COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 28.5.2020
COM(2020) 447 final
2018/0206(COD)
Proposta modificata di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+)
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 28.5.2020
COM(2020) 447 final
2018/0206(COD)
Proposta modificata di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+)
RELAZIONE
1CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Il 30 maggio 2018 la Commissione ha adottato la proposta di regolamento relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+) 1 . Da allora, l'economia europea ha dovuto far fronte a uno shock esogeno simmetrico, profondo e senza precedenti, dovuto alla pandemia di Covid-19, che ha messo a dura prova l'economia, il mercato del lavoro e i sistemi sociali e sanitari degli Stati membri. In risposta a questa sfida, l'Unione dovrebbe adottare misure adeguate a una ripresa dallo shock sanitario, sociale ed economico causato dalla pandemia di Covid-19.
Il 27 maggio 2020 la Commissione ha adottato una proposta riveduta relativa al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 2 . La proposta riflette la risposta europea all'impatto sociale ed economico della pandemia di Covid-19.
Gli effetti diretti e indiretti della pandemia di Covid-19 continueranno a ripercuotersi in modo massiccio e dannoso su tutti gli Stati membri a medio e lungo termine, comportando un aumento dei livelli di disuguaglianza sociale, povertà e disoccupazione giovanile. La Commissione ritiene pertanto necessario modificare la proposta relativa al Fondo sociale europeo Plus al fine di adattarla al nuovo pacchetto per la ripresa, consentendo nel contempo di realizzare investimenti strategici nei sistemi e nelle politiche sociali e in materia di occupazione.
Affinché tali investimenti si trasformino in elementi sostenibili e inclusivi di un modello di crescita rinvigorito, e in linea con l'impegno dell'Unione di attuare l'agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e l'accordo di Parigi, le modifiche del regolamento FSE+ si concentrano, nel rispetto degli orientamenti politici della presidente von der Leyen, sui punti indicati di seguito.
• Incremento dei requisiti di concentrazione tematica a favore dell'occupazione giovanile. Come dimostrano le recessioni precedenti, l'occupazione giovanile è più sensibile al ciclo economico rispetto all'occupazione degli adulti e la recessione economica innescata dalla pandemia di Covid-19 rischia di riportare a livelli drammaticamente elevati i tassi di disoccupazione giovanile e di NEET. Al fine di sostenere ulteriormente una ripresa economica inclusiva e le transizioni dalla scuola a un mondo del lavoro in evoluzione e garantire che i giovani sfruttino al meglio le opportunità offerte dalle transizioni digitale, resiliente e verde, gli Stati membri il cui tasso di NEET (fascia di età 15-29 anni) è superiore alla media dell'UE dovrebbero destinare almeno il 15 % delle proprie risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente ad azioni mirate e a riforme strutturali volte a sostenere dei giovani (incremento rispetto al 10 %).
• Lotta contro la povertà infantile. In una logica di ripresa, contrastare la povertà infantile diventerà ancora più importante nei prossimi anni, al fine di garantire che nessun bambino sia lasciato indietro dopo la crisi Covid-19. Si propone di inserire un considerando e un articolo che introducono l'obbligo per gli Stati membri di assegnare almeno il 5 % delle risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente alla lotta contro la povertà infantile.
• Promozione delle transizioni verde e digitale in linea con la strategia industriale dell'UE 3 , che richiederà nuove competenze per nuovi tipi di lavoro. Nella "nuova normalità" successiva alla pandemia di Covid-19 saranno necessarie competenze diverse e si svilupperanno nuovi modelli economici e commerciali negli ecosistemi industriali europei, comprese nuove catene di valore locali, che dovrebbero essere sostenuti dal Fondo sociale europeo.
La pandemia di Covid-19 ha avuto un effetto socioeconomico sproporzionato sulle donne. Gli Stati membri dovrebbero pertanto prestare debitamente attenzione affinché le operazioni seguano rigorosamente il principio orizzontale della parità di genere di cui all'articolo 6 del regolamento FSE+.
La Commissione propone inoltre di istituire un programma per la salute 4 molto rafforzato che, dati l'entità e la portata, dovrebbe costituire un programma autonomo. Il programma per la salute non fa quindi più parte del Fondo sociale europeo Plus. È pertanto necessario modificare la proposta relativa al Fondo sociale europeo Plus e sopprimere tutti i riferimenti alla componente Salute. Tenuto conto, tuttavia, della necessità di coordinare strettamente i due programmi, la proposta modificata relativa al FSE+ comprende disposizioni che invitano a garantire sinergie e complementarità a livello di azioni tra il FSE+ e il nuovo programma dell'UE per la salute.
Per trarre insegnamenti dalla crisi attuale, è indispensabile che il quadro giuridico della politica di coesione preveda meccanismi a cui fare rapidamente ricorso in caso di circostanze eccezionali nel prossimo decennio. Vengono pertanto proposte misure temporanee per l'utilizzo del FSE+ in risposta a circostanze eccezionali e inconsuete per garantire che, in un numero limitato di condizioni specifiche, possano essere concesse deroghe ad alcune norme per agevolare la risposta a tali circostanze.
Le deroghe comprendono la possibilità di estendere l'ambito di applicazione del FSE+, ad esempio per quanto riguarda il sostegno a regimi di riduzione dell'orario lavorativo che non sono associati a misure attive e l'accesso all'assistenza sanitaria anche per le persone non immediatamente vulnerabili a livello socioeconomico, nonché per consentire, ove necessario, di semplificare in via temporanea i requisiti di concentrazione tematica per fornire una risposta efficace a tali circostanze eccezionali e inconsuete.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La presente proposta è coerente con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato e si limita a una modifica mirata della proposta della Commissione relativa al Fondo sociale europeo Plus [COM(2018) 382] al fine di consentire un contributo più efficace del FSE+ alla ripresa dell'economia in seguito all'impatto della pandemia di Covid-19 sulla situazione economica e sociale degli Stati membri. Il FSE+ mira a conseguire elevati livelli di occupazione, una protezione sociale equa e una forza lavoro qualificata e resiliente, adeguata alle esigenze del mercato del lavoro, pronta per il mondo del lavoro del futuro, coerentemente con i principi stabiliti nel pilastro europeo dei diritti sociali, contribuendo così all'attuazione del Green Deal europeo e della nuova strategia industriale.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
La proposta si limita a modifiche mirate della proposta di regolamento relativo al Fondo sociale europeo [COM (2018) 382] e mantiene la coerenza con le altre politiche dell'Unione. In particolare è coerente con le modifiche della proposta di regolamento recante disposizioni comuni 5 e della proposta per il Fondo europeo di sviluppo regionale 6 [e nello specifico promuove complementarità e sinergie con il nuovo programma per la salute 7 .] La proposta è inoltre coerente con le modifiche, proposte dalla Commissione, del regolamento recante disposizioni comuni 8 per il periodo di programmazione 2014-2020 al fine di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 e di preparare la ripresa dell'economia.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
Si propone di modificare la proposta della Commissione relativa al Fondo sociale europeo Plus [COM (2018) 382] per far fronte alle attuali sfide specifiche.
I titoli IX (occupazione) e X (politica sociale) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli 46, 149, 153, dal 162 al 166, 174, 175 e 349 TFUE, definiscono il quadro giuridico delle misure oggetto della presente proposta.
Il FSE+ prevede due componenti. La prima, attuata in regime di gestione concorrente, riguarda il (precedente) FSE, che si fonda sugli articoli 162 e 164 TFUE, e l'assistenza materiale di base alle persone indigenti, a norma dell'articolo 175, terzo comma, TFUE. La seconda componente, attuata in regime di gestione diretta e indiretta, si riferisce ad azioni intese a promuovere l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI), sulla base dell'articolo 46, lettera d), dell'articolo 149 e dell'articolo 153, paragrafo 2, lettera a), TFUE.
L'articolo 349 è stato aggiunto per tener conto delle specificità delle regioni ultraperiferiche ai fini della prima componente.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
La proposta modificata rispetta il principio di sussidiarietà. La proposta introduce un meccanismo di risposta alle crisi, in conformità alle norme di gestione concorrente, sotto forma di competenze di esecuzione della Commissione per garantire che, in circostanze eccezionali, si possano prevedere deroghe temporanee per rispondere a tali eventi. Il conferimento di competenze di esecuzione ha lo scopo di consentire alla Commissione di agire immediatamente senza la necessità di modificare la legislazione primaria.
•Proporzionalità
La proposta è una modifica mirata che si limita a quanto necessario per conseguire l'obiettivo di adeguare la proposta alla proposta modificata della Commissione relativa al QFP.
Il conferimento di potere proposto consente alla Commissione di adottare un numero limitato di misure immediate in caso di crisi future per un periodo di tempo definito e sotto il controllo del Consiglio e del Parlamento, che possono opporsi alle modifiche proposte. Essa è quindi conforme al principio di proporzionalità.
•Scelta dell'atto giuridico
L'atto giuridico proposto è una modifica della proposta di regolamento presentata dalla Commissione.
La Commissione ha esaminato il margine di manovra offerto dal quadro giuridico e ritiene necessario modificare la proposta di regolamento relativo al Fondo sociale europeo Plus [COM(2018) 382] al fine di sopprimere il programma per la salute e di introdurre un conferimento di potere in caso di crisi future.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
N/P
•Consultazioni dei portatori di interessi
Non è stata effettuata alcuna consultazione dei portatori di interessi esterni a causa dell'estrema urgenza della situazione. La proposta fa tuttavia seguito ad ampie consultazioni con gli Stati membri e il Parlamento europeo nel corso delle ultime settimane in merito alle conseguenze economiche della crisi causata dalla pandemia di Covid-19.
•Assunzione e uso di perizie
N/P
•Valutazione d'impatto
È stata effettuata una valutazione d'impatto per preparare la proposta di regolamento COM(2018) 382 del 30 maggio 2018. Le presenti modifiche limitate e mirate non richiedono una valutazione d'impatto distinta.
•Efficienza normativa e semplificazione
N/P
•Diritti fondamentali
N/P
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
Gli stanziamenti di bilancio relativi alla componente Salute sono stati soppressi.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
L'attuazione delle misure sarà monitorata e comunicata nell'ambito dei meccanismi di rendicontazione stabiliti nella proposta di regolamento COM(2018) 375 del 29 maggio 2018 e nella proposta di regolamento COM(2018) 382 del 30 maggio 2018.
•Documenti esplicativi (per le direttive)
N/P
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
Si propone di modificare la proposta di regolamento relativo al Fondo sociale europeo Plus del 30 maggio 2018 come segue:
- modifica della base giuridica per sopprimere l'articolo 168 TFUE in relazione alla soppressione della componente Salute;
- modifiche dei considerando 5, 14, 15, 16 e 23 in relazione alla ripresa dell'economia;
- inserimento di un nuovo considerando 22 bis relativo alla lotta contro la povertà infantile;
- modifiche dei considerando 9, 10, 11, 12, 21, da 35 a 45, 47 e 51 in relazione alla soppressione della componente Salute;
- inserimento di un nuovo considerando (20 bis) relativo alle sinergie con il nuovo programma per la salute;
- modifiche dei seguenti articoli: articolo 2, paragrafo 1, punti 2 e 9; articolo 3, secondo comma e terzo comma, lettera b); articolo 4, paragrafo 1, prima frase, e paragrafo 3; articolo 5, paragrafi 1, 3, 4 e 5; articolo 6, paragrafo 1; articolo 7, paragrafo 1, secondo comma; articoli da 26 a 29; titolo dell'articolo 30; articolo 30, paragrafo 1, prima frase, e paragrafo 2; articolo 31, paragrafi 1, 2, 4 e 5; articolo 32; articolo 33, paragrafi 1 e 3; articolo 37, paragrafo 2; articolo 38, paragrafi 2, 3 e 6; titolo dell'articolo 42; articolo 42, paragrafi 1 e 2, tutti relativi alla soppressione della componente Salute;
- modifica dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 10 per motivi di coerenza tra gli strumenti dell'Unione;
- modifica dell'articolo 5, paragrafo 2, in quanto il bilancio destinato al FSE+ in regime di gestione concorrente è diminuito;
- modifiche dell'articolo 7, mediante l'introduzione di un nuovo paragrafo 3 bis relativo a un requisito di concentrazione tematica a sostegno dei bambini in situazioni di povertà e una modifica del paragrafo 5 relativo a un incremento del requisito di concentrazione tematica a favore dell'occupazione giovanile;
- inserimento di un nuovo considerando 54 e di un nuovo articolo 37 bis relativi a misure temporanee per l'utilizzo del FSE+ in risposta a circostanze eccezionali e inconsuete;
- soppressione dell'allegato III relativo alla componente Salute.
Anche la scheda finanziaria legislativa è stata aggiornata.
2018/0206 (COD)
Proposta modificata di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+)
La proposta COM(2018) 382 della Commissione è così modificata:
1)la base giuridica è così modificata:
"visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 46, lettera d), l'articolo 149, l'articolo 153, paragrafo 2, lettera a), l'articolo 164, l'articolo 175, paragrafo 3, e l'articolo 349,";
2)il considerando 5 è sostituito dal seguente:
"(5) Gli sviluppi recenti e in corso hanno aggravato le sfide strutturali che hanno come origine la globalizzazione dell'economia, la gestione dei flussi migratori, l'incremento delle minacce per la sicurezza, la transizione all'energia pulita, i cambiamenti tecnologici e il sempre maggiore invecchiamento della forza lavoro, nonché i crescenti squilibri tra domanda e offerta di competenze e di manodopera in alcuni settori e regioni, di cui risentono soprattutto le PMI. Le transizioni verde e digitale e la trasformazione degli ecosistemi industriali europei comporteranno molte nuove opportunità, se accompagnate dal giusto insieme di competenze e di politiche e misure occupazionali e sociali. Tenendo conto delle trasformazioni in atto nel mondo del lavoro, l'Unione dovrebbe prepararsi per le sfide presenti e future investendo in competenze pertinenti, rendendo la crescita più inclusiva e migliorando le politiche occupazionali e sociali, considerando nel contempo la sostenibilità economica e industriale, la mobilità professionale e l'obiettivo di un mercato del lavoro equilibrato sotto il profilo del genere.";
3)i considerando 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:
"(9) Al fine di razionalizzare e semplificare il panorama dei finanziamenti e di creare ulteriori opportunità di sinergie attraverso metodi di finanziamento integrato, le azioni che sono state sostenute dal Fondo di aiuti europei agli indigenti ("FEAD") e dal programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale dovrebbero essere integrate in un unico FSE+. Il FSE+ dovrebbe pertanto articolarsi in due componenti: la componente del FSE+ in regime di gestione concorrente e la componente Occupazione e innovazione sociale attuata in regime di gestione diretta e indiretta. Ciò dovrebbe contribuire a ridurre l'onere amministrativo connesso alla gestione di vari tipi di fondi, in particolare per gli Stati membri, mantenendo nel contempo norme più semplici per le operazioni più semplici, come la distribuzione di prodotti alimentari e/o dell'assistenza materiale di base.
(10) Alla luce dell'ampliamento dell'ambito di applicazione del FSE+, è opportuno che gli obiettivi per quanto riguarda: aumentare l'efficacia dei mercati del lavoro, promuovere l'accesso all'occupazione di qualità, migliorare l'accesso all'istruzione e alla formazione e accrescerne la qualità, promuovere l'inclusione sociale e l'accesso all'assistenza sanitaria per le persone vulnerabili e ridurre la povertà non siano attuati solo in regime di gestione concorrente, ma anche in regime di gestione diretta e indiretta nell'ambito della componente Occupazione e innovazione sociale, per le azioni che sono necessarie a livello di Unione.";
4)il considerando 11 è soppresso;
5)il considerando 12 è sostituito dal seguente:
"(12) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il FSE+. Una parte di tale dotazione finanziaria dovrebbe essere utilizzata per le azioni da realizzare in gestione diretta e indiretta nel quadro della componente Occupazione e innovazione sociale.";
6)i considerando da 14 a 16 sono sostituiti dai seguenti:
"(14) Il FSE+ dovrebbe fornire sostegno per migliorare la qualità, l'efficacia, la rilevanza per il mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione, anche attraverso la promozione dell'apprendimento digitale, e dello sviluppo professionale del personale docente, al fine di facilitare l'acquisizione delle competenze chiave, in particolare per quanto riguarda le competenze di base, compresa l'alfabetizzazione sanitaria e mediatica, le competenze digitali e le competenze utili allo sviluppo sostenibile di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, l'occupazione, l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva. Il FSE+ dovrebbe contribuire alla progressione nell'istruzione e nella formazione e al passaggio al mondo del lavoro, sostenere l'apprendimento permanente e l'occupabilità e contribuire alla competitività, anche mediante il monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati e diplomati, e all'innovazione economica e sociale supportando in questi settori iniziative scalabili e sostenibili, adattate ai diversi gruppi di destinatari, come le persone con disabilità. Ciò potrebbe essere realizzato ad esempio attraverso l'apprendimento online, la formazione basata sul lavoro, i tirocini e gli apprendistati 9 , l'orientamento permanente, l'anticipazione delle competenze in stretta collaborazione con l'industria, l'aggiornamento dei materiali didattici e dei metodi di presentazione, la previsione e il monitoraggio dei percorsi di carriera dei diplomati e laureati, la formazione degli educatori, la convalida dei risultati dell'apprendimento, il riconoscimento delle qualifiche e della certificazione fornita dalle aziende.
(15) Il sostegno erogato mediante il FSE+ dovrebbe essere impiegato per promuovere la parità di accesso per tutti, in particolare per i gruppi svantaggiati, a un'istruzione e a una formazione di qualità, non segregate e inclusive, dall'educazione e cura della prima infanzia attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, in particolare gli apprendistati, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento in età adulta. Il FSE+ dovrebbe fornire un sostegno mirato ai discenti in difficoltà e ridurre le disparità nel campo dell'istruzione, compreso il divario digitale, prevenire l'abbandono scolastico, promuovere la permeabilità tra i settori dell'istruzione e della formazione, rafforzare i legami con l'apprendimento non formale e informale e facilitare la mobilità a fini di apprendimento per tutti. In questo contesto dovrebbero essere sostenute le sinergie con il programma Erasmus, in particolare per agevolare la partecipazione di discenti svantaggiati alla mobilità a fini di apprendimento.
(16) Il FSE+ dovrebbe promuovere opportunità flessibili di miglioramento delle competenze e di acquisizione di competenze nuove e diverse per tutti, in particolare per quanto riguarda le competenze digitali e le competenze utili per le tecnologie abilitanti fondamentali, nonché le competenze per l'economia verde e gli ecosistemi industriali, in linea con la strategia industriale dell'UE 10 . Conformemente all'agenda per le competenze per l'Europa e alla raccomandazione sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze 11 , il FSE+ dovrebbe sostenere percorsi flessibili, tra cui formazioni brevi, accessibili, mirate e modulari che permettano di acquisire credenziali, al fine di fornire alle persone competenze adeguate per le esigenze del mercato del lavoro e degli ecosistemi industriali, le transizioni verde e digitale, l'innovazione e il cambiamento sociale ed economico, facilitando la riqualificazione e il perfezionamento delle competenze, l'occupabilità, il riorientamento professionale, la mobilità geografica e settoriale e supportando in particolare gli adulti con competenze limitate e/o scarsamente qualificati. Il FSE+ dovrebbe inoltre agevolare l'erogazione di un sostegno integrato per le competenze alle persone, che siano lavoratori dipendenti, disoccupati o lavoratori autonomi, mediante strumenti quali i conti individuali di apprendimento.";
7)è inserito il considerando 20 bis seguente:
"(20 bis) Data l'importanza dell'accesso all'assistenza sanitaria, il FSE+ dovrebbe garantire sinergie e complementarità con il programma per la salute e l'ambito di applicazione del FSE+ dovrebbe includere l'accesso ai servizi sanitari per le persone in situazioni vulnerabili.";
8)il considerando 21 è sostituito dal seguente:
"(21) Il FSE+ dovrebbe sostenere le riforme dei sistemi e delle politiche in materia di occupazione, inclusione sociale, accesso ai servizi sanitari per le persone vulnerabili, assistenza di lunga durata e istruzione e formazione. Al fine di rafforzare l'allineamento con il semestre europeo, gli Stati membri dovrebbero destinare un importo adeguato delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente all'attuazione di pertinenti raccomandazioni specifiche per paese relative a quelle sfide strutturali che è opportuno affrontare tramite gli investimenti pluriennali che rientrano nell'ambito di applicazione del FSE+. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero garantire la coerenza, il coordinamento e la complementarità tra la componente del FSE+ in regime di gestione concorrente, il [dispositivo per la ripresa e la resilienza e lo strumento di sostegno tecnico]. In particolare la Commissione e lo Stato membro dovrebbero assicurare, in tutte le fasi del processo, un coordinamento efficace, per salvaguardare la coesione, la coerenza, la complementarità e la sinergia tra le fonti di finanziamento, compresa l'assistenza tecnica.";
9)è inserito il considerando 22 bis seguente:
"(22 bis) Al fine di tenere conto del livello costantemente elevato di povertà infantile nell'Unione e conformemente al principio 11 del pilastro europeo dei diritti sociali, secondo cui i minori hanno il diritto di essere protetti dalla povertà e i bambini provenienti da contesti svantaggiati hanno diritto a misure specifiche tese a promuovere le pari opportunità, l'ambizione dovrebbe consistere nell'assegnazione da parte degli Stati membri di almeno 5 % delle risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente al sostegno di attività volte a contrastare la povertà infantile, in linea con gli obiettivi specifici del FSE+, che consentono di programmare risorse per le azioni che sostengono direttamente i bambini per quanto riguarda l'accoglienza della prima infanzia, l'istruzione, l'assistenza sanitaria, un alloggio dignitoso e un'alimentazione adeguata.";
10)il considerando 23 è sostituito dal seguente:
"(23) Al fine di favorire una ripresa economica inclusiva in seguito a una grave crisi e di sostenere l'occupazione giovanile in un mondo del lavoro in evoluzione, e in considerazione del persistere di livelli elevati di disoccupazione e inattività giovanile in alcuni Stati membri e regioni, è necessario che gli Stati membri continuino a investire risorse sufficienti del FSE+ in misure a sostegno dell'occupazione giovanile e delle competenze, anche attraverso l'attuazione dei programmi della garanzia per i giovani. Sulla scia delle azioni sostenute dall'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile nel periodo di programmazione 2014-2020 e destinate a singole persone nonché degli insegnamenti tratti, gli Stati membri dovrebbero promuovere maggiormente i percorsi che consentono di reintegrarsi nel lavoro e nell'istruzione e investire in misure di prevenzione precoce e sensibilizzazione, dando priorità, ove opportuno, ai giovani disoccupati di lungo periodo, inattivi e svantaggiati, anche attraverso l'animazione socioeducativa. Gli Stati membri dovrebbero inoltre investire in misure volte ad agevolare la transizione dalla scuola al lavoro, come pure adeguare le capacità dei servizi per l'impiego, per poter proporre ai giovani un sostegno olistico e su misura e offerte più mirate.
Il miglioramento delle competenze e l'acquisizione di competenze nuove e diverse aiuterà i giovani a cogliere le opportunità offerte dai settori in crescita e a prepararli alla natura mutevole del lavoro, sfruttando nel contempo anche le opportunità derivanti dalle transizioni digitale e verde e dalla trasformazione degli ecosistemi industriali europei.
Gli Stati membri la cui percentuale di giovani tra i 15 e i 29 anni che non hanno un lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo supera la media dell'Unione per il 2019 dovrebbero pertanto assegnare almeno il 15 % delle proprie risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente a tali azioni.";
11)i considerando da 35 a 45 sono soppressi;
12)il considerando 47 è sostituito dal seguente:
"(47) A norma dell'articolo [94 della decisione 2013/755/UE 12 del Consiglio] le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d'oltremare (PTOM) sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità della componente Occupazione e innovazione sociale e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente PTOM è connesso.";
13)il considerando 51 è sostituito dal seguente:
"(51) Poiché l'obiettivo del presente regolamento – ossia aumentare l'efficacia dei mercati del lavoro e promuovere l'accesso a un'occupazione di qualità, migliorare l'accesso all'istruzione e alla formazione e il loro livello qualitativo, promuovere l'inclusione sociale e ridurre la povertà – come pure le azioni nell'ambito della componente Occupazione e innovazione sociale non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.";
14)è inserito il considerando 54 seguente:
"(54) Al fine di consentire una risposta rapida alle circostanze eccezionali e inconsuete di cui al patto di stabilità e crescita che possono verificarsi durante il periodo di programmazione, è opportuno prevedere misure temporanee per agevolare il ricorso al sostegno del FSE+ in risposta a tali circostanze. Le competenze di esecuzione in relazione alle misure temporanee per l'utilizzo dei fondi in risposta a circostanze eccezionali e inconsuete dovrebbero inoltre essere attribuite senza procedure di comitato, dato che l'ambito di applicazione è determinato dal patto di stabilità e crescita e limitato alle misure stabilite nel presente regolamento.";
15)l'articolo 2, paragrafo 1, è così modificato:
a)il punto 2) è sostituito dal seguente:
"2) "paese associato": un paese terzo che è parte di un accordo con l'Unione in base al quale è autorizzato a partecipare alla componente Occupazione e innovazione sociale del FSE+ conformemente all'articolo 30;";
b)il punto 9) è soppresso;
c)il punto 10) è sostituito dal seguente:
"10)"soggetto giuridico": la persona fisica o la persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto nazionale, del diritto dell'Unione o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o l'entità non avente personalità giuridica di cui all'articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario;";
16)l'articolo 3 è così modificato:
a)il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Il FSE+ sostiene, integra e dota di valore aggiunto le politiche degli Stati membri al fine di garantire pari opportunità, accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque, protezione sociale e inclusione.”;
b)al terzo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) in regime di gestione diretta e indiretta, per la parte dell'assistenza che corrisponde agli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 23 (la "componente Occupazione e innovazione sociale").";
17)l'articolo 4 è così modificato:
a)al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
"1. Il FSE+ sostiene i seguenti obiettivi specifici nelle aree di intervento dell'occupazione, dell'istruzione e dell'inclusione sociale, contribuendo pertanto anche all'obiettivo politico di "Un'Europa più sociale – Attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali" di cui all'articolo [4] del [futuro regolamento recante disposizioni comuni]";
b)il paragrafo 3 è soppresso;
18)l'articolo 5 è così modificato:
a)i paragrafi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:
"1. La dotazione finanziaria complessiva per il FSE+ nel periodo 2021-2027 è di 97 332 282 000 EUR a prezzi correnti.
2. La parte della dotazione finanziaria per la componente del FSE+ in regime di gestione concorrente nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" è di 96 571 282 000 EUR a prezzi correnti, di cui 200 000 000 EUR a prezzi correnti sono assegnati alla cooperazione transazionale a sostegno di soluzioni innovative di cui all'articolo 23, lettera i), e 400 000 000 EUR a prezzi correnti, destinati ai finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE e le regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994.
3. La dotazione finanziaria per la componente Occupazione e innovazione sociale per il periodo 2021-2027 è di 761 000 000 EUR a prezzi correnti.";
b)il paragrafo 4 è soppresso;
c)il paragrafo 5 è così modificato:
"5. L'importo di cui al paragrafo 3 può inoltre finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.";
19)all'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Tutti i programmi attuati nell'ambito della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente, come pure le operazioni sostenute dalla componente Occupazione e innovazione sociale, garantiscono l'uguaglianza tra uomini e donne per l'intera durata della relativa preparazione, attuazione, monitoraggio e valutazione. Essi promuovono inoltre le pari opportunità per tutti, senza discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale per l'intera durata della relativa preparazione, attuazione, monitoraggio e valutazione.";
20)l'articolo 7 è così modificato:
a)al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Gli Stati membri, e ove opportuno la Commissione, promuovono le sinergie e garantiscono il coordinamento, la complementarità e la coerenza tra il FSE+ e altri fondi, programmi e strumenti dell'Unione, quali Erasmus, il programma per la salute, il Fondo Asilo e migrazione, il dispositivo per la ripresa e la resilienza e lo strumento di sostegno tecnico, sia nella fase di pianificazione che durante l'attuazione. Gli Stati membri, e ove opportuno la Commissione, ottimizzano i meccanismi di coordinamento per evitare la duplicazione degli sforzi e garantire una stretta collaborazione con i responsabili dell'attuazione, al fine di realizzare azioni di sostegno coerenti e razionalizzate.";
b)è inserito il seguente paragrafo 3 bis:
"3 bis. Gli Stati membri assegnano almeno il 5 % delle proprie risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente al sostegno di azioni mirate e di riforme strutturali volte a contrastare la povertà infantile nell'ambito degli obiettivi specifici di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto v) e punti da vii) a x).";
c)il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
"5. Gli Stati membri la cui percentuale di giovani tra i 15 e i 29 anni che non hanno un lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo supera la media dell'Unione per il 2019 sulla base degli ultimi dati Eurostat disponibili assegnano almeno il 15 % delle proprie risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente per gli anni dal 2021 al 2025 ad azioni mirate e a riforme strutturali volte a sostenere l'occupazione giovanile, l'istruzione e formazione professionale, segnatamente gli apprendistati, la transizione dalla scuola al lavoro, percorsi che consentano di riprendere l'istruzione o la formazione e i corsi di istruzione della seconda opportunità, in particolare nel contesto dell'attuazione dei programmi della garanzia per i giovani.
In occasione del riesame intermedio del FSE+ in conformità all'articolo [14] del [futuro regolamento recante disposizioni comuni], gli Stati membri la cui percentuale di giovani tra i 15 e i 29 anni che non hanno un lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo supera la media dell'Unione per il 2024 sulla base di dati Eurostat assegnano almeno il 15 % delle proprie risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente per gli anni dal 2026 al 2027 a tali azioni.
Le regioni ultraperiferiche che soddisfano le condizioni di cui al primo e al secondo comma assegnano almeno il 15 % delle risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente nei loro programmi alle azioni mirate di cui al primo comma. Tale assegnazione è presa in considerazione per la verifica del rispetto della percentuale minima a livello nazionale di cui al primo e secondo comma.
Nell'attuare tali azioni gli Stati membri danno la priorità ai giovani inattivi e disoccupati di lungo periodo e pongono in essere misure di sensibilizzazione mirate.";
21)nella parte III – Attuazione in regime di gestione diretta e indiretta, il titolo "Capo I – Norme specifiche per la componente Occupazione e innovazione sociale" è soppresso;
22)il titolo "Sezione I: disposizioni generali" è sostituito da "Capo I – Obiettivi operativi";
23)il titolo "Sezione II – Ammissibilità" è sostituito da "Capo II – Ammissibilità";
24)il capo II e gli articoli da 26 a 29 sono soppressi;
25)il titolo "Capo III – Norme comuni applicabili alle componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute" è soppresso;
26)l'articolo 30 è così modificato:
a)il titolo dell'articolo 30 è sostituito dal seguente:
"Partecipazione di paesi terzi";
b)al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
"La componente Occupazione e innovazione sociale è aperta ai seguenti paesi associati:";
c)il paragrafo 2 è soppresso;
27)il titolo "Capo III - Disposizioni generali" è inserito prima dell'articolo 31;
28)l'articolo 31 è così modificato:
a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. La componente Occupazione e innovazione sociale può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni, premi, appalti e pagamenti volontari alle organizzazioni internazionali delle quali l'Unione è membro o ai cui lavori essa partecipa.";
b)al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
"2. La componente Occupazione e innovazione sociale è attuata direttamente, come stabilito dal regolamento finanziario, o indirettamente per il tramite degli organismi di cui all'articolo [62, paragrafo 1, lettera c),] del regolamento finanziario.";
c) i paragrafi 4 e 5 sono soppressi;
29)l'articolo 32 è sostituito dal seguente:
"Articolo 32
Programma di lavoro
La componente Occupazione e innovazione sociale è attuata mediante i programmi di lavoro di cui all'articolo [110] del regolamento finanziario. I programmi di lavoro stabiliscono, se del caso, l'importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto.";
30)l'articolo 33 è così modificato:
a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Sono definiti indicatori per monitorare l'attuazione e i progressi della componente nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 4 e gli obiettivi operativi di cui all'articolo 23.";
b)il paragrafo 3 è soppresso;
31)all'articolo 37, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sulla componente Occupazione e innovazione sociale, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate alla componente Occupazione e innovazione sociale contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui agli articoli 4 e 23.";
32)nella parte IV - Disposizioni finali è inserito il seguente articolo 37 bis:
"Articolo 37 bis
Misure temporanee per il ricorso al FSE in risposta a circostanze eccezionali e inconsuete
Se dopo il [data di entrata in vigore del presente regolamento], il Consiglio riconosce il verificarsi di un evento inconsueto, al di fuori del controllo di uno o più Stati membri, che abbia rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale di detti Stati membri o di una grave recessione economica della zona euro o dell'intera Unione, come previsto all'articolo 5, paragrafo 1, all'articolo 6, paragrafo 3, quarto comma, all'articolo 9, paragrafo 1, decimo comma, e all'articolo 10, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (CE) n. 1466/97 (*) o il verificarsi di eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche di cui all'articolo 3, paragrafo 5, e all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1467/97 (* *), la Commissione può, mediante decisione di esecuzione e per il periodo definito nella decisione:
a) estendere l'ambito di applicazione del sostegno del FSE+, in deroga all'articolo 4, paragrafo 1, consentendo di sostenere le misure strettamente necessarie a rispondere a tali circostanze eccezionali o inconsuete, in particolare per consentire il finanziamento di regimi di riduzione dell'orario lavorativo senza l'obbligo di associarli a misure attive e l'accesso all'assistenza sanitaria, anche per le persone non immediatamente vulnerabili a livello socioeconomico;
b) ridurre i requisiti di concentrazione tematica in deroga all'articolo 7.
____________
(*) Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1).
(**) Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).";
33)l'articolo 38 è così modificato:
a)i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 15, paragrafo 6, e all'articolo 21, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. La delega di potere di cui all'articolo 15, paragrafo 6, e all'articolo 21, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.";
b)il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
"6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 6, e dell'articolo 21, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";
34)l'articolo 42 è così modificato:
a)il titolo è sostituito dal seguente:
"Disposizioni transitorie per la componente Occupazione e innovazione sociale";
b)i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Il regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 è abrogato a decorrere dal 1º gennaio 2021.
2. La dotazione finanziaria della componente Occupazione e innovazione sociale può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il FSE+ e le misure adottate nell'ambito del suo predecessore, il programma per l'occupazione e l'innovazione sociale.";
35)l'allegato III è soppresso.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.Titolo della proposta/iniziativa
Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013
1.2.Settore/settori interessati (cluster di programmi)
Investire nelle persone, nella coesione sociale e nei valori
Titolo 07
Capitolo 07 02 – FSE+
1.3.La proposta/iniziativa riguarda:
☑ una nuova azione
◻ una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 14
◻ la proroga di un'azione esistente
◻ la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione
1.4.Motivazione della proposta/iniziativa
1.4.1Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa
Il FSE+ è il principale strumento con cui l'UE investe nelle persone e contribuisce in maniera rilevante a un'Europa più sociale, avvicinandola ai cittadini e garantendo risultati su base quotidiana per le persone più bisognose nelle nostre società. Il FSE+ contribuisce ad aumentare la convergenza socioeconomica tra gli Stati membri, una condizione necessaria per il buon funzionamento dell'UE in quanto unione politica ed economica stabile e vitale.
A seguito dell'adozione del regolamento FSE+ gli Stati membri programmeranno le proprie dotazioni di bilancio in base agli orientamenti ricevuti nel contesto del semestre europeo l'anno precedente. Il nuovo periodo di programmazione avrà inizio il 1º gennaio 2021 e la Commissione ha adottato misure per accelerare il più possibile l'attuazione del fondo, ad esempio sopprimendo il requisito di notificare alla Commissione la designazione delle autorità di gestione, evitando così i ritardi del periodo 2014-2020.
Anche l'attuazione in regime di gestione diretta inizierà subito dopo l'entrata in vigore del programma.
1.4.2Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.
Motivi dell'azione a livello europeo (ex ante): il valore aggiunto dell'UE è dato dal fornire investimenti in settori e in gruppi di destinatari che altrimenti non ne riceverebbero, ampliando la portata delle azioni esistenti, sostenendo l'integrazione delle innovazioni e rafforzando la capacità delle amministrazioni degli Stati membri. È ampiamente dimostrato che le politiche dell'UE per la promozione della coesione sociale e dei diritti sociali non sarebbero state attuate in assenza di investimenti complementari dell'UE. Grazie ai finanziamenti europei gli Stati membri hanno investito in settori, gruppi di destinatari e riforme in un modo che sarebbe stato impossibile soltanto con finanziamenti nazionali. Benché la competenza in materia di occupazione e affari sociali si situi soprattutto a livello nazionale, l'azione – date l'entità e le ripercussioni delle sfide – si è dimostrata più efficace ed efficiente allorché il livello dell'UE sostiene gli sforzi degli Stati membri e contribuisce a promuovere le riforme a vantaggio dei singoli paesi e dell'Unione europea nel suo insieme.
Valore aggiunto dell'Unione previsto (ex post): le sfide cui devono far fronte le economie e le società europee, in particolare per quanto riguarda l'occupazione, l'istruzione, le competenze e le questioni sociali, richiedono il proseguimento degli investimenti in questi settori. L'iniziativa dovrebbe contribuire ad attuare le politiche e le priorità dell'UE in questi settori (come gli orientamenti in materia di occupazione e il pilastro europeo dei diritti sociali), promuovere le migliori pratiche e la cooperazione (per migliorare la capacità di definizione e attuazione delle politiche e agevolare la cooperazione transnazionale) e promuovere i valori dell'UE (come l'uguaglianza e la giustizia sociale). Nel lungo termine l'iniziativa dovrebbe contribuire alla convergenza socioeconomica degli Stati membri e a rendere l'economia e le società europee più resilienti.
1.4.3Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
Le valutazioni del periodo di programmazione attuale e di quelli precedenti e i relativi studi confermano tutti l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza, il valore aggiunto dell'UE e la coerenza dei fondi che rientrano nel presente regolamento. Gli Stati membri hanno investito in aree di intervento, gruppi di destinatari e riforme in un modo che non sarebbe stato possibile soltanto con finanziamenti nazionali. In particolare:
• le valutazioni ex post del FSE 2000-2006 e 2007-2013 riconoscono la pertinenza, l'efficienza e l'efficacia degli investimenti del FSE; l'allineamento del FSE con le politiche e le priorità dell'UE nell'ambito della strategia di Lisbona e della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva è stato rafforzato nel corso del tempo; al tempo stesso il FSE, essendo uno dei fondi strutturali, contribuisce agli obiettivi del trattato in materia di coesione economica, sociale e territoriale attraverso una maggiore concentrazione delle risorse; ad esempio, il FSE (con i relativi finanziamenti nazionali) rappresenta il 70 % delle misure attive in 11 Stati membri;
• mediante il suo sostegno ai giovani che non hanno un lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo (NEET) in regioni specifiche dell'UE, l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG) ha aumentato la visibilità delle politiche per l'occupazione giovanile e ha determinato una svolta nell'elaborazione delle politiche in vari Stati membri grazie al contributo per l'istituzione e l'attuazione di sistemi di garanzia per i giovani;
• i risultati preliminari della valutazione intermedia del FEAD, compreso il feedback dei portatori di interessi, indicano che il sostegno fornito in termini di prodotti alimentari, aiuti materiali e operazioni di inclusione sociale fa la differenza per gli indigenti, compresi quelli che potrebbero altrimenti essere esclusi dall'assistenza sociale ordinaria o che necessitano di sostegno immediato;
• la valutazione intermedia del programma EaSI mostra che gli obiettivi sono ancora pertinenti, in particolare in un contesto socioeconomico difficile contraddistinto dalle conseguenze della crisi finanziaria ed economica, e che il programma è stato efficace nel raggiungere i pertinenti portatori di interessi, generare risultati e realizzare i suoi obiettivi.
Le valutazioni e gli studi dimostrano tuttavia anche l'esistenza di una serie di difficoltà, soprattutto in relazione alla necessità di maggiore coerenza e sinergia, flessibilità e allineamento delle politiche, orientamento alla performance e ai risultati e semplificazione. È necessario semplificare in particolare il panorama dei finanziamenti e, in maggiore o minore misura, l'attuazione dei fondi. I settori da trattare sono sintetizzati nella valutazione d'impatto che accompagna la proposta legislativa.
1.4.4Compatibilità ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti
L'iniziativa è intesa a migliorare le sinergie e la coerenza tra il FSE+ e altri fondi che investono nello sviluppo del capitale umano.
Con il FESR, il FSE+ condivide in particolare l'obiettivo della coesione economica e sociale. Il coordinamento è garantito dalle norme comuni per la gestione concorrente in settori quali la programmazione e la gestione finanziaria. Continueranno ad essere possibili i programmi plurifondo per permettere di utilizzare approcci integrati nelle attività di programmazione e di attuazione. La compatibilità tra il FESR, il FSE+ e i programmi del FEASR e del FEAMP sarà garantita da norme comuni.
La cooperazione tra FSE+ e Erasmus+ e la cooperazione con il programma per la salute saranno sostenute più attivamente con l'inclusione di adeguate disposizioni nei regolamenti da elaborare in dettaglio nei programmi di lavoro e nelle guide dei programmi.
Il FSE+ continuerà a sostenere l'integrazione a lungo termine dei migranti, mentre l'AMIF soddisferà le esigenze a breve termine. In quanto principale strumento dell'UE per investire nel capitale umano e nelle competenze, il FSE+ continuerà a dare un importante contributo allo sviluppo del capitale umano nella ricerca e innovazione (R&I) in sinergia con Orizzonte Europa.
1.5.Durata e incidenza finanziaria
☑ durata limitata
–☑ in vigore a decorrere dall'1/1/2021 al 31/12/2027
–☑ Incidenza finanziaria dal 2021 al 2027 per gli stanziamenti di impegno e dal 2021 al 2030 per gli stanziamenti di pagamento.
◻ durata illimitata
–Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA e successivo funzionamento a pieno ritmo.
1.6.Modalità di gestione previste 15
☑ Gestione diretta a opera della Commissione
–☑ a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione
– a opera delle agenzie esecutive
☑ Gestione concorrente con gli Stati membri
☑ Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:
–◻ a paesi terzi o organismi da questi designati;
–☑ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
–◻ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
–☑ agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
–☑ a organismi di diritto pubblico;
–☑ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
–◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
–◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicate nel pertinente atto di base.
–Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".
Osservazioni
Il FSE+ sarà suddiviso in due componenti principali, una in gestione concorrente, relativa ai precedenti programmi FSE, FEAD e IOG, e l'altra in regime di gestione diretta e indiretta, che raggruppa le attività del precedente programma per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI).
Per l'attuazione del FSE+ proseguiranno le attuali attività con le organizzazioni internazionali come le agenzie delle Nazioni Unite, in particolare con l'OCSE e l'OIL.
Le nuove attività previste di cooperazione internazionale possono anche essere attuate in regime di gestione indiretta, facendo riferimento alle autorità di gestione del FSE.
2.MISURE DI GESTIONE
2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
Precisare frequenza e condizioni.
Nell'ambito della gestione concorrente saranno definiti a livello di programma indicatori comuni di output e di risultato. I dati sugli indicatori comuni di output e di risultato saranno trasmessi per via elettronica dalle autorità degli Stati membri alla Commissione sei volte l'anno. Ne sarà controllata la coerenza. Sarà sottoposta ad audit l'affidabilità del sistema di raccolta, registrazione e conservazione dei dati a fini di monitoraggio, valutazione, gestione finanziaria e verifica.
Nell'ambito della gestione diretta e indiretta saranno elaborati quadri di riferimento dell'efficacia dell'attuazione sulla base delle pertinenti pratiche del precedente quadro EaSI, per garantire che i dati siano raccolti in modo efficiente, efficace e tempestivo.
2.2.Sistema di gestione e di controllo
2.2.1Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti
Il progetto di regolamento recante disposizioni comuni (CPR) prevede pagamenti da parte della Commissione sotto forma di prefinanziamento, di pagamenti intermedi e di pagamenti a seguito della liquidazione dei conti. Il prefinanziamento è versato annualmente in base alle percentuali previste nel CPR. I pagamenti intermedi sono calcolati secondo i tassi di cofinanziamento per priorità concordati nel programma operativo. A differenza di quanto avviene per l'attuale periodo di programmazione, il numero di domande di pagamento intermedio è limitato a quattro all'anno, trasmesse su base trimestrale.
Il progetto di CPR prevede una serie di modalità per indicare i pagamenti intermedi a seconda che l'attuazione del programma si basi sui costi reali dichiarati da uno Stato membro oppure su "opzioni semplificate in materia di costi" o sul conseguimento di condizioni.
Il progetto di proposta di CPR (gestione concorrente) si basa su quello vigente per il periodo di programmazione 2014-2020. Sono state tuttavia proposte alcune misure intese a semplificare l'attuazione e a ridurre l'onere di audit per gli Stati membri e i loro beneficiari. Tali misure si riferiscono alla gestione dei finanziamenti da parte dell'autorità di gestione che, come proposto, baseranno le verifiche di gestione su un'analisi dei rischi. In secondo luogo, a determinate condizioni, l'autorità di gestione può decidere di applicare modalità di controllo migliorate in linea con le procedure nazionali senza la preventiva autorizzazione della Commissione. Inoltre, il processo di designazione è stato soppresso, e ciò dovrebbe accelerare l'attuazione dei programmi.
Il progetto di proposta di CPR non prevede un'autorità di certificazione, ma piuttosto la presenza di una funzione contabile. La motivazione alla base di questa novità è che essa comporterebbe un carico inferiore di adempimenti amministrativi a livello nazionale.
Per quanto riguarda l'audit delle spese dichiarate, la proposta di CPR contiene alcuni elementi intesi a evitare audit multipli per la stessa operazione/spesa.
In base alle norme del progetto di CPR, i pagamenti intermedi saranno certificati alla Commissione dopo l'esecuzione dei controlli di gestione - su un campione di dichiarazioni di spesa presentate dai beneficiari basato sul rischio - ma spesso prima dei controlli di gestione approfonditi in loco o delle successive attività di audit.
Al fine di attenuare il rischio di rimborsare a causa di tale procedura spese non ammissibili sono state previste nella proposta alcune misure.
1) I versamenti intermedi effettuati dalla Commissione continueranno a non poter superare il 90 % dell'importo dovuto agli Stati membri, poiché a questo punto sarà stata eseguita solo una parte dei controlli nazionali. Il saldo sarà versato successivamente alla liquidazione annuale dei conti, una volta che l'autorità di gestione e l'autorità di audit avranno fornito elementi probatori di audit nonché una garanzia ragionevole. Eventuali irregolarità rilevate dalla Commissione o dalla Corte dei conti europea dopo la trasmissione dei bilanci annuali certificati da parte dell'autorità di gestione/di certificazione possono richiedere una rettifica netta.
2) Continuazione di una liquidazione annuale dei conti e di una chiusura annuale delle operazioni o delle spese completate: ciò incentiverà ulteriormente le autorità nazionali e regionali ad effettuare controlli della qualità in maniera tempestiva in previsione della certificazione annuale dei conti alla Commissione.
La componente Occupazione e innovazione sociale del programma sarà attuata in regime di gestione diretta e indiretta, utilizzando le modalità di attuazione offerte dal regolamento finanziario, ossia principalmente le sovvenzioni e gli appalti. La gestione diretta consente di stabilire contatti diretti con i beneficiari/contraenti direttamente impegnati in attività a servizio delle politiche dell'Unione. La Commissione assicura la sorveglianza diretta del risultato delle azioni finanziate. Le modalità di pagamento delle azioni finanziate saranno adattate ai rischi inerenti alle operazioni finanziarie. Per garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economia dei controlli della Commissione, la strategia sarà orientata a un equilibrio dei controlli ex ante ed ex post.
Per quanto riguarda la gestione diretta e indiretta, gli audit ex post saranno inoltre effettuati sul posto da revisori contabili esterni per un campione di operazioni. La selezione di tali operazioni avverrà abbinando una valutazione dei rischi a una selezione casuale.
2.2.2Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli
Il ridotto ambiente di controllo potrebbe provocare un aumento del tasso di errore. Si prevede che questo rischio sia attenuato dal tetto massimo ai rimborsi e dalla liquidazione annuale dei conti. È comunque probabile che le rettifiche a livello nazionale saranno più elevate e che possano portare a un certo livello di frustrazione a livello di Stato membro. Il senso di frustrazione può anche essere alimentato dal fatto che l'attuale formulazione del CPR obbliga le autorità di gestione a effettuare controlli seguendo un approccio basato sul rischio piuttosto che sulla base del 100 % come in passato. Questo requisito può anche essere in contrasto con norme nazionali vigenti che impongono una verifica esauriente dei costi dichiarati (anche per l'equivalente cofinanziamento nazionale). Questo può essere un elemento che non è stato sufficientemente preso in considerazione nella proposta.
La soppressione dell'autorità di certificazione riduce un filtro supplementare nella gestione e nel controllo delle spese sostenute. Nel corso degli ultimi due periodi di programmazione le autorità di certificazione hanno svolto un ruolo importante nel filtrare le spese non ammissibili e nell'effettuare ulteriori rettifiche finanziarie ove necessario. L'attuale proposta di CPR non attenua tale rischio.
Riducendo il lavoro di audit è possibile che non vengano identificati errori residui e che sia di conseguenza compromesso il processo di garanzia dell'affidabilità della Commissione. A nostro parere tale rischio non viene mitigato, soprattutto considerando che i dispositivi di controllo proporzionati limitano anche i poteri della Commissione in materia di audit. Riteniamo pertanto che tale rischio sia accettato dal legislatore.
Per quanto riguarda la dotazione di bilancio attuata mediante gestione diretta e indiretta, l'attuazione è incentrata sull'aggiudicazione di contratti di appalto pubblico, e sono previste alcune sovvenzioni per attività e organizzazioni specifiche.
I contratti di appalto pubblico saranno conclusi principalmente per ambiti quali gli studi, la raccolta dati, i contratti di valutazione, la formazione, le campagne d'informazione, i servizi informatici e di comunicazione, la gestione delle strutture di servizio, ecc. I contraenti sono soprattutto società di consulenza e altre società private, fra cui molte PMI.
Le sovvenzioni saranno concesse principalmente per attività di sostegno a organizzazioni non governative, agenzie nazionali, università, ecc. Il periodo di attuazione delle azioni e dei progetti sovvenzionati è generalmente compreso tra uno e tre anni.
I rischi principali sono i seguenti:
• rischio di un utilizzo non efficiente o non economico dei fondi erogati, sia per le sovvenzioni (complessità delle regole di finanziamento, in particolare per i piccoli operatori) che per gli appalti (numero limitato di fornitori dotati delle conoscenze specialistiche richieste e conseguente impossibilità di confrontare in modo sufficiente le offerte di prezzo in alcuni settori);
• rischio per la reputazione della Commissione nel caso si riscontrino frodi o reati; è possibile infatti ricevere solo garanzie parziali dai sistemi di controllo interno di terzi, in ragione del numero piuttosto elevato di contraenti e beneficiari eterogenei, ciascuno con un proprio sistema di controllo, spesso anche di ridotte dimensioni.
La Commissione si avvale di procedure interne che mirano a coprire i rischi summenzionati. Le procedure interne sono pienamente conformi al regolamento finanziario e comprendono misure antifrode e considerazioni sul rapporto costi/benefici. In questo quadro la Commissione continua ad esplorare eventuali possibilità di miglioramento della gestione e di conseguimento di incrementi di efficienza. Le caratteristiche principali del quadro di controllo sono descritte di seguito.
Controlli effettuati prima e durante l'attuazione dei progetti
• Sono utilizzati modelli di convenzioni di sovvenzione o di contratti di servizio elaborati nell'ambito della Commissione. Essi contengono una serie di disposizioni in materia di controlli, come i certificati di audit, le garanzie finanziarie, gli audit e le verifiche sul posto dell'OLAF. Le norme che disciplinano l'ammissibilità dei costi sono state semplificate ricorrendo, ad esempio, a somme forfettarie, costi unitari, contributi non collegati ai costi e altre possibilità offerte dal regolamento finanziario. Ciò ridurrà il costo dei controlli e permetterà di concentrare verifiche e controlli su settori ad alto rischio.
• Tutti i membri del personale aderiscono al codice di buona condotta amministrativa. Il personale che si occupa della procedura di selezione o della gestione delle convenzioni di sovvenzione/dei contratti rilascia (inoltre) una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi. Il personale riceve regolare formazione e utilizza le reti per lo scambio delle buone pratiche.
• La realizzazione tecnica di un progetto è verificata a intervalli regolari tramite controlli documentali, sulla base delle relazioni sui progressi tecnici dei contraenti e dei beneficiari; inoltre, si prevedono di volta in volta riunioni con i contraenti/con i beneficiari e ispezioni sul posto.
Controlli effettuati alla fine del progetto - Gli audit ex post sono condotti allo scopo di verificare sul posto l'ammissibilità delle dichiarazioni di spesa. Lo scopo di tali verifiche è impedire, rilevare e correggere gli errori rilevanti per quanto concerne la legittimità e la regolarità delle operazioni finanziarie. Per conseguire un livello di controllo elevato, ai fini della selezione dei beneficiari da sottoporre a audit si prevede di combinare il fattore di rischio con un campionamento casuale e a prestare particolare attenzione agli aspetti operativi, ogniqualvolta possibile durante l'audit sul posto.
2.2.3Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)
L'opzione di disporre di un servizio contabile, che potrebbe consentire allo Stato membro di risparmiare una porzione notevole del 4 % degli attuali costi dovuti alla certificazione, in virtù di una riduzione delle funzioni dei sistemi di gestione e di controllo;
- l'uso di costi semplificati e di opzioni semplificate in materia di costi, indipendentemente dai costi, che riduce i costi e gli oneri amministrativi a tutti i livelli, sia per le amministrazioni che per i beneficiari;
- dispositivi di controllo proporzionati per le verifiche di gestione (sulla base del rischio) e per gli audit;
- la chiusura annuale, che ridurrà il costo relativo alla conservazione dei documenti ai fini del controllo a carico delle amministrazioni pubbliche e dei beneficiari.
Nel complesso si prevede pertanto che le proposte comporteranno una redistribuzione dei costi di controllo (che si manterranno attorno al 2 % dei fondi complessivamente gestiti), piuttosto che un aumento o una riduzione degli stessi.
Alla luce dell'esperienza maturata con l'attuazione del precedente programma (o delle precedenti componenti del programma) in regime di gestione diretta e date le principali caratteristiche del nuovo programma, si stima che i rischi di attuazione del programma rimarranno relativamente stabili. Grazie a una combinazione di sovvenzioni e appalti, controlli ex-ante, ex-post e documentali e audit sul posto, si prevede che il tasso di errore residuo medio quantificabile rimanga al di sotto del 2 %.
Per la gestione diretta e indiretta, il costo annuale del livello di controlli suggerito rappresenta circa il 3 % - 7 % del bilancio annuale delle spese operative. Ciò è giustificato dal volume elevato di operazioni da controllare. Nel settore dell'occupazione e degli affari sociali e della salute, la gestione diretta comporterà l'attribuzione di numerosi contratti e sovvenzioni per azioni e l'erogazione di numerose sovvenzioni di funzionamento ad organizzazioni non governative e sindacati. Il rischio connesso a tali attività riguarda la capacità delle organizzazioni (specialmente) più piccole di controllare efficacemente le spese.
Su cinque anni il tasso di errore per gli audit sul posto delle sovvenzioni erogate in regime di gestione diretta è stato dell'1,8 % e complessivamente, tenendo conto del basso livello di rischio per gli appalti, è stato inferiore all'1 %. Questo livello di errore è considerato accettabile, in quanto inferiore alla soglia di rilevanza del 2 %.
Le modifiche proposte al programma non influiranno sull'attuale modalità di gestione degli stanziamenti. L'attuale sistema di controllo si è dimostrato in grado di prevenire e/o individuare errori e/o irregolarità e, nel caso di verificassero, di correggerli. È pertanto lecito prevedere che i tassi di errore storici si manterranno allo stesso livello.
2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.
La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, in relazione alle attività in regime di gestione diretta, indiretta e concorrente, gli interessi finanziari dell'Unione europea siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, tramite sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.
La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione. L'OLAF è autorizzato a effettuare controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti.
La Commissione attua inoltre una serie di misure, ad esempio:
- le decisioni, le convenzioni e i contratti inerenti all'attuazione del programma autorizzeranno esplicitamente la Commissione, compreso l'OLAF, e la Corte dei conti a procedere ad audit, controlli e verifiche sul posto;
- durante la fase di valutazione di un invito a presentare proposte o di una gara d'appalto, la posizione dei richiedenti e degli offerenti sarà valutata secondo i criteri di esclusione pubblicati, sulla base di dichiarazioni e del sistema di individuazione precoce e di esclusione (EDES);
- le norme che disciplinano l'ammissibilità dei costi saranno semplificate conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario;
- una formazione in materia di frodi e irregolarità sarà impartita regolarmente a tutto il personale responsabile della gestione dei contratti, nonché ai revisori contabili e ai controllori preposti alle verifiche in loco delle dichiarazioni dei beneficiari.
La DG EMPL persegue azioni nel quadro della strategia antifrode della Commissione (CAFS).
Nel caso della gestione diretta, la valutazione del rischio di frode è stata aggiornata nel 2019. La procedura di concessione delle sovvenzioni comprende diversi elementi per l'individuazione delle frodi, quali l'impiego generalizzato del principio dei quattro occhi, la verifica della correttezza e della trasparenza delle procedure di aggiudicazione, l'elaborazione di procedure dettagliate per evitare conflitti di interesse, la verifica dell'eventuale presenza dei richiedenti in "liste nere" a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, l'uso di strumenti informatici, come EDES e ARACHNE e la verifica di altri indicatori di rischio (indicatori di frode).
Nel caso della gestione concorrente dei fondi strutturali esiste la specifica strategia antifrode congiunta 2015-2020 della DG Politica regionale e urbana, della DG Occupazione, affari sociali e inclusione e della DG Affari marittimi e pesca. Per i fondi strutturali esiste uno specifico obbligo normativo antifrode per il periodo 2014-2020 nel regolamento recante disposizioni comuni [articolo 125, paragrafo 4, lettera c), del CPR]. La DG EMPL attraverso i controlli e gli obblighi di audit si accerta che gli Stati membri abbiano predisposto, e di fatto applichino, i sistemi di gestione e di controllo che garantiscono l'impiego efficace e corretto dei fondi, al fine di garantire la legittimità e la regolarità delle spese. Gli Stati membri sono tenuti a notificare i problemi attraverso il sistema di gestione delle irregolarità (IMS). La DG EMPL rintraccia le azioni nazionali di lotta antifrode e, se necessario, sanziona la mancanza di azione mediante decisioni di rettifica finanziaria relative al sostegno del FSE concesso al programma in questione, ad esempio nel quadro del seguito dato alle raccomandazioni e alle relazioni dell'OLAF. La DG EMPL fornisce inoltre alle autorità di gestione orientamenti che comprendono uno strumento di valutazione del rischio di frode. La DG EMPL diffonde attivamente lo strumento di valutazione del rischio ARACHNE negli Stati membri.
A seguito di uno studio condotto da un contraente esterno che sarà messo a punto a metà del 2018 la strategia antifrode congiunta (JAFS) sarà sottoposta a riesame e il contributo della DG EMPL alla strategia antifrode della Commissione (CAFS) sarà aggiornato.
Le misure adottate dalla DG EMPL sono infine completate da misure orizzontali, come la formazione per una maggiore consapevolezza in merito alle frodi (indicatori di rischio) e per la prevenzione delle frodi.
3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.Rubrica del quadro finanziario pluriennale e nuova linea/nuove linee di bilancio di spesa proposte
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale |
Linea di bilancio |
Natura della
|
Partecipazione |
|||
|
Investire nelle persone, nella coesione sociale e nei valori |
Diss./Non diss. |
di paesi EFTA 16 |
di paesi candidati 17 |
di paesi terzi |
ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 2, lettera b)], del regolamento finanziario |
|
|
2 |
07 01 01 01 Spese di sostegno per il "Fondo sociale europeo+ (FSE+) – gestione concorrente" |
Non diss. |
No |
No |
No |
No |
|
2 |
07 01 01 02 – Spese di sostegno per la componente "Occupazione e innovazione sociale" |
Non diss. |
Sì |
Sì |
Sì |
No |
|
2 |
07 02 01 – Componente del FSE+ in regime di gestione concorrente – Spese operative |
Diss. |
No |
No |
No |
No |
|
2 |
07 02 02 Componente del FSE+ in regime di gestione concorrente – Assistenza tecnica operativa |
Diss. |
No |
No |
No |
No |
|
2 |
07 02 04 – FSE+ – Componente Occupazione e innovazione sociale |
Diss. |
Sì |
Sì |
Sì |
No |
3.2.Incidenza prevista sulle spese
3.2.1Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Rubrica del quadro finanziario
|
2 |
Investire nelle persone, nella coesione sociale e nei valori |
|
TOTALE |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Post 2027 |
TOTALE |
||
|
07 02 01 – Componente del FSE+ in regime di gestione concorrente – Spese operative |
Impegni |
1) |
Coperti dalla proposta di regolamento recante disposizioni comuni, COM(2018) 375 |
||||||||
|
Pagamenti |
2) |
||||||||||
|
07 02 02 Componente del FSE+ in regime di gestione concorrente – Assistenza tecnica operativa |
Impegni |
1) |
|||||||||
|
Pagamenti |
2) |
||||||||||
|
07 01 01 01 Spese di sostegno per il "Fondo sociale europeo+ (FSE+) – gestione concorrente" |
Impegni = pagamenti |
3) |
|||||||||
|
07 02 04 – FSE+ – Componente Occupazione e innovazione sociale |
Impegni |
1) |
99,944 |
101,993 |
104,083 |
106,214 |
108,389 |
110,606 |
112,271 |
743,500 |
|
|
Pagamenti |
2) |
28,093 |
59,077 |
76,826 |
81,534 |
83,939 |
85,782 |
87,369 |
240,880 |
743,500 |
|
|
07 01 01 02 – Spese di sostegno per la componente "Occupazione e innovazione sociale" 18 |
Impegni = pagamenti |
3) |
2,500 |
2,500 |
2,500 |
2,500 |
2,500 |
2,500 |
2,500 |
17,500 |
|
|
TOTALE degli stanziamenti per la dotazione del programma |
Impegni |
=1+3 |
102,444 |
104,493 |
106,583 |
108,714 |
110,889 |
113,106 |
114,771 |
0,000 |
761,000 |
|
Pagamenti |
=2+3 |
30,593 |
61,577 |
79,326 |
84,034 |
86,439 |
88,282 |
89,869 |
240,880 |
761,000 |
|
Gli stanziamenti per la parte del FSE+ in regime di gestione concorrente sono descritti in dettaglio nell'IFL per il regolamento recante disposizioni comuni (CPR) [COM (2018) 375].
|
|
7 |
"Spese amministrative" |
Mio EUR (al terzo decimale)
|
TOTALE |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Post 2027 |
TOTALE |
|
|
Risorse umane |
91,207 |
91,207 |
91,207 |
91,207 |
91,207 |
91,207 |
91,207 |
638,448 |
||
|
Altre spese amministrative |
5,073 |
5,073 |
5,073 |
5,073 |
5,073 |
5,073 |
5,073 |
35,514 |
||
|
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale |
96,280 |
96,280 |
96,280 |
96,280 |
96,280 |
96,280 |
96,280 |
96,280 |
673,962 |
|
Mio EUR (al terzo decimale)
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Post 2027 |
TOTALE |
|||
|
TOTALE degli stanziamenti
|
Impegni |
198,724 |
200,773 |
202,863 |
204,994 |
207,169 |
209,386 |
211,051 |
1 434,963 |
||
|
Pagamenti |
126,873 |
157,857 |
175,606 |
180,314 |
182,719 |
184,562 |
186,149 |
240,880 |
1 434,963 |
||
3.2.2Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi
–◻ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
–☑ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Anni |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
TOTALE |
Per le risorse umane, i dati che seguono si basano sulle dotazioni concesse alla DG EMPL nel 2018 [SEC(2017) 528], escluso il personale assegnato al Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, oggetto di proposta distinta [COM(2018) 380].
Per le altre spese amministrative, l'intera dotazione globale è indicata di seguito e comprende la spesa correlata al FEG.
|
RUBRICA 7
|
||||||||
|
Risorse umane |
91,207 |
91,207 |
91,207 |
91,207 |
91,207 |
91,207 |
91,207 |
638,448 |
|
Altre spese amministrative |
5,073 |
5,073 |
5,073 |
5,073 |
5,073 |
5,073 |
5,073 |
35,514 |
|
Totale parziale della RUBRICA 7
|
96,280 |
96,280 |
96,280 |
96,280 |
96,280 |
96,280 |
96,280 |
673,962 |
|
Anni |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
TOTALE |
TOTALE
|
Esclusa la RUBRICA 7
19
|
||||||||
|
Risorse umane |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Altre spese
|
2,500 |
2,500 |
2,500 |
2,500 |
2,500 |
2,500 |
2,500 |
17,500 |
|
Totale parziale
|
2,500 |
2,500 |
2,500 |
2,500 |
2,500 |
2,500 |
2,500 |
17,500 |
|
TOTALE |
98,780 |
98,780 |
98,780 |
98,780 |
98,780 |
98,780 |
98,780 |
691,460 |
Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
Gli stanziamenti per la parte del FSE+ in regime di gestione concorrente sono descritti in dettaglio nella scheda finanziaria legislativa del regolamento recante disposizioni comuni (CPR) [COM(2018) 375].
3.2.2.1.Fabbisogno previsto di risorse umane
–◻ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
–☑ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:
Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno
|
Anni |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
•Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei) |
||||||||
|
TOTALE dei posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei) |
||||||||
|
In sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione |
599 |
599 |
599 |
599 |
599 |
599 |
599 |
|
|
Nelle delegazioni |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ricerca |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) – AC, AL, END, INT e JPD 20 Rubrica 7 |
||||||||
|
DG EMPL |
||||||||
|
Finanziato dalla RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale |
- in sede |
71 |
71 |
71 |
71 |
71 |
71 |
71 |
|
- nelle delegazioni |
n.p. |
n.p. |
n.p. |
n.p. |
n.p. |
n.p. |
n.p. |
|
|
Finanziato dalla dotazione del programma 21 |
- in sede |
|||||||
|
- nelle delegazioni |
n.p. |
n.p. |
n.p. |
n.p. |
n.p. |
n.p. |
n.p. |
|
|
Altro (specificare) |
n.p. |
n.p. |
n.p. |
n.p. |
n.p. |
n.p. |
n.p. |
|
|
TOTALE del personale esterno (in ETP) |
71 |
71 |
71 |
71 |
71 |
71 |
71 |
|
|
TOTALE COMPLESSIVO |
670 |
670 |
670 |
670 |
670 |
670 |
670 |
|
Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
Descrizione dei compiti da svolgere:
|
Funzionari e agenti temporanei |
Gestione dei programmi, finanze e audit |
|
Personale esterno |
Gestione dei programmi, finanze e audit |
3.2.3Partecipazione di terzi al finanziamento
La proposta/iniziativa:
–☑ non prevede cofinanziamenti da terzi
–◻ prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:
Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)
|
Anni |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
TOTALE |
|
SEE/EFTA |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Paesi candidati |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Paesi terzi |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
TOTALE degli stanziamenti cofinanziati |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
3.3.Incidenza prevista sulle entrate
–☑ La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
–◻ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
–◻ sulle risorse proprie
–◻ su altre entrate
indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche ◻
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Linea di bilancio delle entrate: |
Incidenza della proposta/iniziativa 22 |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
Articolo …. |
|||||||
Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.
[…]
Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)
[…]