione dell'orario lavorativo e a misure analoghe cui si fa riferimento nella richiesta del 7 agosto 2020.

(8)È pertanto opportuno fornire assistenza finanziaria per aiutare la Bulgaria a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall'epidemia di COVID19.

(9)La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l'esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 TFUE. Essa non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell'articolo 108 TFUE.

(10)È opportuno che la Bulgaria informi periodicamente la Commissione in merito all'esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest'ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese.

(11)La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata adottata tenendo conto delle esigenze attuali e attese della Bulgaria e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Bulgaria soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672.

Articolo 2

1.L'Unione mette a disposizione della Bulgaria un prestito dell'importo massimo di 511 000 000 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.

2.Il periodo di disponibilità dell'assistenza finanziaria concessa dalla presente decisione è di 18 mesi a decorrere dal primo giorno dopo l'entrata in vigore della stessa.

3.La Commissione eroga l'assistenza finanziaria dell'Unione a favore della Bulgaria al massimo in otto rate. Una rata può essere versata in una o più tranche. Le scadenze delle tranche della prima rata possono essere superiori alla scadenza media massima di cui al paragrafo 1. In tal caso le scadenze delle tranche successive sono fissate in modo che la scadenza media massima di cui al paragrafo 1 sia rispettata una volta che tutte le rate siano state erogate.

4.La prima rata è erogata con riserva dell'entrata in vigore dell'accordo sul prestito di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672.

5.La Bulgaria paga, per ciascuna rata, i costi del finanziamento dell'Unione di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2020/672, oltre a eventuali commissioni, costi e spese derivanti dal finanziamento in cui incorra l'Unione.

6.La Commissione decide in merito all'importo e all'erogazione delle rate, nonché all'importo delle tranche.

Articolo 3

La Bulgaria può finanziare le seguenti misure:

(a)integrazioni salariali per le imprese, secondo quanto previsto dal decreto n. 55 del Consiglio dei ministri, del 30 marzo 2020;

(b)integrazioni salariali per le imprese, secondo quanto previsto dal decreto n. 151 del Consiglio dei ministri, del 3 luglio 2020.

Articolo 4

La Bulgaria informa la Commissione, entro il [DATA: 6 mesi dopo la data di pubblicazione della presente decisione] e successivamente ogni sei mesi, in merito all'esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.

Articolo 5

La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione.

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1.
(2)    Decreto n. 55 del Consiglio dei ministri, del 30 marzo 2020, modificato dal decreto n. 71 del 16 aprile 2020 e dal decreto 106 del 28 maggio 2020 (Gazzetta ufficiale n. 31 del 1º aprile 2020).
(3)    Decreto n. 151 del Consiglio dei ministri, del 3 luglio 2020 (Gazzetta ufficiale n. 151 del 7 luglio 2020).