COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 28.5.2020
COM(2020) 451 final
2020/0101(COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive straordinarie e le modalità di attuazione nel quadro dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU)
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Dall'inizio della pandemia di Covid-19 la Commissione ha presentato una serie di proposte per fare in modo che possano essere mobilitati tutti i finanziamenti disponibili nell'ambito dei programmi per il periodo 2014-2020 finanziati con i fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE), al fine di fornire risposte immediate agli effetti diretti e indiretti della crisi. Grazie a queste modifiche è stato possibile mobilitare i finanziamenti disponibili per fare fronte alle esigenze derivanti da una maggiore pressione sui sistemi sanitari e per fornire sostegno a datori di lavoro e lavoratori per affrontare questa situazione straordinaria. Gli Stati membri e le regioni hanno ricevuto immediatamente liquidità e flessibilità, di modo che potessero distribuire i fondi SIE dove più erano necessari. La possibilità di utilizzare un finanziamento dell'Unione del 100 % per tali misure per l'esercizio contabile che inizia nel 2020 contribuirà ad alleviare l'onere che grava sulle loro finanze pubbliche.
La diffusione del coronavirus nei vari paesi ha spinto molti governi a introdurre misure senza precedenti per contenere la pandemia, come la chiusura temporanea di imprese o l'applicazione di estese restrizioni ai viaggi e alla mobilità. Ciò ha a sua volta determinato un forte calo per molte economie, con pesanti conseguenze sociali. Questa situazione porrà nei prossimi anni notevoli sfide alle finanze pubbliche e alla gestione del debito, con la conseguente possibilità di una riduzione degli investimenti pubblici necessari per la ripresa economica. Le capacità nazionali e regionali di combattere gli effetti della crisi, inoltre, differiscono tra Stati membri e tra regioni a causa delle diverse strutture economiche e delle differenze riguardanti le rispettive posizioni di bilancio. Se non affrontate, tali differenze possono tradursi in una ripresa asimmetrica e comportare un aumento delle disparità regionali, che può a sua volta compromettere il mercato interno, la stabilità finanziaria della zona euro e la nostra Unione nel suo insieme.
La situazione è in lenta evoluzione e molte regioni e molti Stati membri si preparano a un cauto allentamento delle restrizioni alle società e alle imprese e a una ripartenza delle rispettive economie. Cionondimeno, gli effetti diretti e indiretti della crisi hanno già colpito molti settori. La ripresa richiederà del tempo e non si può escludere che possano di nuovo rendersi necessarie misure di confinamento. L'economia si sta contraendo e la disoccupazione è in aumento; l'incertezza della situazione che seguirà potrà provocare un rallentamento della ripresa.
Per evitare un aumento delle disparità e una disomogeneità della ripresa è pertanto necessario fornire un sostegno ulteriore, a breve e medio termine, agli Stati membri e alle regioni, in particolare a quegli Stati e a quelle regioni la cui economia è stata maggiormente colpita dalla pandemia e che hanno minore capacità di riprendersi, per rafforzarne la capacità di risposta alle crisi, aiutarne le economie e le società a fronteggiare la situazione e porre le basi per una loro rapida ripresa economica.
Le misure straordinarie che concedono la massima flessibilità e le maggiori possibilità di finanziamento con i fondi SIE sono state importanti per sostenere gli Stati membri e le regioni di fronte agli effetti immediati della crisi. È chiaro, tuttavia, che la loro portata è rimasta limitata alla disponibilità di finanziamenti non assegnati rimanenti alla fine del periodo di programmazione 2014-2020. In tale contesto occorre fare di più, e ciò è possibile soltanto mettendo a disposizione risorse aggiuntive.
La Commissione propone di sfruttare appieno le potenzialità del bilancio dell'UE per mobilitare investimenti e anticipare il sostegno finanziario nei primi anni della ripresa, che saranno cruciali. Tali proposte si basano su due pilastri: da un lato, un quadro finanziario pluriennale riveduto per il periodo 2014-2020 e uno strumento europeo di emergenza per la ripresa, che potenzierà temporaneamente la capacità finanziaria del bilancio dell'UE sfruttandone il margine di manovra per raccogliere ulteriori finanziamenti sui mercati finanziari; dall'altro, un quadro finanziario pluriennale rafforzato per il periodo 2021-2027. La Commissione propone di rafforzare una serie di programmi fondamentali mediante lo strumento europeo per la ripresa al fine di convogliare rapidamente gli investimenti dove sono più necessari, potenziare il mercato unico, intensificare la collaborazione in settori come la sanità e la gestione delle crisi e dotare l'Unione di un bilancio su misura per guidare la transizione a lungo termine verso un'Europa più resiliente, più verde e digitale, sostenendo nel contempo i principi del pilastro europeo dei diritti sociali. La presente proposta rientra nel primo pilastro sopra indicato.
Le risorse aggiuntive di cui sopra possono essere immesse rapidamente nell'economia reale soltanto se rese disponibili nel contesto dei programmi ancora in corso del periodo di programmazione 2014-2020.
Si propone pertanto di rendere disponibili per i fondi strutturali risorse aggiuntive pari a 58 272 800 000 EUR a prezzi correnti per il periodo compreso tra il 2020 e il 2022. Le risorse aggiuntive per il 2020, provenienti da un aumento delle risorse globali per la coesione economica, sociale e territoriale nel quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, costituiscono risorse globali aggiuntive per il FESR e il FSE per il periodo attuale. Le risorse aggiuntive per il 2021 e il 2022 costituiscono entrate con destinazione specifica esterne provenienti dallo strumento europeo per la ripresa.
Questi importi saranno ripartiti tra gli Stati membri tenendo conto della prosperità relativa di questi ultimi e degli effetti dell'attuale crisi sulle loro economie e società. In deroga alle norme applicabili alle entrate con destinazione specifica esterne di cui al regolamento finanziario, una volta che le risorse aggiuntive saranno state assegnate ai programmi operativi, per tali risorse varranno le norme applicabili stabilite nel regolamento recante disposizioni comuni (RDC), comprese le norme dell'RDC in materia di impegni e disimpegni.
Gli Stati membri potranno utilizzare tali importi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione a carico del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) o del Fondo sociale europeo (FSE) per sostenere le operazioni tese a promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 nelle regioni maggiormente colpite sotto l'aspetto economico e occupazionale e a preparare una ripresa verde, digitale e resiliente di tali economie, o ad aumentare la dotazione dei programmi sostenuti dal Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD).
Perché sia possibile indirizzare tali risorse verso le aree geografiche in cui sono più necessarie, in via eccezionale e fatte salve le norme generali per l'assegnazione delle risorse dei Fondi strutturali, gli importi aggiuntivi non devono essere ripartiti per categoria di regioni. Gli Stati membri dovranno tuttavia tenere conto delle diverse esigenze a livello regionale e dei diversi livelli di sviluppo, in modo da mantenere l'attenzione sulle regioni meno sviluppate, in linea con gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale. È altresì opportuno che gli Stati membri coinvolgano gli enti locali e regionali e le organizzazioni che rappresentano la società civile, conformemente al principio di partenariato.
Sarà inoltre reso disponibile a fini attuativi un nuovo obiettivo tematico trasversale, "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto dell'epidemia di Covid-19 e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia", per consentire una programmazione semplice e un ambito di applicazione il più ampio possibile. Questo obiettivo tematico sarà disponibile unicamente per la programmazione e l'attuazione delle risorse aggiuntive, che non saranno cumulabili con altri obiettivi tematici, e non sarà possibile trasferire le risorse di un'assegnazione "normale" all'ambito di questo nuovo obiettivo tematico specifico. Poiché le raccomandazioni specifiche per paese formulate nel contesto del semestre europeo del 2020 individuano specifici settori prioritari per l'anticipazione di investimenti pubblici per facilitare la ripresa economica, gli Stati membri sono invitati a tenere conto di questi settori prioritari per la programmazione delle risorse aggiuntive.
Al fine di consentire il rimborso rapido e l'accesso semplificato alle risorse aggiuntive, si propone la messa a disposizione immediata del 50 % delle risorse aggiuntive per il 2020 dopo l'approvazione del programma o dei programmi in questione, o delle relative modifiche, come prefinanziamento iniziale che dovrà essere liquidato solo al momento della chiusura dei programmi. Gli Stati membri e le regioni sono invitati a fare uso di questo prefinanziamento per erogare anticipi ai beneficiari che possano rafforzarne la liquidità finanziaria. Si propone inoltre che il prefinanziamento annuale per gli anni 2021, 2022 e 2023 sia corrisposto in relazione alle risorse aggiuntive assegnate ai programmi. Data la necessità di fare sì che queste risorse aggiuntive siano rese disponibili rapidamente per gli investimenti sul campo e facciano presto sentire i loro effetti nell'economia reale, non si propone di prorogare il termine finale di ammissibilità, che rimane il 31 dicembre 2023 anche per le risorse aggiuntive (per le spese sostenute al livello dei beneficiari). Si precisa tuttavia che gli impegni connessi alle risorse aggiuntive devono essere disimpegnati conformemente alle norme che disciplinano la chiusura dei programmi (ossia nel 2025 in seguito alla presentazione dei documenti necessari a norma dell'articolo 141 dell'RDC).
È altresì previsto che il sistema di scambio elettronico utilizzato per gli scambi ufficiali tra la Commissione e gli Stati membri a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, dell'RDC sia modificato per permettere agli Stati membri di presentare richieste di programmi operativi o di modifiche di tali programmi per l'assegnazione delle risorse aggiuntive per gli anni 2020, 2021 e 2022 senza ritardi. Lo 0,35 % delle risorse aggiuntive deve essere destinato all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.
Si propone inoltre che le risorse aggiuntive possano essere utilizzate per il cofinanziamento delle spese ammissibili fino al 100 % a carico del bilancio dell'UE. A questo fine è necessario che tali risorse siano programmate nell'ambito di uno o più nuovi assi prioritari dedicati o, se del caso, di un nuovo programma operativo specifico.
Si precisa che a tali risorse aggiuntive non si applicano le prescrizioni in materia di concentrazione tematica, fra cui quelle riguardanti l'assegnazione di una determinata quota del FESR allo sviluppo urbano sostenibile, le condizionalità ex ante o le disposizioni riguardanti la riserva di efficacia dell'attuazione, il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e le strategie di comunicazione. Tuttavia, in considerazione del fatto che il sostegno aggiuntivo può essere finanziato interamente dal bilancio dell'UE senza cofinanziamento nazionale, è ragionevole esigere dagli Stati membri e dalle autorità di gestione che informino il pubblico, i potenziali beneficiari, i beneficiari effettivi, i partecipanti e i destinatari finali degli strumenti finanziari in merito all'esistenza e all'origine di tale sostegno aggiuntivo.
Al fine di evitare che si aggiungano oneri amministrativi e di garantire un'analisi adeguata dell'esperienza acquisita con l'attuazione delle risorse aggiuntive, si propone che ogni Stato membro che beneficia delle risorse aggiuntive effettui una valutazione unica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'impatto di tali risorse. Quantunque non si proponga la definizione di indicatori comuni a livello di UE, affinché quanto realizzato con il sostegno di cui sopra sia confrontabile e possa essere aggregato a livello di UE si invitano gli Stati membri a fare uso degli indicatori specifici per programma messi a disposizione dalla Commissione per seguire le misure di risposta alla Covid-19 finanziate con i fondi.
Queste modifiche eccezionali lasciano impregiudicate le norme che si applicano in circostanze normali e non costituiscono in alcun modo un precedente per le norme applicabili al periodo di programmazione 2021-2027.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
La proposta è limitata a modifiche mirate necessarie per stabilire norme che rendano disponibili le risorse aggiuntive e ne disciplinino l'attuazione. La proposta è coerente con il quadro giuridico generale istituito per i fondi SIE e si limita a una modifica mirata del regolamento (UE) n. 1303/2013. La proposta integra le recenti modifiche che hanno introdotto misure specifiche volte a mobilitare investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta alla pandemia di Covid-19, misure specifiche finalizzate a concedere una flessibilità eccezionale per l'impiego dei fondi SIE in risposta alla pandemia di Covid-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus), nonché tutte le altre misure adottate per affrontare questa situazione senza precedenti. Le misure sono coerenti con la proposta della Commissione relativa a uno strumento europeo per la ripresa e con la proposta di revisione del QFP.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La proposta si fonda sugli articoli 177 e 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
•Sussidiarietà
La proposta non modifica le modalità di attuazione dei programmi dei fondi strutturali, che rimangono in regime di gestione concorrente.
La gestione concorrente si fonda sul principio di sussidiarietà, in quanto la Commissione delega agli Stati membri e alle regioni i compiti di programmazione strategica e di attuazione. Inoltre, l'azione dell'UE si limita a quanto necessario per raggiungere gli obiettivi stabiliti nei trattati.
La proposta mira a rendere disponibili risorse aggiuntive e a precisare le norme che disciplinano l'utilizzo di tali risorse nel contesto dei programmi dell'attuale periodo di programmazione.
•Proporzionalità
La proposta è limitata e mirata alla definizione delle norme cui è necessario attenersi per rendere disponibili le risorse aggiuntive. Tali norme non vanno al di là di quanto necessario per rendere disponibili le risorse aggiuntive e stabiliscono le regole applicabili per l'attuazione di tali risorse.
•Scelta dell'atto giuridico
L'atto giuridico scelto è un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, conformemente alla procedura legislativa ordinaria di cui all'articolo 177 del trattato.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
•Consultazioni dei portatori di interessi
Non sono stati consultati portatori di interessi esterni. La proposta è stata tuttavia preceduta nelle ultime settimane da ampie consultazioni con gli Stati membri e con il Parlamento europeo e tiene conto degli oltre 400 quesiti trasmessi dalle autorità nazionali tramite la task force dell'Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus in merito alla gestione delle misure di risposta alla crisi.
•Assunzione e uso di perizie
N/A
•Valutazione d'impatto
È stata effettuata una valutazione d'impatto al fine di preparare le proposte concernenti il regolamento (UE) n. 1303/2013. Tali modifiche limitate e mirate non richiedono una valutazione d'impatto a parte, dato che riguardano unicamente la definizione delle norme applicabili alle risorse aggiuntive rese disponibili nel contesto della pandemia di Covid-19.
•Efficienza normativa e semplificazione
N/A
•Diritti fondamentali
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
La proposta comporterà impegni ulteriori nel 2020, finanziati con l'aumento del massimale del quadro finanziario pluriennale 2014-2020. Essa comporterà inoltre impegni ulteriori per gli anni 2021 e 2022, finanziati mediante entrate con destinazione specifica esterne. Farà scattare pagamenti supplementari per gli anni compresi fra il 2020 e il 2025.
5.ALTRI ELEMENTI
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
Si propone di modificare il regolamento (UE) n. 1303/2013 (recante disposizioni comuni) in modo che gli Stati membri possano disporre di risorse aggiuntive straordinarie dei fondi strutturali per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto dell'epidemia di Covid-19 nelle aree geografiche europee in cui l'economia e l'occupazione sono state più duramente colpite e a preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia.
Si propone che le risorse aggiuntive siano messe a disposizione per gli impegni di bilancio a titolo dei fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione per gli anni 2020, 2021 e 2022. Le risorse aggiuntive per il 2020, derivanti da un aumento delle risorse per la coesione economica, sociale e territoriale nel quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, costituiscono risorse globali aggiuntive per il FESR e il FSE per il periodo attuale. Le risorse aggiuntive per il 2021 e il 2022 costituiscono entrate con destinazione specifica esterne provenienti dallo [strumento europeo per la ripresa]. La Commissione sarà autorizzata a definire, con una decisione di esecuzione, la ripartizione della totalità delle risorse aggiuntive per ciascuno Stato membro per gli anni 2020 e 2021 secondo i criteri di assegnazione basati sugli ultimi dati statistici obiettivi disponibili riguardanti la prosperità relativa degli Stati membri e gli effetti dell'attuale crisi sulle loro economie e società. Data la particolare vulnerabilità delle economie e delle società delle regioni ultraperiferiche, il metodo di assegnazione dovrebbe prevedere un importo aggiuntivo specifico per tali regioni. Per tenere conto del carattere evolutivo degli effetti della crisi, si propone la revisione nel 2021 di tale decisione di esecuzione della Commissione al fine di stabilire le risorse aggiuntive per ciascuno Stato membro per l'anno 2022 sulla base dello stesso metodo di assegnazione, utilizzando i dati statistici più recenti disponibili al 19 ottobre 2021.
Le risorse aggiuntive devono essere ripartite tra FESR e FSE con una programmazione senza limitazioni. Agli Stati membri deve inoltre essere data la possibilità di utilizzare una parte di tali risorse aggiuntive per il FEAD. Le risorse aggiuntive saranno assegnate a uno o più assi prioritari specifici distinti nell'ambito di un programma o di programmi già esistenti mediante una richiesta di modifica del programma o dei programmi in questione, oppure a un nuovo programma specifico attraverso la preparazione e la presentazione di un nuovo programma operativo.
Le risorse aggiuntive potranno essere utilizzate unicamente per sostenere operazioni tese a promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 o a preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia attraverso investimenti in operazioni che contribuiscano alla transizione verso un'economia digitale e verde nell'ambito di un nuovo obiettivo tematico che integri gli obiettivi tematici di cui all'articolo 9, oltre che per l'assistenza tecnica. Le normali regole dell'RDC si applicheranno per la data di inizio dell'ammissibilità delle spese e per la selezione delle operazioni che beneficeranno del sostegno di tali risorse aggiuntive.
Occorre permettere che fino al 4 % delle risorse aggiuntive che rimangono disponibili per la programmazione nell'ambito del FESR e del FSE (esclusi gli importi eventualmente utilizzati a sostegno del FEAD) possa essere destinato all'assistenza tecnica nell'ambito di assi prioritari o programmi in tema di assistenza tecnica già in atto che beneficiano di finanziamenti a titolo del FESR o del FSE, o di uno o più nuovi assi prioritari in tema di assistenza tecnica.
Le risorse aggiuntive non destinate all'assistenza tecnica e al FEAD devono sostenere esclusivamente operazioni sia del FESR che del FSE nell'ambito del nuovo obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia". Ai fini della programmazione e dell'attuazione, questo obiettivo tematico deve inoltre costituire una priorità di investimento unica.
Nel caso del FESR, le risorse aggiuntive devono essere utilizzate principalmente per sostenere investimenti in prodotti e servizi a carattere sanitario e per fornire sostegno alle PMI sotto forma di capitale di esercizio o di sostegno agli investimenti, con l'inclusione dei costi operativi e del personale nonché delle misure per la salute e la sicurezza.
Per quanto concerne il FSE, gli Stati membri dovrebbero usare le risorse aggiuntive principalmente per sostenere il mantenimento dell'occupazione, anche attraverso regimi di riduzione dell'orario lavorativo e aiuti ai lavoratori autonomi, per stimolare la creazione di posti di lavoro, in particolare per le persone in situazioni di vulnerabilità, per sostenere misure a favore dell'occupazione giovanile, lo sviluppo delle competenze, nonché per migliorare l'accesso ai servizi sociali di interesse generale, anche a favore dei minori.
Il 50 % delle risorse aggiuntive per il 2020 sarà versato a titolo di prefinanziamento iniziale per i programmi in questione. La liquidazione contabile del prefinanziamento iniziale deve essere effettuata integralmente dalla Commissione al più tardi al momento della chiusura del programma. Anche le risorse aggiuntive saranno prese in considerazione ai fini del calcolo dell'importo del prefinanziamento annuale da corrispondersi in conformità alle disposizioni di riferimento nel 2021, 2022 e 2023.
In deroga ai normali obblighi in materia di cofinanziamento, è opportuno consentire che gli assi prioritari che ricevono il sostegno delle risorse aggiuntive programmate nell'ambito dell'obiettivo tematico specifico di nuova istituzione siano cofinanziati fino al 100 % attraverso i fondi.
Le richieste di modifica di programmi operativi già in atto presentate da uno Stato membro per l'impiego delle risorse aggiuntive devono essere debitamente motivate e, in particolare, devono descrivere l'impatto atteso di tali modifiche sulla promozione del superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 o sulla preparazione di una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia.
Qualora sia istituito un programma operativo specifico, la motivazione deve descrivere l'impatto atteso delle modifiche del programma sulla promozione del superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 o sulla preparazione di una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia. Se viene istituito un programma operativo specifico, gli Stati membri possono individuare esclusivamente autorità di programma designate per programmi in atto.
È necessario stabilire che gli Stati membri provvedano ad eseguire entro il 31 dicembre 2024 almeno una valutazione dell'efficacia, dell'efficienza e dell'impatto delle risorse aggiuntive e del modo in cui hanno contribuito al conseguimento degli obiettivi del nuovo obiettivo tematico specifico. È inoltre necessario fare in modo che, nell'esercizio delle loro responsabilità in tema di informazione, comunicazione e visibilità, gli Stati membri e le autorità di gestione utilizzino tutti i mezzi ragionevoli per garantire che i beneficiari potenziali, i beneficiari effettivi, i partecipanti, i destinatari finali degli strumenti finanziari e il pubblico siano consapevoli dell'esistenza e dell'entità delle risorse aggiuntive, nonché del sostegno ulteriore da esse derivante. In relazione a tali obblighi è necessario precisare che il riferimento ai fondi è integrato o sostituito da un riferimento al ["REACT-EU"].
È infine necessario chiarire che alle risorse aggiuntive non si applicano prescrizioni riguardanti la concentrazione tematica, le condizionalità ex ante, la riserva di efficacia dell'attuazione e il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, né occorre elaborare per esse una strategia di comunicazione.
2020/0101 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive straordinarie e le modalità di attuazione nel quadro dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 177 e l'articolo 322, paragrafo 1, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
visto il parere del Comitato delle regioni,
visto il parere della Corte dei conti,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)Gli Stati membri sono stati colpiti dalla crisi a seguito della pandemia di Covid-19 come mai in precedenza. La crisi frena la crescita negli Stati membri e ciò a sua volta aggrava le ingenti carenze di liquidità dovute all'improvviso e importante aumento degli investimenti pubblici necessari nei rispettivi sistemi sanitari e in altri settori delle loro economie. Si è così creata una situazione eccezionale, che occorre affrontare con misure specifiche.
(2)Per parare l'impatto della crisi, il 30 marzo 2020 sono stati modificati i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1301/2013 al fine di aumentare la flessibilità ammessa nell'attuazione dei programmi operativi sostenuti dal Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR"), dal Fondo sociale europeo ("FSE") e dal Fondo di coesione (di seguito "i fondi") nonché dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca ("FEAMP"). Tuttavia, poiché i gravi effetti negativi sulle economie e sulle società dell'Unione si sono acuiti, entrambi i regolamenti sono stati nuovamente modificati il 23 aprile 2020 per offrire agli Stati membri un supplemento eccezionale di flessibilità e consentire loro di concentrarsi sulla risposta necessaria alla crisi senza precedenti aumentando le possibilità di mobilitazione del sostegno inutilizzato dei fondi e semplificando gli obblighi procedurali connessi all'attuazione dei programmi e agli audit.
(3)Al fine di porre rimedio agli enormi shock subiti dall'economia a seguito delle restrizioni eccezionali messe in atto dagli Stati membri per contenere la diffusione della Covid-19 e ai rischi di una ripresa asimmetrica dovuta alle differenze tra i mezzi disponibili a livello nazionale nei vari Stati membri, da cui deriverebbero gravi ripercussioni sul funzionamento del mercato interno, il 23 aprile 2020 il Consiglio europeo ha approvato la "Tabella di marcia per la ripresa" con una forte componente di investimenti, ha chiesto l'istituzione del Fondo europeo per la ripresa e ha incaricato la Commissione di effettuare un'analisi delle necessità, per fare in modo che le risorse siano indirizzate verso i settori e le aree geografiche dell'Unione più colpite, chiarendo nel contempo anche il collegamento con il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027.
(4)In conformità al regolamento [strumento europeo per la ripresa] e nei limiti delle risorse ivi attribuite, per far fronte agli effetti senza precedenti della crisi Covid-19 dovrebbero essere attuate misure di recupero e resilienza nel quadro dei fondi strutturali e d'investimento europei. Tali risorse aggiuntive dovrebbero essere utilizzate per garantire il rispetto dei termini previsti dal regolamento [ERI]. È inoltre opportuno mettere a disposizione risorse aggiuntive per la coesione economica, sociale e territoriale attraverso una revisione del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.
(5)Dovrebbe essere messo a disposizione un importo aggiuntivo straordinario di 58 272 800 000 EUR (a prezzi correnti) per gli impegni di bilancio a carico dei fondi strutturali nel quadro dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione per gli anni 2020, 2021 e 2022, al fine di aiutare le regioni e gli Stati membri più colpiti a superare gli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 o preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia, con l'obiettivo di un rapido dispiegamento di tali risorse nell'economia reale attraverso i programmi operativi esistenti. Le risorse per il 2020 derivano da un aumento delle risorse disponibili per la coesione economica, sociale e territoriale nel quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, mentre le risorse per il 2021 e il 2022 derivano dallo strumento dell'Unione europea per la ripresa. Una parte delle risorse aggiuntive dovrebbe essere destinata all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione. La Commissione dovrebbe stabilire la ripartizione delle rimanenti risorse aggiuntive per ciascuno Stato membro applicando un metodo di assegnazione fondato sui più recenti dati statistici obiettivi disponibili riguardanti la prosperità relativa degli Stati membri e la portata degli effetti della crisi attuale sulle loro economie e società. Il metodo di assegnazione dovrebbe prevedere un importo aggiuntivo specifico per le regioni ultraperiferiche, vista la particolare vulnerabilità delle loro economie e società. Al fine di tener conto del carattere evolutivo degli effetti della crisi, la ripartizione dovrebbe essere rivista nel 2021 applicando lo stesso metodo di assegnazione ma utilizzando i più recenti dati statistici disponibili al 19 ottobre 2021 per distribuire la tranche delle risorse aggiuntive per il 2022.
(6)Le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea si applicano al presente regolamento. Tali norme sono stabilite nel regolamento finanziario, definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi e l'esecuzione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all'articolo 322 TFUE riguardano anche la protezione del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate relative allo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una gestione finanziaria sana e un uso efficace dei fondi dell'UE.
(7)Per consentire agli Stati membri di adeguare con la massima flessibilità i loro interventi volti al superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 o a preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia, le assegnazioni dovrebbero essere stabilite dalla Commissione a livello di Stati membri. Occorre inoltre prevedere la possibilità di utilizzare le risorse aggiuntive per sostenere gli aiuti agli indigenti. È inoltre necessario stabilire massimali per la dotazione riguardante l'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri, garantendo nel contempo a questi ultimi la massima flessibilità per quanto concerne l'assegnazione di tale dotazione all'interno dei programmi operativi sostenuti dal FESR o dal FSE. È opportuno chiarire che non è necessario rispettare la quota minima del FSE per le risorse aggiuntive. Tenuto conto della rapidità con cui si prevede che saranno spese le risorse aggiuntive, gli impegni riguardanti tali risorse aggiuntive dovrebbero essere disimpegnati solo al momento della chiusura dei programmi operativi.
(8)Per le risorse aggiuntive è inoltre opportuno introdurre la possibilità di trasferimenti finanziari tra il FESR e il FSE nel quadro dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, come già avviene per la parte delle risorse globali disponibile per la programmazione nel 2020, conformemente all'articolo 25 bis del regolamento (UE) n. 1303/2013. Tali trasferimenti non dovrebbero pregiudicare né le risorse disponibili nel quadro dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea né la dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile.
(9)Al fine di integrare le azioni già disponibili nell'ambito del sostegno offerto dal FESR, prorogato dai regolamenti (UE) 2020/460 e (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, è opportuno che gli Stati membri possano continuare a usare le risorse aggiuntive principalmente per investimenti in prodotti e servizi a carattere sanitario, per sostenere le PMI fornendo loro capitale di esercizio o sostegno agli investimenti, per interventi che contribuiscano alla transizione verso un'economia verde e digitale, per realizzare infrastrutture che consentano la prestazione di servizi di base ai cittadini o per misure di sostegno economico a favore delle regioni più dipendenti dai settori maggiormente colpiti dalla crisi. Dovrebbe inoltre essere previsto un sostegno per l'assistenza tecnica. È opportuno che le risorse aggiuntive siano concentrate esclusivamente nell'ambito del nuovo obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia", che dovrebbe inoltre costituire un'unica priorità di investimento, per consentire una programmazione e un'attuazione semplificate delle risorse aggiuntive.
(10)Per quanto concerne il FSE, gli Stati membri dovrebbero usare le risorse aggiuntive principalmente per sostenere il mantenimento dell'occupazione, anche attraverso regimi di riduzione dell'orario lavorativo e aiuti ai lavoratori autonomi, per stimolare la creazione di posti di lavoro, in particolare per le persone in situazioni di vulnerabilità, per sostenere misure a favore dell'occupazione giovanile, l'istruzione, la formazione e lo sviluppo delle competenze, nonché per migliorare l'accesso ai servizi sociali di interesse generale, anche a favore dei minori. È opportuno chiarire che nelle attuali circostanze eccezionali il sostegno a regimi di riduzione dell'orario lavorativo a favore dei lavoratori subordinati e autonomi nel contesto della pandemia di Covid-19 può essere fornito anche se non è associato a misure attive del mercato del lavoro, a meno che queste ultime non siano imposte dal diritto nazionale. Il sostegno dell'Unione a tali regimi di riduzione dell'orario lavorativo dovrebbe essere limitato nel tempo.
(11)Per fare in modo che gli Stati membri dispongano di mezzi finanziari sufficienti per attuare con rapidità gli interventi finalizzati al superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 e a preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia, occorre assicurare un livello più elevato di prefinanziamenti iniziali per la rapida attuazione delle azioni sostenute dalle risorse aggiuntive. Il prefinanziamento iniziale da versare dovrebbe permettere agli Stati membri di disporre dei mezzi per effettuare pagamenti anticipati ai beneficiari ove necessario e per rimborsare questi ultimi con rapidità in seguito alla presentazione delle richieste di pagamento.
(12)Gli Stati membri dovrebbero disporre della flessibilità necessaria per assegnare le risorse aggiuntive a nuovi programmi operativi specifici o a nuovi assi prioritari nel quadro dei programmi esistenti. Al fine di consentirne un'attuazione rapida, per i nuovi programmi operativi specifici possono essere individuate unicamente le autorità già designate per i programmi operativi esistenti sostenuti dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione. Non dovrebbe essere richiesta una valutazione ex ante da parte degli Stati membri e gli elementi necessari per sottoporre i programmi operativi all'approvazione della Commissione dovrebbero essere limitati.
(13)Per alleviare l'onere che grava sui bilanci pubblici in relazione al superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 e alla preparazione di una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia, gli Stati membri dovrebbero avere, in via eccezionale, la possibilità di richiedere un tasso di cofinanziamento fino al 100 %, da applicare agli assi prioritari distinti dei programmi operativi che forniscono sostegno a carico delle risorse aggiuntive.
(14)Per consentire agli Stati membri di mobilitare rapidamente le risorse aggiuntive finalizzate al superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 e a preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia entro l'attuale periodo di programmazione, è giustificato esentare in via eccezionale gli Stati membri dall'obbligo di rispettare le condizionalità ex ante e le prescrizioni riguardanti la riserva di efficacia dell'attuazione, l'applicazione del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la concentrazione tematica, anche per quanto riguarda le soglie stabilite per lo sviluppo urbano sostenibile in relazione al FESR, nonché le prescrizioni sull'elaborazione di una strategia di comunicazione relativa alle risorse aggiuntive. È tuttavia necessario che gli Stati membri effettuino, entro il 31 dicembre 2024, almeno una valutazione dell'efficacia, dell'efficienza e dell'impatto delle risorse aggiuntive e del modo in cui hanno contribuito al conseguimento delle finalità assegnate al nuovo obiettivo tematico specifico. Per agevolare la disponibilità di informazioni comparabili a livello di Unione, gli Stati membri sono incoraggiati a fare uso degli indicatori specifici per programma forniti dalla Commissione. Inoltre, nell'esercizio delle loro responsabilità in materia di informazione, comunicazione e visibilità, gli Stati membri e le autorità di gestione dovrebbero rafforzare la visibilità delle misure e delle risorse straordinarie introdotte dall'Unione, in particolare facendo in modo che i beneficiari potenziali, i beneficiari effettivi, i partecipanti, i destinatari finali degli strumenti finanziari e il pubblico siano a conoscenza dell'esistenza e dell'entità delle risorse aggiuntive, nonché dell'ulteriore sostegno da esse derivante.
(15)Affinché tali risorse possano essere indirizzate verso le aree geografiche in cui sono più necessarie, in via eccezionale e fatte salve le norme generali per l'assegnazione delle risorse dei fondi strutturali, le risorse aggiuntive assegnate al FESR e al FSE non devono essere ripartite per categoria di regioni. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia tenere conto delle diverse esigenze a livello regionale e dei diversi livelli di sviluppo per garantire che sia mantenuta l'attenzione sulle regioni meno sviluppate, conformemente agli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui all'articolo 173 TFUE. Gli Stati membri dovrebbero coinvolgere anche le autorità locali e regionali, così come le organizzazioni che rappresentano la società civile, in conformità ai principi di partenariato.
(16)Per agevolare gli storni autorizzati dalle modifiche introdotte a norma del presente regolamento, a tali storni non dovrebbe essere applicata la condizione relativa all'uso degli stanziamenti per lo stesso obiettivo, prevista dall'articolo 30, paragrafo 1, lettera f), del regolamento finanziario.
(17)Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia parare l'impatto della crisi sanitaria pubblica introducendo misure di flessibilità nell'erogazione del sostegno dei fondi strutturali e d'investimento europei, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in oggetto, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(18)Tenuto conto dell'urgenza determinata dalla pandemia di Covid-19, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(19)Considerate la pandemia di Covid-19 e l'urgenza di parare la crisi sanitaria pubblica ad essa collegata, è necessario applicare l'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
(20)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1303/2013.
(21)L'articolo 135, paragrafo 2, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica dispone che le modifiche del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio o della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, adottate alla data di entrata in vigore di tale accordo o successivamente, non si applicano al Regno Unito nella misura in cui incidono sugli obblighi finanziari del Regno Unito. Il sostegno previsto a norma del presente regolamento per il 2020 è finanziato mediante un aumento del massimale del quadro finanziario pluriennale, mentre il sostegno per il 2021 e il 2022 è finanziato mediante un aumento del massimale delle risorse proprie dell'Unione, che inciderebbe sugli obblighi finanziari del Regno Unito. Il presente regolamento non dovrebbe pertanto applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 1303/2013 è così modificato:
1.all'articolo 91 è inserito un nuovo paragrafo 1 bis:
"1 bis. Oltre alle risorse globali di cui al paragrafo 1, sono rese disponibili per la coesione economica, sociale e territoriale e assegnate al FESR e al FSE risorse aggiuntive pari a 5 000 000 000 EUR a prezzi correnti per gli impegni di bilancio relativi al 2020.";
2.sono inseriti gli articoli 92 bis e 92 ter seguenti:
"Articolo 92 bis
Risorse dello strumento dell'Unione europea per la ripresa
Le misure di cui all'articolo 2 del regolamento [ERI] sono attuate nel quadro dei fondi strutturali con un importo di 53 272 800 000 EUR a prezzi correnti a carico dell'importo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto i), di tale regolamento, fatto salvo l'articolo 4, paragrafi 3, 4 e 8, dello stesso regolamento.
Tali risorse aggiuntive per il 2021 e il 2022 costituiscono entrate con destinazione specifica esterne, in conformità all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.
Articolo 92 ter
Risorse aggiuntive straordinarie e modalità di attuazione per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione volte a fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU)
1.
Le risorse aggiuntive di cui all'articolo 91, paragrafo 1 bis, e all'articolo 92 bis ("le risorse aggiuntive") sono rese disponibili nel quadro dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU). Le risorse aggiuntive sono utilizzate per attuare l'assistenza tecnica a norma del paragrafo 6 del presente articolo ed effettuare le operazioni che danno attuazione all'obiettivo tematico di cui al paragrafo 10 del presente articolo.
2.
Oltre alle risorse globali di cui all'articolo 91, per gli impegni di bilancio per il periodo 2020-2022 sono rese disponibili risorse aggiuntive come indicato di seguito:
–2020: 5 000 000 000 EUR;
–2021: 42 434 400 000 EUR;
–2022: 10 820 400 000 EUR.
Le risorse aggiuntive per il 2020 sono rese disponibili a carico delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 91, paragrafo 1 bis.
Le risorse aggiuntive per il 2021 e il 2022 sono rese disponibili a carico delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 92 bis. Con le risorse aggiuntive di cui all'articolo 92 bis vengono finanziate anche le spese amministrative fino a 18 000 000 EUR a prezzi correnti.
3.
Lo 0,35 % delle risorse aggiuntive è destinato all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.
4.
La Commissione, mediante atti di esecuzione, adotta una decisione con cui stabilisce la ripartizione delle risorse aggiuntive sotto forma di stanziamenti a carico dei fondi strutturali per ciascuno Stato membro per il 2020 e il 2021, conformemente ai criteri e alla metodologia di cui all'allegato VII bis. Tale decisione sarà rivista nel 2021 per definire la ripartizione delle risorse aggiuntive per il 2022 in base ai dati disponibili al 19 ottobre 2021.
5.
In deroga all'articolo 76, primo comma, gli impegni di bilancio relativi alle risorse aggiuntive per ciascun programma operativo in questione sono effettuati per ciascun fondo per gli anni 2020, 2021 e 2022.
L'impegno giuridico di cui all'articolo 76, secondo comma, per gli anni 2021 e 2022 entra in vigore a decorrere dalla data di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del [regolamento ERI].
Alle risorse aggiuntive non si applica l'articolo 76, terzo e quarto comma.
In deroga all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento finanziario, agli impegni di bilancio basati sulle risorse aggiuntive di cui all'articolo 92 bis si applicano le norme in materia di disimpegno di cui alla parte II, titolo IX, capo IV, e all'articolo 136. In deroga all'articolo 12, paragrafo 4, lettera c), del regolamento finanziario, le risorse aggiuntive non devono essere utilizzate per azioni o programmi successivi.
In deroga all'articolo 86, paragrafo 2, e all'articolo 136, paragrafo 1, gli impegni relativi alle risorse aggiuntive sono disimpegnati conformemente alle norme che disciplinano la chiusura dei programmi.
Ciascuno Stato membro assegna ai programmi operativi le risorse aggiuntive disponibili per la programmazione nell'ambito del FESR e del FSE.
In deroga all'articolo 92, paragrafo 7, è possibile anche proporre che una quota delle risorse aggiuntive sia utilizzata per aumentare il sostegno al Fondo di aiuti europei agli indigenti ("FEAD") prima dell'assegnazione al FESR e al FSE o contestualmente alla stessa.
In seguito all'assegnazione iniziale, se uno Stato membro richiede la modifica di un programma operativo a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, le risorse aggiuntive possono essere trasferite tra il FESR e il FSE, indipendentemente dalle percentuali di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c).
L'articolo 30, paragrafo 5, non si applica alle risorse aggiuntive. Tali risorse sono escluse dalla base di calcolo dei massimali stabiliti in tale paragrafo.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera f), del regolamento finanziario, a tali trasferimenti non si applica la condizione secondo cui gli stanziamenti devono essere destinati allo stesso obiettivo. I trasferimenti possono applicarsi soltanto all'anno in corso o agli anni successivi nel piano finanziario.
Le prescrizioni di cui all'articolo 92, paragrafo 4, non si applicano all'assegnazione iniziale né ai trasferimenti successivi.
Gli importi assegnati all'IOG conformemente all'articolo 92, paragrafo 5, nel quadro dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione rimangono invariati.
Le risorse aggiuntive sono attuate in conformità alle norme del fondo al quale sono assegnate o trasferite.
6.
È possibile assegnare fino al 4 % del totale delle risorse aggiuntive nell'ambito del FESR e del FSE all'assistenza tecnica nel quadro di qualunque programma operativo esistente sostenuto dal FESR o dal FSE o del nuovo programma operativo di cui al paragrafo 11.
7.
In deroga all'articolo 81, paragrafo 1, e all'articolo 134, paragrafo 1, il prefinanziamento iniziale da versare a seguito della decisione con cui la Commissione adotta un programma operativo o approva la modifica di un programma operativo ai fini dell'assegnazione delle risorse aggiuntive è pari al 50 % delle risorse aggiuntive assegnate ai programmi per il 2020 nell'ambito del nuovo obiettivo tematico di cui al paragrafo 10 del presente articolo.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 134, paragrafo 2, in relazione al prefinanziamento annuale per gli anni 2021, 2022 e 2023, l'importo del sostegno fornito dai fondi al programma operativo per l'intero periodo di programmazione comprende le risorse aggiuntive.
La liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento iniziale aggiuntivo di cui al primo comma è effettuata integralmente dalla Commissione al più tardi al momento della chiusura del programma operativo.
8.
Le risorse aggiuntive non destinate all'assistenza tecnica sono utilizzate nel quadro dell'obiettivo tematico di cui al paragrafo 10 per sostenere operazioni volte a promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 o a preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia.
Gli Stati membri possono assegnare le risorse aggiuntive a uno o più assi prioritari distinti nell'ambito di uno o più programmi operativi esistenti, oppure a un nuovo programma operativo di cui al paragrafo 11. In deroga all'articolo 26, paragrafo 1, il programma copre il periodo fino al 31 dicembre 2022, fatto salvo il paragrafo 4.
Per quanto riguarda il FESR, le risorse aggiuntive sono utilizzate principalmente per sostenere investimenti in prodotti e servizi a carattere sanitario, per sostenere le PMI fornendo loro capitale di esercizio o sostegno agli investimenti, per investimenti che contribuiscano alla transizione verso un'economia verde e digitale, per realizzare infrastrutture che consentano la prestazione di servizi di base ai cittadini e per mettere in atto misure economiche nelle regioni più dipendenti dai settori maggiormente colpiti dalla crisi.
Per quanto riguarda il FSE, le risorse aggiuntive sono utilizzate principalmente per sostenere il mantenimento dell'occupazione, anche attraverso regimi di riduzione dell'orario lavorativo e aiuti ai lavoratori autonomi, anche nei casi in cui tale sostegno non sia associato a misure attive del mercato del lavoro, a meno che queste ultime non siano imposte dal diritto nazionale. Le risorse supplementari stimolano inoltre la creazione di posti di lavoro, in particolare per le persone in situazioni di vulnerabilità, sostengono misure a favore dell'occupazione giovanile, l'istruzione, la formazione e lo sviluppo delle competenze, in particolare allo scopo di favorire la duplice transizione verde e digitale e migliorare l'accesso ai servizi sociali di interesse generale, anche a favore dei minori.
9.
Ad eccezione dell'assistenza tecnica di cui al paragrafo 6 e delle risorse aggiuntive utilizzate per il FEAD di cui al paragrafo 5, settimo comma, le risorse aggiuntive sostengono operazioni nell'ambito del nuovo obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia", che integra gli obiettivi tematici di cui all'articolo 9.
L'obiettivo tematico di cui al primo comma è disponibile esclusivamente per la programmazione delle risorse aggiuntive. In deroga all'articolo 96, paragrafo 1, lettere b), c) e d), non può essere combinato con altre priorità d'investimento.
L'obiettivo tematico di cui al primo comma costituisce inoltre la priorità d'investimento unica per la programmazione e l'attuazione delle risorse aggiuntive del FESR e del FSE.
Qualora all'interno di un programma operativo esistente siano istituiti uno o più assi prioritari distinti corrispondenti all'obiettivo tematico di cui al primo comma, per la descrizione dell'asse prioritario nel programma operativo riveduto non sono richiesti gli elementi elencati all'articolo 96, paragrafo 2, lettera b), punti v) e vii).
Nel piano di finanziamento riveduto di cui all'articolo 96, paragrafo 2, lettera d), è stabilita l'assegnazione delle risorse aggiuntive per gli anni 2020, 2021 e, se del caso, 2022, senza individuazione degli importi per la riserva di efficacia dell'attuazione e senza specificazione della ripartizione per categoria di regioni.
In deroga all'articolo 30, paragrafo 1, le richieste di modifica di programmi presentate da uno Stato membro sono debitamente motivate e, in particolare, descrivono l'impatto atteso delle modifiche del programma sulla promozione del superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 e sulla preparazione di una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia. Sono corredate del programma riveduto.
10.
In deroga all'articolo 26, paragrafo 4, gli Stati membri possono elaborare un nuovo programma operativo specifico nell'ambito del nuovo obiettivo tematico di cui al paragrafo 10. Non è richiesta la valutazione ex ante di cui all'articolo 55.
In deroga all'articolo 96, paragrafo 2, lettera a), qualora sia istituito un tale nuovo programma operativo, la motivazione descrive l'impatto atteso del programma operativo sulla promozione del superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 e sulla preparazione di una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia.
Qualora sia istituito un tale nuovo programma operativo, gli Stati membri possono individuare, ai fini dell'articolo 96, paragrafo 5, lettera a), solo le autorità designate nell'ambito dei programmi operativi in corso sostenuti dal FESR, dal FSE e dal Fondo di coesione.
Per tale nuovo programma operativo non sono richiesti gli elementi di cui all'articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punti v) e vii), paragrafo 4, paragrafo 6, lettere b) e c), e paragrafo 7. Gli elementi di cui all'articolo 96, paragrafo 3, sono richiesti unicamente quando è fornito il sostegno corrispondente.
11.
In deroga all'articolo 120, paragrafo 3, primo e secondo comma, all'asse o agli assi prioritari sostenuti mediante le risorse aggiuntive programmate nell'ambito dell'obiettivo tematico di cui al paragrafo 10 del presente articolo può essere applicato un tasso di cofinanziamento fino al 100 %.
In deroga all'articolo 56, paragrafo 3, e all'articolo 114, paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché entro il 31 dicembre 2024 sia effettuata almeno una valutazione dell'uso delle risorse aggiuntive, avente ad oggetto l'efficacia, l'efficienza e l'impatto di tali risorse e il modo in cui hanno contribuito al conseguimento dell'obiettivo tematico di cui al paragrafo 10 del presente articolo.
12.
Alle risorse aggiuntive non si applicano le seguenti disposizioni:
a)prescrizioni relative alla concentrazione tematica, anche per quanto riguarda le soglie stabilite per lo sviluppo urbano sostenibile dal presente regolamento o dalle norme specifiche di ciascun fondo, in deroga all'articolo 18;
b)condizionalità ex ante, in deroga all'articolo 19 e alle norme specifiche di ciascun fondo;
c)prescrizioni relative alla riserva di efficacia dell'attuazione e all'applicazione del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, in deroga rispettivamente all'articolo 20 e all'articolo 22;
d)la deroga di cui all'articolo 65, paragrafo 10, secondo comma, che fissa al 1º febbraio 2020 la data di ammissibilità per le operazioni volte a promuovere le capacità di risposta alle crisi nel contesto dell'epidemia di Covid-19;
e)la deroga di cui all'articolo 25 bis, paragrafo 7, riguardante la selezione delle operazioni volte a promuovere le capacità di risposta alla crisi nel contesto dell'epidemia di Covid-19 di cui all'articolo 65, paragrafo 10, secondo comma;
f)le prescrizioni relative all'elaborazione di una strategia di comunicazione, in deroga all'articolo 116 e all'articolo 115, paragrafo 1, lettera a).
13.
Nell'esercizio delle loro responsabilità in materia di informazione, comunicazione e visibilità in conformità all'articolo 115, paragrafi 1 e 3, e all'allegato XII, gli Stati membri e le autorità di gestione provvedono affinché i beneficiari potenziali, i beneficiari effettivi, i partecipanti, i destinatari finali degli strumenti finanziari e il pubblico siano a conoscenza dell'esistenza e dell'entità delle risorse aggiuntive, nonché dell'ulteriore sostegno da esse derivante.
Per le operazioni che ricevono sostegno finanziario a carico delle risorse aggiuntive, il riferimento al "Fondo", ai "Fondi" o ai "Fondi SIE" nell'allegato XII, sezione 2.2, è sostituito o integrato da un riferimento a [REACT-UE].";
3.all'articolo 154 è aggiunto il comma seguente:
"L'articolo 91, paragrafo 1 bis, l'articolo 92 bis e l'articolo 92 ter non si applicano al Regno Unito e nel Regno Unito. I riferimenti agli Stati membri contenuti in tali disposizioni non si intendono fatti al Regno Unito.";
4.
è aggiunto un nuovo allegato VII bis.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
Il presidente
Il presidente
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.Titolo della proposta/iniziativa
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive straordinarie e le modalità di attuazione nel quadro dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto dell'epidemia di Covid-19 e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia
1.2.Settore/settori interessati (cluster di programmi)
4 Occupazione, affari sociali e inclusione (2020) – 7 Investire nelle persone, nella coesione sociale e nei valori (2021-2027)
13 Politica regionale e urbana (2020) – 5 Sviluppo regionale e coesione (2021-2027)
1.3.La proposta/iniziativa riguarda:
◻ una nuova azione
◻ una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria
X la proroga di un'azione esistente
◻ la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione
1.4.Motivazione della proposta/iniziativa
1.4.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa
Si propone di modificare il regolamento (UE) n. 1303/2013 (recante disposizioni comuni) in modo che gli Stati membri possano disporre di risorse aggiuntive straordinarie dei fondi strutturali per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto dell'epidemia di Covid-19 nelle aree geografiche europee in cui l'economia e l'occupazione sono state più duramente colpite e preparare la ripresa dell'economia. Si propone che le risorse aggiuntive siano messe a disposizione per gli impegni di bilancio a titolo dei fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione per gli anni 2020, 2021 e 2022.
1.4.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.
Dall'inizio della pandemia di Covid-19 la Commissione ha presentato una serie di proposte per fare in modo che possano essere mobilitati tutti i finanziamenti disponibili nell'ambito dei programmi per il periodo 2014-2020 finanziati con i fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE), al fine di fornire risposte immediate agli effetti diretti e indiretti della crisi. Grazie a queste proposte è stato possibile mobilitare i finanziamenti disponibili per fare fronte alle esigenze derivanti da una maggiore pressione sui sistemi di assistenza sanitaria e per fornire sostegno a datori di lavoro e lavoratori per affrontare questa situazione straordinaria. Gli Stati membri e le regioni hanno ricevuto immediatamente liquidità e flessibilità, così che il sostegno offerto dai fondi potesse essere indirizzato in modo mirato dove era più necessario. La possibilità di utilizzare un finanziamento dell'Unione del 100 % per tali misure per l'esercizio contabile che inizia nel 2020 contribuirà ad alleviare l'onere che grava sulle loro finanze pubbliche.
La diffusione del coronavirus nei vari paesi ha spinto molti governi a introdurre misure senza precedenti per contenere la pandemia, come la chiusura temporanea di imprese o l'applicazione di estese restrizioni ai viaggi e alla mobilità, ed ha aumentato le incertezze e le turbolenze sui mercati finanziari. Ciò può a sua volta determinare un forte calo per molte economie, con pesanti conseguenze sociali. Questa situazione porrà nei prossimi anni notevoli sfide alle finanze pubbliche e alla gestione del debito, con la conseguente possibilità di una riduzione degli investimenti pubblici necessari per la ripresa economica. Le capacità nazionali e regionali di combattere gli effetti della crisi, inoltre, differiscono tra Stati membri e tra regioni a causa delle diverse strutture economiche e delle differenze riguardanti le rispettive posizioni di bilancio. Se non affrontate, tali differenze possono tradursi in una ripresa asimmetrica e comportare un aumento delle disparità regionali, che può a sua volta compromettere il mercato interno, la stabilità finanziaria della zona euro e la nostra Unione nel suo insieme.
1.4.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
1.4.4.Compatibilità ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti
La proposta è limitata a modifiche mirate necessarie per stabilire norme che rendano disponibili le risorse aggiuntive e ne disciplinino l'attuazione. La proposta è coerente con il quadro giuridico generale istituito per i fondi SIE e si limita a una modifica mirata del regolamento (UE) n. 1303/2013. La proposta integra le recenti modifiche che hanno introdotto misure specifiche volte a mobilitare investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta alla pandemia di Covid-19, misure specifiche finalizzate a concedere una flessibilità eccezionale per l'impiego dei fondi SIE in risposta alla pandemia di Covid-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus), nonché tutte le altre misure adottate per affrontare questa situazione senza precedenti. Le misure sono coerenti con la proposta della Commissione relativa allo strumento europeo per la ripresa e con la proposta di revisione del QFP.
1.5.Durata e incidenza finanziaria
X durata limitata
–◻
in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA
–X
Incidenza finanziaria dal 2020 al 2022 per gli stanziamenti di impegno e dal 2020 al 2025 per gli stanziamenti di pagamento.
◻ durata illimitata
–Attuazione con un periodo di avviamento a decorrere dal 2021
–e successivo funzionamento a pieno ritmo.
1.6.Modalità di gestione previste
X Gestione diretta a opera della Commissione (per lo 0,35 % della dotazione per l'assistenza tecnica)
–X a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione
–◻
a opera delle agenzie esecutive
X Gestione concorrente con gli Stati membri
◻ Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:
–◻ a paesi terzi o organismi da questi designati;
–◻ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
–◻ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
–◻ agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
–◻ a organismi di diritto pubblico;
–◻ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
–◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
–◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicate nel pertinente atto di base.
2.MISURE DI GESTIONE
2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
Precisare frequenza e condizioni.
La proposta è limitata e mirata alla definizione delle norme cui è necessario attenersi per rendere disponibili le risorse aggiuntive. Tali norme non vanno al di là di quanto necessario per rendere disponibili le risorse aggiuntive e stabiliscono le regole applicabili per l'attuazione di tali risorse.
2.2.Sistema di gestione e di controllo
La proposta è limitata e mirata alla definizione delle norme cui è necessario attenersi per rendere disponibili le risorse aggiuntive. Tali norme non vanno al di là di quanto necessario per rendere disponibili le risorse aggiuntive e stabiliscono le regole applicabili per l'attuazione di tali risorse. Qualora gli Stati membri decidano di istituire nuovi programmi operativi finanziati con le risorse aggiuntive, è possibile ricorrere unicamente ad autorità già designate nell'ambito di programmi in corso sostenuti dal FESR, dal FSE o dal FC.
2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.
La proposta è limitata e mirata alla definizione delle norme cui è necessario attenersi per rendere disponibili le risorse aggiuntive. Tali norme non vanno al di là di quanto necessario per rendere disponibili le risorse aggiuntive e stabiliscono le regole applicabili per l'attuazione di tali risorse.
3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.Rubrica del quadro finanziario pluriennale e nuova o nuove linee di bilancio di spesa proposte
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
Linea di bilancio
|
Natura della
spesa
|
Partecipazione
|
|
|
1b Crescita intelligente e inclusiva: - Coesione economica, sociale e territoriale (2014-2020) / 2 Coesione e valori (2021-2027)
|
Diss./Non diss.
|
di paesi EFTA
|
di paesi candidati
|
di paesi terzi
|
ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
|
|
1b/2
|
04 01 04 01 Spese di sostegno relative all'assistenza tecnica non operativa e all'assistenza del Fondo sociale europeo
|
Non diss.
|
NO
|
NO
|
NO
|
NO
|
|
1b/2
|
13 01 04 01 Spese di sostegno al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
|
Non diss.
|
NO
|
NO
|
NO
|
NO
|
|
1b/2
|
04.02.XX – FSE finanziato da REACT EU (2020)
|
Diss.
|
NO
|
NO
|
NO
|
NO
|
|
1b/2
|
13.03.XX – FESR finanziato da REACT EU (2020)
|
Diss.
|
NO
|
NO
|
NO
|
NO
|
|
1b/2
|
04 02 63 01 Fondo sociale europeo — Assistenza tecnica operativa
|
Diss.
|
NO
|
NO
|
NO
|
NO
|
|
1b/2
|
13 03 65 01 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Assistenza tecnica operativa
|
Diss.
|
NO
|
NO
|
NO
|
NO
|
|
1b/2
|
04 01 04 05 - Spese di sostegno al Fondo di aiuti europei agli indigenti
|
Non diss.
|
NO
|
NO
|
NO
|
NO
|
|
1b/2
|
04 06 02 - Assistenza tecnica operativa (FEAD)
|
Diss.
|
NO
|
NO
|
NO
|
NO
|
|
1b/2
|
04 06 XX – FEAD finanziato da REACT EU
|
Diss.
|
NO
|
NO
|
NO
|
NO
|
3.2.Incidenza prevista sulle spese
3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Rubrica del quadro finanziario
pluriennale
|
1b
|
Crescita intelligente e inclusiva (2014-2020): - Coesione economica, sociale e territoriale
|
La ripartizione annuale totale degli stanziamenti d'impegno a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 è interessata per l'anno 2020 ed estesa agli anni 2021 e 2022.
La proposta comporterà impegni ulteriori nel 2020, finanziati con l'aumento del massimale del quadro finanziario pluriennale 2014-2020. Essa comporterà inoltre impegni ulteriori per gli anni 2021 e 2022, finanziati mediante entrate con destinazione specifica esterne. Gli impegni ulteriori degli anni 2021 e 2022 e i pagamenti degli anni fra il 2021 e il 2025 sono finanziati mediante entrate con destinazione specifica esterne. Tutti gli importi saranno disponibili sotto forma di entrate con destinazione specifica esterne, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario, derivanti dalle operazioni di assunzione di prestiti dell'Unione di cui al [regolamento relativo allo strumento europeo per la ripresa - ERI]. Delle entrate con destinazione specifica esterne, fino a 18 000 000 EUR possono essere destinati alle spese amministrative, compresi i costi per il personale esterno.
La ripartizione indicativa delle spese supplementari per l'anno 2020 è la seguente:
|
|
|
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
Totale
|
|
REACT-EU - spese operative supplementari per l'anno 2020
|
Impegni
|
(1)
|
5 000,000
|
|
|
|
|
|
5 000,000
|
|
|
Pagamenti
|
(2)
|
2 500,000
|
275,000
|
475,000
|
1 700,000
|
|
50,000
|
5 000,000
|
La ripartizione indicativa delle spese da entrate con destinazione specifica esterne è la seguente:
|
|
|
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
TOTALE
|
|
Spese operative finanziate con entrate con destinazione specifica esterne ERI
|
Impegni
|
(1)
|
42 434,400
|
10 820,400
|
|
|
|
53 254,800
|
|
|
Pagamenti
|
(2)
|
2 716,139
|
10 067,880
|
15 442, 79
|
22 150,126
|
2 878, 76
|
53 254,800
|
|
Spese per supporto amministrativo finanziate con entrate con destinazione specifica esterne ERI
|
Impegni = pagamenti
|
(3)
|
3,600
|
3,600
|
3,600
|
3,600
|
3,600
|
18,000
|
|
Totale spese finanziate con entrate con destinazione specifica esterne ERI
|
Impegni
|
=1+3
|
42 438,000
|
10 824,000
|
3,600
|
3,600
|
3,600
|
53 272,800
|
|
|
Pagamenti
|
=2+3
|
2 719,739
|
10 071,480
|
15 445,879
|
22 153, 26
|
2 881,976
|
53 272,800
|
Rubrica del quadro finanziario
pluriennale
|
7
|
"Spese amministrative"
|
Mio EUR (al terzo decimale)
|
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
Dopo il 2027
|
TOTALE
|
|
Risorse umane
|
0,750
|
0,750
|
0,750
|
|
|
|
|
|
2,250
|
|
Altre spese amministrative
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale
|
(totale impegni = totale pagamenti)
|
0,750
|
0,750
|
0,750
|
|
|
|
|
|
2,250
|
3.2.2.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi
–◻
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi
–X
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Anni
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
TOTALE
|
|
RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Risorse umane
|
|
0,750
|
0,750
|
0,750
|
|
|
2,250
|
|
Altre spese amministrative
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale parziale della RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
|
0,750
|
0,750
|
0,750
|
|
|
2,250
|
|
Esclusa la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Risorse umane
|
|
2,800
|
2,800
|
2,800
|
3,00
|
3,200
|
14,800
|
|
Altre spese
di natura amministrativa
|
|
0,800
|
0,800
|
0,800
|
0,400
|
0,400
|
3,200
|
|
Totale parziale
esclusa la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
|
3,600
|
3,600
|
3,600
|
3,600
|
3,600
|
18,000
|
|
TOTALE
|
|
4,350
|
4,350
|
4,350
|
3,600
|
3,600
|
20,250
|
Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
3.2.2.1.Fabbisogno previsto di risorse umane
–◻
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
–X
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:
Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno
|
Anni
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
|
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)
|
|
In sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione
|
|
5
|
5
|
5
|
|
|
|
|
Nelle delegazioni
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ricerca
|
|
|
|
|
|
|
|
|
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) - AC, AL, END, INT e JPD
Rubrica 7
|
|
Finanziato dalla RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale
|
- in sede
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- nelle delegazioni
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finanziato dalla dotazione del programma
|
- in sede
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- nelle delegazioni
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ricerca
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Altro (entrate con destinazione specifica)
|
|
35
|
35
|
35
|
40
|
40
|
|
|
TOTALE
|
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
|
Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. Eventuale personale esterno supplementare sarà finanziato esclusivamente mediante entrate con destinazione specifica.
Descrizione dei compiti da svolgere:
|
Funzionari e agenti temporanei
|
|
|
Personale esterno
|
Agenti contrattuali di ausilio per la negoziazione dei programmi nuovi o riveduti, il monitoraggio dell'attuazione, compresi l'audit e la gestione finanziaria, la partecipazione al processo di chiusura dei programmi
|
3.3.Incidenza prevista sulle entrate
–X
La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
–◻
La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
–◻
sulle risorse proprie
–◻
su altre entrate
indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche ◻
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Linea di bilancio delle entrate:
|
Incidenza della proposta/iniziativa
|
|
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2021
|
2022
|
2023
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2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
Articolo ………….
|
|
|
|
|
|
|
|
Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la linea o le linee di spesa interessate.
Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 28.5.2020
COM(2020) 451 final
ALLEGATO
della
proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive straordinarie e le modalità di attuazione nel quadro dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU)
ALLEGATO
È aggiunto un nuovo allegato VII bis:
"ALLEGATO VII bis
Metodo di assegnazione a ciascuno Stato membro delle risorse aggiuntive straordinarie per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, volte a fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 e di preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia — articolo 92 ter, paragrafo 4
Metodo di assegnazione delle risorse aggiuntive straordinarie
Le risorse aggiuntive straordinarie sono ripartite tra gli Stati membri applicando il metodo descritto di seguito.
1.La quota provvisoria delle risorse aggiuntive spettanti a ciascuno Stato membro è determinata calcolando la somma ponderata delle quote stabilite in base ai seguenti criteri, ponderati come indicato:
a)un fattore relativo al PIL (ponderazione di 2/3) ottenuto applicando la seguente procedura:
I)calcolare la quota della perdita totale del PIL reale destagionalizzato espresso in EUR di ciascuno Stato membro tra il primo semestre del 2019 e la fine del periodo di riferimento applicabile per tutti gli Stati membri considerati;
II)adeguare le quote così calcolate dividendole per il reddito nazionale lordo (RNL) pro capite degli Stati membri, espresso in percentuale dell'RNL medio pro capite dell'UE-27 (media espressa come 100 %);
b)un fattore di disoccupazione (ponderazione di 2/9) espresso come media ponderata:
I)della quota di disoccupati dello Stato membro rispetto al totale dei disoccupati (ponderazione di 3/4) a gennaio 2020 per tutti gli Stati membri considerati, nonché
II)della quota attribuibile allo Stato membro dell'aumento totale del numero di disoccupati (ponderazione di 1/4) tra gennaio 2020 e la fine del periodo di riferimento applicabile per tutti gli Stati membri considerati;
c)un fattore di disoccupazione giovanile (ponderazione di 1/9) espresso come media:
I)della quota di giovani disoccupati dello Stato membro rispetto al totale dei giovani disoccupati (ponderazione di 3/4) a gennaio 2020 per tutti gli Stati membri considerati, nonché
II)della quota attribuibile allo Stato membro dell'aumento totale del numero di giovani disoccupati (ponderazione di 1/4) tra gennaio 2020 e la fine del periodo di riferimento applicabile per tutti gli Stati membri considerati.
Qualora il PIL reale destagionalizzato dello Stato membro espresso in EUR per il periodo di riferimento applicabile sia superiore a quello del primo semestre del 2019, i dati di tale Stato membro sono esclusi dai calcoli di cui alla lettera a), punto i).
Nel caso in cui il numero di disoccupati (fascia di età da 15 a 74 anni) o di giovani disoccupati (fascia di età da 15 a 24 anni) nello Stato membro per il periodo di riferimento applicabile sia inferiore a quello del gennaio 2020, i dati di tale Stato membro sono esclusi dai calcoli di cui alla lettera b), punto i), e alla lettera c), punto i).
2.Le norme di cui al punto 1 non danno luogo, per l'intero periodo 2020-2022, ad assegnazioni per Stato membro superiori:
a)per gli Stati membri il cui RNL medio pro capite (in SPA) è superiore al 109 % della media dell'UE-27 per il periodo 2015-2017: allo 0,07 % del loro PIL reale del 2019;
b)per gli Stati membri il cui RNL medio pro capite (in SPA) è pari o inferiore al 90 % della media dell'UE-27 per il periodo 2015-2017: al 2,60 % del loro PIL reale del 2019;
c)per gli Stati membri il cui RNL medio pro capite (in SPA) è superiore al 90 % e pari o inferiore al 109 % della media dell'UE-27 per il periodo 2015-2017: a una percentuale ottenuta mediante un'interpolazione lineare tra lo 0,07 % e il 2,60 % del loro PIL reale del 2019, che comporta una riduzione proporzionale della percentuale di livellamento in linea con l'aumento della prosperità.
Gli importi che superano il livello di cui alle lettere da a) a c) per Stato membro sono ridistribuiti proporzionalmente alle quote assegnate a tutti gli altri Stati membri il cui RNL medio pro capite (in SPA) è inferiore al 100 % della media dell'UE-27. L'RNL pro capite (in SPA) per il periodo 2015-2017 è quello utilizzato per la politica di coesione nei negoziati sul QFP 2021-2027.
3.Ai fini del calcolo della distribuzione delle risorse aggiuntive straordinarie per gli anni 2020 e 2021:
a)per quanto riguarda il PIL, il periodo di riferimento è: il primo semestre del 2020;
b)per quanto riguarda il numero di disoccupati e di giovani disoccupati, il periodo di riferimento è: la media del periodo da giugno ad agosto del 2020.
c)L'assegnazione massima risultante dall'applicazione del punto 2 è moltiplicata per la percentuale delle risorse aggiuntive per gli anni 2020 e 2021 rispetto al totale delle risorse aggiuntive per gli anni 2020, 2021 e 2022.
Prima di applicare il metodo descritto ai punti 1 e 2 per quanto riguarda le risorse aggiuntive per l'anno 2020, alle regioni ultraperiferiche di livello NUTS 2 verrà assegnato, a carico della dotazione, un importo corrispondente a un'intensità di aiuto di 30 EUR per abitante. Tale dotazione è distribuita per regione e per Stato membro in proporzione alla popolazione totale di tali regioni. L'importo rimanente per il 2020 sarà ripartito tra gli Stati membri conformemente al metodo descritto ai punti 1 e 2.
4.Ai fini del calcolo della distribuzione delle risorse aggiuntive straordinarie per l'anno 2022:
a)per quanto riguarda il PIL, il periodo di riferimento è: il primo semestre del 2021;
b)per quanto riguarda il numero di disoccupati e di giovani disoccupati, il periodo di riferimento è: la media del periodo da giugno ad agosto del 2021.
c)L'assegnazione massima risultante dall'applicazione del punto 2 è moltiplicata per la percentuale delle risorse aggiuntive per l'anno 2022 rispetto al totale delle risorse aggiuntive per gli anni 2020, 2021 e 2022.".