COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 28.5.2020
COM(2020) 443 final
2018/0166(APP)
Proposta modificata di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 28.5.2020
COM(2020) 443 final
2018/0166(APP)
Proposta modificata di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
1.1Un bilancio dell'UE ambizioso e innovativo per la ripresa europea
L'UE ha agito rapidamente per dare una risposta collettiva coordinata e vigorosa alle conseguenze sociali ed economiche della crisi, entro i limiti dell'attuale quadro finanziario pluriennale che scade nel 2020. Tale risposta integra le misure economiche e finanziarie discrezionali adottate dagli Stati membri.
La pandemia di coronavirus ha toccato ogni angolo d'Europa e del mondo. La profondità del suo impatto socioeconomico è straordinariamente incerta. Già in questa fase è certo che pone sfide gravi e senza precedenti per i sistemi finanziari ed economici degli Stati membri. Secondo le previsioni di primavera 2020 della Commissione 1 , l'economia della zona euro registrerà una contrazione pari a un valore record del 7,75 % nel 2020 e nello stesso anno l'economia dell'UE si ridurrà del 7,5 %. Le proiezioni di crescita per l'UE e la zona euro sono state riviste al ribasso di circa nove punti percentuali rispetto alle previsioni economiche dell'autunno 2019. Lo shock per l'economia dell'UE è simmetrico in quanto la pandemia ha colpito tutti gli Stati membri, ma il calo della produzione nel 2020 presenterà caratteristiche molto diverse. Le previsioni di primavera sono tuttavia offuscate da un livello di incertezza maggiore rispetto al solito e da rischi riconducibili alle ipotesi sull'evoluzione della pandemia di coronavirus e sulle misure di contenimento ad essa associate. Questo quadro generale è confermato anche dalla valutazione approfondita delle esigenze 2 .
Affinché l'Unione possa uscire più forte da questa crisi di portata e dimensioni senza precedenti, la risposta deve essere rapida, ambiziosa e coordinata. La portata delle sfide e l'interconnessione delle economie europee sono tali per cui nessuno Stato membro può riuscire da solo. Per questo un bilancio dell'UE potente e modernizzato deve essere al centro del piano di ripresa dell'Europa.
Nella comunicazione "Il bilancio dell'UE come motore del piano per la ripresa europea" 3 la Commissione ha delineato un piano globale per la ripresa europea fondato sulla solidarietà e ispirato ai principi e ai valori comuni dell'Unione. Il piano sarà realizzato principalmente mediante il bilancio a lungo termine dell'UE, rafforzato dal finanziamento autorizzato dalla decisione sulle risorse proprie 4 a favore dello strumento dell'Unione europea per la ripresa.
Insieme, queste proposte consentiranno di sfruttare appieno le potenzialità del bilancio dell'UE per mobilitare investimenti e anticipare il sostegno finanziario e gli investimenti nei primi anni cruciali della ripresa, preparando il terreno per una transizione equa e inclusiva verso un futuro verde e digitale, sostenendo l'autonomia strategica a lungo termine dell'Unione e rendendola resiliente agli shock futuri.
Il proposto strumento dell'Unione europea per la ripresa ("strumento europeo per la ripresa") 5 costituisce un meccanismo di emergenza eccezionale che attua misure di ripresa e di resilienza e a tal fine finanzia programmi chiave dell'Unione per un periodo di tempo limitato e si concentra sulle urgenti esigenze di investimento derivanti dalla crisi. Rappresenterà un'espressione poderosa della solidarietà che lega l'Unione, avrà carattere temporaneo e mirato e una capacità di intervento commisurata alle sfide in atto. Le risorse, basate sul conferimento del potere eccezionale e temporaneo di assumere prestiti nell'ambito della decisione sulle risorse proprie, saranno messe a disposizione mediante assunzione di prestiti sui mercati dei capitali o presso istituti finanziari. I fondi presi a prestito andranno ad aggiungersi agli stanziamenti autorizzati nel bilancio dell'Unione e saranno quindi al di fuori dei massimali di spesa del quadro finanziario pluriennale. Essi saranno indicati distintamente nel bilancio per illustrare il loro carattere temporaneo ed eccezionale e per garantire la piena trasparenza.
Gli elementi fondamenti delle proposte della Commissione per un bilancio a lungo termine moderno e flessibile, strettamente orientato alle priorità dell'Unione, restano pienamente validi oggi. La Commissione sostiene queste proposte, che devono ora essere rafforzate e adattate per trainare la ripresa dell'Europa mediante nuovi strumenti specifici e il rafforzamento dei programmi più importanti per la ripresa.
È essenziale porre in atto rapidamente la decisione sulle risorse proprie, lo strumento europeo per la ripresa e il nuovo quadro a lungo termine. Un accordo sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 è fondamentale per fornire agli operatori economici, alle regioni, alle PMI, agli agricoltori, ai ricercatori e agli altri beneficiari dei fondi dell'UE l'impulso finanziario e la fiducia necessari per sostenere investimenti a lungo termine. I notevoli progressi già realizzati in sede di Parlamento europeo e di Consiglio creeranno le migliori condizioni possibili per un accordo tempestivo.
Inoltre l'impatto economico della pandemia di coronavirus evidenzia l'importanza di garantire un margine di bilancio sufficiente per l'Unione in caso di shock economici che causino un calo netto e repentino del reddito nazionale lordo. Al fine di mantenere un margine sufficiente nell'ambito dei massimali previsti dalla decisione sulle risorse proprie per consentire all'Unione di far fronte a tutti i propri obblighi finanziari e passività potenziali che giungono a scadenza in un determinato anno, anche tenendo conto degli sviluppi economici più sfavorevoli, la Commissione propone altresì di aumentare su base permanente i massimali previsti dalla decisione sulle risorse proprie per gli impegni e i pagamenti, rispettivamente, all'1,46 % e all'1,40 % del reddito nazionale lordo dell'UE. È inoltre necessario un ulteriore aumento eccezionale e temporaneo dei massimali previsti dalla decisione sulle risorse proprie al fine di consentire l'assunzione di prestiti nell'ambito dello strumento europeo per la ripresa.
1.2.Modifiche da apportare al progetto di regolamento QFP e al progetto di accordo interistituzionale
Il pacchetto globale per la ripresa richiede rafforzamenti e adeguamenti alle proposte della Commissione del maggio 2018 per il quadro pluriennale 2021-2027 al fine di includere nuovi strumenti e programmi incentrati sulle esigenze di ripresa più urgenti, un significativo potenziamento di altri programmi fondamentali per la risposta e una maggiore flessibilità.
I massimali di spesa del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 figuranti nell'allegato alle proposte della Commissione per il progetto di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 6 devono essere adattati per tenere conto dei progressi compiuti in sede di negoziati, fornire finanziamenti a nuove iniziative, a priorità rafforzate che sono divenute centrali con la crisi attuale e a sfide comuni che di recente hanno assunto proporzioni amplificate sul campo 7 .
Per quanto riguarda l'assunzione di prestiti per il piano per la ripresa, autorizzata sulla base della decisione sulle risorse proprie e realizzata nel quadro dello strumento europeo per la ripresa, gli stanziamenti necessari a coprire i potenziali pagamenti di cedole nel periodo 2021-2027 sono compatibili con la proposta della Commissione relativa al quadro finanziario pluriennale, in particolare la rubrica 2 "Coesione e valori" (esclusa la rubrica "Coesione economica, sociale e territoriale"). Gli stanziamenti necessari per coprire i pagamenti delle cedole e i rimborsi alla scadenza dovranno essere iscritti nei futuri quadri finanziari pluriennali.
Con questi adeguamenti mirati l'Unione disporrà di un quadro finanziario a lungo termine meglio allineato con le sue priorità e ambizioni e mirato a costruire la resilienza e l'autonomia strategica dell'Unione nel medio e lungo termine.
Sono inoltre necessari adeguamenti al progetto di regolamento QFP e al progetto di accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria 8 . Tali adeguamenti offriranno una maggiore flessibilità in sede di attuazione, rispecchiando la necessità di attivare nuove disposizioni in situazioni di emergenza. Essi integrano inoltre innovazioni come il Fondo per una transizione giusta e forniscono informazioni trasparenti sull'autorità di bilancio in merito all'attuazione dello strumento europeo per la ripresa.
La Commissione sta inoltre adeguando le proposte per i futuri programmi della politica di coesione al fine, tra l'altro, di fornire un maggiore sostegno agli investimenti collegati alla crisi, garantire una maggiore flessibilità per i trasferimenti tra fondi e categorie di regioni e introdurre nuove disposizioni destinate ad essere attivate in situazioni di emergenza. Per garantire un adeguato sostegno agli Stati membri e alle regioni che hanno maggiore bisogno, le proposte rivedute della Commissione contempleranno anche un riesame delle assegnazioni nazionali per la coesione, basato sulle più recenti statistiche disponibili, con adeguamenti verso l'alto solo fino a un totale aumentato di 10 miliardi di EUR (a prezzi 2018). Questo richiederà adeguamenti corrispondenti dei massimali di spesa del QFP negli anni 2025-2027.
L'esperienza delle ultime settimane ha dimostrato che, in caso di crisi improvvisa e diffusa come la pandemia della Covid-19, l'Unione è chiamata ad agire nel giro di qualche giorno. Deve fornire un sostegno rapido, flessibile e diretto sulla base del principio di solidarietà per far fronte alle gravi conseguenze della pandemia nell'Unione in termini di sanità pubblica e sostenere gli sforzi e la capacità degli Stati membri e delle regioni più colpiti.
Tali eventi dimostrano inoltre che le disposizioni in materia di flessibilità, e in particolare gli strumenti speciali, sono un corollario essenziale e indispensabile alla prevedibilità e alla stabilità offerte dal quadro pluriennale. Ciò conferma altresì che l'architettura di flessibilità proposta dalla Commissione nel 2018 per il bilancio a lungo termine 2021-2027 è pienamente pertinente e giustificata.
Nel 2018 la Commissione aveva proposto di estendere il campo di applicazione della riserva per gli aiuti d'urgenza per consentirne l'attivazione in situazioni di emergenza all'interno dell'Unione. La Commissione propone di aumentare l'importo annuo massimo disponibile nell'ambito di questo strumento, ridenominato riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza, a 3 miliardi di EUR (a prezzi 2018), in modo che i finanziamenti di emergenza possano essere mobilitati su larga scala per far fronte a sfide impreviste. Grazie al potenziamento di questa riserva sarà possibile rafforzare in tempi rapidi l'azione dell'UE, se e quando necessario, tramite gli strumenti dell'Unione che prevedono tali meccanismi di emergenza, quali lo strumento per il sostegno di emergenza ma anche gli aiuti umanitari, il programma RescEU, il programma per la salute, il programma per il mercato unico (con le sue misure veterinarie e fitosanitarie di emergenza) o il Fondo Asilo e migrazione.
Nell'ambito della risposta alla crisi della Covid-19, il 31 marzo 2020 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2020/461 9 , che estende il campo di applicazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea al fine di includere le gravi emergenze di sanità pubblica nell'ambito delle catastrofi per le quali il Fondo può intervenire. La Commissione propone pertanto di aumentare l'importo annuo massimo di questo strumento speciale a 1 miliardo di EUR (a prezzi 2018).
La Commissione propone infine di aumentare l'importo annuo massimo disponibile a titolo del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a 386 milioni di EUR (a prezzi 2018), in modo che sia commisurato al probabile aumento del numero di domande dovuto agli effetti economici e sociali della crisi della Covid-19.
2.ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA
Le modifiche proposte ai considerando e agli articoli delle proposte della Commissione del 2 maggio 2018 figurano nella proposta modificata allegata. Tutti gli altri considerando e le altre disposizioni restano invariati rispetto alle proposte originarie della Commissione COM (2018)322 e COM (2018)323.
La presente sezione contiene inoltre spiegazioni sulle modifiche al progetto di accordo interistituzionale, illustrato nel documento COM(2020)444 10 .
2.1.Articolo 2 e considerando 3 del progetto di regolamento
Al momento della proposta di regolamento sul quadro finanziario pluriennale nel maggio 2018, la revisione del regolamento finanziario era già oggetto di un accordo politico, ma la messa a punto del testo e il processo di adozione erano ancora in corso. I riferimenti al regolamento finanziario e alle sue disposizioni nel regolamento QFP erano pertanto stati indicati provvisoriamente tra parentesi quadre.
Le modifiche prevedono esclusivamente l'allineamento dei riferimenti al regolamento finanziario adottato nel luglio 2018 11 .
2.2.Articolo 6 e considerando 8 del progetto di regolamento
La modifica prevede la revisione delle assegnazioni nazionali per la coesione, che avrà luogo nel 2024, sulla base delle più recenti statistiche disponibili. Tale revisione si tradurrà unicamente in adeguamenti al rialzo, per un importo complessivo massimo di 10 miliardi di EUR (a prezzi 2018). Il risultato del riesame richiederà corrispondenti adeguamenti dei massimali di spesa del QFP negli anni 2025-2027 del quadro finanziario pluriennale.
2.3. Articolo 8 del progetto di regolamento
La modifica aggiunge il Fondo per una transizione giusta ai programmi in regime di gestione concorrente per i quali può essere necessario riprogrammare gli stanziamenti di impegno per il 2021 e per i quali il corrispondente adeguamento dei massimali del quadro finanziario pluriennale dovrebbe applicarsi negli anni dal 2022 al 2025.
2.4.Articolo 9 del progetto di regolamento
La modifica prevede un aumento dell'importo annuo massimo del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a 386 milioni di EUR (a prezzi 2018).
2.5.Articolo 10 del progetto di regolamento
La modifica prevede un aumento dell'importo annuo massimo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea a 1 000 milioni di EUR (a prezzi 2018).
2.6.Articolo 11, articolo 13 e considerando 7 del progetto di regolamento, punto 11 del progetto di accordo interistituzionale
La modifica prevede una modifica della denominazione dello strumento speciale in "riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza" e un aumento dell'importo annuo massimo a 3 000 milioni di EUR (a prezzi 2018).
2.7.Allegato del progetto di regolamento
La tabella che figura nell'allegato del progetto di regolamento è sostituita da una nuova tabella che figura nell'allegato della presente proposta modificata.
2.8. Punto 15 bis del progetto di accordo interistituzionale
La modifica introduce un nuovo punto nell'accordo interistituzionale, in base al quale la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sullo strumento dell'Unione europea per la ripresa. La relazione includerà informazioni sulle attività e sulle passività risultanti dalle operazioni di assunzione e concessione di prestiti effettuate nell'ambito dello strumento, sul volume aggregato dei proventi assegnati ai programmi dell'Unione nell'esercizio precedente e sul contributo di tali importi al conseguimento degli obiettivi dei programmi pertinenti.
2018/0166 (APP)
Proposta modificata di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027
La proposta della Commissione COM(2018)322 è così modificata:
(1)è inserito il seguente considerando 1 bis):
"1 bis) L'impatto economico della crisi della Covid-19 rende necessario che l'Unione fornisca un quadro finanziario a lungo termine che getti le basi di una transizione equa e inclusiva verso un futuro verde e digitale, sostenga l'autonomia strategica dell'Unione nel lungo termine e la renda resiliente agli shock in futuro.";
(2)il considerando 3) è sostituito dal seguente:
"3) Se è necessario attivare le garanzie prestate dal bilancio generale dell'Unione per l'assistenza finanziaria agli Stati membri autorizzata conformemente all'articolo 220, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio 12 (“il regolamento finanziario”), l'importo necessario dovrebbe essere attivato oltre i limiti degli stanziamenti di impegno e di pagamento del QFP nel rispetto del massimale delle risorse proprie.";
(3)il considerando 7) è sostituito dal seguente:
"7) I seguenti strumenti specifici sono necessari per consentire all'Unione di rispondere a particolari circostanze impreviste o per consentire il finanziamento di spese chiaramente identificate che non potrebbero essere finanziate all'interno dei massimali disponibili di una o più rubriche a norma del QFP al fine di consentire il corretto svolgimento della procedura di bilancio: il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, la riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza, il margine globale per gli impegni (riserva dell'Unione), lo strumento di flessibilità e il margine per imprevisti. La riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza non è intesa a far fronte alle conseguenze delle crisi connesse al mercato che interessano la produzione o la distribuzione di prodotti agricoli. È pertanto opportuno adottare disposizioni specifiche che prevedano la possibilità di iscrivere in bilancio stanziamenti di impegno e stanziamenti di pagamento corrispondenti oltre i limiti dei massimali fissati dal QFP ove sia necessario ricorrere a strumenti speciali.";
(4)al considerando 8 è aggiunta la frase seguente:
"Inoltre, per garantire adeguato sostegno a tutti gli Stati membri a seguito della crisi della Covid-19, è opportuno prevedere unicamente adeguamenti al rialzo.";
(5)all'articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Se è necessario attivare le garanzie per l'assistenza finanziaria agli Stati membri autorizzata conformemente all'articolo 220, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (“il regolamento finanziario”), l'importo necessario viene attivato al di là dei limiti dei massimali stabiliti dal quadro finanziario.";
(6)l'articolo 6 è così modificato:
(a)al paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
"Adegua al rialzo dette assegnazioni totali ogniqualvolta si verifichi una divergenza cumulativa superiore a + 5 %.";
(b)il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. L'effetto totale degli adeguamenti di cui al paragrafo 2 non supera i 10 miliardi di EUR (a prezzi 2018).";
(7)l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
"Articolo 8
Adeguamento a seguito di nuove norme o nuovi programmi in regime di gestione concorrente
Qualora le nuove norme o i nuovi programmi in regime di gestione concorrente per i Fondi strutturali, il Fondo di coesione, il Fondo per una transizione giusta, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, il Fondo Asilo e migrazione, il Fondo per la Sicurezza interna e lo strumento per la gestione delle frontiere e dei visti nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere vengano adottati dopo il 1° gennaio 2021, gli importi corrispondenti alle dotazioni non utilizzate nel 2021 sono trasferiti in proporzioni uguali sugli anni da 2022 a 2025 e i corrispondenti massimali del QFP sono adeguati di conseguenza.";
(8)all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, i cui obiettivi e campo di applicazione sono definiti nel regolamento (UE) XXXX/XX del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ], non supera un importo annuo massimo di 386 milioni di EUR (a prezzi 2018).";
(9)all'articolo 10, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:
"Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, i cui obiettivi e campo di applicazione sono definiti nel regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio 14 , non supera un importo annuo massimo di 1 000 milioni di EUR (a prezzi 2018).";
(10)l'articolo 11 è sostituito dal seguente:
"Articolo 11
Riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza
1. La riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza può essere utilizzata per fornire una risposta rapida a specifiche necessità urgenti all'interno dell'Unione o nei paesi terzi a seguito di eventi che non potevano essere previsti al momento della formazione del bilancio, in particolare per gli interventi di emergenza e le operazioni di supporto a seguito di calamità naturali o provocate dall'uomo, crisi umanitarie, minacce su ampia scala per la sanità pubblica o per la salute degli animali e delle piante, nonché in situazioni particolarmente difficili dovute alla pressione dei flussi migratori alle frontiere esterne dell'Unione, se le circostanze lo richiedono.
2. L'importo annuo della riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza è fissato a 3 000 milioni di EUR (a prezzi 2018) e può essere utilizzato fino all'anno n+1 conformemente al regolamento finanziario. La riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza è iscritta nel bilancio generale dell'Unione a titolo di stanziamento accantonato. La quota dell'importo annuo derivante dall'esercizio precedente viene utilizzata per prima. Tale quota dell'importo annuo dell'anno n non utilizzata nell'anno n+1 viene annullata.
Entro il 1° ottobre di ciascun anno almeno un quarto dell'importo annuo per l'anno n deve essere ancora disponibile per far fronte al fabbisogno che può presentarsi entro la fine di tale anno.
Non più della metà dell'importo disponibile fino al 30 settembre ogni anno può essere mobilitata per, rispettivamente, operazioni interne o esterne.
A decorrere dal 1° ottobre la restante parte dell'importo disponibile può essere mobilitata per operazioni interne o esterne per far fronte al fabbisogno che può presentarsi entro la fine di tale anno.";
(11)all'articolo 13, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) di un importo equivalente alla quota dell'importo annuale per la riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza che è stata annullata nell'esercizio precedente a norma dell'articolo 11, paragrafo 2.".
(12)L'allegato è sostituito dall'allegato alla presente proposta modificata.
SWD(2020) 98.
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 28.5.2020
COM(2020) 443 final
ALLEGATO
della proposta modificata di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027
ALLEGATO
La tabella figurante all'allegato della proposta COM(2018)322 della Commissione 1 è sostituita dalla seguente:
Quadro finanziario pluriennale (UE-27)
|
(milioni di EUR, prezzi 2018) |
||||||||
|
Stanziamenti di impegno |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Totale
|
|
1. Mercato unico, innovazione e agenda digitale |
20 547 |
20 526 |
20 420 |
19 856 |
19 741 |
19 869 |
19 697 |
140 656 |
|
2. Coesione e valori |
48 746 |
50 067 |
51 442 |
53 462 |
54 903 |
56 833 |
59 007 |
374 460 |
|
2a. Coesione economica, sociale e territoriale |
44 430 |
44 961 |
45 491 |
46 119 |
46 751 |
47 384 |
48 045 |
323 181 |
|
2b. Investire nella competitività, nelle persone e nei valori |
4 316 |
5 106 |
5 951 |
7 343 |
8 152 |
9 449 |
10 962 |
51 279 |
|
3. Risorse naturali e ambiente |
55 272 |
52 280 |
51 571 |
50 716 |
49 827 |
49 059 |
48 307 |
357 032 |
|
di cui: spese connesse al mercato e pagamenti diretti |
38 571 |
38 026 |
37 528 |
36 919 |
36 319 |
35 730 |
35 154 |
258 247 |
|
4. Migrazione e gestione delle frontiere |
3 097 |
3 751 |
4 381 |
4 543 |
5 112 |
5 090 |
5 148 |
31 122 |
|
5. Resilienza, sicurezza e difesa |
2 222 |
2 285 |
2 332 |
2 414 |
3 131 |
3 370 |
3 669 |
19 423 |
|
6. Vicinato e resto del mondo |
15 245 |
15 051 |
14 857 |
14 665 |
14 471 |
14 280 |
14 136 |
102 705 |
|
7. Pubblica amministrazione europea |
10 247 |
10 376 |
10 562 |
10 721 |
10 767 |
10 908 |
11 021 |
74 602 |
|
di cui: spese amministrative delle istituzioni |
7 978 |
8 050 |
8 178 |
8 280 |
8 259 |
8 339 |
8 396 |
57 480 |
|
TOTALE STANZIAMENTI DI IMPEGNO |
155 376 |
154 336 |
155 565 |
156 377 |
157 952 |
159 409 |
160 985 |
1 100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE STANZIAMENTI DI PAGAMENTO |
156 047 |
157 169 |
158 063 |
158 063 |
158 062 |
158 063 |
158 062 |
1 103,529 |